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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 5720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5720 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29253/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29253/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO ANGELO e , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 18 MILANO presso il difensore avv. GIORDANO ANGELO
PARTE ATTRICE OPPOSTA contro
C.F. ) e per essa on il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 dell'avv. PESENTI MARCO e elettivamente domiciliato in C/O AVV. SALVADALENA G. VIA TRE LEGHE 7 CHIAVENNA presso il difensore avv. PESENTI MARCO
PARTE CONVENUTA OPPONENTE
CONCLUSIONI
Per parte opponente
In principalità
a) in accoglimento della proposta opposizione, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 19042/2015.
b) accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 33 co 2 lett f) e 36 co 1 d lgs n 206 del 2005 (codice del consumo) l'abusività delle clausole emarginate in premessa par. 3 lett A –E, e per l'effetto, dichiarata la nullità delle clausole emarginate revocare il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 1 di 7 c) accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché della legge 07.03.1996, n. 108, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al mutuo ipotecario rep. n. 45414 racc. 18049, stipulato in data 04.07.2002.
d) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario e della clausola interessi, ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 6, e comunque per le ragioni esposte nei punti II b e VI) della presente trattazione condannare la banca opposta al risarcimento del danno nella misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia dal Giudice.
e) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo, nonché delle clausole espressive degli accessori imputati, ex art. 1346 c.c. per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, e del conseguente decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
f) accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche.
g) conseguentemente, previa riformulazione del piano di ammortamento in relazione al solo capitale finanziato, condannare la banca opposta alla restituzione e occorrendo alla compensazione per la differenza con l'eventuale minore importo dovuto perché scaduto, della somma di Euro 64.370,06, pari agli interessi illegittimamente corrisposti;
II) IN VIA SUBORDINATA: nel denegato e non creduto caso di reiezione delle domande principali, rideterminare l'effettivo ed eventuale credito in linea capitale a favore della procedente, previa compensazione di tutte le somme già versate dalla società esponente a titolo di interessi contrattuali e di mora, in base ai criteri di ricalcolo degli interessi in relazione ai tassi minimi BOT o in alternativa in riferimento al tasso legale vigente, come da criteri illustrati nella relazione econometrica (pag. 23 doc. 7);
III) IN VIA ISTRUTTORIA:
h) si chiede, ove ritenuto necessario, disporsi CTU contabile al fine di accertare la natura usuraia degli interessi passivi complessivi applicati al contratto di mutuo fondiario rep. n. 45414 racc. 18049, stipulato in data 04.07.2002 intercorso tra le parti, e conseguentemente determinare l'effettiva debenza dall'opponente i) con riserva di produrre ulteriore documentazione a sostegno delle eccezioni ivi formulate, di richiedere l'ordine di esibizione, ed altresì la prova per interrogatorio formale e per testimoni nei termini di legge.
IV) IN OGNI CASO: con vittoria delle spese tutte di giudizio;
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improponibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in quanto promossa dal sig. in assenza dei relativi presupposti, per tutti i motivi indicati in atti;
Parte_1
In via principale, nel merito: respingere integralmente per tutti i motivi innanzi esposti, e comunque perché infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta dal sig. con atto di citazione notificato in data 24/7/2023 e, Parte_1
pagina 2 di 7 per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 19042/2015 emesso dal Tribunale di Milano;
In via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'opponente al pagamento, nei confronti della creditrice, della somma di Euro 64.370,06, oltre interessi come da decreto dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In quest'ultimo caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 650 conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 per essa proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_3 19.042/2015 emesso dal Tribunale di Milano in data 18 giugno 2015 e notificato all'esponente in data 21 agosto 2015 con cui gli veniva ingiunto in solido col garante di pagare l'importo di euro 64.370,06 oltre interessi e spese. Rilevava che l'11.12. 2015 incardinava una procedura esecutiva Parte_2 immobiliare innanzi al Tribunale di Milano sulla base del decreto ingiuntivo sopraindicato;
che la pretesa del decreto ingiuntivo traeva fondamento dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 4 luglio 2002 rep. 45.414 racc. 18.049 con cui Banca Popolare di Bergamo- Credito Varesino soc Coop ARL ha concesso a un finanziamento di originari € 103.290 per il quale è stato richiesto il Parte_1 decreto ingiuntivo sopraindicato;
che in data 20 luglio 2018 in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della legge sulla cartolarizzazione il credito veniva ceduto a in data 21 gennaio 21 avendo contezza della procedura CP_4 Parte_1 esecutiva per la prima volta depositava presso il Tribunale di Milano atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma due avverso la procedura esecutiva promossa da cui è succeduta Parte_2 quale procuratrice di;
nell'opposizione l'opponente CP_4 Controparte_3 denunciava la nullità delle clausole degli interessi compensativi e dimora in quanto portatrici di usura nel contratto di mutuo chiedendo l'annullamento; con ordinanza del 17 maggio 22 il giudice dell'esecuzione rigettava l'opposizione esperita concedendo termine per l'introduzione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 comma II c.p.c.; con atto di citazione notificato in data 30 giugno 2022 l'opponente introduceva giudizio di merito attualmente pendente innanzi al Tribunale di Milano RG. 2776/22; l'udienza del 4 maggio 23 il giudice, verificato che il giudice dell'azione monitoria non appariva avere svolto le verifiche di conformità rispetto alla direttiva 93/13/CEE rappresentava d'ufficio alle parti la necessità del contraddittorio in ordine all'eventuale riconducibilità della posizione di alla qualità di consumatore;
il giudice assegnava termine perentorio di 40 giorni dalla Parte_1 comunicazione per proporre opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per far accertare “soltanto ed esclusivamente l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione”. Ciò premesso rilevava che l'interesse applicato al mutuo prevedeva un interesse iniziale del 5,60% e successivamente un tasso variabile, art. 2 allegato B, determinato con riferimento all'indice Euribor a sei mesi con l'aumento di due punti percentuali;
che il tasso soglia nel 2002 era pari a 8,43% e la banca ha applicato tassi superiori a quelli dichiarati negli anni pagina 3 di 7 2005,2006,2007; in particolare il tasso ha superato la soglia usura nell'anno 2005, aprile-giungo 2006, gennaio-giungo 2007. Ciò premesso rilevava la sussistenza dell'abusività delle clausole contrattuali con riferimento all'art. 5 allegato B che non distingue l'ipotesi di risoluzione da quella di decadenza dal beneficio del termine;
all'art. 5 allegato B lettera a) disposizione che prevede il verificarsi della risoluzione del mutuo e la decadenza del beneficio del termine col pagamento di una sola rata;
all'art. 4 del mutuo che prevede una penale dell'1% nel caso di recesso anticipato da parte del mutuatario;
dell'art. 2 e 3 mutuo e 2 3 allegato B atteso che dalla lettura di tali disposizioni si ricava che il tasso di interesse variabile annuo iniziale tan pari al 5,60% e successivamente pari a Euribor +2% quando invece il finanziamento ha avuto costi maggiori rispetto a quelli dichiarati e che venisse dichiarato nel mutuo un tasso effettivo inferiore a quello effettivo sicchè la mancata corretta previsione del tasso globale comporta la nullità della clausola interessi ai sensi dell'articolo 117 comma VI decreto legislativo 385/93 tub;
che l'ipotesi riscontrata è stato oggetto anche della decisione in data 04/12/2013 della commissione europea che ha riconosciuto la manipolazione del tasso Euribor nel periodo 2005 2009 con la conseguenza della nullità dell'intero contratto o del solo tasso illegale e conseguente rideterminazione del piano di ammortamento in base al tasso minimo bot o in base al solo capitale per nullità della clausola interessi;
dell'art. 6 allegato B relativo all'abusività della clausola degli interessi di mora che prevede che gli interessi di mora saranno commisurati al tasso di interesse compensativo aumentato 2 punti sicché l'interesse è composto da Euribor sei mesi +2% e come si desume dal grafico dell'andamento storico dell'indice Euribor sei mesi dal 2002 ad oggi nel periodo giugno 2007 ottobre 2008 il tasso è stato superiore al 4% pertanto con l'aggiunta del 2% e la maggiorazione del 2% il tasso di mora del periodo è stato pari all'8% percento mentre il tasso soglia nel detto periodo oscillava dal 7,5 % all'8,5 % con la conseguenza che è stato superato. Eccepiva quindi la nullità ex art. 1815 comma II delle clausole contrattuali espressive degli interessi;
rilevava altresì che dal contratto di mutuo emerge che la banca ha applicato il piano di ammortamento alla francese da cui derivava l'indeterminatezza degli interessi e la nullità della clausola stessa;
Par eccepiva altresì l'erronea indicazione dell' indicato in contratto rispetto al TAEG effettivamente applicato. Ciò premesso rilevava altresì l'inesistenza della prova del credito ingiunto e chiedeva, pertanto, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto nonché l'accertamento dell'abusività delle clausole indicate in narrativa con conseguente nullità del contratto e/o delle clausole sopra indicate. Si costituiva e per essa rilevando che la notifica del Controparte_1 Controparte_3 decreto ingiuntivo opposto eseguita il 21 agosto 2015 è stata pienamente legittima e si è regolarmente perfezionata;
che l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. era inammissibile atteso che il momento della vendita e/o dell'assegnazione del bene sono già spirati essendo stato emesso all'interno della procedura esecutiva n. 2864/2015 decreto di trasferimento del bene in data 15 Marzo 2023. Rilevava inoltre che il mutuo era stato concluso in sede notarile e pertanto senza l'uso di moduli formulari con la possibilità da parte dell'opponente di vagliare le singole clausole approvate specificamente anche ai sensi dell'art. 1341 II comma c.p.c. Con riferimento alle singole contestazioni rilevava che l'argomentazione relativa all'art.5 dell'allegato b) era pretestuosa offrendo come unica motivazione la circostanza che risoluzione decadenza sono istituti differenti;
con riferimento all'articolo 5 lettera a) che disciplina il verificarsi della risoluzione e della decadenza dal beneficio del termine col mancato pagamento di una sola rata rilevava che nel mutuo fondiario la previsione contenuta nell'articolo 40 comma II TUB non preclude alla banca di dichiarare la decadenza del beneficio dal beneficio del termine a fronte del pagamento di una sola rata in presenza di un'apposita pattuizione negoziale che comunque la clausola nel concreto non è mai stata pagina 4 di 7 applicata;
con riferimento all'asserita vessatorietà della clausola 4 del mutuo che prevede la penale dell'1% nel caso di recesso anticipato rilevava la mancanza di abusività essendo l'istituto volto a rafforzare il vincolo contrattuale a liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria;
con riferimento alle clausole 2, 3 del contratto di mutuo che prevedono un tasso nella misura del 5,60% annuo nominale soggetto a revisione periodica nella misura di 2 punti percentuali in più della media aritmetica rilevava innanzitutto che l'art. 3 non ha trovato applicazione nello svolgimento del rapporto e ciò vale di per sé ad escludere l'accertamento circa la pretesa abusività; rilevava in ogni caso che il tasso seppur variabile era sufficientemente individuato.
In relazione alla circostanza secondo cui l'ISC indicato nel mutuo sarebbe inferiore all'ISC effettivo rilevato in concreto rilevava che la mancanza previsione del tasso globale non comporta la nullità della Par clausola degli interessi ai sensi dell'art. 117 comma VI TUB atteso che l' serve solo a informare il mutuatario del costo complessivo del credito erogato;
infondata anche la contestazione per cui il contratto di mutuo sarebbe nullo sulla scorta della decisione della Commissione europea che avrebbe accertato l'illegittima manipolazione dell'indice Euribor nel periodo 2005 2009 atteso che parte opponente non ha allegato e dimostrato la concreta incidenza sul singolo contratto dell'applicazione del tasso Euribor richiamato nonché la pretesa adesione della banca all'intesa anticoncorrenziale vietata dalla normativa europea;
per quanto riguarda la pretesa abusività dell'articolo 2 allegato B relativo al rimborso spese e oneri rilevava che l'opponente non ha nemmeno motivato il perché lo stesso avrebbe natura vessatoria essendo la contestazione molto generica così come con riferimento all'art. 3 dell'allegato B. Con riferimento all'art. 6 allegato B disciplinante gli interessi di mora commisurati al tasso compensativo aumentato di 2 punti rilevava: che tale articolo disciplina la fideiussione e in ogni caso con riferimento alla diversa clausola disciplinante gli interessi di mora che la stessa non è in alcun modo abusiva posto che è stato prevista apposita clausola di salvezza con limite del tasso soglia;
che è infondata altresì l'asserzione per cui nel periodo giugno 2007 ottobre 2008 il tasso soglia sarebbe stato superato affermazione che contraddice quanto dalla stessa controparte affermato;
rilevava che parte opponente non ha fornito alcuna prova del preteso superamento del tasso soglia né per quanto riguarda gli interessi corrispettivi né in punto di interessi moratori e che comunque il tasso di interesse del contratto di mutuo sia corrispettivo che di mora non solo non ha mai superato quello soglia ma la banca non ha nemmeno mai applicato tassi superiori ai diversi da quelli indicati;
che le eccezioni di controparte in ordine alla pretesa usurarietà dei tassi sono generiche apodittiche e inosservanti dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. che incombe sul debitore che intende far valere l'usurarietà dei tassi di interesse;
con riferimento alla pretesa nullità delle clausole espressive degli interessi compensativi posto che dal contratto emergerebbe l'applicazione del piano di ammortamento alla francese rilevava che tale meccanismo non determina alcun effetto anatocistico nè risultano violate le esigenze di trasparenza e immediatezza;
in ordine alla pretesa indeterminatezza del contenuto effettivo del mutuo per asserita difformità tra ISC e TAEG rilevava che la circostanza non risultava provata non risultando neppure allegata alcuna CTP e che in ogni caso la divergenza tra Isc e taeg non comporta la nullità del contratto delle singole clausole essendo un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incidendo sul contenuto della prestazione a carico del cliente;
rilevava altresì l'infondatezza della allegazione della mancata prova del credito ingiunto e che in ogni caso l'opposizione tardiva era consentita al sol fine di consentire un controllo e se è del caso far valere l'eventuale abusività delle clausole contrattuali chiedeva pertanto che venisse dichiarata inammissibile l'opposizione tardiva e nel merito il rigetto dei motivi.
pagina 5 di 7 Preliminarmente si rileva che in forza della recente sentenza n. 9479/2023 del 6.04.2023 della Suprema Corte deve ritenersi ammissibile l'opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., quale rimedio al fine di dedurre la natura abusiva di clausole contenute nel contratto concluso dal consumatore con il professionista. In relazione alla abusività delle clausole l'articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo – da ultimo modificato dal d.lgs. n. 130/2015 – fornisce un elenco di clausole che si presumono vessatorie salvo prova contraria, con riferimento agli interessi moratori rileva ad esempio la lettera f) laddove venga imposto al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo. Si osserva che “il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista a partire dal momento in cui dispone degli Per_ elementi di diritto e di fatto necessari (sentenze del 14 marzo 2013, C-415/11, EU:C:2013:164, punto 46 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 dicembre 2016, GU. NA. e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 58)” Corte di Giustizia europea - Sezione I - Sentenza 26 gennaio 2017, causa C-421/14. Ai fini della valutazione dell'abusività di una clausola occorre osservare che “riferendosi alle nozioni di buona fede e di significativo squilibrio a danno del consumatore tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva definisce solo in modo astratto gli elementi che conferiscono carattere abusivo ad una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale “(v. sentenze , C-237/02, EU:C:2004:209, punto 19, Controparte_5 e Pannon GSM, C-243/08, EU:C:2009:350, punto 37) (ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 3 aprile 2014).
Ne consegue che sono inammissibili le diverse censure svolte dall'opponete che non riguardano l'abusività delle clausole del contratto sottoscritto che abbiano avuto una concreta efficacia con riferimento al credito azionato. Deve pertanto da subito rilevarsi l'inammissibilità delle doglianze relative alla mancata prova del credito, alla dedotta nullità del tasso Euribor sulla scorta della decisione della Commissione europea che avrebbe accertato l'illegittima manipolazione dell'indice Euribor nel periodo 2005 2009, alla differenza tra tasso effettivo e tasso applicato, nonché all'applicazione di un tasso corrispettivo diverso da quello pattuito, l'adozione del piano francese per la costruzione del piano di ammortamento. Non osta invece al giudizio di abusività la circostanza che il bene esecutato sia già stato venduto e il ricavato oggetto di distribuzione atteso che in tal caso il consumatore rimarrebbe la possibilità di attivarsi con il rimedio risarcitorio. Ciò premesso con riferimento l'abusività dell'articolo 5 dell'allegato B del contratto di mutuo che disciplina e la risoluzione del rapporto la decadenza del beneficio del termine si rileva che la motivazione di abusività svolta dall'opponente secondo cui la risoluzione del rapporto e la decadenza del beneficio del termine sono due istituti differenti non appare influire sugli effetti del contratto così come non assume rilevanza la circostanza che l'art. 5 lett. a) sia prevista come ipotesi di risoluzione del mutuo e decadenza dal beneficio del termine il mancato pagamento di una sola rata atteso che la clausola, secondo l'allegazione della convenuta non contestata dall'opponente, non è mai stata applicata dall'Istituto sicché non assume rilievo con riferimento alla fattispecie in esame ovvero al credito azionato;
stesse considerazioni possono farsi con riferimento all'art. 4 del mutuo che prevede la penale dell'1% nel caso di recesso anticipato atteso che anche tale clausola non assume rilievo nel caso in esame sotto il profilo dell'abusività atteso che non risulta in concreto esercitato tale diritto. pagina 6 di 7 Con riferimento alle doglianze relative alle clausole che prevedono il tasso corrispettivo e il tasso moratorio si rileva quanto segue.
Con riferimento al tasso corrispettivo assume rilievo l'art. 34 II comma codice consumo secondo cui la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
Nel caso di specie il tasso corrispettivo è indicato con chiarezza ai punti 2 e 3 del contratto come anche rilevato dalla ricorrente con riferimento al TAN iniziale del 5,60 con riferimento alla media aritmetica del tasso Euribor 6 mesi + 2 punti;
ne consegue che essendo la disposizione chiara e comprensibile ed attenendo la pattuizione del tasso all'oggetto del contratto la clausola è esclusa dal giudizio di abusività.
Si rileva in ogni caso con riferimento all'usurarietà lamentata dall'opponente che , da un lato non assume rilievo in conformità a Cass SU 24675/17 l'usura sopravvenuta e che il tasso iniziale era, per stessa ammissione dell'opponente inferiore al tasso soglia. Parte opponente deduce inoltre l'abusività degli interessi moratori di cui all'art. 6 dell'allegato. Sul punto si rileva che l'art. 6 dell'allegato B attiene alle norme della fideiussione e che, per contro, il tasso moratorio previsto dall'art. 6 del contratto prevede che “ matureranno a carico del mutuatario stesso, a decorrere dalla data di scadenza e fino al momento del pagamento interessi di mora nella misura annua pari al tasso applicato al mutuo maggiorato di 2 punti percentuali fermo restando che la misura di tale interessi, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2 comma IV legge 7396 n. 108 dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo;
su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Ciò premesso, si rileva che parte opponente deduce l'abusività della clausola sotto il profilo dell'usurarietà del tasso;
sul punto si rileva da un lato, che l'articolo in esame prevede un'apposita clausola di salvaguardia con riferimento al limite del tasso soglia;
parte opponente, inoltre, non offre ulteriori elementi per ritenere l'abusività della clausola limitandosi a fare riferimento all'usurarietà in alcuni trimestri successivi, circostanza che non rileva per quanto sopra esposto in conformità a Cass SU 24675/17 , atteso il tasso moratorio al momento della stipula è quantificato nella misura del 7,60% ovvero 2 punti percentuali superiore al tasso annuo rilevato. Premesso che come sopra indicato neppure parte opponete deduce l'usurarietà originaria del tasso si rileva che si rileva che lo scarto tra il TAN e tasso moratorio di soli 2 punti percentuali, essendo addirittura inferiore alla maggiorazione prevista per gli interessi moratori dai decreto del ministero non può essere ritenuto abusivo. Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 19.042/2015 emesso dal Tribunale di Milano in data 18 giugno 2015;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 4.237,00 oltre spese generali, oneri e accessori.
Milano, 9 luglio 2025 la Giudice
dott. ssa Rossella Filippi pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29253/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO ANGELO e , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 18 MILANO presso il difensore avv. GIORDANO ANGELO
PARTE ATTRICE OPPOSTA contro
C.F. ) e per essa on il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 dell'avv. PESENTI MARCO e elettivamente domiciliato in C/O AVV. SALVADALENA G. VIA TRE LEGHE 7 CHIAVENNA presso il difensore avv. PESENTI MARCO
PARTE CONVENUTA OPPONENTE
CONCLUSIONI
Per parte opponente
In principalità
a) in accoglimento della proposta opposizione, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 19042/2015.
b) accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 33 co 2 lett f) e 36 co 1 d lgs n 206 del 2005 (codice del consumo) l'abusività delle clausole emarginate in premessa par. 3 lett A –E, e per l'effetto, dichiarata la nullità delle clausole emarginate revocare il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 1 di 7 c) accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché della legge 07.03.1996, n. 108, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al mutuo ipotecario rep. n. 45414 racc. 18049, stipulato in data 04.07.2002.
d) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario e della clausola interessi, ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 6, e comunque per le ragioni esposte nei punti II b e VI) della presente trattazione condannare la banca opposta al risarcimento del danno nella misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia dal Giudice.
e) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo, nonché delle clausole espressive degli accessori imputati, ex art. 1346 c.c. per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, e del conseguente decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
f) accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche.
g) conseguentemente, previa riformulazione del piano di ammortamento in relazione al solo capitale finanziato, condannare la banca opposta alla restituzione e occorrendo alla compensazione per la differenza con l'eventuale minore importo dovuto perché scaduto, della somma di Euro 64.370,06, pari agli interessi illegittimamente corrisposti;
II) IN VIA SUBORDINATA: nel denegato e non creduto caso di reiezione delle domande principali, rideterminare l'effettivo ed eventuale credito in linea capitale a favore della procedente, previa compensazione di tutte le somme già versate dalla società esponente a titolo di interessi contrattuali e di mora, in base ai criteri di ricalcolo degli interessi in relazione ai tassi minimi BOT o in alternativa in riferimento al tasso legale vigente, come da criteri illustrati nella relazione econometrica (pag. 23 doc. 7);
III) IN VIA ISTRUTTORIA:
h) si chiede, ove ritenuto necessario, disporsi CTU contabile al fine di accertare la natura usuraia degli interessi passivi complessivi applicati al contratto di mutuo fondiario rep. n. 45414 racc. 18049, stipulato in data 04.07.2002 intercorso tra le parti, e conseguentemente determinare l'effettiva debenza dall'opponente i) con riserva di produrre ulteriore documentazione a sostegno delle eccezioni ivi formulate, di richiedere l'ordine di esibizione, ed altresì la prova per interrogatorio formale e per testimoni nei termini di legge.
IV) IN OGNI CASO: con vittoria delle spese tutte di giudizio;
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improponibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in quanto promossa dal sig. in assenza dei relativi presupposti, per tutti i motivi indicati in atti;
Parte_1
In via principale, nel merito: respingere integralmente per tutti i motivi innanzi esposti, e comunque perché infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta dal sig. con atto di citazione notificato in data 24/7/2023 e, Parte_1
pagina 2 di 7 per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 19042/2015 emesso dal Tribunale di Milano;
In via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'opponente al pagamento, nei confronti della creditrice, della somma di Euro 64.370,06, oltre interessi come da decreto dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In quest'ultimo caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 650 conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 per essa proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_3 19.042/2015 emesso dal Tribunale di Milano in data 18 giugno 2015 e notificato all'esponente in data 21 agosto 2015 con cui gli veniva ingiunto in solido col garante di pagare l'importo di euro 64.370,06 oltre interessi e spese. Rilevava che l'11.12. 2015 incardinava una procedura esecutiva Parte_2 immobiliare innanzi al Tribunale di Milano sulla base del decreto ingiuntivo sopraindicato;
che la pretesa del decreto ingiuntivo traeva fondamento dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 4 luglio 2002 rep. 45.414 racc. 18.049 con cui Banca Popolare di Bergamo- Credito Varesino soc Coop ARL ha concesso a un finanziamento di originari € 103.290 per il quale è stato richiesto il Parte_1 decreto ingiuntivo sopraindicato;
che in data 20 luglio 2018 in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della legge sulla cartolarizzazione il credito veniva ceduto a in data 21 gennaio 21 avendo contezza della procedura CP_4 Parte_1 esecutiva per la prima volta depositava presso il Tribunale di Milano atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma due avverso la procedura esecutiva promossa da cui è succeduta Parte_2 quale procuratrice di;
nell'opposizione l'opponente CP_4 Controparte_3 denunciava la nullità delle clausole degli interessi compensativi e dimora in quanto portatrici di usura nel contratto di mutuo chiedendo l'annullamento; con ordinanza del 17 maggio 22 il giudice dell'esecuzione rigettava l'opposizione esperita concedendo termine per l'introduzione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 comma II c.p.c.; con atto di citazione notificato in data 30 giugno 2022 l'opponente introduceva giudizio di merito attualmente pendente innanzi al Tribunale di Milano RG. 2776/22; l'udienza del 4 maggio 23 il giudice, verificato che il giudice dell'azione monitoria non appariva avere svolto le verifiche di conformità rispetto alla direttiva 93/13/CEE rappresentava d'ufficio alle parti la necessità del contraddittorio in ordine all'eventuale riconducibilità della posizione di alla qualità di consumatore;
il giudice assegnava termine perentorio di 40 giorni dalla Parte_1 comunicazione per proporre opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per far accertare “soltanto ed esclusivamente l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione”. Ciò premesso rilevava che l'interesse applicato al mutuo prevedeva un interesse iniziale del 5,60% e successivamente un tasso variabile, art. 2 allegato B, determinato con riferimento all'indice Euribor a sei mesi con l'aumento di due punti percentuali;
che il tasso soglia nel 2002 era pari a 8,43% e la banca ha applicato tassi superiori a quelli dichiarati negli anni pagina 3 di 7 2005,2006,2007; in particolare il tasso ha superato la soglia usura nell'anno 2005, aprile-giungo 2006, gennaio-giungo 2007. Ciò premesso rilevava la sussistenza dell'abusività delle clausole contrattuali con riferimento all'art. 5 allegato B che non distingue l'ipotesi di risoluzione da quella di decadenza dal beneficio del termine;
all'art. 5 allegato B lettera a) disposizione che prevede il verificarsi della risoluzione del mutuo e la decadenza del beneficio del termine col pagamento di una sola rata;
all'art. 4 del mutuo che prevede una penale dell'1% nel caso di recesso anticipato da parte del mutuatario;
dell'art. 2 e 3 mutuo e 2 3 allegato B atteso che dalla lettura di tali disposizioni si ricava che il tasso di interesse variabile annuo iniziale tan pari al 5,60% e successivamente pari a Euribor +2% quando invece il finanziamento ha avuto costi maggiori rispetto a quelli dichiarati e che venisse dichiarato nel mutuo un tasso effettivo inferiore a quello effettivo sicchè la mancata corretta previsione del tasso globale comporta la nullità della clausola interessi ai sensi dell'articolo 117 comma VI decreto legislativo 385/93 tub;
che l'ipotesi riscontrata è stato oggetto anche della decisione in data 04/12/2013 della commissione europea che ha riconosciuto la manipolazione del tasso Euribor nel periodo 2005 2009 con la conseguenza della nullità dell'intero contratto o del solo tasso illegale e conseguente rideterminazione del piano di ammortamento in base al tasso minimo bot o in base al solo capitale per nullità della clausola interessi;
dell'art. 6 allegato B relativo all'abusività della clausola degli interessi di mora che prevede che gli interessi di mora saranno commisurati al tasso di interesse compensativo aumentato 2 punti sicché l'interesse è composto da Euribor sei mesi +2% e come si desume dal grafico dell'andamento storico dell'indice Euribor sei mesi dal 2002 ad oggi nel periodo giugno 2007 ottobre 2008 il tasso è stato superiore al 4% pertanto con l'aggiunta del 2% e la maggiorazione del 2% il tasso di mora del periodo è stato pari all'8% percento mentre il tasso soglia nel detto periodo oscillava dal 7,5 % all'8,5 % con la conseguenza che è stato superato. Eccepiva quindi la nullità ex art. 1815 comma II delle clausole contrattuali espressive degli interessi;
rilevava altresì che dal contratto di mutuo emerge che la banca ha applicato il piano di ammortamento alla francese da cui derivava l'indeterminatezza degli interessi e la nullità della clausola stessa;
Par eccepiva altresì l'erronea indicazione dell' indicato in contratto rispetto al TAEG effettivamente applicato. Ciò premesso rilevava altresì l'inesistenza della prova del credito ingiunto e chiedeva, pertanto, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto nonché l'accertamento dell'abusività delle clausole indicate in narrativa con conseguente nullità del contratto e/o delle clausole sopra indicate. Si costituiva e per essa rilevando che la notifica del Controparte_1 Controparte_3 decreto ingiuntivo opposto eseguita il 21 agosto 2015 è stata pienamente legittima e si è regolarmente perfezionata;
che l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. era inammissibile atteso che il momento della vendita e/o dell'assegnazione del bene sono già spirati essendo stato emesso all'interno della procedura esecutiva n. 2864/2015 decreto di trasferimento del bene in data 15 Marzo 2023. Rilevava inoltre che il mutuo era stato concluso in sede notarile e pertanto senza l'uso di moduli formulari con la possibilità da parte dell'opponente di vagliare le singole clausole approvate specificamente anche ai sensi dell'art. 1341 II comma c.p.c. Con riferimento alle singole contestazioni rilevava che l'argomentazione relativa all'art.5 dell'allegato b) era pretestuosa offrendo come unica motivazione la circostanza che risoluzione decadenza sono istituti differenti;
con riferimento all'articolo 5 lettera a) che disciplina il verificarsi della risoluzione e della decadenza dal beneficio del termine col mancato pagamento di una sola rata rilevava che nel mutuo fondiario la previsione contenuta nell'articolo 40 comma II TUB non preclude alla banca di dichiarare la decadenza del beneficio dal beneficio del termine a fronte del pagamento di una sola rata in presenza di un'apposita pattuizione negoziale che comunque la clausola nel concreto non è mai stata pagina 4 di 7 applicata;
con riferimento all'asserita vessatorietà della clausola 4 del mutuo che prevede la penale dell'1% nel caso di recesso anticipato rilevava la mancanza di abusività essendo l'istituto volto a rafforzare il vincolo contrattuale a liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria;
con riferimento alle clausole 2, 3 del contratto di mutuo che prevedono un tasso nella misura del 5,60% annuo nominale soggetto a revisione periodica nella misura di 2 punti percentuali in più della media aritmetica rilevava innanzitutto che l'art. 3 non ha trovato applicazione nello svolgimento del rapporto e ciò vale di per sé ad escludere l'accertamento circa la pretesa abusività; rilevava in ogni caso che il tasso seppur variabile era sufficientemente individuato.
In relazione alla circostanza secondo cui l'ISC indicato nel mutuo sarebbe inferiore all'ISC effettivo rilevato in concreto rilevava che la mancanza previsione del tasso globale non comporta la nullità della Par clausola degli interessi ai sensi dell'art. 117 comma VI TUB atteso che l' serve solo a informare il mutuatario del costo complessivo del credito erogato;
infondata anche la contestazione per cui il contratto di mutuo sarebbe nullo sulla scorta della decisione della Commissione europea che avrebbe accertato l'illegittima manipolazione dell'indice Euribor nel periodo 2005 2009 atteso che parte opponente non ha allegato e dimostrato la concreta incidenza sul singolo contratto dell'applicazione del tasso Euribor richiamato nonché la pretesa adesione della banca all'intesa anticoncorrenziale vietata dalla normativa europea;
per quanto riguarda la pretesa abusività dell'articolo 2 allegato B relativo al rimborso spese e oneri rilevava che l'opponente non ha nemmeno motivato il perché lo stesso avrebbe natura vessatoria essendo la contestazione molto generica così come con riferimento all'art. 3 dell'allegato B. Con riferimento all'art. 6 allegato B disciplinante gli interessi di mora commisurati al tasso compensativo aumentato di 2 punti rilevava: che tale articolo disciplina la fideiussione e in ogni caso con riferimento alla diversa clausola disciplinante gli interessi di mora che la stessa non è in alcun modo abusiva posto che è stato prevista apposita clausola di salvezza con limite del tasso soglia;
che è infondata altresì l'asserzione per cui nel periodo giugno 2007 ottobre 2008 il tasso soglia sarebbe stato superato affermazione che contraddice quanto dalla stessa controparte affermato;
rilevava che parte opponente non ha fornito alcuna prova del preteso superamento del tasso soglia né per quanto riguarda gli interessi corrispettivi né in punto di interessi moratori e che comunque il tasso di interesse del contratto di mutuo sia corrispettivo che di mora non solo non ha mai superato quello soglia ma la banca non ha nemmeno mai applicato tassi superiori ai diversi da quelli indicati;
che le eccezioni di controparte in ordine alla pretesa usurarietà dei tassi sono generiche apodittiche e inosservanti dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. che incombe sul debitore che intende far valere l'usurarietà dei tassi di interesse;
con riferimento alla pretesa nullità delle clausole espressive degli interessi compensativi posto che dal contratto emergerebbe l'applicazione del piano di ammortamento alla francese rilevava che tale meccanismo non determina alcun effetto anatocistico nè risultano violate le esigenze di trasparenza e immediatezza;
in ordine alla pretesa indeterminatezza del contenuto effettivo del mutuo per asserita difformità tra ISC e TAEG rilevava che la circostanza non risultava provata non risultando neppure allegata alcuna CTP e che in ogni caso la divergenza tra Isc e taeg non comporta la nullità del contratto delle singole clausole essendo un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incidendo sul contenuto della prestazione a carico del cliente;
rilevava altresì l'infondatezza della allegazione della mancata prova del credito ingiunto e che in ogni caso l'opposizione tardiva era consentita al sol fine di consentire un controllo e se è del caso far valere l'eventuale abusività delle clausole contrattuali chiedeva pertanto che venisse dichiarata inammissibile l'opposizione tardiva e nel merito il rigetto dei motivi.
pagina 5 di 7 Preliminarmente si rileva che in forza della recente sentenza n. 9479/2023 del 6.04.2023 della Suprema Corte deve ritenersi ammissibile l'opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., quale rimedio al fine di dedurre la natura abusiva di clausole contenute nel contratto concluso dal consumatore con il professionista. In relazione alla abusività delle clausole l'articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo – da ultimo modificato dal d.lgs. n. 130/2015 – fornisce un elenco di clausole che si presumono vessatorie salvo prova contraria, con riferimento agli interessi moratori rileva ad esempio la lettera f) laddove venga imposto al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo. Si osserva che “il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista a partire dal momento in cui dispone degli Per_ elementi di diritto e di fatto necessari (sentenze del 14 marzo 2013, C-415/11, EU:C:2013:164, punto 46 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 dicembre 2016, GU. NA. e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 58)” Corte di Giustizia europea - Sezione I - Sentenza 26 gennaio 2017, causa C-421/14. Ai fini della valutazione dell'abusività di una clausola occorre osservare che “riferendosi alle nozioni di buona fede e di significativo squilibrio a danno del consumatore tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva definisce solo in modo astratto gli elementi che conferiscono carattere abusivo ad una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale “(v. sentenze , C-237/02, EU:C:2004:209, punto 19, Controparte_5 e Pannon GSM, C-243/08, EU:C:2009:350, punto 37) (ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 3 aprile 2014).
Ne consegue che sono inammissibili le diverse censure svolte dall'opponete che non riguardano l'abusività delle clausole del contratto sottoscritto che abbiano avuto una concreta efficacia con riferimento al credito azionato. Deve pertanto da subito rilevarsi l'inammissibilità delle doglianze relative alla mancata prova del credito, alla dedotta nullità del tasso Euribor sulla scorta della decisione della Commissione europea che avrebbe accertato l'illegittima manipolazione dell'indice Euribor nel periodo 2005 2009, alla differenza tra tasso effettivo e tasso applicato, nonché all'applicazione di un tasso corrispettivo diverso da quello pattuito, l'adozione del piano francese per la costruzione del piano di ammortamento. Non osta invece al giudizio di abusività la circostanza che il bene esecutato sia già stato venduto e il ricavato oggetto di distribuzione atteso che in tal caso il consumatore rimarrebbe la possibilità di attivarsi con il rimedio risarcitorio. Ciò premesso con riferimento l'abusività dell'articolo 5 dell'allegato B del contratto di mutuo che disciplina e la risoluzione del rapporto la decadenza del beneficio del termine si rileva che la motivazione di abusività svolta dall'opponente secondo cui la risoluzione del rapporto e la decadenza del beneficio del termine sono due istituti differenti non appare influire sugli effetti del contratto così come non assume rilevanza la circostanza che l'art. 5 lett. a) sia prevista come ipotesi di risoluzione del mutuo e decadenza dal beneficio del termine il mancato pagamento di una sola rata atteso che la clausola, secondo l'allegazione della convenuta non contestata dall'opponente, non è mai stata applicata dall'Istituto sicché non assume rilievo con riferimento alla fattispecie in esame ovvero al credito azionato;
stesse considerazioni possono farsi con riferimento all'art. 4 del mutuo che prevede la penale dell'1% nel caso di recesso anticipato atteso che anche tale clausola non assume rilievo nel caso in esame sotto il profilo dell'abusività atteso che non risulta in concreto esercitato tale diritto. pagina 6 di 7 Con riferimento alle doglianze relative alle clausole che prevedono il tasso corrispettivo e il tasso moratorio si rileva quanto segue.
Con riferimento al tasso corrispettivo assume rilievo l'art. 34 II comma codice consumo secondo cui la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
Nel caso di specie il tasso corrispettivo è indicato con chiarezza ai punti 2 e 3 del contratto come anche rilevato dalla ricorrente con riferimento al TAN iniziale del 5,60 con riferimento alla media aritmetica del tasso Euribor 6 mesi + 2 punti;
ne consegue che essendo la disposizione chiara e comprensibile ed attenendo la pattuizione del tasso all'oggetto del contratto la clausola è esclusa dal giudizio di abusività.
Si rileva in ogni caso con riferimento all'usurarietà lamentata dall'opponente che , da un lato non assume rilievo in conformità a Cass SU 24675/17 l'usura sopravvenuta e che il tasso iniziale era, per stessa ammissione dell'opponente inferiore al tasso soglia. Parte opponente deduce inoltre l'abusività degli interessi moratori di cui all'art. 6 dell'allegato. Sul punto si rileva che l'art. 6 dell'allegato B attiene alle norme della fideiussione e che, per contro, il tasso moratorio previsto dall'art. 6 del contratto prevede che “ matureranno a carico del mutuatario stesso, a decorrere dalla data di scadenza e fino al momento del pagamento interessi di mora nella misura annua pari al tasso applicato al mutuo maggiorato di 2 punti percentuali fermo restando che la misura di tale interessi, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2 comma IV legge 7396 n. 108 dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo;
su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Ciò premesso, si rileva che parte opponente deduce l'abusività della clausola sotto il profilo dell'usurarietà del tasso;
sul punto si rileva da un lato, che l'articolo in esame prevede un'apposita clausola di salvaguardia con riferimento al limite del tasso soglia;
parte opponente, inoltre, non offre ulteriori elementi per ritenere l'abusività della clausola limitandosi a fare riferimento all'usurarietà in alcuni trimestri successivi, circostanza che non rileva per quanto sopra esposto in conformità a Cass SU 24675/17 , atteso il tasso moratorio al momento della stipula è quantificato nella misura del 7,60% ovvero 2 punti percentuali superiore al tasso annuo rilevato. Premesso che come sopra indicato neppure parte opponete deduce l'usurarietà originaria del tasso si rileva che si rileva che lo scarto tra il TAN e tasso moratorio di soli 2 punti percentuali, essendo addirittura inferiore alla maggiorazione prevista per gli interessi moratori dai decreto del ministero non può essere ritenuto abusivo. Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 19.042/2015 emesso dal Tribunale di Milano in data 18 giugno 2015;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 4.237,00 oltre spese generali, oneri e accessori.
Milano, 9 luglio 2025 la Giudice
dott. ssa Rossella Filippi pagina 7 di 7