Articolo 12 della Legge 9 giugno 1964, n. 405
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 luglio 1964
Art. 12.
La pensione privilegiata ordinaria, spettante agli allievi dell'Accademia per infermita' o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, e' liquidata:
a) per gli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado che rivestivano all'atto dell'ammissione all'Accademia, ed al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado stesso qualora fossero rimasti in servizio nella posizione di stato di sottufficiale;
b) per gli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo in base al grado ed al trattamento economico iniziale di guardia di pubblica sicurezza.
Entrata in vigore il 1 luglio 1964