Art. 13.
I benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti comunali sono estesi alle ispettrici e alle assistenti di polizia.
Ad esse si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 73 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 .
I benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti comunali sono estesi alle ispettrici e alle assistenti di polizia.
Ad esse si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 73 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 .