TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2449 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 26/2/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 12698/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. MARTUCCI ANDREA MARIO Parte_1
OPPONENTE
E
con l'avv. BONURA HARALD CP_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 28.3.2024, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
766/2024, depositato in data 6.2.2024, con il quale questo Tribunale gli ha ordinato di pagare senza dilazione in favore di la CP_1 somma di € 99.629,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, spese e competenze del giudizio monitorio, a titolo di contributi obbligatori (soggettivo, integrativo e di maternità), oltre interessi, maggiorazioni e sanzioni, relativamente agli anni d'imposta dal al 2012 e dal 2014 al 2021. L'opponente ha eccepito quanto segue:
- la posizione debitoria per cui è causa “risulta essere stata già affidata in illo tempore all'Agenzia delle Entrate-Riscossione” e,
1 infatti, dal “report” dell'Agenzia datato 14.11.2023 che si deposita si evince che l'importo “presuntivamente” dovuto alla CP_1 ammonta complessivamente ad € 55.874,59 “a fronte di euro 99.629,36# ingiunti dalla;
CP_1
- non si comprende, dunque, quale sia l'importo eventualmente da corrispondere né per quale motivo la abbia provveduto in CP_1 autonomia al recupero dando vita così al rischio di una “illecita duplicazione del credito”;
- in ogni caso, il credito vantato si è prescritto ai sensi dell'art. 3, comma 9, lett. b), L. 335/1995 “stante l'evidente decorso del termine previsto dalla legge, per omessa notifica di appositi e validi atti interruttivi” sia da parte dell'agente della riscossione che da parte dell'ente impositore e identico discorso va fatto per sanzioni, interessi e maggiorazioni avendo gli stessi medesima natura giuridica dell'obbligazione principale. Ciò dedotto, parte opponente ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. Instaurato ritualmente il contraddittorio, la si è CP_1 costituita in giudizio resistendo all'opposizione. Si è fatto rilevare in special modo quanto segue:
- la sussistenza dell'obbligazione contributiva non è stata contestata;
- non è precluso all'ente previdenziale “l'avvio di un procedimento monitorio dopo aver formato il titolo paragiudiziale, non costituendo tale modus operandi una violazione del ne bis in idem…”;
- ciò che potrebbe rilevare non è la duplicazione dei titoli esecutivi ma solo l'eventuale percezione indebita che ne potrebbe conseguire e, tuttavia, la parte opponente “non ha dimostrato (né, tantomeno, allegato) la maturazione di un indebito, limitandosi a presumere un aggravamento della propria posizione”;
- per le annualità d'imposta dal 2006 al 2017, l' CP_2
ha notificato al sig. diverse cartelle di
[...] Parte_1 pagamento, meglio specificate nella memoria difensiva;
- riguardo alla prescrizione, avverso tali cartelle, il sig. non Parte_1 ha proposto alcuna opposizione con la conseguenza della irretrattabilità del credito contributivo;
- ne discende che l'opposizione sia in parte qua inammissibile;
- riguardo alla prescrizione maturata successivamente alla notificazione delle cartelle, “per le annualità d'imposta 2016 e 2017,…, come si arguisce agevolmente per tabulas, al momento di notificazione del decreto ingiuntivo (i.e. 21.02.2024) non era ancora
2 spirato il termine quinquennale a far data dalla notificazione delle relative cartelle (avvenuta, rispettivamente, il 21.03.2019 e 17.09.2021)” e, in ogni caso, dopo la notificazione di tali ruoli, il decorso del termine quinquennale “è stato interrotto dalla notifica (i) del preavviso di recupero coattivo, di cui alla nota prot. n. 1297417 del 9.11.2021, notificato a mezzo raccomandata a/r (…); (ii) del sollecito di pagamento notificato – a mezzo raccomandata a/r – in data 31.03.2022 (…); (iii) della diffida di pagamento notificata – a mezzo raccomandata a/r – in data 9.11.2022 (…); (iv) del sollecito di pagamento ruoli notificato – a mezzo raccomandata a/r – in data 12.07.2023 (…)”; per le restanti annualità, dopo la notificazione dei ruoli, la ha inviato diverse comunicazioni e solleciti di CP_1 pagamento, come puntualmente indicati nella memoria difensiva;
- anche ove fosse contestata la rituale notificazione delle cartelle di pagamento, la prescrizione non sarebbe maturata in quanto il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla “data di trasmissione alla previdenziale della dichiarazione dei redditi” e “non CP_1 decorre in caso di dichiarazione omessa”; nella specie, “come arguibile dalla situazione contributiva del sig. ), si Parte_1 verte su imponibili emersi a seguito di attività ispettiva dell'Ente impositore e di c.d. verifica finanze; e, di conseguenza, trova applicazione la regola della non decorrenza, con postergazione del dies a quo alla data dell'accertamento”;
- si deve tener conto, altresì, dei due “periodi di sospensione speciale in virtù della normativa adottata per far fronte all'emergenza pandemica” di cui “all'art. 37, c. 2, d.l. 18/2020, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dal 23.02.2020 al 30.06. 2020 (per un totale di 129 giorni), nonché all'art. 11, c. 9, d.l. 183/2020, che ha sospeso i medesimi termini dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (per un totale di 182 giorni)…, per un periodo totale aggiuntivo di 311 giorni”.
Per questi motivi
, parte opposta ha chiesto rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo e, inoltre, accertarsi e dichiararsi la sussistenza degli obblighi contributivi del sig. Parte_1 nei confronti della “per le annualità 2006, 2007, 2008, CP_1
2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (oltre accessori e ulteriori interessi), del tutto o in parte” con condanna dello stesso al pagamento dei relativi importi.
3 Quindi, all'udienza del 5.11.2024, è stata disposta la sostituzione dell'udienza di rinvio con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), D.Lgs. 149/2022. Depositata dalla parte opponente la prevista nota scritta, la causa, istruita per via documentale, è stata decisa come di seguito.
***
L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 766/2024, depositato in data 6.2.2024, si fonda, per un verso, sulla duplicazione del credito contributivo per essere stato questo già affidato all' Controparte_3
e, per altro verso, sull'intervenuta prescrizione quinquennale
[...] del credito non essendo stato compiuto alcun valido atto interruttivo nei riguardi del sig. . Parte_1
1. Ciò premesso, sul primo motivo di opposizione, si osserva quanto segue. Come ha correttamente posto in risalto la gli enti CP_1 previdenziali possono agire per la riscossione dei propri crediti tanto con la iscrizione a ruolo seguita dall'emanazione della relativa cartella esattoriale (o avviso di addebito secondo i casi) ex art. 24, comma 1, D.Lgs. 46/1999 (“I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore”) quanto nelle forme ordinarie. Si legge, fra le altre, in Cass. 26395/2013 che “l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei CP_4 crediti contributivi, ferma restando — dunque — anche la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie,…” e in Cass., Sez. 3, ord. 21768/2019 (citata anche dalla parte opposta) che “deve negarsi che esista un principio, generale ed assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi” e che la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo “trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
4 b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (…) e del processo (…)”. Tutto ciò puntualizzato e che vale, evidentemente, anche per la CP_1 nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri istituita con L. 990/1955 allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza in favore dei geometri, parte opponente, senza contestare l'an del credito, non ha né allegato né dimostrato di aver sanato la propria posizione contributiva né di esser sottoposto per essa a una qualche procedura esecutiva. Non ricorrono, di conseguenza, nella fattispecie i limiti sopra evidenziati:
- della preclusione del ne bis in idem poiché il credito azionato non ha formato oggetto di precedenti accertamenti giudiziali;
l'ente, in altri termini, non ha ottenuto già una sentenza o altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona così consumando l'azione;
- del difetto di interesse, vantando la un interesse giuridico CP_1 attuale e concreto al soddisfacimento in forma coattiva del credito;
- e dell'abuso del diritto e del processo essendo la condotta della ispirata ai principi di buona fede e correttezza;
non è CP_1 dimostrato, in altre parole, che l'operato dell'ente sia caratterizzato da intenti emulativi, fraudolenti o vessatori. La circostanza che nei confronti del sig. siano state emesse Parte_1 diverse cartelle di pagamento per i medesimi contributi come risulterebbe dalla “LISTA DEI DOCUMENTI CARTELLE/AVVISI CHE RISULTANO ANCORA NON PAGATI O PAGATI PARZIALMENTE A PARTIRE DALL'ANNO 2000” in all. senza numero al fasc. opponente non è, dunque, di ostacolo all'ottenimento del titolo monitorio.
2. Sull'altro motivo di opposizione, ovvero sulla prescrizione, si osserva quanto segue. Va ricordato che “In materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla CP_1 nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla
5 da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione CP_1 dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge” (Cass. 4981/2014). Ora, la dopo aver elencato le diverse cartelle di pagamento che CP_1
l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato al contribuente, precisamente le seguenti: 1) cartella n. 09720110028133967000, relativamente agli anni “2007, 2008, 2009”, notificata in data 21.6.2011;
2) cartella n. 09720080243157811000, relativamente all'anno 2007, notificata in data 9.12.2008;
3) cartella n. 09720140051037283000, relativamente agli anni “2008, 2010, 2011”, notificata in data 25.1.2015;
4) cartella n. 09720150040583662000, relativamente all'anno 2012, notificata in data 9.11.2015;
5) cartella n. 09720170019521350000, relativamente all'anno 2014, notificata in data 22.3.2017;
6) cartella n. 09720180026995604000, relativamente all'anno 2015, notificata in data 15.3.2018;
7) cartella n. 09720190092641249000, relativamente all'anno 2016, notificata in data 21.3.2019;
8) cartella n. 09720200085636918000, relativamente all'anno 2017, notificata in data 17.9.2021, ha fatto rilevare che nessuna di queste è stata oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/1999 cosicché, in ragione dell'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 (“di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”) produce, un'eventuale prescrizione dei contributi non potrebbe ora esser fatta valere. In merito alla prescrizione maturata successivamente alla notificazione dei predetti titoli, viceversa eccepita, la ha prodotto una serie di CP_1 atti interruttivi (si veda, altresì, la nota esplicativa depositata in data 14.2.2025), segnatamente:
- per il periodo d'imposta 2006 (il riferimento è alla cartella n. 09720110028133967000), il sollecito di pagamento di prot. n. 12049 del 22/10/2013 notificato a mezzo PEC in data 22.10.2013 (vd. la ricevuta di avvenuta consegna in all. 13), il sollecito di pagamento degli importi “iscritti nella cartella/ruolo 2011” inoltrato a mezzo PEC in data 27.11.2015 con l'invito rivolto al sig. Parte_1
6 “a provvedere al più presto al pagamento delle somme insolute, maggiorate degli accessori,…” (si legge, poi, che la comunicazione
“vale a tutti gli effetti quale atto interruttivo dei termini di prescrizione”; vd. la ricevuta di avvenuta consegna in all. 14 al relativo fasc.), il sollecito di pagamento degli importi iscritti nei ruoli 2011 e 2017 notificato – a mezzo pec – in data 18.06.2020 (all. 17), il sollecito di pagamento notificato a mezzo raccomandata a/r in data 31.3.2022 (riguarda anche i ruoli 2018 e 2019; all. 19) e la diffida di pagamento completa di “Prospetto di dettaglio della morosità” notificata a mezzo raccomandata a/r in data 9.11.2022 con esito tuttavia negativo, per indirizzo “sconosciuto” (all. 21);
- per il periodo d'imposta 2007 (il riferimento è alla cartella n. 09720080243157811000), il sollecito di pagamento inoltrato a mezzo PEC in data 27.11.2015 di cui s'è detto (all. 14 al relativo fasc.), il sollecito di pagamento notificato a mezzo PEC in data 18.6.2020 di cui s'è detto (all. 17), il sollecito di pagamento notificato a mezzo raccomandata a/r in data 31.3.2022 (all. 19) e la diffida di pagamento completa di “Prospetto di dettaglio della morosità” notificata a mezzo raccomandata a/r in data 9.11.2022 con esito tuttavia negativo, per indirizzo “sconosciuto” (all. 21);
- per il periodo d'imposta 2008 (il riferimento è alla cartella n. 09720140051037283000), il sollecito di pagamento inoltrato a mezzo PEC in data 27.11.2015 di cui s'è detto (all. 14 al relativo fasc.), il sollecito di pagamento degli importi “iscritti nella cartella/ruolo 2014” notificato a mezzo raccomandata a/r in data 31.1.2019 (all. 15), il sollecito di pagamento notificato a mezzo PEC in data 18.6.2020 di cui s'è detto (all. 17) e la diffida di pagamento completa di “Prospetto di dettaglio della morosità” notificata a mezzo raccomandata a/r in data 9.11.2022 con esito tuttavia negativo, per indirizzo “sconosciuto” (all. 21);
- per il periodo d'imposta 2009 (il riferimento è alla cartella n. 09720110028133967000), il sollecito di pagamento inoltrato a mezzo PEC in data 27.11.2015 di cui s'è detto (all. 14 al relativo fasc.), il sollecito di pagamento degli importi “iscritti nella cartella/ruolo 2014” notificato a mezzo raccomandata a/r in data 31.1.2019 (all. 15), il sollecito di pagamento notificato a mezzo PEC in data 18.6.2020 di cui s'è detto (all. 17) e la diffida di pagamento completa di “Prospetto di dettaglio della morosità” notificata a mezzo raccomandata a/r in data 9.11.2022 con esito tuttavia negativo, per indirizzo “sconosciuto” (all. 21);
7 - per il periodo d'imposta 2010 (il riferimento è alla cartella n. 09720140051037283000), il sollecito di pagamento degli importi
“iscritti nella cartella/ruolo 2014” notificato a mezzo raccomandata a/r in data 31.1.2019 (all. 15), la diffida di pagamento completa di
“Prospetto di dettaglio della morosità” notificata a mezzo raccomandata a/r in data 9.11.2022 con esito tuttavia negativo, per indirizzo “sconosciuto” (all. 21) e il sollecito di pagamento degli importi iscritti nei ruoli 2014, 2015 e 2020 notificato a mezzo raccomandata a/r in data 12.7.2023 con esito tuttavia negativo, per indirizzo “sconosciuto” (all. 20);
- per il periodo d'imposta 2011 (il riferimento è alla cartella n. 09720140051037283000), il sollecito di pagamento degli importi
“iscritti nella cartella/ruolo 2014” notificato a mezzo raccomandata a/r in data 31.1.2019 (all. 15), la diffida di pagamento completa di
“Prospetto di dettaglio della morosità” notificata a mezzo raccomandata a/r in data 9.11.2022 con esito tuttavia negativo, per indirizzo “sconosciuto” (all. 21) e il sollecito di pagamento degli importi iscritti nei ruoli 2014, 2015 e 2020 notificato a mezzo raccomandata a/r in data 12.7.2023 con esito tuttavia negativo, per indirizzo “sconosciuto” (all. 20);
- per il periodo d'imposta 2012 (il riferimento è alla cartella n. 09720150040583662000), il sollecito di pagamento degli importi
“iscritti nella cartella/ruolo 2015” notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 2.12.2019 (all. 16), la diffida di pagamento completa di “Prospetto di dettaglio della morosità” notificata a mezzo raccomandata a/r in data 9.11.2022 con esito tuttavia negativo, per indirizzo “sconosciuto” (all. 21) e il sollecito di pagamento degli importi iscritti nei ruoli 2014, 2015 e 2020 notificato a mezzo raccomandata a/r in data 12.7.2023 con esito tuttavia negativo, per indirizzo “sconosciuto” (all. 20);
- per il periodo d'imposta 2014 (il riferimento è alla cartella n. 09720170019521350000), il sollecito di pagamento notificato a mezzo PEC in data 18.6.2020 di cui s'è detto (all. 17) e la diffida di pagamento completa di “Prospetto di dettaglio della morosità” notificata a mezzo raccomandata a/r in data 9.11.2022 con esito tuttavia negativo, per indirizzo “sconosciuto” (all. 21);
- per il periodo d'imposta 2015 (il riferimento è alla cartella n. 09720180026995604000), il sollecito di pagamento delle somme iscritte nei ruoli 2008, 2018 e 2019 notificato a mezzo raccomandata a/r in data 31.3.2022 (all. 19) e la diffida di
8 pagamento completa di “Prospetto di dettaglio della morosità” notificata a mezzo raccomandata a/r in data 9.11.2022 con esito tuttavia negativo, per indirizzo “sconosciuto” (all. 21);
- per il periodo d'imposta 2016 (il riferimento è alla cartella n. 09720190092641249000), nonostante al momento della notificazione del decreto ingiuntivo, il 21.2.2024, non fosse ancora spirato il termine di prescrizione quinquennale dalla data di notificazione della cartella n. 09720190092641249000, il 21.3.2019, il sollecito di pagamento notificato a mezzo raccomandata a/r in data 31.3.2022 di cui s'è detto (all. 19), la diffida di pagamento completa di “Prospetto di dettaglio della morosità” notificata a mezzo raccomandata a/r in data 9.11.2022 con esito tuttavia negativo, per indirizzo “sconosciuto” (all. 21) e il sollecito di pagamento degli importi iscritti nei ruoli 2014, 2015 e 2020 notificato a mezzo raccomandata a/r in data 12.7.2023 con esito tuttavia negativo, per indirizzo “sconosciuto” (all. 20);
- per il periodo d'imposta 2017 (il riferimento è alla cartella n. 09720200085636918000), nonostante al momento della notificazione del decreto ingiuntivo, il 21.2.2024, non fosse ancora spirato il termine di prescrizione quinquennale dalla data di notificazione della cartella n. 09720200085636918000, il 17.9.2021, il sollecito di pagamento notificato a mezzo raccomandata a/r in data 31.3.2022 di cui s'è detto (all. 19), la diffida di pagamento completa di “Prospetto di dettaglio della morosità” notificata a mezzo raccomandata a/r in data 9.11.2022 con esito tuttavia negativo, per indirizzo “sconosciuto” (all. 21) e il sollecito di pagamento degli importi iscritti nei ruoli 2014, 2015 e 2020 notificato a mezzo raccomandata a/r in data 12.7.2023 con esito tuttavia negativo, per indirizzo “sconosciuto” (all. 20). È evidente allora, tenuto conto del tipo di eccezione sollevata dalla parte ricorrente, delle date di notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti con idonea valenza interruttiva allegati dalla (esclusi gli CP_1 allegati nn. 20 e 21 la cui notificazione ha avuto esito negativo), che siano prescritti i contributi e relativi accessori inerenti alle annualità 2010 e 2011; non risultano, infatti, nei cinque anni successivi al primo atto interruttivo, il sollecito di pagamento notificato a mezzo raccomandata a/r in data 31.1.2019 (all. 15), ulteriori atti interruttivi prima della notificazione del decreto ingiuntivo di cui si tratta, il 21.2.2024.
***
9 Per tutto quanto esposto, l'opposizione va accolta in parte, va revocato il decreto ingiuntivo e condannato al pagamento Parte_1 degli importi contributivi e relativi accessori inerenti alle annualità d'imposta di cui all'attestazione di debito della in all. 4 al CP_1 fasc. monitorio, fatta eccezione per le annualità 2010 e 2011 per intervenuta prescrizione dei relativi contributi, oltre accessori come per legge. L'esito del giudizio giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, liquidate, inclusa la fase monitoria, in complessivi € 8.400,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 2/3, pari ad € 5.600,00, a carico di , restando il residuo terzo compensato. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie l'opposizione in parte, revoca il decreto ingiuntivo e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 degli importi contributivi e relativi accessori inerenti alle annualità d'imposta di cui all'attestazione di debito della in all. 4 al fasc. CP_1 monitorio, fatta eccezione per le annualità 2010 e 2011 per intervenuta prescrizione dei relativi contributi, oltre accessori come per legge;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 delle spese di lite, liquidate, inclusa la fase monitoria, in complessivi
€ 8.400,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 2/3, pari ad € 5.600,00.
Così deciso in Roma il 26/2/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
10