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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 252/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Del Brennero, 133 38121 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25015035550 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso avverso l'Avviso di liquidazione n. 25015035550 emesso dall'Agenzia delle Entrate – DPT (anche Ufficio) per il recupero dell'imposta di registro pari ad € 2.676,00, riferito all'anno di registrazione 2025.
La controversia de qua trova origine dall'atto del 18/04/2025 (repertorio 4720/04015) registrato in via telematica il 15/05/2025 al n° 12273 SERIE IT presso l'Ufficio Territoriale di Trento. L'Ufficio contesta alla dott.ssa Ricorrente_1 che: “in atto non è presente la dichiarazione richiesta per l'applicazione del , ai sensi dell'art.
1-comma 497 del D.lgs. 266/2005.
Considerato che
per il conguaglio risultano dovuti
€ 4050,00 (9% di € 45.000,00) e che sono stati corrisposti in sede di registrazione dell'atto € 1374,00, si procede al recupero di € 2676,00.”
Ricorso:
a) In primo luogo nel riepilogo di tassazione, parte integrante dell'atto, parte ricorrente mette in luce la volontà delle parti di volersi avvalere del prezzo-valore; evidenzia che tale atto è firmato da tutte le parti.
Precisa che la legge non richiederebbe forme specifiche per optare al cosiddetto prezzo valore;
b) l'atto di divisione, essendo atto pubblico, costituisce prova concreta della volontà delle parti di avvalersi del criterio di prezzo valore.
Per tali ragioni chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
Si costituisce in giudizio l'Ufficio sostenendo che in merito alla scelta del cosiddetto prezzo-valore “… è necessario che la richiesta risulti formalizzata direttamente nel corpo dell'atto di acquisto, che la dichiarazione sia resa al notaio e recepita nell'atto in maniera espressa”.
Riguardo la seconda eccezione sollevata da parte ricorrente l'Ufficio rileva che “ in relazione alle modalità di manifestazione di tale richiesta, è necessario che la richiesta risulti formalizzata direttamente nel corpo dell'atto di acquisto e che la dichiarazione sia resa al notaio e recepita nell'atto in maniera espressa”.
Per i motivi suesposti l'Ufficio chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento, in composizione monocratica (anche CGT), rigetta il ricorso.
La norma di riferimento è costituita dall'art. 1 comma 497 della L. 266/2005. Essa recita: “In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26.4.1986, n. 131, e fatta salva l'applicazione dell'art 39, primo comma, lettera d) ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito”.
Quali sono i requisiti affinché si possa giustificare il criterio del prezzo-valore? In primo luogo il soggetto acquirente deve essere persona fisica e non può agire nell'esercizio della sua attività commerciale, artistica o professionale. In secondo luogo l'atto deve riguardare l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento di un fabbricato abitativo e/o relative pertinenze ed essere a titolo oneroso. L'imposta di registro deve essere applicata in modo proporzionale. Infine, nell'atto principale deve essere esplicitato la volontà dell'acquirente di volersi avvalere del criterio prezzo-valore. Nel caso in cui il prezzo-valore non fosse sia invocato, la vendita seguirà le regole tributarie ordinarie. Nel caso di specie parte ricorrente precisa, all'interno del proprio ricorso, la scelta di avvalersi del criterio prezzo-valore è indicata nel documento riepilogo di tassazione. In buona sostanza la dott.ssa Ricorrente_1 mette in luce che “ Il riepilogo di tassazione riportato all'interno dell'atto rappresenta la richiesta delle parti di volersi avvalere del prezzo valore in quanto in primo luogo l'atto è firmato dalle parti che ne approvano il contenuto in secondo luogo la legge Non richiede che la predetta richiesta debba esplicitarsi in formule sacramentali. Nel caso concreto l'atto di divisione aveva la forma dell'atto pubblico che fa piena prova, fino a querela di falso, tra l'altro, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Alla luce di quanto sopra è opportuno precisare che:
1) l'art. 1 comma 497 della legge 266/05 indica l'obbligo di indicare nell'atto principale che le parti si sono avvalse del criterio del prezzo-valore. Con riferimento a tale disposizione nell'atto principale, oggetto del presente contenzioso, non è stato riportato tale opzione.
2) Nel proprio ricorso, la dott.ssa Ricorrente_1 mette in luce che la volontà di opzionare al criterio prezzo-valore è specificatamente indicata nel cosiddetto “riepilogo di tassazione”. Orbene, si fa presente che l'atto di riepilogo della tassazione non costituisce l'atto principale ma è un documento riepilogativo di natura tecnico/ contabile. Viceversa, il documento che costituisce il presupposto d'imposta, è l'atto principale;
l'imposta di registro non colpisce l'atto accessorio ma quello principale. In sintesi, la tassazione vera e propria è conseguente dall'atto che si sta registrando (nel caso di specie la divisione) e non del documento accessorio allegato. Ne consegue che per codesta Corte l'operato dell'Ufficio è corretto perché, formalmente, non è stata indicata nell'atto principale la volontà di voler aderire al criterio del prezzo-valore e quindi il calcolo dell'imposta di registro è stata determinata con riferimento al valore venale.
In considerazione di quanto sopra la CGT ritiene il ricorso infondato per cui lo rigetta. Nonostante l'esito della sentenza, ritiene sussistano giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 252/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Del Brennero, 133 38121 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25015035550 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso avverso l'Avviso di liquidazione n. 25015035550 emesso dall'Agenzia delle Entrate – DPT (anche Ufficio) per il recupero dell'imposta di registro pari ad € 2.676,00, riferito all'anno di registrazione 2025.
La controversia de qua trova origine dall'atto del 18/04/2025 (repertorio 4720/04015) registrato in via telematica il 15/05/2025 al n° 12273 SERIE IT presso l'Ufficio Territoriale di Trento. L'Ufficio contesta alla dott.ssa Ricorrente_1 che: “in atto non è presente la dichiarazione richiesta per l'applicazione del , ai sensi dell'art.
1-comma 497 del D.lgs. 266/2005.
Considerato che
per il conguaglio risultano dovuti
€ 4050,00 (9% di € 45.000,00) e che sono stati corrisposti in sede di registrazione dell'atto € 1374,00, si procede al recupero di € 2676,00.”
Ricorso:
a) In primo luogo nel riepilogo di tassazione, parte integrante dell'atto, parte ricorrente mette in luce la volontà delle parti di volersi avvalere del prezzo-valore; evidenzia che tale atto è firmato da tutte le parti.
Precisa che la legge non richiederebbe forme specifiche per optare al cosiddetto prezzo valore;
b) l'atto di divisione, essendo atto pubblico, costituisce prova concreta della volontà delle parti di avvalersi del criterio di prezzo valore.
Per tali ragioni chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
Si costituisce in giudizio l'Ufficio sostenendo che in merito alla scelta del cosiddetto prezzo-valore “… è necessario che la richiesta risulti formalizzata direttamente nel corpo dell'atto di acquisto, che la dichiarazione sia resa al notaio e recepita nell'atto in maniera espressa”.
Riguardo la seconda eccezione sollevata da parte ricorrente l'Ufficio rileva che “ in relazione alle modalità di manifestazione di tale richiesta, è necessario che la richiesta risulti formalizzata direttamente nel corpo dell'atto di acquisto e che la dichiarazione sia resa al notaio e recepita nell'atto in maniera espressa”.
Per i motivi suesposti l'Ufficio chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento, in composizione monocratica (anche CGT), rigetta il ricorso.
La norma di riferimento è costituita dall'art. 1 comma 497 della L. 266/2005. Essa recita: “In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26.4.1986, n. 131, e fatta salva l'applicazione dell'art 39, primo comma, lettera d) ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito”.
Quali sono i requisiti affinché si possa giustificare il criterio del prezzo-valore? In primo luogo il soggetto acquirente deve essere persona fisica e non può agire nell'esercizio della sua attività commerciale, artistica o professionale. In secondo luogo l'atto deve riguardare l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento di un fabbricato abitativo e/o relative pertinenze ed essere a titolo oneroso. L'imposta di registro deve essere applicata in modo proporzionale. Infine, nell'atto principale deve essere esplicitato la volontà dell'acquirente di volersi avvalere del criterio prezzo-valore. Nel caso in cui il prezzo-valore non fosse sia invocato, la vendita seguirà le regole tributarie ordinarie. Nel caso di specie parte ricorrente precisa, all'interno del proprio ricorso, la scelta di avvalersi del criterio prezzo-valore è indicata nel documento riepilogo di tassazione. In buona sostanza la dott.ssa Ricorrente_1 mette in luce che “ Il riepilogo di tassazione riportato all'interno dell'atto rappresenta la richiesta delle parti di volersi avvalere del prezzo valore in quanto in primo luogo l'atto è firmato dalle parti che ne approvano il contenuto in secondo luogo la legge Non richiede che la predetta richiesta debba esplicitarsi in formule sacramentali. Nel caso concreto l'atto di divisione aveva la forma dell'atto pubblico che fa piena prova, fino a querela di falso, tra l'altro, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Alla luce di quanto sopra è opportuno precisare che:
1) l'art. 1 comma 497 della legge 266/05 indica l'obbligo di indicare nell'atto principale che le parti si sono avvalse del criterio del prezzo-valore. Con riferimento a tale disposizione nell'atto principale, oggetto del presente contenzioso, non è stato riportato tale opzione.
2) Nel proprio ricorso, la dott.ssa Ricorrente_1 mette in luce che la volontà di opzionare al criterio prezzo-valore è specificatamente indicata nel cosiddetto “riepilogo di tassazione”. Orbene, si fa presente che l'atto di riepilogo della tassazione non costituisce l'atto principale ma è un documento riepilogativo di natura tecnico/ contabile. Viceversa, il documento che costituisce il presupposto d'imposta, è l'atto principale;
l'imposta di registro non colpisce l'atto accessorio ma quello principale. In sintesi, la tassazione vera e propria è conseguente dall'atto che si sta registrando (nel caso di specie la divisione) e non del documento accessorio allegato. Ne consegue che per codesta Corte l'operato dell'Ufficio è corretto perché, formalmente, non è stata indicata nell'atto principale la volontà di voler aderire al criterio del prezzo-valore e quindi il calcolo dell'imposta di registro è stata determinata con riferimento al valore venale.
In considerazione di quanto sopra la CGT ritiene il ricorso infondato per cui lo rigetta. Nonostante l'esito della sentenza, ritiene sussistano giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.