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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/11/2025, n. 7139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7139 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA E FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati: dott.ssa Anna Maria PAGLIARI Presidente dott.ssa Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere dott.ssa Cecilia CAVACEPPI Consigliere relatore riunita nella camera di consiglio in data 20 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento in secondo grado iscritto al n. 3698 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
, nato a [...] Parte_1
Lanka) in data 22 agosto 1977, C.F. residente in [...], C.F._1
Via Valeggio n. 42 ed elettivamente domiciliato in Firenze, Via Cesare Guasti n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Daniel Boni (C.F. , che C.F._2 lo rappresenta e difende
APPELLANTE
in persona Controparte_1 del pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale CP_2 dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
APPELLATI
Procuratore Generale Presso la Corte D'Appello di Roma
INTERVENUTO
Oggetto: rilascio di visto per ricongiungimento familiare. Appello avverso l'ordinanza pronunciata, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., nel procedimento R.G.n. 65906/2022 dal Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, Sezione Specializzata dei Diritti della Persona e Immigrazione Civile RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
nata a [...] Parte_1
Lanka), con atto notificato il 7.7.2023 e depositato in data 17.7.2023 ha citato in giudizio davanti a questa Corte di Appello, per l'udienza di prima comparizione del 16.11.2023, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'Ambasciata d'Italia a Colombo, in persona del chiedendo la riforma, dell'ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. CP_3
702 bis c.p.c., dal Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, che aveva rigettato la domanda dell'odierno appellante per il rilascio del visto per ricongiungimento familiare.
Con atto del 6.11.2023 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione.
Si è costituito il Controparte_1
ritenendo l'appello infondato ed insistendo per il rigetto del
[...] medesimo.
Questa Corte ha riservato la decisione all' udienza del 22.5.2025 tenuta con modalità cartolari, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte, depositate da parte appellante in data 15.10.2025.
Innanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellante rappresentava: di avere ottenuto il 27.07.2021 dallo Sportello Unico Immigrazione (S.U.I.) presso la Prefettura di Verona, il nulla osta n.2020/100362 al ricongiungimento familiare in favore della figlia (all'epoca) minore Persona_1
nata in [...] il [...]; che il predetto nulla
[...] osta veniva trasmesso in pari data al Consolato Italiano a Colombo (Sri Lanka); che il 17.11.2021 la figlia dell'odierno appellante si recava e depositava presso il Visa Application Center di Colombo la documentazione attestante il legale di parentela con il padre e, in particolare, il certificato di nascita rilasciato dalle competenti Autorità dello Sri Lanka nonché certificato di matrimonio dei propri genitori;
che il 13.4.2022 il Consolato procedeva alla legalizzazione dei certificati stranieri vistandone la legalità senza, tuttavia, emettere il visto al ricongiungimento familiare;
che il silenzio rispetto all'istanza per il rilascio di visto per ricongiungimento familiare perdurava alla data di deposito del ricorso innanzi al Tribunale (31.10.2022).
Concludeva, quindi, per riconoscersi il suo diritto a ricongiungersi con la figlia
. Persona_1
Il convenuto si costituiva nel giudizio di primo grado chiedendo il CP_1 rigetto della domanda articolata sulla base della considerazione che la domanda di legalizzazione dei documenti attestanti il vincolo di filiazione non potesse pag. 2/5 considerarsi equivalente alla presentazione dell'istanza per il rilascio del visto al ricongiungimento familiare
Il giudice di prime cure nel rigettare la domanda evidenziava come il ricorrente pur avendo ottenuto il nulla osta dalla avesse fatto decorrere il CP_4 termine di validità del medesimo (di mesi sei) non avendo presentato tempestivamente la domanda di visto e che tale non potesse essere considerata la domanda di legalizzazione dei documenti attestanti il rapporto di parentela.
Nel presente grado l'appellante deduce l'erroneità dell'ordinanza impugnata per avere considerato la legalizzazione quale procedimento separato e non necessariamente collegato al rilascio del visto pur non essendoci altra autorità, nel procedimento di ricongiungimento, deputata a tale legalizzazione che non avrebbe altra finalità se non quella di essere prodromica al visto.
Concludeva l'appellante per la riforma dell'ordinanza appellata e per l'effetto per l'accertamento del diritto al rilascio del visto per ricongiungimento familiare con la figlia minore.
Osserva la Corte che ha errato il Tribunale nel considerare tardiva la domanda di rilascio di visto avanzata dall'odierno appellante.
Occorre rilevare, infatti, che la procedura per il ricongiungimento familiare è una fattispecie complessa a formazione progressiva che si caratterizza per una prima fase che si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente e che ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, nonché l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza. La seconda ha luogo, invece, dinanzi alla rappresentanza consolare italiana nel Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere (cfr. ex plurimis Cass. civ. ord. 1599/2023).
Per espressa previsione normativa di cui all'art. 6, comma 2, d.P.R. 394/1999 compete all'autorità consolare italiana, ove nulla osti, la legalizzazione della documentazione di cui alle lettere d), e) ed f) dell'art. 6 comma 2 d.PR. 394/1999
- salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente
- oltre alla verifica, in virtù dell'art. 29, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, dell'autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute del familiare per cui si tratta di rilasciare il visto di ingresso.
Va premesso, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni delle parti, che, la domanda dell'appellante va sussunta nella fattispecie di cui all'art. 29 co. 1 lett.b) del d.lgs pag. 3/5 25 luglio 1998 n. 286 che stabilisce che “…lo straniero può richiedere il ricongiungimento per [i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso” e che ai sensi del comma 2 “si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento”. La medesima disposizione normativa, al comma sette, subordina “…il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta […] all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute”.
L'amministrazione non ha contestato il rapporto di parentela tra le parti;
con riferimento all'unico profilo contestato – ovvero il non aver presentato la domanda di visto una volta ottenuto il nulla osta al ricongiungimento – il ricorrente ha fornito prova di aver presentato prontamente la richiesta di legalizzazione della documentazione necessaria per il rilascio del visto, come dimostrato dalla ricevuta emessa dalla società incaricata in data 17.11.2021, versata in atti.
Ritiene la Corte che i ritardi/inadempimenti dell'Agenzia competente per la legalizzazione dei documenti necessari al rilascio del visto (società incaricata dalla stessa Ambasciata) non possono ricadere negativamente sul ricorrente. La funzione di legalizzazione è attribuita dalla legge alla rappresentanza consolare italiana come chiaramente emergente dalla normativa sopra citata ed è altrettanto chiaro che l'Ambasciata, nel momento in cui decide di avvalersi dell'operato di un soggetto esterno, non dismette, perciò solo, la propria responsabilità nei confronti dell'utenza.
La ricevuta della società deputata ad erogare il servizio di traduzione e legalizzazione dei documenti per ottenere il rilascio del visto costituisce prova di una corretta e tempestiva domanda di visto, posto che, in caso contrario, non si comprenderebbe la ragione per la quale i ricorrenti avrebbero dovuto affidare e pagare il predetto servizio. Ne consegue che, riportando il documento la data del 17.11.2021, si deve ritenere che, a quella data - in cui la società incaricata di tradurre e legalizzare i documenti ha iniziato le verifiche dei documenti presentati dagli istanti – e che a quella data la domanda di visto sia stata presentata, peraltro in modo tempestivo rispetto al periodo di validità del nulla osta.
Si consideri che ai sensi del comma 2 dell'art. 29 T.U.I. “si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento”, requisito nel caso in esame rispettato tanto che la presente fattispecie è correttamente da sussumere, come detto, nell'art. 29 comma 1, lett.b) iacché se alla data del rilascio del nulla osta, avvenuto il 27.7.2021 la Contr
pag. 4/5 figlia da ricongiungere era minorenne, tale era tanto più al momento della presentazione della richiesta di rilascio del nulla osta, momento di avvio della procedura di ricongiungimento.
Ora vertendosi pacificamente nel caso in esame in materia di diritti soggettivi tanto da essere devoluta la relativa cognizione al giudice ordinario, il riconoscimento o meno del diritto al rilascio del visto per ricongiungimento familiare non potrà prescindere dall'accertamento del ricorrere in concreto dei relativi presupposti previsti dalla legge per il relativo rilascio. Attesa la sussistenza del nulla osta occorre accertare la ricorrenza nella fattispecie dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto.
A tal fine questa Corte ritiene che l'appellante avrebbe dovuto allegare il consenso dell'altro genitore, qualora esistente, (da intendersi ragionevolmente, qualora titolare della responsabilità genitoriale) condizione cui l'art. 29 comma 1 lett.b) T.U.I. condiziona il ricongiungimento del figlio minore. Nulla è stato provato sul punto né, come si diceva, ancor meno dedotto da parte appellante benché dalla documentazione legalizzata, dallo stesso depositata, e in particolare dal certificato di nascita della figlia, risulti che la madre della figlia da ricongiungere esista e sia una tale Persona_2
Alla luce delle suesposte considerazioni la domanda va, dunque, rigettata sia pure per motivazioni diverse da quelle espresse dal Giudice di prime cure.
Alla soccombenza dell'appellante consegue la sua condanna alle spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo (tenuto conto del valore indeterminabile a complessità bassa della controversia e dell'attività espletata dalle parti che consentono la liquidazione delle sole fasi di studio ed introduttiva).
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Roma definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta l'appello.
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi euro 1.700,00.
Così deciso alla camera di consiglio del 20.11.2025
IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE dott.ssa Cecilia CAVACEPPI dott.ssa Anna Maria PAGLIARI
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA E FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati: dott.ssa Anna Maria PAGLIARI Presidente dott.ssa Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere dott.ssa Cecilia CAVACEPPI Consigliere relatore riunita nella camera di consiglio in data 20 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento in secondo grado iscritto al n. 3698 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
, nato a [...] Parte_1
Lanka) in data 22 agosto 1977, C.F. residente in [...], C.F._1
Via Valeggio n. 42 ed elettivamente domiciliato in Firenze, Via Cesare Guasti n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Daniel Boni (C.F. , che C.F._2 lo rappresenta e difende
APPELLANTE
in persona Controparte_1 del pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale CP_2 dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
APPELLATI
Procuratore Generale Presso la Corte D'Appello di Roma
INTERVENUTO
Oggetto: rilascio di visto per ricongiungimento familiare. Appello avverso l'ordinanza pronunciata, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., nel procedimento R.G.n. 65906/2022 dal Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, Sezione Specializzata dei Diritti della Persona e Immigrazione Civile RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
nata a [...] Parte_1
Lanka), con atto notificato il 7.7.2023 e depositato in data 17.7.2023 ha citato in giudizio davanti a questa Corte di Appello, per l'udienza di prima comparizione del 16.11.2023, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'Ambasciata d'Italia a Colombo, in persona del chiedendo la riforma, dell'ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. CP_3
702 bis c.p.c., dal Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, che aveva rigettato la domanda dell'odierno appellante per il rilascio del visto per ricongiungimento familiare.
Con atto del 6.11.2023 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione.
Si è costituito il Controparte_1
ritenendo l'appello infondato ed insistendo per il rigetto del
[...] medesimo.
Questa Corte ha riservato la decisione all' udienza del 22.5.2025 tenuta con modalità cartolari, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte, depositate da parte appellante in data 15.10.2025.
Innanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellante rappresentava: di avere ottenuto il 27.07.2021 dallo Sportello Unico Immigrazione (S.U.I.) presso la Prefettura di Verona, il nulla osta n.2020/100362 al ricongiungimento familiare in favore della figlia (all'epoca) minore Persona_1
nata in [...] il [...]; che il predetto nulla
[...] osta veniva trasmesso in pari data al Consolato Italiano a Colombo (Sri Lanka); che il 17.11.2021 la figlia dell'odierno appellante si recava e depositava presso il Visa Application Center di Colombo la documentazione attestante il legale di parentela con il padre e, in particolare, il certificato di nascita rilasciato dalle competenti Autorità dello Sri Lanka nonché certificato di matrimonio dei propri genitori;
che il 13.4.2022 il Consolato procedeva alla legalizzazione dei certificati stranieri vistandone la legalità senza, tuttavia, emettere il visto al ricongiungimento familiare;
che il silenzio rispetto all'istanza per il rilascio di visto per ricongiungimento familiare perdurava alla data di deposito del ricorso innanzi al Tribunale (31.10.2022).
Concludeva, quindi, per riconoscersi il suo diritto a ricongiungersi con la figlia
. Persona_1
Il convenuto si costituiva nel giudizio di primo grado chiedendo il CP_1 rigetto della domanda articolata sulla base della considerazione che la domanda di legalizzazione dei documenti attestanti il vincolo di filiazione non potesse pag. 2/5 considerarsi equivalente alla presentazione dell'istanza per il rilascio del visto al ricongiungimento familiare
Il giudice di prime cure nel rigettare la domanda evidenziava come il ricorrente pur avendo ottenuto il nulla osta dalla avesse fatto decorrere il CP_4 termine di validità del medesimo (di mesi sei) non avendo presentato tempestivamente la domanda di visto e che tale non potesse essere considerata la domanda di legalizzazione dei documenti attestanti il rapporto di parentela.
Nel presente grado l'appellante deduce l'erroneità dell'ordinanza impugnata per avere considerato la legalizzazione quale procedimento separato e non necessariamente collegato al rilascio del visto pur non essendoci altra autorità, nel procedimento di ricongiungimento, deputata a tale legalizzazione che non avrebbe altra finalità se non quella di essere prodromica al visto.
Concludeva l'appellante per la riforma dell'ordinanza appellata e per l'effetto per l'accertamento del diritto al rilascio del visto per ricongiungimento familiare con la figlia minore.
Osserva la Corte che ha errato il Tribunale nel considerare tardiva la domanda di rilascio di visto avanzata dall'odierno appellante.
Occorre rilevare, infatti, che la procedura per il ricongiungimento familiare è una fattispecie complessa a formazione progressiva che si caratterizza per una prima fase che si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente e che ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, nonché l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza. La seconda ha luogo, invece, dinanzi alla rappresentanza consolare italiana nel Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere (cfr. ex plurimis Cass. civ. ord. 1599/2023).
Per espressa previsione normativa di cui all'art. 6, comma 2, d.P.R. 394/1999 compete all'autorità consolare italiana, ove nulla osti, la legalizzazione della documentazione di cui alle lettere d), e) ed f) dell'art. 6 comma 2 d.PR. 394/1999
- salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente
- oltre alla verifica, in virtù dell'art. 29, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, dell'autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute del familiare per cui si tratta di rilasciare il visto di ingresso.
Va premesso, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni delle parti, che, la domanda dell'appellante va sussunta nella fattispecie di cui all'art. 29 co. 1 lett.b) del d.lgs pag. 3/5 25 luglio 1998 n. 286 che stabilisce che “…lo straniero può richiedere il ricongiungimento per [i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso” e che ai sensi del comma 2 “si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento”. La medesima disposizione normativa, al comma sette, subordina “…il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta […] all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute”.
L'amministrazione non ha contestato il rapporto di parentela tra le parti;
con riferimento all'unico profilo contestato – ovvero il non aver presentato la domanda di visto una volta ottenuto il nulla osta al ricongiungimento – il ricorrente ha fornito prova di aver presentato prontamente la richiesta di legalizzazione della documentazione necessaria per il rilascio del visto, come dimostrato dalla ricevuta emessa dalla società incaricata in data 17.11.2021, versata in atti.
Ritiene la Corte che i ritardi/inadempimenti dell'Agenzia competente per la legalizzazione dei documenti necessari al rilascio del visto (società incaricata dalla stessa Ambasciata) non possono ricadere negativamente sul ricorrente. La funzione di legalizzazione è attribuita dalla legge alla rappresentanza consolare italiana come chiaramente emergente dalla normativa sopra citata ed è altrettanto chiaro che l'Ambasciata, nel momento in cui decide di avvalersi dell'operato di un soggetto esterno, non dismette, perciò solo, la propria responsabilità nei confronti dell'utenza.
La ricevuta della società deputata ad erogare il servizio di traduzione e legalizzazione dei documenti per ottenere il rilascio del visto costituisce prova di una corretta e tempestiva domanda di visto, posto che, in caso contrario, non si comprenderebbe la ragione per la quale i ricorrenti avrebbero dovuto affidare e pagare il predetto servizio. Ne consegue che, riportando il documento la data del 17.11.2021, si deve ritenere che, a quella data - in cui la società incaricata di tradurre e legalizzare i documenti ha iniziato le verifiche dei documenti presentati dagli istanti – e che a quella data la domanda di visto sia stata presentata, peraltro in modo tempestivo rispetto al periodo di validità del nulla osta.
Si consideri che ai sensi del comma 2 dell'art. 29 T.U.I. “si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento”, requisito nel caso in esame rispettato tanto che la presente fattispecie è correttamente da sussumere, come detto, nell'art. 29 comma 1, lett.b) iacché se alla data del rilascio del nulla osta, avvenuto il 27.7.2021 la Contr
pag. 4/5 figlia da ricongiungere era minorenne, tale era tanto più al momento della presentazione della richiesta di rilascio del nulla osta, momento di avvio della procedura di ricongiungimento.
Ora vertendosi pacificamente nel caso in esame in materia di diritti soggettivi tanto da essere devoluta la relativa cognizione al giudice ordinario, il riconoscimento o meno del diritto al rilascio del visto per ricongiungimento familiare non potrà prescindere dall'accertamento del ricorrere in concreto dei relativi presupposti previsti dalla legge per il relativo rilascio. Attesa la sussistenza del nulla osta occorre accertare la ricorrenza nella fattispecie dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto.
A tal fine questa Corte ritiene che l'appellante avrebbe dovuto allegare il consenso dell'altro genitore, qualora esistente, (da intendersi ragionevolmente, qualora titolare della responsabilità genitoriale) condizione cui l'art. 29 comma 1 lett.b) T.U.I. condiziona il ricongiungimento del figlio minore. Nulla è stato provato sul punto né, come si diceva, ancor meno dedotto da parte appellante benché dalla documentazione legalizzata, dallo stesso depositata, e in particolare dal certificato di nascita della figlia, risulti che la madre della figlia da ricongiungere esista e sia una tale Persona_2
Alla luce delle suesposte considerazioni la domanda va, dunque, rigettata sia pure per motivazioni diverse da quelle espresse dal Giudice di prime cure.
Alla soccombenza dell'appellante consegue la sua condanna alle spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo (tenuto conto del valore indeterminabile a complessità bassa della controversia e dell'attività espletata dalle parti che consentono la liquidazione delle sole fasi di studio ed introduttiva).
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Roma definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta l'appello.
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi euro 1.700,00.
Così deciso alla camera di consiglio del 20.11.2025
IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE dott.ssa Cecilia CAVACEPPI dott.ssa Anna Maria PAGLIARI
pag. 5/5