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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/12/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1159/2022 R.G. proposta
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentantepro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano e Maria Rosaria Battiato;
Appellante
CONTRO
( ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Guastella;
Appellato – appellante incidentale
OGGETTO: appello – gestione separata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania, proponeva opposizione CP_1 sia avverso l'avviso bonario notificatogli in data 9.7.2019, con il quale l' Pt_1
gli comunicava l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata e gli intimava il pagamento dei contributi per il reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni percepito nell'anno d'imposta 2013, che avverso l'avviso di addebito n. 597 2021 00012984 80 000, notificatogli 2
dall'ente previdenziale il 21.12.2021 per il pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2014.
Il ricorrente, non iscritto ad alcun ordine professionale, eccepiva, in particolare, la prescrizione dei presunti crediti contributivi di cui agli atti opposti, nonché l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata, attesa la prevalenza dei redditi prodotti, nelle annualità in questione, quale lavoratore dipendente prima della Sering Italia s.r.l. e dopo della Proger spa.
Lamentava, altresì, l'errata quantificazione della somma richiesta a titolo di sanzioni ai sensi dell'art. 116 lett. b) della legge n. 388/2000, dovendosi escludere, nel caso di specie, l'ipotesi dolosa di evasione contributiva.
Con sentenza n. 670 del 17 giugno 2022, il giudice adito, ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione del alla gestione separata alla luce dei CP_1
criteri e dei principi enucleati dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenze n. 30345
e 30344 del 18.12.2017), in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava non dovute le somme richieste con l'avviso bonario per l'anno 2013, per intervenuta prescrizione delle stesse.
Con riferimento alla suddetta annualità, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, precisava che il dies a quo del termine di prescrizione coincideva con il 7.7.2014, data in cui i contributi dovevano essere corrisposti in applicazione del DPCM del 13.6.2014. Riteneva, quindi, che alla data di notifica dell'avviso bonario, 8.7.2019, il termine fosse inutilmente decorso.
Disattendeva, invece, l'eccezione di prescrizione con riferimento alle somme pretese per l'anno 2014 e portate dall'avviso di addebito opposto, in quanto il decorso del termine di prescrizione, tenuto conto della sospensione dei termini di cui all'art. 37 del d.l. n. 18/2020, era stato validamente interrotto dalla notifica dell'avviso bonario in data 26.9.2020.
Compensava le spese di lite in ragione del contrasto giurisprudenziale in materia e della soccombenza reciproca delle parti.
Appellava la citata sentenza l' , con ricorso del 13.12.2022. Si Pt_1
costituiva in giudizio proponendo appello incidentale, CP_1
ritualmente notificato all'ente previdenziale (cfr. ricevute accettazione e consegna in atti). 3
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con unico motivo di gravame l' censura la sentenza di primo Pt_1 grado per aver dichiarato prescritti i contributi per l'anno 2013, in violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2963 c.c.
Deduce che il Tribunale, pur avendo correttamente richiamato la normativa e la giurisprudenza di riferimento, avrebbe erroneamente ritenuto che l'avviso bonario, con il quale si intimava il pagamento dei suddetti contributi da versare alla gestione separata per l'anno 2013, fosse stato notificato allorquando il termine quinquennale di prescrizione era già spirato. Sostiene, in particolare, che il decidente avrebbe omesso di considerare che il dies ad quem del termine di prescrizione, il 7.7.2019, coincideva con un giorno festivo
(nella specie di domenica) e che, pertanto, la notificazione avvenuta il giorno successivo doveva considerarsi puntuale e tempestiva ai sensi dell'art. 2963, comma 3 c.c., a mente del quale “Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo”.
1.2. Ripropone, infine, le difese formulate avverso le doglianze del contribuente non esaminate dal giudice di primo grado e chiede, altresì, riformarsi il capo di sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite per effetto dell'accoglimento del precedente motivo d'appello.
2. Con l'appello incidentale, lamenta la violazione e la falsa CP_1
applicazione dell'art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995 e della normativa relativa alla contribuzione obbligatoria.
Assume che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato legittima l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata, sebbene ne difettassero i relativi presupposti sia per l'anno 2013, che per l'anno 2014. Ribadisce, a riguardo, quanto sostenuto in primo grado e, nello specifico: di non essere stato iscritto, negli anni per cui è causa, ad alcun ordine professionale;
di aver svolto, in misura prevalente, attività di lavoro dipendente, come emergente dalla documentazione in atti;
che l'attività di consulenza espletata, classificata con 4
codice ATECO 74.90.93, non riguardava attività svolta in regime di libera professione.
Precisa, per altro verso, che l' , sui cui gravava il Controparte_2
relativo onere, nulla avrebbe provato sui fatti costitutivi delle proprie pretese contributive.
3. Riassunti in detti termini i motivi di entrambi i gravami, seguendo un ordine logico nella trattazione delle questioni, occorre preliminarmente verificare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del alla gestione CP_1 separata, contestata da quest'ultimo.
La questione deve essere risolta alla luce dei principi espressi dalla Corte di
Cassazione, con numerose pronunce, di segno convergente (a partire da Cass.
n. 30344 del 18.12.2017, poi confermata da Cass. n. 32166/2018 e Cass.
n.3913/2019).
A tale orientamento del giudice di legittimità questa Corte intende prestare adesione, non ravvisando idonee ragioni per disattenderlo.
In sintesi, con i sopra citati arresti, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi:
a) con la creazione, da parte della l. n. 335 del 1995, della nuova gestione separata, il legislatore ha inteso estendere la copertura assicurativa, nell'ambito della cd. "politica di universalizzazione delle tutele", non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano coperti, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna corrispondesse una forma di assicurazione (S.U. n. 3240 del
2010);
b) l'art. 2, comma 26, di detta legge 335/1995 assoggetta alla gestione separata due tipologie di lavoro autonomo, entrambe identificate dalla disciplina fiscale dei relativi redditi (l'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, delle attività - arti e professioni - di cui all'art. 49, comma 1, TUIR nel testo all'epoca vigente, oggi art. 53 co.1, nonchè le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 49, co. 2, lett. a TUIR, oggi art. 50 co.
1lett. c-bis); ciò induce a ritenere che l'obbligazione contributiva è basata sulla 5
mera percezione di un reddito secondo la disciplina fiscale, che diventa irrilevante solo se inferiore alla soglia di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n.
269/2003 conv. in l. 326/2003 (Cass. 32166/2018);
c) detto art. 2, comma 26, l. cit. è in linea col principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie, poiché l'articolo 18 comma 12 della l. n.
98/2011 ne ha chiarito l'interpretazione nel senso - fatto proprio dalla
Cassazione in tutti gli arresti sopra richiamati- che l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995, come chiarita dalla norma di interpretazione autentica, è quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale (Cass. 3913 del 2019).
Appare pertanto dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero professionale, se in forma abituale o meno.
Nell'accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA, dalle dichiarazioni rese ai fini fiscali.
Nella fattispecie risulta dagli atti che il lavoratore, pur svolgendo lavoro dipendente full time, svolgeva contemporaneamente, per gli anni in questione,
l'attività autonoma per la quale aveva aperto la partita IVA e dalla quale percepiva un reddito come da dichiarazione reddituale presentata dallo stesso lavoratore che denunziava di aver percepito redditi da lavoro autonomo per gli anni 2013 e 2014.
Nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza della “prevalenza” del reddito percepito dal lavoro subordinato rispetto a quello proveniente dal lavoro autonomo.
La giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. n.8945/2020) ha affermato infatti che il principio della prevalenza è applicabile solo per risolvere l'incompatibilità tra l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali dell , come ad esempio tra la Gestione Artigiani/Commercianti e la Pt_1
Gestione Dipendenti. Non è invece applicabile nel caso di contemporaneo 6
rapporto di lavoro subordinato e attività autonoma iscritta alla Gestione
Separata.
Alla luce delle superiori considerazioni l'appello incidentale deve essere rigettato.
4. Ritenuti quindi sussistenti i presupposti che giustificano l'iscrizione del alla Gestione separata per le annualità indicate, occorre esaminare CP_1
l'eccezione di prescrizione dei contributi dovuti per l'annualità 2013.
L'Istituto appellante sostiene correttamente che coincidendo il termine di scadenza della prescrizione quinquennale con un giorno festivo (7.7.2019 era domenica), questo doveva intendersi prorogato al giorno successivo non festivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 2963 c.c.
Di conseguenza la sentenza appellata deve essere riformata nella parte in cui ha ritenuto prescritto il contributo dovuto alla Gestione Separata del 2013.
5. Stante la soccombenza totale di , le spese processuali di CP_1 entrambi i gradi vanno poste a carico di quest'ultimo.
6. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato per
, se dovuto CP_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente l'opposizione originaria di;
CP_1 rigetta l'appello incidentale;
condanna al pagamento delle spese processuali di entrambi i CP_1
gradi che liquida, quanto al primo grado, in € 2.697,00 e, quanto al presente grado, in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario.
Dichiara tenuto al pagamento del doppio del contributo CP_1
unificato, se dovuto
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore La Presidente dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Graziella Parisi 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1159/2022 R.G. proposta
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentantepro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano e Maria Rosaria Battiato;
Appellante
CONTRO
( ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Guastella;
Appellato – appellante incidentale
OGGETTO: appello – gestione separata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania, proponeva opposizione CP_1 sia avverso l'avviso bonario notificatogli in data 9.7.2019, con il quale l' Pt_1
gli comunicava l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata e gli intimava il pagamento dei contributi per il reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni percepito nell'anno d'imposta 2013, che avverso l'avviso di addebito n. 597 2021 00012984 80 000, notificatogli 2
dall'ente previdenziale il 21.12.2021 per il pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2014.
Il ricorrente, non iscritto ad alcun ordine professionale, eccepiva, in particolare, la prescrizione dei presunti crediti contributivi di cui agli atti opposti, nonché l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata, attesa la prevalenza dei redditi prodotti, nelle annualità in questione, quale lavoratore dipendente prima della Sering Italia s.r.l. e dopo della Proger spa.
Lamentava, altresì, l'errata quantificazione della somma richiesta a titolo di sanzioni ai sensi dell'art. 116 lett. b) della legge n. 388/2000, dovendosi escludere, nel caso di specie, l'ipotesi dolosa di evasione contributiva.
Con sentenza n. 670 del 17 giugno 2022, il giudice adito, ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione del alla gestione separata alla luce dei CP_1
criteri e dei principi enucleati dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenze n. 30345
e 30344 del 18.12.2017), in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava non dovute le somme richieste con l'avviso bonario per l'anno 2013, per intervenuta prescrizione delle stesse.
Con riferimento alla suddetta annualità, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, precisava che il dies a quo del termine di prescrizione coincideva con il 7.7.2014, data in cui i contributi dovevano essere corrisposti in applicazione del DPCM del 13.6.2014. Riteneva, quindi, che alla data di notifica dell'avviso bonario, 8.7.2019, il termine fosse inutilmente decorso.
Disattendeva, invece, l'eccezione di prescrizione con riferimento alle somme pretese per l'anno 2014 e portate dall'avviso di addebito opposto, in quanto il decorso del termine di prescrizione, tenuto conto della sospensione dei termini di cui all'art. 37 del d.l. n. 18/2020, era stato validamente interrotto dalla notifica dell'avviso bonario in data 26.9.2020.
Compensava le spese di lite in ragione del contrasto giurisprudenziale in materia e della soccombenza reciproca delle parti.
Appellava la citata sentenza l' , con ricorso del 13.12.2022. Si Pt_1
costituiva in giudizio proponendo appello incidentale, CP_1
ritualmente notificato all'ente previdenziale (cfr. ricevute accettazione e consegna in atti). 3
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con unico motivo di gravame l' censura la sentenza di primo Pt_1 grado per aver dichiarato prescritti i contributi per l'anno 2013, in violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2963 c.c.
Deduce che il Tribunale, pur avendo correttamente richiamato la normativa e la giurisprudenza di riferimento, avrebbe erroneamente ritenuto che l'avviso bonario, con il quale si intimava il pagamento dei suddetti contributi da versare alla gestione separata per l'anno 2013, fosse stato notificato allorquando il termine quinquennale di prescrizione era già spirato. Sostiene, in particolare, che il decidente avrebbe omesso di considerare che il dies ad quem del termine di prescrizione, il 7.7.2019, coincideva con un giorno festivo
(nella specie di domenica) e che, pertanto, la notificazione avvenuta il giorno successivo doveva considerarsi puntuale e tempestiva ai sensi dell'art. 2963, comma 3 c.c., a mente del quale “Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo”.
1.2. Ripropone, infine, le difese formulate avverso le doglianze del contribuente non esaminate dal giudice di primo grado e chiede, altresì, riformarsi il capo di sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite per effetto dell'accoglimento del precedente motivo d'appello.
2. Con l'appello incidentale, lamenta la violazione e la falsa CP_1
applicazione dell'art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995 e della normativa relativa alla contribuzione obbligatoria.
Assume che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato legittima l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata, sebbene ne difettassero i relativi presupposti sia per l'anno 2013, che per l'anno 2014. Ribadisce, a riguardo, quanto sostenuto in primo grado e, nello specifico: di non essere stato iscritto, negli anni per cui è causa, ad alcun ordine professionale;
di aver svolto, in misura prevalente, attività di lavoro dipendente, come emergente dalla documentazione in atti;
che l'attività di consulenza espletata, classificata con 4
codice ATECO 74.90.93, non riguardava attività svolta in regime di libera professione.
Precisa, per altro verso, che l' , sui cui gravava il Controparte_2
relativo onere, nulla avrebbe provato sui fatti costitutivi delle proprie pretese contributive.
3. Riassunti in detti termini i motivi di entrambi i gravami, seguendo un ordine logico nella trattazione delle questioni, occorre preliminarmente verificare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del alla gestione CP_1 separata, contestata da quest'ultimo.
La questione deve essere risolta alla luce dei principi espressi dalla Corte di
Cassazione, con numerose pronunce, di segno convergente (a partire da Cass.
n. 30344 del 18.12.2017, poi confermata da Cass. n. 32166/2018 e Cass.
n.3913/2019).
A tale orientamento del giudice di legittimità questa Corte intende prestare adesione, non ravvisando idonee ragioni per disattenderlo.
In sintesi, con i sopra citati arresti, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi:
a) con la creazione, da parte della l. n. 335 del 1995, della nuova gestione separata, il legislatore ha inteso estendere la copertura assicurativa, nell'ambito della cd. "politica di universalizzazione delle tutele", non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano coperti, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna corrispondesse una forma di assicurazione (S.U. n. 3240 del
2010);
b) l'art. 2, comma 26, di detta legge 335/1995 assoggetta alla gestione separata due tipologie di lavoro autonomo, entrambe identificate dalla disciplina fiscale dei relativi redditi (l'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, delle attività - arti e professioni - di cui all'art. 49, comma 1, TUIR nel testo all'epoca vigente, oggi art. 53 co.1, nonchè le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 49, co. 2, lett. a TUIR, oggi art. 50 co.
1lett. c-bis); ciò induce a ritenere che l'obbligazione contributiva è basata sulla 5
mera percezione di un reddito secondo la disciplina fiscale, che diventa irrilevante solo se inferiore alla soglia di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n.
269/2003 conv. in l. 326/2003 (Cass. 32166/2018);
c) detto art. 2, comma 26, l. cit. è in linea col principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie, poiché l'articolo 18 comma 12 della l. n.
98/2011 ne ha chiarito l'interpretazione nel senso - fatto proprio dalla
Cassazione in tutti gli arresti sopra richiamati- che l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995, come chiarita dalla norma di interpretazione autentica, è quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale (Cass. 3913 del 2019).
Appare pertanto dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero professionale, se in forma abituale o meno.
Nell'accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA, dalle dichiarazioni rese ai fini fiscali.
Nella fattispecie risulta dagli atti che il lavoratore, pur svolgendo lavoro dipendente full time, svolgeva contemporaneamente, per gli anni in questione,
l'attività autonoma per la quale aveva aperto la partita IVA e dalla quale percepiva un reddito come da dichiarazione reddituale presentata dallo stesso lavoratore che denunziava di aver percepito redditi da lavoro autonomo per gli anni 2013 e 2014.
Nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza della “prevalenza” del reddito percepito dal lavoro subordinato rispetto a quello proveniente dal lavoro autonomo.
La giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. n.8945/2020) ha affermato infatti che il principio della prevalenza è applicabile solo per risolvere l'incompatibilità tra l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali dell , come ad esempio tra la Gestione Artigiani/Commercianti e la Pt_1
Gestione Dipendenti. Non è invece applicabile nel caso di contemporaneo 6
rapporto di lavoro subordinato e attività autonoma iscritta alla Gestione
Separata.
Alla luce delle superiori considerazioni l'appello incidentale deve essere rigettato.
4. Ritenuti quindi sussistenti i presupposti che giustificano l'iscrizione del alla Gestione separata per le annualità indicate, occorre esaminare CP_1
l'eccezione di prescrizione dei contributi dovuti per l'annualità 2013.
L'Istituto appellante sostiene correttamente che coincidendo il termine di scadenza della prescrizione quinquennale con un giorno festivo (7.7.2019 era domenica), questo doveva intendersi prorogato al giorno successivo non festivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 2963 c.c.
Di conseguenza la sentenza appellata deve essere riformata nella parte in cui ha ritenuto prescritto il contributo dovuto alla Gestione Separata del 2013.
5. Stante la soccombenza totale di , le spese processuali di CP_1 entrambi i gradi vanno poste a carico di quest'ultimo.
6. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato per
, se dovuto CP_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente l'opposizione originaria di;
CP_1 rigetta l'appello incidentale;
condanna al pagamento delle spese processuali di entrambi i CP_1
gradi che liquida, quanto al primo grado, in € 2.697,00 e, quanto al presente grado, in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario.
Dichiara tenuto al pagamento del doppio del contributo CP_1
unificato, se dovuto
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore La Presidente dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Graziella Parisi 7