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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 28 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6548/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Cannarella, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
- Opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Lucia Orsingher e Pierluigi Tomaselli, giusta procura generale alle liti;
- Opposto -
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 301.12.2022, il ricorrente in epigrafe indicato, sia in proprio che quale rappresentante legale della società “Edelveiss di JO IS & c. s.a.s.”, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001782213, n. protocollo
.2100.28/05/2024.0415296, notificata in data 13.06.2024, con la quale l ha richiesto CP_1 CP_1 all'interessato il pagamento dell'importo di euro 3.985,50 (oltre ad euro 9,05 per spese), a titolo di sanzione amministrativa per omissioni contributive riferite all'annualità 2017.
Motivi del ricorso sono l'omessa notifica dei presupposti atti di accertamento, la maturazione della prescrizione e della decadenza dal potere sanzionatorio, l'errata determinazione della sanzione e l'omessa motivazione sul punto.
1 Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 10.03.2025 l' si è costituito in giudizio, CP_1
chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere poiché, con provvedimento del
25.02.2025 (v. doc. n. 4 fasc. res.), l aveva proceduto all'annullamento in autotutela CP_2
della impugnata ordinanza-ingiunzione per inosservanza dei termini di cui all'art. 14 della legge n. 689/81.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All'esito dell'udienza del 28.03.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c.,
è stata acquisita le nota di trattazione della parte ricorrente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va sicuramente dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che, a seguito del dedotto e dimostrato annullamento in autotutela della impugnata ordinanza-ingiunzione, è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del giudizio nel merito e alla pronuncia di una decisione del giudice al riguardo.
Quanto alle spese del procedimento, in mancanza di un apposito accordo delle parti sul punto, va applicato il principio della soccombenza virtuale.
Nella specie, è formulabile un giudizio prognostico in ordine alla fondatezza del ricorso, tenuto conto del comportamento ammissivo dell'ente previdenziale che, soltanto dopo la proposizione del presente giudizio, ha proceduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza opposta, ammettendo che non era stato rispettato il termine di decadenza previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981.
Soccombente virtuale, quindi, deve considerarsi l'ente resistente;
tuttavia, tenuto conto della correttezza del suo comportamento e dell'annullamento dallo stesso operato, si ritiene di dovere compensare le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 1.700,00 con riferimento ai valori minimi previsti per le cause previdenziali aventi valore compreso tra 1.101,00 e 5.200,00 euro, nella misura del 50%, mentre al pagamento del restante 50% (pari ad euro 850,00) va
CP_ condannato lo stesso con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosene antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 6548/2024 R.G.: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese processuali tra le parti nella misura del 50%;
2 CP_ condanna l al pagamento del restante 50% delle spese di lite per l'importo di euro 850,00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A, ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Gianluca Cannarella.
Catania, 28 marzo 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 28 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6548/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Cannarella, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
- Opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Lucia Orsingher e Pierluigi Tomaselli, giusta procura generale alle liti;
- Opposto -
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 301.12.2022, il ricorrente in epigrafe indicato, sia in proprio che quale rappresentante legale della società “Edelveiss di JO IS & c. s.a.s.”, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001782213, n. protocollo
.2100.28/05/2024.0415296, notificata in data 13.06.2024, con la quale l ha richiesto CP_1 CP_1 all'interessato il pagamento dell'importo di euro 3.985,50 (oltre ad euro 9,05 per spese), a titolo di sanzione amministrativa per omissioni contributive riferite all'annualità 2017.
Motivi del ricorso sono l'omessa notifica dei presupposti atti di accertamento, la maturazione della prescrizione e della decadenza dal potere sanzionatorio, l'errata determinazione della sanzione e l'omessa motivazione sul punto.
1 Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 10.03.2025 l' si è costituito in giudizio, CP_1
chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere poiché, con provvedimento del
25.02.2025 (v. doc. n. 4 fasc. res.), l aveva proceduto all'annullamento in autotutela CP_2
della impugnata ordinanza-ingiunzione per inosservanza dei termini di cui all'art. 14 della legge n. 689/81.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All'esito dell'udienza del 28.03.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c.,
è stata acquisita le nota di trattazione della parte ricorrente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va sicuramente dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che, a seguito del dedotto e dimostrato annullamento in autotutela della impugnata ordinanza-ingiunzione, è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del giudizio nel merito e alla pronuncia di una decisione del giudice al riguardo.
Quanto alle spese del procedimento, in mancanza di un apposito accordo delle parti sul punto, va applicato il principio della soccombenza virtuale.
Nella specie, è formulabile un giudizio prognostico in ordine alla fondatezza del ricorso, tenuto conto del comportamento ammissivo dell'ente previdenziale che, soltanto dopo la proposizione del presente giudizio, ha proceduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza opposta, ammettendo che non era stato rispettato il termine di decadenza previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981.
Soccombente virtuale, quindi, deve considerarsi l'ente resistente;
tuttavia, tenuto conto della correttezza del suo comportamento e dell'annullamento dallo stesso operato, si ritiene di dovere compensare le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 1.700,00 con riferimento ai valori minimi previsti per le cause previdenziali aventi valore compreso tra 1.101,00 e 5.200,00 euro, nella misura del 50%, mentre al pagamento del restante 50% (pari ad euro 850,00) va
CP_ condannato lo stesso con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosene antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 6548/2024 R.G.: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese processuali tra le parti nella misura del 50%;
2 CP_ condanna l al pagamento del restante 50% delle spese di lite per l'importo di euro 850,00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A, ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Gianluca Cannarella.
Catania, 28 marzo 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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