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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 5156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5156 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
2152/2022 N.R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del GOP Dott.
Antonio Cerruti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2152/2022, avente ad oggetto:
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2919/2021
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
alla via S. Leonardo n. 67, C.F. rappresentato e C.F._1
difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Alfonso
TT (C.F. ) e RE PA (C.F. C.F._2
) del Foro di Salerno, elettivamente domiciliati C.F._3
presso lo studio dell'Avv. Alfonso TT sito in Salerno al Corso V.
EM n. 104
- Opponente/Attore –
E
, già CP_1 [...]
con sede Controparte_2
legale in Torino in Via San Pio V, 3, rappresentata e difesa dall'avv.
MI OL ), elettivamente domiciliata in C.F._4
Salerno, Via Mario Mascia, 16 - Opposto/Convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del
05/12/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2022, il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
2919/2021 emesso da questo Tribunale il 7 dicembre 2021, con il quale era stato ingiunto al medesimo, in qualità di fideiussore, e alla società in qualità di debitrice principale, il pagamento in CP_3
solido della somma di € 14.072,92, oltre interessi e spese, derivante da inadempimento di un piano di rientro sottoscritto il 22 marzo 2018 con contestuale ricognizione di debito e promessa di pagamento.
L'opponente eccepiva: a) l'estinzione di ogni debitoria della società debitrice principale a seguito di bonifico di € 65.000,00 del 30 giugno
2015; b) la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1956 c.c., avendo cessato di essere amministratore della società garantita il 27 settembre 2021; c) la nullità parziale della fideiussione per conformità allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n.
55/2005; d) la decadenza della banca ex art. 1957 c.c. per mancata proposizione di istanze giudiziali entro sei mesi dall'inadempimento; e) la carenza di legittimazione passiva per cessazione della qualità di amministratore.
Si costituiva contestando tutte le eccezioni e CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione e l'infondatezza delle eccezioni sollevate.
Esperita la mediazione con esito negativo per mancata adesione dell'opponente, il giudizio proseguiva con scambio di memorie ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 5 dicembre 2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
1. Questioni preliminari
L'opposizione è tempestiva e ritualmente proposta. Non sussistono eccezioni processuali ostative alla decisione nel merito.
2. Sulla presunta estinzione del debito
L'opponente sostiene che ogni posizione debitoria della società CP_3
sarebbe stata estinta mediante bonifico di € 65.000,00 eseguito il
[...]
30 giugno 2015 dalla nell'ambito di un consolidamento Controparte_4
di esposizioni debitorie.
L'eccezione è manifestamente infondata. Il bonifico del 2015 è antecedente di quasi tre anni rispetto alla sottoscrizione dell'atto di ricognizione di debito e promessa di pagamento del 22 marzo 2018, che costituisce il titolo su cui si fonda il decreto ingiuntivo. Come consolidato dalla giurisprudenza, la fotocopia di documenti depositati a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo si ha per riconosciuta tanto nella sua conformità all'originale, quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte contro la quale è prodotta non la disconosce in modo specifico e non equivoco già con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, l'opponente non ha mai disconosciuto la scrittura privata del 22 marzo 2018, che deve pertanto ritenersi autentica e costituisce valido titolo per il credito azionato.
3. Sulla natura giuridica della garanzia prestata
Prima di esaminare le specifiche eccezioni sollevate dall'opponente, è necessario qualificare giuridicamente la garanzia prestata, questione preliminare e assorbente rispetto alle successive argomentazioni delle parti.
La banca opposta sostiene che la garanzia prestata configurerebbe un contratto autonomo di garanzia anziché una fideiussione, con conseguente inapplicabilità degli artt. 1956 e 1957 c.c.
L'eccezione è infondata. Nel caso di specie, la garanzia presenta tutti i caratteri tipici della fideiussione omnibus: viene indicato solo il massimo garantito (€ 90.000,00) senza predeterminazione della somma che il garante si obbliga a pagare;
sono presenti espliciti richiami al rapporto principale garantito;
sussiste la necessità che il garante sia costantemente aggiornato sull'esposizione debitoria del debitore principale.
Come chiarito dalla giurisprudenza, "l'inserimento della sola clausola di pagamento 'a prima richiesta' non ha rilievo decisivo per la qualificazione del negozio, potendo tale espressione riferirsi sia a garanzie svincolate dal rapporto garantito che a fideiussioni" (Tribunale civile Napoli sentenza n. 7822 del 8 settembre 2025; Cass. n. 16825/2016; Cass. n.
30181/2018).
Nel negozio in esame manca uno degli elementi essenziali che caratterizza il contratto autonomo, ossia la rinuncia espressa alla proposizione delle eccezioni relative al rapporto garantito. Come precisato dal Tribunale civile di Napoli: "il testo della fideiussione sottoscritta dall'opponente si limita a prevedere l'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, ma non prevede una generale rinuncia alla proponibilità delle eccezioni. In mancanza di tale esplicita rinuncia il garante è certamente legittimato a far valere i vizi del rapporto garantito, sussistendo un rapporto di accessorietà tra l'obbligazione del debitore principale e quella del garante". La presenza di clausole di pagamento a prima richiesta non è sufficiente a trasformare una fideiussione in contratto autonomo di garanzia quando permangono tutti gli altri elementi tipici della fideiussione, incluso il carattere accessorio della garanzia rispetto all'obbligazione principale.
4. Sulla nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust
L'opponente eccepisce la nullità delle clausole della fideiussione per conformità allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, con particolare riferimento agli artt. 2, 6 e
8 dello schema.
Preliminarmente, deve osservarsi che tale eccezione è stata sollevata dall'opponente solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., depositata il 12 marzo 2024, e non già con l'atto di citazione in opposizione del 28 febbraio 2022, pertanto spirato il termine per le attività assertive al più coincidente con il deposito della memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c..
Tuttavia, la nullità parziale del contratto per violazione della normativa antitrust può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'art. 1421
c.c., in quanto nullità virtuale per violazione di norme imperative.
Senonché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto - sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata- siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie"
(Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 26533 del 1 ottobre 2025).
Nel caso di specie l'opponente non ha prodotto tempestivamente, tra l'altro, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
Come precisato dalla Corte d'appello civile Lecce sentenza n. 72 del 30 gennaio 2025: "Tali documenti costituiscono provvedimenti ed atti amministrativi che, in quanto tali, esulano dall'ambito di applicazione del principio iura novit curia e non sono valutabili dal giudice ove non ritualmente acquisiti al giudizio".
Inoltre, come chiarito dalla Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 7385 del 19 marzo 2025: "la rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione;
iv) l'esatta corrispondenza delle clausole contrattuali con quelle oggetto del provvedimento sanzionatorio".
Ulteriormente occorre evidenziare come recente ed attenta giurisprudenza condivisibilmente rilevi la necessità di una rigorosa valutazione probatoria dell'intesa illecita e dell'applicazione concreta di essa al contratto impugnato, escludendo categoricamente che la sola presenza di clausole “antitrust-sensitive” sia pretesto per ottenere una declaratoria di nullità non supportata da fatti specifici (Cass. N.
30818/2018 e Trib. Monza 1028/2025).
Nel caso di specie, mancando la produzione tempestiva del provvedimento della Banca d'Italia e dello schema ABI, nonché la dimostrazione della conformità delle clausole contrattuali a quelle censurate, non sussistono i presupposti per il rilievo officioso della nullità parziale.
L'eccezione è pertanto inammissibile per tardività e, comunque, infondata per carenza di prova. In ogni caso l'eventuale declaratoria di nullità parziale della fideiussione non comporterebbe alcuna conseguenza pratica ai fini della decisione, non essendo stata tempestivamente eccepita la decadenza che ne sarebbe derivata, per quanto si dirà.
5. Sulla decadenza ex art. 1957 c.c. - Questione dell'inammissibilità per tardività
L'opponente eccepisce la decadenza della banca dal diritto di escutere la fideiussione per mancata proposizione di istanze giudiziali contro il debitore principale entro sei mesi dall'inadempimento.
Tuttavia, dall'esame degli atti risulta che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è stata sollevata dall'opponente solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositata il 12 marzo 2024, e non già con l'atto di citazione in opposizione del 28 febbraio 2022.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che l'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957
c.c., al pari ad esempio dell'eccezione di pagamento, è da qualificare come eccezione in senso stretto, pertanto è necessario che essa sia sollevata negli atti introduttivi e nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo nello stesso atto di opposizione (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Ordinanza n. 7526 del 21/03/2024).
Nel caso di specie, l'opponente ha sollevato l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ben oltre i termini per la definizione del thema decidendum.
Tale tardività comporta l'inammissibilità dell'eccezione.
6. Sulla nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1956 c.c.
L'opponente eccepisce la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1956 c.c., sostenendo che la banca avrebbe dovuto richiedere la sua autorizzazione dopo la cessazione della qualità di amministratore.
L'eccezione è infondata. Il vincolo creato con la sottoscrizione ed il rilascio della garanzia è insensibile alle vicende interne, anteriori e successive, riguardanti la relazione tra il garante ed il debitore principale. La perdita della qualità originaria di amministratore in capo al garante non incide sulla validità, efficacia ed esistenza dell'obbligo nei confronti della parte creditrice.
7. Sulla carenza di legittimazione passiva
L'opponente eccepisce la carenza di legittimazione passiva per cessazione della qualità di amministratore della società garantita.
L'eccezione è infondata per le medesime ragioni già esposte. Il vincolo di garanzia permane indipendentemente dalle vicende soggettive del garante successive alla sua costituzione.
8. Sulla condanna per mancata partecipazione alla mediazione
Dalle risultanze processuali emerge che l'opponente non ha partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo, nonostante la regolare convocazione.
Ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010, "Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio".
Nel caso di specie, trattandosi di controversia in materia bancaria soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs.
n. 28/2010, e considerato che l'opponente non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo, deve essere condannato al versamento della sanzione prevista dalla norma.
9. Spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico di e, considerate la natura, il valore Parte_1
e la complessità (media) delle questioni, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi € 5.077,00 a titolo di compensi professionali (di cui €
919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€
1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge a favore dell'Avv. MI OL antistatario.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2919/2021.
CONFERMA e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2919/2021 emesso da questo Tribunale in data 7 dicembre 2021.
NN l'opponente al versamento all'entrata Parte_1
del bilancio dello Stato della somma di € 237,00, pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, per non aver partecipato senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione.
NN l'opponente al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore di , che liquida in € 5.077,00 per CP_1
compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito.
Così deciso in Salerno il 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Cerruti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del GOP Dott.
Antonio Cerruti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2152/2022, avente ad oggetto:
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2919/2021
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
alla via S. Leonardo n. 67, C.F. rappresentato e C.F._1
difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Alfonso
TT (C.F. ) e RE PA (C.F. C.F._2
) del Foro di Salerno, elettivamente domiciliati C.F._3
presso lo studio dell'Avv. Alfonso TT sito in Salerno al Corso V.
EM n. 104
- Opponente/Attore –
E
, già CP_1 [...]
con sede Controparte_2
legale in Torino in Via San Pio V, 3, rappresentata e difesa dall'avv.
MI OL ), elettivamente domiciliata in C.F._4
Salerno, Via Mario Mascia, 16 - Opposto/Convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del
05/12/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2022, il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
2919/2021 emesso da questo Tribunale il 7 dicembre 2021, con il quale era stato ingiunto al medesimo, in qualità di fideiussore, e alla società in qualità di debitrice principale, il pagamento in CP_3
solido della somma di € 14.072,92, oltre interessi e spese, derivante da inadempimento di un piano di rientro sottoscritto il 22 marzo 2018 con contestuale ricognizione di debito e promessa di pagamento.
L'opponente eccepiva: a) l'estinzione di ogni debitoria della società debitrice principale a seguito di bonifico di € 65.000,00 del 30 giugno
2015; b) la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1956 c.c., avendo cessato di essere amministratore della società garantita il 27 settembre 2021; c) la nullità parziale della fideiussione per conformità allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n.
55/2005; d) la decadenza della banca ex art. 1957 c.c. per mancata proposizione di istanze giudiziali entro sei mesi dall'inadempimento; e) la carenza di legittimazione passiva per cessazione della qualità di amministratore.
Si costituiva contestando tutte le eccezioni e CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione e l'infondatezza delle eccezioni sollevate.
Esperita la mediazione con esito negativo per mancata adesione dell'opponente, il giudizio proseguiva con scambio di memorie ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 5 dicembre 2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
1. Questioni preliminari
L'opposizione è tempestiva e ritualmente proposta. Non sussistono eccezioni processuali ostative alla decisione nel merito.
2. Sulla presunta estinzione del debito
L'opponente sostiene che ogni posizione debitoria della società CP_3
sarebbe stata estinta mediante bonifico di € 65.000,00 eseguito il
[...]
30 giugno 2015 dalla nell'ambito di un consolidamento Controparte_4
di esposizioni debitorie.
L'eccezione è manifestamente infondata. Il bonifico del 2015 è antecedente di quasi tre anni rispetto alla sottoscrizione dell'atto di ricognizione di debito e promessa di pagamento del 22 marzo 2018, che costituisce il titolo su cui si fonda il decreto ingiuntivo. Come consolidato dalla giurisprudenza, la fotocopia di documenti depositati a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo si ha per riconosciuta tanto nella sua conformità all'originale, quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte contro la quale è prodotta non la disconosce in modo specifico e non equivoco già con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, l'opponente non ha mai disconosciuto la scrittura privata del 22 marzo 2018, che deve pertanto ritenersi autentica e costituisce valido titolo per il credito azionato.
3. Sulla natura giuridica della garanzia prestata
Prima di esaminare le specifiche eccezioni sollevate dall'opponente, è necessario qualificare giuridicamente la garanzia prestata, questione preliminare e assorbente rispetto alle successive argomentazioni delle parti.
La banca opposta sostiene che la garanzia prestata configurerebbe un contratto autonomo di garanzia anziché una fideiussione, con conseguente inapplicabilità degli artt. 1956 e 1957 c.c.
L'eccezione è infondata. Nel caso di specie, la garanzia presenta tutti i caratteri tipici della fideiussione omnibus: viene indicato solo il massimo garantito (€ 90.000,00) senza predeterminazione della somma che il garante si obbliga a pagare;
sono presenti espliciti richiami al rapporto principale garantito;
sussiste la necessità che il garante sia costantemente aggiornato sull'esposizione debitoria del debitore principale.
Come chiarito dalla giurisprudenza, "l'inserimento della sola clausola di pagamento 'a prima richiesta' non ha rilievo decisivo per la qualificazione del negozio, potendo tale espressione riferirsi sia a garanzie svincolate dal rapporto garantito che a fideiussioni" (Tribunale civile Napoli sentenza n. 7822 del 8 settembre 2025; Cass. n. 16825/2016; Cass. n.
30181/2018).
Nel negozio in esame manca uno degli elementi essenziali che caratterizza il contratto autonomo, ossia la rinuncia espressa alla proposizione delle eccezioni relative al rapporto garantito. Come precisato dal Tribunale civile di Napoli: "il testo della fideiussione sottoscritta dall'opponente si limita a prevedere l'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, ma non prevede una generale rinuncia alla proponibilità delle eccezioni. In mancanza di tale esplicita rinuncia il garante è certamente legittimato a far valere i vizi del rapporto garantito, sussistendo un rapporto di accessorietà tra l'obbligazione del debitore principale e quella del garante". La presenza di clausole di pagamento a prima richiesta non è sufficiente a trasformare una fideiussione in contratto autonomo di garanzia quando permangono tutti gli altri elementi tipici della fideiussione, incluso il carattere accessorio della garanzia rispetto all'obbligazione principale.
4. Sulla nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust
L'opponente eccepisce la nullità delle clausole della fideiussione per conformità allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, con particolare riferimento agli artt. 2, 6 e
8 dello schema.
Preliminarmente, deve osservarsi che tale eccezione è stata sollevata dall'opponente solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., depositata il 12 marzo 2024, e non già con l'atto di citazione in opposizione del 28 febbraio 2022, pertanto spirato il termine per le attività assertive al più coincidente con il deposito della memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c..
Tuttavia, la nullità parziale del contratto per violazione della normativa antitrust può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'art. 1421
c.c., in quanto nullità virtuale per violazione di norme imperative.
Senonché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto - sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata- siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie"
(Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 26533 del 1 ottobre 2025).
Nel caso di specie l'opponente non ha prodotto tempestivamente, tra l'altro, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
Come precisato dalla Corte d'appello civile Lecce sentenza n. 72 del 30 gennaio 2025: "Tali documenti costituiscono provvedimenti ed atti amministrativi che, in quanto tali, esulano dall'ambito di applicazione del principio iura novit curia e non sono valutabili dal giudice ove non ritualmente acquisiti al giudizio".
Inoltre, come chiarito dalla Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 7385 del 19 marzo 2025: "la rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione;
iv) l'esatta corrispondenza delle clausole contrattuali con quelle oggetto del provvedimento sanzionatorio".
Ulteriormente occorre evidenziare come recente ed attenta giurisprudenza condivisibilmente rilevi la necessità di una rigorosa valutazione probatoria dell'intesa illecita e dell'applicazione concreta di essa al contratto impugnato, escludendo categoricamente che la sola presenza di clausole “antitrust-sensitive” sia pretesto per ottenere una declaratoria di nullità non supportata da fatti specifici (Cass. N.
30818/2018 e Trib. Monza 1028/2025).
Nel caso di specie, mancando la produzione tempestiva del provvedimento della Banca d'Italia e dello schema ABI, nonché la dimostrazione della conformità delle clausole contrattuali a quelle censurate, non sussistono i presupposti per il rilievo officioso della nullità parziale.
L'eccezione è pertanto inammissibile per tardività e, comunque, infondata per carenza di prova. In ogni caso l'eventuale declaratoria di nullità parziale della fideiussione non comporterebbe alcuna conseguenza pratica ai fini della decisione, non essendo stata tempestivamente eccepita la decadenza che ne sarebbe derivata, per quanto si dirà.
5. Sulla decadenza ex art. 1957 c.c. - Questione dell'inammissibilità per tardività
L'opponente eccepisce la decadenza della banca dal diritto di escutere la fideiussione per mancata proposizione di istanze giudiziali contro il debitore principale entro sei mesi dall'inadempimento.
Tuttavia, dall'esame degli atti risulta che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è stata sollevata dall'opponente solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositata il 12 marzo 2024, e non già con l'atto di citazione in opposizione del 28 febbraio 2022.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che l'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957
c.c., al pari ad esempio dell'eccezione di pagamento, è da qualificare come eccezione in senso stretto, pertanto è necessario che essa sia sollevata negli atti introduttivi e nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo nello stesso atto di opposizione (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Ordinanza n. 7526 del 21/03/2024).
Nel caso di specie, l'opponente ha sollevato l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ben oltre i termini per la definizione del thema decidendum.
Tale tardività comporta l'inammissibilità dell'eccezione.
6. Sulla nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1956 c.c.
L'opponente eccepisce la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1956 c.c., sostenendo che la banca avrebbe dovuto richiedere la sua autorizzazione dopo la cessazione della qualità di amministratore.
L'eccezione è infondata. Il vincolo creato con la sottoscrizione ed il rilascio della garanzia è insensibile alle vicende interne, anteriori e successive, riguardanti la relazione tra il garante ed il debitore principale. La perdita della qualità originaria di amministratore in capo al garante non incide sulla validità, efficacia ed esistenza dell'obbligo nei confronti della parte creditrice.
7. Sulla carenza di legittimazione passiva
L'opponente eccepisce la carenza di legittimazione passiva per cessazione della qualità di amministratore della società garantita.
L'eccezione è infondata per le medesime ragioni già esposte. Il vincolo di garanzia permane indipendentemente dalle vicende soggettive del garante successive alla sua costituzione.
8. Sulla condanna per mancata partecipazione alla mediazione
Dalle risultanze processuali emerge che l'opponente non ha partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo, nonostante la regolare convocazione.
Ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010, "Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio".
Nel caso di specie, trattandosi di controversia in materia bancaria soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs.
n. 28/2010, e considerato che l'opponente non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo, deve essere condannato al versamento della sanzione prevista dalla norma.
9. Spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico di e, considerate la natura, il valore Parte_1
e la complessità (media) delle questioni, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi € 5.077,00 a titolo di compensi professionali (di cui €
919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€
1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge a favore dell'Avv. MI OL antistatario.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2919/2021.
CONFERMA e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2919/2021 emesso da questo Tribunale in data 7 dicembre 2021.
NN l'opponente al versamento all'entrata Parte_1
del bilancio dello Stato della somma di € 237,00, pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, per non aver partecipato senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione.
NN l'opponente al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore di , che liquida in € 5.077,00 per CP_1
compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito.
Così deciso in Salerno il 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Cerruti