Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 23/03/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 37/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni Cons. Alessandra ES ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24477 del registro di segreteria, sul ricorso promosso da Q.G., c.f. omissis, nato a omissis, il
omissis, residente in omissis, Strada omissis,
rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall’Avv. Leonardo Bava del Foro di Genova (PEC leonardo.bava@ordineavvgenova.it) e dall’avv. Fabrizio Borasio, del Foro di Torino, (PEC fabrizioborasio@pec.ordineavvocatitorino.it) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale del secondo, sito in Torino, Corso Lione n. 91/A;
CONTRO
INPS, sede di Vercelli, in persona del legale rappresentante pro tempore;
ESAMINATI gli atti e documenti di causa;
SENTITE, all’udienza del 19 febbraio 2026, le difese delle parti, come da verbale.
FATTO
Il ricorrente ha adito questa Corte per far accertare e dichiarare che la pensione Cat. CTPS n. 10653596, con decorrenza 1° gennaio 2024, di cui è titolare, è esente da IRPEF ai sensi dell’art. 2, comma 211, della l. n. 232/2016, in ragione dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere ex art. 1, co. 562 ss. della l. n. 266/2005, e conseguentemente condannare l’INPS a porre fine alla ritenuta fiscale alla fonte su tale pensione, ponendo in pagamento l’importo al lordo dell’IRPEF e relative addizionali.
Si spiega nel ricorso che il Sig. Q. è stato dichiarato “soggetto equiparato a vittima del dovere”, essendo state ritenute sussistenti le particolari condizioni ambientali e operative legate alle missioni svolte in Bosnia Erzegovina dal 27 febbraio 2003 al 4 settembre 2003, a seguito delle quali gli veniva diagnosticata l’infermità “nodulo displasico al lobo tiroideo sx”, con conseguente emissione del decreto del Ministero della Difesa concessivo dei benefici assistenziali a lui spettanti (v. d.m. n. 34 del 20 aprile 2009 e attestazione del 27 febbraio 2012 versati in atti).
Pertanto, il ricorrente, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, co. 211, della l. n. 232/2016, ha chiesto all’INPS di concedergli in esenzione IRPEF la pensione.
In data 19 settembre 2025 l’INPS ha respinto l’istanza, affermando che non sussistono i requisiti per la detassazione, poiché si tratta di equiparato a vittima del dovere e non è titolare di pensione di privilegio.
L’INPS si è costituita in giudizio con memoria del 9 febbraio 2026: ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a favore della giurisdizione della Corte di giustizia tributaria; ha affermato il proprio difetto di legittimazione processuale, chiedendo l’integrazione del contraddittorio con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancata proposizione del ricorso amministrativo; ha chiesto, nel merito, il rigetto della domanda attorea per infondatezza; in via istruttoria ha chiesto l’audizione del funzionario amministrativo competente sulla fattispecie.
All’udienza del 19 febbraio 2026, dopo la discussione orale, la causa è stata trattenuta a decisione, e, al termine della camera di consiglio, è stata data lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 167 c.g.c.
DIRITTO
1. Deve essere preliminarmente scrutinata l’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti sollevata dall’INPS.
Al riguardo si richiama la giurisprudenza consolidata, anche con riferimento alla specifica problematica ex art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 qui in esame, secondo cui:
-spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti “tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato” (ex multis, Cass., Sez. un., n. 28020/2022; n. 7755/2017, n. 11849/2016);
-deve escludersi la giurisdizione tributaria e riconoscersi una lettura omnicomprensiva della giurisdizione attribuita dal Legislatore alla Corte dei conti quale Giudice delle pensioni, da ritenersi estesa anche a controversie, quali quella presente, concernenti non la sola applicazione della normativa tributaria, bensì il rapporto pensionistico negli aspetti riferibili alla correttezza della quantificazione dell’importo erogato al ricorrente dall’INPS (Corte dei conti, Sez. giur. Liguria, n. 108/2022 e Cass., Sez. V, n. 24298/2019, ivi richiamata; Corte dei conti, Sez. giur. Toscana nn. 17 e 18 del 2025; Sez. giur. Liguria n. 24/2025; Sez. giur. Molise n. 43/2025; Sez. giur. Abruzzo n. 72/2025).
Si ritiene pertanto che debba essere rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti sollevata dall’INPS.
2. Del pari deve essere rigettata l’eccezione, sollevata dall’INPS, di improcedibilità del ricorso per mancanza del previo esperimento del ricorso amministrativo, non rinvenendosi una espressa previsione normativa a sostegno della tesi di parte resistente.
Infatti, si osserva che, ai sensi dell’art. 153 c.g.c., costituisce causa di inammissibilità del ricorso pensionistico la mancanza di una formale richiesta all’Amministrazione a provvedere sulla pretesa (fatta oggetto della domanda giudiziale) a cui sia seguito il provvedimento dell’Amministrazione o sia decorso il termine di legge per provvedere.
Nel caso di specie, il ricorrente impugna in questa sede il provvedimento negativo dell’INPS, intervenuto in data 19 settembre 2025, a seguito della domanda formulata dal Sig. Q., avente ad oggetto il beneficio della detassazione ex art. 1, co. 211 della l. n. 232/2016.
3. Non sussiste nemmeno l’invocato difetto di legittimazione passiva sostenuto dall’INPS.
Infatti, nel caso di specie l’INPS è stato evocato in giudizio quale sostituto d’imposta in relazione ad una domanda di riconoscimento non del rimborso delle trattenute IRPEF già operate dall’Istituto, bensì di accertamento del diritto all’esenzione di tale imposta in riferimento al trattamento pensionistico in godimento, sulla base di una norma che la prevede a favore del soggetto equiparato a vittima del dovere; donde l’INPS ha la capacità di stare in giudizio, in quanto, come sostituto d’imposta ex art. 64 del D.P.R. n. 600/1973, in caso di accoglimento della domanda è tenuto a cessare in futuro le pertinenti trattenute, in adempimento di un obbligo asseritamente discendente direttamente dalla legge (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Molise n. 43/2025).
4. Venendo all’esame del merito, si osserva che la controversia appare matura per la decisione ed interamente definita sotto il profilo giuridico, non ritenendosi pertanto necessaria altra attività istruttoria.
Il ricorso è fondato e deve essere integralmente accolto.
Il ricorrente si duole della mancata applicazione dell’esenzione fiscale prevista dall’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016, affermando che tale beneficio debba estendersi anche alla propria pensione in quanto titolare dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere ex art. 1 co. 562 e ss. l. n. 266/2005.
La difesa dell’Amministrazione ha ribadito l’insussistenza in capo al ricorrente dei requisiti e dei presupposti di legge per l’estensione del beneficio, affermando la riferibilità della esenzione in questione ai soli trattamenti pensionistici correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato.
L'art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi".
La citata l. n. 266/2005 all’art. 1, comma 563, ha previsto espressamente ed analiticamente i soggetti considerati “vittime del dovere”, mentre al successivo comma 564 ha stabilito che sono “equiparati” ai soggetti di cui al comma 563 “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Pertanto, dalla disamina del combinato disposto dell’art. 1, co. 211 della l. n. 232/2016 e dell’art. 1 co. 563 e 564 della l. n. 266/2005 si desume che vittime del dovere ed equiparati o, in caso di loro decesso, familiari superstiti sono indistintamente destinatari del beneficio dell’esenzione fiscale in questione.
La normativa estende l'esenzione dall'IRPEF ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, agli equiparati e ai loro familiari superstiti, senza specificare limitazioni sulla tipologia di pensione, dalla data di entrata in vigore il 01.01.2017.
La giurisprudenza recente della Corte di cassazione ha affrontato direttamente la questione, confermando che l'esenzione IRPEF si applica a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, agli equiparati e ai loro familiari superstiti, indipendentemente dalla correlazione tra la pensione e l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere od equiparato.
Si richiamano, in particolare, tra le altre, le seguenti pronunce:
- ord. Cass. civ., Sez. V, n. 7958 del 25.03.2025, secondo cui: “L’art. 1, comma 211, cit. estende i benefici […] a tutti i 'trattamenti pensionistici', senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere";
- ord. Cass. civ. Sez. V, n. 7694 del 23.03.2025, secondo cui: "Il beneficio dell’esenzione dall’Irpef valga per la pensione di cui gode la persona riconosciuta vittima del dovere o soggetto ad essa equiparato, […] a prescindere dalla correlazione con l’evento che ha dato luogo a tale riconoscimento; in definitiva hanno ritenuto che si tratti di un beneficio di natura esclusivamente soggettiva”;
- sent Cass. civ., Sez. V, n. 15056 del 29.05.2024, secondo cui: “La lettera dell’art. 1, comma 211, cit. estende i benefici, […] a tutti i 'trattamenti pensionistici', senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere”.
Pertanto, non vi è dubbio, alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza sopra citata, che l'esenzione IRPEF, prevista dall'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, si applica a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti, senza limitazioni alla sola pensione privilegiata direttamente connessa all'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato, come sostenuto, invece, dall’Amministrazione resistente.
Non si rinviene alcuna ragione per discostarsi da tale indirizzo, in quanto i riferimenti contenuti nella disposizione – alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – sono da considerarsi “funzionali esclusivamente a delimitare l’ambito dei destinatari dell’estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati”, poiché tali norme “non prevedono alcun trattamento pensionistico, ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell’assegno vitalizio, nonché altri benefici, come l’esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa.” (Cass. civ., Sez. trib., 4873/2015, 15023/2024, 15115/2024).
La giurisprudenza contabile è peraltro orientata in senso conforme sull'interpretazione dell'articolo 1, comma 211, della l. n. 232/2016, ritenendo che il legislatore abbia inteso estendere i benefici fiscali, inclusa l'esenzione IRPEF, a tutti i trattamenti pensionistici percepiti dai soggetti in possesso dello status di vittima del dovere o equiparato o loro familiare superstite, senza limitazioni legate alla causa della pensione stessa (si cfr.: Sez. I App. n 39/2025; Sez. giur. Toscana n. 17/2025, n. 18/2025 e n. 30/2025; Sezione giur. Liguria n. 24/2025; Sez. giur. Campania n. 151/2025; Sez. giur. Abruzzo n. 59/2025; Sez. giur. Puglia n. 138/2025; Sez. giur. Trentino Alto Adige n. 11/2025; Sez. giur. Lombardia n. 109/2025; Sez. giur. Molise n. 43/2025).
Per tutto quanto esposto, deve essere, conseguentemente, affermato il diritto del ricorrente, quale soggetto equiparato a vittima del dovere (come risultante dalla documentazione versata in atti: d.m. n. 34 del 20 aprile 2009 e attestazione del 27 febbraio 2012), all’esenzione IRPEF, ai sensi dell’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016, sul trattamento pensionistico in godimento, e deve essere condannata l’INPS a porre fine alla ritenuta fiscale su tale pensione.
5. In base al principio di soccombenza l’INPS deve essere condannata al pagamento, a favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente all’esenzione IRPEF, ai sensi dell’art. 1, co. 211, l. n. 232/2016, sul trattamento pensionistico in godimento cat. CTPS n. 10653596, e condanna l’INPS a porre fine alla ritenuta fiscale su tale pensione.
Condanna l’INPS al pagamento, a favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano nell’importo di 1.500,00 (millecinquecento/00) euro, oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del 15%.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino, il 19 febbraio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Alessandra ES
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 23/03/2026 Il Direttore della Segreteria
ER GL
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
IL GIUDICE MONOCRATICO
Alessandra ES
Firmato digitalmente
Su disposizione del Giudice, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 23/03/2026 Il Direttore della Segreteria
ER GL
Firmato digitalmente
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