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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 554/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DADDABBO PASQUALE, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
AULENTA MARIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2119/2021 depositato il 21/09/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 151/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 25/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420199018579626000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420199018579626000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130023724258000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0142017003302276800 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva appello nei confronti dell' Agenzia delle Entrate Riscossione e dell' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 151 del 2021 depositata in data 16.12.2020 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, Sezione n. 6, aveva rigettato il ricorso nr. 30/ 2020 proposto avverso l' intimazione di pagamento nr.
01420199018579626000, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
1.500,00 oltre oneri accessori in favore dell'Ente di Riscossione.
A fondamento della richiesta di annullamento della sentenza di primo grado l'appellante articolava 63 motivi di gravame, illustrati nell'atto di impugnazione esteso 90 pagine alla cui lettura, per facilità espositiva, integralmente si rinvia.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in data 19/10/2021. Chiedeva dichiarare l' atto di appello inammissibile e comunque infondato nel merito ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di dichiarare l'assenza di responsabilità dell'Agente della Riscossione, con le conseguenze di legge anche in ordine alle spese.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in data 06/10/2021 eccepiva parimenti l'inammissibilità dell'appello ovvero l'infondatezza nel merito, del quale chiedeva il rigetto con condanna della controparte alla rifusione delle spese di giudizio.
Il ricorrente, con memoria illustrativa depositata in data 02/01/2026, sulla scorta dell'intervenuto sgravio della cartella 01420130023724258000 ed azzeramento della cartella nr. 1420170033022768000 insisteva nella richiesta di annullamento della sentenza appellata ( anche in considerazione della condanna al pagamento delle spese processuali per euro 1500,00 a fornte di controversia del valore di euro 750,00 ) con condanna delle resistenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, l'appello è stato deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che, come si desume dalla integrale lettura degli atti di causa e dalla sentenza di primo grado, l'oggetto dei giudizi riguarda l'avviso di intimazione n. 01420199018579626000 in relazione alle sottese cartelle di pagamento nr. 01420130023724258000 e n. 01420170033022768000.
Del resto, per gli altri atti sottesi alla detta intimazione, non vi è giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria poiché emessi per causali estranee alla tassativa elencazione di cui all'art. 19 del D. L.vo 546/92 ( spese processuali e contravvenzioni al Codice della Strada). Ciò premesso, l'intervenuto sgravio e azzeramento delle due cartelle sopra indicate e – comunque – la non debenza delle somme, come si desume dalla documentazione prodotta dall'appellante in data 02/01/2026 in allegato alla memoria illustrativa, non specificamente contestata dalle parti resistenti, comporta la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D. L.vo
546/92.
Si ritiene, in considerazione della pluralità delle questioni sollevate ( non manifestamente infondate, in considerazione dell'intervenuto sgravio / azzeramento delle cartelle ) del modesto valore della controversia e del complessivo e reciproco contegno delle parti, di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DADDABBO PASQUALE, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
AULENTA MARIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2119/2021 depositato il 21/09/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 151/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 25/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420199018579626000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420199018579626000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130023724258000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0142017003302276800 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva appello nei confronti dell' Agenzia delle Entrate Riscossione e dell' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 151 del 2021 depositata in data 16.12.2020 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, Sezione n. 6, aveva rigettato il ricorso nr. 30/ 2020 proposto avverso l' intimazione di pagamento nr.
01420199018579626000, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
1.500,00 oltre oneri accessori in favore dell'Ente di Riscossione.
A fondamento della richiesta di annullamento della sentenza di primo grado l'appellante articolava 63 motivi di gravame, illustrati nell'atto di impugnazione esteso 90 pagine alla cui lettura, per facilità espositiva, integralmente si rinvia.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in data 19/10/2021. Chiedeva dichiarare l' atto di appello inammissibile e comunque infondato nel merito ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di dichiarare l'assenza di responsabilità dell'Agente della Riscossione, con le conseguenze di legge anche in ordine alle spese.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in data 06/10/2021 eccepiva parimenti l'inammissibilità dell'appello ovvero l'infondatezza nel merito, del quale chiedeva il rigetto con condanna della controparte alla rifusione delle spese di giudizio.
Il ricorrente, con memoria illustrativa depositata in data 02/01/2026, sulla scorta dell'intervenuto sgravio della cartella 01420130023724258000 ed azzeramento della cartella nr. 1420170033022768000 insisteva nella richiesta di annullamento della sentenza appellata ( anche in considerazione della condanna al pagamento delle spese processuali per euro 1500,00 a fornte di controversia del valore di euro 750,00 ) con condanna delle resistenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, l'appello è stato deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che, come si desume dalla integrale lettura degli atti di causa e dalla sentenza di primo grado, l'oggetto dei giudizi riguarda l'avviso di intimazione n. 01420199018579626000 in relazione alle sottese cartelle di pagamento nr. 01420130023724258000 e n. 01420170033022768000.
Del resto, per gli altri atti sottesi alla detta intimazione, non vi è giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria poiché emessi per causali estranee alla tassativa elencazione di cui all'art. 19 del D. L.vo 546/92 ( spese processuali e contravvenzioni al Codice della Strada). Ciò premesso, l'intervenuto sgravio e azzeramento delle due cartelle sopra indicate e – comunque – la non debenza delle somme, come si desume dalla documentazione prodotta dall'appellante in data 02/01/2026 in allegato alla memoria illustrativa, non specificamente contestata dalle parti resistenti, comporta la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D. L.vo
546/92.
Si ritiene, in considerazione della pluralità delle questioni sollevate ( non manifestamente infondate, in considerazione dell'intervenuto sgravio / azzeramento delle cartelle ) del modesto valore della controversia e del complessivo e reciproco contegno delle parti, di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.