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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/11/2025, n. 3174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3174 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8177/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello - opposizione a sanzione amministrativa (Codice della Strada);
TRA
, elettivamente domiciliato a Taviano (LE) in via A. Saffi n. 37, Parte_1 presso lo studio legale dell'Avv. Simona Stefani, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con ricorso in appello iscritto il 9/12/2024, impugnava la sentenza n. Parte_1
5075/2024, depositata telematicamente il 31/10/2024, con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva rigettato (con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite in favore del il ricorso in opposizione ex art 204 bis del d.lgs. n 285/1992 Controparte_1
(Codice della Strada) da egli stesso introdotto avverso:
1 - il verbale di accertamento N. R.G. 88282/23 – verbale V075476 emesso dal
Comando di Polizia Locale del Comune di in data 2/12/2023 in cui era stata CP_1 accertata, come infrazione, la violazione della norma di cui all'art 142 comma 8
Codice cit. in relazione alla condotta di guida rilevata in data 1/10/2023 alle ore 08:14 in base alle risultanze fotografiche prodotte dall'apparecchiatura PHOTORED
F17Dr, installata a sulla S.S. 101 Salentina di Gallipoli, km 14+940 CP_1
(direzione nord) consistita nella circolazione su strada con autovettura AUDI 8R targata GC490DS “ad una velocità di 120,6 km/h, che detratta la tolleranza di legge superava di 24,57 km/h il limite massimo imposto dall'ente proprietario della strada di 90 km/h”;
- il verbale di accertamento N. R.G. 93846/23 – verbale V079608 emesso dal
Comando di Polizia Locale del Comune di in data 12/12/2023 in cui era CP_1 stata accertata, come infrazione, la violazione della norma di cui all'art 142 comma
8 Codice cit. in relazione alla condotta di guida rilevata in data 27/10/2023 alle ore
11:33 in base alle risultanze fotografiche prodotte dall'apparecchiatura PHOTORED
F17Dr, installata a sulla S.S. 101 Salentina di Gallipoli, km 14+940 CP_1
(direzione nord) consistita nella circolazione su strada con autovettura AUDI 8R targata GC490DS “ad una velocità di 122,4 km/h, che detratta la tolleranza di legge superava di 26,28 km/h il limite massimo imposto dall'ente proprietario della strada di 90 km/h”;
e comminata complessivamente la sanzione pecuniaria di € 274,20 (in misura ridotta), oltre € 32,00 per spese postali ed amministrative, nonché la sanzione accessoria della decurtazione di n. 6 punti dalla patente;
nella specie, l'istante formulava i seguenti motivi di appello: 1) violazione da parte del giudice di primo grado dell'art 112 c.p.c.; 2) erroneità della sentenza resa dal Giudice di Pace ove attesta che lo strumento di misurazione sia munito di omologazione;
3) erroneità della sentenza resa dal Giudice di
Pace ove non avrebbe considerato la violazione dell'art 201 C.d.S. con riferimento alla procedura di notificazione dei verbali impugnati, nonché la nullità della procura conferita dal al difensore, avv. Piergiorgio Plantera;
chiedeva dunque la Controparte_1 riforma della sentenza di primo grado con annullamento dei verbali di accertamento e con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Il nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e veniva Controparte_1 dichiarato contumace.
2 All'udienza del 6/11/2025, l'appellante precisava le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione senza ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto merita accoglimento.
Invero, a prescindere da ogni valutazione concernente il fatto in sé dell'infrazione contestata, il in primo grado (contumace in questa sede) non Controparte_1 soddisfava l'onere, su di sé gravante, di allegare i certificati di omologazione e di taratura dello strumento di misurazione della velocità utilizzato a fronte di un motivo di opposizione concernente anche un asserito non corretto funzionamento dell'apparecchiatura.
Più precisamente, il avrebbe dovuto dimostrare in giudizio che l'apparecchiatura CP_1
PHOTORED F17Dr, era stata non solo approvata ma anche omologata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Sul tema è di recente intervenuta la Corte di Cassazione (Cass., sez. II, ordinanza 18 aprile 2024 n. 10505), la quale, fornendo motivati chiarimenti interpretativi circa la vigente normativa di settore, convincenti e condivisibili, ha così statuito: “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.
In motivazione, nella citata ordinanza, si sofferma, poi, più puntualmente sulla distinta natura dei due procedimenti e, testualmente, afferma: “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la
3 precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende
l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)”.
Per quanto concerne gli ulteriori motivi di appello, stante la fondatezza di quest'ultimo si ritiene superflua ogni valutazione.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere riformata con accoglimento del ricorso in opposizione originario e annullamento del verbale di contestazione N. R.G. 88282/23 – verbale V075476 emesso dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data CP_1
2/12/2023 e del verbale di contestazione N. R.G. 93846/23 – verbale V079608 emesso dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data 12/12/2023. CP_1
Le spese processuali relative al primo e al secondo grado di giudizio, in virtù del principio della soccombenza, sono a carico dell'appellato e si liquidano in base al valore della causa e al livello di complessità della stessa, tenuto conto che in questa sede non è stata svolta attività istruttoria, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 nei confronti di , in persona del Sindaco p.t, appellato Controparte_1 contumace, avverso la sentenza n. 5075/2024, depositata telematicamente il 31/10/2024, ed emessa dal Giudice di Pace di Lecce, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, riformando la sentenza impugnata, annulla il verbale di contestazione N.R.G. 88282/23 – verbale V075476 emesso dal Comando di Polizia
4 Locale del Comune di in data 2/12/2023 e il verbale di contestazione N.R.G. CP_1
93846/23 – verbale V079608 emesso dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data 12/12/2023; CP_1
2. condanna il alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il compenso professionale, in € 346,00 per il primo grado ed in € 662,00 per il secondo grado, oltre spese documentate, spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lecce, 7 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Cristina Perrucci.
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PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8177/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello - opposizione a sanzione amministrativa (Codice della Strada);
TRA
, elettivamente domiciliato a Taviano (LE) in via A. Saffi n. 37, Parte_1 presso lo studio legale dell'Avv. Simona Stefani, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con ricorso in appello iscritto il 9/12/2024, impugnava la sentenza n. Parte_1
5075/2024, depositata telematicamente il 31/10/2024, con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva rigettato (con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite in favore del il ricorso in opposizione ex art 204 bis del d.lgs. n 285/1992 Controparte_1
(Codice della Strada) da egli stesso introdotto avverso:
1 - il verbale di accertamento N. R.G. 88282/23 – verbale V075476 emesso dal
Comando di Polizia Locale del Comune di in data 2/12/2023 in cui era stata CP_1 accertata, come infrazione, la violazione della norma di cui all'art 142 comma 8
Codice cit. in relazione alla condotta di guida rilevata in data 1/10/2023 alle ore 08:14 in base alle risultanze fotografiche prodotte dall'apparecchiatura PHOTORED
F17Dr, installata a sulla S.S. 101 Salentina di Gallipoli, km 14+940 CP_1
(direzione nord) consistita nella circolazione su strada con autovettura AUDI 8R targata GC490DS “ad una velocità di 120,6 km/h, che detratta la tolleranza di legge superava di 24,57 km/h il limite massimo imposto dall'ente proprietario della strada di 90 km/h”;
- il verbale di accertamento N. R.G. 93846/23 – verbale V079608 emesso dal
Comando di Polizia Locale del Comune di in data 12/12/2023 in cui era CP_1 stata accertata, come infrazione, la violazione della norma di cui all'art 142 comma
8 Codice cit. in relazione alla condotta di guida rilevata in data 27/10/2023 alle ore
11:33 in base alle risultanze fotografiche prodotte dall'apparecchiatura PHOTORED
F17Dr, installata a sulla S.S. 101 Salentina di Gallipoli, km 14+940 CP_1
(direzione nord) consistita nella circolazione su strada con autovettura AUDI 8R targata GC490DS “ad una velocità di 122,4 km/h, che detratta la tolleranza di legge superava di 26,28 km/h il limite massimo imposto dall'ente proprietario della strada di 90 km/h”;
e comminata complessivamente la sanzione pecuniaria di € 274,20 (in misura ridotta), oltre € 32,00 per spese postali ed amministrative, nonché la sanzione accessoria della decurtazione di n. 6 punti dalla patente;
nella specie, l'istante formulava i seguenti motivi di appello: 1) violazione da parte del giudice di primo grado dell'art 112 c.p.c.; 2) erroneità della sentenza resa dal Giudice di Pace ove attesta che lo strumento di misurazione sia munito di omologazione;
3) erroneità della sentenza resa dal Giudice di
Pace ove non avrebbe considerato la violazione dell'art 201 C.d.S. con riferimento alla procedura di notificazione dei verbali impugnati, nonché la nullità della procura conferita dal al difensore, avv. Piergiorgio Plantera;
chiedeva dunque la Controparte_1 riforma della sentenza di primo grado con annullamento dei verbali di accertamento e con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Il nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e veniva Controparte_1 dichiarato contumace.
2 All'udienza del 6/11/2025, l'appellante precisava le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione senza ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto merita accoglimento.
Invero, a prescindere da ogni valutazione concernente il fatto in sé dell'infrazione contestata, il in primo grado (contumace in questa sede) non Controparte_1 soddisfava l'onere, su di sé gravante, di allegare i certificati di omologazione e di taratura dello strumento di misurazione della velocità utilizzato a fronte di un motivo di opposizione concernente anche un asserito non corretto funzionamento dell'apparecchiatura.
Più precisamente, il avrebbe dovuto dimostrare in giudizio che l'apparecchiatura CP_1
PHOTORED F17Dr, era stata non solo approvata ma anche omologata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Sul tema è di recente intervenuta la Corte di Cassazione (Cass., sez. II, ordinanza 18 aprile 2024 n. 10505), la quale, fornendo motivati chiarimenti interpretativi circa la vigente normativa di settore, convincenti e condivisibili, ha così statuito: “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.
In motivazione, nella citata ordinanza, si sofferma, poi, più puntualmente sulla distinta natura dei due procedimenti e, testualmente, afferma: “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la
3 precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende
l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)”.
Per quanto concerne gli ulteriori motivi di appello, stante la fondatezza di quest'ultimo si ritiene superflua ogni valutazione.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere riformata con accoglimento del ricorso in opposizione originario e annullamento del verbale di contestazione N. R.G. 88282/23 – verbale V075476 emesso dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data CP_1
2/12/2023 e del verbale di contestazione N. R.G. 93846/23 – verbale V079608 emesso dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data 12/12/2023. CP_1
Le spese processuali relative al primo e al secondo grado di giudizio, in virtù del principio della soccombenza, sono a carico dell'appellato e si liquidano in base al valore della causa e al livello di complessità della stessa, tenuto conto che in questa sede non è stata svolta attività istruttoria, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 nei confronti di , in persona del Sindaco p.t, appellato Controparte_1 contumace, avverso la sentenza n. 5075/2024, depositata telematicamente il 31/10/2024, ed emessa dal Giudice di Pace di Lecce, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, riformando la sentenza impugnata, annulla il verbale di contestazione N.R.G. 88282/23 – verbale V075476 emesso dal Comando di Polizia
4 Locale del Comune di in data 2/12/2023 e il verbale di contestazione N.R.G. CP_1
93846/23 – verbale V079608 emesso dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data 12/12/2023; CP_1
2. condanna il alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il compenso professionale, in € 346,00 per il primo grado ed in € 662,00 per il secondo grado, oltre spese documentate, spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lecce, 7 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Cristina Perrucci.
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