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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 16/07/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 942/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Mariateresa Dieni – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 942 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 16.06.2025 da:
(c.f. , nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a Pomarolo (TN), fraz. Savignano n. 12; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. PERENZONI MARISA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), via G. Tartarotti n. 45;
e da
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. PERENZONI MARISA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), via G. Tartarotti n. 45;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da note;
Parte convenuta: come da note;
Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso”.
Fatto e diritto
pagina1 di 3 1. Con ricorso depositato il 16.06.2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento delle figlie minori , nata a [...], il [...] e Persona_1
, nata a [...], il [...], dalla loro relazione e stabile convivenza, Persona_2 ora terminata, e riconosciute da entrambi i genitori.
2. In data 24.06.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi delle minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita delle minori.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto delle minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede: Per_ 1) affidare le figlie minori e in maniera condivisa ad entrambi i genitori con abitazione Per_2 prevalente presso la madre GN in Rovereto, Viale della Vittoria nr. 42 presso i Parte_2 propri genitori e sino al trasferimento con le figlie minori in Noriglio di Rovereto (TN) previsto per agosto 2025, con esercizio disgiunto della potestà genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
2) l'abitazione sita in Pomarolo (TN), Frazione Savignano nr. 12 rimane nella proprietà e disponibilità esclusiva del proprietario Signor con tutto quanto ivi contenuto;
Parte_1
3) il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé entrambe le figlie, a settimane alternate, dal giovedì pomeriggio dall'uscita dalla Scuola ed ivi riportando le minori il lunedì mattina, oltre ad un giorno pagina2 di 3 infrasettimanale con pernotto nella settimana nella quale non ha le figlie il fine settimana, Per_ tendenzialmente il giovedì dall'uscita di scuola ed ivi riportando e il venerdì mattina;
Per_2
Per_ 4) i genitori suddividono le Vacanze Natalizie delle figlie e in due periodi, il primo dal 23 Per_2 dicembre al 31 dicembre ed il secondo dal 31 dicembre al 07 gennaio;
ciascun genitore terrà con sé le minori o il primo o il secondo periodo alterando la permanenza di anno in anno oltre alla metà delle
Vacanze Pasquali (alternativamente Pasqua e Pasquetta) con modalità da concordarsi fra i genitori almeno 15 giorni prima;
5) sia per Natale che per Pasqua, facoltà per il genitore che non ha le figlie con sé, di tenere le figlie o la sera del 24.12. o il giorno di Natale per pranzo o cena per gli auguri e lo scambio dei regali ed analogamente per Pasqua o Pasquetta;
6) il padre potrà tenere con sé le figlie per 3 settimane, di cui 2 consecutive, durante le Vacanze
Estive, con modalità e tempi da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
7) il Signor contribuirà nel mantenimento delle figlie mediante versamento Parte_1 dell'importo pari ad € 400,00 mensili (€ 200,00 mensili per ciascuna figlia) somma da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario direttamente sul c/c della GN Parte_2
e da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni I.S.T.A.T. con prima decorrenza 2026 e
[...] ciò fino a quando entrambe le figlie non saranno economicamente autosufficienti;
Per_ 8) disporre a carico dei genitori il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per e per tali intendendosi quelle indicate nelle Linee Guida del Protocollo del C.N.F., tutte da Per_2 documentarsi e da concordarsi previamente fra i genitori qualora la singola spesa sia uguale o superiore ad € 100,00 e da rimborsarsi al genitore che le ha effettuate entro il giorno 15 del mese successivo alla richiesta, provvedendo, anche per il rimborso delle spese straordinarie, a bonifico bancario sul c/c del genitore che le ha anticipate e ciò sino a quando entrambe le figlie minori non saranno economicamente autosufficienti;
9) le parti provvederanno a porre in detrazione, ciascun genitore, il 50% delle spese straordinarie mentre, fiscalmente, le minori risulteranno a carico della madre nella misura del 100%;
10) le parti concordano che l'Assegno Universale ed ogni altro emolumento sarà da attribuire alla madre collocataria GN . Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 16/07/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Mariateresa Dieni – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 942 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 16.06.2025 da:
(c.f. , nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a Pomarolo (TN), fraz. Savignano n. 12; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. PERENZONI MARISA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), via G. Tartarotti n. 45;
e da
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. PERENZONI MARISA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), via G. Tartarotti n. 45;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da note;
Parte convenuta: come da note;
Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso”.
Fatto e diritto
pagina1 di 3 1. Con ricorso depositato il 16.06.2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento delle figlie minori , nata a [...], il [...] e Persona_1
, nata a [...], il [...], dalla loro relazione e stabile convivenza, Persona_2 ora terminata, e riconosciute da entrambi i genitori.
2. In data 24.06.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi delle minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita delle minori.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto delle minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede: Per_ 1) affidare le figlie minori e in maniera condivisa ad entrambi i genitori con abitazione Per_2 prevalente presso la madre GN in Rovereto, Viale della Vittoria nr. 42 presso i Parte_2 propri genitori e sino al trasferimento con le figlie minori in Noriglio di Rovereto (TN) previsto per agosto 2025, con esercizio disgiunto della potestà genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
2) l'abitazione sita in Pomarolo (TN), Frazione Savignano nr. 12 rimane nella proprietà e disponibilità esclusiva del proprietario Signor con tutto quanto ivi contenuto;
Parte_1
3) il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé entrambe le figlie, a settimane alternate, dal giovedì pomeriggio dall'uscita dalla Scuola ed ivi riportando le minori il lunedì mattina, oltre ad un giorno pagina2 di 3 infrasettimanale con pernotto nella settimana nella quale non ha le figlie il fine settimana, Per_ tendenzialmente il giovedì dall'uscita di scuola ed ivi riportando e il venerdì mattina;
Per_2
Per_ 4) i genitori suddividono le Vacanze Natalizie delle figlie e in due periodi, il primo dal 23 Per_2 dicembre al 31 dicembre ed il secondo dal 31 dicembre al 07 gennaio;
ciascun genitore terrà con sé le minori o il primo o il secondo periodo alterando la permanenza di anno in anno oltre alla metà delle
Vacanze Pasquali (alternativamente Pasqua e Pasquetta) con modalità da concordarsi fra i genitori almeno 15 giorni prima;
5) sia per Natale che per Pasqua, facoltà per il genitore che non ha le figlie con sé, di tenere le figlie o la sera del 24.12. o il giorno di Natale per pranzo o cena per gli auguri e lo scambio dei regali ed analogamente per Pasqua o Pasquetta;
6) il padre potrà tenere con sé le figlie per 3 settimane, di cui 2 consecutive, durante le Vacanze
Estive, con modalità e tempi da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
7) il Signor contribuirà nel mantenimento delle figlie mediante versamento Parte_1 dell'importo pari ad € 400,00 mensili (€ 200,00 mensili per ciascuna figlia) somma da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario direttamente sul c/c della GN Parte_2
e da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni I.S.T.A.T. con prima decorrenza 2026 e
[...] ciò fino a quando entrambe le figlie non saranno economicamente autosufficienti;
Per_ 8) disporre a carico dei genitori il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per e per tali intendendosi quelle indicate nelle Linee Guida del Protocollo del C.N.F., tutte da Per_2 documentarsi e da concordarsi previamente fra i genitori qualora la singola spesa sia uguale o superiore ad € 100,00 e da rimborsarsi al genitore che le ha effettuate entro il giorno 15 del mese successivo alla richiesta, provvedendo, anche per il rimborso delle spese straordinarie, a bonifico bancario sul c/c del genitore che le ha anticipate e ciò sino a quando entrambe le figlie minori non saranno economicamente autosufficienti;
9) le parti provvederanno a porre in detrazione, ciascun genitore, il 50% delle spese straordinarie mentre, fiscalmente, le minori risulteranno a carico della madre nella misura del 100%;
10) le parti concordano che l'Assegno Universale ed ogni altro emolumento sarà da attribuire alla madre collocataria GN . Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 16/07/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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