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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/10/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7164/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
BA De Munari DI
Alina Rossato DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7164/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato in data
08.07.2025 da:
con il patrocinio degli avv. Marilena Giordan e Tonino Giordan Parte_1
e con il patrocinio dell'avvocato Giulia De Campo CP_1
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Il.mo Tribunale adito prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti, autorizzando sin d'ora la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e concedendo termine alle parti per
1 eventuali integrazioni alla documentazione prodotta, alle seguenti
CONDIZIONI
1. sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, Controparte_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2. avrà la residenza abituale presso l'abitazione sita in Selvazzano Controparte_2
Dentro (PD), Italo Svevo n. 7, dove continuerà a vivere con la madre e, quindi, con collocamento prevalente presso di Ella;
3. Il Sig. corrisponderà a titolo di mantenimento ordinario del figlio la Parte_1
somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese;
4. L'assegno unico per il figlio continuerà ad essere percepito integralmente dalla Sig.ra
, senza necessità di ulteriore consenso da parte del Sig. che CP_1 Parte_1
si dichiara sin da ora disponibile a rilasciarlo ove richiesto;
5. Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno che vengono regolamentate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Padova da intendersi qui integralmente richiamato, specificando, come peraltro previsto dallo stesso, anche la retta mensile della Scuola dell'Infanzia frequentata dal minore;
6. Il regime delle visite sarà così disciplinato: verrà affidato ad Controparte_2
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Il padre terrà il figlio il martedì pomeriggio dalle h. 16.00 (prelevandolo direttamente dalla scuola) sino al mercoledì mattina, riaccompagnandolo a scuola;
lo terrà inoltre anche un'altra mattina infrasettimanale (concordata tra le parti) dalle h.
7.15 sino alle h.
7.30 per portarlo a scuola.
Il sig. avrà il figlio con sé a week end alternati: dal venerdì h. 18.00 sino al sabato h. CP_2
22.00 con riaccompagno dalla madre, dopo essersi preso cura dell'igiene e della cena del figlio.
Durante le vacanze natalizie starà con ogni genitore per una durata Controparte_2
equivalente. I periodi scelti saranno concordati tra i genitori almeno un mese prima della
2 sospensione scolastica.
Durante le vacanze estive il padre terrà con sé il minore per due settimane, anche non consecutive, che dovranno essere indicate alla sig.ra entro il 31 maggio;
le parti CP_1
sono già d'accordo che nella corrente estate 2025 il signor possa trascorrere qualche CP_2
giorno in Calabria.
7. Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore del figlio minore.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], sono Parte_1 CP_1
genitori, non coniugati, di nato il [...]. Controparte_2
In data 08.07.2025, le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 337 bis e ss. c.c. e art. 473bis.51 c.p.c..
All'udienza del 16.9.2025, trattata mediante il deposito telematico di note scritte sottoscritte dalle parti, le parti precisavano le conclusioni di cui in epigrafe.
L'accordo raggiunto dalle parti è privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse del minore e coerente con la situazione personale ed economica delle parti, quale Controparte_2
risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni;
pertanto, si prende atto delle condizioni sub da 1,2,3,5,6 di cui in epigrafe.
Quanto al punto 4 e 7 delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che trattandosi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti e vertendo su diritti disponibili, non necessitano di essere recepito dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura del procedimento, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1,2,3,5,6 di cui al ricorso congiunto depositato in data 08.07.2025,
2. nulla sulle spese di lite.
3 Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 13.10.25
Il Presidente dott. Chiara Ilaria Bitozzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
BA De Munari DI
Alina Rossato DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7164/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato in data
08.07.2025 da:
con il patrocinio degli avv. Marilena Giordan e Tonino Giordan Parte_1
e con il patrocinio dell'avvocato Giulia De Campo CP_1
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Il.mo Tribunale adito prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti, autorizzando sin d'ora la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e concedendo termine alle parti per
1 eventuali integrazioni alla documentazione prodotta, alle seguenti
CONDIZIONI
1. sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, Controparte_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2. avrà la residenza abituale presso l'abitazione sita in Selvazzano Controparte_2
Dentro (PD), Italo Svevo n. 7, dove continuerà a vivere con la madre e, quindi, con collocamento prevalente presso di Ella;
3. Il Sig. corrisponderà a titolo di mantenimento ordinario del figlio la Parte_1
somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese;
4. L'assegno unico per il figlio continuerà ad essere percepito integralmente dalla Sig.ra
, senza necessità di ulteriore consenso da parte del Sig. che CP_1 Parte_1
si dichiara sin da ora disponibile a rilasciarlo ove richiesto;
5. Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno che vengono regolamentate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Padova da intendersi qui integralmente richiamato, specificando, come peraltro previsto dallo stesso, anche la retta mensile della Scuola dell'Infanzia frequentata dal minore;
6. Il regime delle visite sarà così disciplinato: verrà affidato ad Controparte_2
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Il padre terrà il figlio il martedì pomeriggio dalle h. 16.00 (prelevandolo direttamente dalla scuola) sino al mercoledì mattina, riaccompagnandolo a scuola;
lo terrà inoltre anche un'altra mattina infrasettimanale (concordata tra le parti) dalle h.
7.15 sino alle h.
7.30 per portarlo a scuola.
Il sig. avrà il figlio con sé a week end alternati: dal venerdì h. 18.00 sino al sabato h. CP_2
22.00 con riaccompagno dalla madre, dopo essersi preso cura dell'igiene e della cena del figlio.
Durante le vacanze natalizie starà con ogni genitore per una durata Controparte_2
equivalente. I periodi scelti saranno concordati tra i genitori almeno un mese prima della
2 sospensione scolastica.
Durante le vacanze estive il padre terrà con sé il minore per due settimane, anche non consecutive, che dovranno essere indicate alla sig.ra entro il 31 maggio;
le parti CP_1
sono già d'accordo che nella corrente estate 2025 il signor possa trascorrere qualche CP_2
giorno in Calabria.
7. Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore del figlio minore.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], sono Parte_1 CP_1
genitori, non coniugati, di nato il [...]. Controparte_2
In data 08.07.2025, le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 337 bis e ss. c.c. e art. 473bis.51 c.p.c..
All'udienza del 16.9.2025, trattata mediante il deposito telematico di note scritte sottoscritte dalle parti, le parti precisavano le conclusioni di cui in epigrafe.
L'accordo raggiunto dalle parti è privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse del minore e coerente con la situazione personale ed economica delle parti, quale Controparte_2
risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni;
pertanto, si prende atto delle condizioni sub da 1,2,3,5,6 di cui in epigrafe.
Quanto al punto 4 e 7 delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che trattandosi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti e vertendo su diritti disponibili, non necessitano di essere recepito dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura del procedimento, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1,2,3,5,6 di cui al ricorso congiunto depositato in data 08.07.2025,
2. nulla sulle spese di lite.
3 Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 13.10.25
Il Presidente dott. Chiara Ilaria Bitozzi
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