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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/07/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1067/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 3/06/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1067/2022 R.G., avente ad oggetto: malattia professionale vertente tra
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio
Cosentino ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via Cristoforo Colombo n. 67 presso lo studio del difensore, come da procura in atti.
Opponente
e
Controparte_1
, cod. fisc. , p. iva , in persona del per la
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
Calabria in carica “pro tempore”, Dr. , elettivamente domiciliato in Catanzaro, via V. CP_3
Veneto n. 60 ( presso l'Avv.to Fabrizio Allegrini dal quale è Controparte_4 rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti in atti.
Opposta
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con ricorso depositato il 29.9.2022, affermava di svolgere, da 38 anni, l'attività Parte_1 lavorativa di “meccanico autoriparatore”; di essere stato esposto, durante tutto lo svolgimento di tale attività, a forte rumore provocato dalle prove di motori a combustione alle quali è stato addetto spesso senza l'uso dei consueti dispositivi di protezione;
di aver contratto, a causa dell'attività lavorativa, una ipoacusia bilaterale;
che tale patologia aveva determinato una menomazione dell'integrità psicofisica (in termini di danno biologico) di grado pari al 20%, risultando per tabulas il nesso causale tra l'attività svolta con esposizione al rischio e la malattia professionale denunciata.
Aggiungeva poi di aver inoltrato, in data 18 dicembre 2018, domanda all' che apriva la CP_1 pratica n. 516053512 del 18 dicembre 2018 senza, tuttavia, mai comunicare al ricorrente l'esito della visita e di aver proceduto, in data 06 luglio 2022, ad effettuare richiesta formale di accesso agli atti, in riscontro alla quale l' inviava comunicazione del 13 settembre 2022 di rigetto del CP_1 riconoscimento della malattia professionale per mancata prova del nesso causale.
Concludeva chiedendo, accertarsi e dichiarare, anche a mezzo di espletamento di CTU medico- legale, il riconoscimento della malattia professionale, trattandosi di patologia inclusa nelle tabelle previste dalla legge e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in capitale pari al 15% o della rendita parti al 20% da inabilità permanente in relazione al grado di inabilità accertato a far data dalla insorgenza della malattia (dicembre 2018).
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex articolo 93 c.p.c. a favore del procuratore costituito.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva l'improcedibilità del ricorso per il mancato CP_1 esperimento della procedura amministrativa ex art. 104 T.U. l'infondatezza nel merito della CP_1 domanda trattandosi di patologia effettivamente contemplata alla voce 75 dalla Nuova tabella delle malattie professionali di cui al D.M. 9/4/2008, che tuttavia doveva essere contratta (con onere della prova a carico del lavoratore) a causa dello svolgimento di una delle lavorazioni pure analiticamente elencate dalla ridetta voce n. 75, circostanza che, nella specie, non si era verificata.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Istruita documentalmente la causa e nominato il CTU il dott. (in sostituzione del Persona_1 precedente CT dott.ssa che non aveva accettato l'incarico nel termine stabilito dal Persona_2
Giudice), a seguito dell'udienza del 3.6.2025, tenutasi con trattazione scritta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito specificati.
Le eccezioni preliminari proposte dall' devono essere rigettate perché infondate. CP_1 Quanto alla prima eccezione, si rileva che ai sensi dell'art. 104 T.U. sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro (DPR 1124/1965 e succ.mod.), il lavoratore presenta opposizione qualora “non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità
o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore”.
Tale norma non prevede tuttavia espressamente una sanzione di improcedibilità del ricorso giudiziale, trattandosi di un diritto solo eventuale che può essere azionato dal lavoratore.
In ogni caso, parte ricorrente ha presentato idoneo ricorso amministrativo avverso il rigetto della domanda di riconoscimento della malattia professionale da parte dell' a mezzo Patronato (v.all. CP_1
8 in atti fascicolo ricorrente);
4. Entrando nel merito si rileva che con riferimento alla sussistenza del nesso causale tra la patologia lamentata dal ricorrente e l'attività svolta si rileva che l'istruttoria ha consentito di accertare che il ricorrente, durante tutta la attività lavorativa, è stato esposto ad attività particolarmente rumorosa senza l'ausilio di idonei dispositivi di sicurezza.
In particolare, il primo teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: ADR Testimone_1 sono e mi chiamo , nato a [...] il [...] ivi residente Via Testimone_1 dei Gigli n. 14. ADR Conosco il ricorrente poiché possiedo una macchina da corsa Fiat 500 e il sig.
è il mio meccanico di fiducia. Siamo anche amici e ci frequentiamo . ADR Confermo il cap. Pt_1
1) e il cap. 2) sono a conoscenza delle circostanze in quanto frequento regolarmente la sua autofficina;
ADR Confermo il cap. 3) sono a conoscenza della circostanza perché come sopra detto si è occupato fino a 7-8 anni fa della manutenzione della mia auto da corsa. Per quanto a mia conoscenza, il svolge ancora attività di meccanico ma io ho cambiato officina. ADR Pt_1
Confermo il cap.
4. Per quanto a mia conoscenza la tecnica “ad orecchio” consiste nell'ascoltare se il motore gira bene o se fa rumori anomali. ADR Confermo i cap. 5 e 6 Ho visto spesso il ricorrente effettuare prove motori anche senza dispositivi di protezione per ascoltare meglio i rumori del motore medesimo. Utilizzava anche tutti gli strumenti che mi sono stati elencati e che sono, soprattutto alcuni, rumorosi. ADR Confermo il cap.
7. Conosco il ricorrente da quando ero piccolo. Ricordo che già nel 1991 faceva il meccanico. Preciso che ho visto i dispositivi di protezione, quali cuffie e tappi, solo negli ultimi tempi, non ricordo se prima fossero presenti in officina. In ogni caso non ho mai visto il ricorrente usarli. A domanda dell'avv. Cosentino. ADR Preciso che il ricorrente lavorava prevalentemente su motori d'epoca, come quello montato sulla mia autovettura, che non hanno il silenziatore (ovvero il terminale della marmitta) e, pertanto, sono particolarmente rumorosi. A domanda dell'avv. attività presso un frantoio, ma nonostante il lavoro mi recavo Controparte_5 comunque nella officina del ricorrente 3-4 volte a settimana prevalentemente di sera”.
Il secondo teste di parte ricorrente , ha dichiarato: ADR sono e mi chiamo Testimone_2 Tes_2
, nato a [...] il [...] residente in [...]30. ADR
[...]
Conosco il ricorrente dagli anni 80. Non possiedo una macchina da corsa ma sono un appassionato e qualche volta seguo le gare. Sono comunque cliente abituale del , siamo anche amici e ci Pt_1 frequentiamo. ADR Confermo il cap. 1) e il cap. 2) sono a conoscenza delle circostanze in quanto frequento regolarmente la sua autofficina;
ADR Confermo il cap. 3) lo ho visto riparare tali autovetture. ADR Confermo il cap.
4. Per quanto a mia conoscenza la tecnica “ad orecchio” consiste nell'ascoltare se il motore gira bene o se fa rumori anomali, senza utilizzo di ulteriore strumentazione. ADR Confermo i cap. 5 e 6 Ho visto spesso il ricorrente effettuare prove motori anche senza dispositivi di protezione per ascoltare meglio i rumori del motore medesimo. Utilizzava anche tutti gli strumenti che mi sono stati elencati e che sono, soprattutto alcuni, rumorosi. In alcuni casi il rumore che l'odore del gas erano talmente elevati che dovevo uscire dall'officina. ADR Con riferimento al cap. 7 non ho mai visto i dispositivi di protezione, quali cuffie e tappi in officina né ho mai visto il ricorrente usarli. Forse solo qualche volta ultimamente. A domanda dell'avv. Cosentino.
ADR Preciso che il ricorrente lavorava prevalentemente su motori d'epoca, utilizzati per le gare che di norma non hanno il silenziatore (ovvero il terminale della marmitta) o erano modificati e, pertanto, particolarmente rumorosi.”
5. All'esito dell'istruttoria, ritenuto necessario ai fini della decisione procedere a Ctu, veniva nominato il medico legale, il dott. il quale, all'esito della scrupolosa visita medico- Persona_1 legale e dell'esame della documentazione sanitaria, ha evidenziato che: “dalla disamina della documentazione sanitaria in atti e dalla visita medico legale espletata in data 15/01/2025, è possibile affermare che il sig. , nato il [...], sia affetto da ipoacusia neurosensoriale Parte_1 bilaterale di tipo medio-grave, manifestatasi circa 10 anni orsono, come da raccolta anamnestica in sede di visita medico legale, ed oggettivata da esami audiometrici eseguiti il 3/12/2018, il 1/3/2019
e il 4/12/2023. Alla luce dell'esame medico-legale e della documentazione sanitaria esaminata, si ritiene che vi siano postumi di invalidità permanente di natura fisica e/o psichica che rientrino nel novero dell'indennizzabilità in ambito . Valutata l'anamnesi lavorativa relativa al caso di CP_1 specie, considerato il rischio professionale derivante da tale attività in base a quanto valutato in sede di visita, il quadro patologico patito dal sig. integra una malattia professionale. Parte_1
Infatti, il periziando è stato esposto ad un rischio professionale di intensità superiore a quella esercitata da fattori extra-professionali. Tale giudizio nasce dal presupposto che l'attività di meccanico autoriparatore che il sig. ha svolto con continuità per circa 40 anni comporta Pt_1 numerose mansioni che implicano vibrazioni, scuotimenti e forti rumori, uso di trapani, pistole, avvitatrici, flex, seghe per metalli, mezzi meccanici ad aria compressa, ecc. In particolare, l'attività lavorativa si estrinsecava in un ambiente piccolo e rumoroso ove venivano effettuate prove di motori a combustione e di motori a scoppio essendo, inoltre, specializzato nella preparazione di motori di auto da corsa e di auto d'epoca la cui messa a punto necessita di ascoltare il rumore del motore per verificare che i giri siano correttamente impostati. Il sig. è stato esposto a tali noxe in modo Pt_1 continuativo e non occasionale, come risulta dall'estratto conto in atti, che consente di accertare l'effettiva esposizione al rischio che ha avuto quella capacità di nocività che poi si è manifestata e consolidata. Non risultano evidenziate, al momento del riconoscimento della esposizione al rischio, altre cause di ipoacusia e, infatti, l'anamnesi raccolta ci fa escludere altre cause extralavorative di ipoacusia come la sindrome di Meniere, l'assunzione di farmaci ototossici, l'esistenza di affezioni a carattere sistemico come diabete o disturbi circolatori o attività ricreative extra lavorative come frequentazione di discoteche o poligoni di tiro.
Il Ct ha, quindi, concluso affermando che: “con riferimento alle tabelle delle menomazioni CP_1 per il danno biologico (D.M. del 12/07/2000), l'ipoacusia (n. 312 Deficit uditivo parziale bilaterale
– Vedasi all. n.1) patita dal è quantificabile: in una percentuale di danno pari al 14%, dalla Pt_1 data di presentazione della domanda (8/12/2018) fino al giorno precedente la data di effettuazione dell'ultimo esame audiometrico che ha documentato un aggravamento della patologia;
in una percentuale di danno pari al 33%, dalla data di effettuazione dell'ultimo esame audiometrico
(4/12/2023) che ha documentato un aggravamento della patologia fino a tutt'oggi.
A seguito della trasmissione della bozza peritale alle parti, il CTP dell' , Dott. , CP_1 Persona_3 inviava le proprie controdeduzioni come da allegato in atti.
In risposta a tali controdeduzioni, il dott. precisava che “Preliminarmente devo segnalare Per_1 che sarebbe stato opportuno, vista la natura della richiesta dell'assicurato, che l' fosse stato CP_1 presente con un suo consulente, di modo che le osservazioni formulate potessero essere rappresentate nella sede propria che è quella delle operazioni peritali. Per quel che riguarda il dato strumentale rappresentato dall'esame audiometrico, premesso che è noto a tutti che è un esame operatore dipendente e con margini di imprecisione connaturati alle sue caratteristiche, questo CTU deve segnalare come, l'esame prodotto proveniente da struttura pubblica e non privata, faccia fede fino a prova contraria. Sarebbe possibile superare questa difformità valutativa con un ulteriore esame che
è quello dei potenziali evocati di cui, peraltro, non vi è traccia nella documentazione dell'ente. Circa poi la metodologia medico-legale con cui sono state condotte le operazioni peritali, posso rassicurare la dott.ssa che vi è stata una raccolta anamnestica mirata alla esclusione di altre cause, Per_3 esattamente come quelle indicate nelle sue note. In questa sede, non posso che confermare quanto dichiarato dall'assicurato circa l'assenza di fattori di rischio extralavorativi nella sua storia clinica e lavorativa. Quanto alle osservazioni relative all'ambiente di lavoro, non spetta al CTU l'indagine circa i rilievi ambientali, in quanto il CTU deve valutare le prove che sono state prodotte. È difficile sostenere che l'attività di un meccanico che si occupa di messa a punto di motori di auto da corsa, non comporti un rischio per l'udito. In relazione alla mancata adozione di DPI, si concorda con la dott.ssa circa una corresponsabilità dell'assicurato, peraltro titolare dell'officina. Ma questa Per_3
è una valutazione che esula dai compiti del medico legale. Di seguito si allega il calcolo che ha portato alla percentuale indicata (v.all).
In definitiva, si ritiene, pertanto, di non poter accogliere le osservazioni formulate, fermo restando che, se il consulente lo avesse richiesto, avrebbe potuto partecipare anche da remoto alle CP_1 operazioni peritali.
Il CTU pertanto, riconosciuta la sussistenza del nesso causale, peraltro già oggetto di prova positiva durante l'istruttoria testimoniale, riteneva corretto il calcolo della percentuale già formulato in precedenza.
6. Ciò posto, alla stregua delle risultanze istruttorie, la domanda può trovare accoglimento nei termini di seguito indicati. Ed infatti, nel merito, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle valutazioni, che appaiono logiche, congruamente motivate e basate su certificazione medica anche preesistente, espresse dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale depositata in atti ed alla quale può, quindi, farsi integrale rinvio.
Ed invero, sulla scorta della documentazione medica allegata dal ricorrente, nonché in base all'esame obiettivo svolto, il CTU ha accertato che sussiste un nesso di casualità tra la malattia e l'attività lavorativa espletata da parte ricorrente e che lo stesso ha subìto un grado di menomazione pari al 14%, dalla data di presentazione della domanda (8/12/2018) fino al giorno precedente la data di effettuazione dell'ultimo esame audiometrico che ha documentato un aggravamento della patologia;
in una percentuale di danno pari al 33%, dalla data di effettuazione dell'ultimo esame audiometrico (4/12/2023) che ha documentato un aggravamento della patologia fino a tutt'oggi.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere, quindi, condivise e poste a base della presente decisione, risultando fondate su idonei elementi di fatto, immuni da rilievi critici.
Ne consegue la condanna dell' al pagamento, in favore del ricorrente, in relazione al grado CP_1 riconosciuto in giudizio, dell'indennizzo in capitale (e/o della rendita vitalizia), tenendo conto che lo stesso ha subìto un grado di menomazione pari al 14%, dalla data di presentazione della domanda del giorno 8/12/2018 fino al 3.12.2023 e pari al 33%, dalla data di effettuazione dell'ultimo esame audiometrico del 4/12/2023 che ha documentato un aggravamento della patologia fino alla data dell'accertamento. L'importo spettante al ricorrente dovrà essere aumentato dei soli interessi legali, ex art. 16 comma
6, L. n. 412/1991, dal dovuto al soddisfo.
7. Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell' in considerazione della CP_1 soccombenza nel giudizio e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c., tenuto conto dell' espletamento della istruttoria, sulla base dei valori minimi di cui al DM n . 147 del 13.8.2022 avuto riguardo alla non complessità della causa.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico dell'Ente convenuto e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto in atti.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in CP_1 capitale (o la rendita vitalizia), tenendo conto del grado di menomazione accertato pari al 14%, dalla data di presentazione della domanda del giorno 8.12.2018 fino al 3.12.2023 e pari al 33%, dalla data di effettuazione dell'ultimo esame audiometrico del 4.12. 2023 che ha documentato un aggravamento della patologia, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 2.697,00 per compensi CP_1 professionali, oltre spese documentate e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell'amministrazione convenuta le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Lamezia Terme, 12.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 3/06/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1067/2022 R.G., avente ad oggetto: malattia professionale vertente tra
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio
Cosentino ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via Cristoforo Colombo n. 67 presso lo studio del difensore, come da procura in atti.
Opponente
e
Controparte_1
, cod. fisc. , p. iva , in persona del per la
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
Calabria in carica “pro tempore”, Dr. , elettivamente domiciliato in Catanzaro, via V. CP_3
Veneto n. 60 ( presso l'Avv.to Fabrizio Allegrini dal quale è Controparte_4 rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti in atti.
Opposta
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con ricorso depositato il 29.9.2022, affermava di svolgere, da 38 anni, l'attività Parte_1 lavorativa di “meccanico autoriparatore”; di essere stato esposto, durante tutto lo svolgimento di tale attività, a forte rumore provocato dalle prove di motori a combustione alle quali è stato addetto spesso senza l'uso dei consueti dispositivi di protezione;
di aver contratto, a causa dell'attività lavorativa, una ipoacusia bilaterale;
che tale patologia aveva determinato una menomazione dell'integrità psicofisica (in termini di danno biologico) di grado pari al 20%, risultando per tabulas il nesso causale tra l'attività svolta con esposizione al rischio e la malattia professionale denunciata.
Aggiungeva poi di aver inoltrato, in data 18 dicembre 2018, domanda all' che apriva la CP_1 pratica n. 516053512 del 18 dicembre 2018 senza, tuttavia, mai comunicare al ricorrente l'esito della visita e di aver proceduto, in data 06 luglio 2022, ad effettuare richiesta formale di accesso agli atti, in riscontro alla quale l' inviava comunicazione del 13 settembre 2022 di rigetto del CP_1 riconoscimento della malattia professionale per mancata prova del nesso causale.
Concludeva chiedendo, accertarsi e dichiarare, anche a mezzo di espletamento di CTU medico- legale, il riconoscimento della malattia professionale, trattandosi di patologia inclusa nelle tabelle previste dalla legge e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in capitale pari al 15% o della rendita parti al 20% da inabilità permanente in relazione al grado di inabilità accertato a far data dalla insorgenza della malattia (dicembre 2018).
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex articolo 93 c.p.c. a favore del procuratore costituito.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva l'improcedibilità del ricorso per il mancato CP_1 esperimento della procedura amministrativa ex art. 104 T.U. l'infondatezza nel merito della CP_1 domanda trattandosi di patologia effettivamente contemplata alla voce 75 dalla Nuova tabella delle malattie professionali di cui al D.M. 9/4/2008, che tuttavia doveva essere contratta (con onere della prova a carico del lavoratore) a causa dello svolgimento di una delle lavorazioni pure analiticamente elencate dalla ridetta voce n. 75, circostanza che, nella specie, non si era verificata.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Istruita documentalmente la causa e nominato il CTU il dott. (in sostituzione del Persona_1 precedente CT dott.ssa che non aveva accettato l'incarico nel termine stabilito dal Persona_2
Giudice), a seguito dell'udienza del 3.6.2025, tenutasi con trattazione scritta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito specificati.
Le eccezioni preliminari proposte dall' devono essere rigettate perché infondate. CP_1 Quanto alla prima eccezione, si rileva che ai sensi dell'art. 104 T.U. sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro (DPR 1124/1965 e succ.mod.), il lavoratore presenta opposizione qualora “non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità
o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore”.
Tale norma non prevede tuttavia espressamente una sanzione di improcedibilità del ricorso giudiziale, trattandosi di un diritto solo eventuale che può essere azionato dal lavoratore.
In ogni caso, parte ricorrente ha presentato idoneo ricorso amministrativo avverso il rigetto della domanda di riconoscimento della malattia professionale da parte dell' a mezzo Patronato (v.all. CP_1
8 in atti fascicolo ricorrente);
4. Entrando nel merito si rileva che con riferimento alla sussistenza del nesso causale tra la patologia lamentata dal ricorrente e l'attività svolta si rileva che l'istruttoria ha consentito di accertare che il ricorrente, durante tutta la attività lavorativa, è stato esposto ad attività particolarmente rumorosa senza l'ausilio di idonei dispositivi di sicurezza.
In particolare, il primo teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: ADR Testimone_1 sono e mi chiamo , nato a [...] il [...] ivi residente Via Testimone_1 dei Gigli n. 14. ADR Conosco il ricorrente poiché possiedo una macchina da corsa Fiat 500 e il sig.
è il mio meccanico di fiducia. Siamo anche amici e ci frequentiamo . ADR Confermo il cap. Pt_1
1) e il cap. 2) sono a conoscenza delle circostanze in quanto frequento regolarmente la sua autofficina;
ADR Confermo il cap. 3) sono a conoscenza della circostanza perché come sopra detto si è occupato fino a 7-8 anni fa della manutenzione della mia auto da corsa. Per quanto a mia conoscenza, il svolge ancora attività di meccanico ma io ho cambiato officina. ADR Pt_1
Confermo il cap.
4. Per quanto a mia conoscenza la tecnica “ad orecchio” consiste nell'ascoltare se il motore gira bene o se fa rumori anomali. ADR Confermo i cap. 5 e 6 Ho visto spesso il ricorrente effettuare prove motori anche senza dispositivi di protezione per ascoltare meglio i rumori del motore medesimo. Utilizzava anche tutti gli strumenti che mi sono stati elencati e che sono, soprattutto alcuni, rumorosi. ADR Confermo il cap.
7. Conosco il ricorrente da quando ero piccolo. Ricordo che già nel 1991 faceva il meccanico. Preciso che ho visto i dispositivi di protezione, quali cuffie e tappi, solo negli ultimi tempi, non ricordo se prima fossero presenti in officina. In ogni caso non ho mai visto il ricorrente usarli. A domanda dell'avv. Cosentino. ADR Preciso che il ricorrente lavorava prevalentemente su motori d'epoca, come quello montato sulla mia autovettura, che non hanno il silenziatore (ovvero il terminale della marmitta) e, pertanto, sono particolarmente rumorosi. A domanda dell'avv. attività presso un frantoio, ma nonostante il lavoro mi recavo Controparte_5 comunque nella officina del ricorrente 3-4 volte a settimana prevalentemente di sera”.
Il secondo teste di parte ricorrente , ha dichiarato: ADR sono e mi chiamo Testimone_2 Tes_2
, nato a [...] il [...] residente in [...]30. ADR
[...]
Conosco il ricorrente dagli anni 80. Non possiedo una macchina da corsa ma sono un appassionato e qualche volta seguo le gare. Sono comunque cliente abituale del , siamo anche amici e ci Pt_1 frequentiamo. ADR Confermo il cap. 1) e il cap. 2) sono a conoscenza delle circostanze in quanto frequento regolarmente la sua autofficina;
ADR Confermo il cap. 3) lo ho visto riparare tali autovetture. ADR Confermo il cap.
4. Per quanto a mia conoscenza la tecnica “ad orecchio” consiste nell'ascoltare se il motore gira bene o se fa rumori anomali, senza utilizzo di ulteriore strumentazione. ADR Confermo i cap. 5 e 6 Ho visto spesso il ricorrente effettuare prove motori anche senza dispositivi di protezione per ascoltare meglio i rumori del motore medesimo. Utilizzava anche tutti gli strumenti che mi sono stati elencati e che sono, soprattutto alcuni, rumorosi. In alcuni casi il rumore che l'odore del gas erano talmente elevati che dovevo uscire dall'officina. ADR Con riferimento al cap. 7 non ho mai visto i dispositivi di protezione, quali cuffie e tappi in officina né ho mai visto il ricorrente usarli. Forse solo qualche volta ultimamente. A domanda dell'avv. Cosentino.
ADR Preciso che il ricorrente lavorava prevalentemente su motori d'epoca, utilizzati per le gare che di norma non hanno il silenziatore (ovvero il terminale della marmitta) o erano modificati e, pertanto, particolarmente rumorosi.”
5. All'esito dell'istruttoria, ritenuto necessario ai fini della decisione procedere a Ctu, veniva nominato il medico legale, il dott. il quale, all'esito della scrupolosa visita medico- Persona_1 legale e dell'esame della documentazione sanitaria, ha evidenziato che: “dalla disamina della documentazione sanitaria in atti e dalla visita medico legale espletata in data 15/01/2025, è possibile affermare che il sig. , nato il [...], sia affetto da ipoacusia neurosensoriale Parte_1 bilaterale di tipo medio-grave, manifestatasi circa 10 anni orsono, come da raccolta anamnestica in sede di visita medico legale, ed oggettivata da esami audiometrici eseguiti il 3/12/2018, il 1/3/2019
e il 4/12/2023. Alla luce dell'esame medico-legale e della documentazione sanitaria esaminata, si ritiene che vi siano postumi di invalidità permanente di natura fisica e/o psichica che rientrino nel novero dell'indennizzabilità in ambito . Valutata l'anamnesi lavorativa relativa al caso di CP_1 specie, considerato il rischio professionale derivante da tale attività in base a quanto valutato in sede di visita, il quadro patologico patito dal sig. integra una malattia professionale. Parte_1
Infatti, il periziando è stato esposto ad un rischio professionale di intensità superiore a quella esercitata da fattori extra-professionali. Tale giudizio nasce dal presupposto che l'attività di meccanico autoriparatore che il sig. ha svolto con continuità per circa 40 anni comporta Pt_1 numerose mansioni che implicano vibrazioni, scuotimenti e forti rumori, uso di trapani, pistole, avvitatrici, flex, seghe per metalli, mezzi meccanici ad aria compressa, ecc. In particolare, l'attività lavorativa si estrinsecava in un ambiente piccolo e rumoroso ove venivano effettuate prove di motori a combustione e di motori a scoppio essendo, inoltre, specializzato nella preparazione di motori di auto da corsa e di auto d'epoca la cui messa a punto necessita di ascoltare il rumore del motore per verificare che i giri siano correttamente impostati. Il sig. è stato esposto a tali noxe in modo Pt_1 continuativo e non occasionale, come risulta dall'estratto conto in atti, che consente di accertare l'effettiva esposizione al rischio che ha avuto quella capacità di nocività che poi si è manifestata e consolidata. Non risultano evidenziate, al momento del riconoscimento della esposizione al rischio, altre cause di ipoacusia e, infatti, l'anamnesi raccolta ci fa escludere altre cause extralavorative di ipoacusia come la sindrome di Meniere, l'assunzione di farmaci ototossici, l'esistenza di affezioni a carattere sistemico come diabete o disturbi circolatori o attività ricreative extra lavorative come frequentazione di discoteche o poligoni di tiro.
Il Ct ha, quindi, concluso affermando che: “con riferimento alle tabelle delle menomazioni CP_1 per il danno biologico (D.M. del 12/07/2000), l'ipoacusia (n. 312 Deficit uditivo parziale bilaterale
– Vedasi all. n.1) patita dal è quantificabile: in una percentuale di danno pari al 14%, dalla Pt_1 data di presentazione della domanda (8/12/2018) fino al giorno precedente la data di effettuazione dell'ultimo esame audiometrico che ha documentato un aggravamento della patologia;
in una percentuale di danno pari al 33%, dalla data di effettuazione dell'ultimo esame audiometrico
(4/12/2023) che ha documentato un aggravamento della patologia fino a tutt'oggi.
A seguito della trasmissione della bozza peritale alle parti, il CTP dell' , Dott. , CP_1 Persona_3 inviava le proprie controdeduzioni come da allegato in atti.
In risposta a tali controdeduzioni, il dott. precisava che “Preliminarmente devo segnalare Per_1 che sarebbe stato opportuno, vista la natura della richiesta dell'assicurato, che l' fosse stato CP_1 presente con un suo consulente, di modo che le osservazioni formulate potessero essere rappresentate nella sede propria che è quella delle operazioni peritali. Per quel che riguarda il dato strumentale rappresentato dall'esame audiometrico, premesso che è noto a tutti che è un esame operatore dipendente e con margini di imprecisione connaturati alle sue caratteristiche, questo CTU deve segnalare come, l'esame prodotto proveniente da struttura pubblica e non privata, faccia fede fino a prova contraria. Sarebbe possibile superare questa difformità valutativa con un ulteriore esame che
è quello dei potenziali evocati di cui, peraltro, non vi è traccia nella documentazione dell'ente. Circa poi la metodologia medico-legale con cui sono state condotte le operazioni peritali, posso rassicurare la dott.ssa che vi è stata una raccolta anamnestica mirata alla esclusione di altre cause, Per_3 esattamente come quelle indicate nelle sue note. In questa sede, non posso che confermare quanto dichiarato dall'assicurato circa l'assenza di fattori di rischio extralavorativi nella sua storia clinica e lavorativa. Quanto alle osservazioni relative all'ambiente di lavoro, non spetta al CTU l'indagine circa i rilievi ambientali, in quanto il CTU deve valutare le prove che sono state prodotte. È difficile sostenere che l'attività di un meccanico che si occupa di messa a punto di motori di auto da corsa, non comporti un rischio per l'udito. In relazione alla mancata adozione di DPI, si concorda con la dott.ssa circa una corresponsabilità dell'assicurato, peraltro titolare dell'officina. Ma questa Per_3
è una valutazione che esula dai compiti del medico legale. Di seguito si allega il calcolo che ha portato alla percentuale indicata (v.all).
In definitiva, si ritiene, pertanto, di non poter accogliere le osservazioni formulate, fermo restando che, se il consulente lo avesse richiesto, avrebbe potuto partecipare anche da remoto alle CP_1 operazioni peritali.
Il CTU pertanto, riconosciuta la sussistenza del nesso causale, peraltro già oggetto di prova positiva durante l'istruttoria testimoniale, riteneva corretto il calcolo della percentuale già formulato in precedenza.
6. Ciò posto, alla stregua delle risultanze istruttorie, la domanda può trovare accoglimento nei termini di seguito indicati. Ed infatti, nel merito, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle valutazioni, che appaiono logiche, congruamente motivate e basate su certificazione medica anche preesistente, espresse dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale depositata in atti ed alla quale può, quindi, farsi integrale rinvio.
Ed invero, sulla scorta della documentazione medica allegata dal ricorrente, nonché in base all'esame obiettivo svolto, il CTU ha accertato che sussiste un nesso di casualità tra la malattia e l'attività lavorativa espletata da parte ricorrente e che lo stesso ha subìto un grado di menomazione pari al 14%, dalla data di presentazione della domanda (8/12/2018) fino al giorno precedente la data di effettuazione dell'ultimo esame audiometrico che ha documentato un aggravamento della patologia;
in una percentuale di danno pari al 33%, dalla data di effettuazione dell'ultimo esame audiometrico (4/12/2023) che ha documentato un aggravamento della patologia fino a tutt'oggi.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere, quindi, condivise e poste a base della presente decisione, risultando fondate su idonei elementi di fatto, immuni da rilievi critici.
Ne consegue la condanna dell' al pagamento, in favore del ricorrente, in relazione al grado CP_1 riconosciuto in giudizio, dell'indennizzo in capitale (e/o della rendita vitalizia), tenendo conto che lo stesso ha subìto un grado di menomazione pari al 14%, dalla data di presentazione della domanda del giorno 8/12/2018 fino al 3.12.2023 e pari al 33%, dalla data di effettuazione dell'ultimo esame audiometrico del 4/12/2023 che ha documentato un aggravamento della patologia fino alla data dell'accertamento. L'importo spettante al ricorrente dovrà essere aumentato dei soli interessi legali, ex art. 16 comma
6, L. n. 412/1991, dal dovuto al soddisfo.
7. Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell' in considerazione della CP_1 soccombenza nel giudizio e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c., tenuto conto dell' espletamento della istruttoria, sulla base dei valori minimi di cui al DM n . 147 del 13.8.2022 avuto riguardo alla non complessità della causa.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico dell'Ente convenuto e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto in atti.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in CP_1 capitale (o la rendita vitalizia), tenendo conto del grado di menomazione accertato pari al 14%, dalla data di presentazione della domanda del giorno 8.12.2018 fino al 3.12.2023 e pari al 33%, dalla data di effettuazione dell'ultimo esame audiometrico del 4.12. 2023 che ha documentato un aggravamento della patologia, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 2.697,00 per compensi CP_1 professionali, oltre spese documentate e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell'amministrazione convenuta le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Lamezia Terme, 12.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara