CA
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore GRILLO Presidente dott. Antonello VITALE Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta R.G. 1126/2023 promossa da:
( ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Stefano PECCHIA e dall'avv. Marcello FALCONE unitamente ai quali
è elettivamente domiciliato in Foggia, al viale Ofanto n°122, presso l'avv.
Antonio Melillo e, quindi, presso i rispettivi indirizzi telematici appellante contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Matteo RENZULLI, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Manfredonia, alla via Tribuna n°69/E appellata ed appellante incidentale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°472/2023, emessa dal Tribunale di Foggia il
17.2.2023 (lesioni personali), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 19.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 8.10.2006 il sig. subiva un infortunio du- Parte_1 rante lo svolgimento di una gara ciclistica amatoriale svolta nel comune di
Foggia, al Borgo Segezia.
Nello specifico è accaduto che l'attuale appellante, membro della “Po- lisportiva Costiera Sorrentina”, mentre era alla guida della bicicletta (di pro- prietà della associazione di cui era membro), veniva investito da un ciclo- motore che, in maniera repentina, si immetteva nel percorso di gara, lo ur- tava e lo faceva rovinosamente cadere al suolo.
Il conducente del ciclomotore si dileguava, rendendo impossibile la sua identificazione.
A seguito dell'occorso, il sig. riportava lesioni personali e la Parte_1 bicicletta veniva, altresì, danneggiata.
I questi i fatti di causa che hanno dato la stura ad un antecedente processuale della presente controversia.
La ”, proprietaria della bicicletta, Controparte_2 chiedeva al proprio associato il risarcimento dei danni subiti dal velocipede e, dopo averlo inutilmente costituito in mora, lo citava in giudizio dinanzi al
Tribunale di Torre NZ (territorialmente competente), chiedendogli il pagamento della somma di € 3.000,00.
Costituitosi in giudizio, il sig. si opponeva alla richiesta di ri- Parte_1 sarcimento evidenziando che la bicicletta era stata danneggiata dall'azione colposa del ciclomotore rimasto sconosciuto.
Quindi, sulla scorta di tale allegazione, egli proponeva domanda ri- convenzionale di risarcimento dei danni ed otteneva di essere autorizzato a chiamare in causa la che gestisce il Fondo Garanzia Vittime CP_1 della Strada per la Regione Puglia.
Con sentenza n°749/2017, il Tribunale di Torre NZ accoglieva la domanda di risarcimento avanzata dalla “ ” Controparte_2
e dichiarava improponibile la domanda risarcitoria del sig. , atteso Parte_1 che quest'ultimo non aveva trasmesso la richiesta di risarcimento dei danni anche alla CONSAP S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 145 del D.Lgs.
n°209/2005.
pag. 2/15 A seguito della decisione, in data 21.4.2017 l'attuale appellante invia- va nuova richiesta di risarcimento al Fondo, questa volta indirizzando la ri- chiesta sia alla sia alla Consap. CP_1
Quindi, con atto di citazione notificato il 23.1.2018, conveniva in giu- dizio il dinanzi al Tribunale di Foggia, chiedendo di essere risarcito CP_3 del danno patito in conseguenza delle lesioni personali riportate a seguito dalla caduta.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la la quale ec- CP_1 cepiva l'inammissibilità della domanda asserendo che il Tribunale di Torre
NZ aveva accertato, con efficacia di giudicato, che non vi era stata richiesta di risarcimento alla CONSAP nei termini di legge.
In ragione di tale eccezione pregiudiziale, eccepiva, altresì, la prescri- zione del diritto al risarcimento del danno nei confronti del , soste- CP_3 nendo che l'efficacia interruttiva della domanda giudiziale dinanzi al Tribu- nale campano aveva cessato i suoi effetti al momento della notifica della chiamata in causa e che la declaratoria di improponibilità non consentiva il perdurare dell'effetto interruttivo del decorso della prescrizione sino alla pubblicazione della sentenza, avvenuto nel 2017.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa risarcitoria.
Nel corso del giudizio di primo grado, con la memoria di primo termi- ne, il sig. , nel dare atto di aver pagato alla “ Parte_1 Controparte_2
” tutto quanto egli era stato condannato a pagare dalla mentova-
[...] ta sentenza del giudice campano, integrava la propria richiesta di risarci- mento chiedendo il pagamento anche dell'ulteriore importo di € 7.098,89, a titolo di maggior danno di natura materiale, risarcibile in conseguenza dell'occorso.
Il giudizio di primo grado veniva istruito mediante prova per testi ed interrogatorio formale del convenuto.
Veniva, altresì, disposta una C.T.U. medico-legale sulla persona del danneggiato, volta ad accertare l'esistenza di postumi permanenti residuati al sinistro, la quale stabiliva che il sig. aveva riportato un danno Parte_1 permanente nella misura del 24-25%, con I.T.T. di giorni 50, I.T.P. al pag. 3/15 75%di giorni 10; I.T.P. al 50%di giorni 20; I.T.P. al 25% di giorni 30, senza compromissione della capacità lavorativa specifica e generica.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Foggia rigettava la doman- da ritenendo che il diritto al risarcimento del danno si fosse prescritto in quanto l'originaria domanda di risarcimento, inoltrata all il CP_1
24.9.2008, avrebbe dovuto essere notificata, ai fini interruttivi della prescri- zione, anche alla CONSAP.
Avverso la decisione di primo grado propone appello il sig.
[...]
, il quale si affida ad un articolato motivo di gravame, con il quale Parte_1 contesta l'assunto del primo giudice e ripropone la domanda di risarcimento dei danni, sia di quello non patrimoniale, sia di quello patrimoniale (dovuto a pagamento dei danni alla bicicletta), chiedendone l'accoglimento.
Si è costituita in giudizio la che resiste all'appello e CP_1 chiede la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, ad avviso della Corte, è fondato e va accolto.
Il Tribunale di Foggia ha sovrapposto, confondendoli, il valore della ri- chiesta di risarcimento del danno all'impresa designata ex lege (valevole ad interromper il termine di prescrizione della domanda di risarcimento dei danni) con quello della comunicazione al (che è mera condizione di CP_3 proponibilità dell'azione risarcitoria).
Più specificamente, la richiesta di risarcimento danni da inoltrare alla
CONSAP, quale ente che gestisce il Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, ha l'unica funzione di rendere procedibile, ai sensi dell'art. 145 del
D.Lgs. n°205/2009, la domanda giudiziale.
I termini di interruzione della prescrizione, al contrario, rilevano uni- camente nei rapporti fra il danneggiato e l'impresa assicuratrice, territorial- mente competente ad assumere direttamente l'obbligazione risarcitoria nel- le controversie aventi ad oggetto danni cagionati da veicolo non identificato o non coperto da assicurazione.
La Suprema Corte, invero, ha tenuto a precisare che “In tema di assi- curazione obbligatoria dei danni derivanti da circolazione di veicoli, l'impresa
pag. 4/15 designata ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("ratio- ne temporis" vigente ed ora indicata dall'art. 286 del d.lgs. 7 settembre
2005, n. 209), non è un rappresentante del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, né dell'ente gestore Consap Spa, ma è legittimata in proprio quale soggetto passivo dell'azione risarcitoria e dell'azione esecutiva, assumendo
l'obbligazione diretta nei confronti della vittima e agendo ex art. 1705 cod. civ. come mandataria "ex lege" senza rappresentanza del Fondo, solo tenu- to a rifondere l'importo versato dall'impresa designata” (Cass. civ., sez. III,
13.1.2015 n°274).
È fin troppo evidente che la legittimazione in proprio dell'impresa de- signata per territorio, quale unico soggetto passivo dell'obbligazione risarci- toria, implica che l'atto di interruzione della prescrizione debba essere inol- trato, ai fini di interruzione dei termini relativi, unicamente alla compagnia di assicurazioni, non anche alla CONSAP.
E, del resto è la stessa ad ammettere che “La CONSAP CP_1
S.p.A. non è, ex lege, soggetto passivamente legittimato nella presente ver- tenza né di quella di primo grado, pertanto, non dovrebbe in proposito ma- nifestare alcuna doglianza l'appellante circa l'asserita omessa costituzione in giudizio del prefato Ente” (cfr. comparsa di risposta con appello incidentale, pag. 11).
L'obbligazione del , del resto, consiste solamente nel rifondere CP_3 all'impresa designata le somme da quest'ultima versate al danneggiato.
Ciò premesso, va detto che erroneamente l' eccepisce, CP_1 nelle proprie difese in appello, che il Tribunale di Torre NZ avrebbe già accertato, con efficacia di giudicato inter partes, l'intervenuta prescrizio- ne dell'azione nei confronti della CONSAP.
Sta di fatto che di tale asserita statuizione, nella decisione richiamata, non v'è traccia alcuna.
Il Giudice campano, invero, si è limitato a dichiarare che “Pertanto, la condizione di proponibilità prevista dal Codice delle Assicurazioni non è stata soddisfatta, ostando tale circostanza alla conoscibilità nel merito della pre- tesa” (cfr. sentenza n°749/2017, pag. 3).
pag. 5/15 Una mera pronuncia in rito di improponibilità della domanda.
Infondata è, altresì, l'ulteriore tesi giuridica prospettata dalla CP_1
secondo la quale, al fine di evitare la prescrizione del proprio diritto
[...] di risarcimento del danno, “(…) l'appellante avrebbe dovuto interromperne il corso nei confronti dell'Impresa territorialmente Designata per la Regione
Puglia alla gestione del F.G.V.S., prima che decorresse il termine prescrizio- nale biennale di cui all'art. 2947 cod. civ. (…)” (cfr. comparsa di risposta con appello incidentale, pag. 12).
Più specificamente, la convenuta sostiene che la prescrizione del dirit- to di risarcimento del danno sarebbe maturato in quanto il sig. , Parte_1 pur pendente il giudizio innanzi al Tribunale di Torre NZ, avrebbe dovuto, in ogni caso, continuare ad interrompere i termini della prescrizione biennale in virtù dello “(…) effetto interruttivo meramente istantaneo e non permanente della notifica della domanda giudiziale rivolta contro l' CP_1 nella qualità, domanda giudicata improponibile con la sentenza N°749/2017 del Tribunale di Torre NZ” (cfr. ibidem).
In realtà, i principi dell'Ordinamento processuale stabiliscono esatta- mente l'opposto di quanto sostenuto dalla compagnia di assicurazioni.
Ed invero, è ius receptum che “L'effetto interruttivo della prescrizione si protrae dalla domanda giudiziale fino al passaggio in giudicato della sen- tenza che definisce il processo, anche ove essa non decida nel merito ma definisca questioni processuali di carattere pregiudiziale;
tale principio trova tuttavia deroga nel caso di estinzione del processo, cosicché tutte le senten- ze definitive, una volta passate in giudicato, conservano l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale, salvo quelle che dichia- rano l'estinzione del processo” (Cass. civ., sez. II, 22.10.2024, n°27352).
Sta di fatto che il giudizio dinanzi al Tribunale di Torre NZ si è concluso, per quanto atteneva alla domanda di risarcimento avanzata dal sig. nei confronti del F.G.V.S., con una pronuncia di improponibili- Parte_1 tà della domanda, per mancato adempimento di quanto stabilito dall'art. 145 del D.Lgs. n°209/2005 e, dunque, con una pronuncia meramente di rito che ha conservato, fino al passaggio in giudicato di quella pronuncia,
pag. 6/15 l'effetto interruttivo prodotto dalla domanda giudiziale.
Orbene, dagli atti di causa emerge che, il sinistro si è verificato in da- ta 8.10.2006, il primo atto di interruzione della prescrizione è pervenuto alla il 24.9.2008 (fatto documentato e pacifico); la notifica CP_1 dell'atto di chiamata in causa dell'impresa garante del F.G.V.S., innanzi al
Tribunale di Torre NZ) è stata effettuata in data 22.1.2009; la deci- sione del giudice campano è intervenuta in data 7.3.2017; l'atto di citazione del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Foggia è stato notificato il
23.1.2018.
Ne consegue, con palmare evidenza, che i termini di prescrizione dell'azione risarcitoria risultano essere stati ritualmente interrotti con con- seguente infondatezza della relativa eccezione.
Anche su questo specifico punto della controversia, la CP_1 afferma esistente un principio di diritto esattamente contrario a quello che si evince dalla lettura delle decisioni che essa stessa allega agli atti di causa.
Ed invero, sostiene la convenuta che la Consulta, con propria decisio- ne n°111/2012, avrebbe stabilito che “(…) la declaratoria di improponibilità dell'azione ex artt. 145 e 148 Codice delle Assicurazioni non preclude al danneggiato la possibilità di riproporre la domanda risarcitoria, nel rispetto delle predette disposizioni ed entro i termini di prescrizione del diritto, cu- rando di sottolineare che, trattandosi di pronuncia di rito, la domanda di- chiarata improponibile interrompe i termini di prescrizione, che però iniziano subito a decorrere nuovamente, senza che possa realizzarsi l'effetto “inter- ruttivo/sospensivo” previsto dall'art. 2945, II comma cod. civ.” (cfr. com- parsa di risposta con appello incidentale, pag. 13).
In realtà, la Corte Costituzionale ha opinato esattamente il contrario statuendo che “(…) l'eventuale pronuncia di improponibilità della domanda per vizi di contenuto (come per mancato rispetto dello spatium deliberandi per l'assicuratore) di cui agli artt. 145 e 148 c.d.a. esaurisce i suoi effetti sul piano processuale (non investendo il merito della controversia) e non pre- clude la reiterabilità della domanda nel rispetto delle condizioni di cui alle predette disposizioni, mediante autonoma vocatio in ius, senza che la dura-
pag. 7/15 ta del precedente giudizio rilevi ai fini del decorso del termine di prescrizio- ne (articolo 2945, secondo comma, in relazione all'articolo 2943, primo comma, del codice civile)” (C. Cost. sentenza n°111/2012).
Ciò premesso, e passando al merito della controversia, va rigettata l'ulteriore eccezione con la quale l' sostiene che, nella fattispe- CP_1 cie, il diritto al risarcimento del danno non sarebbe riconoscibile vertendosi in tema di rischio non assicurabile.
Più specificamente, sostiene la convenuta che il sinistro si è verificato
“(…) all'interno di un percorso di gara, e, dunque, in un'area privata, che dovrebbe essere preclusa al transito pubblico in quanto delimitata” (cfr. comparsa di risposta con appello incidentale, pag. 14).
Secondo tale prospettazione giuridica dei fatti, il ciclomotore che ave- va investito il sig. si era abusivamente introdotto all'interno di un Parte_1 tracciato delimitato, riservato ai ciclisti, da intendersi quale “area privata”.
Il che escluderebbe la risarcibilità del sinistro.
L'eccezione, come detto, è infondata poiché contraria alle risultanze della prova orale espletata nel corso del giudizio di primo grado, dalla quale non emerge affatto che il percorso ciclistico era delimitato e non aperto al transito degli altri veicoli.
Per altro verso, in nessun proprio scritto difensivo l'attuale appellante ha mai affermato che la competizione si svolgesse su un circuito stradale chiuso al pubblico.
Ancora una volta deve rilevarsi come la compagnia di assicurazioni esponga deduzioni che contrastano con quello che si evince dalla lettura de- gli atti di causa delle decisioni che essa stessa richiama a sostegno delle proprie tesi difensive.
Orbene, come rilevato anche dall'appellante, contrariamente a quanto afferma la compagnia di assicurazioni, il Tribunale di Torre NZ ha accertato che “(…) la strada lungo cui si svolgeva la gara non era chiusa al traffico e che, pertanto, costituiva onere dei partecipanti osservare le regole della circolazione e prestare attenzione nell'attraversamento degli incroci”
(cfr. sentenza, pag. 5).
pag. 8/15 La statuizione contiene un accertamento dei fatti in un giudizio tra le medesime parti in causa, con efficacia di giudicato esterno (o, a tutto voler concedere, un accertamento di indubbio valore indiziario, validamente utiliz- zabile nella presente sede processuale).
Ex adverso, la che ha sollevato la relativa eccezione, CP_1 non ha fornito la prova del proprio assunto.
L'azione del terzo danneggiante, infatti, si pone come elemento cau- sale autonomo del sinistro che elimina ogni responsabilità degli organizzato- ri (non potendo essere loro contestata l'omessa adozione delle cautele do- verose, idonee a prevenire i rischi di danno alla persona dei partecipanti).
Va, dunque, esclusa la configurabilità della natura “privata” del per- corso ciclistico, anche in considerazione del fatto che è proprio l'azione paci- ficamente ritenuta “abusiva” del ciclomotore, rimasto sconosciuto, a rescin- dere ogni legame tra la competizione, e la sua organizzazione, ed il sinistro.
Quanto alla sussistenza dei presupposti della domanda di primo gra- do, dall'esame della prova orale è emerso quanto segue.
Il teste , che aveva partecipato alla gara, escusso Testimone_1 all'udienza del 22.1.2019, ha confermato i capitoli di prova, articolati nella memoria istruttoria di parte attorea e, dunque, di aver assistito all'impatto tra lo ed il ciclomotore “pirata” che, dopo essersi immesso nel Parte_1 percorso, urtò l'attuale appellante, facendolo rovinare al suolo, dileguandosi subito dopo l'impatto.
Il teste , membro del comitato organizzatore della Testimone_2 manifestazione sportiva, il quale non assistette direttamente all'evento, ha tuttavia confermato che, a seguito dell'occorso, venne chiamata ed inter- venne un'autoambulanza che portò il sig. in ospedale, per le cure Parte_1 del caso.
Il teste , altro partecipante, escusso all'udienza del Testimone_3
25.6.2019, dopo aver confermato i capitoli di prova, ha precisato che “(…) il conducente del ciclomotore si immetteva da una strada laterale nel senso di marcia contraria a quella del ciclista, il quale si trovava regolarmente a de- stra. L'impatto è stato frontale”.
pag. 9/15 I testi escussi, inoltre, non hanno confermato i capitoli di prova con- traria, articolati dalla nella propria memoria istruttoria e, in CP_1 particolare, hanno negato, in riferimento al capitolo di prova sub “m)” della memoria di primo termine della di aver subito danni CP_1 nell'occorso e, quindi, di essere latori di un interesse diretto al favorevole accoglimento della domanda oggetto della presente controversia.
Può, dunque, dirsi raggiunta la prova relativa all'effettivo verificarsi del sinistro, nelle modalità esposte nel libello introduttivo, atteso che dalla prova orale è emerso che lo procedeva regolarmente lungo la Parte_1 strada, rispettando le regole della circolazione, e che fu il ciclomotore, rima- sto sconosciuto, ad urtarlo procedendo contro mano rispetto all'andamento della gara.
La repentinità della manovra del ciclomotore, inoltre, consente di af- fermare che il sig. non poté fare nulla per evitare l'impatto. Parte_1
Non vi fu, dunque, alcun concorso di colpa del danneggiato nella pro- duzione dell'evento lesivo.
L'accoglimento della domanda nell'an consente di quantificare il quan- tum risarcitorio per le lesioni personali subite dall'appellante.
Nel corso del giudizio di primo grado è stata disposta una consulenza tecnica medico-legale, la quale ha stabilito che il sig. ha subito, a Parte_1 seguito dell'occorso, menomazioni permanenti nella misura del 24-25%, con invalidità temporanea assoluta di giorni 50, I.T.P. di giorni 10 al 75%; I.T.P. di giorni 20 al 50%; I.T.P. di giorni 30 al 25%.
Gli esiti invalidanti permanenti non incidono sulla capacità di lavoro specifica.
La Corte ritiene di poter quantificare l'ammontare del risarcimento sulla scorta di tale accertamento peritale.
Orbene, richiamando quale parametro di valutazione equitativa le ta- belle in uso al Tribunale di Milano (edizione 2024), il danno complessiva- mente subito dal sig. , all'epoca del sinistro di anni 52, risulta di € Parte_1
124.407,00 (di cui € 5.750,00 per la temporanea ITT con punto base di €
115,00, € 862,50 per ITP al 75%, € 1.150,00 per ITP al 50%, € 862,50 per pag. 10/15 ITP al 50% ed € 115.782,50 per danno biologico del 25%).
Suddetta somma, già rivalutata all'attualità, va devalutata alla data del sinistro e sulla medesima, di anno in anno rivalutata, vanno riconosciuti gli interessi legali fino alla data di pubblicazione della presente decisione nonché, sulla somma così ottenuta, gli ulteriori interessi, dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo.
Nulla è dovuto a titolo di personalizzazione del danno, non avendo l'appellante principale allegato alcun elemento suscettibile di analisi e valu- tazione.
Va, invece, rigettata, in quanto inammissibile, la domanda di rimbor- so delle somme che il sig. ha corrisposto alla “ Parte_1 Controparte_2
”, trattandosi di una domanda nuova, tardivamente proposta in
[...] primo grado solamente con la memoria di primo termine ex art. 183 c.p.c.-
Nel proprio libello introduttivo, il sig. , dopo aver il- Parte_1 lustrato i fatti di causa, e fatto, altresì, menzione della sentenza del Tribu- nale di Torre NZ, che lo aveva condannato a risarcire l'associazione per i danni subiti dalla bicicletta, ha chiesto la condanna del Fondo “(…) al pagamento in favore dell'istante per le lesioni personali da quest'ultimo su- bite in conseguenza e per effetto del sinistro per cui è causa, alla somma di
€ 250.000,00 ovvero a quella 8 diversa somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa (…)” (cfr. atto di citazione, punto 1), pagg. 6
e 7).
Solo con la memoria ex art. 183 c.p.c. di primo termine, l'attuale ap- pellante avanzava l'ulteriore richiesta di risarcimento di € 7.098,89, a titolo di risarcimento e spese legali sborsate in esecuzione della mentovata sen- tenza del Tribunale di Torre NZ.
Sostiene l'appellante che tale richiesta sarebbe ammissibile in ragione dei principi fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione le quali hanno stabilito che “La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 cpc, può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum o causa petendi) sempre che la domanda così modifi- cata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e
pag. 11/15 senza che , perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità di- fensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”
(SS.UU. 15.6.2015, n°12310).
L'assunto dell'appellante non è condivisibile.
Il principio fissato dalle Sezioni Unite, infatti, non ha determinato af- fatto l'eliminazione del principio della unitarietà della domanda, sulla base del quale l'originaria domanda può, effettivamente, essere modificata nel petitum o nella causa petendi, ma giammai può essere affiancata da altra domanda che ne venga ad ampliare il contenuto.
Le Sezioni Unite, nella motivazione della sentenza 12310/2015, han- no avuto modo di precisare che “La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dun- que nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non pos- sono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trat- tandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmen- te anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diver- se che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pon- gono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”.
Nel caso che ci occupa, al contrario, la domanda di risarcimento del danno, derivante dall'adempimento alla condanna comminata all'appellante dal giudice campano, viene ad aggiungersi alla originaria richiesta di risar- cimento del danno non patrimoniale, violando il principio dell'unitarietà della domanda.
Suddetti principi sono stati espressi, a chiare lettere, dalla Suprema
Corte la quale ha precisato, proprio con riferimento alla sentenza delle
SS.UU. n°12310/2015, che “L'introduzione di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda "nuova", come tale implicitamente vietata dall'art. 183 c.p.c., atteso che il confine tra quest'ultima e la do- manda "modificata" - che, invece, è espressamente ammessa nei limiti dell'udienza e delle memorie previste dalla norma citata - va identificato
pag. 12/15 nell'unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa do- manda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fonda- mentali, o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rap- porto di alternatività” (Cass. civ., sez. III, 26.6.2018, n°16807).
Non può non rilevarsi, inoltre, che, alla data di notificazione del libello introduttivo dinanzi al Tribunale di Foggia, l'esistenza e l'ammontare della condanna erano già note al sig. , di talché l'avvenuto adempimento Parte_1 non può nemmeno essere considerato alla stregua di un fatto nuovo, so- pravvenuto, che la parte non aveva potuto allegare nell'originario atto di ci- tazione.
La domanda di risarcimento del danno materiale va, dunque, rigetta- ta.
Ciò premesso, può passarsi ad esaminare l'appello incidentale propo- sto dalla Controparte_1
Più specificamente, quest'ultima ha spiegato “(…) appello incidentale condizionato rispetto alla sentenza n° 472/2023 del Tribunale Ordinario di
Foggia affinché le pretese risarcitorie reiterate in questo secondo grado di giudizio vengano, in ogni caso, rigettate in virtù della improponibilità della domanda vertendosi in tema di rischio non assicurabile, nonché della totale inammissibilità ed infondatezza nel merito della domanda per ne bis in idem
e per difetto di prove idonee ad involgere la responsabilità, sia pure parziale
e residuale, dell'Impresa Designata alla gestione dei sinistri posti a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”” (cfr. comparsa di rispo- sta con appello incidentale, pag.27).
L'appello incidentale condizionato è inammissibile per violazione dei canoni di specificità dei motivi di appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.-
Manca ogni riferimento alle parti della sentenza di primo grado che l' ha inteso impugnare e, soprattutto, le ragioni per le quali il CP_1 gravame incidentale dovrebbe essere accolto.
La sentenza di primo grado, infatti, essendosi risolta in una mera pronuncia di mero rito, che ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento pag. 13/15 del danno del sig. , non è entrata nel merito della controversia. Parte_1
Il giudice di primo grado, dunque, non ha mai esaminato le questioni che, oggi, la adduce a sostegno del gravame incidentale con- CP_1 dizionato.
A ben vedere, l'appellante incidentale condizionato, più che formulare dei motivi di impugnazione della decisione di primo grado, ha riproposto le tesi difensive che ha opposto all'appello principale del sig. . Parte_1
L'appello principale va, conclusivamente, accolto mentre l'appello in- cidentale condizionato va dichiarato inammissibile.
La va, pertanto, condannata al pagamento delle spese CP_1 del doppio grado di giudizio, che seguono la soccombenza e che sono liqui- date come da dispositivo, sulla base della media dei valori tra medio e mas- simo, ex D.M. n°55/2014, atteso il tenore e la complessità delle questioni trattate, nonché il tenore delle difese e delle eccezioni spiegate, tenendo conto dello scaglione di valore corrispondente alla condanna, oltre al paga- mento di un importo pari al contributo versato per la proposizione del gra- vame incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello propo- sto da nei confronti di nonché sull'appello Parte_1 CP_1 incidentale condizionato proposto da quest'ultima, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna la al pagamento di € 124.407,00 a CP_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, come liquidato in parte motiva. Suddetta somma, già rivalutata all'attualità, va devalutata alla data del sinistro e sulla medesima, di anno in anno rivalutata, vanno ri- conosciuti gli interessi legali fino alla data di pubblicazione della presente decisione nonché, sulla somma così ottenuta, gli ulteriori interessi, dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo.
2. Dichiara inammissibile l'appello incidentale condizionato della CP_1
[...]
pag. 14/15 3. Condanna la al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio che liquida, per il primo grado, in € 800,00 per esborsi ed €
17.629,00 per compensi e, per il presente grado, in € 1.200,00 per esborsi ed € 14.652,50 per compensi, oltre al rimborso forfettario, Cassa
e IVA (se dovuta) come per legge, con attribuzione all'avv. Stefano PEC-
CHIA ed all'avv. Marcello FALCONE, dichiaratisi antistatari.
4. Pone le spese della C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado intera- mente a carico della Controparte_1
5. Dichiara che sussistono i presupposti affinché la versi CP_1 all'Erario una somma di importo pari all'ammontare del contributo unifi- cato versato per la proposizione del gravame incidentale condizionato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12.3.2025.
Il Presidente dott. Salvatore GRILLO
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
pag. 15/15