Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2004, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - rel. Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SCAFATI, in persona del suo Sindaco, legale rapp.te p.t, dott. Nicola Pesce, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FUSINIERI 48, presso Dott. ARMENANTE LU, difeso dall'avvocato MARIO CRETELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato GI Itri, difeso dagli avvocati PASQUALE SERRA, GI MURINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3969/01 del Giudice di pace di NOCERA INFERIORE, sezione prima civile emessa il 9/11/2001, depositata il 12/11/01; RG. 2947/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/03 dal Consigliere RELATORE Dott. LUPO ERNESTO;
udito l'Avvocato CRETELLA MARIO;
udito l'Avvocato MURINO GI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per accoglimento 1-6-8-10-; rigetto 3-4 5-11-; assorbiti 2-7-9.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune di Scafati ha domandato a vari utenti il pagamento della fornitura dei servizi erogati nella sua qualità di gestore del servizio idrico integrato. Si è trattato dei consumi di acqua e del nolo del contatore, nonché del canone del servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
L'utente ha convenuto in giudizio il comune di Scafati davanti al giudice di pace di Nocera Inferiore, chiedendo l'accertamento che il comune non aveva diritto al pagamento delle somme pretese e la condanna dell'ente alla restituzione delle somme che aveva percepito. Il comune di Scalati ha resistito opponendo più eccezioni. Il giudice di pace ha pronunziato una sentenza non definitiva, con cui ha affermato la propria giurisdizione, ed una sentenza di merito con cui ha accolto integralmente la domanda attorea. Contro le due sentenze il comune ha proposto ricorso per cassazione, a cui l'utente ha resistito con controricorso.
Le Sezioni unite di questa Corte, a cui è stata rimessa la decisione sulla questione di giurisdizione e sulle questioni ad essa pregiudiziali relative alla validità dell'atto di citazione, hanno, con sentenza emessa il 7 novembre 2002, dichiarato la giurisdizione delle commissioni tributarie sulla domanda relativa al canone del servizio di fognatura e di depurazione, ed hanno perciò accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il terzo motivo;
hanno invece rigettato il quarto e l'ultimo motivo del ricorso, che ponevano questioni pregiudiziali a quella di giurisdizione;
hanno, di conseguenza, cassato la sentenza non definitiva ed anche quella definitiva, nella parte in cui ha accolto la domanda concernente il servizio di fognatura e di depurazione;
hanno rimesso alla sezione semplice l'esame degli altri motivi di ricorso, relativi al servizio di fornitura di acqua ed al nolo del contatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Vanno esaminate le censure proposte contro la sentenza definitiva diverse da quelle già decise dalla sentenza delle Sezioni unite in precedenza richiamata.
2. - È pregiudiziale l'esame del secondo motivo di ricorso, con cui il comune ricorrente deduce la violazione dell'art. 274 c.p.c. e dell'art. 151 disp. att. c.p.c., censurando il rigetto della sua istanza di riunione del presente giudizio con numerosi altri giudizi pendenti presso lo stesso ufficio del giudice di pace, istanza che è stata decisa dalla sentenza impugnata senza che essa venisse rimessa al giudice coordinatore dell'ufficio, secondo la procedura prevista dal citato art. 274. Il ricorrente rileva, poi, che la motivazione con cui è stata respinta la sua istanza di riunione è palesemente contraddittoria ed incoerente.
Il motivo di ricorso è infondato.
Come questa Corte ha già affermato proprio con riferimento ad un processo svoltosi davanti al giudice di pace, la violazione dell'art. 274, secondo comma, c.p.c., relativo al dovere del giudice incaricato della trattazione di una causa di riferire al capo dell'ufficio in caso di connessione della stessa causa con altra causa pendente davanti ad un diverso giudice dello stesso ufficio, è inidonea a determinare la nullità della sentenza, in quanto concerne una norma attinente al mero ordine interno (ad uno stesso ufficio giudiziario) di trattazione delle cause, e non ad una fase dell'iter formativo del convincimento del giudice (Cass. 12 maggio 1999 n. 4695). Non pertinente è, invece, il richiamo dell'art. 151 disp. att. c.p.c., che attiene alle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza.
Per quanto concerne, infine, la motivazione con cui è stata rigettata l'istanza di riunione, va riaffermato l'orientamento di questa Corte, secondo cui l'esercizio in senso affermativo o negativo del potere di disporre la riunione non è censurabile in cassazione, poiché i relativi provvedimenti hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità (v., tra le tante, Cass. 12 dicembre 2001 n. 15706). 3. - Va poi esaminato il sesto motivo con cui il comune ricorrente deduce la violazione del R.D. 14 settembre 1931 n. 1175 (testo unico per la finanza locale) e del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, artt. 68 e 69, sostenendo che la domanda attorea doveva essere dichiarata "improponibile" perché la richiesta di pagamento del comune doveva essere impugnata, entro sessanta giorni dalla notifica, innanzi alla competente commissione tributaria di Salerno.
Il motivo di ricorso va riferito al pagamento del canone relativo al servizio dell'acqua, dato che le Sezioni unite hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in ordine ai canoni dei servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue, con conseguente assorbimento del motivo nella parte in cui si riferisce a questi ultimi servizi.
Il motivo, nella parte non assorbita dalla pronunzia delle Sezioni unite, è infondato.
Il comune non si è avvalso della procedura coattiva disciplinata dalle norme invocate dal ricorrente, essendosi limitato ad inviare un avviso di pagamento che non indicava alcun termine per proporre opposizione, come ha correttamente affermato la sentenza impugnata. 4. - Altro motivo processuale a carattere pregiudiziale è l'ottavo motivo, con cui il comune ricorrente deduce la violazione dell'art. 106 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., censurando il rigetto della "domanda di chiamata in causa della regione Campania, per conto della quale il comune ricorrente andava incamerando il tributo di depurazione ed immissione in fogna".
Il motivo di ricorso, attenendo al pagamento del canone del servizio di depurazione e fognatura, è assorbito dall'accoglimento della censura relativa al difetto di giurisdizione del giudice adito su tale domanda, con la conseguente cassazione della pronunzia sulla domanda stessa, cassazione disposta dalle Sezioni unite di questa Corte (come si è riferito in narrativa).
5. - Dei motivi che concernono la pronunzia di merito della sentenza definitiva qui impugnata (per la parte non cassata dalle Sezioni unite di questa Corte), è pregiudiziale l'esame del quinto motivo con cui il comune ricorrente deduce la violazione degli artt. 2034 e 2041 c.c., sostenendo che la domanda dell'utente doveva essere dichiarata "improponibile, poiché tendente ad ottenere la restituzione di un importo spontaneamente assolto, sia come obbligazione naturale, ex art. 2034 c.c., sia come arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c.". Il motivo di ricorso è inammissibile.
Secondo l'orientamento delle Sezioni unite di questa Corte (sentenza 15 ottobre 1999 n. 716), condiviso da questo Collegio, contro le sentenze di equità del giudice di pace - quale è quella qui impugnata, in relazione al valore della causa decisa, non eccedente due milioni di lire (art. 113, cpv, c.p.c.) - la censura di violazione di legge attinente alla decisione di merito è consentita soltanto per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria, mentre non assume rilievo la violazione di quest'ultimo tipo di norme, stante la natura del giudizio di equità, che può anche divergere dalla norma scritta.
Dato che gli artt. 2034 e 2041 c.c. contengono norme di rango ordinario, non assume rilievo l'eventuale violazione delle stesse, lamentata dal ricorrente.
6. - Vanno ora esaminati contestualmente i motivi settimo ed undicesimo, che sono strettamente connessi, contenendo censure in parte identiche.
Con il settimo motivo il ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 41 e 42 del regolamento comunale, lamenta che la sentenza impugnata, "pur avendo riconosciuto l'esistenza ed il vincolo giuridico derivante dagli artt. 41 e 42" citati (che prevedono l'obbligo dell'utente della fornitura di acqua di corrispondere un determinato minimo contrattuale, anche se non consumato), "ha, poi, contraddittoriamente, negato la legittimità della pretesa avanzata dal comune sull'indimostrato presupposto che tra più utenti (dei quali tuttavia non sono state menzionate le generalità) non vi era assonanza della medesima qualificazione al minimo". Il ricorrente aggiunge che "è stata negata, gratuitamente, l'esistenza agli atti del contratto di somministrazione".
Con l'undicesimo motivo il comune ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata, rilevando che essa "è palesemente illogica e contraddittoria", perché il giudice di pace, pur avendo "ritenuto che il regolamento comunale... fosse un atto amministrativo definitivo e vincolante per le parti", ha giudicato "illegittima la richiesta del comune, scaturita dall'applicazione di tale atto amministrativo".
6.1. I due motivi di ricorso sono fondati.
Il giudice di pace, nell'esaminare preventivamente la tesi del comune che ha invocato le disposizioni del regolamento comunale (pag.
5-6 della sentenza definitiva impugnata), ha ritenuto "pienamente legittimo ed in vigore" il regolamento comunale, di cui ha trascritto gli artt. 41 e 42, i quali prevedono che "l'utente è obbligato al pagamento dei consumi per come calcolati sul minimo contrattuale stabilito con specifiche deliberazioni adottate dall'organo consiliare" e che il minimo contrattuale (è) da pagare ancorché non consumato". Successivamente, però, a conclusione dell'esame del merito della domanda dell'utente (pag. 8 della stessa sentenza), il giudice di pace ha ritenuto di accoglierla sulla base della considerazione essenziale che "il comune ha proceduto secondo criteri meramente presuntivi, non consentiti in materia di utenze, ove occorre fare riferimento ai consumi effettivi".
È facile rilevare che il minimo contrattuale previsto dal citato regolamento costituisce un criterio presuntivo che non fa riferimento ai consumi effettivi, i quali sono i soli che, secondo il giudice di pace, sono legittimi. Ma tale essenziale affermazione della sentenza impugnata si pone in radicale ed insanabile contrasto con la prima parte della stessa sentenza, ove il regolamento che prevede il minimo contrattuale è stato considerato "pienamente legittimo ed in vigore".
E, d'altro canto, se il giudicante avesse fatto applicazione dei citati artt. 41 e 42 del regolamento comunale, avrebbe dovuto non accogliere integralmente la domanda attorea, affermando che nulla la parte attrice deve pagare per il consumo dell'acqua fornitale dal comune, ma ridurre la somma chiesta dal comune a quella prevista come minimo contrattuale dal regolamento stesso.
La citata sentenza delle Sezioni unite n. 716/99 ha condivisibilmente affermato che comporta inesistenza della motivazione il "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, tale da precludere l'identificazione della ratio decidendi" della pronunzia di equità. È quanto si riscontra nella sentenza impugnata, la quale, come è stato esattamente denunziato dal ricorrente, esprime una ratio decidendi intrinsecamente contraddittoria: legittimità della previsione regolamentare del minimo contrattuale, da un lato;
illegittimità di criteri di pagamento che non si riferiscano ai consumi effettivi e statuizione che nulla è dovuto per il consumo dell'acqua, dall'altro.
6.2. - Devesi aggiungere che, secondo la sentenza impugnata, il comune ha violato i citati artt. 41 e 42 del regolamento, perché non ha applicato il minimo contrattuale previsto dai detti articoli, avendo esso stabilito "una somma forfettaria in base al consumo medio per ciascun nucleo familiare". Tale affermazione è, però, desunta esclusivamente dalla considerazione che le somme richieste dal comune "sono diverse da utente ad utente", mentre "se fosse stato applicato il solo minimo contrattuale tutti avrebbero dovuto pagare la stessa somma".
A tale considerazione il ricorrente ribatte che, essendo il minimo contrattuale riferito al nucleo familiare, esso varia in relazione al numero dei componenti dello stesso, con la conseguente diversità delle somme chieste in relazione ai vari nuclei familiari (e nel ricorso vengono indicati anche i dati quantitativi del consumo minimo per ogni componente del nucleo familiare).
La considerazione critica esposta nel ricorso rende del tutto generica e priva di sostegno argomentativo l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il comune non ha applicato il minimo contrattuale ed ha invece fatto riferimento ad "un consumo medio di acqua" per ogni nucleo familiare. La motivazione di tale accertamento della sentenza impugnata, fondata soltanto sul rilievo che sono diverse le somme chieste ai nuclei familiari (fatto invece giustificato dal comune in relazione alla diversità del numero dei componenti di ogni nucleo), deve ritenersi sostanzialmente assente, onde anche su questo aspetto la sentenza impugnata va considerata priva di motivazione.
L'affermazione della sentenza impugnata, comunque, non elimina la radicale contraddizione qui rilevata nel p. 5.1, perché, come si è detto, il giudicante avrebbe dovuto, in coerenza con il proprio accertamento, ridurre l'entità della somma chiesta dal comune a quella corrispondente al minimo contrattuale previsto dal regolamento (considerato espressamente legittimo ed applicabile), anziché ritenere inesistente l'obbligo dell'utente di pagare il corrispettivo della fornitura di acqua effettuata dal comune.
6.3. - Va, infine, considerata l'affermazione della sentenza impugnata, che ha rilevato l'assenza di prova del contratto di somministrazione, non avendo il comune prodotto il relativo contratto scritto.
Tale affermazione, fatta in via aggiuntiva e quasi come parentesi nello sviluppo complessivo della sentenza del giudice di pace, se la si volesse intendere come differente ed autonoma ratto decidendo sarebbe anche essa radicalmente contraddittoria con la restante parte della sentenza che presuppone l'esistenza del contratto di somministrazione dell'acqua tra il comune e l'utente, sulla cui operatività, d'altronde, non è insorta alcuna contestazione tra le parti del giudizio, discutendosi soltanto del pagamento dell'acqua fornita dal comune.
7. - Va ora esaminato il nono motivo del ricorso, con cui il comune, deducendo la violazione dell'art. 33 del regolamento comunale per il servizio acquedotto e dell'art. 116 c.p.c., lamenta "la telegrafica e contraddittoria motivazione" del capo della sentenza impugnata che ha ritenuto che al comune non spetti alcuna somma per il "nolo del contatore". In particolare, il ricorrente censura l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui alla manutenzione del contatore hanno provveduto gli utenti, desunta dal richiamo a deposizioni testimoniali raccolte in altri non specificati giudizi. Anche questo motivo è fondato sotto l'aspetto dell'assenza di una motivazione che non sia meramente apparente.
Secondo il testo dell'art. 33 del citato regolamento (riportato nel ricorso), il canone chiesto dal comune è correlato alla manutenzione dei contatori e dei relativi accessori incombente sul comune, onde è irrilevante la considerazione, espressa dalla sentenza impugnata, in ordine al fatto che non vi sia stata la lettura degli stessi contatori "fino al 1999". Per quanto attiene alla manutenzione considerata dalla nonna regolamentare, il giudice di pace ha affermato che alla stessa hanno provveduto gli utenti, e non il comune. Ma tale accertamento, costituente la ratio decidendi del capo della sentenza censurato con il motivo di ricorso in esame, è fondato esclusivamente sulle risultanze di "deposizioni testimoniali raccolte, in altri giudizi di identica natura".
Il contenuto specifico delle deposizioni testimoniali poste a fondamento esclusivo della decisione non viene indicato nella sentenza impugnata, la quale non offre neanche elementi idonei ad identificare i giudizi in cui le dette deposizioni sono state rese, onde l'indicazione dell'unico elemento probatorio su cui si fonda la pronunzia non è sufficiente ad accertarne i contenuto. Consegue la sostanziale assenza di motivazione.
8. - L'accoglimento dei motivi indicati nei p. 6 e 7 comporta l'assorbimento del decimo motivo di ricorso, con cui si censura il rigetto della domanda del comune di arricchimento senza causa. 9. - In conclusione, la sentenza definitiva qui impugnata va cassata perché la sua motivazione sulle decisioni di merito rientranti nella giurisdizione del giudice adito è, per una parte, insanabilmente contraddittoria e, per la restante parte, meramente apparente. La causa va rinviata al giudice di pace di Nocera Inferiore che, nella persona di diverso giudicante, emanerà una nuova decisione relativa al canone per il consumo di acqua e per il "nolo contatore". Il giudice di rinvio si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza definitiva impugnata in relazione alle censure accolte, rinvia la causa al giudice di pace di Nocera Inferiore, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004