Ordinanza collegiale 12 marzo 2014
Sentenza 10 giugno 2014
Ordinanza cautelare 16 ottobre 2014
Ordinanza collegiale 10 novembre 2021
Ordinanza collegiale 21 marzo 2022
Ordinanza presidenziale 17 dicembre 2024
Decreto decisorio 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, decreto decisorio 20/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00117/2025 REG.PROV.PRES.
N. 07728/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 7728 del 2014, proposto dal signor JE NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Uljana Gazidede, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza resa in forma semplificata dal T.a.r. per la Lombardia – BRESCIA - sezione II, n. 693 del 24 giugno 2014, resa tra le parti, concernente diniego conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore età a lavoro subordinato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), 84 e 38 c.p.a.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Considerato che:
a) con ordinanza della sezione – n. 1994 del 21 marzo 2022 – è stato sospeso il presente giudizio sino alla definizione della querela di falso proposta da parte ricorrente;
b) è intervenuta, inter partes, la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4562 del 2024;
c) con ordinanza presidenziale n. 1370 del 17 dicembre 2024 è stato ritenuto necessario, al fine del decidere e della eventuale applicazione dell’art. 26 c.p.a., acquisire contezza: i) della attualità della permanenza dell’interesse alla coltivazione della lite da parte del ricorrente; ii) della eventuale impugnazione della su indicata sentenza n. 4562 del 2024;
d) che al predetto adempimento entrambe le parti, per quanto di ragione, sono state onerate a provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della su indicata ordinanza con l’avviso che scaduto infruttuosamente tale termine sarebbe stato considerato venuto meno l’interesse alla decisione della causa, ex art. 65, comma 4, c.p.a.;
e) nessuna delle parti ha prodotto la richiesta documentazione.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il giorno 20 febbraio 2025.
| Il Presidente |
| Vito Poli |
IL SEGRETARIO