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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 776 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ) rappresentanti e difesi, C.F._2 Parte_3 C.F._3 giusta mandato in atti, dall'Avv. Stefano Miglietta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Lecce, Via Monte San Michele, 33
appellanti
e
(c.f. ) rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._4 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Maurizio Papa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trepuzzi, alla Via G. Pepe n. 23
appellato
nonché
P_
1 appellata contumace
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositare in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c.
**********
MOTIVAZIONE
1.Con sentenza n. 2320/2023, emessa il 14.07.2023, pubblicata in data 07.08.2023, notificata in data
31.08.2023, il Tribunale di Lecce, pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del
28.07.2017 da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 P_ nel giudizio n. 8711/2017 R.G., nonché su quella avanzata con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da
[...]
nel procedimento n. 9623/2019 R.G., riunito al primo, dichiarava aperta la Controparte_1 successione testamentaria di;
accoglieva la domanda di riduzione del testamento del de cuius Persona_1 formulata dai MA e, per l'effetto, accertata la lesione della legittima a ciascuno di essi Pt_1 spettante sull'eredità di nella misura di € 8.427,44, condannava al Persona_1 P_ pagamento in favore di della somma di € 7.709,24, in favore di Parte_1 Parte_2 della somma di € 8.000,84, e in favore di della somma di € 8.427,44, tutte da maggiorare Parte_3 di interessi legali dalla domanda al saldo;
assegnava a il terreno censito al NCT Parte_1 del Comune di Lecce al Fg. 197, part. 989; assegnava a il terreno censito al NCT del Parte_2
Comune di Lecce al Fg. 197, part. 990; accoglieva la domanda formulata da nel Controparte_1 giudizio riunito e per l'effetto, accertata l'entità del credito da egli vantato nei confronti di Persona_1 nella misura di € 150.466,56 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, condannava Parte_1
, e al pagamento in favore di della somma
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1 di € 25.077,76 ciascuno, oltre accessori di cui innanzi, salva la limitazione di cui all'eventuale accettazione con beneficio di inventario;
condannava al pagamento in favore di P_ Controparte_1 della somma di € 75.233,28, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
rigettava ogni ulteriore domanda.
Ed invero.
1.1.I MA , e figli di deceduto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 il 29.06.2015, convenivano in giudizio seconda moglie del de cuius, al fine di sentire P_ dichiarare la nullità del testamento olografo del padre datato 21.12.2010, reso pubblico con atto per notar del 5 novembre 2015, con il quale la veniva istituita erede universale del de cuius. A Per_2 P_ fondamento della domanda deducevano l'incapacità di intendere e volere del disponente, il quale, già sofferente di una grave patologia diabetica, era affetto, nell'anno 2012, da gravissimi disturbi psichici.
2 Aggiungevano che tali patologie lo rendevano incapace di provvedere alla cura dei propri bisogni, tant'è che, con sentenza n. 4035/2015, il Tribunale di Lecce aveva dichiarato l'interdizione di Persona_1
Invero, a parere degli attori, aveva indotto il marito a consegnarle le presunte ultime P_ volontà per poi apporre o far apporre una data falsa al fine di evitare che il periodo di redazione coincidesse con quello di incapacità, sicché la convenuta era da considerarsi indegna a succedere nel patrimonio ereditario del de cuius ai sensi dell'art. 463 n. 4 e 5 c.c.
Sostenendo che le disposizioni testamentarie fossero lesive della quota di riserva spettante ai figli legittimari, gli attori concludevano domandando di accertare e dichiarare la nullità, inefficacia ed invalidità del testamento olografo del de cuius per assenza di capacità a disporre del testatore ovvero perché con data apocrifa;
di accertare e dichiarare, per l'effetto, a sensi dell'art. 463 n.4 e/o n.5 c.c., l'indegnità di a succedere nel patrimonio ereditario di;
di dichiarare sciolta la comunione P_ Persona_1 in oggetto, previa formazione dell'asse ereditario e delle singole quote da attribuire ai condividenti;
in subordine, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria ex art. 1111, c. 1, previo accertamento che lo stesso testamento disponeva in ordine a beni il cui valore eccedeva la quota di legittima a disposizione del testatore, disponendo la riduzione della predetta disposizione testamentaria.
Nel costituirsi in giudizio, contestava le deduzioni avverse, chiedendone il rigetto. P_
1.2. Il Tribunale disponeva la riunione al presente giudizio di quello rubricato al n. 9623/2019 R.G., instaurato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dall'Avv. nei confronti degli eredi Controparte_1 Pt_1 al fine di ottenere la condanna degli stessi al pagamento degli onorari professionali maturati nei confronti di e quantificati in € 173.950,00. Persona_1
Nel costituirsi in giudizio nel procedimento a cognizione sommaria, i MA contestavano Pt_1
l'avverso credito, rilevando la limitazione della responsabilità patrimoniale derivante dall'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità del genitore. Eccepivano, comunque, la prescrizione presuntiva del compenso, ai sensi dell'art. 2956, c. 2 c.c., essendo decorso il termine di tre anni dalla revoca del mandato, risalente al 03.07.2007.
La causa veniva istruita dapprima mediante CTU su base grafologica con la Dott.ssa e, Persona_3 successivamente, tramite ulteriore CTU ad opera dell'Ing. per la ricostruzione dell'asse Persona_4 ereditario e la stima del valore della massa ereditaria
1.3. All'esito, il Tribunale in composizione collegiale, valutato il compendio probatorio agli atti, accertava la validità del testamento di , in difetto di prova sia dell'incapacità di disporre del de cuius Persona_1 alla data del 21.12.2010, sia della falsità della data apposta sulla scheda testamentaria. Il primo giudice, appurata la lesione della quota di riserva spettante ex lege ai figli, accoglieva la domanda di riduzione, per cui i MA divenivano coeredi di insieme alla Ciò premesso, Pt_1 Persona_1 P_ condividendo la ricostruzione dell'asse relitto e la stima dell'attivo ereditario operate dal CTU, il Collegio, ai fini della quantificazione della lesione, riteneva necessario decurtare dall'attivo ereditario, pari
3 all'importo di € 220.031,21, la somma di € 19.000,00, corrisposta da per estinguere un P_ precedente debito del marito, nonché il credito vantato dall'Avv. nel giudizio riunito. CP_1
In particolare, in merito al compenso professionale vantato dal ricorrente nel giudizio n. 9623/2019 R.G., il Tribunale, in via preliminare, respingeva l'eccezione di prescrizione presuntiva formulata dai MA
, poiché i debitori, in sede di costituzione, avevano opposto alla richiesta di adempimento sia la Pt_1 prescrizione del diritto in questione ai sensi dell'art. 2957 c.c., essendo ormai decorso il termine di tre anni dalla revoca del mandato inviata dal testatore il 03.07.2007, sia l'inesistenza del credito, ammettendo di non aver estinto l'obbligazione, sì da integrare il comportamento di cui all'art. 2959 c.c. E ciò in quanto tali circostanze risultavano incompatibili con la prescrizione presuntiva, che richiede il riconoscimento e l'adempimento dell'obbligazione, laddove, invece, nel caso di specie, i avevano ammesso il Pt_1 mancato pagamento del compenso. Ad ogni buon conto, nel merito, il Tribunale aggiungeva che, pur avendo il revocato il mandato al professionista nel luglio del 2007, il legale aveva continuato a Pt_1 tutelare gli interessi del cliente anche in epoca successiva, sino alla sua morte, circostanza sintomatica di una tacita rinuncia del de cuius alla revoca. Ciò posto, il Collegio accoglieva la domanda formulata dall'Avv.
nel giudizio R.G. n. 9623/2019 e, in ordine alla quantificazione del compenso, il giudice di CP_1 prime cure, applicate le tariffe di cui al D.M. 127/04, lo determinava nella somma di € 150.466,56.
Detratta detta somma dall'attivo ereditario, il valore dell'asse ereditario, era determinato nell'importo di
€ 50.564,65. Il primo giudice conseguentemente determinava, ex art. 542 c.p.c., la lesione della legittima in € 8.427,44 spettante a ciascuno dei figli dell'attore. Quindi, in accoglimento della domanda di riduzione del testamento del de cuius, accertata la lesione della legittima a ciascuno di essi spettante sull'eredità di nella misura di € 8.427,44, condannava al pagamento in favore di Persona_1 P_ [...] della somma di € 7.709,24, cui assegnava anche il terreno censito al NCT del Comune di Parte_1
Lecce al Fg. 197, part. 989 avente valore di € 718,20; in favore di della somma di € Parte_2
8.000,84, cui assegnava il terreno censito al NCT del Comune di Lecce al Fg. 197, part. 990 avente valore pari ad € 426,61; in favore di della somma di € 8.427,44. In accoglimento della domanda Parte_3 avanzata da nel giudizio riunito n. 9623/2019 R.G., condannava i MA al Controparte_1 pagamento pro quota della metà del credito dell'avv. (€ 75.233,28), nella misura di € 25.077,76 CP_1 ciascuno, salva la limitazione dell'accettazione con beneficio di inventario, di cui non vi era prova, entro la somma riconosciuta a titolo di lesione della legittima;
condannava coerede dei MA P_
, al pagamento in favore di della somma di € 75.233,28, rigettando ogni altra Pt_1 Controparte_1 domanda.
Le spese di lite del giudizio R.G. n. 8711/2017 venivano compensate tra le parti, mentre quelle del giudizio R.G. n. 9623/2019 venivano poste a carico dei MA in solido tra loro e di Pt_1 Pt_1
4 Le spese per la consulenza della Dott.ssa poste a carico dei , in solido ed in P_ Per_3 Pt_1 egual misura, mentre quelle per la consulenza dell'Ing. a carico di Per_4 P_
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2. Con atto di citazione notificato il 28.09.2023, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno proposto appello avverso la sentenza suindicata, censurandola nel merito ed affidandosi a
[...] quattro motivi di gravame, e segnatamente:
1. Error in procedendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 301 e 299 c.p.c. nullità della sentenza di primo grado: gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza per effetto dell'intercorsa cancellazione volontaria dall'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Lecce dell'Avv.
Paolo De Santis, difensore di resa nota con dichiarazione del 07.03.2023, dal P_ momento che, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 301 e 299 c.p.c., avrebbe dovuto essere causa di interruzione del giudizio. Invero, a parere dei deducenti, la cancellazione del difensore dall'Albo determinerebbe l'automatica interruzione del processo, indipendentemente dal fatto che il giudice ovvero le altre parti ne abbiano avuto conoscenza, e l'attività processuale posta in essere dopo l'impedimento, senza che sia stata dichiarata l'interruzione del giudizio, sarebbe invalida, con conseguente nullità della sentenza emessa e rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.
2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. vizio di ultrapetizione - Errata corrispondenza fra chiesto e pronunciato: la difesa dei lamenta che il primo giudice Pt_1 sia incorso nel vizio di ultrapetizione per aver incluso nelle passività ereditarie il credito del professionista, in assenza di una specifica domanda dell'Avv. . Invero, il professionista, CP_1 nel giudizio instaurato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., aveva domandato soltanto la condanna degli eredi al pagamento delle competenze legali, senza nulla chiedere in ordine alla Pt_1 ricostruzione dell'asse ereditario del defunto ovvero in relazione alla riunione Persona_1 fittizia delle attività e/o passività ereditarie, richieste avanzate dai MA nel giudizio a Pt_1 cognizione ordinaria. In tale giudizio il primo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi solo in odine alla lesione della legittima, laddove, invece, in violazione dell'art. 112 c.p.c., ha decurtato dall'attivo ereditario la somma riconosciuta all'appellato a titolo di compenso professionale.
3. Error in iudicando - Certa prescrizione del credito professionale: gli istanti contestano che il primo giudice abbia respinto l'eccezione di prescrizione del credito vantato dall'Avv. , CP_1 ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 2959 c.c. per effetto della mancata contestazione del credito, soluzione frutto di una carente lettura degli atti di giudizio, posto che i MA
, nel giudizio a cognizione sommaria, lungi dal riconoscere il credito vantato, hanno Pt_1 confutato sia la sussistenza che la quantificazione delle somme pretese dal legale. Ad ogni buon
5 conto, eccepiscono, ai sensi dell'art. 2956, c.
2. c.c., la prescrizione dei crediti professionali rivendicati dall'appellato dal momento che la data di notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è avvenuta solo in data 05.12.2019, allorquando era ormai decorso il termine di tre anni dalla revoca del mandato, perfezionatasi con le missive del 31.12.2006 e del 30.07.2007. Conseguentemente,
a parere degli appellanti, l'attività defensionale svolta dall'Avv. in epoca Controparte_1 successiva alla revoca del mandato (3 luglio 2007), lungi dal dimostrare una presunta rinuncia tacita alla revoca da parte dell'assistito, come erroneamente affermato dal primo giudice, costituisce espressione del principio della “perpetuatio” dell'ufficio defensionale. E tanto anche alla luce della mancata prova del conferimento di ulteriori mandati professionali dopo il 2007
4. Errato riparto delle spese di lite: i deducenti si dolgono della condanna in solido, unitamente a al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. disposta P_ Controparte_1 dal primo giudice senza considerare che i MA hanno agito in giudizio a tutela di un diritto soggettivo, oltre ad aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario, sicché il Tribunale avrebbe dovuto optare per la compensazione delle spese di lite.
2.1. Ritualmente costituito in giudizio, l'avv. eccepisce, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, contesta le avverse censure, deducendo, quanto al primo motivo, che l'ipotesi contemplata dall'art. 301 c.p.c. determina l'interruzione del giudizio solo se l'impedimento è avvenuto prima della chiusura della discussione, mentre, nel caso de quo, la rinuncia al mandato dell'Avv. per cancellazione all'Albo professionale risale P_ all'08.03.2023, allorquando la causa, rimessa al Collegio per la decisione il 10.01.2023, era già stata discussa e il difensore aveva posto in essere tutte le attività defensionali, oltre al fatto che solo la avrebbe P_ potuto eccepire la violazione dell'art. 301 c.p.c.
Deduce l'appellato, in merito al secondo motivo d'appello, che il credito riconosciuto a titolo di compenso, si qualifichi quale debito dell'eredità, ragion per cui aveva chiesto la condanna degli eredi al pagamento del predetto importo, spettando unicamente agli eredi la richiesta di ricostruzione Pt_1 dell'asse ereditario.
Quanto poi all'eccepita prescrizione del credito, il legale puntualizza che l'attività defensionale in favore del si era protratta sino al momento del decesso del proprio cliente, con conseguente insorgenza Pt_1 del diritto al compenso e inapplicabilità, ricorrendone i requisiti, della prescrizione presuntiva triennale.
Precisa, in merito alla quarta censura, che gli appellanti avevano accettato tacitamente l'eredità del padre per aver compiuto, ai sensi dell'art. 476 c.c., atti che presuppongono, necessariamente, la volontà di accettare, l'appellato conclude chiedendo il rigetto delle avverse pretese, reiterando la richiesta di espungere i documenti prodotti dall'Avv. Miglietta il 19.03.2024, depositati in violazione delle regole
6 procedurali e senza contraddittorio;
in via istruttoria, chiede l'ammissione del giuramento decisorio deferito.
benché regolarmente evocata, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata P_ contumace all'udienza del 21.03.2024.
La Corte, ritenuta la sussistenza dei motivi di cui all'art. 283 c.p.c., all'udienza del 21.03.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Alla udienza del 21.03.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 04.03.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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3. Eccezione preliminare di inammissibilità.
L'appellato Avv. deduce, invero, che l'atto di appello è stato formulato in modo del tutto CP_1 generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze.
L'eccezione non merita accoglimento.
Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento, come si vedrà, alla mancata ammissione di mezzi istruttori rilevanti ai fini della decisione, alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del
13.12.2022, ha recentemente chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
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4. L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
7 4.1. Privo di pregio è invero il primo motivo di gravame
Ed infatti è vero che la cancellazione, volontaria o autoritativa, dall'albo degli avvocati determina, ai sensi dell'art. 301, comma 1, c.p.c., l'automatica interruzione del processo. La cancellazione volontaria del difensore dall'albo degli avvocati, infatti, comporta la perdita dello "status" di avvocato e procuratore legalmente esercente, così integrando una causa di interruzione del processo. “ La cancellazione volontaria dell'Avvocato costituito dall'Albo del consiglio dell'ordine di appartenenza è ipotesi assimilabile alle altre previste dell'art.301 c.p.c., che determinano l'automatica interruzione del processo, con la conseguenza che la eventuale prosecuzione del processo, senza l'automatica interruzione, determina la nullità di tutti gli atti successivi.” ( Cass., sez. IV, Ord., 6 ottobre 2020, n. 21359). Ne consegue che, se non rilevata, comporta la nullità delle attività compiute successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo e della sentenza eventualmente pronunciata, che può essere dedotta e provata, però, solo dalla parte colpita dal detto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo questa essere rilevata d'ufficio dal giudice né eccepita dalla controparte.
Così Cassazione civile sez. lav., 28/11/2024, n.30616.
Tuttavia, nella specie tale evento interruttivo si è verificato non solo dopo che la causa, alla udienza del
27.9.2022, era stata già introitata per la decisione, ma anche dopo la scadenza dei termini ex art. 190 cpc occorsa il 10.1.2023, quanto il fascicolo, cioè, era stato rimesso al giudice per la decisione. Ed infatti, solo in data 8.3.2023 il difensore di Avv. Paolo De Santis dichiarava in giudizio di rinunciare P_ al mandato per essere intervenuta la cancellazione dall'Albo; tale evento, essendo avvenuta la cancellazione solo il 7.3.2023, non produce comunque effetti sul processo perché se l'evento interruttivo si verifica dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche – come nel caso in esame - non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicché il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte nei cui confronti di è verificato l'evento non è nulla. Solo nel caso in cui l'evento che riguarda la parte, costituita in giudizio, sia dichiarata dal suo procuratore in comparsa conclusionale e prima, quindi, della scadenza dei termini assegnati ai sensi dell'art. 190 c.p.c. determina l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, sicché solo nella ipotesi in cui la morte, o la cancellazione, nel corso del giudizio, dell'unico difensore della parte costituita, occorsa entro la scadenza dei termini concessi ex art.190 c.p.c. il giudice
è tenuto a dare atto dell'interruzione del giudizio ex art. 300, comma 1 c.p.c., con la necessità della sua riassunzione tempestiva, ( anche Cassazione civile sez. II, 10/11/2022, n.33203; Cassazione civile sez.
III, 13/02/2019, n.4159; Cassazione civile sez. VI, 08/09/2017, n.21002). In disparte comunque che detta nullità avrebbe dovuto essere rilevata unicamente dalla parte colpita da detto evento P_ interruttivo, e non già dagli odierni appellanti, in ogni caso non ricorre la dedotta nullità della sentenza.
8 Il motivo dev'essere disatteso.
3.2. Infondato è anche il terzo motivo di gravame che attiene al rigetto da parte del tribunale della eccezione di prescrizione presuntiva del credito azionato dall'Avv. nel giudizio riunito, censura CP_1 da scrutinare con precedenza rispetto al motivo di gravame ( secondo ) con cui si censura un vizio di ultrapetizione della sentenza, per aver incluso il credito in esame nell'asse ereditario.
Rileva la Corte che in prime cure gli odierni appellanti, convenuti nel giudizio riunito n. 9623/2019, dopo aver eccepito il loro difetto di legittimazione passiva, per non essere eredi del de cuius (che Persona_1 con testamento aveva nominato quale unica erede la moglie , eccepivano anche da un P_ lato la prescrizione presuntiva triennale del credito professionale dell'avv. , posto che la CP_1 conclusione della attività difensiva risaliva al 2006/2007 data della revoca di tutti i mandati difensivi, sicché alla data del ricorso ex art. 702 bis cpc ( 11.10/5.12.2019 ) era abbondantemente decorso il termine triennale per ritenere ex art. 2956 n. 2 cc il credito ormai prescritto;
dall'altro eccepivano e concludevano per la declaratoria di inesistenza del credito, oggetto di pretesa per non essere stato detto credito provato.
Tale difesa integra contestazione del credito che è incompatibile con la eccezione di prescrizione presuntiva.
Giova segnalare, per completezza, che la prescrizione eccepita in primo grado è pacificamente e chiaramente la prescrizione presuntiva, sicché non è consentito di riportare l'eccezione nell'alveo della prescrizione estintiva, posto che nella comparsa di costituzione in primo grado è espressamente richiamato a fugare ogni dubbio l'art. 2956 comma 2 cc La parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l'onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi. La prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti e fondate su fatti diversi. Le varie ipotesi di prescrizione estintiva (ordinaria e abbreviata) costituiscono, infatti, un modo di estinzione dell'obbligazione; gli elementi costitutivi sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicché il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito, sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione. La prescrizione presuntiva costituisce una presunzione legale di estinzione di uno specifico diritto per effetto del decorso del tempo previsto dalla norma, superabile con prova contraria;
è infatti fondata su una presunzione "iuris tantum", ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, spettando al creditore l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.
Ne deriva che i due istituti - prescrizione presuntiva ed estintiva - non sono tra loro assimilabili poiché si fondano su diversi presupposti e perseguono finalità non sovrapponibili: all'unico elemento comune del decorso del tempo, quindi, essi ricollegano effetti giuridici tutt'affatto differenti. Conseguentemente le
9 correlative eccezioni non possono essere assimilate, sussistendo l'onere per chi eccepisce la prescrizione di specificare se intenda sollevare eccezione di prescrizione estintiva (nelle forme alternative, ordinaria e abbreviata) ovvero presuntiva. In difetto, spetta al giudice del merito procedere all'interpretazione della volontà delle parti, con i limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta (Cassazione civile sez. II, 11/12/2023, n.34464)
Alla luce delle difese delle parti, applicando tali principi, il passaggio della sentenza che rigetta l'eccezione di prescrizione dev'essere – con assorbimento di ogni altro rilievo - confermato, per la dirimente considerazione che la eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con la tesi difensiva della inesistenza della obbligazione. L'affermazione del debitore in ordine all'insussistenza della obbligazione di pagamento è inconciliabile con la proposizione della eccezione di prescrizione presuntiva, valendo, piuttosto, come ammissione della mancata estinzione di essa.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità l'eccezione di prescrizione presuntiva è inefficace se la parte che la oppone faccia ammissione che l'obbligazione non è stata estinta. Tale ammissione può essere fatta direttamente o indirettamente o anche ricavata da tesi difensive o comportamenti processuali, resi nel medesimo giudizio in cui il credito che si assume prescritto viene azionato, da cui si desume che l'obbligazione non sia stata estinta, in tutto o in parte (Cassazione civile sez. VI, 18/11/2021, n.35211).
La censura va pertanto disattesa, con conseguente assorbimento di ogni altra difesa ivi inclusa la richiesta di ammissione del giuramento decisorio formulata dall'Avv. , che risulta conseguentemente del CP_1 tutto irrilevante ai fini della decisione.
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4. È invece fondato il secondo motivo di gravame.
Il primo giudice è, infatti, incorso in errore nell'includere il credito dell'Avv. nell'asse ereditario CP_1 del , dopo averlo accertato nell'an e liquidato nel quantum in misura inferiore a quanto Persona_1 preteso nel giudizio n. 9623/2019.
In primo luogo, effettivamente non è mai stata formulata alcuna domanda in tal senso da parte del creditore, che nel ricorso ex art. 702 bis cpc del 7.10.2019 depositato il 18.10.2019 concludeva chiedendo soltanto di << accertare e dichiarare che , e Parte_2 Parte_3 Parte_1 in qualità di eredi di e ciascuno in proporzione alla sua quota di eredità P_ Persona_1 devono all'avv. la somma….>> e quindi << conseguentemente condannare i convenuti al CP_1 pagamento della somma …>>
È evidente, pertanto, il vizio di ultrapetizione in cui è incorso il tribunale. Né può ritenersi – superando il principio della domanda - che a fonte della richiesta di condanna degli eredi al pagamento del Pt_1 credito per compensi professionali maturati nei confronti del de cuius fosse onere gravante unicamente sugli eredi di chiedere la ricostruzione dell'asse ereditario.
10 4.1.In ogni caso, anche al di là di una espressa domanda, la soluzione assunta dal tribunale non può essere giustificata in base al regime che disciplina i debiti facenti capo al de cuius, che differisce da quella dei crediti ereditari;
mentre questi ultimi, infatti, entrano a far parte della comunione ereditaria, i debiti si ripartiscono invece tra i coeredi in modo automatico, in ragione delle rispettive quote ereditarie, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 c.c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta sia dall'art. 727 c.c., ( il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione), nonché dal successivo art. 757 c.c., il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione ( così anche Cass. Civ. SS.UU n. 24657/2007).
Aggiungasi poi che, in ogni caso, nella formazione della massa, ai fini della determinazione della quota disponibile, si dovrebbe detrarre dal valore dei beni compresi nel 'relictum' solo il valore dei debiti del defunto aventi esistenza attuale e certa nel patrimonio ereditario al momento del decesso ( così anche
Cassazione civile sez. II, 09/11/2021, n.32804) laddove, nel caso di specie, la domanda di accertamento del credito professionale proposta dall con il ricorso ex art. 702 bis cpc esclude che detto CP_1 debito del de cuius fosse già esistente ed accertato al momento del decesso ( 2015), sicché in ogni caso anche sotto tale profilo il debito non poteva entrare nella massa ereditaria, neppure ai fini della riunione fittizia per la determinazione della quota di legittima. Nella riunione fittizia ex art. 556 c.c., vale infatti la regola secondo cui sono inclusi nella massa attiva e passiva solo diritti e obblighi aventi esistenza attuale e certa nel patrimonio ereditario.
4.2. La sentenza dev'essere riformata nel senso che a) dalla massa ereditaria non doveva essere detratto l'importo di € 150.466,56 ai fine di determinare la quota di legittima spettante a , Parte_2
figli di e legittimari;
b) l'importo di € 150.466,56 Parte_3 Parte_1 Persona_1
– liquidato in primo grado a titolo di competenze professionali spettanti all'avv. , con CP_1 accertamento che deve ritenersi definitivo poiché non vi è contestazione alcuna né sull'an né sul quantum in appello sul punto - dovrà essere posta a carico di ciascun erede, nei limiti delle rispettive quote e fatta salva la limitazione dell'eventuale accettazione con beneficio di inventario.
Premesso che i valori dei beni ereditari e la ripartizione delle quote come riportate in sentenza non sono contestati, sicché, in difetto di impugnazione, sono definitivi, l'asse ereditario definito in primo grado nella somma di € 220.031,21, va decurtato solo della somma - non contestata - di € 19.000 ed è quindi pari ad € 201.031,21.
Consegue che, accertata la lesione della legittima, la quota a tale titolo spettante a ciascuno figlio è pari ad € 33.505,20; conseguentemente, confermate le assegnazioni effettuate in primo grado, a reintegrazione della quota, mentre a spetterà a titolo di legittima l'intera somma di € 33.505,20, a Parte_3 Parte_2
, a titolo di legittima, oltre alla assegnazione del cespite sub 6 ( del valore di € 426,60) spetterà la
[...]
11 somma di € 33.078,60 ed a , oltre al bene sub 5 ( del valore di € 718,20) spetterà Parte_1
a titolo di legittima la somma di € 32.787,00. va pertanto condannata a detti esborsi. P_
Sulle somme così determinate spetteranno gli accessori, come in sentenza già disposto, atteso che tale passaggio motivazionale, in difetto di censura, è ormai divenuto definitivo.
La sentenza, in accoglimento del motivo in scrutinio, va pertanto modificata in tal senso.
Va confermata invece la condanna di , a Parte_2 Parte_3 Parte_1 corrispondere ciascuno la somma di € 25.077,76 in favore all'avv. e quella – non contestata- CP_1 di al pagamento della restante somma di € 75.233,28, essendo stata correttamente P_ ripartita dal tribunale la somma complessiva di € 150.466,56 per competenze professionali in ragione delle quote ereditarie di ciascuno dei debitori.
Entro detti termini il gravame va accolto.
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5. Non merita accoglimento, infine, il quarto motivo di gravame dedotto in punto di regolamentazione delle spese di lite di primo grado. La condanna degli appellanti in solido fra di loro unitamente a
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. è stata definita sulla P_ Controparte_1 base dei criteri di causalità e soccombenza. In generale invero le spese del processo devono essere poste a carico del soccombente. La condanna di una parte alle spese del giudizio, infatti, deve essere rapportata alla sua soccombenza sulle questioni oggetto di lite, sulla base di un tipico rapporto causa – effetto. Nella specie, effettivamente, ricorre una totale soccombenza degli appellanti in primo grado, in relazione alla domanda proposta dall'avv. nel giudizio riunito;
confermato tale esito, stante la soccombenza CP_1 dei deducenti, le ragioni addotte non giustificano, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza giustificherebbe una soluzione differente da quella adottata dal tribunale. La sentenza sul punto dev'essere confermata.
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6. Fermo, pertanto, il regime e la entità delle spese già liquidate in primo grado, anche quelle di questo grado, liquidate come in dispositivo, sono definite secondo soccombenza, considerando l'esito complessivo del giudizio.
Non occorre provvedere sulle spese di lite di questo giudizio della parte contumace, in quanto non ha maturato alcun diritto ad un eventuale rimborso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e con atto di citazione notificato il 28.09.2023 nei confronti dell'Avv. Parte_2 Parte_3
12 e di avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2320/2023, Controparte_1 P_ pubblicata in data 07.08.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina in € 33.505,20 la lesione della legittima spettante sulla eredità di a Persona_1 ciascuno e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di P_ Parte_1
della somma di € 32.787,00; in favore di della somma di € 33.078,60 ed
[...] Parte_2 in favore di della somma di € 33.505,20, oltre accessori come in motivazione;
Parte_3
2. Conferma nel resto;
3. Condanna , e in solido al pagamento, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 favore dell'Avv. , delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € Controparte_1
7500,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 776 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ) rappresentanti e difesi, C.F._2 Parte_3 C.F._3 giusta mandato in atti, dall'Avv. Stefano Miglietta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Lecce, Via Monte San Michele, 33
appellanti
e
(c.f. ) rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._4 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Maurizio Papa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trepuzzi, alla Via G. Pepe n. 23
appellato
nonché
P_
1 appellata contumace
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositare in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c.
**********
MOTIVAZIONE
1.Con sentenza n. 2320/2023, emessa il 14.07.2023, pubblicata in data 07.08.2023, notificata in data
31.08.2023, il Tribunale di Lecce, pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del
28.07.2017 da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 P_ nel giudizio n. 8711/2017 R.G., nonché su quella avanzata con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da
[...]
nel procedimento n. 9623/2019 R.G., riunito al primo, dichiarava aperta la Controparte_1 successione testamentaria di;
accoglieva la domanda di riduzione del testamento del de cuius Persona_1 formulata dai MA e, per l'effetto, accertata la lesione della legittima a ciascuno di essi Pt_1 spettante sull'eredità di nella misura di € 8.427,44, condannava al Persona_1 P_ pagamento in favore di della somma di € 7.709,24, in favore di Parte_1 Parte_2 della somma di € 8.000,84, e in favore di della somma di € 8.427,44, tutte da maggiorare Parte_3 di interessi legali dalla domanda al saldo;
assegnava a il terreno censito al NCT Parte_1 del Comune di Lecce al Fg. 197, part. 989; assegnava a il terreno censito al NCT del Parte_2
Comune di Lecce al Fg. 197, part. 990; accoglieva la domanda formulata da nel Controparte_1 giudizio riunito e per l'effetto, accertata l'entità del credito da egli vantato nei confronti di Persona_1 nella misura di € 150.466,56 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, condannava Parte_1
, e al pagamento in favore di della somma
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1 di € 25.077,76 ciascuno, oltre accessori di cui innanzi, salva la limitazione di cui all'eventuale accettazione con beneficio di inventario;
condannava al pagamento in favore di P_ Controparte_1 della somma di € 75.233,28, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
rigettava ogni ulteriore domanda.
Ed invero.
1.1.I MA , e figli di deceduto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 il 29.06.2015, convenivano in giudizio seconda moglie del de cuius, al fine di sentire P_ dichiarare la nullità del testamento olografo del padre datato 21.12.2010, reso pubblico con atto per notar del 5 novembre 2015, con il quale la veniva istituita erede universale del de cuius. A Per_2 P_ fondamento della domanda deducevano l'incapacità di intendere e volere del disponente, il quale, già sofferente di una grave patologia diabetica, era affetto, nell'anno 2012, da gravissimi disturbi psichici.
2 Aggiungevano che tali patologie lo rendevano incapace di provvedere alla cura dei propri bisogni, tant'è che, con sentenza n. 4035/2015, il Tribunale di Lecce aveva dichiarato l'interdizione di Persona_1
Invero, a parere degli attori, aveva indotto il marito a consegnarle le presunte ultime P_ volontà per poi apporre o far apporre una data falsa al fine di evitare che il periodo di redazione coincidesse con quello di incapacità, sicché la convenuta era da considerarsi indegna a succedere nel patrimonio ereditario del de cuius ai sensi dell'art. 463 n. 4 e 5 c.c.
Sostenendo che le disposizioni testamentarie fossero lesive della quota di riserva spettante ai figli legittimari, gli attori concludevano domandando di accertare e dichiarare la nullità, inefficacia ed invalidità del testamento olografo del de cuius per assenza di capacità a disporre del testatore ovvero perché con data apocrifa;
di accertare e dichiarare, per l'effetto, a sensi dell'art. 463 n.4 e/o n.5 c.c., l'indegnità di a succedere nel patrimonio ereditario di;
di dichiarare sciolta la comunione P_ Persona_1 in oggetto, previa formazione dell'asse ereditario e delle singole quote da attribuire ai condividenti;
in subordine, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria ex art. 1111, c. 1, previo accertamento che lo stesso testamento disponeva in ordine a beni il cui valore eccedeva la quota di legittima a disposizione del testatore, disponendo la riduzione della predetta disposizione testamentaria.
Nel costituirsi in giudizio, contestava le deduzioni avverse, chiedendone il rigetto. P_
1.2. Il Tribunale disponeva la riunione al presente giudizio di quello rubricato al n. 9623/2019 R.G., instaurato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dall'Avv. nei confronti degli eredi Controparte_1 Pt_1 al fine di ottenere la condanna degli stessi al pagamento degli onorari professionali maturati nei confronti di e quantificati in € 173.950,00. Persona_1
Nel costituirsi in giudizio nel procedimento a cognizione sommaria, i MA contestavano Pt_1
l'avverso credito, rilevando la limitazione della responsabilità patrimoniale derivante dall'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità del genitore. Eccepivano, comunque, la prescrizione presuntiva del compenso, ai sensi dell'art. 2956, c. 2 c.c., essendo decorso il termine di tre anni dalla revoca del mandato, risalente al 03.07.2007.
La causa veniva istruita dapprima mediante CTU su base grafologica con la Dott.ssa e, Persona_3 successivamente, tramite ulteriore CTU ad opera dell'Ing. per la ricostruzione dell'asse Persona_4 ereditario e la stima del valore della massa ereditaria
1.3. All'esito, il Tribunale in composizione collegiale, valutato il compendio probatorio agli atti, accertava la validità del testamento di , in difetto di prova sia dell'incapacità di disporre del de cuius Persona_1 alla data del 21.12.2010, sia della falsità della data apposta sulla scheda testamentaria. Il primo giudice, appurata la lesione della quota di riserva spettante ex lege ai figli, accoglieva la domanda di riduzione, per cui i MA divenivano coeredi di insieme alla Ciò premesso, Pt_1 Persona_1 P_ condividendo la ricostruzione dell'asse relitto e la stima dell'attivo ereditario operate dal CTU, il Collegio, ai fini della quantificazione della lesione, riteneva necessario decurtare dall'attivo ereditario, pari
3 all'importo di € 220.031,21, la somma di € 19.000,00, corrisposta da per estinguere un P_ precedente debito del marito, nonché il credito vantato dall'Avv. nel giudizio riunito. CP_1
In particolare, in merito al compenso professionale vantato dal ricorrente nel giudizio n. 9623/2019 R.G., il Tribunale, in via preliminare, respingeva l'eccezione di prescrizione presuntiva formulata dai MA
, poiché i debitori, in sede di costituzione, avevano opposto alla richiesta di adempimento sia la Pt_1 prescrizione del diritto in questione ai sensi dell'art. 2957 c.c., essendo ormai decorso il termine di tre anni dalla revoca del mandato inviata dal testatore il 03.07.2007, sia l'inesistenza del credito, ammettendo di non aver estinto l'obbligazione, sì da integrare il comportamento di cui all'art. 2959 c.c. E ciò in quanto tali circostanze risultavano incompatibili con la prescrizione presuntiva, che richiede il riconoscimento e l'adempimento dell'obbligazione, laddove, invece, nel caso di specie, i avevano ammesso il Pt_1 mancato pagamento del compenso. Ad ogni buon conto, nel merito, il Tribunale aggiungeva che, pur avendo il revocato il mandato al professionista nel luglio del 2007, il legale aveva continuato a Pt_1 tutelare gli interessi del cliente anche in epoca successiva, sino alla sua morte, circostanza sintomatica di una tacita rinuncia del de cuius alla revoca. Ciò posto, il Collegio accoglieva la domanda formulata dall'Avv.
nel giudizio R.G. n. 9623/2019 e, in ordine alla quantificazione del compenso, il giudice di CP_1 prime cure, applicate le tariffe di cui al D.M. 127/04, lo determinava nella somma di € 150.466,56.
Detratta detta somma dall'attivo ereditario, il valore dell'asse ereditario, era determinato nell'importo di
€ 50.564,65. Il primo giudice conseguentemente determinava, ex art. 542 c.p.c., la lesione della legittima in € 8.427,44 spettante a ciascuno dei figli dell'attore. Quindi, in accoglimento della domanda di riduzione del testamento del de cuius, accertata la lesione della legittima a ciascuno di essi spettante sull'eredità di nella misura di € 8.427,44, condannava al pagamento in favore di Persona_1 P_ [...] della somma di € 7.709,24, cui assegnava anche il terreno censito al NCT del Comune di Parte_1
Lecce al Fg. 197, part. 989 avente valore di € 718,20; in favore di della somma di € Parte_2
8.000,84, cui assegnava il terreno censito al NCT del Comune di Lecce al Fg. 197, part. 990 avente valore pari ad € 426,61; in favore di della somma di € 8.427,44. In accoglimento della domanda Parte_3 avanzata da nel giudizio riunito n. 9623/2019 R.G., condannava i MA al Controparte_1 pagamento pro quota della metà del credito dell'avv. (€ 75.233,28), nella misura di € 25.077,76 CP_1 ciascuno, salva la limitazione dell'accettazione con beneficio di inventario, di cui non vi era prova, entro la somma riconosciuta a titolo di lesione della legittima;
condannava coerede dei MA P_
, al pagamento in favore di della somma di € 75.233,28, rigettando ogni altra Pt_1 Controparte_1 domanda.
Le spese di lite del giudizio R.G. n. 8711/2017 venivano compensate tra le parti, mentre quelle del giudizio R.G. n. 9623/2019 venivano poste a carico dei MA in solido tra loro e di Pt_1 Pt_1
4 Le spese per la consulenza della Dott.ssa poste a carico dei , in solido ed in P_ Per_3 Pt_1 egual misura, mentre quelle per la consulenza dell'Ing. a carico di Per_4 P_
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2. Con atto di citazione notificato il 28.09.2023, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno proposto appello avverso la sentenza suindicata, censurandola nel merito ed affidandosi a
[...] quattro motivi di gravame, e segnatamente:
1. Error in procedendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 301 e 299 c.p.c. nullità della sentenza di primo grado: gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza per effetto dell'intercorsa cancellazione volontaria dall'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Lecce dell'Avv.
Paolo De Santis, difensore di resa nota con dichiarazione del 07.03.2023, dal P_ momento che, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 301 e 299 c.p.c., avrebbe dovuto essere causa di interruzione del giudizio. Invero, a parere dei deducenti, la cancellazione del difensore dall'Albo determinerebbe l'automatica interruzione del processo, indipendentemente dal fatto che il giudice ovvero le altre parti ne abbiano avuto conoscenza, e l'attività processuale posta in essere dopo l'impedimento, senza che sia stata dichiarata l'interruzione del giudizio, sarebbe invalida, con conseguente nullità della sentenza emessa e rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.
2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. vizio di ultrapetizione - Errata corrispondenza fra chiesto e pronunciato: la difesa dei lamenta che il primo giudice Pt_1 sia incorso nel vizio di ultrapetizione per aver incluso nelle passività ereditarie il credito del professionista, in assenza di una specifica domanda dell'Avv. . Invero, il professionista, CP_1 nel giudizio instaurato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., aveva domandato soltanto la condanna degli eredi al pagamento delle competenze legali, senza nulla chiedere in ordine alla Pt_1 ricostruzione dell'asse ereditario del defunto ovvero in relazione alla riunione Persona_1 fittizia delle attività e/o passività ereditarie, richieste avanzate dai MA nel giudizio a Pt_1 cognizione ordinaria. In tale giudizio il primo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi solo in odine alla lesione della legittima, laddove, invece, in violazione dell'art. 112 c.p.c., ha decurtato dall'attivo ereditario la somma riconosciuta all'appellato a titolo di compenso professionale.
3. Error in iudicando - Certa prescrizione del credito professionale: gli istanti contestano che il primo giudice abbia respinto l'eccezione di prescrizione del credito vantato dall'Avv. , CP_1 ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 2959 c.c. per effetto della mancata contestazione del credito, soluzione frutto di una carente lettura degli atti di giudizio, posto che i MA
, nel giudizio a cognizione sommaria, lungi dal riconoscere il credito vantato, hanno Pt_1 confutato sia la sussistenza che la quantificazione delle somme pretese dal legale. Ad ogni buon
5 conto, eccepiscono, ai sensi dell'art. 2956, c.
2. c.c., la prescrizione dei crediti professionali rivendicati dall'appellato dal momento che la data di notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è avvenuta solo in data 05.12.2019, allorquando era ormai decorso il termine di tre anni dalla revoca del mandato, perfezionatasi con le missive del 31.12.2006 e del 30.07.2007. Conseguentemente,
a parere degli appellanti, l'attività defensionale svolta dall'Avv. in epoca Controparte_1 successiva alla revoca del mandato (3 luglio 2007), lungi dal dimostrare una presunta rinuncia tacita alla revoca da parte dell'assistito, come erroneamente affermato dal primo giudice, costituisce espressione del principio della “perpetuatio” dell'ufficio defensionale. E tanto anche alla luce della mancata prova del conferimento di ulteriori mandati professionali dopo il 2007
4. Errato riparto delle spese di lite: i deducenti si dolgono della condanna in solido, unitamente a al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. disposta P_ Controparte_1 dal primo giudice senza considerare che i MA hanno agito in giudizio a tutela di un diritto soggettivo, oltre ad aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario, sicché il Tribunale avrebbe dovuto optare per la compensazione delle spese di lite.
2.1. Ritualmente costituito in giudizio, l'avv. eccepisce, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, contesta le avverse censure, deducendo, quanto al primo motivo, che l'ipotesi contemplata dall'art. 301 c.p.c. determina l'interruzione del giudizio solo se l'impedimento è avvenuto prima della chiusura della discussione, mentre, nel caso de quo, la rinuncia al mandato dell'Avv. per cancellazione all'Albo professionale risale P_ all'08.03.2023, allorquando la causa, rimessa al Collegio per la decisione il 10.01.2023, era già stata discussa e il difensore aveva posto in essere tutte le attività defensionali, oltre al fatto che solo la avrebbe P_ potuto eccepire la violazione dell'art. 301 c.p.c.
Deduce l'appellato, in merito al secondo motivo d'appello, che il credito riconosciuto a titolo di compenso, si qualifichi quale debito dell'eredità, ragion per cui aveva chiesto la condanna degli eredi al pagamento del predetto importo, spettando unicamente agli eredi la richiesta di ricostruzione Pt_1 dell'asse ereditario.
Quanto poi all'eccepita prescrizione del credito, il legale puntualizza che l'attività defensionale in favore del si era protratta sino al momento del decesso del proprio cliente, con conseguente insorgenza Pt_1 del diritto al compenso e inapplicabilità, ricorrendone i requisiti, della prescrizione presuntiva triennale.
Precisa, in merito alla quarta censura, che gli appellanti avevano accettato tacitamente l'eredità del padre per aver compiuto, ai sensi dell'art. 476 c.c., atti che presuppongono, necessariamente, la volontà di accettare, l'appellato conclude chiedendo il rigetto delle avverse pretese, reiterando la richiesta di espungere i documenti prodotti dall'Avv. Miglietta il 19.03.2024, depositati in violazione delle regole
6 procedurali e senza contraddittorio;
in via istruttoria, chiede l'ammissione del giuramento decisorio deferito.
benché regolarmente evocata, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata P_ contumace all'udienza del 21.03.2024.
La Corte, ritenuta la sussistenza dei motivi di cui all'art. 283 c.p.c., all'udienza del 21.03.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Alla udienza del 21.03.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 04.03.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
>>>
3. Eccezione preliminare di inammissibilità.
L'appellato Avv. deduce, invero, che l'atto di appello è stato formulato in modo del tutto CP_1 generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze.
L'eccezione non merita accoglimento.
Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento, come si vedrà, alla mancata ammissione di mezzi istruttori rilevanti ai fini della decisione, alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del
13.12.2022, ha recentemente chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
->>
4. L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
7 4.1. Privo di pregio è invero il primo motivo di gravame
Ed infatti è vero che la cancellazione, volontaria o autoritativa, dall'albo degli avvocati determina, ai sensi dell'art. 301, comma 1, c.p.c., l'automatica interruzione del processo. La cancellazione volontaria del difensore dall'albo degli avvocati, infatti, comporta la perdita dello "status" di avvocato e procuratore legalmente esercente, così integrando una causa di interruzione del processo. “ La cancellazione volontaria dell'Avvocato costituito dall'Albo del consiglio dell'ordine di appartenenza è ipotesi assimilabile alle altre previste dell'art.301 c.p.c., che determinano l'automatica interruzione del processo, con la conseguenza che la eventuale prosecuzione del processo, senza l'automatica interruzione, determina la nullità di tutti gli atti successivi.” ( Cass., sez. IV, Ord., 6 ottobre 2020, n. 21359). Ne consegue che, se non rilevata, comporta la nullità delle attività compiute successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo e della sentenza eventualmente pronunciata, che può essere dedotta e provata, però, solo dalla parte colpita dal detto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo questa essere rilevata d'ufficio dal giudice né eccepita dalla controparte.
Così Cassazione civile sez. lav., 28/11/2024, n.30616.
Tuttavia, nella specie tale evento interruttivo si è verificato non solo dopo che la causa, alla udienza del
27.9.2022, era stata già introitata per la decisione, ma anche dopo la scadenza dei termini ex art. 190 cpc occorsa il 10.1.2023, quanto il fascicolo, cioè, era stato rimesso al giudice per la decisione. Ed infatti, solo in data 8.3.2023 il difensore di Avv. Paolo De Santis dichiarava in giudizio di rinunciare P_ al mandato per essere intervenuta la cancellazione dall'Albo; tale evento, essendo avvenuta la cancellazione solo il 7.3.2023, non produce comunque effetti sul processo perché se l'evento interruttivo si verifica dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche – come nel caso in esame - non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicché il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte nei cui confronti di è verificato l'evento non è nulla. Solo nel caso in cui l'evento che riguarda la parte, costituita in giudizio, sia dichiarata dal suo procuratore in comparsa conclusionale e prima, quindi, della scadenza dei termini assegnati ai sensi dell'art. 190 c.p.c. determina l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, sicché solo nella ipotesi in cui la morte, o la cancellazione, nel corso del giudizio, dell'unico difensore della parte costituita, occorsa entro la scadenza dei termini concessi ex art.190 c.p.c. il giudice
è tenuto a dare atto dell'interruzione del giudizio ex art. 300, comma 1 c.p.c., con la necessità della sua riassunzione tempestiva, ( anche Cassazione civile sez. II, 10/11/2022, n.33203; Cassazione civile sez.
III, 13/02/2019, n.4159; Cassazione civile sez. VI, 08/09/2017, n.21002). In disparte comunque che detta nullità avrebbe dovuto essere rilevata unicamente dalla parte colpita da detto evento P_ interruttivo, e non già dagli odierni appellanti, in ogni caso non ricorre la dedotta nullità della sentenza.
8 Il motivo dev'essere disatteso.
3.2. Infondato è anche il terzo motivo di gravame che attiene al rigetto da parte del tribunale della eccezione di prescrizione presuntiva del credito azionato dall'Avv. nel giudizio riunito, censura CP_1 da scrutinare con precedenza rispetto al motivo di gravame ( secondo ) con cui si censura un vizio di ultrapetizione della sentenza, per aver incluso il credito in esame nell'asse ereditario.
Rileva la Corte che in prime cure gli odierni appellanti, convenuti nel giudizio riunito n. 9623/2019, dopo aver eccepito il loro difetto di legittimazione passiva, per non essere eredi del de cuius (che Persona_1 con testamento aveva nominato quale unica erede la moglie , eccepivano anche da un P_ lato la prescrizione presuntiva triennale del credito professionale dell'avv. , posto che la CP_1 conclusione della attività difensiva risaliva al 2006/2007 data della revoca di tutti i mandati difensivi, sicché alla data del ricorso ex art. 702 bis cpc ( 11.10/5.12.2019 ) era abbondantemente decorso il termine triennale per ritenere ex art. 2956 n. 2 cc il credito ormai prescritto;
dall'altro eccepivano e concludevano per la declaratoria di inesistenza del credito, oggetto di pretesa per non essere stato detto credito provato.
Tale difesa integra contestazione del credito che è incompatibile con la eccezione di prescrizione presuntiva.
Giova segnalare, per completezza, che la prescrizione eccepita in primo grado è pacificamente e chiaramente la prescrizione presuntiva, sicché non è consentito di riportare l'eccezione nell'alveo della prescrizione estintiva, posto che nella comparsa di costituzione in primo grado è espressamente richiamato a fugare ogni dubbio l'art. 2956 comma 2 cc La parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l'onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi. La prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti e fondate su fatti diversi. Le varie ipotesi di prescrizione estintiva (ordinaria e abbreviata) costituiscono, infatti, un modo di estinzione dell'obbligazione; gli elementi costitutivi sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicché il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito, sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione. La prescrizione presuntiva costituisce una presunzione legale di estinzione di uno specifico diritto per effetto del decorso del tempo previsto dalla norma, superabile con prova contraria;
è infatti fondata su una presunzione "iuris tantum", ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, spettando al creditore l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.
Ne deriva che i due istituti - prescrizione presuntiva ed estintiva - non sono tra loro assimilabili poiché si fondano su diversi presupposti e perseguono finalità non sovrapponibili: all'unico elemento comune del decorso del tempo, quindi, essi ricollegano effetti giuridici tutt'affatto differenti. Conseguentemente le
9 correlative eccezioni non possono essere assimilate, sussistendo l'onere per chi eccepisce la prescrizione di specificare se intenda sollevare eccezione di prescrizione estintiva (nelle forme alternative, ordinaria e abbreviata) ovvero presuntiva. In difetto, spetta al giudice del merito procedere all'interpretazione della volontà delle parti, con i limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta (Cassazione civile sez. II, 11/12/2023, n.34464)
Alla luce delle difese delle parti, applicando tali principi, il passaggio della sentenza che rigetta l'eccezione di prescrizione dev'essere – con assorbimento di ogni altro rilievo - confermato, per la dirimente considerazione che la eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con la tesi difensiva della inesistenza della obbligazione. L'affermazione del debitore in ordine all'insussistenza della obbligazione di pagamento è inconciliabile con la proposizione della eccezione di prescrizione presuntiva, valendo, piuttosto, come ammissione della mancata estinzione di essa.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità l'eccezione di prescrizione presuntiva è inefficace se la parte che la oppone faccia ammissione che l'obbligazione non è stata estinta. Tale ammissione può essere fatta direttamente o indirettamente o anche ricavata da tesi difensive o comportamenti processuali, resi nel medesimo giudizio in cui il credito che si assume prescritto viene azionato, da cui si desume che l'obbligazione non sia stata estinta, in tutto o in parte (Cassazione civile sez. VI, 18/11/2021, n.35211).
La censura va pertanto disattesa, con conseguente assorbimento di ogni altra difesa ivi inclusa la richiesta di ammissione del giuramento decisorio formulata dall'Avv. , che risulta conseguentemente del CP_1 tutto irrilevante ai fini della decisione.
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4. È invece fondato il secondo motivo di gravame.
Il primo giudice è, infatti, incorso in errore nell'includere il credito dell'Avv. nell'asse ereditario CP_1 del , dopo averlo accertato nell'an e liquidato nel quantum in misura inferiore a quanto Persona_1 preteso nel giudizio n. 9623/2019.
In primo luogo, effettivamente non è mai stata formulata alcuna domanda in tal senso da parte del creditore, che nel ricorso ex art. 702 bis cpc del 7.10.2019 depositato il 18.10.2019 concludeva chiedendo soltanto di << accertare e dichiarare che , e Parte_2 Parte_3 Parte_1 in qualità di eredi di e ciascuno in proporzione alla sua quota di eredità P_ Persona_1 devono all'avv. la somma….>> e quindi << conseguentemente condannare i convenuti al CP_1 pagamento della somma …>>
È evidente, pertanto, il vizio di ultrapetizione in cui è incorso il tribunale. Né può ritenersi – superando il principio della domanda - che a fonte della richiesta di condanna degli eredi al pagamento del Pt_1 credito per compensi professionali maturati nei confronti del de cuius fosse onere gravante unicamente sugli eredi di chiedere la ricostruzione dell'asse ereditario.
10 4.1.In ogni caso, anche al di là di una espressa domanda, la soluzione assunta dal tribunale non può essere giustificata in base al regime che disciplina i debiti facenti capo al de cuius, che differisce da quella dei crediti ereditari;
mentre questi ultimi, infatti, entrano a far parte della comunione ereditaria, i debiti si ripartiscono invece tra i coeredi in modo automatico, in ragione delle rispettive quote ereditarie, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 c.c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta sia dall'art. 727 c.c., ( il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione), nonché dal successivo art. 757 c.c., il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione ( così anche Cass. Civ. SS.UU n. 24657/2007).
Aggiungasi poi che, in ogni caso, nella formazione della massa, ai fini della determinazione della quota disponibile, si dovrebbe detrarre dal valore dei beni compresi nel 'relictum' solo il valore dei debiti del defunto aventi esistenza attuale e certa nel patrimonio ereditario al momento del decesso ( così anche
Cassazione civile sez. II, 09/11/2021, n.32804) laddove, nel caso di specie, la domanda di accertamento del credito professionale proposta dall con il ricorso ex art. 702 bis cpc esclude che detto CP_1 debito del de cuius fosse già esistente ed accertato al momento del decesso ( 2015), sicché in ogni caso anche sotto tale profilo il debito non poteva entrare nella massa ereditaria, neppure ai fini della riunione fittizia per la determinazione della quota di legittima. Nella riunione fittizia ex art. 556 c.c., vale infatti la regola secondo cui sono inclusi nella massa attiva e passiva solo diritti e obblighi aventi esistenza attuale e certa nel patrimonio ereditario.
4.2. La sentenza dev'essere riformata nel senso che a) dalla massa ereditaria non doveva essere detratto l'importo di € 150.466,56 ai fine di determinare la quota di legittima spettante a , Parte_2
figli di e legittimari;
b) l'importo di € 150.466,56 Parte_3 Parte_1 Persona_1
– liquidato in primo grado a titolo di competenze professionali spettanti all'avv. , con CP_1 accertamento che deve ritenersi definitivo poiché non vi è contestazione alcuna né sull'an né sul quantum in appello sul punto - dovrà essere posta a carico di ciascun erede, nei limiti delle rispettive quote e fatta salva la limitazione dell'eventuale accettazione con beneficio di inventario.
Premesso che i valori dei beni ereditari e la ripartizione delle quote come riportate in sentenza non sono contestati, sicché, in difetto di impugnazione, sono definitivi, l'asse ereditario definito in primo grado nella somma di € 220.031,21, va decurtato solo della somma - non contestata - di € 19.000 ed è quindi pari ad € 201.031,21.
Consegue che, accertata la lesione della legittima, la quota a tale titolo spettante a ciascuno figlio è pari ad € 33.505,20; conseguentemente, confermate le assegnazioni effettuate in primo grado, a reintegrazione della quota, mentre a spetterà a titolo di legittima l'intera somma di € 33.505,20, a Parte_3 Parte_2
, a titolo di legittima, oltre alla assegnazione del cespite sub 6 ( del valore di € 426,60) spetterà la
[...]
11 somma di € 33.078,60 ed a , oltre al bene sub 5 ( del valore di € 718,20) spetterà Parte_1
a titolo di legittima la somma di € 32.787,00. va pertanto condannata a detti esborsi. P_
Sulle somme così determinate spetteranno gli accessori, come in sentenza già disposto, atteso che tale passaggio motivazionale, in difetto di censura, è ormai divenuto definitivo.
La sentenza, in accoglimento del motivo in scrutinio, va pertanto modificata in tal senso.
Va confermata invece la condanna di , a Parte_2 Parte_3 Parte_1 corrispondere ciascuno la somma di € 25.077,76 in favore all'avv. e quella – non contestata- CP_1 di al pagamento della restante somma di € 75.233,28, essendo stata correttamente P_ ripartita dal tribunale la somma complessiva di € 150.466,56 per competenze professionali in ragione delle quote ereditarie di ciascuno dei debitori.
Entro detti termini il gravame va accolto.
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5. Non merita accoglimento, infine, il quarto motivo di gravame dedotto in punto di regolamentazione delle spese di lite di primo grado. La condanna degli appellanti in solido fra di loro unitamente a
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. è stata definita sulla P_ Controparte_1 base dei criteri di causalità e soccombenza. In generale invero le spese del processo devono essere poste a carico del soccombente. La condanna di una parte alle spese del giudizio, infatti, deve essere rapportata alla sua soccombenza sulle questioni oggetto di lite, sulla base di un tipico rapporto causa – effetto. Nella specie, effettivamente, ricorre una totale soccombenza degli appellanti in primo grado, in relazione alla domanda proposta dall'avv. nel giudizio riunito;
confermato tale esito, stante la soccombenza CP_1 dei deducenti, le ragioni addotte non giustificano, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza giustificherebbe una soluzione differente da quella adottata dal tribunale. La sentenza sul punto dev'essere confermata.
->
6. Fermo, pertanto, il regime e la entità delle spese già liquidate in primo grado, anche quelle di questo grado, liquidate come in dispositivo, sono definite secondo soccombenza, considerando l'esito complessivo del giudizio.
Non occorre provvedere sulle spese di lite di questo giudizio della parte contumace, in quanto non ha maturato alcun diritto ad un eventuale rimborso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e con atto di citazione notificato il 28.09.2023 nei confronti dell'Avv. Parte_2 Parte_3
12 e di avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2320/2023, Controparte_1 P_ pubblicata in data 07.08.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina in € 33.505,20 la lesione della legittima spettante sulla eredità di a Persona_1 ciascuno e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di P_ Parte_1
della somma di € 32.787,00; in favore di della somma di € 33.078,60 ed
[...] Parte_2 in favore di della somma di € 33.505,20, oltre accessori come in motivazione;
Parte_3
2. Conferma nel resto;
3. Condanna , e in solido al pagamento, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 favore dell'Avv. , delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € Controparte_1
7500,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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