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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 28.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11253/2023 R.G.L. avente a oggetto: disconoscimento giornate lavorative in agricoltura;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Antonio Cunsolo;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Marco Luzi;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.11.2023, il ricorrente, premesso di avere lavorato quale operaio agricolo a tempo determinato alle dipendenze dell'azienda IL
IT soc.coop. nei periodi indicati in ricorso (62 giornate lavorative per l'anno 2014), di essersi occupato della raccolta di prodotti agricoli in diversi Comuni delle Provincie di
Catania, Enna e Siracusa con orario di lavoro giornaliero dalle 7.00 alle 14.30 nei termini
CP_ descritti in ricorso e di avere successivamente e inaspettatamente ricevuto dall' il provvedimento di disconoscimento delle predette giornate lavorative, ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…1) previo annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione del provvedimento con i quali l' a modifica CP_1 degli elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940, ha disposto la cancellazione di
n. 62 giornate lavorative in agricoltura prestate dal sig. nell'anno 2014 Parte_1
e dei conseguenti provvedimenti con i quali il medesimo , a seguito di riesame, ha CP_1
1 revocato l'indennità di disoccupazione agricola già concessa intimandone la restituzione, dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento e reinserimento delle medesime giornate lavorative negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza e a trattenere le somme già corrispostegli dall' a titolo di indennità di disoccupazione CP_1
agricola e prestazioni accessorie in relazione alla predetta annualità;
2) condannare, di conseguenza, l' a restituire al sig. le somme già CP_1 Parte_1
recuperate o che saranno recuperate nel corso del giudizio dal medesimo in CP_1 relazione all'indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie a suo tempo già corrisposte al ricorrente per l'anno oggetto del presente giudizio (2014);
3) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, CP_1 con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipante. […]”.
Con memoria difensiva depositata in data 28.2.2024, si è costituito in giudizio l' formulando varie eccezioni preliminari e chiedendo, nel merito, il rigetto del CP_1 ricorso, stante l'avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura a seguito del controllo effettuato in via amministrativa sull'asserito datore di lavoro;
ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “…in via preliminare: - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa in fatto e diritto, l'inammissibilità del ricorso;
- in particolare, dichiarare la improcedibilità del ricorso per decadenza, a mente dell'art 47, del D.P.R. n. 639/70, come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 384/92 convertito in Legge n. 438/92; - in particolare, dichiarare la improcedibilità/inammissibilità del ricorso per decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 del D. L. 03.02.1970 n.
7, convertito con modificazioni nella Legge 11.03.1970 n. 83. nel merito: - respingere integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto;
[…] Con condanna del ricorrente al pagamento di spese di lite”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 28.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, avuto riguardo all'oggetto del contendere, deve escludersi che la società alle cui dipendenze il ricorrente avrebbe svolto attività di lavoro subordinato in agricoltura sia litisconsorte necessario. L'unico soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione giudiziaria contro provvedimenti definitivi d'iscrizione, o cancellazione, dei lavoratori agricoli negli appositi elenchi nominativi è, infatti, l' . CP_1
2 3. Nel merito il ricorso è infondato e va pertanto rigettato (in tal senso, tra le altre, cfr. altresì sentenze del Tribunale di Catania nn. 231/2024, 232/2024, 233/2024, 234/2024,
235/2024 del 18.1.2024 – est. dott.ssa –, n. 1761/2024 del 29.3.2024 – est. Per_1 dott.ssa –, n. 2600/2024 del 10.5.2024 – est. dott. –, n. 4021/2024 Per_2 Per_3
[... del 30.7.2024 – est. dott.ssa –, n. 4781/2024 del 24.10.2024 – est. dott.ssa Per_4
– e n. 5208/2024 del 19.11.2024 – est. dott.ssa –, a cui si fa Per_5 Per_6
riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Ed invero, ad avviso di questo giudicante, la causa può essere decisa sulla scorta del principio della ragione più liquida (cfr. C. Cass. 12002/2014, C. Cass. S.U. 9936/2014,
C. Cass. 17214/2016, C. Cass. 11458/2018, C. Cass. 363/2019), risultando dirimente l'esame delle circostanze e degli elementi ricavabili dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019002870/DDL dell'8.7.2019.
3.1. Innanzitutto, va disattesa l'eccezione attorea di carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati.
Ed infatti, come già osservato nei richiamati precedenti di questo Ufficio, “...2.a.
Quanto alla dedotta omessa motivazione dei provvedimenti avverso i quali il ricorrente è insorto, giova rilevare che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento, non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l.
n. 241/1990, risultando l'atto di disconoscimento – ora peraltro individualmente notificato per effetto della novella di cui all'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020 – sufficientemente articolato allo scopo di consentire il diritto di difesa del destinatario sul quale si riversa l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato. [...]” (cfr., in particolare, sentenza n. 231/2024 del Tribunale di
Catania, cit.).
3.2. Ciò posto, deve rilevarsi che nel giudizio volto al riconoscimento del diritto a una certa prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., parte ricorrente deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del diritto in questione.
Nella specie, dunque, era onere del ricorrente dimostrare l'effettività dell'addotto rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall' a seguito di CP_1
CP_ accertamenti ispettivi (cfr. memoria difensiva dell' e verbale ispettivo allegato).
Ed infatti, come affermato costantemente dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento e d'indennità di disoccupazione agricola – laddove debba
3 preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura – l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. grava sul lavoratore.
In tal senso, la Suprema Corte ha evidenziato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1
rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno
2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, d'altronde, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “…nel settore dell'agricoltura, il diritto … alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4
d.lg.lt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)” (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n.
16585).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13877/2012, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può
4 risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
In ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro, come nella specie, occorre dunque che il ricorrente provi in modo puntuale l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa
(Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
In base agli ordinari principi processuali e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, peraltro, gli oneri probatori in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongano, sul
CP_ piano logico, un corrispondente onere di allegazione, in particolare nel caso in cui L' contesti il carattere fittizio del rapporto ovvero l'insussistenza della subordinazione (Cass. civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877, cit.).
In applicazione dell'art. 414 c.p.c., è necessario che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile - compatibilmente con la natura del rapporto controverso -
i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati.
La Suprema Corte ha, di recente, ribadito tali principi, affermando che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria.
Funzione che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza CP_1
del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548). In caso di contestazione da parte dell' , incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, CP_1 la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio
2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17)” (cfr. Cass. 2 febbraio 2023, n. 3129).
3.3. Alla luce degli esposti principi, il ricorso è infondato e va rigettato.
5 Ed invero, considerati gli oneri di allegazione e prova gravanti sul lavoratore, parte ricorrente non ha fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nonché dei caratteri tipici della subordinazione o di quegli elementi c.d. “sintomatici”.
D'altronde, come già osservato nei richiamati precedenti di questo Ufficio, “...2.b.
D'altro verso risulta dirimente l'esame delle circostanze e degli elementi ricavabili dal verbale unico di accertamento e notificazione N.2019002870/DDL del 8 luglio 2019 in atti
(all. n. 1 alla produzione , elevato dai funzionari di vigilanza della sede di CP_1 CP_1
Ragusa, e nei confronti di IL IT soc. coop.” (cfr. Parte_2 Parte_3
sentenza n. 231/2024 del Tribunale di Catania, cit.).
3.4. Quanto al primo profilo, innanzitutto, non può ritenersi che parte ricorrente abbia assolto il predetto onere probatorio a suo carico, atteso che la documentazione versata in atti non è di per sé sufficiente a dimostrare l'effettività del dedotto rapporto di natura subordinata fra il ricorrente e la cooperativa IL IT, avendo tale documentazione, in quanto proveniente dal preteso datore di lavoro, scarso valore probatorio nella presente sede.
Ed infatti, in termini generali, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come risultante dal verbale ispettivo in atti), la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass.
10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
3.5. Nella specie, inoltre, il ricorrente non ha allegato con sufficiente dettaglio i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi, c.d. "sintomatici", che consentano di potere quanto meno presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es.
l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.), risultando lacunose le allegazioni in ordine ai suddetti indici rivelatori della subordinazione.
Parte ricorrente ha solo affermato, e ciò appare invero insufficiente, di avere espletato un certo numero di giornate di lavoro nell'anno in esame – peraltro indicate in cifra cumulativa senza precisazione alcuna in ordine ai giorni di effettiva prestazione, facendo riferimento ad un arco temporale comprensivo di diversi mesi – assumendo
6 apoditticamente di essere stato tenuto a rispettare gli ordini impartiti dal legale rappresentante, di avere lavorato in luoghi non precisamente individuati, di essere stato retribuito in misura pari a circa 63,00 € al giorno (così a pagg. 1 e 2 ricorso), laddove tuttavia non vi è traccia né riscontro dei pagamenti come si dirà infra.
Tali carenze, a fronte del disconoscimento operato dall' in ragione delle CP_1
numerose incongruenze emerse in sede ispettiva, giustificano la reiezione della domanda attorea, "dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite”.
3.6. Nella fattispecie in esame, va altresì evidenziata l'inammissibilità e l'irrilevanza delle prove orali articolate da parte ricorrente, poiché inidonee ex se a dimostrare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle specifiche risultanze del verbale ispettivo in atti.
Ed invero, i capitoli di prova articolati da parte ricorrente appaiono non rilevanti e conducenti, formulati in termini generici, in assenza di indicazione delle esatte date di inizio e fine dell'attività lavorativa nell'anno in esame e delle specifiche giornate di espletamento della stessa, con indicazione di un numero cumulativo di giornate annue e senza la dettagliata allegazione dei precisi periodi dell'anno in cui detta attività sarebbe stata svolta per il numero complessivo di giornate dedotte, nonché dei luoghi di svolgimento dell'attività; ciò specialmente a fronte di risultanze incompatibili con gli assunti attorei, quali quelle che – come ora si evidenzierà – sono emerse all'esito delle attività ispettive e che avrebbero reso necessari riferimenti maggiormente circostanziati.
Neppure da tali prove orali, dunque, sarebbe possibile ricavare il positivo accertamento del dedotto rapporto di lavoro agricolo subordinato, considerato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).
3.7. Come già evidenziato nei richiamati precedenti – in vicende sovrapponibili a quella in esame poiché concernenti il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo nei
7 confronti dei soggetti ivi ricorrenti in conseguenza del medesimo accertamento ispettivo –, nella fattispecie in esame risulta peraltro dirimente quanto emerso in sede ispettiva (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione 2019002870 dell'8.7.2019 in atti, cit.).
Si ribadiscono, in particolare, le seguenti argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 231/2024 del 18.1.2024:
“...Si evincono dagli accertamenti posti in essere contraddizioni e incongruenze che lasciano trasparire l'inverosimiglianza della prospettazione attorea nonché la fittizietà dei rapporti di lavoro in discussione alle dipendenze della IL IT soc. coop.; contraddizioni e incongruenze che non risultano adeguatamente confutate dalla prova nella specie genericamente articolata.
Segnatamente è stato acclarato che la predetta cooperativa è stata costituita con atto del 12.1.2011 con un capitale sociale di euro 1.500,00 con sottoscrizione da parte dei tre soci di cinque quote ciascuna del valore di euro 100,00;
che il sistema di amministrazione e controllo era affidato ad un Consiglio di
Amministrazione formato da tre amministratori: , Presidente e legale Persona_7
rappresentante della cooperativa, Vice Presidente e , Parte_4 Persona_8
Consigliere;
che in data 18 febbraio 2011 veniva presentata denuncia di inizio di attività con dipendenti e con fabbisogno annuo di 250 giornate lavorative indicando il possesso in comodato di un terreno ubicato in esteso mq 11.015 (ha 01.10.15); CP_2
che in realtà dal primo trimestre 2014 al quarto trimestre 2018 la IL IT ha effettuato comunicazioni obbligatorie di assunzioni di OTD per complessive 44.347 giornate: 11.613 per il 2014, 7.287 per il 2015, 12.150 per il 2016, 11.326 per il 2017 e
2.061 nel 3 e 4 trimestre 2018;
che mai la cooperativa ha presentato dichiarazioni fiscali ad eccezione dei modelli 770 negli anni 2014-2017, esibendo fatture per l'anno 2014 per operazioni attive (vendite) per euro 219.198,68, e nessuna fattura per operazioni passive (acquisti); per l'anno 2015 per operazioni attive di euro 111.660,16 e passive per euro 44.792,80; per l'anno 2016 per operazioni attive per euro 159.263,47 e nessuna per operazioni passive;
per l'anno 2017 per vendite per euro 105.843,92; nessuna fattura né per vendite né per acquisti per il
2018;
che la cooperativa ha omesso del tutto di versare i contributi per i lavoratori dipendenti per un insoluto di euro 945.547,28;
8 che ha denunciato come braccianti agricoli anche il Presidente del CdA, Per_7
, e il Consigliere del CdA, , che hanno rispettivamente percepito a
[...] Persona_8
titolo di indennità di disoccupazione e di assegno al nucleo familiare il primo euro
23.830,88, il secondo euro 26.774,72;
che pertanto raffrontando i dati comunicati della D.A. (denuncia aziendale) con le denunce trimestrali nel periodo in discussione risulta una evidente sproporzione con il fabbisogno aziendale di manodopera dichiarato, atteso che le giornate di lavoro effettivamente denunciate per alcuni anni superano di oltre 40 volte il suddetto fabbisogno,
a parità di terreni e coltivazioni dichiarate;
che a fronte di retribuzioni per lavoro dipendente pari a € 3.043.225,00 e di contributi per € 614.485,00 oltre alle normali ulteriori spese e costi di gestione, la cooperativa non ha dichiarato all'Amministrazione Finanziaria alcun volume di affari.
Non è stata prodotta documentazione atta a tracciare i pagamenti delle retribuzioni.
Gli ispettori verbalizzanti hanno fatto quindi riferimento ai dati ricavati dal Processo
Verbale di Constatazione della GdF Compagnia di Paternò del 16.2.2018.
Disallineati gli elevati imponibili delle retribuzioni in rapporto al fatturato (anno 2014: fatturato 219.198,68, retribuzioni 788.098,00; anno 2015: fatturato 111.660,16, retribuzioni euro 494,570; anno 2016: fatturato 159.263,47, retribuzioni 835.288,00; anno
2017: fatturato 105.843,92, retribuzioni 780.577,00; anno 2018: fatturato zero, retribuzioni 144.69,00);
sproporzionato il fabbisogno di giornate e il numero di quelle effettivamente denunciate;
risibile l'estensione del terreno dichiarato e coltivato ad agrumi – circa un ettaro – per coltivare il quale gli ispettori hanno considerato un fabbisogno di 100 giornate lavorative annue e tale da escludere comunque l'espletamento di attività agricola, sì come definita dall'art. 2135 c.c.
In definitiva, dall'accertamento posto in essere e non confutato dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata, si evince che la cooperativa presunta datrice di lavoro non risulti strutturata come un complesso di beni finalizzato allo svolgimento di un'attività economica, risultando dai dati raccolti l'assoluta antieconomicità dei dati esposti e dei rapporti di lavoro come denunciati, e dunque correttamente disconosciuti. [...]” (cfr. sentenza n. 231/2024 di questo Ufficio, cit.; cfr. altresì sentenze nn. 232/2024, 233/2024, 234/2024 e 235/2024 emesse in pari data).
9 3.8. Deve dunque concludersi nel senso che vi è difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato, nei termini nell'atto introduttivo del giudizio prospettati, passata in rassegna la documentazione prodotta dall'odierno ricorrente, insufficienti le annotazioni del datore di lavoro, che si configurano come documenti di formazione unilaterale, contraddetti dalle risultanze dell'accertamento ispettivo, con conseguente rigetto del ricorso.
Tale decisione, inoltre, si giustifica sulla scorta del condiviso insegnamento della
Corte di Cassazione secondo cui “Sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (cfr. C. Cass. 28/09/2006 n. 21028 in motivazione).
4. Le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. in atti, vanno dichiarate irripetibili.
Come da ultimo osservato da questo Ufficio, “...Fermo, infatti, il principio secondo cui per l'operatività dell'articolo 152 delle disp. di att. al c.p.c. è necessario che “il diritto alla prestazione (costituisca) l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass. n.
16676/2020), ragione per cui “Il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato perciò negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli” (Cass. n. 37973/2022), deve, nelle specie, operare il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi della menzionata disposizione, giacché il ricorrente non ha chiesto la sola condanna dell'Istituto previdenziale alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ma ha agito anche per il conseguimento della indennità di disoccupazione agricola dopo che la relativa domanda è stata rigettata dall' per essere risultato cancellato dagli elenchi. CP_1
Per il caso in cui oggetto del giudizio non sia solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli, ma anche quello volto al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione (anche eventualmente recuperata dall' ), CP_1 giova richiamare quanto precisato da Cass. n. 37973/2022 che, nell'evidenziare che
“L'iscrizione negli elenchi è, dunque, uno degli elementi costitutivi per integrare il diritto alla prestazione previdenziale, sicché non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale senza l'attualità del diritto alla iscrizione”, con la conseguenza
10 che “…l'interessato, a seguito di cancellazione dagli elenchi medesimi, nel rispetto del termine di legge, dovrà -o potrà- chiedere anche la reiscrizione negli elenchi, nel giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione”, ha affermato che “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (v., da ultimo, Cass. n.
10038/2024). [...]” (cfr. sentenza n. 5208/2024 del Tribunale di Catania del 19.11.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Catania, 28 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 28.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11253/2023 R.G.L. avente a oggetto: disconoscimento giornate lavorative in agricoltura;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Antonio Cunsolo;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Marco Luzi;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.11.2023, il ricorrente, premesso di avere lavorato quale operaio agricolo a tempo determinato alle dipendenze dell'azienda IL
IT soc.coop. nei periodi indicati in ricorso (62 giornate lavorative per l'anno 2014), di essersi occupato della raccolta di prodotti agricoli in diversi Comuni delle Provincie di
Catania, Enna e Siracusa con orario di lavoro giornaliero dalle 7.00 alle 14.30 nei termini
CP_ descritti in ricorso e di avere successivamente e inaspettatamente ricevuto dall' il provvedimento di disconoscimento delle predette giornate lavorative, ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…1) previo annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione del provvedimento con i quali l' a modifica CP_1 degli elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940, ha disposto la cancellazione di
n. 62 giornate lavorative in agricoltura prestate dal sig. nell'anno 2014 Parte_1
e dei conseguenti provvedimenti con i quali il medesimo , a seguito di riesame, ha CP_1
1 revocato l'indennità di disoccupazione agricola già concessa intimandone la restituzione, dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento e reinserimento delle medesime giornate lavorative negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza e a trattenere le somme già corrispostegli dall' a titolo di indennità di disoccupazione CP_1
agricola e prestazioni accessorie in relazione alla predetta annualità;
2) condannare, di conseguenza, l' a restituire al sig. le somme già CP_1 Parte_1
recuperate o che saranno recuperate nel corso del giudizio dal medesimo in CP_1 relazione all'indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie a suo tempo già corrisposte al ricorrente per l'anno oggetto del presente giudizio (2014);
3) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, CP_1 con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipante. […]”.
Con memoria difensiva depositata in data 28.2.2024, si è costituito in giudizio l' formulando varie eccezioni preliminari e chiedendo, nel merito, il rigetto del CP_1 ricorso, stante l'avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura a seguito del controllo effettuato in via amministrativa sull'asserito datore di lavoro;
ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “…in via preliminare: - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa in fatto e diritto, l'inammissibilità del ricorso;
- in particolare, dichiarare la improcedibilità del ricorso per decadenza, a mente dell'art 47, del D.P.R. n. 639/70, come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 384/92 convertito in Legge n. 438/92; - in particolare, dichiarare la improcedibilità/inammissibilità del ricorso per decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 del D. L. 03.02.1970 n.
7, convertito con modificazioni nella Legge 11.03.1970 n. 83. nel merito: - respingere integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto;
[…] Con condanna del ricorrente al pagamento di spese di lite”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 28.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, avuto riguardo all'oggetto del contendere, deve escludersi che la società alle cui dipendenze il ricorrente avrebbe svolto attività di lavoro subordinato in agricoltura sia litisconsorte necessario. L'unico soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione giudiziaria contro provvedimenti definitivi d'iscrizione, o cancellazione, dei lavoratori agricoli negli appositi elenchi nominativi è, infatti, l' . CP_1
2 3. Nel merito il ricorso è infondato e va pertanto rigettato (in tal senso, tra le altre, cfr. altresì sentenze del Tribunale di Catania nn. 231/2024, 232/2024, 233/2024, 234/2024,
235/2024 del 18.1.2024 – est. dott.ssa –, n. 1761/2024 del 29.3.2024 – est. Per_1 dott.ssa –, n. 2600/2024 del 10.5.2024 – est. dott. –, n. 4021/2024 Per_2 Per_3
[... del 30.7.2024 – est. dott.ssa –, n. 4781/2024 del 24.10.2024 – est. dott.ssa Per_4
– e n. 5208/2024 del 19.11.2024 – est. dott.ssa –, a cui si fa Per_5 Per_6
riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Ed invero, ad avviso di questo giudicante, la causa può essere decisa sulla scorta del principio della ragione più liquida (cfr. C. Cass. 12002/2014, C. Cass. S.U. 9936/2014,
C. Cass. 17214/2016, C. Cass. 11458/2018, C. Cass. 363/2019), risultando dirimente l'esame delle circostanze e degli elementi ricavabili dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019002870/DDL dell'8.7.2019.
3.1. Innanzitutto, va disattesa l'eccezione attorea di carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati.
Ed infatti, come già osservato nei richiamati precedenti di questo Ufficio, “...2.a.
Quanto alla dedotta omessa motivazione dei provvedimenti avverso i quali il ricorrente è insorto, giova rilevare che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento, non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l.
n. 241/1990, risultando l'atto di disconoscimento – ora peraltro individualmente notificato per effetto della novella di cui all'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020 – sufficientemente articolato allo scopo di consentire il diritto di difesa del destinatario sul quale si riversa l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato. [...]” (cfr., in particolare, sentenza n. 231/2024 del Tribunale di
Catania, cit.).
3.2. Ciò posto, deve rilevarsi che nel giudizio volto al riconoscimento del diritto a una certa prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., parte ricorrente deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del diritto in questione.
Nella specie, dunque, era onere del ricorrente dimostrare l'effettività dell'addotto rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall' a seguito di CP_1
CP_ accertamenti ispettivi (cfr. memoria difensiva dell' e verbale ispettivo allegato).
Ed infatti, come affermato costantemente dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento e d'indennità di disoccupazione agricola – laddove debba
3 preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura – l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. grava sul lavoratore.
In tal senso, la Suprema Corte ha evidenziato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1
rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno
2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, d'altronde, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “…nel settore dell'agricoltura, il diritto … alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4
d.lg.lt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)” (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n.
16585).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13877/2012, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può
4 risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
In ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro, come nella specie, occorre dunque che il ricorrente provi in modo puntuale l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa
(Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
In base agli ordinari principi processuali e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, peraltro, gli oneri probatori in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongano, sul
CP_ piano logico, un corrispondente onere di allegazione, in particolare nel caso in cui L' contesti il carattere fittizio del rapporto ovvero l'insussistenza della subordinazione (Cass. civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877, cit.).
In applicazione dell'art. 414 c.p.c., è necessario che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile - compatibilmente con la natura del rapporto controverso -
i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati.
La Suprema Corte ha, di recente, ribadito tali principi, affermando che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria.
Funzione che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza CP_1
del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548). In caso di contestazione da parte dell' , incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, CP_1 la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio
2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17)” (cfr. Cass. 2 febbraio 2023, n. 3129).
3.3. Alla luce degli esposti principi, il ricorso è infondato e va rigettato.
5 Ed invero, considerati gli oneri di allegazione e prova gravanti sul lavoratore, parte ricorrente non ha fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nonché dei caratteri tipici della subordinazione o di quegli elementi c.d. “sintomatici”.
D'altronde, come già osservato nei richiamati precedenti di questo Ufficio, “...2.b.
D'altro verso risulta dirimente l'esame delle circostanze e degli elementi ricavabili dal verbale unico di accertamento e notificazione N.2019002870/DDL del 8 luglio 2019 in atti
(all. n. 1 alla produzione , elevato dai funzionari di vigilanza della sede di CP_1 CP_1
Ragusa, e nei confronti di IL IT soc. coop.” (cfr. Parte_2 Parte_3
sentenza n. 231/2024 del Tribunale di Catania, cit.).
3.4. Quanto al primo profilo, innanzitutto, non può ritenersi che parte ricorrente abbia assolto il predetto onere probatorio a suo carico, atteso che la documentazione versata in atti non è di per sé sufficiente a dimostrare l'effettività del dedotto rapporto di natura subordinata fra il ricorrente e la cooperativa IL IT, avendo tale documentazione, in quanto proveniente dal preteso datore di lavoro, scarso valore probatorio nella presente sede.
Ed infatti, in termini generali, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come risultante dal verbale ispettivo in atti), la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass.
10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
3.5. Nella specie, inoltre, il ricorrente non ha allegato con sufficiente dettaglio i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi, c.d. "sintomatici", che consentano di potere quanto meno presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es.
l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.), risultando lacunose le allegazioni in ordine ai suddetti indici rivelatori della subordinazione.
Parte ricorrente ha solo affermato, e ciò appare invero insufficiente, di avere espletato un certo numero di giornate di lavoro nell'anno in esame – peraltro indicate in cifra cumulativa senza precisazione alcuna in ordine ai giorni di effettiva prestazione, facendo riferimento ad un arco temporale comprensivo di diversi mesi – assumendo
6 apoditticamente di essere stato tenuto a rispettare gli ordini impartiti dal legale rappresentante, di avere lavorato in luoghi non precisamente individuati, di essere stato retribuito in misura pari a circa 63,00 € al giorno (così a pagg. 1 e 2 ricorso), laddove tuttavia non vi è traccia né riscontro dei pagamenti come si dirà infra.
Tali carenze, a fronte del disconoscimento operato dall' in ragione delle CP_1
numerose incongruenze emerse in sede ispettiva, giustificano la reiezione della domanda attorea, "dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite”.
3.6. Nella fattispecie in esame, va altresì evidenziata l'inammissibilità e l'irrilevanza delle prove orali articolate da parte ricorrente, poiché inidonee ex se a dimostrare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle specifiche risultanze del verbale ispettivo in atti.
Ed invero, i capitoli di prova articolati da parte ricorrente appaiono non rilevanti e conducenti, formulati in termini generici, in assenza di indicazione delle esatte date di inizio e fine dell'attività lavorativa nell'anno in esame e delle specifiche giornate di espletamento della stessa, con indicazione di un numero cumulativo di giornate annue e senza la dettagliata allegazione dei precisi periodi dell'anno in cui detta attività sarebbe stata svolta per il numero complessivo di giornate dedotte, nonché dei luoghi di svolgimento dell'attività; ciò specialmente a fronte di risultanze incompatibili con gli assunti attorei, quali quelle che – come ora si evidenzierà – sono emerse all'esito delle attività ispettive e che avrebbero reso necessari riferimenti maggiormente circostanziati.
Neppure da tali prove orali, dunque, sarebbe possibile ricavare il positivo accertamento del dedotto rapporto di lavoro agricolo subordinato, considerato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).
3.7. Come già evidenziato nei richiamati precedenti – in vicende sovrapponibili a quella in esame poiché concernenti il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo nei
7 confronti dei soggetti ivi ricorrenti in conseguenza del medesimo accertamento ispettivo –, nella fattispecie in esame risulta peraltro dirimente quanto emerso in sede ispettiva (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione 2019002870 dell'8.7.2019 in atti, cit.).
Si ribadiscono, in particolare, le seguenti argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 231/2024 del 18.1.2024:
“...Si evincono dagli accertamenti posti in essere contraddizioni e incongruenze che lasciano trasparire l'inverosimiglianza della prospettazione attorea nonché la fittizietà dei rapporti di lavoro in discussione alle dipendenze della IL IT soc. coop.; contraddizioni e incongruenze che non risultano adeguatamente confutate dalla prova nella specie genericamente articolata.
Segnatamente è stato acclarato che la predetta cooperativa è stata costituita con atto del 12.1.2011 con un capitale sociale di euro 1.500,00 con sottoscrizione da parte dei tre soci di cinque quote ciascuna del valore di euro 100,00;
che il sistema di amministrazione e controllo era affidato ad un Consiglio di
Amministrazione formato da tre amministratori: , Presidente e legale Persona_7
rappresentante della cooperativa, Vice Presidente e , Parte_4 Persona_8
Consigliere;
che in data 18 febbraio 2011 veniva presentata denuncia di inizio di attività con dipendenti e con fabbisogno annuo di 250 giornate lavorative indicando il possesso in comodato di un terreno ubicato in esteso mq 11.015 (ha 01.10.15); CP_2
che in realtà dal primo trimestre 2014 al quarto trimestre 2018 la IL IT ha effettuato comunicazioni obbligatorie di assunzioni di OTD per complessive 44.347 giornate: 11.613 per il 2014, 7.287 per il 2015, 12.150 per il 2016, 11.326 per il 2017 e
2.061 nel 3 e 4 trimestre 2018;
che mai la cooperativa ha presentato dichiarazioni fiscali ad eccezione dei modelli 770 negli anni 2014-2017, esibendo fatture per l'anno 2014 per operazioni attive (vendite) per euro 219.198,68, e nessuna fattura per operazioni passive (acquisti); per l'anno 2015 per operazioni attive di euro 111.660,16 e passive per euro 44.792,80; per l'anno 2016 per operazioni attive per euro 159.263,47 e nessuna per operazioni passive;
per l'anno 2017 per vendite per euro 105.843,92; nessuna fattura né per vendite né per acquisti per il
2018;
che la cooperativa ha omesso del tutto di versare i contributi per i lavoratori dipendenti per un insoluto di euro 945.547,28;
8 che ha denunciato come braccianti agricoli anche il Presidente del CdA, Per_7
, e il Consigliere del CdA, , che hanno rispettivamente percepito a
[...] Persona_8
titolo di indennità di disoccupazione e di assegno al nucleo familiare il primo euro
23.830,88, il secondo euro 26.774,72;
che pertanto raffrontando i dati comunicati della D.A. (denuncia aziendale) con le denunce trimestrali nel periodo in discussione risulta una evidente sproporzione con il fabbisogno aziendale di manodopera dichiarato, atteso che le giornate di lavoro effettivamente denunciate per alcuni anni superano di oltre 40 volte il suddetto fabbisogno,
a parità di terreni e coltivazioni dichiarate;
che a fronte di retribuzioni per lavoro dipendente pari a € 3.043.225,00 e di contributi per € 614.485,00 oltre alle normali ulteriori spese e costi di gestione, la cooperativa non ha dichiarato all'Amministrazione Finanziaria alcun volume di affari.
Non è stata prodotta documentazione atta a tracciare i pagamenti delle retribuzioni.
Gli ispettori verbalizzanti hanno fatto quindi riferimento ai dati ricavati dal Processo
Verbale di Constatazione della GdF Compagnia di Paternò del 16.2.2018.
Disallineati gli elevati imponibili delle retribuzioni in rapporto al fatturato (anno 2014: fatturato 219.198,68, retribuzioni 788.098,00; anno 2015: fatturato 111.660,16, retribuzioni euro 494,570; anno 2016: fatturato 159.263,47, retribuzioni 835.288,00; anno
2017: fatturato 105.843,92, retribuzioni 780.577,00; anno 2018: fatturato zero, retribuzioni 144.69,00);
sproporzionato il fabbisogno di giornate e il numero di quelle effettivamente denunciate;
risibile l'estensione del terreno dichiarato e coltivato ad agrumi – circa un ettaro – per coltivare il quale gli ispettori hanno considerato un fabbisogno di 100 giornate lavorative annue e tale da escludere comunque l'espletamento di attività agricola, sì come definita dall'art. 2135 c.c.
In definitiva, dall'accertamento posto in essere e non confutato dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata, si evince che la cooperativa presunta datrice di lavoro non risulti strutturata come un complesso di beni finalizzato allo svolgimento di un'attività economica, risultando dai dati raccolti l'assoluta antieconomicità dei dati esposti e dei rapporti di lavoro come denunciati, e dunque correttamente disconosciuti. [...]” (cfr. sentenza n. 231/2024 di questo Ufficio, cit.; cfr. altresì sentenze nn. 232/2024, 233/2024, 234/2024 e 235/2024 emesse in pari data).
9 3.8. Deve dunque concludersi nel senso che vi è difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato, nei termini nell'atto introduttivo del giudizio prospettati, passata in rassegna la documentazione prodotta dall'odierno ricorrente, insufficienti le annotazioni del datore di lavoro, che si configurano come documenti di formazione unilaterale, contraddetti dalle risultanze dell'accertamento ispettivo, con conseguente rigetto del ricorso.
Tale decisione, inoltre, si giustifica sulla scorta del condiviso insegnamento della
Corte di Cassazione secondo cui “Sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (cfr. C. Cass. 28/09/2006 n. 21028 in motivazione).
4. Le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. in atti, vanno dichiarate irripetibili.
Come da ultimo osservato da questo Ufficio, “...Fermo, infatti, il principio secondo cui per l'operatività dell'articolo 152 delle disp. di att. al c.p.c. è necessario che “il diritto alla prestazione (costituisca) l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass. n.
16676/2020), ragione per cui “Il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato perciò negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli” (Cass. n. 37973/2022), deve, nelle specie, operare il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi della menzionata disposizione, giacché il ricorrente non ha chiesto la sola condanna dell'Istituto previdenziale alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ma ha agito anche per il conseguimento della indennità di disoccupazione agricola dopo che la relativa domanda è stata rigettata dall' per essere risultato cancellato dagli elenchi. CP_1
Per il caso in cui oggetto del giudizio non sia solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli, ma anche quello volto al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione (anche eventualmente recuperata dall' ), CP_1 giova richiamare quanto precisato da Cass. n. 37973/2022 che, nell'evidenziare che
“L'iscrizione negli elenchi è, dunque, uno degli elementi costitutivi per integrare il diritto alla prestazione previdenziale, sicché non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale senza l'attualità del diritto alla iscrizione”, con la conseguenza
10 che “…l'interessato, a seguito di cancellazione dagli elenchi medesimi, nel rispetto del termine di legge, dovrà -o potrà- chiedere anche la reiscrizione negli elenchi, nel giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione”, ha affermato che “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (v., da ultimo, Cass. n.
10038/2024). [...]” (cfr. sentenza n. 5208/2024 del Tribunale di Catania del 19.11.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Catania, 28 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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