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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/05/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2114/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 5.9.2023,
Da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. MACCAPANI GIANPIERO BENITO, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese, via Finocchiaro Aprile n. 7, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE contumace
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
16.11.2023);
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio;
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
Cfr. verbale di udienza del 8.4.2025: “L'avv. Maccapani precisa le conclusioni come da ricorso chiedendo la pronuncia della sentenza di divorzio senza ulteriori richieste economiche”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Cuasso Al Parte_1 Controparte_1
Monte in data 22.12.1990, atto iscritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1990, atto n. 5, Parte I.
Dall'unione non sono nati figli.
ha adito il Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei Parte_1
coniugi con addebito alla moglie e contestualmente chiedendo, una volta decorso il periodo di tempo di cui all'art. 3 l. div. e ricorrendone le condizioni, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo, all'udienza del 26.3.2024 compariva il solo ricorrente con il proprio difensore, il quale depositava originale del ricorso notificato nei confronti della parte resistente ex art. 143 c.p.c. con deposito presso la casa comunale in data 29.12.2023, dichiarava di rinunciare alla domanda di addebito della separazione alla moglie e conseguentemente ai testi articolati, chiedeva che la causa venisse rimessa al
Collegio per la decisione sulla domanda di separazione con successiva rimessione sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
Verificata la regolarità della notificazione, il giudice relatore dichiarava la contumacia della parte resistente non costituitasi in giudizio, non adottava statuizioni provvisorie ex art. 473 bis. 22
c.p.c. in assenza di prole e di domande di contenuto economico e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza del Tribunale di Varese n. 400/2024 pubblicata in data 11.4.2024, passata in giudicato il 12.11.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
pagina 2 di 4 Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, con ordinanza del 9.4.2024 era fissata udienza per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
All'udienza dell'8.4.2025 il difensore di parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso chiedendo la pronuncia della sentenza di divorzio senza ulteriori richieste economiche e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese n. 400/2024 pubblicata in data
11.4.2024, passata in giudicato il 12.11.2024. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (la prima udienza di comparizione si è tenuta il
26.3.2024), tenuto conto del comportamento processuale della parte resistente, risultata irreperibile, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sussistono dunque i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 senza ulteriori statuizioni come da ricorso di parte ricorrente.
Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda sullo status le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra
[...]
e in Cuasso Al Monte in data 22.12.1990, atto iscritto Parte_1 Controparte_1
nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1990, atto n. 5, Parte I;
2. MANDA la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CUASSO AL MONTE affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori pagina 3 di 4 incombenze di legge;
3. Spese di lite irripetibili.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 5.9.2023,
Da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. MACCAPANI GIANPIERO BENITO, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese, via Finocchiaro Aprile n. 7, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE contumace
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
16.11.2023);
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio;
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
Cfr. verbale di udienza del 8.4.2025: “L'avv. Maccapani precisa le conclusioni come da ricorso chiedendo la pronuncia della sentenza di divorzio senza ulteriori richieste economiche”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Cuasso Al Parte_1 Controparte_1
Monte in data 22.12.1990, atto iscritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1990, atto n. 5, Parte I.
Dall'unione non sono nati figli.
ha adito il Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei Parte_1
coniugi con addebito alla moglie e contestualmente chiedendo, una volta decorso il periodo di tempo di cui all'art. 3 l. div. e ricorrendone le condizioni, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo, all'udienza del 26.3.2024 compariva il solo ricorrente con il proprio difensore, il quale depositava originale del ricorso notificato nei confronti della parte resistente ex art. 143 c.p.c. con deposito presso la casa comunale in data 29.12.2023, dichiarava di rinunciare alla domanda di addebito della separazione alla moglie e conseguentemente ai testi articolati, chiedeva che la causa venisse rimessa al
Collegio per la decisione sulla domanda di separazione con successiva rimessione sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
Verificata la regolarità della notificazione, il giudice relatore dichiarava la contumacia della parte resistente non costituitasi in giudizio, non adottava statuizioni provvisorie ex art. 473 bis. 22
c.p.c. in assenza di prole e di domande di contenuto economico e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza del Tribunale di Varese n. 400/2024 pubblicata in data 11.4.2024, passata in giudicato il 12.11.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
pagina 2 di 4 Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, con ordinanza del 9.4.2024 era fissata udienza per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
All'udienza dell'8.4.2025 il difensore di parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso chiedendo la pronuncia della sentenza di divorzio senza ulteriori richieste economiche e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese n. 400/2024 pubblicata in data
11.4.2024, passata in giudicato il 12.11.2024. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (la prima udienza di comparizione si è tenuta il
26.3.2024), tenuto conto del comportamento processuale della parte resistente, risultata irreperibile, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sussistono dunque i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 senza ulteriori statuizioni come da ricorso di parte ricorrente.
Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda sullo status le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra
[...]
e in Cuasso Al Monte in data 22.12.1990, atto iscritto Parte_1 Controparte_1
nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1990, atto n. 5, Parte I;
2. MANDA la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CUASSO AL MONTE affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori pagina 3 di 4 incombenze di legge;
3. Spese di lite irripetibili.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4