Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1534/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1534/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. RANFAGNI ANDREA e dell'avv. MARTINI LETIZIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1 FIRENZE presso il difensore avv. CONTE ANDREA
Parte ricorrente contro
(GIA' ) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSO CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
RICCARDO, elettivamente domiciliata in VIA ISOLE SAMOA 15 ROMA presso il difensore avv.
FUSO RICCARDO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha contenuto in giudizio (già , formulando le seguenti Parte_1 CP_1 CP_2
conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente dal 28 gennaio 2010, o dalla diversa data che emergerà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia, sono ascrivibili al livello V della declaratoria professionale contenuta nel CCNL Telecomunicazioni e per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente ad essere definitivamente inquadrato al livello V a decorrere dal 29 aprile 2010, o a decorrere dalla diversa data che emergerà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia.
2. Conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive tra quanto spettante al ricorrente in virtù dell'inquadramento al livello V della declaratoria professionale del CCNL Telecomunicazioni e quanto effettivamente percepito, a far data dal 28 gennaio 2010, o dalla diversa data che emergerà al termine del presente giudizio e/o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto sino al saldo.
3. In ipotesi, accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente dal 28 gennaio 2010 al 28 febbraio 2014, o dalla diversa e sino alla diversa data che emergerà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia, sono ascrivibili al livello IV della declaratoria professionale contenuta nel CCNL
Telecomunicazioni.
4. Conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive tra quanto spettante al ricorrente in virtù dell'espletamento delle superiori mansioni
Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato della società resistente dal 28.7.2006, ha riferito di essere stato inquadrato, durante il periodo di apprendistato (28.7.2006 - 27.1.2010) al livello II del
CCNL Telecomunicazioni, per poi passare al livello III (dal 28.1.2020 al 28.2.2014) e quindi al livello
IV (dal 1.3.2014 a tutt'oggi); dedotto di aver sempre svolto mansioni di cd. tecnico on field (cioè tecnico incarico di effettuare, fuori dalla sede aziendale, interventi di installazione e messa a punto di apparecchiature elettroniche per il funzionamento dei servizi integrati linea telefonica fissa ed internet, oltre a quelli di riparazione e manutenzione correttiva di tali impianti), il ricorrente ha allegato che le mansioni svolte dal 28.1.2020 (sino al 2015 presso clienti residenziali, commerciali ed industriali;
dal
2016 al 2108 presso il presidio fisso dell' ; a Controparte_3
decorrere dal 2018, presso svariati clienti cd. TOP) sono inquadrabili nel superiore livello V del CCNL
Telecomunicazioni, nel quale è ricompresa la figura professionale dello Specialista in attività tecniche integrate.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha eccepito la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti retributivi e quella estintiva decennale del diritto al riconoscimento al superiore livello di inquadramento, contestando comunque la genericità delle allegazioni a base delle domande e l'infondatezza delle stesse, concludendo per il relativo rigetto.
La causa, istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Premesso che in ricorso sono presenti una dettagliata allegazione delle mansioni svolte ed una adeguata comparazione di esse con i contenuti e i tratti caratterizzanti delle declaratorie contrattuali in questione, si rileva che per il CCNL Telecomunicazioni (docc. 11-14 fasc. ric.):
• il IV livello è proprio di “lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/ i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica”.
In particolare, rientrano in tale livello – per quel che qui rileva – le figure professionali dello di interventi tecnici (“Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità Parte_2
acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con completa autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate”) e dello Specialista di Attività Tecniche (“Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate”).
• il V livello appartiene a “lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”, tra cui rientra la figura dello Specialista di attività tecniche integrate, cioè di “Lavoratrice/tore che, oltre a svolgere tutte le attività di "Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche", svolge con adeguata autonomia, anche con l'apporto di particolari e personali competenze e in conseguenza a specifici percorsi formativi, interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso cliente finale assicurandone, con le necessarie competenze di ICT, la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software)”.
Come si vede, i due diversi livelli di inquadramento, pur riguardando entrambi compiti di natura specialistica, si differenziano per le conoscenze specialistiche richieste (“qualificate” per il IV livello ed “elevate” per il V, che per lo Specialista di attività tecniche integrate si identificano nelle conoscenze ICT: , per il grado di autonomia esercitato Controparte_4
(autonomia “operativa” limitata ad attuale metodologie consolidate per il IV livello;
autonomia
“adeguata” nei limiti di norme e procedure relativi al campo di attività, per il V livello), per il diverso livello di carattere tecnico della prestazione (che solo per il V livello assume i connotati di elevata tecnicalità e prevede la presenza di “attività integrate”) e per lo svolgimento – solo per chi è inquadrato al V livello – di interventi di attivazione e di assistenza tecnica di servizi e prodotti presso il cliente finale, dei quali viene assicurata la piena funzionalità mediante configurazione e riconfigurazione del relativo software (nello stesso senso, vd. Corte di Appello di Firenze, sent. n. 246/2023, rel. dott.ssa
Santoni Rugiu;
Corte di Appello di Firenze, sent. n. 190/2024, rel. dott.ssa Papait).
L'istruttoria testimoniale assunta1 ha permesso di dimostrare che – fin dall'inizio presso clienti Pt_1
privati (residenziali, commerciali ed industriali) – abbia posto in essere interventi di attivazione di 1 Teste di parte ricorrente dipendente della resistente dal 2007 quale tecnico “di strada”, Testimone_1 che ha riferito per l'attività resa dal ricorrente presso il presidio di e per quella successiva presso i CP_3 cd. clienti Top:
“Presso avevamo la gestione delle centrali telefoniche di circa una decina, non eravamo CP_3 CP_3 coinvolti, almeno all'inizio, sulla rete internet;
in concreto, provvedevamo alla riparazione dei guasti, alle richieste del cliente di spostamento di numeri interni, modifiche di interni per configurare servizi (es. casella vocale oppure abilitazione per chiamate particolari, es. all'estero o su cellulari;
gestire le code delle chiamate su numeri dall'esterno (tipo prenotazioni CUP o libera professione) attraverso vari servizi, gestione code telefoniche con inserimento delle opzione per l'instradamento ai vari servizi, inserimento messaggi vocali in attesa della risposta, gestione priorità ecc.; di fatto erano gestini da noi tutti i servizi interni relativi alle chiamate dall'esterno ricevute dall'ospedale. Dopo un anno o due che eravamo lì, abbiamo preso in gestione anche la rete wifi di e, successivamente, anche l'attivazione agli armadi CP_3 dei punti dati delle varie stanze degli ospedali;
ci siamo quindi occupati dell'attivazione della prese presso gli armadi con gestione del wifi. Noi avevamo una stanza messa a disposizione dal cliente e lì lavoravamo di base, essendo il nostro ufficio, e poi spostandoci presso i vari luoghi ove era richiesto la nostra attività; il presidio era composto da 4/5 colleghi e eravamo noi ad organizzarci per mantenere la presenza all'interno dell'orario indicatoci dalle 8 alle 17: c'era chi entrava prima e chi usciva dopo;
anche per le ferie ci organizzavamo noi del presidio per assicurare sempre una presenza di qualcuno. Presso CP_3 vi erano sin dall'inizio (2012/2013) sia telefoni normali cd. analogici (che utilizzano la linea telefonica dedicata), sia telefoni con Tecnologia Voip, cioè la cui conversazione avviene attraverso la rete dati del computer. Tutte le attività di cui ho detto prima (gestione centrali telefoniche, gestione telefoni Voip, gestione rete wifi, apparecchi DECT, cioè rete di cellulari interni assegnati agli operati che lavorato presso l'ospedale) si effettua tramite configurazioni da fare per mezzo di pc: io e il ricorrente abbiamo fatto periodicamente corsi di aggiornamento e posso dire che quello base relativo alle modalità di funzionamento del centralino durava 4/5 giorni. Le richieste di intervento all'interno di CP_3 provenivano a noi, quelle più urgenti direttamente tramite telefono presente nel presidio, anticipandoci al questione o chiedendoci consigli;
altrimenti, vi era un sistema di gestione interno dell' CP_5 attraverso il quale erano inviate a noi email di richieste di intervento, che poi noi del presidio ci organizzavamo per evadere. Non era presente e non è mai stato coinvolto il nostro superiore, all'epoca e poi che nemmeno sapeva bene cosa si facesse giornalmente. Gli interventi Persona_1 Parte_3 di cui ho detto sopra erano da noi svolti in totale autonomia, senza che mai noi si siano fatte richieste di chiarimento o consigli al nostro superiore. La gestione della parte telefonica VOIP è sempre stata nostra, mentre nel primo periodo l'attivazione della rete internet agli armadi era gestita da un dipendente di
La configurazione a pc dei servizi di cui ho detto prima consiste nell'utilizzare un programma CP_3 specifico per collegarsi con il centralino via Lan ed applicare comandi specifici del programma del centralino per effettuare il singolo servizio richiesto;
per fare questo, non ci sono procedure guidate da seguire, nei corsi venivano indicati i comandi e poi era l'operatore che applicava quanto imparato;
APP One è una applicazione che abbiamo sul dispositivo dell'azienda e che serve per fare diagnosi sulle linee urbane semplici residenziali o aziendali, ma del singolo utente, essa non era utilizzata a CP_3
Io sono arrivato a qualche mese prima del ricorrente e sono andato via di lì qualche mese prima, CP_3 sarò andato via circa 4 o 5 anni fa;
successivamente, sia io che lavoriamo presso vari clienti Pt_1 dislocati in provincia che seguiamo quotidianamente, si tratta di grossi clienti di cui gestiamo le centrali telefoniche interne, il ricorrente per esempio gestisce Impresa San Paolo, Azienda Diritto allo Studio, collabora con collega di Pistoia, recandosi quindi sul pistoiese, questi sono i clienti presso i quali Tes_2 mi sono trovato a lavorare insieme al ricorrente, al pari del Centro Unico di risposta 118 di Firenze e la
Questura, che però non è più cliente per la linea telefonica da un paio di anni, mentre per esso è CP_2 rimasta la gestione dei tele allarmi. Presso questi clienti l'attività mia e del ricorrente è analoga a quella che facevamo a gestione CP_3 della distribuzione della chiamata a servizi correlati mediante utilizzo del Pc con programmi specifici delle singole centrali dei rispettivi clienti. L'attività è sempre da noi svolta in autonomia, i clienti ci chiamano per anticipare il lavoro e aprono gli interventi mediante chiamata di guasto sul sistema aziendale di TIM dedicato di apertura guasto;
noi poi riceviamo questi interventi di guasto sul nostro dispositivo;
peraltro questa procedura non è sempre seguita, in quanto la gestione dei clienti più grandi avviene attraverso richieste di intervento telefonate o email indirizzate direttamente al singolo operatore, tipo me o il ricorrente, e poi siamo noi che chiediamo al cliente di aprire il ticket del guasto sul programma. La gestione della nostra attività tramite dispositivo aziendale avviene sempre tramite ticket. I clienti grossi di cui ho parlato in termini tecnici sono definiti clienti TOP”. Teste di parte resistente dipendente della resistente con ruolo di AOT (Assistente dei Persona_1 Tecnici), il quale ha riferito dell'attività del ricorrente presso il presidio di CP_3
“Con riferimento all'attività di ho avuto un rapporto diretto con il ricorrente, essendo stato io il CP_3 suo riferimento diretto per risolvere problemi o fornire informazioni chiarimenti. Il ricorrente e gli altri suoi colleghi presenti sul presidio stavano sempre lì a disposizione del cliente per far fronte a guasti, configurazioni di telefoni e di apparecchi portatili (cd. deck), nuove attivazioni di telefoni;
queste segnalazioni provenivano al ricorrente, come agli altri suoi colleghi, direttamente dal cliente tramite email, procedure informatiche o telefono, nel senso che erano i vari operatori di che li CP_3 contattavano direttamente. Effettuato l'intervento, l'addetto redigeva i documenti di chiusura del ticket che erano inviati direttamente a Il ricorrente e gli altri addetti di presidio potevano fare anche particolari configurazioni sul CP_3 centralino telefonico, ad es. formare gruppi di risposta oppure creare numeri brevi per contattare altre sedi o ospedali;
gli stessi effettuavano la programmazione del risponditore per registrare la voce preregistrata di risposta all'utente con la formulazione della selezione dei numeri da seguire;
oltre al ricorrente e ai suoi colleghi, vi erano specialisti ASA 2° livello, cioè persone specializzate su quella tipologia di impianto, che erano contattati dal ricorrente e dai suoi colleghi in caso di problematiche da risolvere. Capitava anche di effettuare operazioni fuori contratto, cioè attività particolari, in tal caso ero contattato io dal ricorrente e dai suoi colleghi per sapere se potevano essere fatte e, in caso positivo, vi poteva essere l'assistenza degli specialisti di cui ho detto sopra. Il ricorrente aveva una pregressa esperienza per la linea internet adsl, poteva capire che il cliente segnalasse un problema alla linea internet di e che vi fosse un CP_3 intervento su di essa, ma erano casi poco frequenti.
ADR parte ricorrente: il ricorrente era stato formato dagli stessi specialisti di cui sopra per esaminare la richiesta segnata (guasto o nuova attivazione) e farvi fronte da solo. Il ricorrente e i suoi colleghi effettuano entrambe le attività richieste per attivazione di nuove linee, cioè prima la programmazione del numero aggiuntivo e poi la collocazione fisica del telefono per la creazione della linea, che spesso vedeva l'intervento anche degli elettricisti. La programmazione del telefono avveniva tramite PC presente presso la stanza adibita al ricorrente ai suoi colleghi. La telefonia Voip va tramite la linea LAN di internet, il ricorrente si è occupato anche della telefonia Voip nell'ultima fase del presidio, l'attività è praticamente simile alla precedente, ci vuole prima la programmazione del telefono e poi il suo inserimento nella linea
LAN.
ADR parte resistente: la programmazione del nuovo numero implica la digitazione di stringe di comando da digitare sul pc, e queste stringhe sono state apprese dal ricorrente durante la formazione iniziale e poi sviluppate durante l'attività lavorative;
si tratta, praticamente, delle procedure da seguire che si ripetono uguali quando vi è da fare la medesima attività. In caso di attivazione e/o programmazione dei vari servizi potevano crearsi problematiche che erano risolte dal ricorrente da solo o facendosi aiutare da colleghi di presidio che, per esempio, potevano aver avuto gli stessi problemi, oppure sentendo gli specialisti di cui sopra;
preciso che le problematiche potevano capitare soprattutto in fase di programmazione del nuovo numero telefonico. Il ricorrente e i suoi colleghi hanno lavorato anche sugli Access Point di internet, da quando cioè il servizio, inizialmente solo di telefonia, si è esteso anche alla parte dati: gli Accesso Point dovevano essere posizionati nelle stante per le quali il cliente faceva richiesta e poi doveva essere monitorata la rete attraverso pc che segnalava guasti, così da sostituire gli accesso Point oppure verificando su essi il problema per risolverlo, e queste attività erano fatte dal ricorrente da solo insieme ai suoi colleghi di presidio. La funzionalità degli Access Point era verificata tramite programma da PC che faceva visionare gli access point e che, se rossi, segnalava un problema;
la segnalazione poteva avvenire anche dal cliente che segnalava il mancato funzionamento di internet. Tale controllo su pc era fatto portando il pc a giro e verificando tramite pc la forza del segnale o la presenza del guasto dell'accesso point. Dal 2018 il ricorrente ha cessato di lavorare a perché quest'ultimo ha cambiato fornitore e CP_3 da tale data il ricorrente con altri due colleghi è stato impegnato su attività classiche per clienti sul territorio Top a manutenzione continua che gestivo io, intervenendo su segnalazioni di guasti per fare assistenza e attivazione servizi;
si tratta praticamente dei medesi servizi fatti in precedenza per CP_3 ma su centralini di questi diversi clienti per i quali quindi cambiano i modelli di gestione, ma i servizi erano gli stessi. Preciso però che per questi clienti, a differenza di non vi era un rapporto diretto CP_3 Co con i tecnici, ma questi ultimi intervenivano dietro segnalazione fatta su un numero verde e successiva apertura di ticket, che era poi visionato dal tecnico sul suo telefono e quindi lavorato e chiuso dal tecnico presso il cliente. Preciso che a come presso questi altri clienti, al 60'% l'attività è quella CP_3 semplice di sostituzione dei telefoni, per il restante 40% si tratta di fare queste attività un po' più complessa che richiede conoscenze e che qualche volta viene fatta fuori dall'orario di lavoro nostro (il nostro orario è dalle 8 alle 20), essendovi una reperibilità programmata fuori dall'orario di lavoro tra i vari tecnici con turni prestabiliti”. Teste di parte ricorrente tecnico della resistente dal 1989, la cui deposizione ha riguardato Testimone_3 il periodo in cui il ricorrente ha operato presso i clienti privati:
“Posso riferire delle mansioni del ricorrente dal 2012/2013, cioè da quando abbiamo svolto entrambi attività di tecnico. So che il ricorrente già prima del 2012/2013 svolgeva mansioni di tecnico. Preciso che fu insieme ad altri colleghi, a farmi l'affiancamento ed è capitato di effettuare insieme alcuni Pt_1 interventi nel corso del tempo. Gli interventi tecnici erano di attivazione delle linee telefoniche e/o internet presso i clienti (privati o ditte); all'epoca (fino al 2015) ricevevamo sul telefono (cd. FAS) gli interventi da realizzare giornalmente, sia di riparazione che di installazione. L'installazione prevedeva un intervento da parte del tecnico che consisteva nella consultazione di applicazioni che riguardavano la rete telefonica per avere i punti di connessione della linea da attivare;
analogamente, in casi di guasto, vi era la consultazione di questi registri di rete, necessaria per vedere dove fossero i punti di passaggio della linea da riparare. L'applicazione di cui parlo si chiama NAV WEB, è quella che vi è tuttora, ma adesso è integrata in altra applicazione (WAU), integrazione che al tempo non vi era;
ciò comporta che adesso l'applicazione tira fuori in automatico alcune nozioni che possono servire alla installazione/riparazione della linea, quando invece al tempo tali nozioni dovevano essere reperite dal tecnico: oggi, per esempio, l'applicazione fornisce al tecnico indicazioni, peraltro sempre da verificare, su dove si trovi la linea che dalla centrale va all'armadio e dall'armadio al cliente;
al tempo, era invece il tecnico che, in base alle nozioni e alla conoscenza della dislocazione della rete su quel territorio, sapeva dove la rete si trovava e consultava NAV
WEB per trovare i punti di attacco della rete. La progettazione della linea da parte degli uffici competenti, al tempo, da indicazioni su dove fosse il punto di partenza della linea, era poi il tecnico che, in base alle conoscenze della linea, doveva fare in modo che questa arrivasse a casa del cliente;
era poi il tecnico, che in caso di attivazione, popolava su NAV WEB i punti di attivazione della linea, mentre – in caso di riparazione – li ritrovava (essendo la linea già stata attivata). Che io mi ricordi, non vi erano procedure date dall'azienda per la attivazione o riparazione della linea, vi erano delle procedure realizzative (es, il cavo della linea non poteva passare per la corrente elettrica), altro non ricordo. All'epoca vi era ADSL che partiva dalla centrale e utilizzavamo uno strumento cd. golden modem, meno sofisticato di quello che prodotti e servizi presso la clientela (linee fisse e internet, con installazione del modem per garantire il collegamento alla linea dei dispositivi privati, stampanti allarmi ecc.), nonché interventi di riparazione dei guasti al fine di risolvere problematiche di malfunzionamento segnalate dai clienti;
e che il medesimo ricorrente – successivamente passato ad operare presso il presidio fisso di e, quindi, CP_3
presso i clienti cd. Top (questura, 118, banche) – abbia aggiunto l'effettuazione di interventi volti all'attivazione di servizi particolari, quali la gestione delle code chiamate su numeri dall'esterno,
l'inserimento di messaggi vocali e la predisposizione di reti wifi interne.
Si è trattato, insomma, di un'attività che:
- ha avuto, quale elemento caratterizzante, quello di assicurare la piena funzionalità dei prodotti e servizi mediante configurazione e riconfigurazione software, attuate attraverso programmazione al pc e allo smartphone in dotazione delle relative operazioni;
attualmente vi è con il medesimo nome, e che al tempo – quale modem a tutti gli effetti- ricreava le stesse situazioni di un modem a casa del cliente e serviva a misurare i valori di allineamento sulla linea. Avevamo anche uno strumento per misurare l'isolamento delle linee, chiamato Megger. Per internet e telefonia fissa la linea che arrivava a casa era la stessa. Una volta portata la linea, in caso di internet, vi era da installare e configurare il modem, il modem di solito era autoinstallante, ma alcune volte vi erano da fare interventi interni al modem, per esempio quando il cliente chiedeva la sostituzione della password o vi era da configurare la stampante in rete, il tutto su richiesta del cliente. Poteva capitare che il modem, per problemi, non effettuasse la configurazione in maniera automatica e, in tal caso, il tecnico al tempo contattava telefonicamente le persone che si occupavamo della progettazione del circuito per evidenziare problemi dell'apparato e, insieme a questa persona, il tecnico cercava di risolvere il problema;
di norma il problema era sulla progettazione della porta e quasi sempre si risolveva perché questa persona della progettazione risolveva da remoto questo problema e il tecnico a quel punto provvedeva al reset del modem;
alcune volte facendo così il modem si auto installava, altre volte no e, in questi casi, il tecnico entrava in configurazione del modem, cioè accedeva tramite pc o telefono al menu del modem con password prestabilita (scritta sul modem) e veniva effettuata l'operatività di reset di fabbrica o altri interventi per predisporre il modem a ricevere la nuova progettazione;
ciò veniva fatto inserendo dati prestabiliti, sempre gli stessi, conosciuti dal tecnico grazie all'esperienza; preciso che la formazione di ciascun tecnico consisteva nell'affiancamento, non vi sono stati corsi ad hoc. In caso di mancato collegamento alla rete di un dispositivo del cliente (es. stampante), il tecnico cercava di risolvere il problema in base alla propria esperienza e conoscenza dei vari apparati presenti, egli entrava in configurazione dell'apparato, si poteva andare da cose semplici tipo il mero pigiare il taso wifi della stampate e così collegarla alla rete in automatico, preciso che il tecnico non riusciva ad entrare all'interno della configurazione della stampate, per cui se il problema rimaneva, il tecnico non lo risolveva. All'epoca solo pochi impianti di allarme avevano la sim, in questi casi il tecnico portava la linea telefonica all'allarme, che però non era configurato dal tecnico. Per collegare la linea all'impianto non vi era necessità di inserire un indirizzo IP, o comunque io non l'ho mai fatto. Non ho mai inserito indirizzi IP in altri dispositivi del cliente, non ho mai fatto tipologia di lavoro per business, il mio è stato un lavoro per utenze private. Capitava di fare interventi in aziende, che però avevano professionisti per curare la rete interna, il mio lavoro consisteva nel far arrivare la linea al modem. Il modem/router ha un software, il tecnico interagiva con esso, o quanto meno io ho fatto così, attraverso il menu a tendina con le modalità in esso proposte, per fare quanto ho giù detto in precedenza. Durante tutte le fasi di cui ho detto per l'installazione della linea, il tecnico verificata la qualità e la bontà della linea con il golden modem o con il Megger”. - ha riguardato servizi “integrati”, in quanto i sistemi/apparati che consentono la telefonia sono i medesimi della linea dati, con conseguente combinazione ed integrazione di aspetti informatici e delle telecomunicazioni;
- si è concretizzata nell'esplicazione di un'autonomia “adeguata”, cioè nell'adozione di scelte e determinazioni sul piano tecnico ed operativo frutto delle conoscenze specialistiche possedute dal lavoratore (“nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano”) e che – grazie al contatto diretto tra cliente e tecnico – si è tradotta anche nella valutazione autonoma circa la fattibilità tecnica o meno delle varie richieste e circa le modalità e passaggi tecnici per giungere al risultato atteso (attivazione del servizio e/o riparazione del guasto), secondo valutazioni che non si esaurivano nella disamina delle linee guida tecniche fornite dal datore di lavoro (contenenti parametri utili per la risoluzione del problema, la cui soluzione è comunque rimessa al tecnico sulla base delle proprie conoscenze ed esperienze: vd. docc. 21-28 fasc. res.);
- presuppone l'acquisizione di particolari competenze, anche a seguito di specifici corsi formativi (sul punto vedi anche docc. 5 e 6 fasc. ric.);
Concludendo sul punto, il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato nel livello V del CCNL
Telecomunicazioni ed al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Quanto alla relativa decorrenza, fondata è l'eccezione di prescrizione decennale del diritto all'inquadramento superiore, che il Tribunale ritiene decorrente durante il rapporto di lavoro secondo quanto già statuito e motivato dalla locale Corte di Appello (cfr., sent. 709/2022, rel dott.ssa Papait;
sent n. 246/2023 cit., che richiamano Cass, 8711/1993, Cass., 9662/2001, Cass., 13171&2004 e Cass.,
14140/2006).
Tenuto conto dell'atto di diffida del 20.12.2021 (doc. 10 fasc. ric.), la prescrizione copre il periodo precedente al 20.12.2011, data dalla quale può accertarsi il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al predetto livello V.
Infondata è invece l'eccezione di prescrizione quinquennale relativa al diritto al pagamento delle differenze retributive, la cui domanda è contenuta entro luglio 2007, stante il principio di diritto sancito da Cass., 26246/2022 (“Il rapporto di lavoro indeterminato, così come modulato per effetto della L. n.
92 del 2012 e del D. Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della L n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello statuto dei lavoratori”).
Sulla determinazione delle differenze retributive da riconoscere al ricorrente, non ha incidenza la
(parziale) prescrizione del diritto al superiore inquadramento, in quanto il relativo credito “non richiede il riconoscimento del diritto all'inquadramento, ma il mero fatto di avere svolto compiti propri di altro livello di inquadramento” (così, in motivazione, Corte di Appello di Firenze, sent. n. 246/2023): il ricorrente ha quindi diritto, a far data dal 28.1.2010, al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante in virtù dell'inquadramento al livello V del CCNL Telecomunicazioni e quanto effettivamente percepito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo, con relativa condanna in capo alla società resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione rigettate,
1) accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento del superiore livello V Parte_1
del CCNL Telecomunicazioni con decorrenza 20.12.2011;
2) condanna al pagamento, in favore del medesimo ricorrente, a far data dal Controparte_2
28.1.2010, delle differenze retributive tra quanto spettante in virtù dell'inquadramento al livello V del
CCNL Telecomunicazioni e quanto effettivamente percepito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo;
3) condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € Controparte_2 Parte_1
€ 5.500,00 per compensi, € 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e
Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.