Sentenza 18 gennaio 2000
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2000, n. 4150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4150 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2000 |
Testo completo
5; p. 5; p. 5) 54150
| Udienza pubblica REPUBBLICA ITALIANA del 17/18.01.2000 IN NOME EL POPOLO ITALIANO uolo n. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
VI SEZIONE PENALE SENTENZA
84 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
¦ N.
Presidente. IG D'Asaro bott. REG. GENERALE Consiglierél IO De RO 1. Dott. N.25050/99
# "2. Bruno Oliva
Ilario Martella 3.
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Arturo Cortese 1
4. na pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA
UFFICIO COPIE ricorsi proposti da sui Richiesta copia studio TI EP, M. 14.07.1966 IL SOLE 24 ORE
1) dal Sig. ES EP, 18.09.1963
2) per diritti L. 12000
3) OL OL, M. 02.10.1949
AS DO, n. 09.07.1966 4 APR. 2000
4) il AN NI, n. 19.10.1963
5) IL CANCELLIERE 16.07.1963
6) AN CC, M. DA RT, n. 22.03.1958
7) RO IN, n. 10.01.1959
8) AL FA, M. 16.03.1963
9) ON PP, N. 13.07.1942
10) IL GE IA, M. 09.07.1970
11) EL GE, M. 16.11.1962 LIRE 3000
12) EL RE, n. 30.10.1967 CANCELLERIA
13) EL NC, n. 29.07.1959
14) AS SC, M. 14.06.1973
15) HI NA, n. 13.04.1968
16) RA NC, M. 20.05.1945
17) TI PI, n. 19.04.1955
18) AF AN, n. 20.09.1964 CH216341
19) De CU AN, M. 20.03.1953
20) De CU EP, M. 31.10.1957
21) CH216342 EL TE LV, M. 02.07.1961
22) Di TI UN, N. 08.06.1968
23)
24) NA TO, h. 14.02.1945 CH216316
25) NA IG EP, n. 28.02.1967
26) LL IO, M. 09.05.1939
27) TI DA, n. 29.04.1955 CH216317
28) IO GE, fix 22.12.1966
IO IU, n. 18.08.1960
29) BI ZO, M. 26.02.1953
30) ME IG, n. 17.01.1970
31) RD CC, n. 21.04.1958
DA SC, M. 12.10.1961 32 )
ले AZ IO GE, rin 07.07.1970 3 3)
34) RA ER, M. 03.09.1944 (35)
02.01.1961 IO GG, n. LI AR, M. 01.10.1964
3 6 )
(37) LI NI, Mi. 23.10.1961 38)
LIRE 2000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIRE 10000 CANCELLERIA UFFICIO COPIE CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Richiesta copia studio UFFICIO COPIE dal Sig. MERI Richiesta copia studio per diritti L. 12000 dal Sig. MANAGO... 121. APR. 2000 AJ191911 per diritti 12,000 H231715 IL CANCELLIERE
07 APR. 2000 il
IL CANCELLIERE39) AS RI, M. 19.08.1966
UN EP, F. 05.09.1956 40)
ME PA, M. 22.07.1958 41)
TA NI, M. 11.12.1956
42) LIRE 2000 TA EP. M. 24.09.1952
43) CANCELLERIA MO AS, 1. 20.03.1960
44)
MO NT, n. 23.03.1964 45)
SE IO, M. 03.10.1950 46)
UR EP GN, n. 12.12.1971 47)
IO MB, n. 10.06.1949 48)
BO TO, n. 29.04.1962 49)
BD950910 RI SC, M. 50) 29.09.1964
EI OT, n. 02.08.1964 51)
IG NZ, ti 26.03.1935 BD950909 52)
DO IA, n. 05.08.1947 53)
AN CO, n. 04.10.1935 BD950915 54)
RO NI, n. 24.02.1958 55)
56) ER RO IO, n. 22.07.1965 BD950914 NO AS, M. 14.12.1972
57)
TA IL, M. 02.09.1965
58) BD950905
59) LI AS, M. 25.01.1966
60) CE DO, m. 05.02.1966 BD950904 AR NE, n. 23.03.1950
61) avvers0 la sentenza emessa il giorno 15.07.1998 dalla Corte d'appello di Milano
Visti gli atti, la sentenza denunziata,
# 1 ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico nella Persona Ministero del Sostibuto Procuratore Generale, dott. Anna IA De Sangru che ha concluso per l'annullamento rinvisuelva Proamque v1210 procin der rigetto nel merito
RA ER ė, Timitatamente alle Pene accessorie, ne] confronti di BI ZO, per l'inammissibilita' dei ricorsi di
AL FA, SE IO, CE DO, AS
RI, RO NI ME IG (1) per il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
Uditi 1 difensori, avv.ti Catalano Marone, Chiesa, Gandolfi,
Melzi, Rosica, Cerreti, Simonabi, Saponara, Speciale, Abbondanza,
Teti, Petrolo, Maris, RA, Cipollone, Madia, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi e per la declaratoria di
FATTO E DIRITTO Ф hullita' della sentenza. (1) adde: ES GI IA AR
IG ZO
TI BO
Premessa_generale
I
ha per oggetto 1'indagine I l Presente
men to
P roc ed i denominaba "Terra bruciata", espletata negli anni 1993/94 per
1'interdizione di un vasto fenomeno di criminalita' organizzata finalizzato al traffico di droga nei quartieri di Quarto Oggiaro ubicati nella esprema Periferia della citta' 01e GI, Milano. 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE DIRITTI DIRITTI RITTI
Richiesta copia studio dal Sig. ✓MEO per diritti L. 12.00 ANG TINA 3 ANG B A 3 Il 18.5.2 IL CANCELLIERE
Detto fenomeno aveva formato oggetto di altra precedente inchiesta nell'ambito della quale S1 era Proceduto a diversi arresti a cavallo degli anni 1984/85 ed erano state rinviate a giudizio numerose persone per delitto associativo e reati fine in materia di stupefacenti e altro (processo TE). Alcune di queste, secondo la ricostruzione del giudici di merito, proseguito la loro attivita' delinquenziale ed a vev ano pe ro '
altre avevano dato vita, a far tempo dal 1989, ad una seconda organizzazione criminale, assal simile alla prima per tipologia di reati e modalita' operative, ancorche' In Parte variata e integrata nella composizione soggettiva.
I l nuovo intervento, denominato, come 31 e' detto, "Terra bruciata", Porto' all'arresto di un folto gruppo di soggetti, molti dei quali resero per la primä volta ampie dichiarazioni, che, nella ricostruzione operata, consentirono da un lato di definire 11 fenomeno pregresso, individuando responsabilita' di persone non raggiunte dalla precedente inchiesta e ricostruendo episodi delinquenziali mal accertati sul Plano delle responsabilita' dall'altro, di chiarire la nuova piu' grave situazione delinquenziale, delineatasi a partire dal 1989.
Primo delitto All'affermazione della sussistenza del
Capo B1 (artt. associativo e relativi reati SCOPO, di CUI al
75 L. 685/75: partecipazione 110, CPV. CP., 7181 narcotraffico capeggiata da all'associazione finalizzata a l
AF IA e detenzione e cessione continuata di eroina), che vede coinvolti, ai fini della presente fase di giudizio, gli imputati SE IO, LL IO, NA TO,
De CU AN e RD Riccardo, la Corte di appello di
Milano, con 1ન sentenza qui impugnata del 15.07.1998, pervenuta (sulla scorta di quella del Tribunale di Milano del
22.04.1997) essenzialmente sulla delle dettagliate base dichiarazioni IU e CH TT, di IO confermative ed intergrative del quadro probatorio gia' emerso nella sentenza definitiva del processo TE (Corte appello
10.03.1987).
Per quanto concerne la seconda associazione, contestata al capo B42 (artt. 75 L. 685/75 e 74, Commi 1, 2 3 e 4, dpr 309/90), che vede coinvolti, al fini della presente fase di giudizio,
AF AN (quale alter ego del Capo Crisafulli
IA), IO IU, TI DA, IO GE,
MO NT e AL FA (con compiti di coordinatori),
AN NI e ME Luigx (con compiti di raccolta dei
Proventi della vendita della droga), ON PP, EL TE
LV e IC DO (con compiti di custodia dello stupefacente), BO TO (con incarico di trasporto dello stupefacente), AR NE e RA NC (con compiti di custodia delle armi necessarie all'organizzazione), AS CC e/o SC e MO AS (quali incaricati dello
Compiti di del relativo coordinamento), TI PI (con custodia del denaro LLassociazione), GA ZO e Di TI trattasi 3 8M al "taglio" UN (incaricati di predisporre i localı da adibire dello stupefacente), la Corte del merito, precisato che
7
... di struttura organizzata soggettivamente Mon coincidente con quella ricompresa sotto il Capo B1 ma tuttavia connotata dalla comunanza di alcuni tratti dimostrativi 01 una TInuita'
Progettuale, operativa territoriale, ha indicato l'ampio materiale probatorio a sostegno delle accuse negli apporti dichiarativi di IO IU, NN RI, ZZ
TO IO, GA ZO, RI DO, MO AS,
CH TT, AN RD, SO DO,
PA RE, negli esiti delle TO
G i us
ep pe
e ambientali, delleintercettazioni telefoniche riprese video-fotografiche e degli appostamenti, nej sequestri di droga e armi.
Quanto alle altre contestazioni singolarmente elevate, inerenti a delitti fine o ad autonome fattispecie criminose in
} tema di stupefacenti o altro, la Corte territoriale ha di volta in volta indicato i pertinenti supporti probatori. Circa il problema della valutazione delie chiamate In correita', sono stati 1 viä generale richiamati i criteri elaboratı dalla giurisprudenza di legittimita', con la precisazione, rispetto a quanto assunto dal primo giudice, che i riscontri esterni devono essere individualizzanti 2 non possono
"sub iudice". avere ad oggetto fatti e persone diversi da quelli
Sulla generale attendibilita' intrinseca dei vari chiamantı state richiamate le positive anal131 effettuate dal SONIC
Tribunale.
Relativamente delle dichiarazioni alla utilizzabilita' predibattimentali del NN, del GA e del ZZ, che hanno reiterato in volonta' di Mon dibattimento la loro rispondere, la stessa nei confronti del stata esclusa solo chiamati che Me hanno espressamente chiesto l'audizione non consentendo alla lettura delle dichiarazioni stesse.
II
Prima di passare all'esame delle singole Posizioni, devono esaminarsi alcune questionl di ordine processuale che riguardano tutti gli imputati.
Alcuni di loro in sede di ricorso e molti altri IM sede di discussione hanno denunciato la mancata_ sottoscrizione della sentenza impugnata da parte del Presidente del Collegio. 5 1 da'Premess0 che atto IM calce alla sentenza LLimpedimento del medesimo, Senza che ne sla specificata la natura, deve anzitutto escludersi che possa costituire motivo di nullita' tale mancata specificazione, non essendo essa richiesta
8407 del dal comma 2 LLart. 546 CPP. (cfr. Cass.
se nt .
02.07.1997).
Riguardo Poi alla sussistenza LLimpedimento, effettivä modo da acclarare che il Presidente, questa Corte hä avuto della motivazione della decisione, era all'epoca del deposito CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
1 00 E DIRITTI DI DIRITTI DI
Richiesta copia studio dal Sig. DE CAPRIO per diritti 200
|| 1.9 APR. 2000--- ANG IBA
IL CANCELLIERE AW017558
assente dal servizio Per fruizione di un congedo ordinari0, costituente gia' per se motivo legittimo di impedimento (Cass.
30.06.1988, Selan) e a maggior ragione nel caso di specie, mel quale (come chiarito dal fax del 18.01.2000 della Corte d'appello E' dato atto in udienza) alla base del di Milano, 01 Cui 5 congedo medesimo vi era il protrarsı di un'assenza per ragioni di salute.
In molti ricors1 viene po1 sollevata la questione relativa alla idoneita' dei riscontri estrinseci alla chiamata in reita' o correital del collaborantı. necessario chiarire in via generale che il Al riguardo e riscontro, se, da un lato, non va inteso come prova autonoma e diretta (Cass. 07.12.1993, Alessandrino) Puo' essere di qualsiasi tipo e natura, in un'altra e r iso lv e rs i qu in d i a nch e chiamata (Cass. 17.11.1994, Saporito), dall'altro, per avere validita' ed efficacia a sensi del comma 3 LLart. 192 CPP.: deve riguardare direttamente la persona del chiamato in relazione allo specifico fatto storico oggetto LLimputazione: deve cioe' essere "individualizzante" “storicizzante" (Cass. SS.UU.
11.10.1992, Marino;
Sez. VI 16.04.1998, Civardi).
Nel ricorso di AF AN e' stato poi dedotto un motivo suscettibile di interessare la Posizione di molti imputati, pretesa Inammissibilita' e/o Cide la l'inutilizzabilita' delle dichiarazioni _ dibattimentali dall'imputato di reato connesso CH TT, sul rilievo che l'audizione dello stesso non venne chiesta dal Pubblico
Ministero ne nella propria lista testimoniale ne', soprattutto, in sede di relazione introduttiva, non potendosi al riguardo condividere la tesi della Corte di merito che il vizio S1 Sarebbe sanato in forza della mancata opposizione immediata della difesa al momento LLaudizione del soggetto. Al riguardo si osserva che alla stregua del tenore LLart. 468 CPP., quale vigente all'epoca del dibattimento di primo grado del presente procedimento, 1'assunzione di persona imputata di reato connes50 non all'onere tassativo di era soggetta indicazione della medesima nella lista testimoniale (v. Cass.
Sentt. nn. 1067/93, 3252/94, 3784/95, 7746/96, 8552/97). Ne' alcuna preclusione al riguardo poteva derivare dalla persistenza LLomessa indicazione in sede di relazione introduttiva ex
Comma 1 art. 493 CPP., coincidendo le "prove" indicande a sensi di tale norma con quelle di cul alla suddetta lista, come reso evidente dalla previsione derogatrice di CU1 al Comma 3 dello stesso art. 493 CPP.
Solo COM modifica del comma 1 LLart. 468 CPP..
la apportata dall'art. 38 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha aggiunto ai soggetti ivi gia' Previsti "le persone indicate nell'articolo 210", sono stati a queste l'onere di este s i
Indicazione nella lista testimoniale e la correlata disciplina di
CUI all'art. 493 CPP. (oggetto a Sua Volta 01 modifica, non
Filevante pero' al fini del nostro discors0, ad opera LLart. 40 della cit. L. 479/99). 54 Singole Posizioni
Possono ora esaminarsi le singole posizioni dei ricorrenti.
1) 1ARETINO EP stato riconosciuto colpevole del reato (sub capo B156) di cui agli artt. 110, 81 CPV. CP., 73, comma 4, dpr 309/90, con l'aggravante LLingente quantita', per avere, com piu' azioni esecutive di un disegno criminoso, concorso con altri, detenuto e quindi ceduto a IO IU forniture di 25 Kg. di hashish per volta, ed e' stato condannato,
Previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione e L.
40.000.000 di multa (p.b.: anni 4, mesi 6 e 40.000.000, aum. ex
20.000.000, dim. ut supra ex art. 442di anni 2 e L.art. 81 CP. CPP.), oltre all'interdizione dai PP.QU. per anni S.
Nel suo ricorso, oltre a lamentare la mancata sottoscrizione della sentenza impugnata da Parte del Presidente del Collegio
(punto di cui gia' Sopra #1 detto), denuncia l'inosservanza
CPP., in relazione alla degli artt. 530, comma 2, e 192, comma 3, insussistente attendibilita' intrinseca di IO IU, resa evidente dall'incertezza, inficiante sue dichiarazioni, SU le date, luogo e quantitativi delle consegne di droga, e alla mancanza di adeguati riscontri. motivazioneDeduce altresi' V1Z10 di sul mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
Il ricorso e' infondato.
L'impugnata sentenzä, invero, oltre a motivare adeguatamente in ordine all'attendibilita' in generale del dichiarante IO Giustino (v. PP. 5-6), ha illustrato in maniera coerente e non illogica Sla gli elementi di accusa discendenti dalle Sue dichiarazioni, atti a collocare in un contesto sufficientemente preciso l'attivita' illecita del prevenuto (anno 1991, zona di
Monza, quantitativi di qualche decina di chili di hashish per volta, gruppo di riferimento), E18 1 riscontri esterni che li supportano, caratterizzati da specifici riferimenti Personali e di collegamento fattuale con il gruppo operativo (dich.hi di
AN, PARI, inTO) CH, acquirente IO (dich.ni particolare, con l'indicato
AN).
Adeguatamente motivato e' anche il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, col riferimento alla gravita' e alla reiterazione dei fatti.
in appello ex art. 2) ES EP, che ha concordato di annl 4 di reclusione e L. 599, comma 4, CPP. la pena di multa (p.b.: anni 6 1/3 per le generiche) Per il 30.000.000 - reato (sub capo 827 bis) di cui agli artt. 81 CPV. CP. e 71 L.
685/75 (detenzione e cessione continuata di eroina), lamenta nel
SUO ricorso 11 mancato esame della sua doglianza inerente alla diversita del fatto ritenuto In sentenza rispetto a quello contestato e la mancata r 3 94 /90 .
u lto ex d p e d e ll 'in d c onc es s ion Il ricorso e' chiaramente inammissibile, posto che il primo ex art. 599 CPP. e sul motivo e' stato oggetto di rinuncia il giudice LLesecuzione secondo potra' e dovra' Pronunciarsi
(Cass. sent. 6593 del 29.09.1994).
3) ZO OL e' stato riconosciuto colpevole del reato
(sub capo B177) di cui all'art. 71 L. 685/75 per detenzione e cessione a IO IU e IN RO di tre o quattro chili di cocaina e condannato alla pena di anni 4 di reclusione e LI 20.000.000 di multa (p.b.: anni 6 e L. 30.000.000 ridotta ut
Supra ex art. 442 CPP.), posta in continuazione con quella di anni 14 di reclusione e L. 120.000.000 di multa irrogata con sentenza del 15.11.1993 della Corte d'appello di Brescia,
Nel SUQ ricorso lamenta 17 Primo luogo l'inosservanza LLart. 649 CPP., non essendosi tenuto conto del fatto che il delitto contestato nel presente procedimento era gia' compreso nel delitto di importazione di cocaina dalla Colombia giudicato con la citata sentenza del 15.11.1993 della Corte d'appello di
Brescia.
Con secondo motivo 1'OL denuncia 1'apparenza l'incomprensibilita' della motivazione con cui e stata rigettata la doglianza relativa alla eccessivita' della pena irrogata attraverso il meccanISMO LLart. 81 CP., denunciando in modo specifico l'impropria applicazione della pena pecuniaria, che, in relazione alla previsione LLart. 75 L. 685/75, assunto a reato base, non era irrogabile, indipendentemente da quanto al riguardo
(erroneamente) operato con la citata sentenza del 15.11.1993 della Corte d'appello di Brescia.
Il primo motivo di ricorso e' infondato. Sulla insussistenza dei Presupposti per l'applicabilita' LLart. 649 CPP., invero, la Corte del merito si e' Pronunciata logica motivazione, evidenziando la con congrua mon riconducibilita', per ragioni temporali e di identificazione quantitativa di merce, del fatto di cui al presente procedimento quelli giudicati nella precedente sentenza della Corte con d'appello di Brescia. delPremessa l'incongruita' Quanto al secondo motivo, rilievo inerente all'applicazione della pena pecuniaria, 91a' correttamente irrogata dalla Corte bresciana, $1 osserva che e invece fondata la critica relativa alla misura della pena applicata ex CPV. art. 81 CP. sulla condanna irrogata con la precedente sentenza. Al riguardo, invero, 1'impugnata sentenza giudizio di adeguatezza giuridicamente scorretto, IM
un im e e sp r quanto parametrato al dato della prossimita' ai minimi edittali, non considerando che nella specie, vertendosi in tema di aumento ex art. 81 CP., il vincolo di tali minimi non sussiste.
L'impugnata sentenza nei confronti deve, pertanto, LLAzz2011, essere annullata limitatamente all'aumento di pena ex art. 81 CPV. CP.
4) SO DO e' stato riconosciuto colpevole del reato
(sub capo B185) di Cui agli artt. 81 CPV. CP., 73, comma 1, dpr con Piu' az1On1 esecutive di un disegno7 309/90, per ave re , acquistato da IO IU 100 grammi di cocaina criminoso, Ogni 15-20 giorni, forniture di 25 Kg. per volta, e condannato alla pena di annl 3 di reclusione e L. 20.000.000 di multa, posta in continuazione con quella di anni 5 di reclusione e L.
60.000.000 di multa irrogata con sentenza del 28.09.1995 della
Corte d'appello di Milano.
Nel SUO ricorso deduce che la Corte territoriale basa l'attendibilita' delle accuse del IO sulla circostanza che il prevenuto fu ritenuto responsabile di spaccio della medesima sostanza (cocaina) nel precedente processo esitato nella citata sentenza del 28.09.1995 della Corte d'appello di Milano, laddove tali fatti, confermati da altri dichiaranti (NN,
CH, SO e FI), attenevano નપુ uno spaccio non collegabile alle accuse di correita' espresse dal IO, dovendosi, In CASO contrario, concludere per l'identita' dei fatti oggetto dei due procedimenti, siccome concernenti la medesima sostanza stupefacente, riguardata qui come oggetto di acquisto (dal IO) e li' come oggetto di Smercio (a ter21).
Il ricorso e' fondato.
Nella impugnata sentenza VI invero una evidente contraddizione laddove, da un lato, 1 esclude che la cocaina oggetto dello smercio di cui alla sentenza del 28.09.1995 della
Corte d'appello di Milano sia la stessa fornita al AS dal
IO e oggetto del presente procedimento e, dall'altro, si utilizzano come riscontro alle accuse del IO, attinenti alla cocaina da lui stesso fornita, le risultanze del detto precedente concernenti ritenute diversa procedimento, forniture di
Provenienza ė, come tali, inidonee ad integrare quel nesso
"storicizzante" che, come si sopra precisato, deve legare i riscontri al fatto oggetto LLaccusa del chiamante.
Equale inidoneita' Caratterizza le dichiarazioni di altri collaboratori pure addotte a riscontro dalla Corte di merito
Im quanto tutte indicative di provenienze della "Jr ze 0 collegamenti soggettivi del prevenuto comunque diversi dal chiamante IO. L'impugnata sentenzä deve, pertanto, essere annullata nel confronti del AS.
stato riconosciuto colpevole di 5) BENFANTE_ Antoning finalizzata al appartenenza alla (seconda) associazione narcotraffico (Capo B42: art. 74, commi 2, 3 e 4, dpr 309/90) col compito di raccolta dei Proventi delle vendite, di detenzione e cessione di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti dal
1991 alla data LLarresto (capo B191 0.2: artt. 73, commi 1 e
6, 80 dpr 309/90), di detenzione e cessione a terzi di 500 grammi di eroina ricevuta da IO IU in epocCa Pros 1Ma al mes 1 di marzO aprile 1988 (capo 815: art. 71 L. 685/75), di
2
detenzione e cessione, an concorso con AR RE, di imprecisati quantitativi di eroina (capo B16: artt. 110, 81 CPV.
CP.. 71 L. 685/75), detenzione e cessione, In concorso com
IN RO, AR RE AF IA, di
لاء forniture di eroina CON frequenza periodica pari ad un chilo ogni dieci giorni (capo B20: artt. 71 e 74 L. 285/75). Per tali reati e stato condannato alla pena di anni 12 di reclusione, (p.b. Per il piu' grave reato di cui al capo B42: anni 12, aum. per l'aggravante del numero delle persone ad anni
13, aum. ex CPV. art. 81 CP, per il capo B15 ad anni 13 e mesi 6, per il capo B191 ad anni 15, per il capo B16 ad anni 16, per il aumentata, per la ritenuta continuazione tra questi quelli di 18, capo B20 ad anni dim. di un terzo ex art. 442 CPP.), cui alla sentenza del 18.12.1991 della Corte d'appello di Milano, ad anni 14 di reclusione e L. 50.000.000 di multa, oltre alle alla misura di Sicurezza della liberta'
Pene accessorie vigilata per anni tre.
Nel suo ricorso il AN lamenta il vizio di motivazione sull'esistenza LLassociazione illecita sulla sua ė appartenenza alla medesima, sulla mancanza di riscontri alle accuse del IO relativamente ai reati di cui ai capi B15, B16
B20 nonche' sulla sussistenza al riguardo del precedente e giudicato di C41 alla sentenza del 18.12.1991 della Corte
d'appello di Milano, sulla assenza di qualsiasi Prova per il reato di cui al capo B191, sulla entita' della pena e sul diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso e' infondato.
Premessa, invero, l'assoluta genericita' della doglianza relativa al presunto precedente giudicato, l'impugnata sentenza ha reso su tutti gli altri Punti sovra menzionati una congrua e logica motivazione, con riferimento: alle molteplici emergenze Probatorile im ordine alla situazione di operosita' criminale hella 1 grupp1 quale territoriali, composti di pochi elementi, coadiuvati da un numero indefinito di "ragazzini”, avevano rapporti continuativi e programmati con i soggetti che provvedevano al loro rifornimento, collegati a loro volta ai vertici LLorganizzazione, il tutto in una cornice di regole cogenti circa il Prezzo delle dosi, il relativo quantitativo minimo, l'assegnazione del luogo di
Smerci0, il monopolio rifornimento, la repressione delle de l violazioni;
" all'inserimento prevenuto nell'attivita' del LLorganizzazione, comprovato dalle dichiarazioni del IO, dalle intercettazioni telefoniche risultatidai di
CH didichiarazioni riscontranti SO DO,
TT e TO EP: alle convergenze accusatorie, quanto al reati di cui al
Capi B15, B16 e B20, delle dichiarazioni del IO con quelle del CH, del RI, del TO, LLSO, del
AR e del HI, ampiamente richiamate nella sentenza di
Prime Cure;
alla portata LLacclarato ruolo operativo del prevenuto ell'ambito LLorganizzazione, relativamente al resto di cui al apo B191; alla gravita professionalita' delle condotte e ai precedenti penali, quanto al trattamento sanzionatorio.
9 6) IA CC. che ha concordato in appello ex art. 599, comma 4, CPP. la pena di anni 5 e mesi 9 di reclusione e L.
45.000.000 di multa (p.b.: anni 8 - 1/3 per le generiche + aum. ex art. 81 CP.) per il reato (sub capo B115) di cui agli artt.
81 CPV. CP. e 73, comma 1, dpr 309/90 (acquisto continuato di cocaina), lamenta nel SUO ricorso 11 vizio di motivazione sull'insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art.
CPP.129 1Il ricorso e inammissibile, posto che sul punto contestato la Corte di merito ha reso una motivazione consona alla situazione del procedimento. 7) AN RT e stato riconosciuto colpevole del reato
(sub capo B156) di cui agli artt. 110, 81 cpv. CP., 73, comma 4, dpr 309/90, con l'aggravante LLingente quantita', per avere, con piu' a210M1 esecutive di un disegno criminoso, in concorso con altri, detenuto e quindi ceduto a IO IU forniture di 25 Kg. per volta, ed e' stato condannato alla pena di anni 8 e e L. 54.000.000 di multa (p.b.: anni 4, mesi 6 e 40.000.000, aum. per l'aggravante di anni 2 e 20.000.000, aum. ex art. 81 cp. di anni 2 e L. 21.000.000, dim. ut supra ex art. 442 CPP.), oltre all'interdizione dai PP.
4. per anni 5.
Nel suo ricorso fa presente che la difesa, con atto
SU B
depositato in data 08.07.1998, rinunciava ai motivi di appello con CUI si era chiesta 1'assoluzione e, contestualmente, depositava una dichiarazione confessoria LLimputato, nella quale, in coerenza con la scelta collaborativa adottata, 51 riconoscevano gli addebiti, confermando il definitivo distacco dall'ambiente criminale. Nelle conclusioni scritte si aggiunge la difesa documentava la collaborazione resa dal prevenuto in
UM procedimento conness0, e sottolineava la rilevanza di tale scelta ai fini almeno delle attenuanti generiche.
Tanto premesso, il ricorrente lamenta che la Corte di merito ha completamente ignorato quanto prodotto e rilevato ut supra dalla difesa, essendosi limitata a rimarcare l'inesistenza di qualsiasi traccia IM atti della affermata collaborazione del prevenuto con gli inquirenti.
Il ricorso e' fondato.
Dei documenti prodotti e dei rilievi svolti dalla difesa del
DA anteriormente alla decisione della Corte di appello, quali sopra specificati, non risulta, effettivamente, che quest'ultima abbia tenuto alcun conto, il che rende vistosamente carente e illogica la motivazione della sentenza impugnata In ordine al trattamento all'imputato: Punto sanzionatorio inflitto la stessa deve, Pertanto, essere relativamente al quale annullata.
8) ER IN stato riconosciuto colpevole del reato (sub capo 8143) di Cui agli artt. 110, 73, comma 1, dpr
309/90, per avere, in concorso con altri, detenuto e ceduto a terzi 5 Kg. stato condannato, previa concessione e '
d i eroina , e d delle attenuanti generiche, alla pena di anni 6 e e L. 40.000.000 10 di multa (p.b.: anni 12, mesi 6 90.000.000, dim. per le generiche ad amm1 9 e 60.000.000, dim. ut supra ex art. 442
CPP.), oltre all'interdizione perpetua dai pp.UU. e legale per la durata della pena.
Nel suo ricorso sottopone મ censura la valutazione delle propalazioni accusatorie di IO IU, rilevando che nella stessa sentenza impugnata si da' atto LLincertezza delle accuse, pervenendosi a un inaccettabile giudizio di mera verosimiglianza del concorso del prevenuto nella consegna dei 5 kg. di eroina acquisiti da tale RO, Per il quale il RO normalmente lavorava.
Il ricorso e' fondato.
Deve, invero, osservarsi che la motivazione della sentenza impugnata e' basata, in modo illogico e contrastante con l'art. 192, comma 3, CPP.. su una chiamata in correita' del IO meramente eventuale, riscontrata da una generica conferma del Di
Modica sull'episodio e sul rapporto normalmente intercorrente fra il RO e il RO: marca dunque sia un'accusa concreta e specifica sia un riscontro personalizzante-storicizzante.
L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata nel confronti del RO. 9) PA FA e Stato riconosciuto colpevole di appartenenza alla (seconda) finalizzata al associazione narcotraffico (capo B42: art. 74, commi 1, 3 e 4, dpr 309/90) con
l'incarico di coordinatore e il compito di confezionare le buste di stupefacenti,, di cessione continuata di rilevanti s ostanz e quantitativi di sostanze stupefacenti dal 1991 al 1994 (capo B191 artt. 73, Commi 1 € 6, 80 dpr 309/90), di cessione di droga IM epoca prossima al 1988 (capo BS: art. 71 L. 685/75), di concor80 in ricettazione di un'autovettura NC (capo B31: artt. 110, 648 CP.). stato condannato alla pena di anni 14 di Per tali reati e' reclusione, (p.b. Per il piu' grave reato di cui al capo B42: anni 20, dim. ex art. 62 bis CP. ad anni 15 e mesi 6, aum. ex
CPY. art. 81 CP, per il capo 86 ad anni 18, per il capo B191 ad anni 20, per il capo B31 ad anni 21, dim. di un terzo ex art. 442 CPP.), oltre alle pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici LLinterdizione legale durante e l'esecuzione della pena e alla misura di Sicurezza della liberta' vigilata per anni tre. fla genericita della AL denuncia Nel suo ricorso il ascrittegli E la irriconducibilita descrizione delle condotte
"ccordinatore" ad alcuna delle figure del contestato ruolo di
309/90. previste nel primo comma LLart. 74 dpr
Il ricorso e infondato.
Nell'impugnata sentenza,
#1 puntualizzano con invero, chiarezza 1 contenuti concreti del ruolo svolto dal prevenuto droga, partecipazione alle (controllo del deposito della partecipazione alle operazioni di taglio, controllo della piazza, trattative 01 vendita, compiti di polizia interna) nell'ambito del Consor210 Criminoso, sottolinenandone con coerenza 1= 11 riconducibilita' ai livelli medesimo. Sottoelevati del compito di quest'ultimo Profilo Vä il ricordato che senz'altro "coordinamento" associativa LLattivita' di cui al comma 1 riconducibile, nel quadro delle previsioni del dpr 309/90, alla figura LL“organizzatore"LLart. 74
(Cass. 16.01.1991, Marin).
stato riconosciuto colpevole di 10) AR PE f (seconda)appartenenza alla finalizzata alassociazione narcotraffico (capo B42: art. 74, commi 2, 3 e 4, dpr 309/90) ed stato condannato alla pena di anni 13 di reclusione.
Nel suo ricorso il prevenuto denuncia in primo luogo che la motivazione LLimpugnata sentenza meramente apparente, delle propalazioni inrisolvendosi una giustapposizione accusatorie rese da soggetti inaffidabili smentite da risultanze oggettive.
Si duole poi LLeccessivita' del trattamento sanzionatorio e del diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso e' infondato.
L'impugnata sentenza, Invero, reca una motivazione congrua e del ON, logica sulla responsabilita' individuato come magazziniere-custode della droga, sulla base in particolare delle
Precise e convergenti dichiarazioni di IO IU (che
SO DO, supportate parla per cognizione diretta) anche da risultanze di P.G., confutando modo puntuale i oggettive delle accuse (v. PP. rilievi su presunte incongruenze
79 e 81). motivazione sul trattamentoAdeguata e 1 anche la sanzionatorio, col riferimento al ruolo ricoperto dal ricorrente nell'organizzazione e alla consistenza della droga movimentata all'interno del deposito da lui custodito.
11 ) CARILLO_GE IA e' stato riconosciuto colpevole di concorso in cessione continuata di cocaina (capo B92: artt. 110,
81 CPV. CP., 73 dpr 309/90), di concorso in detenzione e cessione di ingente quantita' di hashish (capo B100: artt. 110 cp. 73, comma 4, dpr 309/90), di concorso in importazione di 40 kg. di hashish (B188: artt. 110, 73, comma 4, dpr 309/90). Per tali reati e' stato condannato alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione e L. 56.000.000 (P.b. per il piu' grave
78.000.000, dim. ex art. reato di cui al capo B92: anni 11 e L. aum. ex CPV. art. 81 CP, 62 bis CP. ad anni 8 e L. 68.000.000, il capo B100 di anni 2 e 10.000.000, per il capo B188 di anni per
1 2 6.000.000, dim. di un terzo ex art. 442 CPP.), oltre alle pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e LLinterdizione legale durante l'esecuzione della Penā.
Nel suo ricorso il IL deduce, col Primo motivo, la hullita' LLimpugnata sentenza ex artt. 546 e 178 CPP.. Per mancanza, nella medesima, delle conclusioni del P.M. in relazione alla sua posizione.
12 Col secondo motivo denuncia la manifesta illogicita' della motivazione, avendo applicato, per il capo B100, l'aumento di due anni e L. 10.000.000 anziche' quello, pur dichiarato, di un anno e 10.000.000.
Col terzo motivo lamenta l'inosservanza LLart. 597 CPP : sia per l'accresciuto aumento per il capo B100 Sla per la determinazione della nuova pena base per il capo B92 nella stessa misura gia' statuita in primo grado per i l piu' grave reato di
Cul al Capo B76, per il quale 1 l'imputato e' stato assolto in seconde cure.
Il. ricorso e' infondato.
Relativamente, invero, al Primo motivo, rilevasi che la segnalata omissione non prevista quale causa di nullita'
(Cass. sent. 1169 del 17.11.1995; sent. 6916 del 17.01.1996).
Infondati sono anche gli altri due motivi di ricorso, posto che, da un lato, l'aumento di pena per il reato di cui al capo
B100 e' stato applicato nella medesima misura di quello applicato
17 Primo grado e, dall'altro, nessuna violazione LLart. 597
CPP. e' ravvisabile nella determinazione della pena per il nuovo reato base di cui al Capo B92 in misura (non identica ma) solo lievemente inferiore a quella gia' statuita in primo grado per il reato di cui al capo 876 (e cio', si noti, im coerenza col particolare rilievo attribuito agli elementi comuni della durata dello spaccio, della capacita' criminale del soggetto e del suo precedente specifico). 12) VE GE e' stato riconosciuto colpevole di concorso in detenzione e cessione continuata di eroina (capo B7: artt. 110, 81 CPY. cp., 71 L. 685/75) ed e' stato condannato alla pena di anni di reclusione e L. 12.000.000 di multa E
(p.b.: anni 4 e mesi 6 e L. 10.000.000, aum. ut supra ex CPV. art. 81 cp.), oltre alla interdizione dai pp.uu. per anni Cinque.
Nel suo ricorso il prevenuto, oltre a lamentare la mancata sottoscrizione della sentenza impugnata da parte del Presidente del Collegio (punto di chi gia si e' detto in precedenza), denuncia l'inosservanza degli artt. 530, comma 2, e 192, comma 3,
CPP. in relazione alla indeterminatezza delle accuse di IO
IU e alla mancanza di adeguati riscontri, rilevando che, in
0901 caso, si sarebbe dovuta ravvisare, nell'incertezza dei quantitativi di sostanza, l'ipotesi del fatto di lieve entita'.
Deduce altresi' VIZIO motivazione sul mancatodi riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso e' infondato.
L'impugnata sentenza, invero, motiva adeguatamente in ordine alla responsabilita' LLimputato, illustrando IM maniera accusa discendenti dalle c oeren t e e non i llog ic a g li e lem ent i d i
IO, del RI, convergenti del dichiarazioni LLSO, del TO e del Talliente, atti a collocare in illecita del un contesto sufficientemente preciso l'attivita' prevenuto (epoca, zona, collegamenti personali) 2 a conferirle
13 X
]'ipotesi del una consistenza e abitualita' inconciliabili Con fatto lieve. Adeguatamente motivato e anche il diniego delle atteriuanti generiche, col riferimento alla gravita' dei fatti 2 alla capacita' a delinquere del soggetto, nonche' ai suoi precedenti.
stato riconosciuto colpevole di 13) VE RE acquisto continuato di erolna da IO IU (capo B40: artt. 110, CP., 71 L. 685/75) ed e' stato condannato 81 CPV. alla pena di anni 7 di reclusione e L. 12.000.000 di multa
(p.b.: anni 6 e mesi 6 e L. 11.000.000, aum. ut supra ex CPV. art. 81 cp.), oltre alla interdizione perpetua dai pp.uu. e alla interdizione legale per la durata della pena. SUO ricorso il prevenuto genericita' lamenta laNel LLimputazione e la mancanza di validi riscontri alle accuse del chiamante IO. nonche il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche Sulla entita' (eccessiva) della pena.
Il ricorso e infondato.
L'impugnata sentenza, invero, motiva adeguatamente in ordine alla responsabilita' LLimputato, illustrando in maniera chiara di accusa, gli elementi sufficientemente circostanziati, discendenti dalle dichiarazioni del IO, riscontrate, quanto allo svolgimento e alla localizzazione LLattivita' illecita, dal CH e, quanto al rapporti col IO, dalle stesse ammissioni del EL. ancheAdeguatamente motivati sono il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena, col riferimento alla gravita' dei fatti e a un precedente penale specifico.
14) VE NC stato riconosciuto colpevole di concorso in detenzione e cessione continuata di eroina (capo B7: artt. 110, 81 CPY. CP., 71 L. 685/75) ed e' stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione e L. 12.000.000 di multa
(p.b.: anni 4 e mesi 6 e L. 10.000.000, aum. ut supra ex CPV. art. 81 cp.), oltre alla interdizione dai pp.QQ. per anni cinque. Nel SUO FIcorso il prevenuto deduce in Primo luogo la nullita' della sentenza, per la sua mancata traduzione nel dibattimento di primo grado dopo il suo sopraggiunto e conosciuto stato di detenzione.
Lamenta poi la genericita' LLimputazione e la mancanza di validi riscontri alle accuse del chiamante IO, rilevando che, in ogni. CaSO, si sarebbe dovuta ravvisare l'ipotesi del fatto di lieve entita'. sul mancato Deduce altresi' vizio di motivazione sull'entita' dellariconoscimento delle attenuanti generiche pena.
Il ricorso e' infondato.
Quanto, Invero, al primo motivo di ricorso, dev e r ilev a rs i che non emerge affatto dagli atti che nel corso del dibattimento di primo grado il Tribunale fu messo a conoscenza di uno stato di detenzione 'in atto" del prevenuto, H
14 Circa la responsabilita', l'impugnata sentenza espone 1M maniera coerente non illogica gli elementi di accusa discendenti dalle convergenti dichiarazioni del IO, del
RI, LLSO, del TO e del Talliente, atti a collocare in un contesto sufficientemente preciso l'attivita' illecita del prevenuto (epoca, zona, collegamenti personali) E a conferirle una consistenza abitualita' inconciliabili con l'ipotesi del fatto lieve.
Adeguatamente motivati il diniego delle sono anche attenuanti generiche e la misura della pena, col riferimento alla gravita' dei fatti e alla Capacita a delinquere del soggetto, nonche ai suoi precedenti.
15) RI SC e stato riconosciuto colpevole di t alla (seconda) finalizzata al associazione appartenenza narcotraffico (capo B42: art. 74, commi 2, 3 e 4, dpr 309/90) E di cessione continuata di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti (capo B191_ n.3-5: artt. 73, commi 1 e 6, 80 dpr
309/90) stato condannato, Previa concessione delle ed attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione (p.b. per il piu' grave reato di cui al capo B42: anni 11, aum. ex CPV. art. 81 CP, per il capo
B191, ad anni 13, dim. ut supra ex art. 442 CPP.), aumentata ex art. 81 CP. per il reato gia oggetto della sentenza definitiva della Corte d'appello di Milano del 10.05.1994, di anni uno e mesi quattro, oltre alle pene accessorie.
Nel suo ricorso il prevenuto, facendo riferimento alla sua attivita' di spaccio al minuto nella piazza di Quarto Oggiaro, contesta il suo inserimento nell'organizzazione.
Il ricorso e' infondato.
Nell'impugnata sentenza, invero, si richiamano, a idoneo conforto probatorio del delitto associativo, le convergenti dichiarazioni accusatorie (del BA, del NN, LLSO e del IO) nei confronti del prevenuto, che lo indicano come facente Parte del gruppo che quotidianamente organizzava gli spacciatori, in un contesto, quindi, di stabile e consapevole inserimento nell'associazione di narcotraffico che controllava all'epoca il territorio.
CH NA e' stato riconosciuto colpevole di di 16) cessione, in concorso fra l'altro con AR adetenzione imprecisatı quantitativi di eroina (capo B16: artt. RE, di
110, 81 CPV. CP., 71 L. 685/75) nonche' di detenzione e cessione,
In concorso fra l'altro con IN RO, AR RE e
AF IA, di forniture di eroina con frequenza periodica pari ad un chilo ogni dieci giorni (capo 620: artt. 71 e 74 L.
285/75) ed Stato condannato, Previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla Pena di anni 8 E mesi 6 d reclusione e L. 15.000.000 di multa
(p.b. per 11 Ply' grave reato di CUI al capo B20: anni 6 e
10.000.000, aum. ex CPY. art. 81 CP.: Per la continuazione interna, di anni 1 mes1 6 e 3.000.000 2, Per il Capo B16 di anni
15 1 mesi 6 e 2.000.000), oltre alle Pene accessorie della interdizione perpetua dai pp.чW. e della interdizione legale per la durata della pena. Nel suo ricorso il prevenuto Censura l'impugnata sentenza l'erronea applicazione LLingente per LLaggravante quantita', rilevando che Supporto della ricorrenza della medesima C1 SONO solo le dichiarazioni inattendibili e non riscontrate del IO, indicative comunque di un quantitativo
( 1 kg. di eroina) di sostanza inidoneo ad integrare l'aggravante
"de qua".
Il ricorso e' infondato.
Nell'impugnata sentenza, invero, la sussistenza della LLaggravante (elisa comunque ai fini pena dalla riconosciuta equivalenza con le attenuanti generiche) Viene logicamente ritenuta sulla base delle dichiarazioni del Fiorino, riscontrate sul punto dalle rilevazioni di POzia, e relative a quantitativi obiettivamente rapportabili alla nozione in parola
01.02.1990, 19.01.1984, Sweenv Kim(cfr. Cass. Uzoagu
20.02.1991, Strangio;
11.11.1982, Migni;
04.06.1987, Negri).
17) LO NC stato riconosciuto colpevole di 2
alla (seconda) finalizzata al appartenenza ASSOCIazione narcotraffico (capo B42: art. 74, commi 2, 3 e 4, dpr 309/90) con il compito di custodire le armi e di detenzione illegale di armi da guerra, armi comuni da sparo e parti di arma (B42 bis: artt.
9, 10 e 14 L. 14.10.1974) ed stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione (p.b. per il piu' grave reato di cui al capo B42: anni 10, aum. ex CPV. art. 81 CP ad anml 13, dim. ut supra ex art. 442 CPP.), oltre alle pene accessorie. Nel primo luogo vizio di suo ricorso il prevenuto lamenta in LLesimente dello motivazione in ordine al disconoscimento stato di necessita', ricordando che egli ha sempre sostenuto, in modo tutto verosimile im relazione alla temibilita'
d e l
LLorganizzazione, al proprio ruolo passivo e all'indimostrata sussistenza di qualsiasi remunerazione, di essere stato costretto con la minaccia a custodire le armi.
Con secondo motivo il Ficorrente si duole del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e della eccessivita' della pena, in relazione al ruolo gregario e di "soggezione" da lui avuto.
Il ricorso e' infondato.
L'impugnata sentenza ha, invero, escluso l'esimente asserita dall'imputato, sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti
(che non forniscono alcun supporto alla sua tesi difensiva) e di corrette considerazioni logiche (irragionevolezza LLassegnazione di un compito cosi' delicato sulla base di una coartazione intimidatoria e al di fuori di una congrua valutazone fiduciaria).
16 il trattamento motivato Adeguatamente e anche dei fatti e alla sanzionatorio, col riferimento alla gravita' intensita' LLelemento soggettivo.
di 18) CONTI PI E stato riconosciuto colpevole appartenenza alla (seconda) al finalizzataassociazione narcotraffico (capo B42: art. 74, commi 2, 3 e 4, dpr 309/90)
2
di ricettazione continuata di denaro (B194: art. 648 CP.) ed e' stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni 11 di reclusione
(p.b. Per il piu' grave reato di cui al capo B42: anni 10, aum. ex CPV. art. 81 CP ad anni 13), oltre alle pene accessorie. Nel suo ricorso il prevenuto denuncia เค Primo luogo il difetto assoluto di motivazione in ordine all'inflitta misura della liberta' vigilata per anni tre.
Lamenta poi, IM ordine alla presunta genericamente contestata attivita' di custodia del denaro, che non e' stata reperita alcuna documentazione contabile e che non costituisce prova della stessa, P tanto meno LLinserimento del TI nell'organizzazione, l'intercettazione relativa ai "movimenti di denaro", risolvendosi Cosi' la Im una Serie di m o t iv az io ne
cio' illegittime congetture, anche per quanto concerne 2
l'elemento psicologico.
Il ricorso e' infondato.
Circa il motivo sulla misura di Sicurezza, rilevasi che al riguardo mossa nei motivi dinessuna doglianza era stata appello.
Quanto alla responsabilita', l'impugnata sentenza reca una motivazione compiuta logica, col riferimento alle concordi risultanze (ritenute correttamente sufficienti indipendentemente dalla mancanza, del resto spiegabile per il particolare contesto dei fatti, di una documentazione contabile) delle dichiarazioni del IO, LLispettore Torrisi del LLSO risultato di una intercettazione telefonica che coinvolge direttamente 1'imputato, e col rilievo, determinante per
l'integrazione, anche soggettiva, del delitto associativo, della cruciale rilevanza e del carattere coordinato della specifica attivita' da lui svolta.
19) IS AN e stato riconosciuto colpevole di appartenenza alla (seconda) al associazione finalizzata narcotraffico (capo B42: art. 74, commi 1, 3 e 4, dpr 309/90) col compito di alter ego di AF IA, di detenzione e cessione di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti dal
1991 al 1994 (capo 8191 0.1% artt. 73, COMMI 1 e 6, 80 dpr
309/90). di concorso im detenzione e vendita continuata di
Periodiche forniture di eroina, con l'aggravante LLingente quantita (capo B9: art. 71 L. 285/75), di concorso di detenzione e vendita di quantitativi di eroina variabili tra 1 cento cinquecento grammi (capo B12: art. 71 L. 285/75).
Per talı reati e stato condannato, previa concessione delle mesi 6 di reclusione (p.b. Per il piu' grave reato di CUI al capo:178 attenuanti prevalenti sulle aggravanti, alla pena di anni 23 e B42: anni 20, dim. ex art. 62 bis CP. ad anni 18, aum. ex CPV. art. 81 CP, Per il capo B9 ad anni 20 e mesi 6, per il capo B12 ad anni 21 e mesi 6, per il capo B191 ad anni 23 e mesi 6), oltre alle pene accessorie della interdizione perpetua dai PP.UU. della interdizione legale durante l'esecuzione della Pena e alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per anni tre.
Nel suo ricorso il AF deduce, col primo motivo (gia' esaminato e respinto in premessa genarale), 1'inammissibilita'
e/o l'inutilizzabilita' delle dichiarazioni dibattimentali rese dall'imputato di reato connesso CH TT.
Col secondo motivo lamenta il vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilita' per il reato di CUI al Capo B191, inammissibilmente dedotta, una volta che la Corte d'appello ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni predibattimentali di
GA ZO, SU CU1 la stessa si fondava, dal mero delitto associativo.
Col terzo motivo si denuncia la violazione LLart. 192
e il vizio di motivazione im ordine alla ritenuta CPP. responsabilita' per i reati di cui ai capi B9 e B12, anch'essa in sostanza inammissibilmente dedotta dal mero delitto associativo, stante la totale assenza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore IO IU.
Col quarto motivo il ricorrente deduce la violazione LLart. 192 CPP. il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilita' per il reato di cui al capo B42, basata ecusivamente su chiamate di correo generiche, non riscontrate e non convergenti e, Per di piu', smentite, nelle Poche parti concrete, da risultanze di segno contrario, nonche' inficiate da intrinseca inattendibilita' (vedi la ritrattazione a sua volta ritrattata del IO, le minacce dallo stesso rivolte al prevenuto, l'assal tardivo "pentimento" del RI, le fonti vaghe riferite dal Talliente).
Col quinto motivo lamenta il vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza sia delle aggravanti LLingente quantita'
(non risultante o inadeguata) per i reati di Cul al capi B9 e
B191 Sia LLaggravante del carattere armato LLassociazione di narcotraffico, non riferibile in ancun modo al prevenuto.
Con il sesto e il settimo motivo si denunciano il vizio di motivazione sull'entita' della diminuzione di pena Per effetto delle attenuanti generiche prevalenti e il difetto assoluto di motivazione sulla inflitta misura di sicurezza della liberta' vigilata per anni tre.
Con l'ottavo e ultimo motivo si assume che in base all'art. 2 CP., per Per il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico protrattosi dal 1989 al 1993, doveva applicarsi non l'art. 74 del dpr 309/90 ma la piu' favorevole norma LLart. 75 della L. 685/75.
Il ricorso e infondato.
Circa l'affermazione di per 1 reati di cui a '
ab ilit re sp o n s
Capi B9 e B12, 1'impugnata sentenza richiama utilmente la e
T
non Specificamente motivazione giaf res a In Primo grado
(anche ai fini della18 X e censurata, che si e' logicamente fondata contestata aggravante) sulle convergenti dichiarazioni del
CH, del RI, del AN, del TO, del PA
e del IO).
La responsabilita' per 1 reati di cui 21 capi 842 e B191 viene logicamente basata nella impugnata sentenza sulle plurime concordi dichiarazioni di vari collaboranti (vedi in particolare quelle di IO, SO, CH, TO e AN), riscontrate dai risultati di intercettazioni telefoniche ed ambientali, da cui si evince che il prevenuto era il "vice" del capo LLorganizzazione, il fratello IA, colui che lo sostituiva "in toto" in caso di impedimento, facendo parte del gruppo direttiva che deteneva il controllo dei depositi di stupefacente, Periodicamente alimentato con ingenti forniture di eroina e cocaina, e disponeva per il rifornimento del gruppo incaricato dello Smercio.
l'applicazionePacifica e' Poi, Per il delitto associativo, della norma di cui all'art. 74 del dpr 309/90, essendosi la permanenza del reato protrattasi sino all'epoca della sua entrata in vigore (v. in generale Cass. FV. 134695 del 1976).
Quanto all'aggravante LLessere l'associazione armata, ne pacifica la natura oggettiva (Cass. 31.08.1994, Morabito), E' conseguenziale, per il ruolo rivestito, la riferibilita' al
AF.
Alle obiezioni relative all'attendibilita' del IO (di ordine meramente valutativo, e non apprezzabili IM questa sede, sono le critiche al collaborante RI, E non rilevano motivazionale della sentenza impugnata le nell'economia
Pur Censurate nel ricors0, del collaborante dichiarazioni,
Talliente) la Corte di merito da' puntuale e logica risposta (v. PP. 106 5.), Cosi' come a1 rilievi inerenti alle presunte
(v. PP. 108, 109 e risultanze di segno favorevole all'imputato
111). Con riferimento in particolare al capo B191, non rileva all'evidenza l'inutilizzabilita' delle dichiarazioni del GA, anche 21 fimi LLaggravante LLingente stanti (e cio' quantita'), da un lato, le risultanze anzidette e,
e
C osp icu il dato obiettivo relativo al sequestro della
.dall'altro, sostanza. Infondate sono Infine le doglianze sul trattamento sull'applicazione della misura di sicurezza, sanzionatorio rinvenendosi al riguardo nelle pronunce di merito (V. impugnata sentenza a P. 113 e sentenza di primo grado a PP. 671 s.) congrua e logica motivazione.
19 stato riconosciuto colpevole di 20) DE UR AN finalizzata(prima) al appartenenza alla ass oc iaz ion e narcotraffico e di detenzione, cessione e vendita di eroina con le aggravanti del numero delle persone e della ingente quantita'
(capo B1: artt. 71 e 74, comma 1 n. 2, # 75 L. 685/75) ed e' stato condannato alla pena di anni a L.di reclusione
10.000.000 di multa (p.b. per i ] grave reato di cul piu' all'art. 71 L. 685/75: anni S e 8.000.000, aum. ut supra ex CPV. art. 81 CP).
Primo luogo che laNel suo ricorso il prevenuto lamenta in
Corte di merito ha ritenuto provato il suo inserimento nel gruppo facente capo a TE esclusivamente sulle delazioni del
IO e del CH, nonostante la genericita' delle loro indicazioni (relative "appartenenza" ad una mera all'associazione).
Deduce poi che la condotta di detenzione e spaccio e' stata conseguenti" Con riferimento ritenuta provata "im termini laddove la Partecipazione al all'attivita' LLassociazione, automaticamente il concorso al delitto associativo non comporta quando la partecipazione al delitti fine, E cio' tanto piu' sodalizio non e ne qualificata ne' organizzativa.
Denuncia infine che la Corte d'appello ha escluso la sussistenza di un unico disegno criminoso tra i fatti oggetto LLimpugnata sentenza quelli accertati con sentenza resa dalla Corte d'appello di Milano del 14.06.1990 (che condannava definitivamente il De CU alla pena di anni e mesi 10 di reclusione), adducendo semplicemente 1 t differente dimensione temporale intercorrente fra gli episodi criminosi, laddove fra i medesimi vi era comunanza di natura e oggetto e contiguita' temporale.
Con motivi nuovi il ricorrente ha sviluppato le doglianze all'inadeguatezza della sottolineando in inerenti prova, oltre chele dichiarazioni particolare che accusatorie, generiche, erano "de relato" e sfornite di riscontri,
Il ricorso e infondato.
Nell'impugnata sentenza, invero, 51 richiamano, a idoneo conforto probatorio dei delitti contestati, le convergenti dichiarazioni accusatorie del IO del CH Mei confronti del prevenuto, che lo indicano come facente parte del gruppo (in cui erano inseriti lo stesso CH e il RI) che deteneva il controllo del quartiere GI (ruolo che lo coinvolge obiettivamente nei reati fine). Sono state richiamate a riscontro le dichiarazioni del RI e, come indice particolarmente Significativo LLappartenenza associativa, la circostanza che 1'imputato venne regolarmente Sovvenzionato durante carcerazione.la
Quanto al mancato riconoscimento della continuazione tra 1
Fatti oggetto LLimpugnata sentenza quelli accertati CON sentenza resa dalla Corte d'appello di Milano del 14.06.1990, lo stesso e stato congruamente motivato con lo stacco temporale fra gli da notare, PIQ' significativo dalla t i (reso,
ev en
Zo circostanza che per i fatti di cui alla Succitata sentenza era collegamentoanche venuto memo 11 Con l'organizzazione criminosa). 21) DE UR EP stato riconosciuto colpevole LLacquisto da IO IU altri di varı chili di hashish (B99: art. 73, comma 4, dpr 309/90)) ed e' stato condannato alla Pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione e L.
30.000.000 di multa (p.b.: anni 4 e 30.000.000, aum. ex CPV
. art. 81 cp. di anni 1 e L. 15.000.000, dim. ut supra ex art. 442
PP.).
Nel suo ricorso il prevenuto lamenta, da un lato, che la sua responsabilita' stata affermata in base alle dichiarazioni di un delatore (IO), riscontrate in modo inadeguato da un altro delatore (CH) ė, dall'altro, che le attenuanti generiche sono State negate per Un pregresso precedentesemplicemente penale.
Il ricorso e' infondato.
Nella motivazione LLimpugnata sentenza, inve ro, ≤1 evidenzia che il riscontro alle accuse del IO, costituito dalle dichiarazioni del CH, e' preciso e concreto.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, lo stesso e' stato logicamente basato sull'esistenza di LF precedente specifico, ne' nel ricorso si indicano elementi favorevoli che avrebbero potuto-dovuto indurre la Corte di merito a ribaltare la sua valutazione.
22) EL TE LV stato riconosciuto colpevole di appartenenza alla (seconda) finalizzata al associazione narcotraffico (capo B42: art. 74, commi 2, 3 e 4, dpr 309/90) col compito di custodia della droga, nonche' di cessione continuata di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti (capo B191
n_1) ed e' stato condannato alla pena di anni 14 e mesi 6 di reclusione (p.b. Per il B42: anni 12 e mesi 6, aum. ut supra ex
CPV. art. 81 cp.).
Nel suo ricorso il prevenuto denuncia, in punto affermazione di responsabilita', la mancanza assoluta di riscontri obiettivi, avendo la Corte di merito dato credito all'inattendibile IO
e proceduto quindi a un mero assemblaggio di accuse fondate su nulla.
Circa l'aggravante LLessere l'associazione armata, nulla
Proverebbe la consapevolezza della da Parte circostanza LLimputato.
Quanto alla pena, ingiustificato sarebbe il diniego delle attenuanti generiche, addirittura al capo concesse LLassociazione. aggiunti Con motivi il ricorrente insiste helle sue sottolineando doglianze, che 11 SUO coinvolgimento 1
9 nell'associazione dipeso da delazioni arbitrarie E non riscontrate dalle indagini.
21 4 Il ricorso e' infondato. L'impugnata sentenza ha, invero, motivato in modo congruo e logico sulla responsabilita' del EL TE, con riferimento alle molteplici, Precise e convergenti dichiarazioni accusatorie di vari collaboratori, riscontrate anche da appostamenti di POzia
e intercettazioni telefoniche (v. pp. 115, 117 s.).
Quanto all'aggravante LLessere l'associazione armata, ne pacifica la natura oggettiva (Cass. 31.08.1994, Morabito), 2
conseguenziale, per il livello di partecipazione risultante dalle dichiarazioni accusatorie, la riferibilita' al EL TE.
La doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche e' Priva di valida motivazione, basata com'e' SU un mero, generico e improponibile argomento comparativo.
23) DI AR UN e stata riconosciuta colpevole di associazione finalizzata appartenenza alla al
(s econ da )
narcotraffico (capo B42: art. 74, commi 2, 3 e 4, dpr 309/90) col compito di predisporre, unitamente al convivente GA ZO, i locali da adibire al taglio della sostanza stupefacente, ed e' stata condannata, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione (p.b.: anni 10, dim. ut supra ex art. 62 bis cp.)n
Nel suo ricorso la prevenuta denuncia il secco contrasto fra dichiarazioni di IO IU, che parla di una sua le presenza durante dile operazioni confezionamento dello stupefacente, quelle del GA, che invece la esclude, richiamando altresi' le favorevoli circostanze, non valorizzate dalla Corte di merito, che nessun altro collaboratore l'ha indicata come coinvolta nelle attivita illecite e che IO
GE ne ha parimento escluso la presenza durante le operazioni di imbustamento dello stupefacente.
La ricorrente contesta Poi che le circostanze addotte à sostegno di un suo coinvolgimento nell'attivita' di imbustamento possano comunque giustificare l'imputazione della partecipazione al delitto associativo.
Il ricorso e' infondato. invero, motivato in modo congruo e L'impugnata sentenza ha, della Di TI 1M base alle logico sulla responsabilita precise dichiarazioni di IO IU, riscontrate dalle della intensa circostanza relativa alla localizzazione donna e del protratta attivita' nella comune abitazione della alla imputata ma GA, abitazione MON solo intestat.a specificamente reperita per la maggiore dimensione richiesta dal volume LLattivita' stessa. Correttamente sono state ritenute poco probanti le dichiarazioni del GA e di IO GE, nella parte in cui non coinvolgono specificamente la Di TI, stante il loro dichiarato intendimento di limitare le confessioni alla propria responsabilita' ☹, per il GA, altresi' il legame rapporto di convivenza con la donna. del stato p01 ritenuto in sentenza che EL tutto logicamente e tipicamente e (sotto il profilo la condotta acclarata era funzionale agli SCOP 1inequivocamente soggettivo) LLassociazione. てて 24) MM IG
+ stato riconosciuto colpevole di e appartenenza alla (prima) associazione finalizzata a l narcotraffico e di detenzione e vendita di droga continuate e aggravate (capo B1: artt. 71 e 74, comma 1 n. 2, e 75 L. 685/75) ed e' stato condannato alla pena di anni 5 di reclusione e L.
8.000.000 di multa (p.b. per il piu' grave reato di cui all'art. 71 L. 685/75: anni S e 8.000.000, dim. ex art. 62 bis cp. ad anni 3 e mesi 4 e L. 6.000.000, aum. ut supra ex CPV. art. 81
CP). Nel suo ricorso il prevenuto denuncia l'assenza di qualsiasi riscontro obiettivo alla chiamata im correita' di IO
IU e la presenza, al contrario, del riscontro negativo costituito dalla circostanza che TU SI, indicato dal
IO come operante in stretta congiunzione con il Donnarumma, era all'epoca dei fatti detenuto.
Il ricorso e infondato.
Nell'impugnata sentenza, invero, si evidenzia con chiarezza la Portata univoca della chiamata del IO, Corredata dall'indicazione di episodi del tutto privi di collegamento con la posizione di TU SI. Come riscontro, oltre alle indirette ammissioni (sulle frequentazioni) LLimputato, valgono anche le precise dichiarazioni del CH, richiamate a
P. 245 LLimpugnata sentenza (sotto la posizione di NA
IG).
25) MM IG e stato riconosciuto colpevole di acquisto da IO IU e succesiva cessione a terzI di 50 chili di hashish (capo B190: artt. 71 € 74 L. 685/75) ed e' stato condannato, Previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni 3 di reclusione e L.
4.000.000 di multa (p.b.: anni 4 e mesi 6 e 6.000.000, dim. ut supra ex art. 442 CPP.). Nel suo ricorso il prevenuto deduce che l'accusa del IO non lo identifica con sicurezza, al pari delle dichiarazioni del
CH, ed e' priva di validi riscontri.
Il ricorso e' fondato.
Per quanto, invero, l'identificazione del NA da parte del IO e del CH sia certa, essendo avvenuto il riconoscimento fotografico, c'e' ઈસ rilevare che la precisa accusa del IO di avergli ceduto 50 chili di hashish non appare corredata, nell'impugnata sentenza, di idonei riscontri
"personalizzanti-storicizzanti" nel Senso chiarito in premessa generale, tali non potendosi considerare ne' le dichiarazioni del
CH sulla generale attivita' del prevenuto di importazione di hashish dal Marocco, le generiche risultanze su contatti he'
e sulla telefonici con WM Personaggio dedito alla CC frequentazione di un luogo di incontro abituale persone
P e r coinvolte nel narcotraffico. L'impugnata sentenza sentenza deve quindi essere annullata nei confronti di NA IG con rinvio0 Per nuovo giudizio al giudice di merito. 234 26) LL IO stato riconosciuto colpevole di e appartenenza alla (prima) finalizzata al associazione narcotraffico di detenzione e vendita di droga continuate e aggravate (capo B1: artt. 71 e 74, comma 1 n. 2, e 75 L. 685/75) ed e' stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione e L.
10.000.000 di multa (p.b. per il Piu' grave reato di cul all'art. 71 L. 685/75: anni S e mesi 8 e 8.000.000, aum. ut supra ex CPV. art. 81 cp).
Nel suo ricorso il prevenuto denuncia l'assenza di qualsiasi riscontro obiettivo alla chiamata im correita' di IO
IU e la presenza, al contrario, del riscontro negativo costituito dalla circostanza che TU SI, indicato dal
IO come operante IM congiunzione con il LL, era all'epoca dei fatti detenuto.
Il ricorso e' infondato.
Dalla motivazione LLimpugnata sentenza, invero, si evince le univoche accuse del IO sono chiarezza che con puntualmente riscontrate dalle dichiarazioni del CH (oltre che, indirettamente, da quelle di NA TO e DO
GE) e conservano autonoma valenza indipendentemente dalla
Posizione TO in (gia di Fortunato SI considerazione della sua restrizione in carcere in un'epoca in qualche misura sovrapponibile a quella dei fatti in esame).
27) stato riconosciuto colpevole di SE DA I 2
appartenenza alla finalizzata al (seconda) associazione narcotraffico (capo B42: art. 74, commi 1, 3 e 4, dpr 309/90) col compito di coordinatore, di concorso In detenzione di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti dal 1991 al 1992 (capo B191
0.1: artt. 73, COMM1 1 € 6, 80 dpr 309/90), di detenzione e cessione a TA IL di forniture di eroina, con l'aggravante LLingente (capo B122: art. 73 dpr 309/90).quantita'
Per tali reati e' stato condannato, previa concessione delle attenuanti prevalenti sulle aggravanti, alla pena di anni 15 e mesi 6 di reclusione (p.b. per il piu' grave reato di cui al capo
B42: anni 20, dim. ex art. 62 bis cp. ad anni 14, aum. ex cpv. art. 81 CP, per il capo B191 ad anni 15, Per il capo B12 ut supra), oltre alle pene accessorie e alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per anni tre.
Nel SUO ricorso 1 l prevenuto denuncia, 17 relazione al delitto associativo, la mancanza di una linea logica nello svolgimento motivazionale, evidenziando per un verso, in ordine
21 riscontri costituiti dalle intercettazioni ambientali, la mon pertinenza cronologica di quelle accennanti સઈ una possibile trattativa fra PAti e TI, e l'inutilizzabilita', per inancanza dei requisiti di legge, di quella inerente al dialogo fra IO e MO, E, per l'altro, in ordine alle tre chiamate vere e proprie, 11 carattere "de relato" e la smentita della riferita fonte (CH) Per quella del RI, la portata equivoca e modesta di quella del IO (che indica il TI quale mero "partecipe Passivo"), la vaghezza e inconsistenza di quella dell'Insolito. 24 X
i I
il Relativamente reati SCOPO LLassociazione,ai ricorrente lamenta l'assoluta mancanza di motivazione per quello di cui al capo B191 e, quanto a quello di cui al capo B122,
l'assoluta incongruita' del riscontro alla accusa indiretta del
IO, individuato nella intercettazione fra il IO e il
PAti. 1Il ricorso e infondato quanto ai delitti di cui ai capi B42 B191. Al riguardo, invero, 1'impugnata sentenza reca una e congrua e logica motivazione, con riferimento alle convergenti dichiarazioni accusatorie del RI, LLSO, del
IO e del AN e al riscontri costituiti dalle intercettazioni ambientali.
Sulle intercettazioni va detto che quelle fra IO e
PAti sono utilizzate solo quale conferma indiretta e quella fra il IO e il MO e' senz'altro utilizzabile in quanto eseguita da un interlocutore (e senza che siano stati in ricorso indicati riferimenti concreti a supporto della presunta dedotta
"direzione" LLintera operazione da parte della P.G.).
ELla credibilita' del RI, pur non confermato dalla sua fonte (CH), si da' logica argomentazione attraverso la convergenza con le dichiarazioni del IO e del AN.
La posizione di vertice del TI e la Sua funzione di controllo del regolare andamento del traffico di droga nel quartiere interessato risultano chiarezza dalle con dichiarazioni (non affette dunque dai limiti denunciati nel ricorso) LLSO e del IO e costituiscono l'oggettivo e concreto fondamento anche della responsabilita' Per il delitto di cui al capo B191.
Appaiono invece fondate le censure mosse dal ricorrente alla sentenza quanto attiene alla ritenuta impugnata Per responsabilita' Per il reato di cui al capo B122. Sul punto, invero, alla chiamata "de relato" del IO (che riferisce di quanto dettogli dalla TA), viene collegato in sentenza il nelle intercettate riscontro di quanto affermato dal PAti, conversazioni col IO, circa "suoi" approvvigionamenti di droga presso il TI: riscontro che, all'evidenza, non ha i necessari requisiti di "personalizzazione storicizzante", di cui
31 e' detto in generale Premessa. Carenza del tutto analoga presentano anche le dichiarazioni (richiamate dalla Corte di merito nel riferire la motivazione svolta dal Primo giudice) del
CH circa l'abituale rifornirsi della TA Presso il gruppo AF.
L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata nei confronti del TI limitatamente al reato di cui al capo
B122, con rinvio al giudice di merito. prossima al 1988 (capo Bē: art. 71 L. 285/75), di concorso nelle rapine ai danni di PO AR e dei titolari della Pizzeria "Il
Teglione" (capi A3 e A11: artt. 110 e 628 cp.). E' stato condannato, per i reati in materia di droga, alla pena di anni 12 di reclusione (p.b. Per il piu' grave reato di
Cul al capo B42: anni 20, dim. ex art. 62 bis CP. ad anni 14, aum. ex CPY. art. 81 CP, Per il capo B8, ad anni 16 e, per il capo B191, ad anni 18, dim. ut supra ex art. 442 CPP.), ė, Per 1 reati di rapina, uniti ex CPV. art. 81 CP., alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione e L. 500.000 di multa (partendosi dalla p.b., per il piu' grave reato ex Capo A3, di anni 3 e L.
1.000.000), oltre alle pene accessorie e alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per anni tre. Nel suo ricorso il e :
quanto Al reati 01 rapina, 1 assenza di qualsias1
o d educ p revenu t riscontro alla chiamata In correita' del fratello IO
IU; quanto al delitto associativo ex art. 74 dpr 309/90, il vizio di motivazione sull'esistenza LLassociazione illecita e sulla propria appartenenza alla medesima quanto al reato di cui al capo B6, l'assenza di qualsiasi riscntro alla chiamata del fratello IO IU quanto al reato di cui al Capo B191, 15 assenza di
qualsiasi prova;
1'immotivata eccessivita' della pena.
Il ricorso e infondato. censurati, Invero, 1'impugnata Con riguardo a tutti i punti logica motivazione, con sentenza ha reso una congrua a riferimento: per quanto attiene ai reati di rapina, alla circostanziata mel accusa del fratello IO IU, riscontrata dalle dichiarazioni dello stesso imputato, che ha riconosciuto di aver commes50 rapine col fratello, accampando IM maniera vaga e imprecisa che si tratterebbe pero' di rapine diverse da quelle di cui in contestazione;
per quanto attiene al reati in materia di droga: alle molteplici emergenze probatorie 1M ordine alla
Situazione di Operosita' Criminale hella i gruppi quale territoriali, composti di pochi elementi, coadiuvati da un numero indefinito di "ragazzini", rapporti continuativi a vevan o programmati con i soggetti che provvedevano al loro rifornimento, collegati a loro volta ai vertici LLorganizzazione, il tutto in una cornice di regole cogenti circa il Prezzo delle dosi, il relativo quantitativo minimo, l'assegnazione del luogo di Smercio, il monopolio del rifornimento, repressione delle la
violazioni nell'attivita' prevenuto all'inserimento de l dalle dichiara210 1 di IO LLorganizzazione, comprovato
IU, SO DO, TOAN RD,
EP e PA RE;
26 alla convergenza, quanto al reato di cui al capo B8, fra le dichiarazioni accusatorie di IO IU, le ammissioni di MO l'indiretta conferma dello stesso imputato
NT: ruolo operativo del alla portata LLacclarato (facente parte del gruppo che aveva accesso al maggior prevenuto deposito di stupefacenti aveva il controllo del mercato) nell'ambito LLorganizzazione, relativamente al reato di cui al
Capo B1919 per quanto attiene alla pena, alla gravita' dei fatti e ai precedenti penali.
29) IN IU stato riconosciuto colpevole di appartenenza alla (seconda) finalizzata al associazione narcotraffico (capo B42), di numerosissimi episodi di acquisti E di droga E di nove episodi di rapina (quali cessioni dettagliatamente enunciati in rubrica) ed e' stato condannato, per i reati di rapina, alla pena di anni 1, mesi 6 e gg. 20 di reclusione e L. 800.000 di multa e, per i reati in materia di droga, alla pena di anni 5 di reclusione (p.b. Per Il piu' grave reato di cui al capo B42: anni 20, dim. ex art. 74, comma 7, dpr
309/90, ad anni 6 e mesi 9, dim. ex art. 62 bis CP. ad anni 4 e mesi 6, aum. ex CPV. art. 81 cp di anni 3, dim. ut supra ex art.
442 cpp.), aumentata, per la ritenuta continuazione dei reati di cui alla sentenza TE, di anni 5 di reclusione e L. 22 milioni (costituiti da anni 2 e L. 20 milioni per il reato base associativo e da anni 3 L. 2 milioni per i reati fine in continuazione).
Nel suo ricorso il prevenuto lamenta il vizio di motivazione sulla richiesta diminuzione di pena Per i reati in materia di reati e i stupefacenti e sulla negata continuazione fra i detti reati di rapina, nonche' la eccessivita' della pena irrogata in aumento ex CPV. art. 81 CP.. per i reati fine della sentenza
TE, commisurata a quella (di anni 3) irrogata allo oggetto del stesso titolo per i reati fine, ben Piu' gravi, presente procedimento.
Il ricorso e' infondato.
Nell'impugnata sentenza, invero, congrua e logica V1 motivazione sia in ordine alla entita' della pena per i reati in materia di droga, non diminuibile nella misura base perche rapportata al- minimi edittali (e non specificamente contestata per l'aumento ex CPV. art. 81 CP., indicato addirittura dal ricorrente a parametro da utilizzare per la pena da applicare ai reati fine della sentenza TE), sia in ordine al diniego della continuazione fra reati di reati di rapina in droga relazione alla di collegamento Programmatico, mancanza desumibile dalle stesse dichiarazioni del prevenuto.
Quanto alla contestazione della pena applicata ax reati fine della sentenza CauteruCC10, appare senz'altro inconferente il raffronto alla situazione del presente procedimento, ove il
IO ha assunto una del tutto particolare Posizione personale e processuale. 27 30) MB ZO, che ha concordato in appello ex art. 599, comma 4, CPP. la pena di anni 5 di reclusione e L. 28.000.000 di multa (p.b.: anni 10 e mesi 6 1/3 per le generiche + aum.
CPV. art. 81 CP. 1/3 ex art. 442 cpp.) per 1 reati (sub capi
B73 e B84) di cui agli artt. 81 CPV. CP. e 73 dpr 309/90), lamenta nel suo ricorso che, essendo la sua pena detentiva, depurata dall'aumento ex CPV. art. 81 CP., scesa sotto i 5 anni, avrebbe dovuto essergli sostituita l'interdizione perpetua dai
PP.чU. con l'interdizione temporanea per anni e revocata
1'interdizione legale.
fondato, alla stregua della Pacifica I l ricorso 2 giurisprudenza in materia.
L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio nei confronti del BI limitatamente alla interdizione perpetua dai pp.чALA. CUX sostituita l'interdizione temporanea Va
per anni 5, e alla interdizione legale, che va eliminata.
31) IA IG stato riconosciuto colpevole di appartenenza alla (seconda) finalizzata al associazione narcotraffico (capo B42: art. 74, commi 2, 3 e 4, dpr 309/90) col compito di raccogliere i proventi della vendita di droga, e di detenzione di Filevanti quantitativi di sostanze c ess ion e stupefacenti dal 1991 alla data LLarresto (capo B191 n.2: artt. 73, Comm1 1 e 6, 80 dpr 309/90), ed e' stato condannato, Previa concessione delle attenuanti equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni 14 (p.b. per il piu' grave reato di cui al capo
B42: anni 12, aum. ut supra ex CPV. art. 81 cp), oltre alle pene accessorie e alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per anni tre.
Nel suo ricorso il ME lamenta: col primo motivo, che la Corte di merito, nell'utilizzare le dichiarazioni di alcuni collaboratori, ha, da un lato, interpretato in chiave univocamente accusatoria elementi che non avevavno valore di riscontro oggettivo ad alcune chiamate in
Ficorrente reita' in merito partecipazione delalla dall'altro, all'associazione finalizzata al narcotraffico e, processuali prendere trascurato di 17 esame risultanze
1'insussistenza LLaddebito;
evidenzianti
- col secondo motivo, che la Corte d'appello ha erroneamente ravvisato la sussistenza LLaggravante LLingente quantita' con riferimento, al capo B191% col terzo motivo 1'assenza, in relazione all'aggravante del carattere armato LLassociazione di narcotraffico, di riscontri oggettivi alle dichiarazioni di alcuni collaboratori sulla partecipazione del prevenuto ad episodi di violenza con le armış col quarto 11 VIZIO di motivazione sul giudizio
Comparativo fra le attenuanti generiche e le aggravanti;
con il quinto e ultimo motivo, la mancanza del presupposti d1 applicazione della confisca LLautovettura Clio Williams e della somma di denaro Sequestrata in data 11.04.1994.
28 I l ricorso infondato. de l p r ev enu to pe rLa responsabilita' i reati di cui ai capi
B191 viene, invero, logicamente basata nella impugnata 842 dichiarazioni di varisentenza sulle plurime concordi collaboranti (vedi in Particolare quelle di IO, SO,
TO e CH), riscontrate da rilevazioni di P.G. dai risultati di intercettazioni telefoniche, da cul 51 evince il suo stabile coordinato ruolo di controllo direzione dello a spaccio a livelli elevati. armata, neQuanto all'aggravante LLessere l'associazione pacifica la natura oggettiva (Cass. 31.08.1994, Morabito), e conseguenziale, Per il ruolo rivestito, oltre che per risultanze specifiche (V. dichiarazioni SO) , la riferibilita' al
ME. Infondate sono P01 doglianze sulle trattamento sanzionator10, rinvenendosi al riguardo nella impugnata sentenza congrua e logica motivazione, con riferimento alla gravita' dei fatti e alla protrazione della condotta.
Circa, Infine, la confisca, al rigetto della del tutto generica richiesta di revoca formulata nei motivi di appello, il ricorrente ha contrapposto censure di fatto meramente assertive.
32) GI CC stato riconosciuto colpevole di appartenenza alla associazione finalizzata al (prima) narcotraffico e di detenzione, cessione e vendita di eroina con le aggravanti del numero delle persone e della ingente quantita
(capo B1: artt. 71 e 74, comma 1 m. 2, e 75 L. 685/75), nonche di detenzione e cessione continuata di eroina (capo_B7), ed e stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione e L.
10.000.000 di multa, quale aumento, a titolo di continuazione, sulla pena (di anni 3 e mesi 6 e L. e L. 20.000.000 di multa) inflittagli in data 10.03.1987 dalla Corte d'appello di Milano).
Nel suo ricorso il prevenuto lamenta in primo luogo che la
Corte di merito ha ritenuto Provato 11 SUO inserimento nell'associazione criminale in forza del Solo fatto del suo sovvenzionamento durante il periodo di detenzione.
Quanto ai reati fine, deduce Pol che non sussisterebbe alcuna prova di attivita' illecite successive al periodo coperto dal Precedente giudicato. sulla misura della Denuncia infine il vizio di motivazione pena.
Il ricorso e' infondato.
L'impugnata sentenza ha, invero, motivato in modo congruo e logico in ordine alla responsabilita' del prevenuto, CON riferimento alle dichiarazioni concordi e precise del IO, evince la partecipazione del CH e del RI, da cul 21 modo particolare dalla delitto associativo, evidenziata in al probatoria) del (di indubbi Pregnanza circostanza il concreto svolgimento di Sovvenzionamento am carcere, attivita' illecita Mel Periodi di non detenzione IV. Im particolare P. 107 e precedenti della sent. di primo grado) non ricomprėsi nell'area coperta dal precedente giudicato.
پھر Adeguatamente motivato e' anche il trattamento sanzionatorio
وہو (v. 35 sent. Impugnata) ح 33) AN SC e' stato riconosciuto colpevole di concorso in detenzione e cessione continuata di eroina (capo B7: artt. 110, 81 CPV. CP., 71 L. 685/75) ed e stato condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione e L. 10.000.000 di multa (p.b.: anni 4 e mesi 6 e L. 10.000.000, dim. ex art. 62 bis CP. ad anni 3 e L. 8.000.000, aum. ut supra ex CPV. art. 81 cp.), oltre alla interdizione dai PP.WW. per anni cinque. Nel suo ricorso il prevenuto deduce In Primo luogo la genericita' LLimputazione e la mancanza di validi riscontri alle accuse del chiamante IO, rilevando che, in ogni caso, si sarebbe dovuta ravvisare l'ipotesi del fatto di lieve entita'.
Deduce altresi' vizio di motivazione sull'entita' della pena.
Il ricorso e infondato.
Circa, invero, la responsabilita', 1'impugnata sentenza espone in maniera coerente e non illogica gli elementi di accusa discendenti dalle convergenti dichiarazioni del IO, del
RI, del TO e del Talliente, atti a collocare in un contesto sufficientemente preciso l'attivita' illecita del prevenuto (epoca, zona, collegamenti personali) e a conferirle consistenza e abitualita' inconciliabili con l'ipotesi del una fatto lieve.
Adeguatamente motivata e' anche la misura della pena, col riferimento alla consistenza e continuativita' degli addebiti. 134) GIOVINAZZ0_IO e stato riconosciuto colpevole di aver ricevuto dal IO 20 chili di hashish (capo B192_bis) ed stato condannato alla Pena di anni 3 di reclusione e L. e'
20.000.000 di multa.
Nel suo ricorso il prevenuto denuncia che la unica fonte di accusa nei SU01 confronti e' rappresentata dalla chiamata in correita' di IO IU, equivoca, incoerente, mutevole e smentita da una verosimile ricostruzione difensiva dei rapporti intercorsi.
Lamenta altresi' che non si e proceduto alla richiesta assunzione della teste NT De TI, che avrebbe consentito di verificare l'attendibilita' del IO.
Il ricorso e' fondato. ELa responsabilita' del prevenuto e stata, Invero, affermata nell'impugnata sentenza sulla base della sola accusa di IO
IU, che non puo' ritenersi riscontrata dalle affermazioni
GiovinazZO, il quale, riconoscendo talune circostanze del inerenti ai riferiti rapporti col collaborarite (debito nei suoi confronti, attivazione per la vendita di un'autovettura), ne ha dato una Spiegazione diversa E non meno verosimile (e anz1 maggiormente aderente ad alcuni dati contabili), sollecitando,
Per di piu', per la verifica di alcune delle dichiarazioni del
IO, 1'assunzione della teste NT De TI, che,
l'accusatore, risulterebbe inizialmente coinvolta nella secondo
Vicenda. 30 deve, pertanto, essere annullata nei L'impugnata sentenza con rinvio al giudice di merito, che confronti del AZ, procedera' a nuovo giudizio, tenendo conto dei suesposti rilievi rivalutando, alla luce dei medesimi, anche la richiesta di assunzione della De TI. 135) GR ER E stata riconosciuta colpevole di aver acquistato e parzialmente ceduto 100 chili di hashish (capo
B146__bis) e stata condannata alla pena di anni 6 di e d reclusione e L. 45.000.000 di multa, oltre alle pene accessorie. Nel suo ricorso la prevenuta deduce in via pregiudiziale che la copia del decreto di citazione per il giudizio di appello non conteneva indicazioni circa il luogo, il giorno e l'ora In Cul avrebbe dovuto svolgersi il giudiz10.
Il ricorso e' Fondato, risultando esatta la circostanza denunciata nel ricorso relativamente al tenore della Copia del decreto di citazione per il giudizio di appello notificata all'imputata, rimasta contumace in causa. Ne consegue la nullita' della citazione stessa e di tutti gli atti conseguenti fino alla emanata sentenza;
la quale deve, pertanto, essere annullata nei confronti della RA, con rinvio al giudice di merito.
36) IO GG stato riconosciuto colpevole di cessione di 500 grammi di eroina ad ES EP (capo B27) ed stato condannato alla pena di anni 5 di reclusione e L.
30.000.000 di multa.
Nel suo ricorso il prevenuto deduce che l'accusa del IO non ha una reale valenza accusatoria ed e' del tutto Priva di riscontri e lamenta, inoltre, il vizio di motivazione sulla pena.
Il ricorso e' fondato.
Alla stregua della motivazione LLimpugnata sentenza, invero, le riportate dichiarazioni del IO circa la presenza del IO all'atto della consegna, da parte sua, LLeroina all'ES, non integrano una chiamata univoca in correita', ne elementi chiarificatori e/o corroboranti all'uopo derivano dalle affermazioni DO, secondo Cul il IO giunse del all'appuntamento con l'ES accompagnato da un'altra persona a lui sconosciuta. pertanbto, essere annullata nei L'impugnata sentenza dev e ,
confronti del IO, con rinvio per nuovo giudizio (da svolgersi tenendo conto dei suesposti rilievi) al giudice di merito.
e '37) GL AR stato riconosciuto colpevole di acquisto dal IO e successiva cessione di 200 grammi di
CA (capo B125) ed e' stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione e L. 40.000.000 di multa (p.b.: annı ŷ e 60 milioni, dim. ut supra ex art. 62 bis cp.), oltre alle pene accessorie.
Nel suo ricorso il prevenuto deduce, oltre alla mancata correlazione fra accusa (di LIM unico episodio illecito) sentenza (alludente nel corpo motivazionale ન fatti plurimi),
Inattendibile, di IO IU. طراخی l'assoluta mancanza 01 riscontri alla chiamata, 918 In se Il ricorso e' fondato.
Alla stregua della motivazione LLimpugnata sentenza, invero, le dichiarazioni accusatorie del IO (utilizzate comunque, Sla in contestazione che in decisione al di la' del
-
tenore di alcuni passagg91 argomentativi della confermata pronuncia di prime cure a supporto di un unico episodio, donde l'insussistenza della lamentata mancanza di correlazione fra accusa e sentenza) non risultano munite di validi riscontri personalizzanti-storicizzanti nel senso precisato in generale premessa, tali non potendosi considerare ne' il riconoscimento di propria responsabilita' da parte del fratello LI NI, il patteggiamento fatto dal chiamato in correita' Caggia, ne' ne l'ammissione LLimputato di conoscere il IO.
L'impugnata sentenza deve, Pertanto, essere annullata nei del prevenuto, con NV per nuovo giudizio (da confronti tenendo conto dei Suesposti rilievi) giudice di svolgersi a l merito.
stato riconosciuto colpevole di 38 ) GL NI acquisto dal IO e successiva di 200 grammi di cess ione cocaina (capo B125) ed e' stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione e L. 40.000.000 di multa (p.b.: anni 9 e 60 milioni, dim. ut supra ex art. 62 bis cp.), oltre alle pene accessorie. Nel suo ricorso il prevenuto deduce l'assoluta mancanza di riscontri alla chiamata, gla in se' contraddittoria, di IO
IU.
Il ricorso e infondato.
L'impugnata sentenza, invero, ha motivato in modo congruo e logico im ordine alla responsabilita' del prevenuto, con riferimento alle dichiarazioni accusatorie del IO, non caratterizzate da contraddittorieta', e riscontrate dalle stesse ammissioni del prevenuto circa acquisti di cocaina da lui fatti e
Circa una lite con un inviato del IO per il pagamento di um debito.
stato riconosciuto colpevole di 39) MASSE' RI an detenzione vendita continuata di Periodiche a concorso forniture di eroina, Con l'aggravante LLingente quantita'
(capo 89: art. 71 L. 285/75), e di concorso nella cessione di quantitativi di eroina variabili tra 1 cento i centocinquanta grammi (capo B12: art. 71 L. 285/75).
Per tali reati e' stato condannato alla pena di anni 9 e
L. 25.000.000 di multa (p.b. Per il Piu' grave reato di cui al capo B9: anni 6 e 15 milioni, aum. per l'aggravante di anni 2 e 7 milioni, aum. ut. Supra ex CPY. art. 81 CP).
'Nel SUO F1corso 11 Masse deduce 1'inidoneita' del quadro probatorio, anche al fine LLaggravante LLingente quantita', nonche la mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena. Il ricorso e' infondato. 32 هر L'impugnata sentenza, invero, ha motivato in modo congruo e logico in ordine alla responsabilita' del prevenuto, 1V1 COMpresa la sussistenza della contestata aggravante, con riferimento alle convergenti dichiarazioni accusatorie del IO, del CH, del TO e del del RI, AN,del
PA.
Adeguatamente motivati diniego delle 11 sono anche generiche, con riferimento al gravi specifici Precedenti 2
Penali, e la misura della pena, con riferimento alla gravita' dei fatti e alla capacita' a delinquere del prevenuto.
colpevole di40) NU EP e' stato riconosciuto concorso IM acquisto dal IO e detenzione di 1/2 kg. di cocaina (capo B106) e di detenzione di 1/2 kg. di cocalha (capo 6108) ed 2 stato condannato alla pena di anni 7 e mesi 4 di 1
reclusione e L. 60.000.000 di multa (p.b. per 1 Piu' grave reato di cui al capo B106: anmı 10 e 80 milioni, aum. ex CPV. art. 81
CP di anni 1 e L. 10 milioni, dim. ut supra ex art. 442 CPP.).
Nel suo ricorso il prevenuto deduce l'assoluta mancanza di riscontri alla chiamata, gla in se vaga e generica, di IO
IU.
Il ricorso e' fondato.
Alla stregua della motivazione LLimpugnata sentenza, invero, le dichiarazioni accusatorie del IO coinvolgono il
UN solo in Vla ipotetica (cioe' in quanto abituale frequentatore del EI dello Sparanero, indicati come interlocutori del chiamante) e non risultano munite di validi riscontri Personalizzanti-storicizzanti nel senso precisato in generale premessa, tali non potendosi considerare ne' i generali rapporti, anche inerenti ad attivita' illecita in materia di hashish, intercorrenti con il EI (e lo Sparanero), ne' le vicende attinenti a traffico di hashish che hanno coinvolto il prevenuto in Marocco. L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata nei confronti del prevenuto, con NV Per nuovo giudizio (da svolgersi tenendo conto dei suesposti rilievi) al giudice di merito.
ER PA e' stata riconosciuta colpevole di 41) con IO IU nella cessione ત DU IC concorso della ingente quantita' di 25 kg. di hashish (capo B154) ed e' geenriche stata condannata, Previa concessione delle attenuanti
25.000.000 equivalenti, alla pena di annı 4 di reclusione e L. di multa. Inancanza diNel suo FICO SO la prevenuta deduce l'assoluta riscontri alla chiamata, 91a in se' inattendibile, di IO
IU, nonche' il VIZIO di motivazione sul giudizio di comparazione delle circostanze e sulla misura della pena.
Il ricorso e' fondato. Alla stregua della motivazione LLimpugnata sentenza, invero, le dichiaraziOM1 accusatorie del IO, Pur Puntuali munite di validi 33 x nel coinvolgere la ME, non risultano riscontri personalizzanti-storicizzanti nel senso precisato in generale premessa, tali non potendosi considerare, in mancanza di sicure correlazioni reciproche, gli elementi del rinvenimento della droga in possesso del DU e della ammessa conoscenza dello stesso quale venditore di quadri da parte della imputata.
L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata nei del prevenuto, con rinvio per nuovo giudizio (da confronti tenendo conto dei suesposti rilievi) al giudice di svolgersi merito.
42) MI NI e ' stato riconosciuto colpevole di in detenzione e cessione periodica di cocaina (capo B53) concorso e di acquisto dal IO e successiva cessione di 1/2 kg. da cocaina (capo B132) ed e' stato condannato alla pena di anni S di reclusione e L. 20.000.000 di multa (p.b. per il piu' grave reato di cui al capo B132: anni 6 e 20 milioni, dim. ex art. 62 bis CP. ad anni 4 e L. 15 milioni, aum. ut supra ex CPV. art. 81 cp.).
Nel suo ricorso il prevenuto deduce, quanto al reato di cul al capo B132, l'assoluta mancanza di riscontri alla chiamata, gia' in se incerta, di IO IU, e, quanto al reato di Cul al capo B53, la possibilita', alla stregua delle risultanze processuali, di riconoscimento della ipotesi del fatto lieve.
Il ricorso e' infondato quanto al motivo relativo al reato Cui al Capo B53, stante l'acclarata professionalita' di 2 anerenza anche a quantita' non esique dello smercio di cocaina.
E' fondato invece in riferimento al reato di Cul al capo
B132.
Alla stregua della motivazione LLimpugnata sentenza, invero, le dichiarazioni accusatorie del IO sul punto non appaiono sicure quanto alla datazione del fatto alla identificazione del soggetto consegnatario della droga (v. P. 286 nom risultano munite di validi riscontri sent. imp.ta)
#
personalizzanti-storicizzanti nel senso Precisato in generale
Premessa, tali non potendosi considerare le pacifiche risultanze sulla continuativa attivita' di spaccio svolta dal prevenuto.
L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata nei confronti del prevenuto limitatamente al reato cui al capo 81
B132, con rinvio per nuovo giudizio (da svolgersi tenendo conto dei suesposti rilievi) sul punto (e SU quanto eventualmente di conseguenza in ordine alla pena) al giudice di merito.
43) MI EP stato riconosciuto colpevole di concorso in detenzione e cessione periodica di cocaina (capo 893) ed e' stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione
e L. 10.000.000 di multa (p.b.: anni 4 mesi 6 e 12 milioni, dim. ex art. 62 bis CP. ad anni 3 e L. 8 milioni, aum. ut supra ex
CPV. art. 81 cp.).
Possibilita', alla Nel suo ricors0 il prevenuto deduce la riconoscimento della stregua delle risultanze processuali, 01 ipotesi del fatto lieve.
non esique dello smercio di cocaina.E inerenza anche a quantita' 34 Il ricorso e' infondato, stante l'acclarata professionalita' 44) LI AS e stato riconosciuto colpevole di al appartenenza alla (seconda) finalizzata associazione narcotraffico (capo B42: art. 74, comm: 2, 3 e 4, dpr 309/90) ed stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni 8 di reclusione (p.b. anni 12 dim. ut supra ex art. 442 cpp.). denuncia 11Nel SUO ricorso il prevenuto Vizio di motivazione sulla deduzioni inerenti alla mancanza di elementi atti a comprovare la soggettiva partecipazione all'associazione alla inattendibilita' del giudizio di comparazione delle circostanze.
Il ricorso e' infondato.
L'impugnata sentenza ha, invero, motivato in modo congruo e logico sulla responsabilita' del MO, con riferimento alle molteplici, precise e convergenti dichiarazioni accusatorie di vari collaboratori, riscontrate anche da appostamenti di POzia, comprovanti uma Sua attivita' sistematica nell'ambito controllo e nella direzione LLorganizzazione, consistente nel dei "ragazzini" addetti allo spaccio. il trattamento Adeguatamente motivato e' anche riferimento all'elemento (ritenuto disanzionatorio, con particolare rilievo) della gravita' dei fatti.
stato riconosciuto colpevole di 45) LI NT e finalizzataassociazione al appartenenza alla (seconda) narcotraffico (capo B42: art. 74, commi 1, 3 e 4, dpr 309/90) con compiti di coordinamento, di detenzione cessione di quantitativi di sostanze stupefacenti (capo_B8: artt. 71 L.
285/75), di detenzione e porto di una pistola mitragliatrice, un fucile e due pistole (capO B51), di ricettazione di una vettura
NC (852), di illecita detenzione di una mitraglietta, arma da guerra (8131), di detenzione e cessione di rilevanti quantitativi di droga (capo B191 0.1: artt. 73 e 80 dpr 309/90). Per tali reati stato condannato alla pena di anni 15 e mesi 2 di reclusione, (p.b. per il piu' grave reato di cul al
Capo B42: anni 21.. dim. ex art. 62 bis CP. ad anni 16 e mesi 6, aum. ex CPV. art. 81 CP, Per il capo B3 ad anni 18 e mesi 6, per il capo B191 ad anni 20 e mesi 6, per il capo B51 ad anni 21 e mesi 6, Per il capo B52 ad anni 21 e mesi 9, per il capo B131 ad anni 22 e mesi 9. dimn ut supra ex art.. 442 cpp.), oltre alle pene accessorie.
Nel suo ricorso il MO lamenta il vizio di motivazione sull'esistenza LLassociazione SUO ruolo sul illecita direttivo nella medesima, sulla mancanza di riscontri alle accuse del IO relativamente al reati di CUI al cap) B8, B131 e
B52, sulla assenza di qualsiasi prova per 11 reato di cui al capo
B191, sulla contraddittorieta delle accuse per il reato di CUI al capo B51, sulla entita' della pena e sull'ingiustificata oggetti Prez1081. confisca degli
35% a l reato di Il ricorso e' infondato, tranne che im ordine al capo B131 e alla confisca. Cul reso su tutti gli altri ha, L'impugnata sentenza invero, sovra menzionati logica motivazione, COM punti una 2
congrua riferimento: alle molteplici emergenze probatorie in allaordine
--
criminale nella qualesituazione di operosita' 1 gruppi territoriali, composti di pochi elementi, coadiuvati da un numero indefinito di "ragazzini", avevano rapporti continuativi programmati con i soggetti che provvedevano al loro rifornimento, collegati a loro volta al vertici LLorganizzazione, il tutto in una cornice di regole cogenti circa il Prezzo delle dosi, 11 relativo quantitativo minimo, l'assegnazione del luogo di smercio, il monopolio del rifornimento, la repressione delle violazioni3 del prevenuto nell'attivita' all'inserimento LLorganizzazione, della Plazza, con ruolo di direzione ritiro del denarocontrollo LLattivita' di
SpaC
C 1
0 ,
partecipazione ai principali incontri del sodalizio, come dalle dichiarazioni IO, del NN, del Fagano, del de l dalCH, del AN, del TO del PA e risultati di appostamenti di POzia e dalle parziali ammissioni dello stesso imputato alle convergenze accusatorie, quanto al reato di cui al delle dichiarazioni di IO IU con quelle di B8, Capo
IO GE, e, quanto ai reati di cui ai capi B51 e B52, delle dichiarazioni del IO con quelle del CH alla portata LLacclarato ruolo del prevenuto nell'ambito LLorganizzazione, relativamente al reato di cui al
Capo B191; delle condotte, alla Personalita' alla gravita'
a1 Precedenti penali, quanto al trattamento LLimputato sanzionatorio. capo B131, #1 Per quanto concerne invece il reato di cui al rileva che, alla stregua della motivazione resa dalla Corte cli riscontro, tale merito, l'accusa del IO risulta sfornita di di valutazione non potendosi considerare, Secondo 1 criteri all'inizio, la mancata contestazioneillustrati e lic
s emp
LLaddebito da parte del coimputato AR NE.
EL tutto carente appare P01 la motivazione LLimpugnata sentenza in ordine alle articolate doglianze sollevate circa la disposta confisca. Pertanto, essere annullata nei L'impugnata sentenza dev e ,
confronti di IN NT limitatamente al reato di cul al capo
B131 e alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio al giudice di merito.
P 46) GE IO, che ha concordato in appello ex art. U
O 599, comma 4, CPP. la pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione e T
S 6.000.000 di multa per 1 reati di appartenenza alla (prima) L. S associazione finalizzata al narcotraffico di detenzione, 8
e vendita di eroina con le aggravanti del numero delle
]
persone e della ingente quantita' (capo 81: artt. 71 e 74, comma
1 M. 2, e 75 L. 685/75), lamenta nel suo ricorso 11 VIZIo di
36 طر sull insussistenzamotivazione de1 Presupposti per 11
Proscioglimento ex art. 129 CPP. Il ricorso e' inammissibile, posto che sul punto contestato
Corte di merito ha reso una motivazione consona alla ใส situazione del procedimento.
47) MURA_EP GN e stato riconosciuto colpevole di acquisto periodico e successiva cessionbe di cocaina (capo 8115) ed e' stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione e L.
45.000.000 di multa (p.b.: anni 8 e 50 milioni, dim. ex art. 62 bis cp. ad anni 5 mesi 4 e L. 35 milioni, aum. ut supra ex CPV. art. 81 CP.). che non SOMO SUONel ricors0 11 prevenuto deduce processuali quanto alla risultanzele significative alla identificazione della natura dei tempi determinazione LLattivita' del UR e che, in ogni caso, la condanna inflitta sproporzionata ruolo oggettivamente svolto al appare dall'imputato. Il ricorso e infondato, stante l'acclarata partecipazione f del Prevenuto, in fase di prelievo e successiva collaborazione svolta da LL allo CC, alla illecita attivita' dalle concordi il 1992 e il 1993, NC fra come dichiarazioni, impugnata, del IO e riportate nella sentenza LLSO. pur non contestato nei Circa il trattamento sanzionatorio, motivi di appello, la Corte di merito correttamente ne sottolinea
1'entita' estremamente contenuta.
riconosciuto colpevole di stato 48) OR MB
2,700 1 di cocaina (capo B64) ed e detenzione e cessione di kg. stato condannato alla Pena di anni 4 di reclusione L.
30.000.000 di multa (p.b.: anni 9 e 60 milioni, dim. ut supra ex art. 62 bis cp. ed ex art. 442 CPP.). il mancato lamenta SUO ricorso ilNel prevenuto LLart. 73 dpr riconoscimento LLattenuante ex comma 7
309/90.
Il ricorso e' infondato, stante la motivata esclusione della attenuante invocata, alla stregua della mancata derivazione, dalla collaborazione prestata, di quel concreto contributo alle indagini o al recupero di rilevanti risorse, che costituisce la
"ratio" del riconoscimento In questione.
stato riconosciuto colpevole di 49) BO TO associazione finalizzata al appartenenza alla (seconda) narcotraffico (capo B42: art. 74, commi 2, 3 e 4, dpr 309/90) con il compito di trasporto della droga, nonche di detenzione e cessione di rilevanti quantitativi di droga (capo B191 n.1: artt. stato condannato alla pena di anni 10 73 e 80 dpr 309/90) ed
(p.b. per il piu' grave reato di CUI al E mesi 8 di reclusione ex CPV. art. 81 CP. ad ann 16, dim. ut Capo B42: anni 14, BUM. oltre alle pene Supra ex art. 442 CPP.). accessorie.
37 Xلا Nel suo ricorso il BO lamenta il V1Z10 di motivazione sull'esistenza LLassociazione illecita sulla Sua appartenenza alla medesima, sull'assenza di qualsiasi prova per reato di cui al capo B191, sulla entita della pena e sul 11 diniego delle generiche.
Il ricorso e infondato.
L'impugnata sentenza ha, invero, reso una congrua e logica motivazione, con riferimento: in ordine alla em e rgen ze probatorie alle molteplici situazione di operosita' quale 1 gruppi criminale nella territoriali, composti di pochi elementi, coadiuvati da un numero indefinito di "ragazzini", avevano rapporti continuativi programmati con i soggetti che provvedevano al loro rifornimento, collegati a loro volta ai vertici LLorganizzazione, il tutto in una cornice di regole cogenti circa il prezzo delle dosi, il relativo quantitativo minimo, l'assegnazione del luogo di smercio, il monopolio del rifornimento, la repressione delle violazioni;
all'inserimento del prevenuto nell'attivita' LLorganizzazione, con ruolo di addetto alle anche ingenti consegne di stupefacente, come dalle dichiarazioni del IO, del CH, LLSO, del AN e del TO e dal risultati di appostamenti di POzia;
DOM alla ruoloportata LLacclarato del prevenuto nell'ambito LLorganizzazione, relativamente al reato di cui al capo B191%; alla gravita' delle condotte alla Personalita LLimputato, quanto al trattamento sanzionatorio.
50) LE SC e' stato riconosciuto colpevole di cessione di hashish (capo B96) ed e' stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione e L. 14.000.000 di multa (p.b.: anni 4 e mesi 6 e 30 milioni, dim. ut supra ex art. 62 bis CP. ed ex art.
442 CPP.). il mancato 11 prevenuto lamenta Nel SUO ricor SO dpr LLattenuante comma 7 LLart. 73 riconoscimento ex
309/90.
Il ricorso e' infondato, stante la motivata esclusione della attenuante invocata, alla stregua della mancata derivazione, dalla collaborazione prestata, di quel concreto contributo alle indagini o al recupero di rilevanti risorse, che costituisce la
"ratio" del riconoscimento in questione.
51) AL OT e stato riconosciuto colpevole di due delitti di concorso in acquisto dal IO e detenzione di
1/2 kg. di cocaina (capo B106 e B110), di acquisto di hashish
(capo B104) e di concorso in cessione di 1/2 kg. di cocalna
(capo B113) ed e' stato condannato alla pena di anni 6 e mesi 8
60.000.000 di multa (p.b. per il plu' grave di reclusione e L.
SPY art;
338 هرة reato di cui al capo B106: amml 10 e 80 milioni, dim. ex art. 62 bis CP. ad anni 6 e mesi 8 e L. 60 milioni, aum. ex cpv. art. 81
CP ad anni 10 e L. 90 milion , dim. ut supra ex art. Nel suo ricorso 11 prevenuto deduce l'assoluta mancanza di riscontri alle accuse di IO IU nonche' quanto al reato di CUI al capo B104, l'erronea interpretazione della conversazione intercorsa con il medesimo in data 16.10.1993.
Il ricorso e' infondato.
L'impugnata sentenza ha, invero, motivato in modo congruo e logico im ordine alla responsabilita' del EI con riferimento alle precise dichiarazioni accusatorie del IO, che trovano un Pregnante riscontro nelle esplicite ammissioni fatte dal prevenuto nel corso di conversazioni avute col IO
e oggetto di intercettazione ambientale: ammissioni per una parte delle quali #1 Prospetta improponibilmente mel ricorso una valutazione in termini di mera millanteria.
52) RI NZ, che ha concordato in appello ex art. 599, comma 4, CPP. la Pena di anni 5 e mesi 9 di reclusione e L.
45.000.000 di multa per 11 reato di acquisto periodico di cocaina (8115), lamenta nel suo ricorso il vizio di motivazione sull'insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art.
CPP.129
Il ricorso e inammissibile, posto che sul punto contestato la Corte di merito ha reso una motivazione consona alla situazione del procedimento.
'53) ROTONDO_ IA e stato riconosciuto colpevole di
CONCONSO in cessione di 500 grammi di eroina ad ES EP
(capo B27) di ripetuto acquisto dal IO di eroina e cocaina (capo B25) ed e' stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione e L. 24.000.000 di multa (p.b. per il capo B27: anni 7
e mesi 6 e 45 milioni, dim. ex art. 62 bis cp. ad anni 6 e lire 30 milioni. aum. ex CPV. art. 81 CP. di anni 1 e L. 6 milioni, dim. ut supra ex art. 442 CPP.).
l'eccessiva severita' Nel suo ricorso il prevenuto lamenta della Pena fissata per il reato base.
Corte d1 merito avendo laIl ricorso infondato, con riferimento alla congruamente motivato sul punto contestato obiettiva gravita' del fatto.
54) TII CO, che ha concordato in appello ex art.
599, comma 4, CPP. la pena di anni 5 e mesi 9 di reclusione e L.
45.000.000 di multa Per 1 reati di acquisto periodico di Cocaina
(capo B115) e di illecita detenzione di una pistola (capo B116), lamenta nel 1 1 di motivazione SUO ricorso vizio sull'insussistenza del presupposti per 11 proscioglimento ex art.
CPP.129
Il ricorso e' inammissibile, posto che sul punto contestato la Corte 01 merito ha reso una motivazione consona alla situazione del procedimento. 39 A 55) RO NI, che ha concordato in appello ex art. comma 4, CPP. la pena di anni 6 e mesi 4 di reclusione e L. 599.
48.000.000 di multa per 1 reati di acquisto e cessione di eroina e di hashish (capi B141 e B143), lamerita nel SUO ricorso il
Vizio di motivazione sull'insussistenza del presupposti per il proscioglimento ex art. 129 CPP.
Il ricorso e' inammissibile, posto che sul punto contestato consona alla la Corte di merito ha reso una motivazione situazione del procedimento.
56). ER RO IO e' stato riconosciuto colpevole di concorso in acquisto e successiva cessione di forniture di cocaina (capo B121) ed e' stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione e L. 40.000.000 di multa (p.b.: anni 8 e 50 milioni, aum. ex CPY. art. 81 CP.).dim. ex art. 62 bis CP.
Nel SUO ricorso il prevenuto lamenta la divergenza fra le il riconoscimento dichiarazioni accusatorie mancato LLattenuante ex comma 5 LLart. 73 dpr 309/90.
infondato, avendo la Corte di merito Il ricorso e' congruamente motivato sia sulla responsabilita' dello ER, riferimento alle dichiarazioni del IO, del CH con
LLSO, fra stato rettamento escluso le quali e' contrasto, stante la comune appartenenza degli indicati fornitori al gruppo AF, S1a sulla insussistenza della invocata attenuante, in relazione alla attestazione anche di hon sigue quantita risultante alcune dichiarazioni d% droga da accusatorie.
57) CR AS stato riconosciuto colpevole di cessione di rilevanti quantitativi di droga dal 1991 all'arresto
(capo B191 n.3: artt. 73 e 80 dpr 309/90) e di concorso in ricezione, detenzione e cessione di rilevanti quantitativi di droga nei mesi di luglio e agosto 1993 (capo B191 n. 5) ed e '
stato condannato alla pena di anni 9 L. 90 milioni di multa (p.b.
Per il piu' grave reato: anni 12 e mesi 6 e L. 110 milioni, aum. ex cpv. art. 81 CP. ad anni 13 e mesi 6 e L. 135 milioni, dim. ut supra ex art. 442 cpp.), oltre alle pene accessorie.
Nel suo ricorso lo NO lamenta che la Corte di merito stata coerente nella valutazione di attendibilita' del Mon ha indebitamente utilizzato le dichiarazioni collaboratori,
Predibattimentali del BA, del ZZ e LLSO, avvalsisi in giudizio della facolta' di mon rispondere, non ha tenuto comunque conto mancanza di IS ha della illegittimamente negato la prevalenza delle attenuanti generiche.
Il ricorso infondato.
L'impugnata sentenza ha, Invero, reso una congrua e logica motivazione sia 11 punto responsabilita', Con riferimento alle convergenti dichiarazioni accusatorie del collaboranti IO,
e 40Y NN, BA, ZZ e SO (per 1 cul ultimi nessun problema di utilizzazione #1 e' posta, non essendoci stata istanza di art. 6 L. 267/97) e alle risultanzeaudizion degli appostamenti di POzia, Sla 1m ordine al giudizio comparativo, con riferimento alla gravita' Protrazione dei 2
reati e alla pericolosita' sociale del prevenuto.
colpevole di riconosciuta 58) TT IL e' stata forniture di Cessione di concorso in acquisto Successiva
Successivacocaina (capo B121) e di reiterato acquisto cessione di cocaina (capo B120) ed e' stata condannata alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione e L. 60.000.000 di multa (p.b. per il capo B120: anni 10 e 80 milioni, dim. ex art. 62 bis CP. ad anni 6 e mesi 8 e L. SS milioni, aum. ex CPV. art. 81 cp.).
Nel suo ricorso la prevenuta, oltre a lamentare la mancata
Firma della sentenza impugnata da Parte del Presidente del
Collegio (punto gia' esaminato nella parte iniziale) e, in modo generico, la mancata assunzione di prove, deduce che il SUO UNICO accusatore e' 1'inaffidabile IO e che sono generiche, "de relato" POCO convinte le dichiarazioni confermative del
CH.
Con motivi aggiunti ha sottolineato che per il reato di cui al capo B121 il coimputato IN AN e stato assolto.
Il ricorso e' fondato.
Dalla motivazione LLimpugnata sentenza risulta, invero, che la responsabilita' della TA stata basata sulle e '
dichiarazioni del IO, non munite di idoneo riscontro, considerato che le affermazioni del CH, addotte all'uopo, sono "de relato" e caratterizzate da perplessita'.
L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata nei confronti della TA, con FINVIO al giudice di merito, che procedera' a nuovo giudizio, tenendo conto dei suesposti rilievi, 59) NI AS stato riconosciuto colpevole di acquisto e successiva cessione di forniture di cocaina (capo B93) ed e' stato condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione e L. 30.000.000 di multa (p.b.: anni 9 e 60 milioni, dim. di art. 1/3 ex art. 62 bis CP.> aum. di anni 1 e 5 milioni ex CPV. dim. ut supra ex art. 442 CPP.). 81 CP.. il prevenuto deduce la 'Sua ricorso che Nel SUO stata basata sulle dichiarazioni generiche, responsabilita' "de relato" e non riscontrate del IO, e che, in ogni CaSO, si sarebbe dovuta riconoscere l'attenuante ex comma 5 LLart. 73 dpr 309/90.
ricorso fondato. I l
Dalla motivazione LLimpugnata sentenza risulta, invero, responsabilita' del LI stata basata Sulle che la
dichiarazioni indirette del non munite di idonei IO, riscontri personalizzanti-storicizzantı nel senso precisato in
Premess0, tali non potendosi considerare quelli inerenti alla coimputata LE 0 al traffico di hashish. L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata nei Procedera' a nuovo giudizio, tenendo conto del suesposti rilievi. و امان confronti del LI, con NV al giudice di merito, che 60) AC DO stato riconosciuto colpevole del '
reato (sub capo B156) di cui agli artt. 110, 81 CPV. CP., 73, comma 4, dpr 309/90, con l'aggravante LLingente quantita', per avere, con piu' azioni esecutive di un disegno criminoso, im concorso con altri, detenuto e quindi ceduto a IO IU
Forniture di 25-40 Kg. di hashish, ed e' stato condannato,
Previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di annl 4 e mesi 8 di reclusione e L
50.000.000 di multa (p.b.: anni 5 e 50.000.000, aum. ex art. 81
CP. di anni 2 e L. 25.000.000, dim. ut supra ex art. 442 CPP.).
Nel suo ricorso il prevenuto denuncia che la Corte di merito si basata solo sulle contrastanti dichiarazioni dei lamenta inoltre 1'inadeguatezza del giudiziocollaboratori comparativo e l'eccessivita' della pena.
Il ricorso e' infondato. manieraL'impugnata sentenza, invero, ha illustrato in coerente E non illogica 1 convergenti elementi di accusa discendenti dalle dichiarazioni del IO, del CH, del
RI, del AN, del PA del TO) e, in
Particolare, con (dich.ni l'indicato acquirente IO
AN). anche il diniego della Adeguatamente motivati SONO col prevalenza delle attenuanti generiche e la misura della pena, riferimento alla gravita' e alla reiterazione dei fatti e a pendenze giudiziarie per fatti specifici.
stato riconosciuto colpevole di 61) DO NE appartenenza alla (seconda) finalizzata al associazione art. 74, commi 2, 3 e 4, dpr 309/90) e narcotraffico (capo B42: di illecita detenzione di una mitraglietta, arma da guerra condannato alla Pena di anni 8 di stato (B131), ed E
il piu' grave reato di cui al cap 842: (p.b. per reclusione, anni 11, aum. ex cpv. art. 81 cp, Per il capo B131 ad anni 12, dim. ut supra ex art. 442 CPP.), oltre alle pene accessorie. Nel suo ricorso il AR lamenta il vizio di motivazione sulla sua appartenenza all'associazione illecita e sulla entita' della pena.
infondato.Il ricorso
L'impugnata sentenza ha, invero, reso una congrua e logica motivazione sia sull'appartenenza LLimputato all'associazione, entita' e caratteristiche del con riferimento alla delicatezza,
Compito નન lui svolto (custodia e manutenzione di numerose e temibili armi e relativo munizionamento, consegna delle stesse a vari esponenti del sodalizio) e alla notorieta' del regime e dei metodi del controllo dello SPCCIO nel quartiere di Quarto
Oggiaro, sia sul trattamento sanzionator10, con riferimento alla del dolo مینه alla gravita' 2 delle intensita' reiterazione condotte.
Gli imputati 1. CWI ricore1 Sono stati rigettati devono fra loro e con gli imputati 1 Cul ricors1 sono stati dichiarati42 X essere condannati al pagamento delle spese processuali in solido inammissibili, i quali ultimi devono altresì' essere condannatı a ciascuno la somma di L. 2.000.000 (tale misura versare reputandosi equa in relazione ai motivi LLinammissibilita') IM favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
visti gli artt. 615, 616, 620 e 623 cpp.,
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di BI
ZO limitatamente all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sostituisce con l'interdizione temporanea di anni cinque, nonche' alla interdizione legale, che elimina;
annulla l'impugnata sentenza nei confronti di AS DO,
RO IN, NA IG, AZ IO, RA
ER, IO UG o, LI AR, UN EP,
ME PA, TA IL e LI AS e Finvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milanos
annulla l'impugnata sentenza nei confronti di OL OL limitatamente all'aumento di pera ex art. 81 CPV. CP.> di DA
RT limitatamente al trattamento sanzionatorio, di TI
DA limitatamente al reato di cui al capo B122, di TA
NI limitatamente al reato di cui al capo B132; di MO
NT limitatamente al reato di cui al capo B131 e alla confisca e rinvla per nuova deliberazione ad altra sezione della Corte
d'appello di Milano: rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati dichiara inammissibili 1 ricorsi di ES EP, AN
CC, SE IO, IG NZ, AN CO
RO NI;
rigetta i ricorsi di TI EP, AN NI, Carbone
PP, AL FA, IL GE IA, EL GE, EL RE, EL NC, AS SC,
HI NA, RA NC, TI PI, FU
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IO GE, IO IU, ME IG, RD
CC, DA SC, LI NI, AS RI,
TA EP, MO AS, UR EP GN, IO
MB, BO TO, RI SC, EI OT,
DO IA, ER RO IO, NO AS,
CE DO e AR NE, che condanna in solido fra loro e con ES, AN, SE, IG, AN e RO al pagamento delle spese processuali
1 nominati ES, AN, SE, IG, condanna altresi la somma di L.
2.000.000 AN e RO a
Roma, 11 17-18 gennaio 2000 43x un o v ersa re c ia sc alla Cassa delle ammende. мір, двого IL SIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cortese L. D'Asarg
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Lidia Scalla Depositato in Cancelleria свей Roma, APR. 200
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(seconda) finalizzata alassociazione appartenenza alla narcotraffico (capo B42: art. 74, comm1 1 3 e 4, dpr 309/90) col 7 compito di coordinatore, di concorso In detenzione di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti dal 1991 al 1994 (capo B191
6, 80 dpr 309/90), di 0.1: artt. 73, commi 1 ته acquisto, In epoCa25 vendita di forniture di stupefacenti detenzione
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