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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1087/2017 r.g. e vertente
tra
c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Manuela Casablanca che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
c.f. ), in persona dell'amministratore unico Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio degli avv.ti Simona Arasi e
[...]
Marcello Mangraviti che la rappresentano e difendono per procura in atti,
resistente
e nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma CP_3 P.IVA_2
ed elettivamente domiciliato in Messina presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell' , rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Furcas e Marina Olla del ruolo CP_4
professionale per procura in atti,
terzo chiamato
oggetto: differenze retributive da rapporto di lavoro subordinato privato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 22 febbraio 2017 adiva questo giudice del Parte_1
lavoro e, premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 16 novembre Controparte_1
2013 al 18 maggio 2016, data delle dimissioni per giusta causa, con qualifica di commessa di negozio, livello IV c.c.n.l. pubblici esercizi, il lunedì dalle 15:45 alle 20:30 e dal martedì al sabato dalle 8:45 alle 13:15 e dalle 15:45 alle 20:30 (fatta eccezione per i mesi di gennaio e dicembre, in cui la prestazione veniva resa dal lunedì alla domenica nelle medesime fasce orarie), lamentava di essere stata regolarizzata solo a decorrere dal 2 febbraio 2015 e di aver ricevuto una retribuzione pari a 300 euro mensili da marzo 2013 a maggio 2014, 200 euro a giugno 2014, 400 euro da luglio 2014 a gennaio 2015 e 500 euro da febbraio 2015 a marzo
2016, non parametrata alle effettive mansioni svolte - consistenti in attività di cassa, di vendita, gestione del magazzino, pulizie del locale, carico e scarico della merce, rapporti con la clientela e apertura e chiusura del negozio - né agli orari osservati. Precisava di aver ricevuto in data 17 giugno 2016 la somma in contanti di 2.270,05 euro a saldo dell'ultima busta paga di maggio
2016 e chiedeva, pertanto, la condanna della società al pagamento in proprio favore degli importi ancora dovuti, pari a 48.076,96 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, indennità per ferie e permessi non goduti e tfr, nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva;
in subordine, chiedeva l'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno conseguente alle accertate omissioni, da parametrarsi ai contributi dovuti e non versati, oltre accessori.
Nella resistenza della nella persona dell'amministratore unico Controparte_1 CP_2
, costituitosi anche in proprio seppur non evocato come tale in giudizio, veniva ordinata
[...]
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' - alla luce dell'orientamento espresso CP_3
dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 8956/2020) - che si costituiva in giudizio;
quindi, venivano espletati la prova testimoniale e l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società. Esperito, infine, con esito negativo il tentativo di conciliazione e disposta ctu contabile, sostituita l'udienza del 27 maggio 2025 dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si premette che in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento della retribuzione deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, vale a dire l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (ossia orario, durata e livello retributivo). Inoltre, laddove agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (v. Cass. n. 2537/2022,
n. 4076/2018, n. 3714/2009, n. 1389/2003).
Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto: - copia della comunicazione UniLav dalla quale risulta quale data di inizio del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente il 30 gennaio 2015; - copia della lettera di dimissioni rassegnate il 18 maggio 2016 per giusta causa
2 atteso il “reiterato mancato pagamento della retribuzione”; - copia delle richieste di pagamento inoltrate alla in data 25 maggio e 8 giugno 2016 e della successiva mail del Controparte_1
16 giugno, con cui la lavoratrice manifestava la propria disponibilità al ritiro, presso i locali della società, delle somme in contanti indicate da quest'ultima e risultanti dalla busta paga di maggio 2016 (pari a 2.270,05 euro, pacificamente corrisposte).
L'esistenza e la natura del dedotto rapporto di lavoro regolarizzato non sono state contestate dalla società, la quale ha, invece, negato l'effettiva debenza delle somme pretese dalla lavoratrice, anche a titolo di lavoro straordinario, avendo ella sempre percepito gli esatti importi dovuti, di gran lunga superiori a quelli indicati in ricorso, nonché l'avvenuto svolgimento da parte di quest'ultima di attività lavorativa alle proprie dipendenze per il periodo antecedente alla regolarizzazione.
Sentito in sede di interrogatorio formale il legale rappresentante della Controparte_1
, ha in particolare riferito: - che la è stata assunta solo a far data dal Controparte_2 Parte_1
febbraio 2015, con contestuale regolarizzazione;
- che le somme pagate corrispondevano esattamente agli importi indicati in busta paga;
- che ella si occupava unicamente delle attività di vendita, ricevendo solo a volte denaro dai clienti che acquistavano;
- che alcuna attività veniva svolta dalla ricorrente nelle giornate di lunedì e domenica, neppure durante i mesi di dicembre e gennaio.
Di segno opposto sono, invece, le dichiarazioni rese dai testimoni intimati dalla ricorrente.
, marito della dal 2019, ha infatti confermato che per l'intero Testimone_1 Parte_1
periodo dedotto in ricorso (16 novembre 2013 – 28 maggio 2016) ella ha svolto attività dal lunedì al sabato, dalle ore 8:45 alle 13:15 e dalle 15:45 alle 20:30, con eccezione del lunedì in cui la prestazione veniva resa solo in orario pomeridiano, dalle 15:45 alle 20:30 (“sono al corrente dei fatti in quanto in quel periodo eravamo amici e ci frequentavamo io passavo dal negozio e la chiamavo telefonicamente”); che nei mesi di dicembre e gennaio la Parte_1
prestava attività, altresì, di domenica e lunedì (e “ha usufruito di ferie ma non so indicarvi i giorni precisi”); che ella si occupava delle attività di cassa, vendita, gestione del magazzino, pulizia del locale, carico e scarico merci e a volte anche di apertura e chiusura del negozio
(“preciso che la ricorrente mi inviava anche le foto della merce accatastata che lei stessa caricava, scaricava e sistemava;
la ricorrente mi diceva che doveva occuparsi anche della chiusura della cassa;
io sono entrato nel negozio anche ad acquistare e la vedevo svolgere le attività di cui sopra;
ho anche una foto di lei in cui indossava i guanti per pulire;
a volte ho visto il Sig dare indicazioni alla ricorrente sul da farsi, tipo le diceva di chiudere la CP_2
3 cassa e che poi poteva andare via, e così lei faceva dopo avere chiuso il locale;
io la aspettavo, non ogni giorno, ma spesso, in quegli anni io la corteggiavo e sono al corrente dei fatti indicati;
mi diceva la ricorrente che dopo avere chiuso il locale andava a portare i soldi della cassa al
e che lasciava il resoconto vendite”); che la retribuzione le veniva corrisposta in CP_2
contanti e che a fronte di assegni di oltre 1.000 euro ella era tenuta la maggior parte delle volte a restituire al datore di lavoro parte delle somme incassate.
Simili circostanze sono state riportate, altresì, da fratello della Testimone_2
ricorrente, il quale ha dichiarato che ella era l'unica dipendente in negozio e che, pertanto, si occupava di svolgere tutte le attività (cassa, vendita, rapporti con la clientela e pulizie), compreso il carico e lo scarico della merce e l'apertura e chiusura del locale;
ha, inoltre, confermato i periodi e gli orari di lavoro indicati in ricorso, precisando di esserne a conoscenza per aver accompagnato lui stesso, insieme al padre, la sorella a lavoro, sia la mattina che dopo pranzo, nonché mensilmente in banca per scambiare l'assegno e successivamente dal datore di lavoro per restituirgli la differenza rispetto a quanto fra loro pattuito.
L'amica ha poi dichiarato che ella si occupava di attività di vendita, Persona_1
ricevendo il denaro dai clienti, nonché di pulire il locale e di caricare e scaricare la merce;
ha inoltre precisato di averla sempre vista da sola in negozio, ove ella si recava circa dieci volte al mese per fare visita all'amica, per lo più di pomeriggio intorno alle 17/19 e, durante il periodo natalizio, anche la domenica (“Non posso sapere di preciso il periodo o gli orari lavorativi;
ma io andavo spesso a trovarla in negozio. … era la ricorrente a riferirmi i suoi orari di lavoro … nel periodo natalizio la andavo a trovare anche la domenica;
è capitato;
non ricordo se andavo
a trovarla il lunedì;”).
Alcuni testimoni hanno, però, dimostrato di avere una conoscenza in parte indiretta dei fatti di causa, riferiti loro dalla stessa ricorrente (così in ordine all'attività di chiusura Tes_1
cassa svolta dalla e all'ammontare delle somme a questa corrisposte mensilmente, Parte_1
nonché circa il periodo e gli orari di lavoro dalla stessa osservati); contraddittorie sono Per_1
apparse, invece, le dichiarazioni rese dal fratello, il quale ha riferito che la non avrebbe Parte_1 usufruito di ferie (“non ha usufruito di ferie, che io mi ricordi, ma non vorrei sbagliare”; mentre la stessa ha precisato in ricorso di aver fruito di 30 giorni l'anno, pur ritenuti inferiori rispetto a quelli spettanti in base all'asserito lavoro straordinario prestato), nonché di averla accompagnata più volte per la consegna al della somma in contanti da restituirgli CP_2
mensilmente, pur precisando poi di non essere stato presente “quando il Sig CP_2 corrispondeva la somma di denaro a mia sorella”.
4 2.1.- Nulla ha poi dedotto la lavoratrice in relazione alle mansioni caratterizzanti il proprio livello di inquadramento e all'eventuale riconducibilità ad altro livello o qualifica di quelle, ulteriori, asseritamente svolte, le quali, invece, secondo le declaratorie contrattuali di cui all'allegato c.c.n.l. di categoria, sono comunque proprie del quarto livello, cui appartengono, a titolo esemplificativo, “cassiere comune (…) commesso alla vendita al pubblico (…) magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita”.
In tale carente contesto probatorio, le limitate indicazioni fornite dai testimoni escussi, la palese contraddittorietà delle loro dichiarazioni con quanto riferito dal legale rappresentante della società, nonché la loro dimostrata conoscenza indiretta di alcuni dei fatti di causa e i particolari rapporti di parentela e amicizia che li legano alla ricorrente, non consentono di ritenere pienamente provati i fatti dedotti in ricorso.
In definitiva, dall'istruttoria compiuta non sono emersi elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno delle pretese attoree, sicché vanno integralmente respinte sia le domande volte alla corresponsione delle lamentate differenze retributive per il periodo antecedente alla formale regolarizzazione, sia quelle relative al lavoro straordinario e alle connesse differenze su ferie, permessi non goduti e tfr per il periodo successivo.
2.2.- Per l'effetto, va altresì respinta la connessa domanda di regolarizzazione contributiva, avendo del resto l'Istituto dato atto in memoria dell'avvenuto regolare versamento della contribuzione per il periodo denunciato (cfr. estratto contro previdenziale del 27 ottobre
2020 e relativi modelli Uniemens, dai quali risulta che nel periodo 2 febbraio 2015 – 28 maggio
2016 la ha lavorato alle dipendenze della in virtù di contratto di Parte_1 Controparte_1
lavoro a tempo indeterminato e parziale, sicché in relazione ad esso non vi sono omissioni contributive).
3.- Alla ricorrente spetta, invece, per il solo periodo regolarizzato, il diritto alla corresponsione delle differenze tra quanto indicato in busta paga e quanto effettivamente percepito.
Si rammenta, infatti, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro, ex art. 1 l. n. 4/1953, di consegnare ai dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della stessa, non vi è una presunzione assoluta tra le somme ivi indicate e gli effettivi importi percepiti dal lavoratore, gravando pertanto sul datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuto pagamento (cfr. anche di recente Cass. n. 32548/2023 e i numerosi precedenti richiamati, la quale ha ribadito che le buste paga, benché sottoscritte dal
5 lavoratore con la formula “per ricevuta”, provano solo la loro avvenuta consegna ma non anche l'effettivo pagamento, della cui prova è onerato il datore di lavoro).
La S.C. ha, sul punto, più volte precisato che solo laddove il dipendente apponga la quietanza, grava su di lui l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata (cfr. Cass. n. 27749/2020); essa ha distinto, cioè, la sottoscrizione “per ricevuta”, alla quale è attribuito il mero significato di avvenuta consegna del documento e la sottoscrizione “per quietanza”, che invece produce l'effetto di trasferire sul lavoratore che l'ha apposta l'onere di provare la non corrispondenza fra l'importo indicato nella busta e quello effettivamente ricevuto.
E ciò già prima dell'entrata in vigore della l. n. 205/2017 - la quale ha introdotto a decorrere dal 1 luglio 2018 il divieto per i datori di lavoro o committenti di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato - sicché pur non potendosi escludere a priori l'avvenuta corresponsione al dipendente di somme in contanti, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare l'effettivo pagamento.
Ebbene, nel caso di specie, la società si è limitata a produrre copia delle buste paga relative al periodo febbraio 2015 - maggio 2016, non sottoscritte dalla lavoratrice, nulla documentando, invece, in relazione all'avvenuto versamento delle somme ivi indicate.
Essa va, quindi, condannata a corrisponderle gli importi a tale titolo dovuti, detraendo da essi, nel loro effettivo e concreto ammontare (v. Cass. n. 13164/2018), le somme che la Parte_1
ha dichiarato in ricorso di aver già percepito (pari a 500 euro mensili, oltre ai 2.270,05 euro pacificamente corrisposti).
3.1.- Si precisa che non rileva in senso ostativo quanto eccepito dalla resistente circa l'avvenuta conclusione tra le parti, nel dicembre 2017, di un accordo transattivo asseritamente volto a comporre bonariamente il contenzioso de quo, con il quale la società si dichiarava disponibile a riassumere la a far data dal gennaio 2018 e per la durata minima di 3 Parte_1
anni, a fronte dell'impegno della lavoratrice ad abbandonare il giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 c.p.c.
Nulla è stato, infatti, dedotto dalle parti circa l'avvenuta corresponsione in favore della ricorrente di un'eventuale somma di denaro a tacitazione di ogni pretesa relativa all'intercorso rapporto di lavoro nel periodo qui in contestazione.
La società si è, in particolare, limitata a produrre: - copia delle buste paga relative al periodo agosto 2018 - gennaio 2019, dalle quali risulta che il rapporto di lavoro è stato nuovamente instaurato in data 5 aprile 2018; - copia della comunicazione di recesso del 29
6 maggio 2019 per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 legge n. 604/1966, ove venivano indicati quali motivi del licenziamento la crisi economica legata all'attività produttiva del settore commerciale dell'abbigliamento e la contemporanea chiusura della sede cui la lavoratrice era addetta, che non consentivano più di utilizzarne efficacemente l'attività lavorativa;
- copia di un ulteriore accordo transattivo sottoscritto in data 12 febbraio 2020, dal quale risulta che a saldo e tacitazione di quanto ancora dovuto in virtù dell'intercorso rapporto di lavoro
(presumibilmente l'ultimo, aprile 2018 - maggio 2019) la ha ricevuto la somma di Parte_1
2.473,71 euro, pagata in due rate di 800 euro del 12 febbraio e 14 agosto 2020 e una di 873,71 euro versata il 23 ottobre 2020.
L'effettiva sussistenza dell'accordo del 2017 (non in atti) non è stata contestata dalla ricorrente, la quale, presente personalmente all'udienza del 20 febbraio 2019, ha però eccepito l'inadempimento da parte del degli obblighi ivi assunti. Ha, infatti, precisato: - che CP_2
anche a seguito della riassunzione il datore di lavoro, a fronte degli importi risultanti dalle buste paga, aveva preteso la restituzione dell'eccedenza rispetto agli 800 euro pattuiti;
- che ella, nonostante le 25 ore settimanali indicate in contratto, ne svolgeva comunque 40; - che in data
28 gennaio 2019 (e quindi a distanza di appena 12 mesi dalla stipula del contratto) la società le aveva comunicato il recesso, disattendendo così l'accordo in base al quale la resistente si era impegnata ad assumerla per la durata minima di tre anni, con la precisazione che l'eventuale interruzione prima di tale termine “per fatti imputabili in via diretta ed esclusiva al Signor
” avrebbe legittimato la ad “agire a tutela dei propri diritti detratte Controparte_2 Parte_1 le somme percepite in virtù degli accordi contrattuali”.
E la società nulla ha allegato e provato in ordine alla non imputabilità dell'inadempimento, essendosi limitata in memoria a precisare quanto già indicato nella lettera di comunicazione del recesso.
3.2.- Per la quantificazione del dovuto è possibile utilizzare gli analitici conteggi elaborati dal nominato ctu, dott. rimasti incontestati, le cui conclusioni, Persona_2
adeguatamente motivate, appaiono conformi alle previsioni della contrattazione collettiva di categoria, anche in punto di effettiva rispondenza delle somme indicate nei cedolini a quelle contrattualmente dovute ad un dipendente di livello 4 e alla non debenza nei confronti dell' CP_3
di importi ulteriori a titolo di contribuzione.
In definitiva, la società va condannata a corrispondere in favore di Controparte_1
la somma lorda di 6.990,70 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Parte_1
dal dovuto al soddisfo.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
7 4.- L'esito della lite per un verso e il rifiuto opposto dalla resistente alla proposta conciliativa formulata dal giudice (corresponsione in favore della ricorrente, in quattro mensili, della somma netta e onnicomprensiva di 6.000 euro, oltre 1.500 euro quale contributo spese legali) per l'altro, giustificano la compensazione per ¾ delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, in 1.347 euro, oltre accessori;
vanno, invece, interamente compensate quelle nei rapporti con l' , la cui difesa si è limitata alla sola costituzione. Si CP_3
pongono, poi, a intero carico della resistente le spese di ctu, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) condanna la società a corrispondere in favore di la Controparte_1 Parte_1
somma lorda di 6.990,70 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di differenze retributive maturate per il periodo 2 febbraio 2015 – 18 maggio
2016;
2) condanna, altresì, detta società a pagare le spese di ctue a rimborsare alla ricorrente ¼ delle altre spese del giudizio, liquidato in 1.347 euro, oltre spese generali, iva e cpa, nonché; compensando il resto.
Messina, 28.5.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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