TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 24/10/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ORISTANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Dr. Paolo Antonio Aru, oggi 24/10/2025 ha pronunciato e pubblicato, in seguito all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA ex art 281 sexiex c.p.c. nella causa civile iscritta al n°1410 /2021 R.G.A.C.
PROMOSSA DA:
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio Leoni, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Oristano Via Tirso n. 79, in forza di procura in atti
-parte opponente- contro
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Katia Ledda, elettivamente C.F._2 domiciliato presso il relativo studio sito in Oristano Via Cagliari n. 165, in forza di procura in atti;
-parte opposta-
AVENTE AD OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni. conclusioni
NELL'INTERESSE DELLA PARTE OPPONENTE:
1) revocare l'impugnato decreto perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
2) dichiarare, comunque, non dovuta la somma di € 700,00 corrispondente ai canoni di gennaio e febbraio 2020;
3) in via riconvenzionale condannare parte opposta alla restituzione delle somme indebitamente a lei corrisposte, oltre interessi dal dì del dovuto alla data della domanda;
4) in via riconvenzionale condannare parte opposta al risarcimento di tutti i danni;
5) condannare parte opposta alle spese del giudizio.
NELL'INTERESSE DELLA PARTE OPPOSTA:
pagina 1 di 4 1) rigettare l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
2) con vittoria di spese e competenze del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riepilogo omesso ai sensi del comma 17, art. 45 della legge 18.06.2009 n. 69 (modifica all'art. 132 del c.p.c.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 45/2021, con cui il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice unico, gli aveva ingiunto di pagare, in favore del locatore
[...]
, la somma di euro 3.226,00 a titolo di canoni scaduti sino al mese di CP_1 febbraio 2021 (compreso), oltre a scadere fino all'esecuzione dello sfratto, interessi legali e spese.
Nello specifico l'opponente ha contestato 1) l'inesattezza dell'importo ingiunto, posto che aveva pagato euro 700,00 per le mensilità di gennaio e febbraio 2020 senza ricevere alcuna ricevuta;
2) l'inesistenza del credito azionato, in conseguenza del fatto che l'opposto, nella sua qualità di locatore, pur ripetutamente sollecitato non aveva mantenuto l'immobile in buono stato locativo;
3) le condizioni pregiudizievoli dell'immobile locato, caratterizzato dalla presenza di vistose infiltrazioni d'acqua, condensa e muffa, e la conseguente presenza di danni consistenti nel consumo di energia elettrica oltre la misura normale per l'utilizzo del deumidificatore e del riscaldamento.
L'opposto, costituitosi in giudizio, ha tempestivamente contestato di avere ricevuto informalmente, e senza quietanza, l'importo di euro 700,00 da parte del conduttore ingiunto, nonché l'esistenza dei danni genericamente prospettati ricollegabili allo stato dell'immobile, e l'esistenza delle condizioni dell'abitazione descritte nel ricorso, osservando, sotto questo profilo, la totale assenza di contestazioni in tal senso nella precedente procedura di sfratto.
L'azione esperita dalla parte ricorrente, nei termini sopra sinteticamente riportati, risulta infondata all'esito dell'istruttoria svolta, e viene respinta.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito al quale questo giudice aderisce, in tema di prova nelle obbligazioni contrattuali, in questo caso derivanti dall'intercorso rapporto locatizio, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte negoziale e allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore l'onere di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di pagina 2 di 4 controparte (Corte di Cassazione a S.U. n. 13533 del 2001;Tribunale Firenze sez. III,
24/04/2020, n.981).
Nel caso di specie, pur non risultando prodotto il contratto locatizio, quale fonte dell'obbligazione posta dal creditore alla base del credito azionato, risulta determinante la condotta processuale tenuta dall'opponente, il quale, sin dal primo atto del giudizio, non ha contestato l'esistenza del rapporto locatizio nei termini prospettati, ovvero, l'originaria esistenza ed entità del credito vantato in giudizio, limitandosi ad eccepire pagamenti parziali, inadempimenti contrattuali, e responsabilità derivanti dal medesimo rapporto locatizio.
Data per accertata l'esistenza del contratto di locazione, ex art. 115 del c.p.c., non contestato nella sua esistenza, incombeva sul debitore opponente l'onere di dimostrare l'effettivo, integrale o parziale, pagamento dei canoni scaduti dedotti nel ricorso monitorio dal locatore . Controparte_1
Dall'esame delle risultanze istruttorie, peraltro, non emerge alcuna prova documentale in tal senso;
per quanto concerne le prove orali, le stesse si riducono, stante l'assenza di dichiarazioni testimoniali, nella condotta processuale tenuta dal sig. Controparte_1
, assentatosi dall'udienza del 05/12/2022, originariamente fissata per
[...]
l'interrogatorio formale;
tale condotta, peraltro, come implicitamente anticipato nel verbale d'udienza con la modifica dell'ordinanza di ammissione delle prove, non può ragionevolmente essere interpretata come ficta confessio ai sensi dell'art. 232 del c.c.
Esaminando le posizioni difensive e la documentazione in atti, invero, risulta pacifica e ampiamente documentata l'incapacità dell'opposto, sottoposto ad amministrazione di sostegno;
la sua assenza, pertanto, secondo il prudente apprezzamento di questo giudice, risulta intrinsecamente giustificata dalla sua condizione, che renderebbe la sua eventuale presenza e le sue eventuali dichiarazioni processualmente irrilevanti ai fini confessori.
In ragione di quanto sopra, e dell'omesso superamento dell'onere della prova da parte dell'opponente in ordine all'eccepito inadempimento, dovrà dichiararsi accertata l'esistenza dell'esposizione debitoria ingiunta con il decreto opposto.
Per quanto concerne l'esame delle ulteriori domande formulate dal ricorrente, aventi ad oggetto, rispettivamente, la ripetizione di somme indebitamente pagate, ed il risarcimento del danno patito dall'opponente, le stesse oltreché generiche, sono rimaste del tutto prive di un minimo supporto probatorio.
pagina 3 di 4 Non risulta invero precisata l'entità del danno, genericamente indicato come maggiori e non meglio quantificati, o documentati, consumi di corrente “oltre la misura normale”, come non risulta alcuna prova in merito alle ripetute sollecitazioni con le quali il conduttore avrebbe chiesto all'opposto il mantenimento dell'immobile in buono stato. Del pari non risulta alcuna prova inerente lo stato dell'immobile nel corso del rapporto locatizio, posto che le rappresentazioni fotografiche allegate dal Testimone_1 tempestivamente contestate dal locatore, sono rimaste prive di ulteriore supporto probatorio.
L'opposizione, in considerazione dell'accertata esistenza del credito ingiunto, dell'accertata inesistenza di potenziali crediti del ricorrente idonei per una compensazione, viene integralmente respinta ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite del presente giudizio, restando fermo quanto già stabilito con il decreto monitorio, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del DM 54/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022.
La liquidazione dovrà essere effettuata, in ragione del valore della domanda e dell'attività difensiva svolta, secondo i valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra euro 5.201,00 e euro 26.000,00 quanto alle fasi di studio e introduttiva, e secondo i valori minimi quanto alle fasi istruttoria e conclusionale, svoltesi, rispettivamente, senza prove orali e senza ulteriore attività difensiva da parte dell'opponente, per complessivi euro 3.387,00, oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così decide:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 45/2021;
2) dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna la parte opponente alla rifusione in favore dell'opposto, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.
Oristano 24/10/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott. Paolo Antonio Aru
pagina 4 di 4