Articolo 74 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
Articolo 73Articolo 75
Versione
6 agosto 1890
Art. 74.

Non e' considerato produrre interruzione della dimora in un comune il tempo trascorso altrove sotto le armi od in stabilimenti di cura; ne' vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena od in case di correzione.

Entrata in vigore il 6 agosto 1890
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