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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/07/2024, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Caterina Mangano Giudice dott. Viviana Cusolito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1512 dell'anno 2024 V.G.
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...], Pal. 14, C.F._1
elettivamente domiciliato in SS, via Dei Mille, n. 243, Is. 101, presso lo studio dell'avv. GIACOPPO GIUSEPPE (C.F.: ), C.F._2
fax: 0902982335, pec: che la Email_1
rappresenta e difende per procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
residente in [...], pal. 14, C.F._3
ed elettivamente domiciliato in SS, via Lenzi, 4, presso lo studio dell'avv. MARCHETTI CARMELO (C.F.: , fax: C.F._4
090718287, pec: che lo rappresenta e Email_2
difende per procura in atti;
RICORRENTI
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 07/05/2024, i coniugi nata a Parte_1
SS (ME) il 19/08/1984 e nato a [...] il Controparte_1
28/06/1982, premesso che in data 02.06.2012 avevano contratto nel
Comune di SS matrimonio concordatario trascritto nei registri dello
Stato civile di detto Comune al n. 119, Parte 2, Serie A, anno 2012; che dall'unione erano nati due figli: , nata a [...] il Persona_1
12/08/2013, e nato a [...] il [...]; che la Persona_2
prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.; tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi, vivranno separatamente e potranno stabilire a loro piacimento le rispettive residenze con l'obbligo di comunicarlo all'altro coniuge, nonché a concedere l'autorizzazione per far ottenere ai loro figli il rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio. Il sig. si impegna a spostare la propria CP_1
residenza, attualmente fissata nell'abitazione assegnata alla sig.ra Pt_1
entro 10 gg. dalla sottoscrizione del presente atto. 2) I figli, su cui entrambi i genitori, come per legge, continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale, verranno affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso, con domiciliazione privilegiata presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in SS, via S. Jachiddu n. 90, pal. 14, piano V°, con espresso divieto di ospitare all'interno di tale immobile persone estranee al nucleo familiare della stessa al fine di instaurare qualunque forma di Pt_1
2 convivenza more uxorio, sebbene priva di carattere di continuità e stabilità, pena la perdita del diritto di godimento della casa familiare medesima;
In relazione ai figli si precisa quanto segue: il figlio minore frequenta Per_2
la scuola dell'infanzia “ dalle ore 8,00 alle ore 16,00 Persona_3
dal lunedì al venerdì e nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì frequenta la
” dalle ore 15,30 alle ore 17,00, per tali Org_1 Org_2
impegni i coniugi si alternano nella gestione dello stesso garantendogli la frequentazione sia delle attività scolastiche che extrascolastiche. In riferimento alla figlia minore la stessa frequenta la quinta classe Per_1
della scuola elementare “ dalle ore 8,00 alle ore 14,00 Persona_3
dal lunedì al venerdì e nella giornata di sabato frequenta un corso di catechismo presso la dalle ore 16.30 alle Organizzazione_3
ore 19, anch'essa nella frequentazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche viene gestita alternativamente da entrambi i genitori. 3) il diritto del padre di vedere i figli viene disciplinato secondo le seguenti modalità: a) In occasione delle festività natalizie e di fine anno i figli trascorreranno alternativamente con l'uno o con l'altro genitore la vigilia ed il giorno di Natale e Santo Stefano o la vigilia di Capodanno e il
Capodanno. Così, come trascorreranno la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, come pure le festività di ferragosto, del XXV aprile e dell' I maggio saranno trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori. b) tre giorni alla settimana lasciando al padre la facoltà di scegliere gli orari e i giorni, previo accordo con la madre, con l'impegno del padre a ricondurre i figli all'orario stabilito a casa della madre;
c) a settimane alterne dalle ore 9,00 del sabato alle ore
22,00 della domenica;
d) per un periodo complessivo di 16 giorni compreso tra il I luglio e I settembre, periodo da frazionarsi in due archi temporali continuativi di giorni 8 cadauno, ad intervallo di almeno 15 giorno l'uno
3 dall'altro. Periodo, che andrà comunicato entro il 30 giugno di ogni anno, la madre in detto periodo potrà sentire i figli quotidianamente per telefono e potrà vedere i figli ogni volta che questi ne facciano richiesta;
e) ciascun figlio trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori fino alle 22,00; in caso di disaccordo tra i genitori gli stessi trascorreranno nel giorno del compleanno dei figli o il pranzo o la cena alternativamente, partecipando anche ad eventuali feste organizzate per le ricorrenze da entrambi i genitori. Così come nel giorno del compleanno di ciascun genitore i figli trascorreranno tutta la giornata o con il padre o con la madre, compatibilmente con gli eventuali impegni scolastici;
4) il genitore con cui si trovano i figli, avrà l'obbligo di comunicare il luogo in cui gli stessi si trovano e di ricondurli nel luogo in cui li ha prelevati e/o da concordarsi preventivamente. 5) A tal fine il sig. medesimo si CP_1
impegna e si fa carico, durante il tempo che trascorrerà insieme con i figli, di provvedere a curarne lo svolgimento di compiti o altre attività di natura scolastica e rimane pattuito che modi e tempi della permanenza presso ciascun genitore potranno essere modificati per accordo tra i genitori stessi, anche su richiesta dei figli, compatibilmente con le loro esigenze purchè nel complessivo rispetto dei periodi di tempo riservati al rapporto tra il genitore non domiciliatario ed i figli medesimi. 6) il padre contribuirà al mantenimento dei figli con l'importo di € 300,00 per ciascun figlio, così versando alla moglie la somma mensile totale di € 600,00, mentre nulla verserà alla moglie a titolo di mantenimento in quanto la stessa dichiara espressamente di rinunziarvi. Tale somma, dovrà essere corrisposta dal Sig. alla Sig.ra entro il giorno cinque (5) di ogni mese a mezzo CP_1 Pt_1
bonifico bancario, vaglia postale o ricarica PostePay, stabilendo quale periodo iniziale della corresponsione dell'assegno di mantenimento la data del 5 maggio p.v.. Rimarranno inoltre a carico di entrambi i genitori, in
4 parti eguali, le spese straordinarie, purchè preventivamente concordate.
Così come gli assegni familiari/ assegno unico essi coniugi convengono che rimarranno a beneficio al 100% del sig. il quale ne rimarrà CP_1
avente diritto alla percezione e ciò anche nel caso in cui la sig.ra Pt_1
dovesse divenire titolare di autonomo proprio rapporto di lavoro. 7) i beni mobili costituenti l'arredamento della casa coniugale rimarranno a corredo della stessa, con diritto del marito di ritirare i propri effetti ed oggetti personali. La sig.ra si obbliga, entro e non oltre tre mesi dalla Pt_1
omologazione del presente ricorso, a volturare a proprio nome tutte le utenze di luce/acqua/gas/tari inerenti la casa coniugale alla stessa assegnata.
Dal momento in cui il sig. provvederà a corrispondere l'importo CP_1
stabilito a titolo di mantenimento le spese relative al condominio ed alle utenze della casa coniugale, tari compresa, verranno corrisposte esclusivamente dalla sig.ra 8) L'autovettura Peugeot 208 tg FJ 392 Pt_1
YW, verrà trasferita alla sig.ra a cura e spese esclusivi del Pt_1 CP_1
ma con il riconoscimento in suo favore del diritto di prelazione in caso di vendita di tale autovettura alle medesime condizioni di cui al potenziale acquisto da parte del futuro acquirente, (da comprovarsi documentalmente) ovvero in caso di mancato esercizio di tale diritto, con la divisione del ricavato al 50%”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data ………. . All' udienza del 02.07.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
5 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; d'altronde, le considerazioni prima svolte sul rilievo che assume l'autonomia privata nella separazione consensuale rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso
6 congiunto. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole minorenne.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni
[...]
contenute nel ricorso introduttivo depositato il 07/05/2024 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SS di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 02.06.2012 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 119, Parte 2, Serie A, anno 2012.
Così deciso in SS, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/07/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di SS.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Caterina Mangano Giudice dott. Viviana Cusolito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1512 dell'anno 2024 V.G.
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...], Pal. 14, C.F._1
elettivamente domiciliato in SS, via Dei Mille, n. 243, Is. 101, presso lo studio dell'avv. GIACOPPO GIUSEPPE (C.F.: ), C.F._2
fax: 0902982335, pec: che la Email_1
rappresenta e difende per procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
residente in [...], pal. 14, C.F._3
ed elettivamente domiciliato in SS, via Lenzi, 4, presso lo studio dell'avv. MARCHETTI CARMELO (C.F.: , fax: C.F._4
090718287, pec: che lo rappresenta e Email_2
difende per procura in atti;
RICORRENTI
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 07/05/2024, i coniugi nata a Parte_1
SS (ME) il 19/08/1984 e nato a [...] il Controparte_1
28/06/1982, premesso che in data 02.06.2012 avevano contratto nel
Comune di SS matrimonio concordatario trascritto nei registri dello
Stato civile di detto Comune al n. 119, Parte 2, Serie A, anno 2012; che dall'unione erano nati due figli: , nata a [...] il Persona_1
12/08/2013, e nato a [...] il [...]; che la Persona_2
prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.; tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi, vivranno separatamente e potranno stabilire a loro piacimento le rispettive residenze con l'obbligo di comunicarlo all'altro coniuge, nonché a concedere l'autorizzazione per far ottenere ai loro figli il rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio. Il sig. si impegna a spostare la propria CP_1
residenza, attualmente fissata nell'abitazione assegnata alla sig.ra Pt_1
entro 10 gg. dalla sottoscrizione del presente atto. 2) I figli, su cui entrambi i genitori, come per legge, continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale, verranno affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso, con domiciliazione privilegiata presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in SS, via S. Jachiddu n. 90, pal. 14, piano V°, con espresso divieto di ospitare all'interno di tale immobile persone estranee al nucleo familiare della stessa al fine di instaurare qualunque forma di Pt_1
2 convivenza more uxorio, sebbene priva di carattere di continuità e stabilità, pena la perdita del diritto di godimento della casa familiare medesima;
In relazione ai figli si precisa quanto segue: il figlio minore frequenta Per_2
la scuola dell'infanzia “ dalle ore 8,00 alle ore 16,00 Persona_3
dal lunedì al venerdì e nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì frequenta la
” dalle ore 15,30 alle ore 17,00, per tali Org_1 Org_2
impegni i coniugi si alternano nella gestione dello stesso garantendogli la frequentazione sia delle attività scolastiche che extrascolastiche. In riferimento alla figlia minore la stessa frequenta la quinta classe Per_1
della scuola elementare “ dalle ore 8,00 alle ore 14,00 Persona_3
dal lunedì al venerdì e nella giornata di sabato frequenta un corso di catechismo presso la dalle ore 16.30 alle Organizzazione_3
ore 19, anch'essa nella frequentazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche viene gestita alternativamente da entrambi i genitori. 3) il diritto del padre di vedere i figli viene disciplinato secondo le seguenti modalità: a) In occasione delle festività natalizie e di fine anno i figli trascorreranno alternativamente con l'uno o con l'altro genitore la vigilia ed il giorno di Natale e Santo Stefano o la vigilia di Capodanno e il
Capodanno. Così, come trascorreranno la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, come pure le festività di ferragosto, del XXV aprile e dell' I maggio saranno trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori. b) tre giorni alla settimana lasciando al padre la facoltà di scegliere gli orari e i giorni, previo accordo con la madre, con l'impegno del padre a ricondurre i figli all'orario stabilito a casa della madre;
c) a settimane alterne dalle ore 9,00 del sabato alle ore
22,00 della domenica;
d) per un periodo complessivo di 16 giorni compreso tra il I luglio e I settembre, periodo da frazionarsi in due archi temporali continuativi di giorni 8 cadauno, ad intervallo di almeno 15 giorno l'uno
3 dall'altro. Periodo, che andrà comunicato entro il 30 giugno di ogni anno, la madre in detto periodo potrà sentire i figli quotidianamente per telefono e potrà vedere i figli ogni volta che questi ne facciano richiesta;
e) ciascun figlio trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori fino alle 22,00; in caso di disaccordo tra i genitori gli stessi trascorreranno nel giorno del compleanno dei figli o il pranzo o la cena alternativamente, partecipando anche ad eventuali feste organizzate per le ricorrenze da entrambi i genitori. Così come nel giorno del compleanno di ciascun genitore i figli trascorreranno tutta la giornata o con il padre o con la madre, compatibilmente con gli eventuali impegni scolastici;
4) il genitore con cui si trovano i figli, avrà l'obbligo di comunicare il luogo in cui gli stessi si trovano e di ricondurli nel luogo in cui li ha prelevati e/o da concordarsi preventivamente. 5) A tal fine il sig. medesimo si CP_1
impegna e si fa carico, durante il tempo che trascorrerà insieme con i figli, di provvedere a curarne lo svolgimento di compiti o altre attività di natura scolastica e rimane pattuito che modi e tempi della permanenza presso ciascun genitore potranno essere modificati per accordo tra i genitori stessi, anche su richiesta dei figli, compatibilmente con le loro esigenze purchè nel complessivo rispetto dei periodi di tempo riservati al rapporto tra il genitore non domiciliatario ed i figli medesimi. 6) il padre contribuirà al mantenimento dei figli con l'importo di € 300,00 per ciascun figlio, così versando alla moglie la somma mensile totale di € 600,00, mentre nulla verserà alla moglie a titolo di mantenimento in quanto la stessa dichiara espressamente di rinunziarvi. Tale somma, dovrà essere corrisposta dal Sig. alla Sig.ra entro il giorno cinque (5) di ogni mese a mezzo CP_1 Pt_1
bonifico bancario, vaglia postale o ricarica PostePay, stabilendo quale periodo iniziale della corresponsione dell'assegno di mantenimento la data del 5 maggio p.v.. Rimarranno inoltre a carico di entrambi i genitori, in
4 parti eguali, le spese straordinarie, purchè preventivamente concordate.
Così come gli assegni familiari/ assegno unico essi coniugi convengono che rimarranno a beneficio al 100% del sig. il quale ne rimarrà CP_1
avente diritto alla percezione e ciò anche nel caso in cui la sig.ra Pt_1
dovesse divenire titolare di autonomo proprio rapporto di lavoro. 7) i beni mobili costituenti l'arredamento della casa coniugale rimarranno a corredo della stessa, con diritto del marito di ritirare i propri effetti ed oggetti personali. La sig.ra si obbliga, entro e non oltre tre mesi dalla Pt_1
omologazione del presente ricorso, a volturare a proprio nome tutte le utenze di luce/acqua/gas/tari inerenti la casa coniugale alla stessa assegnata.
Dal momento in cui il sig. provvederà a corrispondere l'importo CP_1
stabilito a titolo di mantenimento le spese relative al condominio ed alle utenze della casa coniugale, tari compresa, verranno corrisposte esclusivamente dalla sig.ra 8) L'autovettura Peugeot 208 tg FJ 392 Pt_1
YW, verrà trasferita alla sig.ra a cura e spese esclusivi del Pt_1 CP_1
ma con il riconoscimento in suo favore del diritto di prelazione in caso di vendita di tale autovettura alle medesime condizioni di cui al potenziale acquisto da parte del futuro acquirente, (da comprovarsi documentalmente) ovvero in caso di mancato esercizio di tale diritto, con la divisione del ricavato al 50%”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data ………. . All' udienza del 02.07.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
5 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; d'altronde, le considerazioni prima svolte sul rilievo che assume l'autonomia privata nella separazione consensuale rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso
6 congiunto. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole minorenne.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni
[...]
contenute nel ricorso introduttivo depositato il 07/05/2024 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SS di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 02.06.2012 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 119, Parte 2, Serie A, anno 2012.
Così deciso in SS, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/07/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di SS.
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