Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni, sulle conclusioni prese all'udienza del 12.3.2025 a seguito dell'invito al deposito di note scritte ex art. 221 D.L. n. 34/2020 e s.m.i., e lettura dispositivo in data 13.3.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta al n. di R.G. 2916/2024, promossa da:
, in persona del Sindaco Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in 36100 – Vicenza, Str. Postumia n.45, presso l'avv. Francesca Comacchio (c.f. ), che C.F._1 lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti (avvisi anche a mezzo telefax al n.0424/1953651, o in posta elettronica all'indirizzo e.mail posta elettronica certificata Email_1
, Email_2
- appellante – contro
(C.F.: ), CP_1 C.F._2
- appellato contumace per la riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Voghera n.17 il 24.01.2024, pubblicata il 25.01.2024, (n.612/2023 R.G.), non notificata, con cui è stata annullato il verbale di contestazione n.0425/R/2023 del 21.05.2023 – (Prot.642/2023), emesso alla Polizia Locale dell'Unione Campospinoso Albaredo, per transito col rosso semaforico.
CONCLUSIONI
Come da note scritte udienza 12.3.2025 :
Per Parte Appellante : “rigettare, per i motivi esposti in atti, il ricorso di primo grado proposto dal sig. avverso il verbale di contestazione CP_1
n.0425/R/2023 del 21.05.2023 – (Prot.642/2023), emesso alla Polizia Locale dell'Unione Campospinoso Albaredo, per transito col rosso semaforico;
• per l'effetto, confermare in ogni sua parte il verbale di contestazione n.0425/R/2023 del 21.05.2023 – (Prot.642/2023), emesso alla Polizia Locale dell'Unione Campospinoso Albaredo, per transito col rosso semaforico e tutte le sanzioni
1
• con vittoria di spese e competenze legali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario ex art.93 co.1 c.p.c..”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Trattasi di appello proposto dal Parte_1
avverso sentenza emessa dal Giudice di Pace di Voghera n.17 il
[...]
24.01.2024, pubblicata il 25.01.2024, (n.612/2023 R.G.), non notificata, in causa promossa dall'odierno Appellato, qui CO , per l'opposizione al verbale di contestazione n.0425/R/2023 del 21.05.2023 – (Prot.642/2023), notificato al sig. il 30.06.2023, per transito con CP_1 rosso semaforico, in violazione dell 6 comma 3 Codice della Strada, con applicazione della sanzione pecuniaria di € 187,00.
L'adito Giudice di Pace, in accoglimento del ricorso, annullava il verbale in questione, n.0425/R/2023 del 21.05.2023 – (Prot.642/2023), emesso alla Polizia Locale dell'Unione Campospinoso Albaredo, per transito col rosso semaforico.
Ciò posto, si rileva quanto segue.
Preliminarmente occorre rilevare che, con ricorso del 20.07.2023, depositato in Cancelleria il 21.07.2023 (doc.4), il sig. impugnava il CP_1 predetto verbale, avanti all'Ufficio del G.d.P. di Voghera, per i seguenti motivi: “al momento dell'infrazione il vigile non era presente, da immagini riprese e visualizzate si nota il solo veicolo, marca e modello non è possibile stabilire chi guidasse il veicolo. È stato richiesto al Comune di pertinenza di visualizzare il conducente tramite video/immagini ma non è stato possibile. Dal momento che viene richiesto la decurtazione di 6 punti della patente non abbiamo la possibilità di capire chi effettivamente guidasse il veicolo”.
Dalla motivazione della sentenza appellata n.17 del 24.01.2024, pubblicata il 25.01.2024 (doc.6), del Giudice di Pace di Voghera risulta:
“dall'istruttoria emergeva che il verbale di contestazione n.0425/R/2023 del 21.05.2023 – (Prot.642/2023) veniva la nota circolare del Ministero dell'Interni n.04/05 inviata il 21.01.2005 con la quale il Controparte_2 ha ribadito: “In ogni caso si ritiene di dover ribadire che gli accertamenti in automatico delle violazioni previste dagli artt.146 co.3 e 142, 148 e 176 C.d.S. sono correttamente effettuati solo se gestiti direttamente dagli organi della Polizia stradale e nella loro disponibilità. Ne consegue che se i dispositivi di rilevamento attualmente in uso se hanno ottenuto la suddetta approvazione, possono essere utilizzato solo se gestiti direttamente dagli organi della Polizia Stradale e nella loro piena disponibilità. Alla luce delle risultanze emerse a seguito della lettura del verbale di accertamento e della doglianza del ricorrente il quale osservava che al momento dell'accertamento, alcun agente di Polizia Locale fosse nelle immediate vicinanze dell'impianto semaforico, l'accertamento effettuato
2 a mezzo di postazione automatica deve essere consideratomi legittimo in quanto effettuato senza la presenza di personale della Polizia Locale e senza che l'organo accertatore ne avesse la reale e materiale disponibilità, altrimenti non si capirebbe la ragione del perché la Polizia Locale Unione Campospinoso Albaredo si dovesse domiciliare c/o di Marostica. Si osserva inoltre la Controparte_3 mancanza di nesso oggettivo fra l'accertamento effettuato a mezzo dell'apparecchiatura a posto fisso reDvolution per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso matricola 665210830, omologato con decreto MIT decreto n.1384 del 07.03.2016 e la produzione fotografica priva di identificazione relativa all'apparecchiatura dalla quale sarebbe stata prodotta. Si evidenzia inoltre che dai fotogrammi 1-2-3 peraltro privi di identificazione dell'apparecchio emittente, del luogo e della data di accertamento risulta ripresa una vettura per contro, non risulta leggibile la sua targa. Non è ammessa l'identificazione della vettura attraverso la targa che non sia rappresentata in un tutt'uno con la vettura sul medesimo fotogramma. Infatti, dalla targa identificata nel riquadro a lato dei fotogrammi non è possibile risalire né al posto né tanto meno alla posizione del mezzo che dovrebbe essere identificato tramite il numero della targa. Per quanto precede, risultata la produzione documentale inidonea a confermare del tutto la condotta contestata, il ricorso può trovare legittimo accoglimento. Nel contenuto del verbale risultava omessa l'indicazione dell'autorizzazione del Prefetto della Provincia di Pavia per la postazione fissa dell'apparecchiatura dato atto che tale postazione risultava posizionata in SP 617 Via Roma intersezione con Via Albericia, risultava pure omessa la menzione della delibera comunale di autorizzazione al posizionamento dell'apparecchiatura. La questione dirimente la contesa tuttavia si focalizzava sula mancata prova della presenza del personale di Polizia Locale e della mancata prova della reale e materiale disponibilità dell'apparecchiatura nelle mani degli Accertatori. Per le osservazioni che precedono, il ricorso dell'opponente può trovare legittimo accoglimento. Si compensano le spese del procedimento.”
Con atto di citazione notificato al Sig in data 7 agosto 2024 il CP_1
Comune di Campospinoso Albaredo ha proposto appello avverso la predetta sentenza, deducendo quali motivi di Appello: violazione di legge (art.201 C.d.S. e 384 Reg. Esec. C.d.S.) per aver il G.d.P. di Voghera ritenuto necessaria la presenza degli agenti di Polizia in loco a presidio della postazione automatica di rilevamento delle infrazioni;
illegittimità dell'impugnata sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art.112 c.p.c. Nel caso di specie, in primo grado, controparte ha impugnato il verbale per due soli motivi e cioè l'assenza degli agenti di Polizia in loco e la mancata identificazione del conducente. Diversamente, il G.d.P di Voghera ha fondato la propria decisione sui seguenti ulteriori motivi: - Presunta mancanza di disponibilità del reDvolution da parte dell'organo accertatore;
- Presunte mancanze / irregolarità dei fotogrammi registrati dal reDvolution;
- Mancata indicazione, nel verbale, dell'autorizzazione del Prefetto di Pavia all'installazione del rilevatore Omessa menzione, nel verbale, della
3 delibera comunale di autorizzazione al posizionamento del rilevatore;
tutti i fotogrammi riportano le indicazioni di località, data ed orario dell'infrazione; la documentazione video fotografica registrata dal reDvolution consente di leggere chiaramente il numero di targa del veicolo del ricorrente;
la prova dell'infrazione contestata risulta dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio dalla documentazione video- fotografica registrata dal reDvolution.
All'esito dell'udienza di discussione del 12.3.2025, sostituita con note scritte, è stato depositato in data 13.3.2025, dispositivo di sentenza , riservando in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.
L'Appello è fondato.
Circa l'illegittimità dell'accertamento dell'infrazione , in quanto effettuato tramite postazione automatica, senza la presenza di personale della Polizia Locale, deve osservarsi che, dopo le modifiche dell'art. 201 cod. strada, gli incroci regolati da semaforo possano essere presidiati da apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni, e la contestazione può essere differita e per l'accertamento della sanzione non è necessaria la presenza di organi di Polizia stradale.
I documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati e «utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni», sono idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia. (Cass. Sez. 2, n. 21605 del 19/10/2011).
Tuttavia tale principio , indicato in motivazione dell'Ordinanza Sez. 2 Corte di Cassazione n. 21894 del 02/08/2024 deve coordinarsi con l'ulteriore specificazione “In tema di violazione dell'art. 146, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992 (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), qualora l'accertamento sia stato effettuato in centro abitato mediante rilevazione fotografica a mezzo di impianto semaforico automatico c.d.
è illegittima la CP_4 Controparte_5 contestazione differita in assenza di una preventiva approvazione dell'installazione e del posizionamento dell'apparecchio con delibera della giunta comunale perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga da parte dell'ente proprietario.”
Si legge in motivazione “Deve allora considerarsi che, prima delle modifiche all'art. 201 cod. strada come introdotte dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1 agosto 2003, n. 214, questa Corte aveva stabilito che le condizioni legittimanti, in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox, la contestazione differita dell'infrazione non ricorressero nella diversa ipotesi in cui l'attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa fosse constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica;
infatti, in quest'ultimo caso l'assenza non occasionale
4 di agenti operanti non «appariva consona» all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appariva superabile alla luce del disposto dell'art.384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata e non contempla affatto l'assenza di agenti sul posto (Cass., Sez. 2, n. 23301 del 17/11/2005; Sez.2, n. 8465 dell'11/4/2006; Sez. 2, n. 7388 del 26/3/2009, Sez. 2, n. 27414 del 28/11/2009). Su questa premessa, questa Corte aveva ritenuto illegittima la sanzione per «elusione» del precetto legislativo di contestazione immediata e, per altro verso, per l'impossibilità di verificare le concrete situazioni in cui l'apparecchio di rilevamento automatico aveva operato. L'art. 4, comma 1, del suddetto d.l. 27 giugno 2003, n. 151, tuttavia, ha poi aggiunto, all'art. 201, il comma 1 ter, esplicitamente prevedendo che nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (ipotesi contemplata dalla lettera b del comma 1 bis dello stesso articolo) non sia necessaria la presenza degli organi di polizia stradale «qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate»; l'art. 36 della legge 29/07/2010 n. 120, pure recante ulteriori modifiche, ha quindi aggiunto al comma 1 bis la lettera g-bis), escludendo la necessità della contestazione immediata quando l'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214 avvenga per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.
In conseguenza, questa Corte ha allora ritenuto che i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo (nel caso di specie, apparecchiatura denominata "T-red"), ove omologati e «utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni», siano divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia. (cfr. sull'incidenza della modifica normativa, Cass. Sez. 2, n. 21605 del 19/10/2011). È, dunque, ormai stabilito che, dopo le modifiche dell'art. 201 cod. strada, gli incroci regolati da semaforo possano essere presidiati da apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni, che la contestazione possa essere differita e che per l'accertamento della sanzione non sia necessaria la presenza di organi di polizia stradale. La previsione della contestazione differita e dell'accertamento a mezzo di apparecchi di rilevamento automatico, tuttavia, costituisce comunque, e ancora, un'eccezione alla regola generale posta dall'art. 200 cod. strada e, in generale, dall'art. 14 della legge 24/11/1981 n. 689: in conseguenza, questa eccezione necessita, per operare, di una specifica regolamentazione.
In senso diverso e contrario non rileva il comma 1 quater dell'art. 201, come inserito dall'art. 36 l. 120/2010, laddove prevede che «fuori dei centri abitati» gli apparecchi di rilevazione automatica delle infrazioni di cui alla lett. g bis dello stesso articolo (tra cui proprio il passaggio con luce rossa, ex art. 146) possano essere «installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai
5 prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero , sentito il Ministero CP_2 delle infrastrutture e dei trasporti», ricorrendo specifiche e predeterminate caratteristiche di questi tratti.
La previsione della previa individuazione da parte del prefetto per le strade extraurbane non significa affatto, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, che nei centri urbani l'apposizione degli apparecchi di rilevazione automatica sia sottratta alla regolamentazione degli enti proprietari, ma deve intendersi diretta ad individuare l'organo competente alla regolamentazione fuori dal centro abitato. Sul punto, allora, deve ancora considerarsi che l'art. 5 del codice della strada prevede al comma terzo, quale regola generale, che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione siano emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
Nell'art. 7, sono quindi previste le competenze del Sindaco (in particolare, in situazioni che richiedono l'adozione di provvedimenti caratterizzati da ragioni urgenti o contingenti) e della Giunta: in quanto organo politico del Pt_1 quest'ultima, ai sensi dell'art. 54 TUEL, compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento.
In particolare, pertanto, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, è la Giunta, acquisiti i necessari pareri della dirigenza dei settori competenti, a gestire il centro urbano dal momento della pianificazione urbanistica fino al dettaglio della regolamentazione della viabilità e della circolazione, come definita - quest'ultima - dal n. 9 del comma primo dell'art. 3 cod. strada (il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada).
Da queste considerazioni deriva che una previa individuazione delle intersezioni il cui attraversamento è regolato da semafori presidiati da apparecchiature di controllo con rilevamento automatico deve necessariamente avvenire anche nel centro abitato, a mezzo di delibera della Giunta, nell'esercizio del suo potere discrezionale di gestione del territorio urbano.”
Nel caso in esame questa individuazione è contenuta nella delibera di Giunta Comunale n.7/2004 (doc.19) prodotta dal . Pt_1
Nel merito deve inoltre osservarsi che l'analisi dei fotogrammi allegati in atti ( doc 1) registrati dal reDvolution consente di leggere il numero di targa del veicolo del ricorrente;
il superamento della striscia d'arresto con luce semaforica rossa accesa;
vi è inoltre un video continuo dell'infrazione.
L'appellata sentenza merita quindi riforma e l'accoglimento del motivo di appello di cui trattasi risulta assorbente le ulteriori questioni dedotte a fondamento del gravame.
6 In accoglimento dell'appello proposto dal
[...]
e, in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Voghera n.17 del 24.01.2024, pubblicata il 25.01.2024, deve essere rigettato il ricorso di primo grado proposto dal sig. CP_1 avverso il verbale di contestazione n.0425/R/2023 de (Prot.642/2023), emesso alla Polizia Locale dell'Unione Campospinoso Albaredo, per transito col rosso semaforico;
e, per l'effetto, confermato, in ogni sua parte, il verbale di contestazione n.0425/R/2023 del 21.05.2023
– (Prot.642/2023), emesso dalla Polizia Locale dell'Unione Campospinoso Albaredo, per transito col rosso semaforico, e tutte le sanzioni comminate in forza di essa, determinando la sanzione in euro 167,00, oltre spese come indicate nel verbale.
L'accoglimento dell'appello comporta la necessità di provvedere ad un nuovo regolamento delle spese relative al giudizio a quo, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza determina la caducazione del capo di essa che ha statuito sulle spese: per lo svolgimento del processo, la natura dei fatti dedotti e analizzati deve essere confermata la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Le spese del giudizio di Appello seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando:
1. accoglie l'appello proposto dal Parte_1
e, in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di
[...]
Voghera n.17 del 24.01.2024, pubblicata il 25.01.2024,
2. rigetta il ricorso di primo grado proposto dal sig. CP_1 avverso il verbale di contestazione n.0425/R/2023 del 21.05.2023 – (Prot.642/2023), emesso alla Polizia Locale dell'Unione Campospinoso Albaredo, per transito col rosso semaforico;
3. per l'effetto, conferma, in ogni sua parte il verbale di contestazione n.0425/R/2023 del 21.05.2023 – (Prot.642/2023), emesso dalla Polizia Locale dell'Unione Campospinoso Albaredo, per transito col rosso semaforico e tutte le sanzioni comminate in forza di essa, determinando la sanzione in euro 167,00, oltre spese come indicate nel verbale;
4. compensa le spese di lite relative al primo grado di giudizio
5. condanna Parte appellata alla rifusione in favore della Parte Appellante delle spese di lite relative a questo grado di giudizio, che liquida in € 462,00 per onorari, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.
Fissa termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.
7 Così deciso in Pavia il 13.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
Sentenza depositata in data 11.4.2025.
8