Sentenza 16 maggio 1996
Massime • 2
In tema di rinnovazione della istruzione dibattimentale, vanno distinte le due ipotesi disciplinate rispettivamente nel primo e nel secondo comma dell'art. 603 cod. proc. pen.. Nel primo caso è previsto che il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento ove ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Il secondo comma del citato articolo attribuisce al giudice il potere di disporre il rinnovo della istruzione dibattimentale - nell'ipotesi di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado - nei limiti previsti dall'art. 495 comma primo (che disciplina i provvedimenti del giudice in ordine alla prova), norma quest'ultima che a sua volta richiama gli artt. 190 comma primo e 190 bis relativi, rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma terzo bis (reati di cui agli artt. 416 bis, 630 cod. pen., 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, nonché delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dal medesimo articolo). In conseguenza di tale doppio richiamo, deve ritenersi che - nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 603 cod. proc. pen. - il giudice, in presenza di istanza di parte e dei presupposti richiesti dalla norma, è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, con il solo limite costituito dall'ipotesi della richiesta concernente prove vietate dalla legge o della richiesta concernente prove che siano manifestamente superflue o irrilevanti; mentre, nei procedimenti relativi a taluno dei delitti menzionati nel comma terzo bis dell'art. 51 cod. proc. pen., ove sia richiesto l'esame di testimoni o di persone indicate nell'art. 210 (imputati in procedimento connesso o collegato), che abbiano già reso dichiarazioni nel corso di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali siano stati già acquisiti (a norma dell'art. 238), l'esame è ammesso ove ritenuto assolutamente necessario.
Il richiamo alle norme sulla citazione dei testimoni, contenuto nelle disposizioni che disciplinano la citazione dei soggetti di cui all'art. 210 cod. proc. pen. (persone imputate in procedimenti connessi) - pur dopo le modifiche apportate a tale ultima norma con l'art. 2 del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con legge 7 agosto 1992 n. 306 - riguarda essenzialmente gli adempimenti e gli obblighi gravanti, ex art. 142 disp. att. cod. proc. pen., sulla parte che ha chiesto l'audizione degli imputati in procedimento connesso, e non comporta la necessità di inserire, nelle liste da presentare ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen., i nominativi di tali soggetti e le circostanze sulle quali gli stessi sono chiamati a deporre.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/1996, n. 7746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7746 |
| Data del deposito : | 16 maggio 1996 |
Testo completo
9 6 4 7 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 16.5.1996
SENTENZA
Composta dagli III.mi Sigg. : N.667 Dott. NC SACCHETTI Presidente
1.Dott. BRUNO ROSSI Consigliere REGISTRO GENERALE
N. 06249/1996 2.Dott. ANNA MABELLINI
3.Dott. GE VANCHERI ii
-
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
$4.Dott. GIOVANNI CANZIO 1. RG P.E
studio ha pronunciato la seguente Sole 24ore 02 126000 per
8 AGO. 1996 il
IL CANCELLIER
SENTENZA sul ricorso proposto da :
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Pichiesta copia legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Del Sig. A.VV. OFM.STAPO UFFICIO COPIE
Her gintti L. Richiesta copia studio dal Sig. SI per stritti L. 34000 UESE 250U 1999
RE 1000 IL CANCELLIERE CANCELLE
B224996
B224997
E670621 D063734
1) NA IO, nato a [...] il [...];
2) RA MI, nato a [...] il [...];
3) FA ON, nato a [...] il [...];
4) AR GO, nato a [...] 1'1.12.1965;
5) CO RI, nato a [...] il [...];
6) NO ON, nato a [...] il [...];
7) D'IA AN, nato a [...] il 14.11. 1948;
8) DE EN NE, nato a [...] il [...];
9) LI CA ON, nato a [...] il 4.1. 1969
10) LI MU IN, nato a [...] 1'11.11.1957;
11) DE ZZ PE, nato a [...] il [...];
12) AL GE, nato a [...] il [...] %
13) RG IO, nato a [...] il [...];
14) IA MI, nato a [...] il
28.8.1941;
15) ON GE, nato a [...] il [...];
16) NS MI, nato a [...] 1 1'1.2.1954;
17) MO AT, nato a [...] il [...];
18) ET RO, nato a [...] il [...];
19) NA FE IO, nato a S. Severo il 25.3.1968;
20) NA NC, nato a [...] il [...];
21) IE EL, nato a [...] il [...];
22) BO VE, nato a San Severo il 15.12.1962;
23) IS IO, nato a [...] il [...];
24) LL IO IN, nato a [...] il [...];
25) RT IO, nato a [...] il [...];
26) SE ON, nato a [...] il [...];
27) IP LV, nato a [...] il [...];
28) IZ SU, nato a [...] il [...];
29) US LU, nato a [...] 1'8.7.1953;
30) SO DI, nato a [...] 1'11.3.1963;
31) TO NC, nato a [...] 1'8.8.1954;
32) IG UL, nato a [...] i l 2.11.1967;
33) SI TO, nato a [...] il 16.10.1962;
Picapée 1 34) IR NC, nato a [...] il [...];
35) IR PE, nato a [...] il [...];
36) SE LE, nato a [...] il [...];
37) SC DE, nato a [...] il [...];
38) UE IO, nato a [...] il [...];
39) CH PE, nato a [...] il [...].
B): PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI
nei confronti di:
1) NT ES, nato a [...] il [...];
2) CAMPEL LV, nato a [...] il 12.2. 1958;
3) CA MA, nato a [...] il [...];
4) LA TA IO, nato a [...] il 14. 3.1953;
5) NS LE, nato a [...] il [...]; nonchè nei confronti di Bernardo TO, Bonaventura
CH, CA TO, IC IN, VI RD,
D'AL GA, De NU US, Delli CA TO,
Delli Muti IC, Gallucci AN, LI AN,
UE CH, ES TE, ET CC, IN
NC, LM IE, BO VE, GR
TO ZO, ER RD, EN OR,
ZI UÈ, RU AU, TO ES, SI
FU, ES TO, OS NC, OS
US, IS FE, RA Antonio
ZU US.
neiC): Parte Civile PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
confronti dei predetti, ad eccezione di LL
OR. La Gatta TO, LI AN e Mansueto
EL ed inoltre nei confronti di Campanaro OS,
AT CH, IN AN TO, SI GI
RE 50 e TO EL.
CANCELLERIA
DIRITTI
C
PREVIA D E AUTORIAL PANUNATO AT958386
10000+43 AT958391 WTP 2001 2
U
T
AT958396
AT958397 avverso la sentenza del 4 agosto 1995
della Corte di Assise di Appello di Bari.
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
Judita in pubblica uidienza la relazione del Consigliere
Dott. GE VANCHERI.
Sentiti i difensori delle parti civili:
1) Avv. Maurizio Greco per la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, i l Ministero LLInterno e il Ministero dei
Trasporti e Navigazione, rappresentati e difesi dall'Avvo-
caUR Generale dello Stato
(2) Avv. Vittorio Gentile per ZI CH e BA
AN;
(3) Avv. CH Perrone per il Comune di FO in persona del Sindaco pro tempore:
LO, ZI 14) Avv. CH Perrone per ZI
PP e ZI RA;
5) Avv. Nadia Alecci per la SOS Impresa,
i quali hanno formulato le richieste di cui alle rispettive comparse conclusionali.
Sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Dott. BRUNO RANIERI, che ha concluso
chiedendo:
Generale di Bari, a) (1) Quanto al ricorso del Procuratore
annullamento con rinvio nella parte concernente la derubri-
(art.416-bis c.p.) nel cazione del reato di cui al capo A) confronti di tutti gli reato di cui all'art.416 c.p. nei imputati condannati per il capo A); dal reato di cui al (b) l'IO di BE TO
Capo C) (art.74 D.F.R. 309/90) e di dalBO VE
reato di cui al capo A);
c) rigetto del ricorso nel resto.
(Presidenza del 2) Quanto al ricors0 delle parti civili
LLInterno), Consiglio dei Ministri 2 Ministero
3 دمینی concernenti: a > la rinvio nelle parti annullamento con dei danni cagionati nei mancata condanna al risarcimento confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) la mancata condanna al risarcimento degli ulteriori danni cagionati al Ministero LLInterno per i reati diversi di cui al capo A).
3) Quanto ai ricorsi degli imputati:
a) annullamento con rinvio nei confronti di CA TO
nella parte relativa al diniego LLattenuante di cui
all'art.8 D.L. 152/91, convertito con L. n.203/91;
b) inammissibilità dei ricorsi di RG RI, Ma-
glione AN, IN NC e RU AU;
c) rigetto di tutti gli altri ricorsi.
Sentiti i difensori:
· Avv. IO Casale per ON CH, D'AL
GA e De NU US
Avv. Giulio Treggiari per PA OS, SI GI,
SI FU e TO EL;
Avv. IO Arice per D'AL GA, DE CA
TO, BO VE e TO ES;
- Avv. GI Follieri per UE CH, IS
FE e ZU US:
Avv. US Scarano per IS TO;
NO per GR Antonio Vincenzo e Avv. RD
ES TO
- Avv. ES Ventarola per ER RD;
Avv. Enzo Gaito per ZI UÈ;
Avv. ZO Sinopoli per ES TO:
Avv. ZO Perchinunno per IS FE;
-
Avv. EL Quarta per RA TO,
i quali hanno formulato le richieste contenute nei rispet tivi ricorsi.
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29.7.1994, al termine di un lungo e labo- rioso processo durato oltre sette mesi e che riguardava 68
imputati, la Corte di Assise di FO dichiarava:
A) NT SA, BE TO, ON CH,
CA TO, LL OR, IC IN,
DEVI RD, D'AL GA, De NU US,
CA TO, DE MU IC, IL MA,
UC AN, LI AN, UE CH, Monte- EN TE, ET CC, IN NC, LM An-
iello, BO VE, GR TO ZO,
ER RD, EN OR, ZI UÈ, Russo
AU, TO ES, SI FU, ES TO,
OS NC, OS US, IS FE,
RA TO e ZU US colpevoli del reato di associazione per delinquere armata di stampo mafioso,
nella quale ZI UÈ, ET CC e, fino ad un certo periodo, UE CH avevano svolto ruoli di capi,
luogotenente dei ER RD ruolo di promotore e capi, ES TO, GR TO ZO e CI-
RR TO ruoli di luogotenente dei capi reato com-
: messo in FO, San Severo e altri luoghi, con permanenza.
Condannava i predetti a pene varie e sanzioni accessorie, parti dellenonchè al risarcimento dei danni in favore civili costituite, come si dirà appresso in dettaglio;
4
B) BE TO, CA TO, LL OR,
UE CH, ET CC, IN NC, BO
VE, GR TO ZO, ER RD,
ES TO, IS FE e RA TO
di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reato commesSO in FO, S.Severo ed altri luoghi con permanenza, condannandoli a pene varie come
(da successiva specificazione;
ante 5
M C) BE TO, LL OR, VI
RD, IL MA, UC AN, LI
AN, UE CH, LM IE, IS TO,
GR TO ZO, OS TO, Piserchia
RD, RU AU, TO FR, OS
NC, OS US, IS Federico
RA TO colpevoli di estorsione continuata ed estorsione tentata, im FO E commesse Manfredonia
dall'estate 1988 al settembre 1992 e OS TO anche del reato di furto di stampati per patenti e carte di circolazione per autoveicoli, commesso in FO nella notte tra l'1 il 2 novembre 1990, condannandoli a pene Varie e come si dirà appresso in dettaglio;
D) NT SA, RG Saverio e La Gatta Antonio colpevoli del reato di ricettazione degli stampati di cui sopra, commesso in FO e altrove dal 2.11.1990 al
7.5.1991, condannandoli a pene varie;
E) LI AN, UE CH e IS FE
ZA colpevoli anche di lesioni con arma in danno di altresi LI e IS di eporto OR, in FO il 10.4.1989 detenzione illegali di arma, commessi
e detenzione di materiale esplosivo, commesso in Manfredonia
il 12.1.1991%3
F).DE CA TO colpevole di omicidio volontario in
danno di ZI IO, porto e detenzione illegali di arma e ricettazione di autovetUR, reati commessi in FO il 6.11.1992, condannandolo, anche per il reato associativo
di cui alla lett.A), alla pena LLergastolo
G) De NZ CA colpevole del reato di false informa-
in FO i l zioni al pubblico ministero, commes50 pena di anno 1 e mesi 4 di 14.7.1992, condannandolo alla reclusione.
b Assolveva PA OS, AT CH, Man-
sueto EL, IN AN TO, SI GI e
TO EL dal reato di associazione per delinquere di stampo mafioso per non avere commesso il fatto.
Ha rilevato la Corte di Assise di FO: eranoche tra il 1989 e il 1992 nella città di FO si
Verificati diverse estorsioni (alcune non denunciate),
ponchè minacce, attentati dinamitardi, ferimenti ed omicidi
di cui si parlerà più dettagliatamente), che per le numerosiesecutive, per il coinvolgimento di modalità soggetti, per gli obbiettivi presi di mira (imprenditori edili e commercianti) testimoniavano della presenza di una strutUR associativa solida, efficiente, duraUR, dotata di una pericolosa e destabilizzante pericolosità; socia-che la infiltrazione di tale strutUR nel tessuto e! la sistematizzazione delle estorsioni, la possibilità di disporre di armi, la mutua solidarietà fra gli associati, il traffico ad alto livello di sostanze stupefacenti, i. 1 traffico di patenti e carte di circolazione false, ad орега degli stessi soggetti coinvolti nei fatti di violenza di cui sopra, facevano poi ritenere che non si trattava di isolate decisioni e azioni di singoli criminali, ma di un vero e proprio sodalizio criminoso avente matrice camorristico-ma-
fiosa; che la fisionomia mafiosa del suindicato sodalizio emer-
geva comunque in maniera lampante dalla constatata esistenza dei tre parametri che sia legislativamente, sia sul piano P
della prassi applicativa vengono individuati come sicuri ndicatori di tale carattere, e cioè: 1) la forza intimi-
patrice della associazione, ovvero la capacità di incutere imore per la semplice esistenza di eSS e di creare un
alone di permanente e diffusa paura;
2) la condizione di assoggettamento o di costrizione delle persone sia all'in-
terno che all'esterno di eSS 3) la condizione di omertà, 12
cioè l'assoluto 2 generalizzato imposto dallasilenzio,
Mindens forza del vincolo associativo sia agli affiliati che alle vittime, intorno alle persone che la compongono e ai fatti-
reato dagli stessi posti in essere;
di cui sopra si caratteriz- che la strutUR associativa zava oltre che per la utilizzazione della succubanza dipsicologica di affiliati e vittime, e LLatteggiamento collaborare con gli rifiuto generalizzato di organi di polizia e con la giustizia anche per la eterogeneità degli scopi che si prefiggeva;
che la affiliazione ad eSS, procurata mediante il ricorso ad un'intensa opera di procacciamento e reclutamento in carcere e in ambienti malavitosi, avveniva anche mediante
l'uso di riti di iniziazione, caratteristici di associazioni che intendono far sorgere saldi vincoli associativi, più
forti e costrittivi degli stessi vincoli familiari E di
sangue;
che il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e quello di cui all'art.74 D.P.R. 309/1990, per la diversità del bene giuridico protetto, per la maggiore ampiezza del programma criminoso LLassociazione mafiosa rispetto all'altra ipotesi delittuosa, e in aderenza ad LIT consolidato indirizzo giurisprudenziale, si dovevano consi-
derare come figure di reato eventualmente concorrenti e x art.81 comma 1 C.P.-
La contraddizione, derivante dall'inserimento, fra i reati-
fine LLassociazione mafiosa, del reato di spaccio di stupefacenti, era da considerare solo apparente, im quanto tale elencazione era fatta a titolo meramente esemplifica-
tivo. Inoltre, l'associazione finalizzata allo spaccio, in quanto contestata solo ad alcuni dei soggetti imputati anche di associazione mafiosa, renderebbe evidente il fatto che si tratta di associazione avente strutUR parzialmente diversa dall'altro sodalizio, tanto più che le norme giuridiche violate hanno indubbiamente oggetto e ambito applicativo del tutto diversi
0 che le dichiarazioni dei collaboratori, opportunamente supportate dai numerosi riscontri, avevano dato un impor-
tante contributo per ricostruire la composizione il funzionamento della associazione delle la conoscenza
oltre che prove suffi-attività criminose degli affiliati, cienti per addivenire alla condanna della stragrande mag-
gioranza degli imputati che per quanto riguardava PA OS, Impagliat-
elli CH, Nardino Fernando TO, Russi GI G
Tolonese Raffaele gli elementi emersi erano del tutto
insufficienti per suffragare un giudizio di condanna.
La Corte di Assise di Appello di Bari, adita su impugnazione di 47 degli imputati condannati e del P.M. della D.D.A. di
Bari nei confronti di 20 imputati, dopo avere disposto la assunzione di nuove prove, del 4.8.1995, incon sentenza riforma della sentenza di primo grado:
a) dichiarava PA OS, AT CH,
IN AN TO, SI GI e TO EL,
assolti in primo grado, colpevoli del reato di associazione þer delinquere ex art.416 c.p., condannando il PA ad janni 4 di reclusione, AT, SI e TO alla
þena di anni 3 di reclusione e IN ad anni 2 di reclu-
sione.
associazione per delinquere dib) Qualificava il reato di stampo mafioso, ritenuto dal primo giudice, ed ascritto agli imputati poi condannati per tale reato, come associazione le pene inflitte agli per delinquere semplice, riducendo appellanti come si preciserà appresso in dettaglio.
c) Condannava altresì i predetti imputati, ritenuti colpe-
Voli di associazione per delinquere, al risarcimento in favore della parte civile "Ministero LLInterno", dei danni consequiti dalla costituzione di tale associazione
Manter 9 criminosa all'ordine pubblico, inteso non Soltanto come
rispetto della tranquillità e della sicurezza dei cittadini, ma anche come "rispetto dei principi fondamentali sui quali si fonda la convivenza civile e l'ordinato assetto della società". Escludeva dal diritto al risarcimento dei danni la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, stante l'unicità
dello Stato e la impossibilità di ricevere un doppio risar-
cimento per lo stesso danno.
d) Assolveva:
1) NT SA dal reato di ricettazione per non ave re commes50 il fatto;
2) BE TO dal reato di associazione finalizzata allo spaccio per non avere commesso il fatto;
3) LL OR dai reati ascrittigli per non avere
commesSO il fatto
4) UC AN dal reato di estorsione in danno di
ZI IO per non avere commesso il fatto
5) La TT TO dal reato di ricettazione per non avere
commesso il fatto, confermando altresì l'assoluzione in
primo grado dal reato di associazione per delinquere fina- lizzata allo spaccio;
6) LI AN dai reati ascrittigli per non avere
commes50 il fatto;
7) Mansueto Michele dai reati di spaccio, estorsione
lesioni in danno di ZA OR e di ricettazione per non avere commes50 il fatto:
8) LM IE, GR TO ZO, Piserchia
RD e RA TO dal reato di estorsione in danno di ZI per non avere commes60 il fatto;
9) BO VE dal reato di associazione per delinquere ex art.416 c.p. per non avere commes50 il fatto;
10) OS NC dal reato di estorsione in danno di
ZA per non avere commess0 il fatto:
11) IS FE dai reati di estorsione in danno di ZI, estorsione e lesioni in danno di ZA, di
10 porto e detenzione illegali di arma E di ricettazione per non avere commesso il fatto.
generichee) Concedeva a DE CA TO le attenuanti dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate, sosti-
tuendo la pena LLergastolo inflittagli con quella di anni
25 di reclusione.
f) Confermava la condanna inflitta in primo grado a De
NZ CA.
g) Confermava l'IO in primo grado di Mansueto
EL.
La Corte, dopo avere rigettato tutte le eccezioni prelimi- hari sollevate dai difensori, delle quali si parlerà in
apposito capitolo, ha osservato:
) che, per quanto riguarda la qualificazione giuridica da dare al reato associativo contestato alla maggior parte
Hegli imputati, grazie anche all'apporto dei nuovi collabo- fatori di giustizia escussi in grado di appello, era da escludere la esistenza in FO e San Severo, nel periodo esaminato, di una associazione per delinquere, avente
organizzazione, con predisposi- unicità di strutUR e di tione comune di mezzi di finanziamento e conseguente ripar-
tizione degli utili.
e differenti gruppi criminali, a Si trattava di diversi
Volte in collegamento tra di loro per la esecuzione di determinate imprese e, più spesso, in rapporti di affari per acquisto e vendita di stupefacenti.
l'ele- A parte ciò, nella specie, secondo la Corte, mancava l'associazione mento che caratterizza in maniera specifica di tipo mafioso, e cioè la capacità intimidatrice promanante dal vincolo associativo e idonea ad ingenerare, nel momento
in cui gli associati ne avvalgono, una condizione di
se assoggettamento omertà nell'ambiente in cui eSS opera. c di
Peaches 11 Gli atti di violenza che erano stati messi in atto, più che
dimostrare una acquisita capacità di intimidazione, rivele-
rebbero, al contrario, un comportamento rivolto dare
all'organizzazione la predetta carica intimidatrice, per cui si dovrebbe parlare, semmai, di una attività di promozione
LLassociazione mafiosa. Ciò sarebbe comprovato anche dall'atteggiamento delle
vittime, quasi tutte disposte a denunziare le veSSzioni
@ a collaborare, e dal fatto che il silenzio di alcune di es se intimidazione della forza di sarebbe stato consequenza non su di promanante dal vincolo associativo, ma della violenza, loro di volta in volta esercitata;
prevalentemente I riti di iniziazione, che si erano svolti in carcere, erano da considerare un elemento neutro ai fini della verifica del carattere mafioso della associazione, in
quanto nè neceSSri ně sufficienti. Non neceSSri perchè
l'ingresso nel sodalizio può avvenire mediante tacito assenso, non sufficienti perchè, pur dopo la formale affi-
liazione, il soggetto potrebbe non avere di fatto mai svolto alcun ruolo;
collaboratori di giustizia era 2) che il contributo dei e decisivo, con particolarestato nella specie convincente riguardo alla sussistenza della associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
3) che nella specie si configurava un concorso formale tra
il suddetto reato associativo e quello di associazione per delinquere ex art.416 c.p., anche per la presenza di arti sodalizio colazioni territoriali in cui era diviso criminoso, nelle quali gli una certa associati godevano di libertà operativa.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati:
BE TO, CH, CA TO, ON
PA OS, IC IN, VI RD,
D'AL GA, De NZ CA, De NU US, DE
CA TO, DE Muti NG Gallucci AN,
12 RG RI, AT CH, LI AN,
UE CH, ES TE, ET CC, IN
AN TO, IN NC, LM IE, Palumbo
VE, IS TO, GR TO ZO,
OS TO, ER RD, EN OR,
ZI UÈ, SI GI, Russo AU, Selicato
ES, SI FU, ES TO, OS NC,
OS US, Tolonese EL, IS
FE, RA TO e ZU US.
Hanno altresi proposto ricorso:
1) Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari in ordine alla qualificazione della associazione stampo mafioso come associazione per delinquere semplice inoltre, nei confronti di Bernardo TO, LL IO OR e La TT TO, in ordine alla degli stessi dal reato di associazione per delinquere
UEfinalizzata allo spaccio;
nei confronti di
EL, in ordine alla IO dal reato di spaccio;
e nei confronti di BO VE, in ordine alla assolu-
c.p., per i motivi zione dal reato di cui all'art.416-bis che saranno specificati in prosieguo;
2) Le parti civili "Presidenza del Consiglio dei Ministri" e
"Ministero LLInterno" nei confronti di NT SA,
IL MA, non ricorrenti, altri 34 imputati, E
condannati per associazione per delinquere, ritenendo erronea la individuazione, da parte della Corte, della causa petendi della domanda risarcitoria nel fatto che la condotta degli imputati aveva leso l'ordine pubblico, inteso come diritto dei cittadini alla pubblica tranquillità come rispetto dei principi fondamentali sui quali si fonda la
convivenza civile. Im realtà la pretesa risarcitoria Si
basava sull'intendimento della P.A. di ottenere il risarci-
mento dei danni patrimonialı, subiti per avere dovuto
13 dispiegare risorse economiche, al fine di garantire l'inco- lumità dei collaboratori di giustizia, escussi nei due gradi nel di giudizio e quella dei magistrati del P.M., impegnati processo.
Corte Secondo la medesima parte civile, aveva poi errato la dal nell'escludere la Presidenza del Consiglio dei Ministri del diritto al risarcimento dei danni, in quanto è compito
Governo della Repubblica di apprestare i mezzi idonei garantire la stabilità dell'ordine pubblico all'interno della collettività, attraverso l'approvigionamento degli appositi capitoli di bilancio, cui sovrintende la suddetta
Presidenza del Consiglio.
Questioni ed eccezioni procedurali.
FE ON CH e De NU US: Nullità per omeSS notifica agli imputati della richiesta di rinvio
giudizio formulata dal P.M.- La Corte di Bari ha rigettato l'eccezione, trattandosi di nullità relativa che andava
eccepita prima della dichiarazione di chiusura della di-
scussione davanti al GUP.
Il ON ha altresi eccepito la nullità della senten-
za, dato che la sua rinuncia a presenziare al processo era limitata fino al 14.7.1995 e dopo tale data non era stato più citato a comparire.
OS: Nullità per mancato rispetto del FE PA termine di comparizione di dieci giorni, a seguito della fiSSzione di nuova udienza preliminare ai sensi del comma 4 LLart.420 c.p.P., e per omeSS notifica della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M.-
Ha osservato in proposito la Corte che, in caso di rinvio
LLudienza preliminare, non è prescritto alcun termine per la fiSSzione della nuova udienza, e che la richiesta di rinvio a giudizio era già stata notificata al PA in occasione della fiSSzione della prima udienza.
14 FE D'AL GA: Nullità assoluta ed insanabile per non essere stata disposta la traduzione LLimputato, detenuto soltantoMilano, il quale aveva rinunciato a partecipare ed esclusivamente all'udienza del 17.1.1994 avanti la Corte
di primo grado. La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione,
risultando agli atti la rinuncia a presenziare allo svolgi-
mento del giudizio.
fer De NZ CA: Nullità della sentenza conseguente
Alla nullità LLinterrogatorio LLimputato "perchè in
Violazione di ogni e qualsiasi norma del c.p.p."-
fer AT CH, ET CC e ZI UÈ:
a) nullità della sentenza per omessa precisazione, nel decreto di rinvio a giudizio, delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono (art.429, co.1 lett.d); state indicate, nel b) nullità della pronuncia per essere fonti di prova, "in- decreto di rinvio a giudizio, tra le senza provvederecaptazioni ambientali" tercettazioni e dare avviso ai difensori del deposito degli atti e delle
fegistrazioni, e senza che si sia provveduto alla trascri-
țione di tali intercettazioni;
- nullità del decreto di rinvio a giudizio per avere il GUF disposto una separazione di processi in maniera arbitraria;
₫) nullità dello stesso decreto per inutilizzabilità delle
dichiarazioni rese dal collaboratore NN;
- nullità dello stesso decreto per arbitraria riunione,
unico disposta dal GUP, di più procedimenti ed emissione di decreti quanti erano i giudizi decreto anziché di tanti fiuniti. La Corte, lamenta il ricorrente, anzichè pronun-
ţiarsi immediatamente con ordinanza si è pronunciata con la
sentenza
- nullità per violazione LLart.603 c.p.P., in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni dei colla-
boranti, escussi in grado di appello su richiesta del F.M.
15 formulata oralmente in dibattimento ነገር ነገ con i motivi di appello.
Per UE CH, LM IE, Pertosa TO,
IS FE e ZU US:
a) Nullità della sentenza per omeSS indicazione,· nella lista delle persone imputate in procedimento connesso, da citare ai sensi LLart.210 c.p.P., delle circostanze SU
cui avrebbero dovuto essere sentite e per asserita omeSS
motivazione sul punto;
b) Nullità per violazione di norme processuali in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni dei colla-
boratori escussi in grado di appello nei confronti di imputati contro i quali non vi era appello del P.M.-
Essendo la rinnovazione del dibattimento istituto di Carat-
tere eccezionale ed essendo stata la richiesta del F.M.
tardiva, secondo la difesa dei ricorrenti il potere di rinnovazione della istruttoria dibattimentale ordinare la sostanzialmente esercitato "ope exceptionis", era stato mentre avrebbe potuto essere esercitato solo "ex officio". applica- Nessun potere avrebbe comunque avuto il giudice in zione del principio devolutivo LLappello.
La Corte ha motivato osservando che, anche se l'istituto della rinnovazione parziale della istruttoria dibattimentale ha carattere di eccezionalità, il provvedimento che 10
dispone rientra comunque nei poteri discrezionali del giudice, in relazione alla ritenuta impossibilità di deci-
dere allo stato degli atti.
Per IC IN, UE CH, LM IE e
FE: Nullità per violazione di norme IS mancato accoglimento della processuali in relazione al motivato dalla "complessità richiesta di rito abbreviato,
del procedimento".
16 Her IS TO: Nullità per mancata assunzione di prova decisiva in appello in relazione alla richiesta di nuova
audizione del teste LO e omeSS motivazione in sentenza.
Her ER RD: a) Nullità per inosservanza di norme processuali. La Corte di Bari avrebbe erroneamente dichia-
nato la inammissibilità delle eccezioni di nullità del decreto che ha disposto il giudizio e di incompetenza del
GUP, perchè non erano individuabili i punti della decisione qui si riferivano le doglianze, in ordine alle quali l'ap-
pellante aveva fatto riferimento per relationem, con rinvio
à richieste ed eccezioni contenute in una memoria difensiva prodotta nella fase predibattimentale;
b) Nullità per violazione della norma di cui al 2° comma dell'art.603
t.p.p., avendo la Corte disposto la rinnovazione parziale del dibattimento, procedendo all'esame di tre soggetti,
divenuti collaboratori di giustizia dopo la emissione della sentenza di primo grado, e che erano stati già assunti in tale veste dal P.M. appellante. I medesimi non avrebbero
potuto essere escussi ai sensi LLart.210 c.p.p., sia perchè non trattavasi di imputati in procedimenti connessi
Kuno, CA, era coimputato nel medesimo procedimento e gli altri due imputati in un procedimento diverso), sia perchè
già interrogati fuori dai limiti posti dall'art.238 C.P.P.-
In tal modo il P.M. avrebbe continuato, successivamente alla sentenza di primo grado, a svolgere attività integrativa di indagine, ottenendo la introduzione in appello dei risultati di tale indagine, come prova nuova.
Per ES TO: Nullità per violazione della norma di cui all'art.603 c.p.p. Sotto il profilo che all'istruzione dibattimentale integrativa di quella di primo grado può
pervenirsi ad istanza della parte appellante, laddove nella specie il P.M., che aveva richiesto la rinnovazione parziale del dibattimento, non aveva proposto appello nei confronti
(del ES. La Corte avrebbe potuto supplirvi d'ufficio solo
Chichen 17 a patto che i mezzi di prova fossero stati ritenuti, non solo utili, ma indispensabili ai fini del decidere e una siffatta motivazione, del tutto mancante, non avrebbe potuto essere ragionevolmente adottata in presenza del copioso materiale probatorio acquisito in primo grado. Decidendo come ha deciso, la Corte avrebbe conferito al giudizio di disecondo grado, anzichè carattere di controllo di quello primo grado, carattere di "novum iudicium", tanto più che i soggetti escussi in appello avevano fornito, semplicemente i medesimi elementi già raccolti in primoarricchendoli,
grado attraverso l'audizione di altri soggetti.
Per RA TO: Nullità per violazione della norma profilo che all'istru- di cui all'art.603 c.p.p. sotto il zione dibattimentale integrativa di quella di primo grado avrebbe potuto pervenirsi solo SU richiesta del P.M. da formularsi con i motivi di appello o con i motivi aggiunti, laddove nella specie il P.M. ha chiesto la rinnovazione parziale del dibattimento solo in sede dibattimentale.
La Corte avrebbe potuto interpretare, come sembra abbia fatto, la tardiva richiesta come atto di impulso dell'eser- cizio del potere d'ufficio ex art.603, 3° comma, c.p.p. solo nel caso in cui avesse ritenuto di non potere decidere allo
stato degli atti, cosa nella specie non sostenibile se non in maniera artificiosa.
Si è chiesto pertanto declaratoria di inutilizzabilità dei mezzi di prova assunti con la rinnovazione parziale del dibattimento.
Singole posizioni dei ricorrenti
BERNARDO ANTONIO: E' stato condannato in primo grado ad anni
17 di reclusione per i reati Ji associazione mafiosa,
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed
estorsione in danno di ZI VA i, legati dal vincolo della continuazione. Assolto in secondo grado dal reato
18 309/90 e condannato per gli associativo ex art.74 D.P.R.
continuazione, ad anni b di altri reati, legati dalla reclusione e lire tre milioni di multa, interdizione perpe- tua dai p.u., interdizione legale durante l'esecuzione della pena, libertà vigilata per anni 2, e al risarcimento danni
in favore delle parti civili Ministero LLInterno e sig.ri
ZI.
La sua responsabilità in ordine al reato di associazione per delinquere sarebbe provata, a parere della Corte, dalle
convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
NN e EL, assertive della sua affiliazione
alla associazione criminosa, riscontrate dalle sue frequen- tazioni con pregiudicati, affermate dagli ispettori De
Pablis, Arcuri e Ponzo;
mentre la sua partecipazione alla estorsione in danno di ZI IO sarebbe provata dai contatti che egli, insieme a OS US e Selicato
ES, ebbe con il costruttore, seguiti e controllati dalla polizia, come da dichiarazioni dei poliziotti e da fotografie scattate durante i pedinamenti, nonchè dalle dichiarazioni dello stesso ZI. laLamenta il ricorrente: 1) carenza di motivazione circa esistenza della associazione e illogicità della steSS sulla prova circa la sua partecipazione ad eSS, sotto il profilo la che, una volta affermata esistenza di diversi gruppi criminali, si sarebbe dovuto procedere alla individuazione cia- delle singole strutture criminali e degli ADrenti
scuna di esse, con accertamento della esistenza LLele-
mento organizzativo e della indeterminatezza del programma esistenza del criminoso, requisiti indefettibili per la
reato di cui all'art.416 c.p.
2) carenza e illogicità della motivazione sulla responsabi-
1 tà in ordine alla estorsione: gli episodi estorsivi in danno del ZI sarebbero stati molteplici nell'arco di tre anni e, secondo le dichiarazioni del ZI, per altro npm riscontrate, il BE avrebbe avuto un contatto con lui dopo che egli aveva pagato ad altri la somma di 35 milioni di lire. Conseguentemente, a prescindere dal fatto che il ZI aveva più che altro fatto riferimento a Sue
congetture e illazioni, l'imputato avrebbe tutt'al più
dovuto essere ritenuto responsabile di estorsione tentata.
RA MI: Condannato in primo grado ad anni 7 di reclusione per associazione mafiosa e in secondo grado ad anni 4 reclus., pene accessorie e risarcimento danni per associazione per delinquere. Le prove della sua affiliazione sarebbero date dalle dichiarazioni delle convergenti di-
chiarazioni dei collaboratori NN, CA e fratelli
Di IR.
Oltre alle eccezioni procedurali di cui sopra, il ricorrente lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo che erroneamente sarebbero state ritenute conducenti le generiche dichiarazioni dei collaboranti,
secondo i quali egli nel 1992 "prese il 2° grado" e "era anche affiliato perchè riceveva le sigarette".
Lamenta inoltre mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di attenuanti generiche.
FA ON: condannato in primo grado ad anni 13 di reclus. per associazione mafiosa e associazione finalizzata allo spaccio, in secondo grado, dopo avere deciso di colla- borare, alla pena di anni 8 e mesi 4 di reclus., pene accessorie e risarcimento danni. Ha ammessO la sua respon-
sabilità. Lamenta la mancata concessione LLattenuante di cui all'art.8 legge 203 del 1991, ritenuta dalla Corte non applicabile, riguardando la suddetta disposizion e esclusi all'art.416-bis c.p. @ quelli vamente il delitto di cui condizioni Im tale articolo commessi avvalendosi delle previste.
AR GO: Assolto in primo grado, su appello del
P.M. è stato condannato in secoale grado ad anni 4
20 reclusione, pene accessorie e risarcimento danni per il reato di cui all'art.416 c.p.-
La Corte ha ritenuto il PA responsabile del suddetto reato sulla base delle dichiarazioni rese in appello dai
(collaboratori RU E TO Di IR, che hanno dato riscontro a quelle rese in primo grado da EL, e da cui è emerso che lo stesso faceva parte di un gruppo crimi-
hale, del quale negli ultimi tempi aveva assunto il comando. Oltre alle eccezioni procedurali, di cui più avanti si detto, il PA lamenta che la motivazione è contrad- dittoria in quanto, con riguardo alle dichiarazioni dei lato si afferma che gli stessi non collaboranti, da 477 avevano ragioni di inimicizia nei suoi riguardi mentre,
Hall'altro, si è rilevato che egli aveva un debito di denaro hei loro confronti.
CO RI: Condannato in primo grado ad anni b di eclusione per associazione di stampo mafioso, stato condannato in appello ad anni 3 di reclusione e pene acces-
sorie per associazione per delinquere.
nellea sua responsabilità è stata ravvisata, oltre che
dichiarazione dei collaboratori di giustizia, nelle Sovven-
Zioni ricevute dalla Sua famiglia da parte del gruppo qurar.te la sua detenzione e nella sua partecipazione alla cosiddetta "strage AC per la quale ha subito una
condanna ad anni 28 di reclusione in separato processo.
Oltre alla nullità più avanti specificata, lamenta inconsi- stenza delle prove a suo carico, dato che il EL non ha saputo dire nulla sulla Sua eventuale affiliazione,
mentre le dichiarazioni LLNN sono "de relato" e
Smentite dalla fonte diretta (ET).
Lamenta altresi mancata concessione delle attenuanti gene-
riche e ingiustificato diniego del giudizio abbreviato. CORVINO LEONARDO: condannato in primo grado alla pena di anni ? di reclusione £.
1.000.000 di multa per associazione
21 mafiosa ed estorsione in danno di ZI, è stato condan-
nato in appello ad [...] 6 di reclusione per associazione per delinquere ed estorsione continuata.
La Corte ha ritenuto provata la Sua responsabilità per essere stato arrestato in flagranza subito dopo avere incaSSto la Somma di
£.35.000.000 dalla vittima della estorsione, dalle intercettazioni telefoniche, dalle di-
chiarazioni dei "pentiti" e del ZI.
Lamenta errata valutazione delle dichiarazioni dei collabo-
ranti, divergenti per quanto riguarda la sua partecipazione egli alla associazione. Non si è tenuto conto del fatto che era amico della famiglia ZI e, in tale veste, Si
sarebbe intereSSto della estorsione ai danni del ZI
per aiutarlo. Di ciò ci sarebbe traccia nel memoriale scritto dalla vittima. Mancherebbe comunque la prova della esistenza delle minacce, presupposto neceSSrio per inte- grare il reato di estorsione. D'ALOIA GAETANO: E' stato condannato in primo grado ad anni b di reclusione per associazione di stampo mafioso, pena ridotta in appello ad anni 5, a seguito della diversa qualificazione del reato.
Secondo la Corte la sua partecipazione provata dalle
dichiarazioni dei collaboratori, i quali lo hanno indicato come elemento di spicco del suo gruppo, operante a S.Severo
e Torre Maggiore.
Oltre alle eccezioni procedurali sopra specificate, lamenta manifesta illogicità della motivazione, in relazione al fatto che i collaboratori di giustizia EL e Anna-
condia nulla avevano detto circa la sua affiliazione il collaborante CA, escuss0 in appello, aveva parlato di lui come persona dedita allo spaccio di stupefacenti, reato per il quale aveva già riportato condanna definitiva.
Lamenta inoltre mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di attenuanti generiche.
22 DE EN NE: La sua condanna in primo grado alla pena di anno uno e mesi 4 di reclusione per il reato di false informazioni al P.M. è stata confermata in appello.
Secondo la Corte il mendacio del De NZ risultava "per tabulas" avendo egli, contrariamente al vero, affermato che gli scritti trovati in suo possesso, relativi ai riti di affiliazione, erano di suo pugno, mentre è risultato che la sua grafia è totalmente diversa. Oltre alla eccezione procedurale di cui sopra, lamenta errata applicazione della legge penale sotto il profilo che il reato ascrittogli non sussisterebbe, dato che egli aveva fatto le dichiarazioni ritenute come mendaci agli agenti di
F.G. non al P.M.- In ogni caso a suo carico vi sarebbero
solo sospetti e non prove.
Inoltre avrebbero dovuto essere applicate, in ordine alla quantificazione della pena, le norme di cui alla legge n.332
Hell'8.8.1995 in quanto più favorevoli.
LI CA ON: Era stato condannato in primo grado alla per i reati di associazione mafiosa, þena LLergastolo omicidio in danno di ZI IO e reati connessi. In appello è stato confermato il giudizio di colpevolezza in
ordine ai suddetti reati, ma, a seguito della concessione
delle attenuanti generiche per il delitto di omicidio, la pena LLergastolo stata sostituita con quella della
reclusione per anni 25, con conferma delle pene accessorie, libertà vigilata per anni 4 e risarcimento danni in favore
delle parti civili.
I fatti riguardanti l'omicidio, attraverso la letUR delle que sentenze, possono essere riassunti come segue:
Il ZI era un imprenditore edile, il quale, a partire dalla fine del 1989 e per quasi tre anni, fino alla Sua
mprte, rimase vittima di diversi tentativi di estorsione, alcuni andati a buon fine, fra cui l'episodio della consegna della somma di £.35.000.000 in contanti a VI RD,
arrestato in flagranza.
Macken 23 Il 6.11.1992, dopo ulteriori, ripetute a più preSSnti
richieste di denaro per ammontare anche notevole (fino a 600 milioni) e disperati tentativi di sottrarsi alle continue intimidazioni, intorno alle ore 22,45 22,50 il ZI
veniva aSSssinato mentre, alla guida della sua autovettura
Y10 percorreva la via Napoli di FO verso la periferia.
In tale circostanza la sua macchina era stata affiancata e speronata da una FIAT UN grigio metallizzato, poi risultata rubata, con due persone a bordo, da dove venivano esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. dellaA causa di ciò, il ZI perdeva il controllo
macchina, che terminava sua corsa dopo avere urtato la alcune autovetture in sosta. Quindi la Fiat UN invertiva il da trovarsi in direzione opposta SUO senso di marcia, cosi vittima, e, come dirà una teste rispetto a quella della
NT), da essa scendeva un oculare (tale IN descritto come 407 giovane snello, individuo, che veniva molto agile, il quale, da sopra il tettuccio e avendo fra sè
e l'auto del ZI quella da cui era sceso, sparava ancora verso quest'ultimo, tenendo una pistola a due mani, dopo di che, risaliva a bordo della macchina, che si allon- tanava velocemente verso il centro cittadino.
Altri due testi (IE AL e De LO LO) hanno degli dichiarato che, essendo stati richiamati dal rumore spari mentre si trovavano in una strada adiacente via P
Napoli, si portavano sul posto, ove notavano una persona bordo di una Y10 che si agitava e suonava continuamente il clacson. Attorno alla macchina si erano già radunate diverse persone, fra le quali notarono un giovane molto agile snello, di circa 23-24 anni, con lunghi capelli ricci scuri, il quale, dopo essersi sporto a guardare all'interno della suddetta autovetUR, si allontanò rapidamente verso una
Fiat UN grigia, ferma una ventina di metri più avanti sullo stesso lato e nella steSS direzione di marcia della Y10.
Raggiunta la "UN", il predetto giovane vi ali a bordo e la
24 macchina, che probabilmente aveva il motore acceso, parti velocemente in direzione della periferia della città. A sua volta tale ER MA il quale, a distanza di qualche giorno, dopo avere risposto ad un appello televisivo del figlio della vittima, aveva deciso di farsi avanti ha
Sidichiarato che, verso le ore 23 del 6.11.1992, mentre trovava dietro un condominio con accesso da via Napoli, Ove
aveva portato il proprio cane che teneva al guinzaglio, aveva notato un giovane, con capelli ricci e lunghi, SCA-
valcare agilmente l'inferriata della recinzione del condo- minio. Tale individuo inciampava, correndo, nel cane 0 nel
guinzaglio e cADva per terra bestemmiando. Lo stesso Si rialzava raccattando da terra una pistola a tamburo che gli era sfuggita nella caduta, e aveva continuato la sua corsa per circa 70 o 80 metri verso una FIAT Tipo o UN roSS in sosta, su cui saliva dallo sportello posteriore destro e che partiva velocemente a fari spenti.
Successivamente, nel corso delle indagini preliminari, il medesimo teste, fra numerose foto di pregiudicati, ricono- sceva il DE CA TO come la persona da lui vista la sera del delitto scavalcare l'inferriata e cADre per terra,
le riconfermava tale riconoscimento nel corso di una formale ricognizione di persona, realizzata mediante incidente probatorio.
La ricerca dei residui di polvere da sparo, effettuata sulla persona del DE CA mediante la effettuazione dello
Stub", dava esito positivo.
Sulla base di tali risultanze, la Corte di assise di FO, prima, e quella di appello di Bari, dopo, ritenevano sussi- stenti a carico del DE CA sufficienti elementi proba-
tori in ordine al reato di omicidio e ai reati connessi di porto e detenzione illegali, nonchè di ricettazione di
pistola e relative munizioni. per il reato di La responsabilità del medesimo imputato delinquere è stata poi ritenuta provata associazione per in appello dai concordi dichiarazioni, rese dalle
Nicupin 25 collaboranti Di IR RU e CA TO, che hanno
confermato quelle rese in primo grado da EL E
NN. A dire dei collaboranti, egli avrebbe fatto parte di 41 gruppo di fuoco aveva raggiunto, sebbene
a gerarchia-del sodalizio giovanissimo, un alto grado nella criminoso.
Lamenta la difesa carenza della motivazione, per non avere approfondito alcuni aspetti della vicenda, per avere tra-
scurato la necessità di procedere ad una ispezione dei luoghi al fine di valutare la attendibilità del teste ER e per avere ritenuto come dati di fatto acquisiti circostanze che tali non erano.
In particolare, sarebbe stata erroneamente affermata la concordanza delle dichiarazioni dei testi in merito alle mosse e alla presenza del giovane sparatore sul luogo del
delitto, specie con riguardo al fatto che, secondo le dichiarazioni della IN, la autovetUR, sulla quale il suddetto giovane si allontano, si diresse in direzione del centro cittadino, mentre, secondo le dichiarazioni del
IE e del De LO, si diresse verso la periferia.
FE spiegare tale contraddizione e sopratutto per giustifi- care la asserita concordanza anche con le dichiarazioni del
ER, la Corte avrebbe fatto ricorso alla ipotesi, non provata inverosimile, che l'autovetUR usata dagli aSSssini, anzichè proseguire la sua corsa in direzione del centro, abbia invertito la sua direzione di marcia, diri-
gendosi quindi verso la periferia.
Inoltre il comportamento dello sparatore nell'allontanarsi dal luogo del delitto, cosi come ricostruito in sentenza, sarebbe illogico con riguardo al fatto che egli avrebbe potuto continuare a Sparare più agevolmente contro il
ZI senza invertire il senso di marcia e con riguardo alla possibilità di utilizzare eventualmente più facili vie
di fuga a piedi.
26 Non sarebbe stata ADguatamente valutata la attendibilità
inverosimile, della deposizione del teste ER, globalmente oltre che illogica e contraddittoria.
aSarebbe stata omeSS ogni motivazione circa le prove discarico addotte dalla difesa, com riguardo ad episodi della vita del ER che avrebbero dimostrato la sua assoluta inattendibilità.
illogicità dellaSi lamenta inoltre Carenza motivazione relativa ai risultati dello Stub, incompatibili con il dato che lo sparatore avrebbe usato guanti da chirurgo, in ordine alle modalità del successivo ritrovamento della macchina
LLarma usate per il delitto e in ordine alla ritenuta responsabilità del DE CA per il reato associativo.
LI MU IN: E' stato condannato in primo grado ad anni 6 di reclusione per associazione di stampo mafioso,
pena ridotta in appello ad anni 3, a seguito della diversa qualificazione del reato.
Secondo la Corte la sua partecipazione ఉ provata dalle
dichiarazioni dei collaboratori in primo e secondo grado,
quali lo hanno concordemente indicato come appartenente al gruppo ET, operante a FO.
Lamenta manifesta illogicità della motivazione, in relazione al fatto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia contenevano indicazioni vaghe e generiche, che avrebbero riscontro, dovuto essere supportate da validi elementi di cosa che non era avvenuta nella specie, nella quale, per altro, non erano state prese in esame le dichiarazioni dello
NN, che aveva escluso la partecipazione del ricor- rente al sodalizio criminoso.
Inoltre la Corte non aveva tenuto conto che il DE MU
stato detenuto dal maggio 1989 al giugno 1993, mentre nella steSS sentenza impugnata le azioni criminose attribuite
alla criminalità organizzata di FO erano state tempo-
1989 e il 1992. Anche l'altro ralmente collocate tra il sistente nella partecipazione del elemento di riscontro,
27 DE MU alla cosiddetta "strage AC era del tutto insussistente, dato che egli nel processo che ne era seguito era stato assolto.
Lamenta infine carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
DE ZZ PE: Condannato in primo grado a sei anni di
reclusione per associazione mafiosa, tale pena ఉ stata ridotta in appello in conseguenza della diversa qualifica-
zione del reato associativo.
Secondo la Corte, la responsabilità del De NU, già
provata in primo grado, sarebbe stata ulteriormente accer-
tata in appello a seguito delle dichiarazioni dei collabo-
ratori CA e Di IR.
Lamenta il ricorrente, oltre alla eccezione procedurale sopra indicata, errata valutazione delle risultanze proces-
suali, con riguardo al fatto che le indicazioni dei pentiti avevano fatto riferimento ad affiliazioni solo di tipo
"carcerario", nonchè insufficiente motivazione circa la
mancata concessione delle attenuanti generiche. allaAL GE: In primo grado era stato condannato pena di anni 9 di reclusione per i reati di associazione mafiosa ed estorsione in danno di Panunzio. In appello A
stato ritenuto colpevole soltanto del reato di associazione
per delinquere e condannato alla pena di anni 4 di reclu-
sione.
La responsabilità in ordine a tale reato è stata ritenuta provata dalle concordi dichiarazioni di tutti i collabora-
tori di giustizia, escussi in primo e secondo grado.
Lamenta errata valutazione delle risultanze processuali,
essendo inconducenti le dichiarazioni dello NN e del
EL, nonchè Carenza di motivazione in ordine al
diniego delle attenuanti generiche e del giudizio abbrevia-
to.
28 TO IO: Ha patteggiato la pena in appello nella misura di anno 1 mesi 10 di reclusione e £.
1.200.000 di hulta ai sensi LLart.599, comma 4, C.P.P..
Lamenta difetto di motivazione in ordine alla eventuale applicabilità LLart.129 c.p.p., e la omeSS revoca della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici,
nflitta in primo grado.
IA MI: Assolto in primo grado, su appello del P.M. è stato condannato in secondo grado ad anni 3 di feclusione, pene accessorie e risarcimento danni per il reato di cui all'art.416 c.p..
La Corte ha ritenuto lo AT responsabile del suddetto reato sulla base delle dichiarazioni rese in appello dai collaboratori, che hanno dato riscontro a quelle rese in primo grado, e da cui è emerso che lo stesso faceva parte del gruppo foggiano, al quale conferiva parte dei
Proventi delle estorsioni e del traffico di stupefacenti.
Oltre alle eccezioni procedurali, di cui più avanti si detto, lo AT lamenta che la motivazione è carente in quanto non avrebbe provato la esistenza ně dell'elemento materiale (e cioè della struttura organizzativa), ne LLelemento temporale (rappresentato dalla stabilità del
Vincolo associativo), nè LLelemento ideale (rappresentato dal coagulo delle volontà dirette a commettere una serie
indeterminata di delitti), ne LLelemento psicologico,
Consistente nella coscienza di far parte di un sodalizio che si prefigge il fine di commettere i delitti programmati.
Inoltre, la Corte non aveva valutato nè la fondatezza nė la attendibilità intrinseca della chiamata in correità dei collaboranti, le cui sarebbero del tutto dichiarazioni inconducenti. MAGLIONE ANGELO: Condennato in primo grado alla pena di anni
9 e mesi 6 di reclusione per i reati di Associazione mafio-
lesioni ed estorsione in danno di SP OR,sa! دیر
UC 29 stato assolto in appello da tutti i reati ascrittigli per non avere commesSSO il sensi LLart.530 co.2fatto ai
C.P.p.- Aveva chiesto l'IO ai sensi LLart.530
co.1 c.p.P. ma con dichiarazione del 27.3.1996 ha rinun-
ciato alla proposta impugnazione.
NS MI: In primo grado era stato condannato alla pena complessiva di anni 23 di reclusione e £.6 milioni di legati dalla continuazione, di associa multa per i reati, associazione finalizzata allo spaccio, zione mafiosa,
estorsione in danno di TÙ LO, estorsione e lesioni in danno di ZA OR, estorsione in danno di Bianchi
TE, tentata estorsione in danno di PP LF, detenzione e porto illegali di materiale esplosivo, nonchè di ricettazione di stampati per patenti e carte di circola zione di autoveicoli.
In appello è stato assolto dai reati di estorsione e lesioni in danno di ZA e di ricettazione, ed è stato ritenuto responsabile degli altri reati, legati dalla continuazione, con la diversa qualificazione del reato associativo, per cui
è stato condannato alla pena di anni 16 e mesi 6 di reclu-
sione e £.
5.000.000 di multa, pene accessorie e risarcimento danni.
La Corte di Bari ha ritenuto ampiamente provata la SUA
colpevolezza, essendo egli stato indicato dai collaboratori
EL, CA e fratelli Di IR come esponente di rilievo di un gruppo criminale, operante a FO, denomi-
nato appunto "batteria UE", che si occupava di estor- sioni e di traffico di stupefacenti.
Elementi di riscontro sono stati ravvisati nell'arresto,
insieme ad altri pregiudicati, con diverse dosi di droga,
avvenuto il 22.1.1991 nel corso di una operazione di poli frequentazione costante di pregiudicati zia nella nel estorsioni ai danni di TÙ, ruolo da lui svolto nelle
BI e PP.
30 Per quanto riguarda la estorsione TÙ, gli elementi di prova si ricavano, secondo la Corte di Bari, dalle circo- stanziate dichiarazioni del collaborante EL,
confortate da quelle della vittima, la quale inizialmente non aveva neanche denunciato il reato consumato im SUO
danno.
Parimenti provata sarebbe la responsabilità in ordine alla estorsione e all'attentato dinamitardo in danno del PP, sulla base della esplicita chiamata in correità da parte del
EL, riscontrata, oltre che dalle dichiarazioni
dello stesso PP, anche dal ritrovamento di un ordigno
PP, esplosivo (non esploso) nel cantiere del sunnominato nel luogo indicato dal EL.
Indubbio sarebbe infine il concorso nella estorsione in danno del BI, consistente nella vendita di due appar-
tamenti a prezzo di gran lunga inferiore a quello di merca-
to, sulla base delle dichiarazioni accusatorie dello stesso
BI, che ha descritto tutte le fasi della operazione.
Oltre alle eccezioni procedurali più avanti riportate, il
UE lamenta: a) mancanza manifesta illogicità della motivazione in ordine ai reati associativi sotto il profilo che, da 4. ክን
lato, il UE viene indicato come elemento di spicco del gruppo criminale di appartenenza e, dall'altro, si afferma, da parte dei collaboranti, che lo stesso era costretto a versare il 35% dei proventi delittuosi "ai grossi capi della delinquenza foggiana".
Nessuna certezza era stata acquisita in ordine alla sussi-
stenza dei suddetti reati, con riguardo al "pactum sceleris "
alla sua durata nel tempo, al programma delittuoso e alla strutUR del gruppo. Le indicazioni dei collaboratori sarebbero generiche,
imprecise e non riferibili a nessun specifico episodio.
רן!! altro collaborante, tale NI CH, nonostante facesse parte del gruppo di San Severo dove, secondo i SUO 1
Flickban 31 accusatori, il UE si sarebbe approvigionato di droga,
non ha mai fatto il suo nome.
manifesta illogicità della motivazione in b) mancanza
ordine ai reati di estorsione.
Per quanto riguarda la vicenda BI si sarebbe trattato comprovata dai documenti di una normale compravendita, acquisiti al processo.
In ordine alla vicenda TÀ l'intervento del UE per la riduzione delle pretese degli estortori sarebbe гаррог-
tabile ad una semplice mediazione e, pertanto, non inte-
grante reato.
In ordine all'estorsione PP il rinvenimento LLordigno esplosivo all'interno della proprietà del medesimo non proverebbe in alcun modo la partecipazione del UE al
tentativo di estorsione.
Infine, si lamenta carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e del rito abbreviato.
MO MA: E' stato condannato in primo grado ad anni b di reclusione per associazione di stampo mafioso,
pena ridotta in appello ad anni 3, a seguito della diversa qualificazione del reato.
Secondo la Corte la sua partecipazione provata dalle dichiarazioni dei collaboratori in primo e secondo grado, i quali lo hanno concordemente indicato come appartenente al gruppo ET, operante a FO.
Lamenta manifesta illogicità della motivazione, in relazione al fatto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia contenevano indicazioni vaghe e generiche, che avrebbero dovuto essere supportate da validi elementi di riscontro, gli Cosa non avvenuta nella specie, nella quale, nessuno aveva assegnato precisi compiti all'interno della associa-
zione.
Inoltre la Corte non aveva tenuto conto che il ES
detenuto dal 1987, mentre nella steSS sentenza impugnata le azioni criminose attribuite alla criminalità organizzata di
32 FO erano state temporalmente collocate tra il 1989 e il
1992. Mancherebbe dunque la prova di un qualsiasi contributo causale che egli avrebbe dato alla associazione. Lamenta
infine carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
ET ROCCO: E' stato condannato in primo grado alla pena di anni 18 di reclusione per associazione mafiosa e per stata associazione finalizzata allo spaccio. La pena ridotta in appello ad anni 14 anche a seguito della diversa
qualificazione del reato associativo di stampo mafioso.
(E' stato indicato dai giudici di primo e di secondo grado come esponente di spicco della malavita foggiana, divenuto
"capo indiscusso" della zona dopo l'arresto del ZI UÈ
e la morte per aSSssinio di altro malavitoso.
Secondo la Corte di Bari, la sua posizione di supremazia non soltanto nei confronti degli affiliati, ma anche di
tutta la popolazione carceraria è provata dalle dichiara-
zioni dei collaboranti NN, EL, CA e Di
IR, anche se questi ultimi hanno messo in evidenza un
certo calo del suo potere, ritenuto normale per un soggetto che si trovava da molti anni in carcere, ma che continue-
rebbe a ricevere contributi e proventi dal suo gruppo.
Altri chiari elementi, rivelatori della sua posizione di
capo, sarebbero costituiti, a parere della corte, dal fatto che tutti coloro che erano stati arrestati all'inizio del procedimento seguirond il suo "consiglio" di non rispondere alle domande E di revocare la nomina dei difensori di fiducia, e dal fatto che egli è direttamente coinvolto in
altri procedimenti per detenzione di armi e droga, per
l'omicidio in danno di tale Lo RU ecc.-
I l suo mancato coinvolgimento diretto nei singoli episodi oggetto del presente procedimento non sarebbe decisivo, in quanto spiegabile con il suo stato di detenzione. cui più avanti si Oltre alle eccezioni procedurali, di detto, la difesa del ET lamenta che la motivazione
Phichic 33 carente in quanto non avrebbe provato la esistenza nè
LLelemento materiale (e cioè della strutUR organizza- temporale (rappresentato dalla tiva), בר LLelemento idealestabilità del vincolo associativo), nè LLelemento
(rappresentato dal coagulo delle volontà dirette a commet- tere una serie indeterminata di delitti), ne LLelemento psicologico, consistente nella coscienza di far parte di 4177
sodalizio che si prefigge il fine di commettere i delitti
programmati.
perLa omeSS contestazione al ET del concorso morale istigazione dei diversi reati fine, riconducibili al pro-
gramma societario, fra cui le estorsioni, reciderebbe
qualsiasi collegamento operativo del ET con l'associa- zione. Da qui emergerebbe 4117 insanabile contrasto una evidente illogicità nella motivazione, posto che le inizia- tive del gruppo sarebbero state pianificate al di fuori del suo intervento e, d'altro canto, nella specie, farebbe
asseritadifetto la esistenza di elementi di verifica della qualità di capo e della permanenza di un potere di indirizzo delle attività criminose del gruppo da parte del ET nei confronti degli altri coimputati .
Inoltre, la Corte non avrebbe valutato nè la fondatezza mé
dei la attendibilità intrinseca della chiamata in correità
collaboranti, le cui dichiarazioni Sarebbero del tutto
inconducenti.
non avrebbe potuto essere aIn particolare, il EL
conoscenza di fatti riguardanti la vita del diverso gruppo cui sarebbe appartenuto il ET 3B lo Annacondia avrebbe
riferito fatti inesistenti, come il possesso, da parte del
ET, di Lun "pony" nella sua campagna il Caiafa si
sarebbe contraddetto in ordine alla percezione dei proventi da parte del ET anche durante la sua detenzione.
Inoltre, un "capo clan" non avrebbe mai fatto lo scopino in carcere, come il ET invece si sarebbe adattato છે fare. gliInfine la sua detenzione a far data dal luglio 1989 non avrebbe consentito di mantenere rapporti com gli altri elementi del suo presunto gruppo, per altro non individuati.
NA FE IO: Assolto in primo grado, su appello del P.M. è stato condannato in secondo grado ad anni 2 di reclusione, pene accessorie e risarcimento danni per il reato di cui all'art.416 c.p.-
La Corte ha ritenuto il IN responsabile del suddetto reato sulla base delle dichiarazioni rese in primo grado @
in appello dai collaboratori EL, NN, CA
e AN, da cui è emerso che lo stesso faceva parte del gruppo CA-IN di San Severo.
Lamenta che la motivazione è illogica in quanto i collabo ranti hanno riferito di una semplice affiliazione del
IN e, mentre da un lato nella parte iniziale della sentenza si è ritenuto insufficiente tale unico elemento,
dall'altro, lo stesso elemento stato utilizzato per affermare la responsabilità LLimputato.
NA NC: Ha patteggiato la pena in appello nella commamisura di anni 9 di reclusione ai sensi LLart.599,
4, c.p.p.-
Lamenta difetto di motivazione im ordine alla concreta individuare nella fattispecie inpossibilità di esame l'ipotesi della associazione finalizzata allo spaccio. Condannato in primo grado alla pena IE EL: di anni 8 di reclusione per i reati di associazione mafiosa ed estorsione in danno di ZI, è stato assolto in appello da quest'ultimo reato e condannato per il reato associativo
ad anni 4 di reclusione. La sua responsabilità in ordine a quest'ultimo reato è stata collaboratori ravvisata nelle convergenti dichiarazioni dei
NN, CA e Di IR RU.
35 Si lamenta da parte del ricorrente carenza di motivazione in ordine alla esistenza di un gruppo criminale cui il LM avrebbe ADrito e in ordine alla partecipazione di questi tale gruppo. I ragguagli dati dai "pentiti" sarebbero generici, inconcludenti e privi di qualsiasi valenza proba-
toria.
Si lamenta inoltre carenza di motivazione in ordine alla richiesta di rito abbreviato.
BO VE: Condannato in primo grado alla pena di
anni 13 di reclusione per associazione mafiosa associa-
zione finalizzata allo spaccio, è stato assolto in appello dal primo reato e, ritenuto colpevole del secondo, $ Stato condannato alla pena di anni 11 di reclusione, pene acces- sorie e risarcimento danni in favore del Ministero LLIn-
terno.
in ordine al reato di cui La responsabilità del Palumbo
all'art.74 D.F.R. 309 del 1990 è stata affermata sulla base rivelazioni dei collaboranti EL, AN, delle
CA e Di IR RU, i quali hanno riferito concorde-
mente delle attività del gruppo dei fratelli BO
VE, NO e GI nel campo dello spaccio di stupe- facenti in collegamento con altri malavitosi di San Severo e in contrasto con il gruppo dei Di IR, conflitto culminato in reciproci attentati fra esponenti LLuno e LLaltro
sodalizio.
e illogicità di motivazione, Lamenta il ricorrente carenza per difetto di correlazione nonchè nullità della pronuncia tra imputazione contestata e sentenza.
Osservazione che il Quest'ultima censura si fonda sulla
BO era stato tratto a giudizio per rispondere del reato associativo qualificato ex art.74 legge stup. in concorso
con altri individui, diversi da quelli che, secondo le
1 componenti del SUO stati invece sentenza, sarebbero
cioe i suoi fratelli Familiare, gruppo, avente base a
NO e GI, che non figuravano nel capo di imputazione.
36 avrebbe disegnato ed evidenziato In tal modo la Corte
maila cui appartenenza non è stata sodalizio criminoso,
sicchè il "fatto" per cui è stato contestata al BO, tutto diverso, nei suoi elementi condannato sarebbe del costitutivi e nella sua identità storica, da quello oggetto della contestazione.
Anzi, secondo la sentenza, il suo presunto gruppo, avrebbe operato secondo una strategia del tutto slegata rispetto quella della organizzazione delineato nel Capo di imputa-
zione e sarebbe per ciò entrato in conflitto con le stesse
persone con le quali, secondo la imputazione, sarebbe stato
costituito il vincolo associativo.
Non sarebbe stata comunque in alcun modo provata la esi- stenza degli indici rivelatori tipici di un programma stabile e permanente, caratteristico della associazione ex art.74 D.P.R. 309/90.
Anche la IO dal reato di associazione per delin-
quere sarebbe rivelatrice della impossibilità di collocare l'imputato all'interno di una compagine che avrebbe dovuto avere una comunanza di interessi con quella, più vasta, che secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe esercitato una supremazia costante nel territorio di FO.
Lamenta infine carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
IS IO: Condannato in primo grado alla pena di anni
7 di reclusione e £.
1.50.000 di multa per la estorsione in danno di LO AR, ha ottenuto in appello una riduzione della pena ad anni 4 mesi b di reclusione, fermo restando
l'ammontare della pena pecuniaria.
La Corte ha ribadito gli argomenti svolti dal primo giudice, che aveva fondato il suo convincimento sulla sorpresa in flagranza operata dalle forze di polizia, allorchè 1'impu-
tato venne arrestato con indosso otto milioni in contanti,
poco prima consegnatigli dalla vittima, e sulla evidente
inconsistenza della sua linea difensiva, tesa a dimostrare
37 il suo intereSSmento come semplice intermediario e non come destinatario del provento della estorsione.
Lamenta il ricorrente, oltre alla eccezione preliminare di cui si è già detto, carenza di motivazione in ordine alla della prova, ravvisata negli stessi elementiesistenza riportati nella sentenza di primo grado.
Lamenta inoltre erronea applicazione LLart.629 c.p. sotto il profilo che gli elementi riscontrati proverebbero, non essendo emerso alcun indizio circa il collegamento tra il estor- IS e il "telefonista" della banda che intendeva cergli del denaro, soltanto che l'attività del IS
sarebbe consistita, al massimo, in uno sfruttamento della pertanto, situazione per conseguire un illecito profitto e, comportamento integrante gli estremi delin un reato di truffa.
In primo grado è stato LL IO IN: condan-
nato alla pena di anni 17 di reclusione per associazione allo spaccio e per la finalizzata mafiosa, associazione estorsione in danno di ZI.
perIn secondo grado è stato assolto da quest'ultimo reato non avere commesso il fatto ed è stato condannato alla pena di anni 12 di reclusione per gli altri reati, con la diversa qualificazione data all'associazione mafiosa.
Le prove della sua colpevolezza sono state ravvisate dalla
Corte nel fatto che lo stesso è stato concordemente de-
scritto dai collaboranti come elemento di spicco della malavita foggiana, che operava nel campo della droga in
contatto con quella di San Severo, con funzioni di luogote nente dei capi ZI e ET, e anche nel fatto che egli è stato arrestato il 6.5.1992 insieme ad GN VI in possesso di droga.
Lamenta il ricorrente carenza e illogicità della motivazio-
ne. Per un verso, è stata esclusa la esistenza sul territo- per altro rio di un unico organismo associativo criminale e, accusatorio del verso, Si confermato 1'assunto
38 coinvolgimento di tutti gli imputati in un unica compagine, dando per scontata la reale esistenza della steSS.
La generica affermazione circa la sua appartenenza alla malavita foggiana 它 stata poi utilizzata per affermare,
strumentalizzando gli stessi argomenti, la sua contestuale appartenenza anche ad un organismo associativo avente come fine il traffico di stupefacenti.
Lamenta infine carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
RT IO: E' stato condannato in primo grado alla pena di anni 8 di reclusione e £.
2.000.000 di multa per i reati di estorsione in danno di BI TE e di furto di stampati dall'Ufficio della Motorizzazione Civile di FO.
In appello la pena detentiva gli è stata ridotta ad anni 6.
Quanto alla estorsione, consistente nella vendita di due
inferiore a quello di appartamenti a prezzo di gran lunga affermata sulla base mercato, la sua colpevolezza è stata delle dichiarazioni accusatorie dello stesso BI, che ha descritto tutte le fasi della operazione.
Quanto al furto, è stata ritenuta attendibile la chiamata in correità fatta dal EL, riscontrata dalla ricostru- zione fatta dall'ispettore di Polizia CC, che ha eviden- ziato come il furto avrebbe potuto essere attuato con quelle modalità soltanto con la connivenza di persona addetta all'ufficio, come era appunto il OS.
Lamenta il ricorrente, oltre alle eccezioni di cui si è già
parlato, carenza e illogicità della motivazione. L'unico ad accusare il OS é stato il EL, il quale si però contraddetto accusandolo prima di avere perpetrato 11
furto personalmente e in un secondo tempo di avere agito come "basista", dando le indicazioni neceSSrie agli autori
tali generiche materiali del furto. A fronte di accuse nessun elemento obiettivo stato riscontrato carico
LLimputato. Anche la IO del UE CH,
con cui secondo il EL sarebbe stato concordato il
39 furto, dal reato di ricettazione degli stampati, rappresen- terebbe un elemento di contrasto, rispetto alla tesi accu-
satoria, difficilmente superabile.
Nella vicenda BI, il ruolo del Pertosa sarebbe stato
quello di riferire all'imprenditore cheesclusivamente
UE CH e IS FE erano interessati
all'acquisto di due appartamenti. Mancherebbe comunque qualsiasi indicazione circa la esistenza LLingiusto
profitto a suo favore.
Lamenta inoltre carenza di motivazione in ordine all'ammon-
tare della pena inflitta.
SE ON: In primo grado è stato condannato alla pena complessiva di anni 18 di reclusione per i reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata allo spaccio e di estorsione in danno di ZI IO.
pena,In appello è stato assolto da quest'ultimo reato e la per gli altri delitti, è stata fiSSta in anni 12 di reclu-
sione.
Il coinvolgimento del ER nei due reati associativi stato desunto dalle dichiarazioni dei collaboratori Chiara-
bella, NN e CA, oltre che nel suo coinvolgimento nella spedizione punitiva organizzato contro il SUO gruppo dal gruppo avversario ZI-GN che, dopo la elimina- zione dei capi, si fuse con il gruppo dominante a cui egli apparteneva. personaSecondo i giudici di merito, è stato descritto come di rispetto, attivo nelle affiliazioni, padrino di numerosi elementi della malavita, trafficante in droga ed armi. Oltre alle eccezioni procedurali di cui Si è già detto,
lamentano i difensori del ER:
condanna per ila) carenza di motivazione in ordine alla reato di associazione per delinquere. L'accusa poggerebbe sulle scarne affermazioni dei pentiti, i quali nulla hanno
diretta e non hanno offerto alcun prospettato per Scienza riscontro obbiettivo.
40 [1 fatto che egli fosse attivO nelle affiliazioni è stato fitenuto scarsamente importante dalla steSS Corte, con cid palesando illogicità di motivazione;
il fatto che il Caiafa lo ha indicato come acquirente in un unico episodio di armi
e droga non è sufficiente per qualificarlo come wn associato
þer delinquere.
b) carenza di motivazione in ordine al concorso dei due eati associativi. Non sarebbe stato affrontato il problema di stabilire se il gruppo dedito al traffico di stupefacenti godesse o meno di autonomia operativa rispetto all'altro sodalizio e non è stata esaminata la posizione dei singoli imputati in relazione al ruolo svolto da ciascuno.
Inoltre gli elementi posti a base della asserita esistenza
Hel reato di associazione per delinquere sarebbero stati
utilizzati semplicisticamente come prova della esistenza
Hell'altro reato associativo.
carenza di motivazione in ordine alla steSS esistenza E)
Hel reato di associazione finalizzata allo spaccio. Total-
mente inesistente sarebbe la motivazione in proposito, così come appare carente la motivazione in ordine alla specifica attività che il ER avrebbe svolto in EN ad eSS.
carenza di motivazione in ordine al diniego delle atte-
huanti generiche e in ordine al rigetto della richiesta del ito abbreviato.
IP LV: Condannato in primo grado per il reato
associazione mafiosa alla pena di anni 7 di reclusione, Hi
in secondo grado, a seguito della diversa qualificazione di tale reato, la pena è stata ridotta a tre anni di reclusio-
ne.
associazione criminale La prova della sua desione alla stata desunta dalle rivelazioni dei collaboranti Chiarabel
la, NN, CA e fratelli Di IR, che lo hanno
indicato come luogotenente di ET e Piserchia.
Lamenta il ricorrente carenza di motivazione in ordine alla
e rdelinquere illogicità esistenza della associ
41 della steSS in ordine daalla partecipazione al sodalizio parte del medesimo EN.
Una volta affermata la esistenza di diversi gruppi crimina- li, si sarebbe dovuto procedere alla individuazione delle singole strutture e degli ADrenti a ciascuna di esse,
- con accertamento della esistenza LLelemento organizzativo della indeterminatezza del programma criminoso, requisiti indefettibili per la esistenza del reato di cui all'art.416
c.p.- adAnalogamente, sul tema della partecipazione del EN un sodalizio criminoso, la Corte di Bari si sarebbe limitata a prendere atto delle dichiarazioni dei collaboratori, senza verificarne la convergenza e la attendibilità. In partico- lare, non era stato individuata la strutUR di appartenenza ne il ruolo che l'imputato avrebbe svolto all'interno di
eSS. Il fatto che il EN fosse stato oggetto di riti di
fidelizzazione in ambito carcerario non poteva essere
utilizzato come elemento di prova, posto che la steSS Corte aveva già osservato che la affiliazione fatta in carcere
aveva un significato diverso da quello di ingresso nella
associazione, avendo soltanto il valore di una generica attribuzione di uno "status" delinquenziale.
Lamenta infine carenza di motivazione in ordine alla mancata quantifica- concessione delle attenuanti generiche e alla zione della pena.
reclu-IZ SU: Condannato in primo grado a 9 anni di sione per associazione mafiosa, in appello la pena gli È
quali- stata ridotta a 6 anni anche a seguito della diversa ficazione del fatto.
La Corte ha osservato che tutti i collaboratori di giustizia ne hanno parlato Come di Lin capo avente un indiscuSSO
prestigio personale. Anche se detenuto dal 1988, aveva mantenuto la sua posizione di preminenza ed era rimasto alemento di riferimento della associazione riminale, della
42 quale era indicato come "bandiera". Le affiliazioni venivano P lui affluivano i contributi della fatte a SUO nome associazione.
di reato permanente del delitto Stante la naUR
attribuitogli, a nulla rilevava che egli fosse stato già
condannato per associazione per delinquere. ilOltre alle eccezioni procedurali in precedenza esposte, ricorrente lamenta che la motivazione è carente in quanto
(non avrebbe provato la esistenza nè LLelemento materiale
(e cioè della strutUR organizzativa), ně dell'elemento temporale (rappresentato dalla stabilità del vincolo 2590-
ciativo), nè LLelemento ideale (rappresentato dal coagulo delle volontà dirette a commettere una serie indeterminata
Hi delitti), nè LLelemento psicologico, consistente nella coscienza di far parte di un sodalizio che si prefigge il fine di commettere i delitti programmati.
'80La circostanza che il ZI è detenuto sin dagli anni avrebbe reciso qualsiasi collegamento operativo tra lui E
'associazione. Da qui emergerebbe una evidente illogicità
hella motivazione, posto che per un soggetto custodito in parecere per si lungo periodo sarebbe impossibile impartire ordini e ricevere profitti di attività illecite soggette al suo controllo.
D'altro canto, gli stessi collaboratori avrebbero escluso the egli avesse un ruolo operativo, la omeSS inclusione
Hel ZI fra gli imputati dei diversi reati-fine, ricondu- tibili al programma societario, fra cui le estorsioni,
Contrasterebbe con la asserita qualità di capo e con la permanenza di un potere di indirizzo delle attività crimi hose del gruppo.
Inoltre, la Corte avrebbe enfatizzato le dichiarazioni dei collaboranti, le cui rivelazioni sarebbero del tutto incon-
ducenti circa la responsabilità del ZI, avendo gli stessi parlato di lui come di Un mito avente di un simbolo, non
Comunque alcuna funzione operativa. US LU: Assolto in primo grado, su appello del P.M. stato condannato in secondo grado ad anni 3 di reclusione, risarcimento danni per il reato di cui pene accessorie E
all'art.416 c.p.- suddettoLa Corte ha ritenuto il SI responsabile._del reato sulla base delle dichiarazioni rese in primo grado in appello dai collaboratori EL, NN, CA
e Di IR RU, da cui è emerso che lo stesso faceva parte del gruppo CA-IN di San Severo.
Lamenta che la motivazione è illogica in quanto, da un lato si è affermato che sul territorio operavano diversi gruppi criminosi e, dall'altro, si è inferita la sussistenza di una associazione per delinquere, cui avrebbe ADrito il SI,
dalla semplice verificazione di ipotesi di concor50 in
singoli reati. In particolare si è ritenuta provata la
responsabilità del SI in ordine alla associazione per delinquere sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, da cui sarebbe emerso che egli faceva parte del gruppo di San Severo, senza considerare che મ tale gruppo è addebitato soltanto il reato di associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, per cui sarebbe illogica la affermazione di responsabilità per il reato di associazione per delinquere ex art.416 c.p. In verità la affiliazione di cui hanno parlato i collaboranti sarebbe solo di tipo "carcerario' non avente alcuna valenza per "
l'esterno.
Lamenta inoltre assenza di motivazione im ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
SO DI: Ha patteggiato la pena im appello nella
misura di anni 3 mesi 6 di reclusione e £.
1.200.000 di multa ai sensi LLart.599, comma 4, C.P.P.
Lamenta difetto di motivazione in ordine alla esistenza della prova circa la sua responsabilità.
44 TO NC: Condannato in primo grado alla pena di
anni 9 di reclusione per associazione mafiosa e per la estorsione in danno di ZI, la pena gli è stata ridotta in appello a 6 anni e £.
3.000.000 di multa.
La prova della responsabilità del TO in ordine ai
suddetti reati è stata ravvisata nelle dichiarazioni del
ZI in ordine allo svolgimento delle trattative sull'ammontare del prezzo, trattative alle quali il TO partecipò insieme a BE TO e OS US;
nelle dichiarazioni LLavv.Romagnoli, che fu pregato dal
ZI di intervenire nei riguardi di esponenti della
malavita che potevano aiutarlo a moderare le richieste degli estorsori nei risultati dei pedinamenti compiuti dalla
polizia anche all'insaputa del ZI;
nelle frequenta zioni di ambienti notoriamente malavitosi, come il locale denominato "R AL;
nelle convergenti dichiarazioni dei collaboranti NN e RA circa il ruolo da lui svolto in EN al gruppo GN-ZI, dei quali è stato indicato come uomo di fiducia.
amenta il ricorrente:
a) carenza di motivazione in ordine alla affermata respon-
sabilità per il reato di associazione per delinquere.
Lo NN ne avrebbe parlato come di un delinquente di piccolo cabotaggio, dedito all'usura, per di più costretto a
Hare il 50% dei proventi di tale attività al gruppo ET, posizione incompatibile con una sua adesione a tale gruppo;
1 OR si sarebbe limitato a dire di averlo conosciuto durante un suo soggiorno a FO, mentre gli altri hanno dichiarato di non conoscerlo.
b) illogicità della motivazione in ordine alla affermata
Responsabilità per il reato di estorsione continuata sotto
1 profilo che non si sarebbe tenuto conto degli elementi favorevoli al TO, come le dichiarazioni del Chiarab
Parte- alla e dello NN, i quali avevano escluso una
Cipazione del TO alla estorsione. gliLe dichiarazioni del ZI circa le rivelazioni che sarebbero state fatte da altre persone (avv. Romagnoli,
LL OM e LL AL), in ordine alla in suo danno, partecipazione del TO alla estorsione intereSSti. sarebbero state poi smentite dai diretti c) carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, al rigetto della domanda di giudizio abbreviato e alla quantificazione della pena.
IG UL: Condannato in primo grado ad anni b di associazione mafiosa, la pena gli è reclusione per stata ridotta ad anni 3 a seguito della diversa qualificazione del reato associativo. La prova della sua responsabilità poggia, a parere della
Corte, sulle dichiarazioni dei collaboranti.
Lamenta che i predetti collaboranti parlano di una semplice affiliazione in carcere.
Lamenta inoltre assenza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
SI TO: In primo grado è stato condannto alla pena di anni 15 di reclusione per associazione di stampo mafioso e per associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.
In appello tale pena è stata ridotta ad anni 13, oltre alle pene accessorie E risarcimento danni in favore della parte civile "Ministero LLInterno".
La Corte ha ritenuto di poterne affermare la responsabilità
in ordine ai reati suddetti, tra loro concorrenti, Sulla
base delle rivelazioni dei collaboranti EL, AN condia, AN, Caiafa e Di Firmo RU, i quali hanno
concordemente evidenziato la sua posizione di prestigio, recentemente acquisita, di capo del gruppo facente riferi- mento al ZI UÈ, la percezione di rilevanti proventi, la disponibilità della caSS Comune, il potere di distri-
buire i proventi agli associati, 1'attività nel Campo della droga, i contatti con il gruppo di San Sever
46 Oltre alle questioni procedurali cui si è già fatto riferi- mento, il difensore del ES lamenta:
mancanza di motivazione in ordine alla doglianza, conte-
di nullità per insufficiente nuta nei motivi di appello, primo grado. motivazione della sentenza di
La motivazione sul reato di cui all'art.74 D.P.R. 309 del
1990 era stata, secondo il ricorrente, totalmente omeSS,
essendo stata la imputazione relativa trattata unitariamente con quella riguardante l'art.416-bis c.p.- In tal modo la sussistenza del reato di associazione qualificata sarebbe stata ricavata apoditticamente dalla presunta sussistenza della associazione mafiosa. b) carenza e illogicità della motivazione in ordine alla
ritenuta sussistenza del reato di associazione finalizzata allo spaccio. I collaboratori poco o nulla avrebbero detto ne in ordine alla esistenza di una entità organizzata, avente la finalità di spacciare sostanze stupefacenti, nè ad una estemporanea aggregazione di soggetti aventi la suddetta finalità.
c) manifesta illogicità della motivazione con riferimento
સ la chiamata in correità e carenza di motivazione in ordine alla asserita attendibilità dei collaboratori. per sè la Essendo la chiamata di scarsamente affidabile, ricerca dei riscontri avrebbe dovuto essere più incisiva e determinante. I giudici di merito Si sarebberoo invece sottratti a tale dovere, prestando fede alle "rivelazioni"
dei pentiti, senza considerare che le stesse erano interes- sate, non genuine, non coerenti in definitiva non veri- e tiere.
Si tratterebbe di dichiarazioni non autoaccusatorie, ri-
guardanti generalmente fatti appresi da altri, a volte propria inimicizia nei confronti deglidettate da Vera
delaccusati (come è il caso del EL nei riguardi
ES), imprecise anche per quanto riguarda la collocazione temporale dei fatti e, a volte, fantasiose;
inoltre, si sarebbero delleignorati sia i discordanti risultati dichiarazioni sia le contrarie acquisizioni. In ogni CASC pur volendo ADrire al giudizio di credibilità complessiva dei collaboranti, la loro attendibilità avrebbe dovuto rapportata alle singole posizioni essere neceSSriamente
processuali.
il EL si sarebbe quasi sempre In particolare, riferito, per gli aspetti riguardanti il ES, મ fonti
informative non controllabili non controllate;
lo
NN, che ha dichiarato di non conoscere il ES, ha
detto di averlo sentito soltanto nominare senza specificare da chi;
il CA, definito pentito LLultima ora, sarebbe di per sè scarsamente credibile in relazione ai vantaggi che avrebbe potuto ricavare dalla sua scelta di collaborare.
d) carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena e omeSS motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
IR NC: Condannato in appello alla pena di anni 9 di reclusione per associazione mafiosa ed estorsione in danno di ZA OR, in appello è stato assolto da quest'ultimo reato per commeSSO il fatto e con- non avere dannato alla pena di anni 4 di reclusione per 11 reato associativo.
La sua colpevolezza delle في stata affermata sulla base
EL, NN, dichiarazioni dei collaboranti
RA, CA e Di IR RU.
.Lamenta il ricorrente:
1) carenza di motivazione circa la esistenza della associa-
zione e illogicità della steSS per quanto riguarda la
asserita esistenza della prova circa la sua partecipazione ad eSS, sotto il profilo che, una volta affermata la esistenza di diversi gruppi criminali, si Sarebbe dovuto delle singole strutture procedere alla individuazione ciascuna di esse, con accerta- criminali e degli ADrenti a mento della esistenza LLelemento organizzativo e della
y requisiti indeterminatezza del programma criminoso
48 indefettibili per la esistenza del reato di cui all'art.416
C.P.-
fosse stato oggetto di Inoltre, il fatto che lo OS in ambito carcerario ንሮ ነገ poteva riti di fidelizzazione elemento di prova, posto che la essere utilizzato come fattasteSS Corte aveva già osservato che la affiliazione in carcere aveva un significato diverso da quello di in-
gresso nella associazione, avendo soltanto il valore di una generica attribuzione di uno status delinquenziale. 2) carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti quantificazione dellageneriche alla pena.
IR PE: E' stato condannato in primo grado alla pena di anni 10 di reclusione per associazione mafiosa ed estorsione in danno di Panunzio. Im appello, anche in
conseguenza della diversa qualificazione del reato associa tivo, la pena gli è stata ridotta a 6 anni di reclusione
£.
3.000.000 di multa.
La Corte di Bari ha ritenuto di potere affermare 1.la respon- sabilità dello OS in ordine alla associazione per delinquere sulla scorta delle rivelazioni dei collaboranti
EL, NN, RA e CA. la prova della responsabilità Quanto alla estorsione,
LLimputato è stata ravvisata nelle dichiarazioni del
ZI in ordine trattative allo svolgimento delle sull'ammontare del prezzo, trattative alle quali lo Spiri- toso partecipò insieme a Bernardo Antonio e TO
ES; nelle dichiarazioni LLavv.Romagnoli, che Fu
pregato dal ZI di intervenire nei riguardi di espo-
nenti della malavita che potevano aiutarlo a moderare le richieste degli estorsori nei risultati dei pedinamenti compiuti dalla polizia anche all'insaputa del ZI.
Lamenta il ricorrente: 1) carenza di motivazione circa la esistenza della associazione e illogicità della steSS sulla prova circa la sua partecipazione ad eSS, sotto il profilo che, una volta affermata la esistenza di diversi gruppi criminali, si sarebbe dovuto procedere alla individuazione delle singole strutture criminali e degli ADrenti a cia- scuna di esse, con accertamento della esistenza LLele-
programma mento organizzativo e della indeterminatezza del criminoso, requisiti indefettibili per la esistenza del reato di cui all'art.416 c.p.-
carenza e illogicità della motivazione sulla responsabi- 2) lità in ordine alla estorsione: gli episodi estorsivi in danno del ZI sarebbero stati molteplici nell'arco di tre anni e, secondo le dichiarazioni del ZI, per altro non riscontrate, lo OS avrebbe avuto un contatto con lui dopo che egli aveva pagato ad altri la somma di 35
milioni di lire. Conseguentemente, a prescindere dal fatto che il ZI aveva più che altro fatto riferimento a Sue congetture illazioni, 1'imputato avrebbe tutt'al più
dovuto essere ritenuto responsabile di estorsione tentata.
SE LE: Assolto in primo grado, su appello del
P.M. è stato condannato in secondo grado ad anni 3 di reclusione, pene accessorie e risarcimento danni per il
reato di cui all'art.416 c.p.. suddettoLa Corte ha ritenuto il TO responsabile del reato sulla base delle dichiarazioni rese in primo grado in appello dai collaboratori EL, CA e Di Firmo
TO, da cui è emerso che lo stesso faceva parte del
gruppo UE di FO, nonchè dalla sua assidua fre- quentazione del bar Cincilletto, noto ritrovo di gran parte dei pregiudicati foggiani.
Lamenta il ricorrente che la motivazione E illogica carente, in quanto il Tolonese parente di Mansueto
CH, indicato come presunto Capo del gruppo suddetto prova), (della cui esistenza non vi sarebbe comunque alcuna per cui la frequentazione del predetto ben si giustifica con la esistenza di tale rapporto di parentela.
50 Lamenta inoltre assenza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
gradoSC DE: In primo stato condannato alla pena complessiva di anni 22 e mesi 6 di reclusione e
£.
6.000.000 di multa per i reati di associazione mafiosa,
associazione finalizzata allo spaccio, estorsioni in danno di ZI, di ZA e di BI, tentata estorsione in danno di PP, lesioni aggravate, porto detenzione illegali di armi e materie esplodenti e ricettazione.
In appello è stato condannato alla pena di anni 14 e mesi 6 di reclusione (di cui un anno condonato) e £.
3.000.000 di multa, pene accessorie e danni per i due reati associativi,
per l'estorsione in danno di BI, tentata estorsione in danno di PP, detenzione e porto di materiale esplodente, ed è stato assolto dagli altri reati. inLa Corte ha fondato il SUO giudizio di colpevolezza ordine ai due reati associativi sulla base delle convergenti dichiarazioni dei collaboranti EL, Caiafa e fra-
telli Di IR, che lo hanno indicato come associato alla
"batteria" UE di FO.
Quanto alla estorsione BI, la prova del concorso del
IS è stata ravvisata nelle dichiarazioni della
vittima, che ha descritto tutte le fasi della operazione, mentre, in ordine alla estorsione PP e il porto di materiale esplodente, la dichiarazione di responsabilità stata fondata sulle dichiarazioni del EL, risco - trate da quelle della parte lesa dal ritrovamento
LLordigno esplosivo nel luogo da lui indicato.
Oltre alle eccezioni procedurali di cui si è già parlato,
il ricorrente lamenta:
a) Nullità della sentenza per nom avere la Corte di Bari
motivato in ordine alla eccezione, formulata con i motivi di appello, di inutilizzabilità delle rivelazioni del collabo-
rante EL OR sotto il profilo che non era
intrinseca in relazione stata valutata la sua credibilità
Machin 51 socio-familiari,alla sua personalità, alle sue condizioni al suo paSSto e ai motivi della sua decisione di collabo-
rare:
della motivazione in ordine alla b> carenza e illogicità
sussistenza dei due reati associativi ritenuta alla e
affermata partecipazione ad essi del IS. Nessuna dei certezza era stata acquisita in ordine alla sussistenza suddetti reati, con riguardo al "pactum sceleris" alla Sua durata nel tempo, al programma delittuoso e alla strutUR
parteci- del gruppo, nè tanto meno in ordine alla condotta pativa e alla ADsione da parte del ricorrente ad un accordo criminoso. In ogni caso, nessuna valutazione sarebbe stata
fatta in ordine alla sussistenza LLelemento psicologico.
Le indicazioni dei sarebbero generiche,collaboratori
imprecise, non confortate da riscontri esterni, ነገር ግን riferibili a nessun specifico episodio.
ปาร altro collaborante, tale Murani CH, nonostante
facesse parte del gruppo di San Severo dove, secondo i Suoi accusatori, il IS si sarebbe approvvigionato di droga, non ha mai fatto il SUO nome.
manifesta illogicità della motivazione in c) mancanza ordine ai reati di estorsione.
Per quanto riguarda la vicenda BI si Sarebbe trattato
comprovata dai documenti di una normale compravendita, acquisiti al processo, da cui emergerebbe che due delle cambiali rilasciate dal IS sono state regolarmente pagate e che, dopo il suo arresto, non potendo più far
1'appartamento fronte all'impegno assunto, ha riconsegnato acquistato al costruttore. LLordigno In ordine all'estorsione PP il rinvenimento del medesimo non esplosivo all'interno della proprietà
IS proverebbe in alcun modo la partecipazione del al tentativo di estorsione.
d) carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e del rito abbreviato, nonchè in ordine alla quantificazione della pena.
52 UE IO: Condannato in primo grado alla pena di anni 16 di reclusione per i due reati associativi e per la estorsione ZI, in appello è stato assolto da quest'ultimo reato e condannato per gli altri alla pena di
anni 12 di reclusione.
La Corte ha fondato il SUO convincimento di colpevolezza sulle rivelazioni dei collaboranti EL, NN e
CA, che ne hanno parlato come persona di rispetto della malavita foggiana, avente una posizione di rilievo in EN alla associazione.
procedurali Lamenta il ricorrente, oltre alle eccezioni avanti specificate:
(a) difetto di motivazione non essendo stati indicati gli elementi di prova dai quali sarebbero stati desunti la
[consapevole partecipazione del VinciRR alle due asso- ciazioni criminose ed il contributo materiale alle stesse da lui apportato. b) carenza e illogicità della motivazione. Per un verso, stata esclusa la esistenza sul territorio di un unico organismo associativo altro versoper भ si criminale e confermato l'assunto accusatorio del coinvolgimento di tutti gli imputati in un unica compagine, dando per scontata la reale esistenza della steSS.
Le dichiarazioni dei collaboranti sarebbero vaghe, generi-
the, contraddittorie, imprecise, non suffragate dai
-
n eces
Bari riscontri.
La generica affermazione circa la Sua appartenenza alla malavita foggiana sarebbe stata poi utilizzata per afferma-
strumentalizzando gli stessi argomenti, la Sua conte- te,
stuale appartenenza anche ad un organismo associativo avente come fine il traffico di stupefacenti, per altro in contra- sto con la IO del RA dal delitto di
spaccio, contenuto nel medesimo capo di imputazione.
carenza di motivazione in ordine al diniego delle atte-
huanti generiche.
NK ZUCCHINI GIUSEPPE: Condannato in primo grado alla pena di anni 7 di reclusione per associazione mafiosa, in appello, anche a seguito della diversa qualificazione del fatto, la pena è stata ridotta ad anni 3. e
La prova della sua partecipazione alla associazione è stata d e CA, ravvisata nelle rivelazioni del EL l nell'atti- nelle assidue frequentazioni di pregiudicati, vismo manifestato nella predisposizione delle prove a discarico relativamente all'omicidio ZI ascritto al
DE CA TO.
Oltre alle eccezioni procedurali di cui si è già parlato, il ricorrente lamenta carenza e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato associativo alla affermata partecipazione dello ZU. Nessuna del certezza era stata acquisita in ordine alla sussistenza suddetto reato, con riguardo al "pactum sceleris" alla Sua
durata nel tempo, al programma delittuoso, alla strutUR
del gruppo e alla sussistenza LLelemento psicologico.
Le indicazioni dei collaboratori sarebbero generiche, sarebbe tenuto imprecise e non riscontrate. Inoltre non si conto del fatto che il ricorrente, due anni prima dei fatti, aveva trasferito la propria residenza a Canosa.
Lamenta infine carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
IL RICORSO DEL P.G.
Procuratore Generale presso la Corte di Il ricorso del
Appello di Bari si articola in due parti: nella prima il e manifesta illogicità dellaricorrente deduce mancanza motivazione relativa alla qualificazione del reato di di stampo mafioso, originaria- associazione per delinquere mente contestato agli imputati, come associazione per delinquere "semplice" @X art.416 C.P.
54 nella seconda, articolata a Sua volta in tre sezioni, si lamenta carenza di motivazione in ordine alla IO di tre imputati (La TT TO, BE TO e Campa- di associazione finalizzata al niello OR) dal reato
UE FE dal reato di traffico di stupefacenti;
di
BO VE dal reato di associazione per spaccio e delinquere.
parte, il P.G. segnala che la Per quanto riguarda la prima la naUR mafiosa LLass0- Corte di Bari, nell'escludere la sussistenza di diversi nell'evidenziare ciazione e trascurato di forniregruppi associativi, ha distinti
ADguata spiegazione alla accertata esistenza di Lina cassa
comune e alla distribuzione dei proventi fra tutti gli ADrenti, e di spiegare la necessità di una preventiva affiliazione degli ADrenti, che veniva effettuata sia in carcere che all'esterno, da personaggi provenienti indiffe-
rentemente dall'una o dall'altra zona.
La matrice comune della associazione risulterebbe poi sia dalla circostanza che il sistema delle affiliazione faceva sistematicamente capo a personaggi bene individuati, sia dalla uniformità dei comportamenti posti in essere in
occasione delle numerose estorsioni consumate e tentate.
A parere del P.G., inoltre, la Corte di Bari ha erroneamente ritenuto che a nessuna delle singole associazioni indivi-
duate potesse essere attribuito il carattere di mafiosità.
La esistenza di regole ferree e la possibilità di punire gli contravventori deporrebbero per unaeventuali generica situazione di assoggettamento dei singoli consociati, con conseguente assunzione di obblighi di obbedienza e di
Omertà, aspetti caratteristici e tipici della associazione
mafiosa, sicchè l'atteggiamento riduttivo e di sottovaluta-
zione del fenomeno sarebbe difficilmente spiegabile se non con la tendenza ad la applicabilità escludere
LLart.416-bis c.p. a realtà criminali non rientranti
negli schemi tradicionali della mafia, della 'ndrngheta 0
della camorra. Il ricorso, nelle cerimonie di affiliazione, a formule pseudosacralizzanti o al cosiddetto "patto di sangue" non potrebbero avere altro significato che quello di stabilire un vincolo intangibile e di rimarcare la irretrattabilità
del patto una volta fatto ingresso in EN alla associazio- དཀ ; e la predisposizione di Sanzioni gravissime per i
trasgressori evidenzierebbe nella maniera più palese la forza cogente del sodalizio, avente strutUR verticistica ed unitaria con possibilità per ogni ADpto di attingere gradualmente i vari livelli gerarchici.
Sarebbe pertanto errata l'interpretazione che la Corte di
Bari ha dato ai suddetti riti di affiliazione (quella, cioè, di attribuzione di un generico "status delinquenziale",
mentre la esistenza di un'unica strutUR, la forza di intimidazione interna ed esterna che da eSS promanava e la
condizione di omertà che da essa discendeva, rinvenibili alla associazione nella specie, conferiva Sicuramente medesima il carattere della mafiosità.
In subordine, il P.G. ha inteso impugnare, sotto il profilo della mancata assunzione di una prova decisiva, oltre che la sentenza, l'ordinanza emeSS. il 9.6.1995, con la quale la
Corte di Bari ha respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento per acquisire alcune intercettazioni ambientali diverso procedimento, eseguite in ritenendoleLin indispensabili per l'accertamento del sbrigativamente non reato in questione.
Nella seconda parte il P.G. ha lamentato:
1) OmeSS e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto
LLappello del P.M. e alla conferma della Sentenza di degli IO pronunciata in primo grado nei confronti imputati LA TA IO e NS LE relativamente alla imputazione di associazione finalizzata allo spaccio. gli La Corte di Bari non avrebbe tenuto conto del fatto che stessi erano stati indicati dai collaboranti come corrieri della droga per conto di UE CH (erano Stati
56 qualificati con l'appellativo di "Cavalli") ed erano stati arrestati insieme per detenzione di stupefacenti.
motivazione in ordine alla contraddittoria2) OmeSS 臼
imputati NA IO e CAMPEL IO degli
LV dal medesimo reato.
La Corte, nel riformare la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità dei predetti imputati, ha omesso
-
0 di considerare che il EL aveva affermato che 5 nelle 5
8 mani del BE, quale cassiere e contabile della ciazione, veniva versato il 35% dei proventi della vendita di droga da parte degli associati, e che il LL,
ritenuto come inserito nella attività di spaccio, era stato arrestato per detenzione di stupefacente e, comunque, in nessun caso, gli sarebbe stata consentita una separata, e per ciò concorrenziale, attività di spaccio.
3) OmeSS a contraddittoria motivazione in ordina alla
IO di BO VE dal reato di associazione per delinquere.
La Corte avrebbe inopinatamente dichiarato il BO
colpevole soltanto della associazione finalizzata allo spaccio, senza tener conto del fatto che egli faceva parte del gruppo dei fratelli BO, il quale ad un certo punto entrò in conflitto con quello dei fratelli Di IR, con-
flitto culminato negli attentati ai primi da parte dei
secondi.
Lo sviluppo di tale lotta intestina, con azioni di estrema violenza dall'una e dall'altra parte, avrebbe, secondo il
P.G. ricorrente, testimoniato chiaramente della naUR della associazione di cui il BO faceva parte, ci conferma collaboranti NNdelle dichiarazioni dei
EL, i quali avevano riferito con certezza della sua affiliazione alla associazione.
Anche i collaboranti CA e Di FI avevano del resto parlato di lui come di un esponente di grado elevato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le questioni preliminari
1. Nullità della sentenza per omeSS notifica agli imputati della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M.-
E' stata eccepita da ON CH, De NU US sotto un profilo particolare, da PA OS. e,
Non v'è dubbio che la eccepita nullità, non rientrando fra quelle assolute 0 di ordine intermedio, fa parte della
categoria delle nullità relative (art.181, 1° comma,
c.p.p.).
In quanto tale, andava eccepita, come esattamente rilevato dalla Corte di Bari, prima della pronuncia, da parte del
GUP, del provvedimento di cui all'art.424 c.p.p.-
Quanto alla osservazione dei ricorrenti, secondo cui la nullità in questione non concernerebbe "atti dell'udienza
preliminare" è sufficiente osservare che la steSS concerne chiaramente un atto preparatorio LLudienza preliminare e 5
pertanto, rientra, sia pure in senso ampio, proprio nel concetto di "nullità concernenti gli atti LLudienza
secondo la dizione di cui al comma 2 preliminare", LLart.181 c.p.p.-
La relativa eccezione va pertanto respinta.
Ugualmente infondata è l'eccezione del ON, relativa al rilievo che la sua rinunzia a presenziare al proces50
sarebbe stata limitata fino al 14.7.1995.
Va rilevato infatti che dalla comunicazione 16.6.1995 della
Direzione della Casa Circondariale di Teramo, presso cui egli egli era detenuto (v.f.67 fasc.14), risulta invece che
"ha rinunciato a presenziare ulteriormente alle udienze",
tant'è che È stato sempre considerato (v. intestazione sentenza di appello) "assente per rinuncia", nè mai alcunché
è stato eccepito in proposito dal SUO difensore, avv.
Casale, neanche nelle sue conclusioni finali.
58 ll 2.Nullità per mancato rispetto del termine di comparizione in sede di notifica LLavviso di fiSSzione LLudienza
preliminare.
palesemente Tale nullità, eccepita da PA OS, ఉ
infondata.
All'imputato era stato infatti regolarmente notificato, con il rispetto del termine dilatorio di cui al 40 comma
LLart.419 c.p.p., avviso di fiSSzione LLudienza
preliminare del 30.9.1993, udienza rinviata, per legittimo impedimento LLimputato, al 4.10.1993.
E' esatto il rilievo della Corte di Bari, secondo cui,
essendo stato all'imputato, in occasione della prima noti- fica, già concesso il termine previsto dalla legge per la preparazione della propria difesa, il medesimo termine non andava concesso in occasione della seconda notifica.
Infatti, quando, come nella specie, il rinvio LLudienza, disposto ex comma 4 LLart.420 c.p.p., è stato preceduto da una notifica che ha rispettato il termine di dieci giorni prescritto dal 4° comma LLart.419, non è neceSSrio, nel comunicare la data LLudienza di rinvio, rispettare alcun termine dilatorio, essendo sufficiente che l'imputato sia
messo in condizione, anche con un avviso "ad horas", di
comparire all'udienza di rinvio.
Quanto alla omessa notifica, in occasione del secondo
(avviso, della richiesta di rinvio a giudizio da parte del
F.M.. a prescindere dalle considerazioni già svolte, insufficiente osservare che l'imputato era già stato messo condizione di conoscere le accuse formulate સ SUD carico,
Idato che tale richiesta era stata regolarmente notificata con l'avviso riguardante la prima udienza, poi rinviata.
3. Nullità assoluta della sentenza per non essere stata disposta la traduzione LLimputato D'AL GA,
detenuto a Milano.
La Corte di Bari ha dato sentenza che, dopu la atto in rinunzia a comparire all'udienza del 17.1.1994, depositata
Marchin 59 普蓄dal difensore, era pervenuta rinuncia 'a presenziare allo
svolgimento del giudizio", fatta dall'imputato il 15.1.1994
avanti l'Ufficio Matricola del Carcere di Milano.
Tale rilievo non può essere messo in dubbio nè è censurabile in caSSzione, tanto più che il D'AL durante il giudizio di primo grado è stato sempre considerato (v. intestazione sentenza) "assente per rinunzia", nè mai alcunchè è stato
eccepito in proposito, nel corso di tale giudizio, dal SUO stesso difensore, avv. Casale, neanche nelle richieste conclusive, formulate avanti la Corte di Assise di FO.
L'eccezione va perciò respinta.
4.Nullità della sentenza, conseguente alla nullità dell'in- terrogatorio LLimputato.
De NZ CA ha eccepito la suddetta nullità in quanto
l'interrogatorio sarebbe stato reso "in violazione di ogni e qualsiasi norma del codice di procedura".
L'assoluta genericità del motivo, che mon consente di
individuare i punti della decisione cui la doglianza si
riferisce, rende inammissibile la eccezione.
5.Nullità del decreto di rinvio a giudizio e, conseguente-
mente, della sentenza:
a) per omeSS specificazione, nel suddetto decreto, delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
intercet-b) per avere ivi indicato, tra le fonti di prova, tazioni e captazioni ambientali, senza averne curato la
trascrizione, e senza aver dato avviso ai difensori del deposito delle registrazioni;
c) per avere il GUP disposto arbitrariamente una separazione di procedimenti;
d) per avere il GUP disposto una altrettanto arbitraria riunione di più procedimenti 3
e) per inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal colla- boratore di giustizia NN.
60 CH, Le suddette eccezioni, proposte da AT
ET CC e ZI UÈ, sono tutte inammissibili.
A prescindere dalle esatte osservazioni della Corte di Bari
(pag.35 e segg. della sentenza), va rilevato che i ricor- renti non hanno precisato in alcun modo sotto quale profilo le suddette argomentazioni sarebbero giuridicamente inesat-
limitandosi a riformulare pedissequamente e negli stessi te proposte, senza alcun'altra indi- termini le eccezioni già della norma di cui alla lett.c) cazione, in violazione LLart.581 c.p.p.-
L'unica doglianza nuova è quella secondo cui la Corte di
Bari, anzichè pronunciarsi immediatamente con ordinanza, si
è pronunciata con la sentenza. Ma, a prescindere d
N edalla applicabilità al processo di appello della non è dato norma contenuta nel 1° comma LLart.491 c.p.p.,
comprendere quale pregiudizio ciò abbia comportato per i
diritti della difesa.
6 Nullità della sentenza per omeSS indicazione, nella lista delle persone imputate in procedimento connesso, da citare ex art.210 c.p.p., delle circostanze su cui avrebbero dovuto deporre.
Tale eccezione stata proposta da Mansueto CH,
LM IE, OS TO, IS FE
ZU US innanzi la Corte di Assise di FO, che in appello con i motivi di1'ha rigettata, e riproposta gravame. pronunziata Si lamenta che la Corte di Bari non si sarebbe su tale eccezione. In realtà la suddetta Corte l'ha dichia-
rata inammissibile "per assoluta genericità dei motivi sostegno, non essendo individuabili i punti delle decisioni cui si riferiscono le doglianze", non potendo essere assolto
1'obbligo di indicazione specifica dei motivi di impugna- zione "con il semplice rinvio a doglianze precedenti"
(v.pag.34 della sentenza). Essendo stata però la suddetta eccezione regolarmente riproposta nei motivi di appello, la steSS avrebbe dovuto essere esaminata nel merito;
ma! poichè si tratta di
doglianza infondata, questione può essere risolta dala questa Corte ai sensi LLart.619 c.p.p..
Sostengono i ricorrenti che, dopo la modifica apportata all'art.210 c.p.p. dall'art.2 del D.L. 8.6.1992 17. 306,
convertito con legge m.356/1992, anche per i soggetti indicati nel citato art.210 andrebbero indicate nella lista,
a pena di inammissibilità, le circostanze sulle quali gli stessi sono chiamati a deporre, ai sensi LLart.468
c.p.p.- Ciò al fine di prevenire il rischio di utilizzazione a sorpresa del materiale probatorio e, quindi, di vanificare l'esercizio del diritto di controprova. haLa Corte di Assise di FO (pag.158 della sentenza)
affermato che, pur volendo ritenere applicabile, all'esame degli imputati in procedimento connesso, il disposto di cui all'art.468 c.p.p., la mera elencazione dei soggetti da
sentire sarebbe idonea a soddisfare il dettato normativo,
contenuto nel citato art.468, che impone indicazione "la delle circostanze su cui deve vertere l'esame" potendo tale
་
indicazione avvenire anche "per relationem".
In verità, la portata e l'esatto significato LLinciso "si
Osservano le norme sulla citazione dei testimoni", intro-
dotto com la legge di modifica, Vanno individuati con
riferimento, oltre che alla collocazione della norma, anche ai soggetti che sono destinati ad essere esaminati, agli obblighi che essi hanno e alla valutazione dei risultati del
loro esame.
La norma trova Si collocazione fra 1 mezzi di prova"
(titolo II del Libro III), ma nel capo dedicato all'esame delle parti (artt.208, 209 e 210 c.p.p.). Vi è quindi, da un lato, una netta distinzione, e non potrebbe essere diversa-
mente, fra la testimonianza vera e propria e l'esame delle parti, e dall'altro, A sintomatico che in nessuna delle all'art.468, che,disposizioni citate vi sia un richiamo
62 come è noto, riguarda esclusivamente la citazione di testi-
moni, periti e consulenti tecnici.
I soggetti destinati all'esame, a differenza dei testimoni E
a differenza di quanto avviene in altri ordinamenti, ነገር ገን
soltanto non prestano giuramento, ma hanno altresi la
facoltà di non rispondere alle domande che verranno loro
poste.
A ciò si aggiunga che, ai sensi del 3° comma dell'art.192 le loro dichiarazioni sono valutate "unitamente agli c.p.P.
altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità",
e cioè vanno comunque sempre sottoposte a verifica sulla
base di altre risultanze probatorie.
Dall'esame di tali norme, nel loro insieme, emerge chiara-
mente che la scelta del legislatore di prendere, per così
dire, a prestito le norme sulla citazione dei testimoni רטרו
si spinge sino al punto da parificare in toto le norme
suddette con quelle riguardanti la citazione dei soggetti di
Cui all'art.210, con particolare riguardo all'obbligo di inserirne i nominativi nelle liste di cui all'art.468 c.p.p.
A conforto di tale tesi sta, per altro, la constatazione
che, in sede di conversione del D.L.306/92, tale obbligo,
espreSSmente previsto dall'art.7, è stato abolito.
Da ciò consegue che il richiamo alle norme sulla citazione gli dei testimoni riguarda essenzialmente gli ADmpimenti e sulla obblighi gravanti, ex art.142 Disp.Att. del c.p.p.,
parte che ha chiesto l'audizione degli imputati in procedi mento connesso, e non comporta la necessità di inserire,
nelle liste da presentare ex art.468, dei nominativi di tali soggetti e delle circostanze sulle quali gli stessi sono
chiamati a deporre.
c.p.p. l'esame delD' 'altra parte, ai sensi LLart.208
coimputato, cui per molti versi è da equiparare 1'imputato in procedimento connesso, può avvenire, sempre che lo stesso vi consenta, anche su richiesta, da farsi al dibattimento stesso, di altro imputato o del P.M., senza che ciò poSS
63 considerarsi come causa di pregiudizio per il diritto alla
controprova.
Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulle tema- tiche in questione, sia pure sotto altro profilo, e cioè com riferimento al termine dilatorio, previsto a pena di inam- missibilità dall'art.468 c.p.p., stabilendo che, nel caso di richiesta di audizione di imputati in procedimento connesso, il suddetto termine non va rispettato, in quanto le dichia- razioni di tali soggetti hanno naUR ibrida, connotata LLimpu- delle caratteristiche LLinterrogatorio libero tato e di quelle della testimonianza, siper cui deve alle escludere una sottoposizione di dette dichiarazioni
Sez.II, preclusioni proprie della testimonianza (v.Cass.,
n.1067 del 5.2.1993, ric.Sgreccia).
In ottemperanza ai principi come sopra affermati, pienamente condivisibili, la eccezione in argomento va respinta.
7.Nullità della sentenza in relazione all'ingiustificato mancato accoglimento della richiesta di rito abbreviato.
Secondo IC IN, UC AN, UE CH,
LM IE, ER RD, TO ES
IS FE, che hanno eccepito tale nullità,
sarebbe insufficiente il puro e semplice riferimento alla complessità del procedimento per negare il giudizio abbre- viato, dovendosi il giudizio di ammissibilità del rito
rapportare agli elementi comunque emersi al momento in cui è avanzata la relativa istanza.
Il fatto è che presupposto per l'ammissione al rito è che il
giudice ritenga che il processo poSS essere definito allo stato degli atti (art.440 co.1 c.p.p.)-
Il problema è quindi stabilire se gli elementi emersi siano
pertali da richiedere 0 meno una verifica dibattimentale legittimare un giudizio compiuto o se, invece, gli elementi, fino a quel momento acquisiti, abbiano, per così dire, i. 1
carattere della decisività, ovvero una loro compiutezza che quella della indirizzi verso la prova LLinnocenza,
64 colpevolezza LLimputato e siano, quindi, idonei a costi- tuire una seria base per esprimere un giudizio in qualche modo completo e sufficientemente meditato.
In altri termini dagli atti deve ricavarsi, secondo i l prudente apprezzamento del giudice, la ragionevole previ- sione che il dibattimento non determinerà un mutamento del quadro probatorio nė in un senso ně in unt altro. Solo in
quest'ultimo caso si potrà accedere al giudizio abbreviato.
Seguendo il ragionamento semplicistico dei ricorrenti,
qualsiasi procedimento potrebbe essere definito con il rito abbreviato, in quanto durante la fase delle indagini preli-
minari saranno stati comunque raccolti degli elementi probatori su cui si potrà comunque basare una qualsiasi decisione.
Nella specie, la "complessità del procedimento" ovviamente riferibile alle difficoltà delle acquisizioni probatorie e alla problematicità dei risultati di tali acquisizioni delineva un quadro tutt'altro che compatibile con la possi-
bilità di prevedere che il dibattimento non avrebbe potuto mutare i risultati acquisiti nel corso delle indagini preliminari.
Gli esiti difformi del giudizio di secondo grado rispetto a quello di primo grado rappresentano la dimostrazione più
lampante di tale assunto.
La eccezione va quindi respinta.
8.Nullità della sentenza per mancata assunzione. di prova decisiva in appello.
Tale eccezione è stata avanzata da IS TO in rela- ione alla richiesta di rinnovazione parziale del dibatti-
mento mediante audizione in appello del teste LO.
La doglianza 白 palesemente infondata in relazione alla negli stessi motivi di gravame, affermazione, contenuta
$econdo cui la richiesta di rinnovo della audizione era
potivata dal fatto che la testimonianza resa dallo LO
sarebbe stata valutata dai giudici di primo grado in maniera non dalla necessità di acquisire parziale ed incompleta e elementi nuovi e, quindi, in palese violazione del principio del libero ed insindacabile apprezzamento del giudice circa la possibilità o meno di decidere allo stato degli atti.
9. Nullità della sentenza per avere la Corte di Bari errone- amente dichiarato la inammissibilità delle eccezioni di nullità del decreto che ha disposto il giudizio, e di territoriale del GUP per genericitàincompetenza delle doglianze.
Si deve ribadire il giudizio di inammissibilità, pronunciato dalla Corte di Bari, della eccezione proposta da Piserchia
RD, in quanto dal ricorso non è dato individuare quali erano le doglianze che erano state avanzate, laddove,
invece, il ricorrente aveva l'obbligo di indicare specifi- camente, nell'atto di impugnazione, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggevano ogni sua richiesta
(art.581 lett.c) c.p.p.-
10.Nullità della sentenza per violazione delle norme di cui
all'art.603 c.p.p., in relazione alla disposta rinnovazione parziale del dibattimento, finalizzata alla assunzione delle dichiarazioni del coimputato CA TO e degli imputati in procedimento connesso Di IR TO e Di IR RU.
Tale eccezione è stata proposta, sotto diversi aspetti, 13
AT CH, UE CH, Moretti CC,
LM IE, OS TO, ER RD, Rizzi
UÈ, ES TO IS FE, RA
TO e ZU US.
La rinnovazione parziale del dibattimento è stata disposta dalla Corte di Bari con ordinanza del 9.6.1995.
Tutte (o quasi) le critiche dei ricorrenti muovono dalla affermazione che richiesta del P.G., in quanto non la formulata nè con i motivi di appello nè con motivi aggiunti,
comunque, non avrebbe potuto era da considerare tardiva
66 imputati nei cui trovare ingresso nei riguardi di quegli confronti non era stato proposto appello.
In ogni caso, tale richiesta non avrebbe potuto essere considerata come atto di impulso del potere d'ufficio della
Corte ex 3° comma LLart.603 c.p.p., in quanto tale potere può essere esercitato soltanto quando la rinnovazione del
dibattimento sia ritenuta dal giudice assolutamente neces-
saria, ipotesi da escludere nella specie.
In ordine alla dedotta intempestività 0 tardività della
Fichiesta del P.G., va osservato che, nel caso in specie, la
Finnovazione parziale del dibattimento è stata sollecitata
Halla pubblica accusa perchè la steSS, dopo la emissione della sentenza di primo grado, aveva acquisito la disponi-
bilità di nuovo materiale probatorio.
Sotto tale profilo, quindi, la richiesta di audizione del
CA e dei due Di IR rientrava indubbiamente nel concetto di assunzione di nuove prove, "sopravvenute 0
scoperte dopo il giudizio di primo grado", ai sensi del 2°
comma LLart.603 c.p.p.-
Orbene, in casi del genere, il giudice, in ossequio alla
norma sopracitata, "dispone la rinnovazione LListruzione
dibattimentale nei limiti previsti dall'art.495 comma 1"
Quest'ultima espressione ha un duplice significato: da un
canto, una volta accertato il presupposto che le nuove prove
Siano sopravvenute 0 scoperte dopo la emissione della sentenza di primo grado, eSS abilita la parte interessata ad avanzare la richiesta anche alla prima udienza utile, al
di fuori LLatto di gravame e dei motivi aggiunti e!
dall'altro, segna una netta differenziazione tra la norma contenuta nel secondo comma LLart.603 e quella contenuta
nel primo.
Sotto il primo profilo, si richiede solo la condizione che la scoperta sia avvenuta "dopo il giudizio di primo grado"
-in mancanza di uno sbarramento preciso specie quando,
come nella specie, la scoperta sia avvenuta dopo la scADnza del termine previsto dall'art.585, comma 4, c.p.p
. per i l
67 -deposito dei motivi aggiunti la richiesta può senza alcun
dubbio essere avanzata oralmente in udienza.
Sotto il secondo profilo, mentre il primo comma LLart.603 prevede che il giudice dispone la rinnovazione del dibatti- mento ove ritenga "di non essere in grado di decidere allo stato degli atti", il secondo comma attribuisce al giudice il rinnovo della istruzione dibatti- il potere di disporre mentale "nei limiti previsti dall'art.495 comma 1", che, a sua volta, richiama gli artt.190, comma 1, e 190-bis.
Il doppio richiamo consente di affermare che, in presenza di istanza di parte e dei presupposti sopra richiamati, il
giudice è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimen- to, con il solo limite costituito dall'ipotesi della ri- chiesta concernente prove vietate dalla legge 0 della
richiesta concernente prove che siano manifestamente super-
flue o irrilevanti mentre, nei procedimenti relativi તુ
taluno dei delitti menzionati nel comma 3-bis LLart.51,
ove sia richiesto l'esame di testimoni o di persone indicate nell'art.210 (imputati in procedimento connesso collega- כי
to), che abbiano già reso dichiarazioni nel corso di inci-
dente probatorio ovvero dichiarazioni 1 cui verbali siano stati già acquisiti a norma LLart.238, l'esame è ammessO ove ritenuto assolutamente neceSSrio.
Nella specie, la audizione del coimputato CA e dei due
Di IR, imputati in procedimento connessO, non potevano certo ritenersi nè prove vietate dalla legge nė prove manifestamente superflue o irrilevanti nė, d'altra parte, si verteva nella ipotesi di cui all'art.190-bis, dato che le dichiarazioni del CA e dei Di IR non risultavano rese in sede di incidente probatorio nė i verbali del loro esame risultavano acquisiti agli atti.
D'altra parte, questa Corte ha già avuto modo di precisare che, nel caso di nuove prove sopravvenute di cui al secondo comma LLart.603 c.p.p., la rinnovazione della istruzione dibattimentale non soggiace alla regola della deduzione nei motivi di appello o nei motivi aggiunti, trattandosi di
68 deduzione non suscettibile di alcuna preclusione temporale, preclusione che opera invece nella diversa ipotesi prevista dal primo comma LLart.603 (v.Cass., 16.5.1994 m.5690 e
4.3.1994 n.2793, citate dalla Corte di Bari).
Nè il concetto di "prove nuove" può essere ristretto consi- derando tali soltanto quelle che mirano alla acquisizione di muovi "temi" ed escludendo da tale novero quelle riguardanti le circostanze che avevano formato oggetto di indagine da parte dei primi giudici.
Infatti "prova nuova" è quella non assunta in primo grado E che può riguardare sia circostanze diverse da quelle già
esaminate, sia le medesime circostanze, ma con apporto di
nuovi, diversi o più completi elementi. Sotto tale profilo può essere prova nuova anche quella proveniente dai medesimi testi o soggetti processuali assunti in primo grado, come quella proveniente da testi o soggetti diversi, che siano in grado di fornire ulteriori precisazioni o dare più completi apporti, in relazione a circostanze già esaminate, e che
quindi non si traducano in เกาะล acquisizione meramente
ripetitoria di elementi già conosciuti e valutati, nel qual caso rientrerebbero nel novero di prove "superflue o irri- levanti", secondo la dizione di cui all'art. 190, comma 1
C.P.P.-
Va pertanto affermato che la Corte di Bari ha correttamente ritenuto la tempestività e la ammissibilità della richiesta
del P.G.-
Per ciò che concerne l'altra Osservazione dei ricorrenti,
secondo cui la richiesta non avrebbe potuto trovare ingresso nei riguardi degli imputati nei cui confronti non era stato
proposto appello da parte del P.G., va precisato che, in ossequio al principio che l'accertamento della verità deve comunque avvenire nella salvaguardia del contraddittorio tra le parti, anche il soggetto (P.M. imputato, parte civile
ecc.) che non abbia proposto appello perchè non interessato la rinnovazione a farlo. é legittimato a sollecitare
LLart.603, comma LListruzione dibattimentale a norma 2, c.p.p. qualora le nuove prove sopravvenute, 0 म scoperte dopo il giudizio di primo grado, siano rilevanti al fine di contrastare gli elementi di fatto e le circostanze poste A
fondamento LLappello proposto dalle controparti.
Comporterebbe infatti una inammissibile disarmonia del sistema sostenere, come fanno i ricorrenti, che il P.6., pur essendo indubbiamente Parte nel rapporto processuale im staurato anche con gli imputati "non appellati", nom poSS sostenere le ragioni LLaccusa, a sostegno della condanna eventualmente inflitta in primo grado e in contrasto com le ragioni sostenute dagli appellanti, anche mediante richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, consistente nella acquisizione di prove nuove, sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado ai sensi del 2° comma dell'art.603
c.p.p.
Se fosse corretta la tesi dei ricorrenti, si dovrebbe sostenere anche che, nel caso inverso e cioè in caso di appello del P.M., che chieda la condanna LLimputato
assolto in primo grado l'imputato, in quanto non appel-
lante (e spesso non è neanche abilitato a proporre gravame), non poSS, ove, dopo il giudizio di primo grado, sopravven- gano o vengano scoperte nuove prove della sua innocenza, per il solo fatto di non avere proposto appello, chiedere la rinnovazione del dibattimento. Tesi, questa, chiaramente non sostenibile, oltre che palesemente dannosa per gli stessi diritti LLimputato.
E' ovvio invece che, in mancanza di gravame da parte del
P.M. (o LLimputato), gli stessi non potranno chiedere ia rinnovazione del dibattimento ai sensi del 1° comma del citato art.603, per la semplice ragione che, in assenza di una loro impugnazione, mancheranno un atto di appello 0 dei motivi aggiunti, nell'ambito dei quali poter formulare una siffatta richiesta, come prescritto con la disposizione suddetta;
mentre il giudice di appello potrà sempre disporre d'ufficio la rinnovazione del dibattimento ex comma 3 del medesimo del P.M. (oart.603, anche SU sollecitazione
70 LLimputato) non appellanti, sempre che la ritenga ASSO-
lutamente neceSSria.
ancheosservazioni suddette consentono di superare Le
l'altro rilievo dei ricorrenti, secondo i quali, nella specie, la Corte di Bari non avrebbe potuto disporre ex
officio il rinnovo della istruzione dibattimentale perchè
ciò non si appalesava assolutamente neceSSrio. appliE' vero, infatti, che la corte di merito ha ritenuto ભાવનગ
cabile nella specie anche il comma 3 LLart.503 c.p.p.
ha dovuto perciò motivare in ordine alla sussistenza del requisito della assoluta necessità della rinnovazione del dibattimento. Ma, in presenza dei requisiti richiesti per l'applicazione del 2° comma del citato art.603 presenza che era stata esattamente individuata dai giudici di merito
non era affatto neceSSrio ricorrere, come invece si ఉ
ritenuto di dover fare, a tale motivazione, che appare quindi sostanzialmente superflua e sovrabbondante rispetto al "decisum".
Anche la eccezione in esame, siccome infondata, va pertanto respinta.
I RICORSI INAMMISSIBILI
I ricorsi proposti da LI AN, RG RI,
IN NC e RU AU vanno dichiarati inammissi-
bili.
11 LI ha infatti rinunziato alla impugnazione con dichiarazione in data 27.3.1996, fatta pervenire a questa
Corte il 26.4.1996.
Quanto agli altri tre ricorrenti, rileva la Corte che nel
caso di specie il giudizio è stato definito in secondo grado ai sensi del 40 con il cosiddetto patteggiamento in appello, comma LLart.599 C.P.P.-
Ciò, in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza di alla tipica finalità perseguita questa Corte e in ADrenza
Mienber 71 dalle norme che regolano il procedimento in questione (che è quella di favorire la speditezza dei processi), comporta che la possibilità di impugnare la decisione, al di fuori della ipotesi di cui all'art.129 c.p.p., è limitata esclusiva-
mente ai casi di violazione di legge.
Una volta che sia rimasto accertato, come nella fattispecie in esame, che il P.M. ha prestato il proprio consenso alla pena richiesta dagli imputati e che nel corso del processO non si sono verificate irregolarità comportanti nullità
assolute ed insanabili, ogni rilievo concernente la fonda- tezza LLaccusa o la misura della pena è improponibile. E' implicito infatti che, chiedendo il patteggiamento, gli imputati hanno alla facoltà di preventivamente rinunciato contestare le accuse @, avendo proposto essi stessi la misura della pena, non possono più avanzare rilievi sulla
congruità della medesima.
Conformemente alle conclusioni del P.G., i gravami suddetti vanno pertanto dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e di ciascuno di essi, inoltre, al pagamento della somma, ritenuta congrua in considerazione delle palesi finalità dilatorie delle doglianze, di £.
1.000.000 in favore della CaSS delle Ammende.
Conseguenziale é la condanna del RG al rimborso delle spese in favore della parte civile "Ministero dei Traspor-
ti", mentre delle condanne del IN e del RU in favore delle parti civili si parlerà in apposito capitolo.
IL RICORSO DEL PROCURATORE GENERALE DI BARI
Il primo motivo di doglianza riguarda la qualificazione giuridica del reato associativo, di cui alla lett.A) della delinquere di stampo mafioso rubrica (associazione per ex per i giudici di primo grado, art.416-bis C.P.
72 associazione per delinquere "semplice" ex art.416 c.p. per quelli di appello).
Trattasi di un tema fondamentale nell'economia della pre-
sente vicenda processuale, che va però affrontato, stanti i limiti del giudizio riservato a questa Corte, con esclusivo riferimento agli aspetti di legittimità, desumibili dalla
sentenza impugnata con gli inevitabili agganci alla sentenza di prime cure.
Un primo dato val la pena di essere subito sottolineato, ed
è quello concernente la esistenza ritenuta probatoriamente acquisita dai giudici di entrambi i gradi di giudizio, sostanzialmente non contestata (salvi particolari aspetti riguardanti in maniera specifica qualcuno dei ricorrenti)
neanche dagli stessi imputati di gruppi criminali in
FO e in qualche centro della provincia, come San Severo,
Apricena ecc.-
La Corte di Assise di FO ha ritenuto che tali gruppi, pur godendo di una certa autonomia, facessero comunque capo, con legami più o meno forti, ad un'unica strutUR associa tiva di tipo verticistico, ad una organizzazione unitaria,
degli stessi capi che si riconosceva sotto l'autorità
luogotenenti, che assegnavano i ruoli, presiedevano alle
gli affiliazioni, individuavano obbiettivi da colpire e gestivano la ripartizione degli utili all'interno di eSS
con criteri predeterminati. Ha inoltre affermato che, per la forza intimidatrice promanante da tale sodalizio, per la condizione di permanente assoggettamento degli associati e per la condizione di diffusa omertà, esso era chiaramente inquadrabile come associazione di stampo mafioso, secondo lo schema delineato dall'art.416-bis C.p.-
I giudici della Corte di Bari hanno invece affermato che j.
vari gruppi criminali erano solo episodicamente in collega-
mento tra di loro che, oltre all'elemento organizzativo unitario, faceva difetto, nella specie, la prova della
esistenza della capacità intimidatrice idonea a determinare, assoggettamento di utilizzata, una condizione diSe frequente ricorso ad atti di violenza, più omertà; che il una acquisita capacità di intimidazione, che dimostrare contrario, un comportamento specificamente rivelava, al all'organizzazione la neceSSria forza rivolto a conferire intimidatrice, si da potersi definire "attività di promo-
zione LLassociazione mafiosa".
Si sarebbe trattato quindi, im buona sostanza, di una associazione di stampo mafioso "in fieri", che, specie negli ultimi tempi, aveva fatto registrare un salto di qualità
una evoluzione del dell'ambiente malavitoso foggiano fenomeno verso forme più pericolose di criminalità, che era
stata però bloccata dagli interventi della polizia.
Il P.G. ricorrente insorto contro tale impostazione, denunciando carenza e palese illogicità della motivazione.
L'aver dato per accertata la esistenza di clan contrapposti che si contendevano l'esclusiva del traffico di stupefacenti assumevano progressivamente i l controllo di tuttee le delinquenziali E avere, ciononostante, escluso attività associazione mafiosa, l'esistenza di una vera e propria costituirebbe, a parere del ricorrente, un tipico difetto
motivazionale, tanto più che 1'impugnata sentenza aveva trascurato di fornire ADquata spiegazione della istituzione di una caSS comune e della accertata distribuzione dei proventi delle azioni delittuose fra tutti gli ADrenti,
indipendentemente dalla zona di provenienza;
e aveva sotto- valutato, dandone una spiegazione riduttiva, il significato delle affiliazioni, effettuate, sia in carcere che fuori, da personaggi provenienti indifferentemente dall'una 0
dall'altra zona.
Tali doglianze sono fondate.
Innanzitutto, il fatto che vi fossero più gruppi contrappo- sti, facenti capo a personaggi diversi, non ė, di per sè,
indicativo per escludere la esistenza di una associazione di tipo mafioso.
Tali consorterie, comunque denominate (mafia, camorra,
ecc.), non sono sempre dei ndrangheta, sacra corona unita 74 а blocchi unitari, organizzati in maniera rigidamente ver ticistica, ma, come è noto, si caratterizzano spesso per una loro articolazione territoriale, essendo organizzati per gruppi, denominati "clan", "famiglie", "ndrine", "bat-
terie" ecc.-
Ciascuno di questi gruppi si riconosce normalmente in uno 0 più capi, i quali, nell'ambito del territorio in cui operano e delle attività delinquenziali in cui sono "specializzati", possono godere di una certa autonomia decisionale ed Opera-
tiva. A volte tali gruppi fanno capo ad un clan dominante, al quale versano una quota dei proventi;
a volte, Sono
sistematicamente coordinati e diretti da แก organismo rappresentativo di tutti i clan;
a volte ricorrono perio- E
dici "vertici", riuniti episodicamente, specie quando si tratta di assumere importanti decisioni che coinvolgono la vita e il funzionamento di tutti o di alcuni clan.
Il fatto che tra i vari gruppi o tra vari capi si svilup- pino dei contrasti, che talora sfociano in vere e proprie
"guerre di mafia", non ne snaUR affatto l'essenza,
in quanto, nonostante i contrasti, conservano pur sempre la loro naUR di consorterie mafiose.
Si tratta di vedere, quindi, se - al di là della articola- zione in gruppi o dei contrasti fra questi esistenti, al di là della esistenza di velleità individualistiche di even-
tuali "cani sciolti" ברו!..!vi sia una matrice unitaria,
strategia comune, LIM "comune sentire", in grado di conferire concludentia" ed ina ciascun gruppo, anche "per facta maniera implicita, prescindendo dalla consacrazione in 477 vero e proprio patto di ADsione, quell'alone di invincibi- lità e quella forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, quella condizione di assoggettamento interno ed esterno e di Omertà che ne deriva, e delle quali i singoli associati si avvalgono nel commettere i singoli reati.
Sotto tale profilo, qualora la capacità intimidatrice e la
condizione di assoggettamento e di omertà, caratterizzanti
l'associazione mafiosa, vengano riconosciute come esistenti
75 nell'ambiente in cui eSS opera, e di fatto subite come inevitabili sia dagli affiliati che dalle vittime, anche potenziali, dei delitti, l'associazione che di tali aspetti si avvantaggia acquista automaticamente carattere di mafio-
sità, a prescindere dal modo in cui eSS sia articolata sul
territorio, dai collegamenti esistenti tra i vari gruppi dal grado di pericolosità e di penetrazione nel tessuto
sociale che eSS ha raggiunto. negli Conseguentemente, quando la Corte di Bari avverte che armi ultimi tempi gli episodi di violenza e di minaccia con avevano fatto registrare "un salto di qualità dell'ambiente malavitoso foggiano, una evoluzione della semplice associa zione per delinquere". verso forme di criminalità più peri- colose e preoccupanti, si da potersi parlare di una asso-
ciazione mafiosa "in fieri" e che si doveva escludere " che una organizzazione appena costituita potesse essere quali- ficata "ab initio" come associazione mafiosa, trascura nel
contempo di verificare, com'era neceSSrio fare, se ને
patto prescindere dalla esistenza di un vero e proprio dalla associativo, espresso 0 tacito, fra i vari gruppi e convinzione di qualche associato (CA) di non avere ancora raggiunto, la "dignità" di Lina vera e propria orga-
nizzazione mafiosa di fatto i vari gruppi si comportavano come clan mafiosi e come tali venivano percepiti dagli associati e dai malcapitati, che vivendo nel territorio di
loro influenza, venivano "avvicinati", intimiditi, taglieg- giati e, in caso di resistenza, uccisi.
In altre parole, in una vicenda come quella in esame, era indispensabile la verifica LLeventuale "uso oggettivo del metodo mafioso di intimidazione, di omertà e di sudditanza psicologica" (come si esprime la sentenza di primo grado), da parte dei soggetti affiliati ai vari gruppi criminali,
per stabilire se gli stessi erano 0 meno coscienti di poter avvalersi del "patrimonio" di intimidazione che da tali gruppi, a torto ragione, promanava, e Se 14 condotta
76 degli stessi potesse quindi inquadrarsi nello schema di cui all'art.416-bis c.p.-
Nella sentenza impugnata non vi sono che scarsi riferimenti alle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, e in particolare nei capitoli 2.2, 2.3 e 4.2, dalle quali sembra invece emergere la esistenza di una criminalità
agguerrita, ben radicata sul territorio, coesa, potente, che incute timore e rispetto, pronta a colmare i vuoti che si determinano a causa di morti o di arresti, avente agganci con personaggi legati a certi settori, sia pure marginali, LLorganizzazione statale, articolata in gruppi tra loro collegati, anche se spesso in RR per il controllo dei traffici e per la supremazia sul territorio.
Sotto altro profilo, era neceSSrio che i giudici si faces- sero carico, nella sentenza impugnata, di una visione di insieme del fenomeno, di un esame globale e meno parcelliz- zato della strategia ideativa e operativa che lo sorreggeva, di una approfondita verifica della eventuale unitarietà di
tale strategia, dei collegamenti esistenti fra i. diversi episodi criminosi, e di una puntuale disamina, mirante a
verificare se tali episodi, unitamente a quelli oggetto di altri procedimenti conclusi con sentenze definitive, fossero
0 meno legati da una matrice comune, frutto di una precisa programmazione, di una capillare distribuzione di ruoli e di una più o meno ampia articolazione territoriale.
Ciò, a maggior ragione quando, come nella specie, si ammette che diverse fonti probatorie hanno denunziato la esistenza di una caSS comune, hanno parlato di distribuzione di utili a livello territoriale e di affiliazioni condotte con riti sacraleggianti e, per cià stesso, implicanti una adesione totale, definitiva ed irrevocabile, nonchè severissime sanzioni per chi avesse pensato di dissociarsi.
Anche il significato simbolico di tali affiliazioni, con tutto il rituale che le accompagnava F l'uso di termini particolari per identificare il "grado" gerarchico degli associati, (come "la santa", "le sigarette", ecc.), tenuto
Haute
*7*7 conto di tutti gli altri elementi emersi, avrebbero dovuto menoessere scandagliati in maniera più penetrante, sbrigativamente inquadrati, tutti @ in ogni caso, come strumenti di attribuzione di un generico "status" delin-
quenziale.
--
Si sarebbero dovuti infatti verificare, per quanto possibi- le, le motivazioni più profonde per le quali determinati soggetti sceglievano di volta in volta, sia in carcere che in libertà, di acquisire tale "status" e si sarebbe dovuto
rispondere al quesito se esso, come si sostiene, era Sem- plicemente un mezzo per godere di un trattamento privile giato all'interno delle strutture carcerarie, 0 piuttosto, nei singoli casi, un modo indispensabile per divenire (o essere considerati) esponenti di una organizzazione dotata di un notevole potere di coartazione e, per ciò stesso, maggiormente "rispettati" sia nell'ambiente malavitoso che
dalle eventuali vittime.
Senza dire che, સો prescindere dalla considerazione che, in
base a norme di comune esperienza, un eventuale migliore apparte- "trattamento" in carcere deriva normalmente dalla nenza a clan più o meno dotati di forza di intimidazione, la affermazione della Corte di Bari secondo la quale le affiliazioni, con tutto il rituale che le accompagnavano, avevano soltanto lo scopo di assicurare dei privilegi in avrebbe dovuto essere accompagnata dalla contem- carcere poranea spiegazione del significato e degli scopi delle
affiliazioni che venivano fatte anche al di fuori degli istituti penitenziari.
Vi sono quindi fondate ragioni per accogliere il primo motivo di gravame del ricorso del P.G. annullare con la rinvio finalizzato ad un nuovo esame sul punto appello di Bari nella assise di sentenza della Corte di del reato previsto derubricazione parte relativa alla
dall'art.416-bis c.p. in quello previsto dall'art.416 stesso codice.
78 Anche se proposto in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo di gravame per la sua evidente rilevanza hella economia del processo per l'indubbio collegamento con le problematiche da risolvere ai fini della individua-
tione della esatta qualificazione giuridica del reato associativo di cui alla lett.A) della rubrica, e quindi con
1 primo motivo è da accogliere anche il secondo motivo di
-
doglianza del ricorso del Procuratore Generale di Bari che,
oltre alla sentenza, ha impugnato, per la parte in questio-
ne, anche l'ordinanza 9.6.1995 della Corte di Bari.
Con la suindicata ordinanza, la Corte aveva, fra l'altro,
respinto la richiesta del P.M. di udienza, diretta ad
bttenere la acquisizione di intercettazioni ambientali eseguite in un diverso procedimento, dalle quali, a detta del richiedente, sarebbero emersi elementi decisivi ai fini
Hel giudizio, sia per quanto riguarda la struttura della
brganizzazione, che per quanto riguarda la individuazione dei capi di eSS.
Si tratta, pertanto, senza ombra di dubbio, della mancata
prova decisiva, inquadrabile, come assunzione di una doglianza, nel motivo di cui alla lett.d) del primo comma
LLart.606 c.p.p.-
La Corte di Bari aveva motivato la sua decisione di rrigetto,
Įritenendo, da un lato, che l'acquisizione delle intercetta- zioni non fosse indispensabile l'accertamento dei "per ai sensi delitti contestati dell'art.270 c.p.p." e,
dall'altro, che la valutazione di una prova del genere fosse compleSS in quanto abbisognevole "di una istruttoria
ADguata, per l'accertamento della serietà dei riferimenti per la imputazione degli stessi, incompatibile con le
caratteristiche del giudizio di appello". Ciè, prescindendo
"dagli effetti negativi della conseguente violazione del segreto istruttorio", non essendo per altro noto se fosse regi- "stato 0 meno disposto il deposito dei verbali delle strazioni nella segreteria del P.M. competente". Vi é intanto da rilevare che, avuto riguardo alle conside-
razioni svolte in sede di esame del primo motivo di
doglianza, la acquisizione delle intercettazioni stante la diversità di valutazione cui le risultanze processuali fino poi a quel momento acquisite poteva, come in effetti avvenuto, dar luogo, stante la implicita sostanziale incompletezza di tali acquisizioni probatorie era invece
-
certamente indispensabile, proprio al fine di verificare
l'esatta naUR delle articolazioni criminose esistenti in
FO e provincia. soddisfatta la condizione di cui Era quindi da considerare al primo comma LLart.270 c.p.p.
Quanto alle altre valutazioni, non esisteva alcun impedi-
mento alla possibilità di utilizzazione delle intercetta-
sussistendo zioni nel presente procedimento, in quanto, non alcuno dei divieti di cui all'art.271, non rimaneva (e non
rimane) che seguire le modalità di esecuzione previste dal 2 e dal 3° comma LLart.270. Ciò per la semplice ragione 0
che, una volta verificata la esistenza della condizione della assoluta necessità di acquisire, a fini di prova, le intercettazioni, ogni rilievo relativo alla eventuale complessità LLiter procedurale da seguire incongruo rispetto alle finalità, legate alle esigenze probatorie, che la legge intende perseguire e garantire;
mentre qualsiasi altra questione, come quella relativa al pericolo di viola- zione del segreto istruttorio, appare totalmente estranea al sistema delineato dalla legge, dovendo essere, semmai, 11
P.M. procedente ad opporre eventuali pericoli di violazione del segreto istruttorio.
Anche l'ordinanza 9.6.1995 della Corte di Assise di Appello
di Bari va pertanto annullata limitatamente al diniego della rinnovazione parziale del dibattimento, finalizzata alla acquisizione delle intercettazioni ambientali. ricorsoVa altresì accolto il quinto motivo di doglianza del del P.G., relativo alla IO di BO VE dal reato associativo di cui al capo A) della rubrica.
80 La Corte di Bari, dopo avere affermato che il BO
risultava organicamente inserito nel gruppo "BO" di San
Severo, dedito al settore del traffico degli stupefacenti,
to ha assolto dal suddetto reato associativo, assumendo che non risultava "sufficientemente provata la partecipazione ad associazione a delinquere o comunque che l'associazione di avesse come scopo la commissione di una qui faceva parte quelli in tema di serie indeterminata di delitti, oltre spaccio di droga". parte dedicata allo Le censure del P.G., richiamate nella svolgimento del processo, sono fondate.
La insufficienza di motivazione è più che evidente, anzi si
può senz'altro nella specie parlare di assenza di motiva-
zione, dato che le poche parole usate non consentono di
percepire in alcun modo quale sia stato l'iter logico seguito dai giudici per pervenire al giudizio assolutorio, a fronte delle diverse e più articolate argomentazioni conte-
hute nella sentenza di primo grado. della ScarnaAltrettanto evidente la contraddittorietà
motivazione rispetto alle affermazioni della steSS Corte di
Bari circa il sicuro inserimento del BO nel gruppo di
San Severo e alla conseguente condanna dello stesso, senza alcuna ulteriore spiegazione, in aggiunta alle considera- zioni meramente assertive sopra riportate, solo per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
La sentenza impugnata va pertanto annullata anche relativa- mente al punto sopra specificato.
Per quanto riguarda gli altri motivi di doglianza, relativi
alla IO di BE TO, LL OR,
La TT TO e UE EL dal reato di associa zione per delinquere finalizzata allo spaccio di Sostanze
stupefacenti, rimandando alla trattazione particolareggiata l'esame della posizione del BE, che ha proposto a Sua volta ricorso, si osserva quanto segue:
1) LL OR. Condannato in primo grado, è stato assolto in appello.
Placken 21 La Corte di FO aveva affermato la di lui responsabilità sulla base delle dichiarazioni del EL, il quale aveva asserito che egli comperava e smerciava droga, e sulla base del di lui arresto, avvenuto il 22.1.1991 insieme ad
altre persone per detenzione di droga (cosiddetta operazione
"Shivar").
La Corte di Bari ha rilevato che il EL aveva però
precisato che il LL comprava E Smerciava droga
"autonomamente, senza dipendere da alcuno " e che l'opera-
zione "Shivar" non poteva essere considerata prova del SUO
inserimento in una associazione avente come scopo il traf-
fico di stupefacenti, perchè in quell'occasione erano stati rinvenuti pochissimi grammi di cocaina indosso alla fidan- zata, indizio della sua attività di spaccio, ma non prova del suo inserimento in una vera e propria organizzazione.
Le osservazioni del P.G., riportate nel capitolo dedicato al suo ricorso, non apportano alcun dato diverso rispetto al
quadro probatorio delineato dai giudici di merito, che hanno ritenuto l'attività di spaccio, cui il LL si dedicava, di per sè non sufficiente per inferirne l'ADsione
ad una vera e propria associazione.
2) La TT TO e UE EL. Sono stati assolti in primo e in secondo grado. I giudici di merito hanno
osservato che gli scarsi elementi emersi, riferibili ad una
loro, forse occasionale, attività di spaccio, non consenti- vano di stabilire se gli stessi fossero o meno partecipi di un sodalizio criminoso finalizzato alla attività di spaccio.
I rilievi del P.G. (erano stati arrestati insieme per detenzione di droga ed avrebbero svolto il ruolo di corrieri della droga per conto di UE CH) risultano con-
traddetti dalle osservazioni contenute nelle due sentenze di merito, secondo cui, invece, la loro attività di spaccio era rimasta in ombra, in quanto sconosciuta era rimasta "l'en-
tità e la naUR LLopera da loro prestata".
In conformità alle richieste del P.G. di udienza, non emergendo ne Carenza ne illogicità di motivazione, il
82 icorso proposto dal P.G. di Bari nei confronti dei predetti
LL, La TT e UE, va pertanto rigettato.
IL REATO DI ASSOCIAZIONE FINALIZZATA ALLO SPACCIO
La dichiarazione di colpevolezza in ordine alla imputazione
Hi cui all'art.74 del D.P.R.
9.10.1990 n.309, pronunciata
Halla Corte di Bari, riguarda, oltre che CA TO (che hon ha proposto ricorso sul punto), UE CH,
ET CC, BO VE, GR TO
ZO, ER RD, ES TO, IS
FE e RA TO. Inoltre il F.G. di Bari ha proposto ricorso avvers0 l'IO da tale reato di
BE TO, LL OR, La TT TO
UE EL. Pur rimandando all'esame delle singole posizioni degli imputati, appare opportuno, per evitare inutili ripetizioni, svolgere alcune considerazioni e affermare alcuni principi comuni alle posizioni dei suddetti ricorrenti e che possono essere senz'altro estesi, sia pure sotto un angolo visuale diverso, agli imputati del medesimo reato associativo, nei confronti dei quali il P.G. ha proposto ricorso.
Non c'è dubbio, come affermato dai giudici di merito, che il reato in questione può concorrere con quello di associazione
(per delinquere o con quello di associazione mafiosa. In tal senso la giurisprudenza di questa Corte assolutamente شیع
costante. E' altrettanto pacifico che lo schema incriminatorio di cui alla disposizione sopra citata non richiede la sussistenza di una compleSS e articolata organizzazione, essendo sufficienti anche strutture rudimentali deducibill dalla predisposizione di mezzi anche semplici ed elementari per
-
il perseguimento del fine di spaccio da parte degli a550-
ciati.
eanes 83 M indubbiamente esatte, prende le mosse Da tali premessë,
pervenire alla pronuncia di con- l'impugnata sentenza per riguardi degli otto ricorrenti Борга indicati, danna nei dando atto delle rivelazioni di sei collaboratori di giu-
stizia, i quali avrebbero ampiamente riferito della esi
stenza di gruppi, alcuni dediti esclusivamente al traffico compimento di sostanze stupefacenti e altri dediti anche al di delitti di vario genere.
Tuttavia, nel momento in cui sono state esaminate le singole posizioni degli imputati, si è fatto ogni volta ricorso ad una motivazione stereotipa e priva di contenuti, facendo,
nella migliore delle ipotesi, un vago e generico cenno alle dichiarazioni dei collaboranti come indicative di Lm ነገርን
meglio specificato inserimento in un certo gruppo dedito al traffico di stupefacenti, senza procedere ad una disamina,
per quanto possibile esauriente, del contenuto delle rive-
lazioni dei collaboranti, delle eventuali convergenze 0
divergenze di esse degli elementi probatori emersi P
carico di ciascuno.
Nulla, ad esempio, si dice, in genere, del gruppo nel quale ciascun imputato avrebbe operato, del territorio di appar-
tenenza, degli altri componenti del gruppo, del contributo materiale apportato, della esistenza di eventuali elementi
concreti, oltre alla semplice parola dei collaboratori, che potessero corroborarla.
Vero è che nella impugnata sentenza vi é a pag.54 un capi-
tolo specificamente dedicato ai collaboratori di giustizia. Ma in esso si rinvengono soltanto delle affermazioni, per altro corrette, sul modo in cui le dichiarazioni degli stessi devono essere valutate, che sono rimaste soltanto delle pure e semplici dichiarazioni di intenti, alle quali applica- avrebbe dovuto far seguito una puntuale e concreta zione dei principi astrattamente esposti.
Ad esempio, quando si afferma che non basta la aritmetica evitare sommatoria di più chiamate convergenti, che bisogna mera circolarità il pericolo prova, 0 che d e l la
de l la
84 sarebbe auspicabile che la convergenza delle diverse propa- lazioni non costituisca un alibi per appiattire le indagini,
ancora, che0, il controllo deve avvenire su ogni singola indubbia- parte della dichiarazione, si fanno affermazioni mente esatte.
Ma, contrariamente a quello che sarebbe stato logico atten- dersi, almeno per quanto riguarda la imputazione di 3550-
ciazione finalizzata allo spaccio, non solo tali afferma- zioni di principio sono state tradite, ma sono rimasti del tutto inattuati i lodevoli intenti inizialmente espressi.
Si deve pertanto registrare, relativamente alla imputazione in esame, salvo ciè che attiene specificamente a ciascun imputato, una macroscopica carenza di motivazione oltre,
ovviamente, ad una altrettanto evidente illogicità e contraddittorietà tra le premesse, già valutate come Cor-
rette, e le successive considerazioni, tutt'altro che in
linea com esse.
Nè possono servire, per colmare tale lacuna, le considera- zioni svolte nella parte generale e, più specificamente nel capitolo dedicato alla "associazione a delinquere" (pag.41 e segg.), in quanto vi si rinvengono esclusivamente valuta-
|zioni riguardanti i reati di cui agli artt.416 e 416-bis nessun riferimento vi è al reato associativo di cui C.P.
all'art.74 D.P.R. 309 del 1990.
LE SINGOLE POSIZIONI DEI RICORRENTI Allo scopo di evitare inutili ripetizioni, è opportuno premettere relativamente alla doglianza, avanzata dalla maggior parte dei ricorrenti, secondo cui la motivazione impugnata sarebbe carente in alcune Parti della sentenza relative alla affermazione della responsabilità degli imputati che tale motivazione, in caso di conferma del giudizio di responsabilità pronunciato in prime cure, Va naURlmente integrata con quella contenuta nella sentenza
Placke di primo grado. In tali casi, infatti, la decisione, anche se articolata in più gradi di giudizio, siccome espressa
nella medesima direzione, si, deve considerare e valutare
nella sua unitarietà e globalità.
Inoltre, è bene precisare che le censure di questa Corte,
concernenti la qualificazione giuridica del reato di asso-
ciazione per delinquere, aventi carattere generale, non possono avere influenza sulla posizione dei singoli imputati non nella misura in cui tali censure li investano se d ire t-
tamente.
I difetti di motivazione riscontrati sul punto, in accogli- mento del ricorso del P.G., non possono tuttavia comportare anche l'accoglimento delle doglianze degli imputati sulle
questioni relative alla esistenza delle associazioni l'ADsione ad esse, laddove il loro inserimento in gruppi criminali sia stato congruamente e convincentemente motiva-
to, rimanendo soltanto da accertare se tali sodalizi
eventualmente raggruppabili sotto la medesima organizzazione abbiano 0 meno carattere mafioso.
NA IO.
Sicuramente non fondata è la doglianza relativa alla asse-
rita carenza di motivazione in ordine alla esistenza della associazione criminosa e alla partecipazione del BE ad e ss a .
La Corte di Assise di FO ha infatti ampiamente ed
esaurientemente dimostrato, oltre che la esistenza di
gruppo criminoso, avente lo scopo di commettere un numero indeterminato di reati di vario genere, facente capo a ZI
UÈ e ET CC del quale facevano parte Corvino
ER RD, TO RD, GR TO,
NC, OS ES, ES TO, OS
US, CI RR TO ed altri che si omettono per brevità anche la ADsione ad esso del BE in posi-
zione di evidente spicco, svolgendovi egli il ruolo di
"cassiere" o di "contabile". F la motivazione in proposito
86 །
appare congrua, logica e sufficientemente approfondita, ed è
stata ribadita, sia pure in maniera schematica, dai giudici
Hi appello.
Il fatto che la Corte di Bari, a differenza di quella di
primo grado, abbia ritenuto che in FO, anzichè un unico gruppo, operavano "batterie", non inficia più gruppi 0 minimamente nè la affermazione della esistenza del gruppo
ZI-ET, ne la affermazione circa la adesione del
BE a tale gruppo, per di più con un ruolo di primaria importanza.
La attuazione di un programma criminoso comprendente delitti
Hi vario genere, la previsione di una caSS comune G la ripartizione dei proventi fra i vari ADrenti sono elementi dei quali è stata ampiamente dimostrata la esistenza, e che chiaramente indicativi della costituzione di sono una organizzazione permanente, certamente pericolosa e in grado di attuare le finalità delinquenziali perseguite. Quanto alla ADsione del BE, le argomentazioni dei giudici di merito circa il ruolo da lui svolto in EN al gruppo pacificamente quanto convergentemente indicato dai collaboranti CA, NN e EL appaiono inattacabili in quanto chiaramente dimostrative del SUO
permanente e duraturo inserimento nel gruppo.
E' vero che la semplice frequenza di pregiudicati 0 la
(partecipazione ad 407 solo episodio criminoso, come la
estorsione ai danni di ZI, non sono di per sè suffi-
cienti ad integrare la prova della partecipazione સ્ત્ર 4117
sodalizio criminoso. Ma, a prescindere dal fatto che non Si
è data alcuna motivazione in ordine a tale frequentazione
(come parentela, rapporti di affari ecc.), quando, come nella specie, a tali elementi indiziari si aggiungono altri dati di indubbio valore probatorio, come le plurime circostanziate rivelazioni da parte di tre collaboranti, la prova di tale ADsione non può non considerarsi raggiunta.
87 A nulla rileva il fatto che il BE non abbia parteci-
pato a riti di affiliazione, quando la Sua affiliazione emerge aliunde e "per facta concludentia".
Altrettanto infondata appare la Censura relativa alla estorsione ai danni di nella affermata corresponsabilità
ZI IO.
gliSi assume da parte del ricorrente che, essendo stati episodi estorsivi numerosi nell'arco di tre anni, ed essendo stato l'intervento del BE collocato dalla parte offesa in un momento successivo al pagamento della somma di 35
milioni in favore di VI RD e ER RD,
egli dovrebbe semmai rispondere di tentativo di estorsione.
Ma la Corte di FO, prima, e quella di Bari, dopo, hanno dimostrato che l'episodio della consegna della somma sud- detta si iscrive in una attività estorsiva che mirava મે
costringere il ZI versare alla organizzazione dicentinaia di milioni, sicchè il pagamento LLimporto cui sopra non costituiva altro che il versamento di una porzione delle somme che i soggetti, che avevano preso di mira l'imprenditore, si prefiggevano di incaSSre in più
riprese, e con richieste di denaro ripetute nel tempo, reiterate con minacce sempre più preSSnti.
Anzi, secondo le testimonianze riportate nelle sentenze
(ZI CH, isp. De OL, isp.FOzo, Carella
OM, LL AL, oltre al "memoriale ZI") il BE è stato descritto come il più intransigente nel perseguire l'azione delittuosa intrapresa e nel non accet- tare sconti nel dimensionamento delle somme che il ZI
avrebbe dovuto versare.
A ciò si aggiunga che le persone a cui venne consegnato il
ER) Sono state indicate come denaro (VI
affiliati al gruppo nel quale il BE svolgeva funzioni di cassiere.
Le indicazioni contenute nel memoriale del ZI non possono quindi essere liquidate, come fa il ricorrente, come semplici intuizioni, congetture o illazioni.,
88 Il ricorso del BE va pertanto respinto, con conse-
guente condanna, in solido, al pagamento delle spese pro-
cessuali, inoltre, delle spese sostenute dalle parti e,
civili ZI CH, LO, PP, RA E
BA GI, nella misura di cui in dispositivo.
Nei confronti del medesimo BE il P.G. di Bari ha
(proposto ricorso relativamente alla di lui IO, reato di associazione finalizpronunciata in appello, dal zata allo spaccio.
Corte di Bari avrebbe trascu Lamenta il ricorrente che la secondo le dichiarazioni del rato di considerare che,
BE, quale cassiere della EL, nelle mani del della associazione, veniva Versato i l 35% dei proventi vendita di droga.
In effetti, tale unico elemento, ammesSO che si poSS
considerare provato, come esattamente rilevato dai giudici di merito, non può di per sè significare partecipazione alla associazione di cui sopra, "potendo la funzione di contabile espletarsi ..... al di fuori del settore che nell'associa zione si occupa di stupefacenti". inTale ragionamento è tutt'altro che illogico, in quanto, altri termini, in mancanza di ulteriori e più precisi elementi di riscontro, non si può escludere che tale versa- mento fosse preteso dalla organizzazione per lasciare menoindisturbati coloro che di fatto agivano, associati o che fossero tra di loro, nel campo del traffico degli stupefacenti, come non di rado accAD quando vi è un gruppo che ha una posizione di predominio nel territorio rispetto ad altri gruppi che, pur godendo di una certa libertà
operativa, sono costretti a pagare un "contributo" al clan
dominante. Non è superfluo ricordare, infatti, che mentre il gruppo cui apparteneva il BE operava a FO, soggetti che si occupavano di droga operavano prevalentemente F San
Severo. Il ricorso del P.G. sul punto in questione Va pertanto respinto.
RA MI.
Lamenta il ricorrente illogicità della motivazione sotto il profilo che la sua formale affiliazione, da lui per altro ammeSS (Annacondia ha riferito che "prese il 2° grado"), non aveva alcun significato pratico non avendo egli preso parte attiva ad alcuna attività nell'ambito della associa-
zione.
In realtà dalle sentenze dei giudici di merito risulta invece che a prescindere dalla importanza del grado che
egli rivestiva in EN alla associazione, che depone per una sua posizione di spicco e non per una semplice affiliazione di "tipo carcerario", e cioè quello di gregario del capo
ET CC, del quale era grande amico e collaboratore marginale attività nell'ambito del egli svolgeva una non
sodalizio.
grado si è dato atto, ad esempio, Nella sentenza di primo occhio la affiliazione diche, non avendo visto di buon
IN NC, si diede da fare per fare arrivare all'in- terno del carcere documenti comprovanti che il predetto aveva fatto una chiamata in correità; che aveva fatto da tramite tra il ET e la bambina che questi aveva avuto da una donna brasiliana che lavorava a IL a Mare,
dove esso ON risiedeva prima LLarresto;
che era
stato in precedenza condannato per traffico di stupefacenti.
Le altre Osservazioni del ricorrente non possono e sse r e accolte, in quanto mirano a introdurre nel presente giudizio di legittimità valutazioni di merito che non possono essere
esaminate.
Conseguentemente, il ricorso va rigettato sul punto. invece il ricorso FOdato appare laddove lamenta omessa
motivazione in ordine alla Sua richiesta di concessione generiche. delle attenuanti
90 Ed invero la sentenza di secondo grado, pur dopo avere dato
atto di tale richiesta, ha omesso totalmente di prenderla in considerazione, ragion per cui annullata con rinvio Va
limitatamente al punto relativo alla concedibilità delle attenuanti generiche.
FA ON.
Richiamando le osservazioni contenute nel capitolo relativo il SUO alla qualificazione giuridica del reato associativo,
ricorso deve ritenersi assorbito nella pronuncia di annul lamento della sentenza impugnata sul punto in questione. FI corretta infatti l'affermazione della Corte di Bari,
secondo la quale l'attenuante di cui all'art.8 della legge
203/1991 non è applicabile al delitto di cui all'art.416 ma esclusivamente a quello di cui all'art.416-bis.
Ma, qualora, in sede di rinvio, si dovesse ravvisare la
esistenza di quest'ultimo reato, al CA deve essere riconosciuta l'attenuante in esame.
AR GO.
Le censure del ricorrente, fra l'altro piuttosto generiche, non valgono a scalfire il giudizio di responsabilità
espresso nei suoi confronti dalla Corte di Bari.
L'avere basato tale giudizio sulle dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia escussi im appello (CA, Di
IR RU e Di IR TO), i quali hanno concordemente affermato l'inserimento del PA nel gruppo degli stessi Di IR, operante નરસાન Severo, colmando cosi i dubbi sollevati dalle generiche affermazioni del Chiara-
bella, escusso in primo grado, non appare affatto ne illo- gico, nė contraddittorio, tanto meno, frutto di Linnè!
travisamento delle risultanze processuali.
Quanto alla Osservazione riguardante la asserita Scarsa
credibilità dei Di IR in dipendenza del fatto che i l considera- PA era loro debitore, a prescindere dalla fatto, la zione che trattasi di una valutazione di puro
91 Corte ha dato ragione del suo convincimento, facendo rife-
rimento alla attendibilità complessiva dei tre collaboranti, desumibile dalla perfetta coincidenza sul punto delle loro rivelazioni e dalla corrispondenza di tali rivelazioni con
il contenuto delle dichiarazioni del EL.
Affermando la credibilità di tre collaboranti, dei quali due appartenenti al medesimo gruppo del PA, sulla base
della convergenza delle loro dichiarazioni e del riscontro desumibile dalle dichiarazioni di un quarto collaborante, la
Corte ha ADmpiuto pienamente all'obbligo di motivazione e
non vi sono ragioni per definire tale motivazione illogica o contraddittoria. Il ricorso va pertanto respinto con conseguente condanna del
PA al pagamento delle spese processuali.
CO RI.
Contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, la moti-
vazione appare congrua e convincente.
E' tutt'altro che illogico affermare che il fatto che 11
EL abbia detto di non sapere se fosse 0 meno affiliato non toglie importanza all'altra affermazione dello stesso EL, secondo la quale il IC era stipen- diato dalla organizzazione. Tanto più che il convincimento espresso dalla Corte di FO, fatto proprio da quella di
Bari, secondo cui lo "stipendio" non può che essere erogato
a chi fa parte del sodalizio, appare confortato sia dalle dichiarazioni dello NN, che ha dato assicurazioni sulla Sua affiliazione, Sia dalla Sua partecipazione, desumibile da una sentenza paSSta in giudicato, alla cosiddetta "strage AC commissionata dal gruppo
ZI, del quale egli stato indicato comeET
partecipe.
Il fatto che il ET abbia negato che il IC fosse affiliato al SUO gruppo non A stato giustamente preso in
considerazione, per la semplice ragione che il ET non è
92 un "pentito" e finora, non ha mai collaborato ሰር ንግ la giustizia.
Nè il suo stato di detenzione può essere ritenuto incompa-
tibile con la prosecuzione della sua ADsione al sodalizio criminoso, una volta che i giudici di merito, con congrua motivazione, hanno dedotto la persistenza di tale ADsione
dalla percezione di contributi anche durante la sua vita in
carcere.
Squgge ad ogni censura anche la motivazione in ordine al
diniego delle attenuanti generiche, basato, oltre che sui numerosi precedenti penali, anche sulla gravità del reato associativo e, implicitamente, sul ruolo, tutt'altro che
marginale, di "killer", da lui svolto in EN all'associa-
zione.
conseguenteSi impone pertanto il rigetto del ricorso con condanna del IC al pagamento delle spese processuali.
NO ON. conIl ricorrente ha lamentato illogicità della motivazione riguardo al fatto che la Corte di Bari lo avrebbe ritenuto responsabile del reato associativo soltanto sulla base delle dichiarazioni dello NN senza tener conto delle diverse E contrastanti "dichiarazioni liberatorie" del
EL e del CA. Ora, a parte il fatto che i giudici di merito hanno basato
loro giudizio anche su altri e più significativi elementi il come l'inequivoco contenuto delle intercettazioni telefo-
-
niche, le accuse del ZI, le frequentazioni di perso-
naggi certamente inseriti nell'organizzazione, le modalità della sua partecipazione, con compiti di collettore, alla estorsione in danno di ZI le dichiarazioni del
EL non possono affatto considerarsi "liberatorie".
Egli, infatti, secondo quanto risulta dalle due sentenze, parlando del VI, ha asserito che, pur non essendo
"affiliato perchè "sorrideva dei rituali di " affiliazione", era "vicino" Bernardo TO, personaggio di spicco LLorganizzazione in quanto, come si è visto, vi svolgeva funzioni di cassiere.
Delle dichiarazioni del CA non c'è traccia alcuna nella sentenza d'appello, né il ricorrente, come sarebbe stato logico che facesse, dato che le presenta come decisive (si legge nei motivi di ricorso “attesa la loro decisività"),
precisa quale sia il loro contenuto, sicchè la censura,
almeno sotto tale aspetto, appare del tutto vaga e generica.
Quanto alle doglianze riguardanti la condanna del VI
per il reato di estorsione, trattasi di argomentazioni che tendono a introdurre una diversa letUR, nel merito, delle risultanze processuali, già valutate dai giudici di primo di secondo grado, con argomentazioni logiche e convincenti, come integranti un robusto supporto probatorio a suo carico.
L'unica argomentazione che adombra un problema di diritto quella che accenna alla necessità LLuso, anche da parte di chi conduce le trattative, di minacce o comunque di mezzi di coazione psicologica nei confronti della vittima.
A parte il fatto che, trattandosi di un reato commesso in concorso tra diverse persone, ai fini della attribuibilità
della responsabilità in ordine al reato di estorsione, non occorre che anche chi svolge il compito di condurre le trattative con la parte offesa e di riscuotere materialmente il profitto del reato, reiteri le minacce già profferite da altri complici, nella specie risulta che anche il VI ha pronunciato, sia pure larvatamente, delle minacce, laddove, nel corso di una telefonata intercettata, dice testualmente al Panunzio: "mi Sono infastidito perchè andate parlando a destra e a sinistra di queste cose"; e ancora "dopo di me,
non c'è nessuno.... l'unica ancora di ZZ Sono io"
(v.sentenza di primo grado pag.202).
Il ricorso deve pertanto essere respinto 2 il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, inoltre, delle spese sostenute dalle parti civili ZI CH,
LO PP, RA e BA GI, nella "
misura di cui in dispositivo.
94 D'IA AN.
Le sue doglianze in ordine alla partecipazione al reato
associativo del quale ఉ stato ritenuto colpevole somo
infondate.
I giudici di merito hanno basato la pronuncia di condanna
sulle dichiarazioni di EL e AN in primo grado e di CA e dei due Di IR in secondo grado.
Secondo quanto si legge nelle due sentenze, il EL
ha indicato il D'AL come inserito nella "batteria Man-
sueto" con il compito di tenere contatti, con particolare riguardo alle estorsioni compiute a San Severo, con l'orga- nizzazione foggiana facente capo a ET, ZI e CI-
RR, alla quale la suddetta "batteria" doveva versare il
35% dei proventi delle sue azioni criminose;
il AN ha
riferito che UE CH (capo della omonima "batte-
ria") pagò l'onorario al difensore del D'AL; il CA lo ha indicato come elemento di spicco della suddetta batteria,
nel quale per qualche tempo avrebbe anche svolto ruolo di
Capo: i due Di IR ne hanno confermato l'ADsione al suddetto gruppo, che svolgeva principalmente la sua attività esten- nel campo del traffico di stupefacenti, con qualche sione al campo delle estorsioni, alcune delle quali consu-
mate in collegamento con l'organizzazione foggiana. Non si comprende in che Cosa consisterebbe la pretesa illogicità della motivazione.
secondo Intanto non è esatta l'affermazione del ricorrente diLLonorario cui, a proposito del presunto pagamento difesa da parte del UE CH in favore del D'AL,
di "la sentenza di secondo grado (avrebbe) fatto giustizia errore materiale nel quale era incorso (sic) la sentenza LI Y
di primo grado", essendo stato l'onorario asseritamente
pagato in favore del EL, perchè di tale 'correzio- non vi è traccia nella sentenza di appello.ne"
In secondo luogo, non è vero che i tre collaboranti escussi in appello hanno parlato di lui come persona esclusivamente dedita allo spaccio di stupefacenti, in quanto il D'Aloia,
95 così come era stato rivelato dal EL in primo grado,
è stato dagli stessi indicato come intereSSto anche nel
gruppo "dei settore delle estorsioni, in collegamento con il foggiani".
Conseguentemente, il ricorso va rigettato sul punto.
FOdato appare invece il ricorso laddove lamenta omeSS
motivazione in ordine alla sua richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
Ed invero la sentenza di secondo grado, pur dopo avere dato atto di tale richiesta, ha omesso totalmente di prenderla in considerazione, ragion per cui va annullata con rinvio limitatamente al punto relativo alla concedibilità delle attenuanti generiche.
DE EN NE. concerneIl ricorso è destituito di fondamento per ciò che la contestazione della affermazione della sua responsabilità
in ordine al reato ascrittogli.
Contrariamente a quanto da lui sostenuto, dalle due sentenze emerge che egli ha fatto le dichiarazioni, risultate false,
anche davanti al P.M., che lo ha esaminato all'udienza del
14.7.1992. Non hanno quindi ragion d'essere le doglianze,
fondate sulla asserzione che le mendaci dichiarazioni sarebbero state fatte solo davanti ad organi di P.G.-
Prive di pregio anche le asserzioni, secondo cui la condanna sarebbe basata su congetture, in quanto la falsità delle dagli accerta- dichiarazioni appare ampiamente dimostrata menti calligrafici.
FOdata è invece la doglianza relativa alla quantificazione della pena.
Ed invero, l'art.25 della legge 8.8.1995 n.332 ha modificato la sanzione di cui all'art.371-bis sostituendo la C.P->
reclusione da uno a cinque anni con quella della reclusione fino a quattro anni.
Trattandosi, quindi, di norma sostanziale più favorevole, entrata in vigore ancor prima del paSSggio in giudicato
96 della sentenza di condanna, va senz'altro applicata all'im-
putato. commiTHAMLa sentenza va pertanto annullata limitatamente alla surazione della pena, con rinvio alla Corte competente, che dovrà comminare la pena, tenendo conto della modifica legislativa di cui sopra.
LI CA ON.
Fra gli imputati, è quello che ha la posizione più grave,
essendo stato condannato alla pena più elevata. Sia la sentenza di primo grado che quella di appello gli hanno dedicato una motivazione vasta ed articolata, basando il giudizio di colpevolezza SU valutazioni ampiamente processuali argomentate e SU una disamina delle risultanze tutt'altro che carente ed illogica.
Le censure del ricorrente si appuntano essenzialmente su tre ordini di problemi.
Il primo riguarda un presunto "travisamento" delle emergenze processuali il secondo attiene ad una ricostruzione dei ilfatti che si assume essere illogica;
il terzo riguarda preteso mancato esame di alcune circostanze favorevoli all'imputato.
Si impone in proposito una considerazione di ordine genera- le, e cioè che, a parte taluni aspetti secondari, le doglianze del ricorrente si muovono sostanzialmente im una logica di mera riconsiderazione dei fatti e solo marginal mente affrontano temi di legittimità. Cosi, in particolare, quando Si sostiene che la Corte avrebbe "travisato" le risultanze processuali laddove ha ritenuto compatibili le dichiarazioni della teste Fallarino con quelle dei testi De LO e IE;
o quando si defi-
nisce "non ipotizzabile" la possibilità che l'auto dello esplo-sparatore abbia invertito il senso di marcia dopo la sione dei colpi, e quindi irrealistica la tesi LLincontro
dello stesso sparatore con il teste ER quando si prima, definisce illogico il comportamento LLattentatore durante e dopo l'omicidio, così come ricostruito in senten- za, non si ripropongono, a parte la considerazione che il
travisamento del fatto è escluso dal nuovo codice di rito come motivo di nullità, che questioni di merito.
Ma, a prescindere da ciò, una spiegazione circa il. compor- tamento, asseritamente illogico, degli attentatori che prima affiancarono la macchina del ZI sparando al SUO
indirizzo una prima scarica di colpi di arma da fuoco, poi
invertirono il loro senso di marcia E spararono ancora
all'indirizzo della vittima designata, e poi fecero un nuovo
"testa-coda" per riprendere l'originaria direzione di marcia verso la periferia è stata data sia dalla sentenza di
primo grado, cui quella di appello ha fatto riferimento, sia da quest'ultima.
La prima ha posto l'accento sul carattere di emblematicità
che l'organizzazione, cui il DE CA apparteneva, aveva voluto conferire all'omicidio e sul fatto che, comunque, a prescindere dalle ipotesi che si potevano formulare circa le mosse LLaSSssino dopo il delitto, lo sparatore, Succes- sivamente identificato per il DE CA, venne visto con
certezza, con un'arma identica a quella usata per l'omici-
dio, a distanza di pochi minuti e a qualche centinaio di
metri dal luogo LLattentato, mentre si allontanava precipitosamente, tanto da inciampare, verso un'autovetUR, che lo stava aspettando, di colore rosso.
La seconda ha argomentato che la prima macchina su cui si
trovava lo sparatore tornò indietro, dirigendosi verso la periferia, perchè tale direzione portava al sicuro, fuori
dal centro cittadino.
Anche le considerazioni in ordine alla piena attendibilità
delle dichiarazioni del Nero sfuggono ad ogni censura di
incongruenza. La ricostruzione della illogicità a
Sua
rivelare agli investigatori ciò di cui era decisione di personalità, 1'assenza di qualsiasi conoscenza, la ترات
volontà di trarre vantaggio dalla Sua deposizione,
plausibile spiegazione circa la Sua presenza sul posto, la
98 piena compatibilità della sua deposizione con quella degli
] a palese verosimiglianzaaltri testi, la innegabile e logicità delle LLaSSssinomosse H che preferisce abbandonare l'autovetUR usata per il delitto, per salire
su un'altra parcheggiata in un'altra zona dopo avere coperto a piedi il tragitto, contrassegnato dalla presenza di LIF
giardino condominiale, che separa le due macchine sono tutti aspetti ampiamente esaminati e ADguatamente vagliati dalle due sentenze.
Quanto ai riferimenti che, come sicuri elementi di riscontro e di aggancio, hanno consentito di identificare il Delli
CA, visto fuggire dal luogo del delitto, come autore
LLomicidio elementi ravvisati nella coincidenza tempo-
rale fra il suo avvistamento e l'aSSssinio del ZI;
la
Coincidenza fra le descrizioni somatiche rese dai diversi testi che hanno assistito alle varie fasi LLazione
criminosa (giovane snello, agile, scattante, con Capelli
lunghi e ricci); la provenienza LLimputato, al momento in cui venne incrociato dal ER, da via Napoli, strada in cui era stato poco prima commesso il delitto;
la corrispondenza tra il tipo di arma che egli aveva con sè e quella usata per l'omicidio non si può non rilevare che si tratta indub-
biamente di riflessioni e di valutazioni che danno vita ad un solido costrutto motivazionale.
Non si tratta affatto di considerazioni illogiche o con- traddittorie nè, tanto meno, la ricostruzione dei fatti, operata dai giudici di merito, appare viziata sul piano
Hella razionalità o contraria ai normali canoni di comune esperienza.
Parimenti priva di fondamento la doglianza relativa alla discaricocarenza di motivazione in ordine alle prove a addotte dalla difesa.
Entrambe le sentenze, e in particolare quella di primo grado, hanno dedicato ampia motivazione a tale problema,
Loncludendo, con argomentazioni che sfuggono a qualsiasi verità, che andavano al di là del legittimo esercizio del diritto di difesa, ed ai quali non poteva non annettersi una rilevanza probatoria contraria allo stesso imputato.
La dimostrata falsificazione del tesserino venatorio dello zio LLimputato, la inconducenza LLalibi.prospettato, 1 tentativi di screditare il teste ER, la maldestri inattendibilità e inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dai testi addotti dalla difesa, sono tutti aspetti e circo-
stanze ADguatamente presi in esame e sottoposti a rigoroso vaglio critico.
Generiche e non conducenti le doglianze riguardanti le considerazioni della sentenza in ordine alle risultanze e in ordine al ritrovamento LLarma del dello "stub"
delitto.
Si è ipotizzato che l'avere riscontrato soltanto scarsi
residui da sparo SU una mano del DE CA fosse dovuto all'uso di guanti da chirurgo, ma che, tuttavia, tale
LLimpu-circostanza, posta in relazione con l'asserzione tato di non avere maneggiato armi nei giorni prossimi a
quello LLomicidio, rappresentasse un ulteriore elemento a sostegno della sua colpevolezza. Si è altresi osservato che il rinvenimento della pistola, che era stata deposta in bella vista nell'auto usata per l'omicidio, a Sua volta abbandonata in una strada, considerato dalla difesa come circostanza incompatibile con le dichiarazioni del ER,
potesse essere in realtà una messinscena attuata con lo
scopo di sviare le indagini.
Nulla autorizza ad affermare che si tratti di affermazioni illogiche. Del tutto inconsistenti @ vaghe, infine, le doglianze relative alla asserita carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del sodalizio crimino50 e alla appartenenza ad esso del DE CA. toto, con conseguente Il ricorso va pertanto rigettato in condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali inoltre, delle spese Sostenute dalle Parti civili
100 ZI CH, LO, PP, RA e BA
GI, nella misura di cui in dispositivo.
LI MU IN. dellaLe censure mosse dal ricorrente (carenza e illogicità
motivazione della sentenza) riguardano essenzialmente la dipresunta genericità delle rivelazioni dei collaboratori giustizia e mancanza di riscontri a tali propalazioni, il fatto che egli sarebbe stato assolto dalla partecipazione alla cosiddetta strage Bacardi, assunta come indizio del suo concorso nel reato associativo, e dal fatto che egli era stato detenuto dal maggio 1989 al giugno 1993.
Trattasi di doglianze infondate.
Le dichiarazioni del EL e del RA, delle quali i giudici hanno dato atto, appaiono invece circostanziate particolareggiate, e " secondo quanto risulta dalla sentenza di appello, hanno trovato puntuale riscontro in quelle del Caiafa e dei due Di IR, i quali lo hanno indicato come appartenente al gruppo di ET CC, operante a FO. Anche a non volere tener conto della partecipazione alla strage Bacardi, dalla quale il ricorrente afferma di essere stato assolto (ma ogni accertamento in proposito è impossi- bile in questa sede), non appare censurabile la motivazione dei giudici di merito che hanno ritenuto gli altri elementi di riscontro e cioè le frequentazioni delle altre persone coinvolte nel processo, la "vicinanza" con il ET e con
GN GE (entrambi riconosciuti delcapi gruppo foggiano) come ulteriore, anche se non neceSSrio, Sup-
porto alle già circostanziate, quindi valutate come attendibili, dichiarazioni del EL, del RA
degli altri collaboranti.
Delle dichiarazioni LLNN, asseritamente favore-
voli al ricorrente, non c'è traccia alcuna nella sentenza di appello, mentre nella sentenza di primo grado le rivelazioni dello stesso vengono definite come "chiamata in correita
101 generica scarsamente significativa", non certo come propalazioni in contrasto con quelle degli altri collabo-
ranti.
facesse,Ne il ricorrente, come sarebbe stato logico che precisa quale sia il loro contenuto, sicctrè la censura,
almeno sotto tale aspetto, appare del tutto vaga e generica.
I l SUO stato di detenzione può poi essere ritenuto רושרו
incompatibile con la prosecuzione della Sua adesione al
sodalizio criminoso, una volta che i giudici di merito, con congrua motivazione, hanno dedotto la persistenza di tale ADsione dalla esistenza di molteplici elementi probatori,
fra cui anche la corresponsione di contributi alla di lui
moglie nel corso della sua permanenza in carcere.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso del Delli Muti va pertanto respinto con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
DE ZZ PE.
Non è esatto, come sostiene il ricorrente, che il giudizio da entrambi le corti di merito, di colpevolezza, espresso sulle affiliazioni di cui hanno sia basato esclusivamente tale parlato i collaboranti EL e NN, e che giudizio appare inficiato da carenza e illogicità motiva- zionale, in quanto si sarebbe trattato solo di affiliazioni
di tipo "carcerario", e cioè finalizzate ad ottenere piccoli benefici in ambiente detentivo, così come avrebbe ritenuto
la corte di Bari.
A parte la considerazione che quest'ultima Corte non ha
affermato che non poSS essere attribuita alcuna importanza ai riti di affiliazione, ma ha semp licemente chiarito che essi sono da considerare nè logicamente neceSSri nè suffi-
cienti ai fini della prova in ordine alla partecipazione ad una associazione per delinquere, dovendo essere il loro
significato valutato con prudenza, in realtà si è dato atto che i collaboranti non si sono limitati A parlare della Sua
affiliazione in carcere.
102 Si è chiarito infatti che lo NN ha precisato che il
De NU faceva parte del gruppo di San Severo facente capo a CA TO e a IN NC, gruppo dedito prevalen- temente al traffico di stupefacenti, che tali dichiara-
zioni hanno trovato riscontro sia nelle rivelazioni dello stesso CA, sia nella circostanza che il De NU è stato arrestato in flagranza di reato a Milano insieme al IN.
FOdata appare quindi la valutazione dei giudici di merito circa la ravvisabilità, nella condotta del ricorrente, al di
1 A della formale affiliazione avvenuta in carcere, di concreti comportamenti di ADsione alle scelte del sodali-
zio.
Sufficiente, anche se succinta, appare infine la motivazione riguardante il diniego delle attenuanti generiche, giusti-
ficato dai precedenti penali LLimputato e dalla gravità
del reato ascrittogli.
Al rigetto del ricorso non può che far seguito la condanna al pagamento delle spese processuali.
AL GE.
I motivi di ricorso non chiariscono sotto quale profilo la
valutazione delle risultanze processuali a suo carico, da parte dei giudici di merito, sarebbe erronea. diIn effetti, della piena convergenza delle dichiarazioni tutti i collaboranti (EL, RA, NN,
CA, Di IR) in ordine alla appartenenza del Gallucci, per altro indicato come "tra i più fidati", alla cosiddetta
"batteria UE", a Sua volta ADrente al gruppo Moret-
ti-ZI, e dei riscontri, fra cui la comprovata sua parte-
cipazione alla estorsione ai danni di un imprenditore edile
(tale Ciuffreda), si è dato ampiamente atto in entrambe le sentenze, come elementi più che sufficienti per ritenerne provata la ADsione al sodalizio criminoso.
Ne A ravvisabile alcun difetto o illogicità della motiva-
Zione, che appare congrua anche relativamente al diniego attenuanti generiche, giustificato dai precedenti delle
103 reatodalla gravità del E lui penali LLimputato
rigetto della richiesta di rito abbreviato ascritto, e al
(si vedano le considerazioni contenute nella parte dedicata
alle eccezioni preliminari). Il ricorso va quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
IA MI. cheLe censure dello AT muovono dalla asserzione egli sarebbe stato sempre "un cane sciolto", ovvero
delinquente solitario, insofferente di qualunque legame.
La condanna, divenuta esecutiva, per spaccio di stupefacenti rientrerebbe quindi nella sua attività delinquenziale
"autonoma". In ogni caso mancherebbero gli elementi costi-
tutivi del reato associativo.
Bari,Il fatto è che la sentenza di condanna della Corte di che va letta nella sua globalità e non soltanto nella parte riguardante la singola posizione dello AT, ha dato sufficiente dimostrazione sia della sua affiliazione al sodalizio criminoso di FO, facente Capo a Rizzi e
ET, sia della esistenza dei suddetti elementi costitu- tivi.
Sotto il primo profilo, la considerazione secondo la quale
m o grado, gli elementi emersi Suo carico nel
co rso de l p r i sono stati ampliati ed arricchiti dalle dichiarazioni provenienti dai collaboratori escussi in appello, appare fondata su argomentazioni sufficienti, anche se sintetiche,
specie se sommate a quelle contenute nella sentenza di prime cure.
La corte di Bari ha dato atto del suo inserimento nel gruppo foggiano, facendo implicitamente leva sulle risultanze della sentenza della Corte di FO, e cioè sulle dichiarazioni del EL, che aveva riferito che AT 10
partecipava alla "spartenza (divisione) delle sigarette",
segno esteriore della sua affiliazione;
su quelle LLAn-
nacond a, che aveva rivelato che egli Spacciava droga
104 compiva anche delle estorsioni per conto del gruppo Moretti
e che quest'ultimo aveva ammonito esso NN di ነገር ክን
"toccarlo" perchè lavorava per lui;
su quelle del EO, che aveva asserito di avere avuto l'incarico da parte del Rizzi
di ucciderlo perchè prendeva delle iniziative personali al di fuori del controllo e delle decisioni del vertice del gruppo ed infine su quelle del CA e dei Di IR, i
quali avevano affermato che conferiva parte dei proventi del traffico di stupefacenti delle estorsioni commesse aveva degli incarichi ben alla caSS del gruppo e che precisi anche in carcere nel campo delle affiliazioni degli innalzamenti di grado.
Sono tutti elementi che la corte di Bari, nel riformare la sentenza di primo grado, ha giustamente messo in risalto
come aventi un sufficiente valore probatorio sia per il loro intrinseco contenuto sia per il riscontro che le dichiara- zioni LLuno rappresentano per le dichiarazioni LLal
tro.
contenute nei motivi di ricorso,Ne le considerazioni fondate essenzialmente su valutazioni di mero fatto, possono valere per sminuire la portata delle considerazioni dei
giudici di merito. Anzi, in Lin certo senso, servono ad
arricchirne e a rafforzarne il valore, in quanto riportano dei particolari non riferiti in sentenza.
Sotto il secondo profilo (esistenza degli elementi costitu
tivi del reato associativo), nella parte generale della
motivazione, alla quale ha fatto un espresso richiamo, la corte territoriale ha ampiamente dimostrato la esistenza di diversi gruppi fra cui il gruppo ET, cui lo Impagl- iatelli apparteneva che era dedito alla consumazione di reati di vario genere, fornito di una ADguata strutUR
organizzativa, caratterizzato da W17 vincolo associativo
Saldo e perdurante nel tempo, nell'ambito del quale ciascun membro svolgeva, con piena consapevolezza, un ruolo Parti colare sotto le direttive che di volta in volta venivano date dai capi.
Bunchers 105 la sentenzaPoichè le doglianze avanzate non sono fondate e impugnata sfugge alle relative censure, il ricorso Va
respinto ed il ricorrente delle va condannato al pagamento spese processuali.
NS MI.
Il ricorso fondato solo in parte, e precisamente in
relazione alle doglianze riguardanti la condanna per il finalizzata al traffico di stupefa-reato di associazione centi.
In proposito, vanno richiamate le osservazioni contenute nel capitolo appositamente dedicato alla suddetta imputazione, con l'ulteriore aggiunta che il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alle dichiarazioni del EL ("al traffico di droga si dedicavano un po' tutti, ma chi ne
pattuiva il prezzo era UE"), del CA ("a Mansueto
fornivo droga"), તે quelle analoghe dei due Di IR 0
all'arresto in casa CI (c.d. operazione "Shivar"), poteva essere conducente nell'ambito di una eventuale imputazione di traffico di stupefacenti (ipotesi che la Corte di Bari ha comunque escluso "non essendo in atti prova di specifici episodi di detenzione o spaccio di droga"), ma non appare sufficiente, in mancanza di altri più specifici supporti probatori, per affermare la responsabilità del UE in ordine al reato associativo in esame.
laper quanto riguarda il UE, Conseguentemente, sentenza della Corte di Bari Va annullata nella parte relativa alla condanna del medesimo per il reato di cui all'art.74 D.P.R. 309/1990. Infondate sono invece tutte le altre doglianze.
Per quanto riguarda iil reato di associazione per delinquere di cui alla lett. a) della rubrica, prescindere dalla a sostanziale genericità delle censure, riguardanti in maniera la imputazione di associazione finalizzatapiù pregnante allo spaccio, Va rilevato che non è sostenibile la tesi
secondo cui non sarebbe stata acquisita nessuna certezza in
106 ordine al "pactum sceleris", alla sua durata nel tempo, al programma criminoso e alla strutUR della organizzazione,
e che non vi sia prova in ordine alla partecipazione del
UE al sodalizio.
La esistenza di un gruppo denominato "batteria UE"
proprio perchè ha preso nome dal suo esponente principale, a sua volta facente parte di un sodalizio più ampio, facente
capo a ET e a ZI, appare ampiamente dimostrata dalle due corti di merito.
La posizione del Mansueto come elemento di spicco della
associazione è stata illustrata ampiamente dalla Corte di
FO che, basandosi sulle dichiarazioni del EL, degli ufficiali di polizia e SU altre risultanze (come l'attentato di cui è stato oggetto), ne ha descritto la personalità e il ruolo di coordinatore del gruppo, di referente con i "grossi capi" della delinquenza foggiana, di
organizzatore delle attività criminose e di curatore delle necessità difensive degli esponenti del gruppo, avolgendo il compito di contattare gli avvocati contribuire al paga-
mento dei relativi onorari;
ed inoltre, descrivendo il ruolo di primo piano da lui avuto nella organizzazione e nella perpetrazione di alcune estorsioni, di cui si parlerà in prosieguo. taliLa Corte di Bari ha poi correttamente ritenuto che elementi erano stati ulteriormente rafforzati dalle dichia razioni del CA e dei due Di IR.
Nè può avere alcun rilievo, per sminuirne il ruolo o per denunciare la illogicità della motivazione della sentenza,
il fatto che egli fosse costretto a versare ai capi il 35% dei proventi del gruppo, perchè tale elemento costituisce, anzi, ulteriore supporto alla tesi accusatoria della Sua
partecipazione all'organizzazione.
e quindi l'asserita La pretesa astiosità del EL
inattendibilità delle Sue accuse in dipendenza del 50-
spetto del medesimo che egli fosse l'amante della moglie, a prescindere dalla inesistenza di elementi concreti in
M arkin 107 proposito, appare superata dalle concomitanti dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia escussi in appello.
Altrettanto priva di pregio l'asserzione, secondo cui gli interventi svolti a favore degli "amici", coinvolti in vicende giudiziarie, non potrebbero considerarsi indicativi della esistenza del fenomeno associativo e della partecipa-
zione del UE, perchè sarebbero stati atti di disinte- reSSta solidarietà, in considerazione della dimostrata sistematicità degli interventi. Risulta infatti dalla che egli si interessò attivamente, sentenza di primo grado oltre che in occasione nelle LLarresto del EL, analoghe occasioni nelle quali furono coinvolti D'Aloia
GA, RI CO, UC AN e altri, essendo solito ciò fare per tutti quelli della sua batteria.
Il fatto che altri presunti collaboratori, come NI, non avrebbero menzionato il UE non può, di per sè, costi di tuire elemento di contrasto, trattandosi, all'evidenza, elemento del tutto neutro.
Per quanto riguarda la estorsione in danno di TÙ, le argomentazioni delle due corti circa il coinvolgimento del Mansueto in tale delitto appaiono ineccepibili, avendo nella dimostrato che il suo intervento è stato determinante richiesta riduzione a due milioni della somma inizialmente alla parte offesa dai componenti del suo gruppo (riduzione
giustificata dal fatto che il PP era all'inizio della suĠ attività) e nella quantificazione della somma che la vittima dovette pagare l'anno successivo (15 milioni), ad attività
avviata. si basa infatti sulle di-La pronuncia di responsabilità
chiarazioni dello stesso TÙ, che si era rivolto al daottenere una riduzione delle Somme EL per quale svolse 11 quelle del EL, il versare, a
SU
UE. intermediario fra la vittima e il ruolo di
Relativamente alla tentata estorsione in danno di PP e ai
reati connessi, i l ragionamento delle Corti di merito,
Secondo Cui le dichiarazioni del EL, che ha
108 chiamato in correità il UE, sono da considerare attendibili in proposito, perchè riscontrate da un elemento obiettivo, come il ritrovamento del secondo ordigno nel posto da lui indicato, appare del tutto convincente tutt'altro che illogico.
Non bisogna infatti, come fa il ricorrente, avere riguardo soltanto al semplice dato del ritrovamento LLordigno
inesploso, ma legare tale circostanza, oltre che al prece- dente attentato andato a segno, anche alle dichiarazioni del
EL e all'altro elemento, altrettanto indubbio, che
fu quest'ultimo a rivelare per primo l'esistenza del tenta- tivo di estorsione, mentre la parte offesa Si era ben
guardata dal farne parola con le autorità.
Per ciò che riguarda, infine, l'estorsione in danno del
BI, si osserva che le considerazioni svolte dai giudici di merito per dimostrare la responsabilità del UE ነገር ንን
vengono in alcun modo indebolite dalle critiche mosse dal ricorrente, il quale sostiene che si sarebbe trattato di una normale compravendita di un appartamento. Le due Corti di assise hanno invece concluso, sulla base degli elementi emersi, che si è trattata da una vera
propria estorsione, posta in essere con modalità atipiche dal Mansueto e da IS FE con il concorso
- consi-del OS TO, amico d'infanzia del BI
stenti nel costringere quest'ultimo a cedere due apparta-
menti ai suddetti UE e IS a prezzo inferiore a quello di mercato (40 milioni ciascuno a fronte di un costo vivo di 50 milioni). Per far ciò, afferma in
S 1
sentenza, i due hanno versato all'atto della promeSS di vendita 10 milioni ciascuno in contanti (denaro che il
BI ha restituito dopo qualche giorno) e hanno rila-
sciato degli effetti cambiari, di £.5 milioni ognuno, per
911 complessivi 40 milioni per ciascun appartamento, sicché estorsori si sarebbero limitati a pagare le Somme dilazio-
nate, lucrando LLanticipo avuto in restituzione. La censura principale del ricorrente si basa sulla conside- razione che i giudici non avrebbero spiegato perchè mai,
i due imputati avessero voluto porre in essere una estor-
sione, avrebbero prima versato del denaro in contanti con
l'intesa che lo avrebbero riavuto indietro, correndo così
l'alea della successiva ed incerta restituzione, e avrebbero per di più sottoscritto delle cambiali per l'importo riman- ente. Comunque, si sostiene, a seguito di Lin accordo rescissorio, gli appartamenti sono stati restituiti all'im- prenditore e questi ha restituito gli acconti che aveva
ricevuti, per cui non sarebbe stato alcun illecito vi penale.
In verità la spiegazione è stata data. Si è infatti preci-
sato che l'ing.TE BI era un imprenditore edile che svolgeva la sua attività in società con uno zio, con il fratello ed altri familiari, 2 che egli concordò con i promittenti acquirenti la restituzione dei due acconti di dieci milioni di lire, per non far sapere ai propri fami-
liari di avere ceduto a pretese estorsive.
Il fatto che i contratti di compravendita Siano stati
rescissi con restituzione dei due appartamenti, ఉ stato
giustamente considerato ininfluente ai fini della consuma-
zione del reato, potendosi, tutt'al più, tenerne conto ai
fini della quantificazione della pena.
Quanto al valore probatorio, in favore della tesi difensiva, della documentazione prodotta (cambiali a firma del Mansueto
e del IS, restituite dal BI dopo la rescis- sione, e fatture di acconto per lire 30 milioni ciascuno
་
4 acconti di Sriferite ad un acconto di 10 milioni milioni portati da altrettanti effetti cambiari, dei quali gli ultimi due onorati per soli tre milioni), si è fatto osservare che lo stes50 è inconsistente, perchè tali docu-
menti non smentiscono affatto la riconsegna dei due acconti inizialmente dati al BI e che, per altro, essi prove-
rebbero addiritUR che il BI avrebbe restituito 30
110 milioni a ciascuno degli imputati, a fronte di 23 milioni da ognuno di essi ricevuti.
Inoltre, spiegano in maniera convincente giudici di
a rivelare per la prima merito, era stato il EL
volta la esistenza di tale situazione (e le sue dichiara-
accertamenti zioni avevano trovato puntuale riscontro negli compiuti) e, per di più, la steSS parte offesa aveva
asserzioni del EL, inizialmente confermato le ritrattando, inaspettatamente quanto incredibilmente, la
propria deposizione solo in dibattimento, col dire che aveva, appena un giorno dopo aver deposto, rinvenuto tra le difensivo sue carte la documentazione che provava l'assunto e che era stata poi prodotta in giudizio.
Infondata anche la doglianza relativa alla pretesa insuffi-
attenuanti cienza di motivazione in ordine al diniego delle giustamente fondato sui notevoli precedenti generiche,
sulla gravità dei fatti a luiLLimputato penali a
ascritti.
Quanto al rigetto della richiesta di rito abbreviato si vedano le considerazioni contenute nella parte dedicata alle eccezioni preliminari.
Il ricorso del UE va pertanto respinto nel resto.
MO AT.
lagnanze sullaIl ricorrente fonda essenzialmente le sue considerazione che egli è detenuto dal 1987, per cui non si
spiegherebbe, posto che l'arresto di uno dei componenti determina la presunzione LLinterruzione della consuma-
Local tazione del reato di associazione per delinquere, sarebbe stato il ruolo da lui svolto nell'ambito del soda-
lizio criminoso dopo il suo arresto.
Trattasi di doglianze infondate.
Intanto si è dato atto che egli, con dichiarazioni spontanee scritte, ha ammesso davanti alla Corte di FO "di avere ricevuto le sigarette" come segno della Sua affiliazione alla associazione delinquenziale. In secondo luogo, la sua comprovata partecipazione, a fianco di ZI e IC, alla strage Bacardi, costituisce, come giustamente posto in risalto dai giudici di merito, altro elemento avente un forte valore probatorio in ordine al SUO
inserimento in un "gruppo di fuoco", considerazione che non appare censurabile nè sul piano della logica nè su quello del diritto, posto che è stato messo in relazione con altri elementi di riscontro, come le frequentazioni delle altre
persone coinvolte nel processo e la particolare "vicinanza' "
con il ET, capo riconosciuto del gruppo foggiano.
Ciò come ulteriore, anche se non neceSSrio, supporto alle già circostanziate, quindi valutate come attendibili,
dichiarazioni del EL, LLNN e del CA.
SUO stato di detenzione non può poi I l essere ritenuto incompatibile con la prosecuzione della Sua adesione al sodalizio criminoso, una volta che i giudici di merito, con persistenza di tale congrua motivazione, hanno dedotto la
ADsione dalla esistenza di molteplici elementi probatori,
fra cui anche la sua permanenza nella steSS cella del
ET, oltre alla consegna delle sigarette.
Conseguentemente, il ricorso va rigettato sul punto.
FOdato appare invece il ricorso laddove lamenta omessa
motivazione in ordine alla sua richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
Ed invero la sentenza di secondo grado, pur dopo avere dato
atto di tale richiesta, ha omesso totalmente di prenderla in considerazione, ragion per cui va annullata con rinvio, limitatamente al punto relativo alla concedibilità delle
attenuanti generiche.
ET RO.
Il ricorso fondato solo in parte, e precisamente in relazione alle doglianze riguardanti la condanna per i l
reato di associazione finalizzata al traffico di stupefa-
centi.
112 In proposito, vanno richiamate le osservazioni contenute nel capitolo appositamente dedicato alla suddetta imputazione,
con l'ulteriore aggiunta che il riferimento, contenuto nella
Sentenza impugnata, alle dichiarazioni del CA, che ha confermato l'inserimento LLorganizzazione foggiana anche nel campo degli stupefacenti appare del tutto vago @ gene-
piùnico, e comunque non sufficiente, in mancanza di altri specifici supporti probatori, per affermare la responsabi lità del ET in ordine al reato associativo in esame.
nfondate sono invece le altre doglianze.
In ordine all'imputazione di cui alla lett.A) della rubrica
al ruolo svolto nell'ambito della associazione criminosa,
un primo rilievo del ricorrente è che le risultanze proces- suali sarebbero contrarie alla impostazione accusatoria, per il motivo che per nessuno dei reati riconducibili al pro-
gramma societario è stato contestato al ET il concorSO morale per istigazione, e che la lunga detenzione da lui sofferta escluderebbe qualsiasi concreta possibilità per
1'imputato di incidere Sulla vita e sul perseguimento dei fini del sodalizio.
Bari,Il fatto è che la sentenza di condanna della Corte di
Iche va letta anche in relazione a quella di primo grado non soltanto nella parte riguardante la singola posizione del ET, ha dato sufficiente dimostrazione sia del ruolo di assoluta preminenza che egli ha avuto nel sodalizio criminoso di FO, sia della esistenza degli elementi
costitutivi del reato associativo.
Sotto il primo profilo, la considerazione secondo la quale la Sua posizione di spicco nell'ambito della malavita foggiana sarebbe notoria, appare fondata su argomentazioni sufficienti, anche se sintetiche, specie se sommate a quelle contenute nella sentenza di prime cure.
La corte di Bari ha dato atto della sua qualifica di Capo
riconosciuto del sodalizio, consolidatasi dopo l'arresto del
ZI UÈ e la morte LLaltro capo GN, posizione che sarebbe comprovata sia dai suoi numerosi ed eloquenti
113 precedenti penali, che dalle unanimi rivelazioni dei colla- grado,boratori di giustizia, escussi in primo e in secondo oltre che dal "rispetto" che godeva nell'ambito della popolazione carceraria.
Fra i primi si ricorda la condanna per l'aSSssinio di EL
RU MM, e il suo coinvolgimento in episodi di deten- zione di armi e droga.
siPer ciò che riguarda le dichiarazioni dei collaboranti,
fa esplicitamente leva sulle risultanze della sentenza della
EL, Corte di FO, e cioè sulle propalazioni del che aveva riferito che il ET "era capo indiscusso della zona del foggiano" e che il ET non voleva, non Si 11
se faceva niente.... quello che decideva era il ET"; SU
quelle LLNN, che lo conosceva bene e che aveva rivelato che il ET era "il più rispettato" in carcere,
e che una volta lo aveva ammonito a non toccare 1'Impaglia-
telli perchè questi lavorava per lui;
del EO, che avrebbe rivelato che, in base ad una confidenza ricevuta, il ET avrebbe ucciso anche GN per prenderne il posto come capo a fianco del ZI UÈ; ed infine su quelle del Caiafa e dei Di IR, i quali avevano affermato che, pur trovandosi da diversi anni in carcere, egli continuava a ricevere contributi e proventi provenienti dalle attività
criminose del gruppo.
Sono tutti elementi che la corte di Bari ha giustamente probato- messo in risalto come aventi un sufficiente valore rio, sia per il loro intrinseco contenuto, sia per il ri- scontro che le dichiarazioni LLun collaboratore rappre sentano per le dichiarazioni LLaltro.
Le considerazioni contenute nei motivi di ricorso, fondate in gran parte su valutazioni di mero fatto, רן שור possono la portata delle considerazioni dei valere સ sminuire giudici di merito.
Il fatto che al ET non sia stato contestato il concorso morale in nessuno dei reati riconducibili al programma criminosD non significa affatto, come sostiene in
114 Ficorso, che le iniziative del gruppo Sarebbero state pianificate e realizzate al di fuori del suo intervento e
che egli non avesse più un potere di indirizzo nelle atti-
vità criminose del sodalizio.
associazione Come è noto, infatti, la partecipazione ad una per delinquere, una volta dimostrata l'esistenza di una strutUR associativa con finalità criminose, può realiz― zarsi com qualsiasi condotta, e quindi anche mediante un
contributo, anche minimo, alla realizzazione dell'accordo criminoso, purchè destinato a fornire efficacia al manteni- mento in vita della strutUR e il perseguimento dei suoi
scopi, fermo restando il vincolo associativo fra i parteci- panti e sempre che vi sia la costante consapevolezza di contribuire alla realizzazione del programma delinquenziale.
Ciò può avvenire, come nella specie, anche indipendentemente reati e al di fuori della effettiva commissione dei singoli programmati, dato che è proprio la permanenza del vincolo
associativo che determina pericolo per l'ordine pubblico costituisce la ragione steSS della configurazione del delitto in questione come autonoma figura di reato.
Nella fattispecie risulta dimostrato che il ET, oltre ad esercitare comunque contrariamente a quanto si sostiene da parte della difesa, un certo potere di indirizzo sulle scelte strategiche del gruppo, svolgeva un ruolo importante nella attività di proselitismo in carcere 2, inoltre,
continuava a lucrare di contributi provenienti dai proventi dei delitti compiuti e, quindi, la sua "fedeltà" al vincolo
la permanenza della sua volontà di rimanere nell'ambito della strutUR criminale, si estrinsecava anche attraverso la perdurante partecipazione agli utili.
Circa la esistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, nella parte generale della motivazione, alla quale ha fatto un espresso richiamo la corte di Bari ha 9
ampiamente dimostrato la esistenze di diversi gruppi, fra cui proprio il gruppo ET, che era dedito alla consuma- zione 1 reati di vario genere, ADguata fornito di una
Marchia 115 strutUR caratterizzato da Lin vincoloorganizzativa, associativo saldo e perdurante nel tempo, nell'ambito del
quale ciascun membro svolgeva, con piena consapevolezza, Lo
ruolo particolare sotto le direttive che di volta in volta
venivano date da lui e dagli altri capi. --
Più che giustificato, infine, il diniego delle attenuanti
generiche in relazione ai numerosi e gravi precedenti penali quantifi-LLimputato, mentre la doglianza in ordine alla cazione della pena è assorbita dall'accoglimento del ricorso limitatamente alla imputazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
Il ricorso del ET va di conseguenza respinto nel resto.
NA FE IO.
Le censure del IN muovono dalla asserzione che la responsabilità nei suoi confronti sarebbe affermazione di basata semplicemente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In verità la sentenza di condanna della Corte di Bari, che
va letta mella sua globalità e non soltanto nella parte riguardante la singola posizione del IN, ha dato sufficiente dimostrazione sia della Sua affiliazione al sodalizio criminoso di San Severo, facente capo a CA
a IN NC, sia della esistenza degli elementi costi- tutivi del reato associativo.
Sotto il primo profilo, la considerazione secondo la quale gli elementi emersi SUO carico nel corso del primo grado, ritenuti non sufficienti dai giudici per pervenire ad un
giudizio di condanna, sono stati ampliati ed arricchiti dalle dichiarazioni provenienti dai collaboratori escussi in appello, appare fondata su argomentazioni sufficienti, anche se sintetiche, specie se sommate quelle contenute nella
sentenza di prime cure.
La corte di Bari ha dato atto del SUO inserimento nel gruppo sanseverese, facendo implicitamente leva sulle risultanze della sentenza della Corte di FO, cioè sulle
116 1
dichiarazioni del EL, che aveva riferito di avere assistito alla cerimonia della sua affiliazione nel cortile del carcere, e su quelle del AN, che ne aveva rivelato l'ADsione sia pure in posizione marginale e più sfumata rispetto a quella del fratello NC.
I dubbi espressi dai primi giudici, è questo il ragionamento della Corte di secondo grado, sono stati fugati dalle precise dichiarazioni del CA, il quale, essendo a capo ha affermato senza reticenzedel gruppo di San Severo, che il IN AN era "uno dei suoi", era cioè un asso-
ciato, ed era addetto al traffico di stupefacenti. Sono tutti elementi che la corte di Bari, nel riformare la sentenza di primo grado, ha giustamente messo in risalto,
come aventi un sufficiente valore probatorio sia per il loro intrinseco contenuto sia per il riscontro che le dichiara-
zioni del CA rappresentano per le dichiarazioni del
EL.
Le osservazioni contenute nei motivi di ricorso non appaiono quindi fondate. Non risulta affatto violato il principio dell'effetto LLappello, sol devolutivo perchè il P.M. nella Sua
impugnazione aveva fatto leva soltanto sulla affiliazione
del IN, di cui aveva parlato il EL, mentre la
Corte di Bari ha fondato la sua pronuncia anche sulla chiamata in correità del CA.
A tal proposito, vanno qui richiamate le considerazioni svolte nel capitolo dedicato alla eccezione di nullità della ordinanza ammissiva della richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento avanzata dal Procuratore Generale di Bari, laddove si è affermato il principio che, nel caso di nuove prove sopravvenute di cui al secondo comma LLart.603
C.P.P. la rinnovazione della istruzione dibattimentale non
soggiace alla regola della deduzione nei motivi di appello 0 nei motivi aggiunti e che il P.M. appellante è legittimato sollecitare tale rinnovazione qualora le nuove prove sopravvenute, 0 Scoperte dopo il giudizio di primo grado,
117 siano rilevanti al fine di rafforzare gli elementi di fatto
e le circostanze poste a fondamento della propria impugna-
zione.
Per altro, nella specie, il punto della decisione sottoposto all'attenzione del giudice del gravame era, esattamente la verifica della sussistenza della prova circa la affiliazione sostanziale del IN al sodalizio criminoso, e non certo di quella della mera affiliazione formale, già acquisita dal primo giudice non ritenuta sufficiente ai fini della
affermazione della responsabilità LLimputato.
In ordine alla asserita inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti, le altre osservazioni del ricorrente non
possono valere per sminuire la portata delle considerazioni dei giudici di merito, che non sono soltanto quelle relative alla parte dedicata specificamente al IN, ma alle
stesse vanno aggiunte le valutazioni contenute nel Capitolo che la sentenza dedica nella parte generale ai collaboratori di giustizia, con particolare riguardo al principio, ivi richiamato, della libertà dei riscontri, ovvero all'orien- tamento per il quale anche altra chiamata in correità può
costituire valido elemento di riscontro.
Sotto il secondo profilo (esistenza degli elementi costitu- tivi del reato associativo), nella parte generale della motivazione, alla quale ha fatto un espresso richiamo la ཐ
corte territoriale ha ampiamente dimostrato la esistenza di
diversi gruppi, fra cui il gruppo sanseverese cui il IN apparteneva, che era dedito prevalentemente al traffico di stupefacenti, fornito di una ADguata struttura organiz zativa, caratterizzato da un vincolo associativo saldo e perdurante nel tempo, nell'ambito del quale ciascun membro svolgeva, com piena consapevolezza, un ruolo particolare sotto le direttive che di volta in volta venivano date dai capi.
Poichè le doglianze avanzate non sono fondate e la sentenza impugnata sfugge alle relative censure, il ricorso
A
B
118 respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle
spese processuali.
IE EL.
Come già precisato nella parte introduttiva, la motivazione della della sentenza di appello va integrata con quella sentenza di primo grado.
Si dice che la sua responsabilità in ordine al reato asso-
ciativo risulta dalle convergenti rivelazioni di NN, di CA di Di IR RU, nonchè dalle comprovate intense frequentazioni di numerosi personaggi della malavita foggiana, considerazioni cui vanno aggiunte le riflessioni contenute nella parte generale della sentenza impugnata,
dedicata ai collaboratori di giustizia e alla esistenza del sodalizio criminoso foggiano facente capo a ET, Rizzi apparte- RA, al quale il LM è stato indicato nere.
Le valutazioni E le considerazioni espresse dai giudici di
merito appaiono convincenti E le censure espresse dal ricorrente, fra l'altro generiche, nom ne scalfiscono la sostanziale congruità e coerenza.
criminoso, nella parte Circa la esistenza di un sodalizio generale della motivazione, alla quale ha fatto un espress0
richiamo, la corte territoriale ha ampiamente dimostrato la
esistenza di diversi gruppi, fra cui il gruppo foggiano, che era dedito alla consumazione di reati di vario genere,
strutUR organizzativa, caratte- fornito di una ADguata
rizzato da un vincolo associativo saldo e perdurante nel tempo, nell'ambito del quale ciascun membro svolgeva, con
piena consapevolezza, un ruolo particolare.
Circa l'appartenenza del LM a tale gruppo, si richia- mano le considerazioni svolte in ordine alle valutazioni dei giudici di merito circa la attendibilità dei collaboratori di giustizia nel CASO in cui, come nella specie, si registri una sostanziale convergenza delle loro dichiarazioni in ordine del LM nella StrutURall'inserimento associativa, con un ruolo di un certo rilievo anche se non
di primaria importanza.
Circa la pretesa carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, si conferma il giudizio sulla congruità della motivazione, già espresso per altri ricor- renti, facente riferimento ai precedenti penali dell'impu- tato e alla gravità del reato ascrittogli.
Poichè le doglianze avanzate non somo fondate e la sentenza impugnata sfugge alle relative censure, il ricorso Va respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
BO VE.
Il ricorso, riguardante la condanna per il reato di as50- ciazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è fondato.
In proposito, vanno richiamate le osservazioni contenute nel capitolo appositamente dedicato alla suddetta imputazione.
Il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alle
dichiarazioni del Murano in primo grado e a quelle del
CA e Di IR RU in appello, poteva avere un qualche rilievo nell'ambito di una eventuale imputazione di traffico di stupefacenti (ipotesi che già la Corte di FO aveva
comunque escluso), ma non appare sufficiente, in mancanza di altri più specifici supporti probatori, per affermare la responsabilità del BO in ordine al reato associativo in esame.
A ciè si aggiunga che i rilievi del ricorrente circa il difetto di correlazione tra imputazione contestata e sen-
tenza, derivante dalla affermazione che il Palumbo A stato
ritenuto responsabile del reato associativo, perchè facente parte di un gruppo del tutto diverso rispetto a quello del
quale avrebbero parte soggetti indicati nella fatto nel medesimo reato gruppo addi- rubrica come concorrenti ritUR contrapposto e in aperto conflitto rispetto al SUO
Sono condivi ibili, ma solo in parte.
120 Ciò perchè, dalle dichiarazioni del AN e del CA,
risulterebbe che egli, fino ad un certa data, avrebbe fatto parte del gruppo CA-IN e poi, in seguito a contra-
sti, se ne sarebbe staccato dando vita ad un gruppo autono-
mo entrato poi in conflitto con il suo vecchio gruppo. 璀
Ma, motivando la decisione di condanna anche con riferimento
Di alla lotta scatenatasi tra il gruppo BO e il gruppo
IR, pur trattandosi di una imputazione concernente la medesima figura di reato, in realtà la responsabilità del Palumbo è stata affermata in relazione ad una ipotesi oggetto fattuale parzialmente diversa rispetto a quella della contestazione, e non risulta che il capo di imputa-
zione sia stato mai modificato o precisato, secondo quanto è
stato poi affermato con la sentenza di condanna.
Ciè, in aggiunta alla generica carenza di motivazione più
avanti rilevata, determina un ulteriore difetto motivazio- nale, da cui non può che derivare una dichiarazione di nullità della sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna del BO VE in ordine al reato di cui all'art.74 D.P.R. 309/90.
IS IO.
La inconsistenza delle lagnanze del IS è palese.
L'ampia e circostanziata motivazione contenuta nella sen-
tenza di primo grado, cui quella di appello ha fatto espli- cito riferimento, non lasciano spazi alla ipotesi difensiva, secondo cui egli avrebbe svolto soltanto un ruolo di inter-
mediazione. Gli elementi di colpevolezza, opportunamente evidenziati dai giudici di merito, depongono chiaramente per un pieno coinvolgimento del IS nella estorsione consu-
mata ai danni dello LO e le osservazioni del ricorrente,
per altro generiche e tendenti sostanzialmente a una rivi-
sitazione dei fatti, non valgono a superare le convincenti
argomentazioni usate per affermare la sua responsabilità.
Questa è stata basata non soltanto sulla circostanza di per sé grave, innegabile ed avente alto valore probaturin
121 Mantras che il IS è stato sorpreso in flagranza, all'uscita
LLesercizio dello LO, con indosso la somma di otto milioni in contanti che il predetto gli aveva poco prima consegnato, ma anche su altri elementi di contorno, non meno importanti e decisivi.
Fra questi, la insistenza con la quale il IS, pur dopo avere appreso dallo Zullo che questi aveva denunziato la
cosa alla polizia, ha continuato a premere sulla vittima per indurlo, nonostante tutto, a pagare;
le reticenze della
parte offesa;
l'atteggiamento di disponibilità a percepire ulteriori pagamenti, da lui mantenuto, incompatibile con la dichiarata posizione di intermediario. reato come truffa, Quanto alla diversa qualificazione del
Osservare che, 2 invocata dal ricorrente, è sufficiente prescindere dal dimostrato coinvolgimento del IS nella
estorsione programmata insieme al RU AU, anche colui inserendosi in una attività estorsiva iniziata dache,
chealtri, induce la vittima a pagare, facendogli capire svolge mansioni di intermediario, risponde del reato di estorsione, quando, come nella specie, l'agente incute il
timore di un pericolo, che apparire certo, anche fa proveniente da altre persone a lui legate da qualsiasi
Cass. rapporto, anche di intermediazione (v., fra le tante,
Sez.II, 30.1.1990 n.1074, Masci).
I l ricorso Va pertanto respinto, con conseguente condanna del IS al pagamento delle spese processuali.
LL IO IN.
inIl ricorso è fondato solo in parte, E precisamente relazione alle doglianze riguardanti la condanna per il
reato di associazione finalizzata al traffico di stupefa-
centi.
In proposito, vanno richiamate le osservazioni contenute nel capitolo appositamente dedicato alla suddetta imputazione, con l'ulteriore aggiunta che al riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alle dichiarazioni del AN secondo "
122 cui il GR faceva parte del gruppo di FO che
operava nel campo della droga, e all'arresto, avvenuto i l
9.5.1992 insieme con GN VI in possesso di droga,
poteva essere conducente nell'ambito di una eventuale imputazione di traffico di stupefacenti (ipotesi che già la
Corte di FO aveva escluso), ma non appare sufficiente,
in mancanza di altri più specifici supporti probatori, per responsabilità del GR in ordine alaffermare la reato associativo in esame.
Conseguentemente, per quanto riguarda il suddetto Pellegri
la sentenza della Corte di Bari va annullata nella parte no relativa alla condanna del medesimo per il reato di cui all'art.74 D.F.R. 309/1990. Infondate sono invece le altre doglianze, relative alla condanna per il reato di associazione per delinquere di cui alla lett. a) della rubrica.
A prescindere dalla sostanziale genericità delle censure, riguardanti in maniera più pregnante la imputazione di associazione finalizzata allo spaccio, va rilevato che non è sostenibile la tesi secondo cui non sarebbe stata acquisita nessuna certezza in ordine alla esistenza di una associa zione malavitosa a FO, e che non vi sia prova in ordine alla partecipazione del GR al sodalizio. La esistenza di un gruppo foggiano, facente capo a ET
a ZI, appare ampiamente dimostrata dalle due corti di merito.
La posizione del IN come elemento di spicco di tale associazione è stata illustrata ampiamente dalla Corte di
FO che, basandosi sulle dichiarazioni del EL,
del AN, dello NN (secondo il quale egli era
dirigente di un gruppo di fuoco), degli ufficiali di polizia e su altre risultanze (come l'inserimento del SUO nome in una agendina trovata in carcere, contenente i nomi dei
principali esponenti del sodalizio, la condanna di cui alla sentenza 24.10.1986 della Corte di Appello di Bari, da cui risulta la sua appartenenza alla strutUR criminosa), ne ha
123 descritto la personalità e il ruolo di preminenza nell am- bito del gruppo, di referente con il gruppo di San Severo.
La Corte di Bari ha poi correttamente ritenuto che tali elementi erano stati ulteriormente rafforzati dalle dichia-
razioni del CA.
Circa la pretesa carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, si conferma il giudizio sulla
congruità della motivazione, già espresso per altri ricor-
renti, facente riferimento ai precedenti penali LLimpu- tato e alla gravità del reato ascrittogli.
Il ricorso del GR va pertanto respinto nel resto.
RT IO.
Il ricorso è infondato.
dal ricorrente nella estorsione in Circa il ruolo avuto osserva che le considerazioni svolte danno del BI, si per dimostrare la responsabilità del dai giudici di merito
OS non vengono in alcun modo indebolite dalle critiche
mosse dal ricorrente, il quale sostiene che egli si sarebbe
limitato a mettere in contatto gli aspiranti acquirenti,
UE e IS, con l'imprenditore e, comunque, si sarebbe trattato di una normale compravendita di apparta-
menti. baseLe due Corti di assise hanno invece concluso, sulla degli elementi emersi, che si è trattata da una vera
propria estorsione, posta in essere dal Mansueto e dal
IS con il concorso del Pertosa TO, amico
d'infanzia del BI, secondo le modalità già descritte quando è stata esaminata la posizione del UE.
La censura principale del ricorrente si basa sulla conside-
razione che i giudici non avrebbero spiegato in che cosa sarebbe sostanziato il concorso del OS nella realizza-
zione della estorsione, posto che egli si sarebbe limitato riferire all'imprenditore che due foggiani erano interessati sarebbe più all'acquisto di due appartamenti e non Si
intereSSto della vicenda.
124 In realtà i giudici hanno precisato che l'ing.TE BI
era già stato oggetto, da qualche tempo, di minacce intimidazioni e aveva pensato di rivolgersi, anzichè alla
polizia, al OS, sapendo che costui era legato a certi ambienti e avrebbe potuto "ilquindi dargli suggerimento giusto". Il OS, infatti, come risulta dalla sentenza impugnata, gli suggeri di vendere degli appartamenti a
"certi suoi amici....legati alla malavita di FO, che
avevano influenza anche sui criminali locali e che potevano
Far ceSSre ogni pretesa estorsiva in suo danno, e perciò bisognava trattarli bene". Gli stessi giudici hanno preci-
sato altresì che l'imputato partecipò all'incontro per la
stipula del contratto preliminare, argomentando che il
OS sfruttò lo stato di coartazione in cui si trovava il
BI per le precedenti minacce, concorrendo cosi a realizzare il conseguimento di un ingiusto profitto da parte del UE e del IS.
Stando quindi alle convincenti considerazioni dei giudici di merito, il OS non ha svolto un semplice ruolo di intermediazione, come si sostiene da parte del ricorrente,
ma ha avuto un ruolo attivo nella perpetrazione della
estorsione. Tale conclusione si basa SU Lin ragionamento tutt'altro che illogico, che sfugge alle censure Mosse dal
ricorrente, miranti ad una rivalutazione in fatto della
vicenda.
Quanto alla asserita mancanza di un qualsiasi profitto a SUO favore, è facile osservare che, una volta ritenuto provato il SUO concorso nel reato, non è neceSSria la prova ulte-
riore che egli abbia personalmente e direttamente tratto vantaggio dalla consumazione della estorsione.
Per il resto si fa riferimento alle considerazioni svolte H
proposito della posizione del UE CH.
In ordine al reato di furto, le due corti hanno asserito che si poteva prestare fede alle dichiarazioni del EL,
il quale aveva spontaneamente formulato una precisa accusa
nei confronti del Pertosa. Tale acCUSA, secondo i giudici di delle merito, risulta riscontrata dalla ricostruzione
effettuata furto era stato perpetrato, modalità con cui il dall'Isp.di polizia GA CC, ed è stata valutata come
veritiera, visto che il colpo era stato messo a segno da agire, persone bene informate circa il momento migliore per il luogo in cui trovare la refurtiva a colpo sicuro e il
punto preciso in cui operare un foro nella muraUR, in
perfetta corrispondenza della serraUR della porta che immetteva nel vano in cui gli stampati erano custoditi.
Bari, Tali elementi, secondo il ragionamento della Corte di non potevano che essere in possesso di persona a conoscenza della distribuzione dei locali LLufficio e della ubica-
zione dei documenti, e il OS, impiegato della Motoriz zazione, era certamente in possessO delle informazioni giuste. suddetteNon sembra si poSS affermare che le conclusioni non siano assistite dalla logica 0 non siano sorrette da motivazione ADguata.
Il fatto che il furto venne commesso in un periodo in cui il
OS era stato sospeso dal lavoro, che nell'ufficio Vi fosse un grosso movimento di persone, che non siano state
trovate sue impronte digitali sul posto, o che non sia stato trovato materiale compromettente durante le perquisizioni
Sono certo elementi eseguite in casa del predetto non
escludenti la di lui responsabilità. insuffi-Infondata anche la doglianza relativa alla pretesa cienza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, commisurata ai minimi edittali.
Il ricorso del OS va pertanto respinto, con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali di quelle sostenute dalla parte civile Ministero dei Tra-
sporti, nella misura di cui in dispositivo.
SE ON
126 Il ricorso fondato solo in parte, precisamente in relazione alle doglianze riguardanti la condanna per i 1
reato di associazione finalizzata al traffico di Stupefa-
centi.
In proposito, vanno richiamate le osservazioni contenute nel capitolo appositamente dedicato alla suddetta imputazione,
con l'ulteriore aggiunta che il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alle dichiarazioni del EL
("l'imputato si recava a Milano a prendere la droga con
IN NC.... era in debito nei confronti del gruppo
Sanseverese in seguito all'acquisto di una partita di
supefacenti"), LLNN ("aveva ritirato da lui della cocaina per proprio conto e per conto del CA"), a quelle analoghe del CA, poteva essere conducente nell'ambito di una eventuale imputazione di traffico di stupefacenti
(ipotesi che la Corte di FO aveva già comunque escluso), ma non appare sufficiente, im mancanza di altri più speci- fici supporti probatori, per affermare la responsabilità del
ER in ordine al reato associativo in esame.
Conseguentemente la sentenza della Corte di Bari va annul
lata nella parte relativa alla condanna del medesimo per il
reato di cui all'art.74 D.P.R. 309/1990.
Infondate sono invece le altre doglianze.
Per quanto riguarda il reato di associazione per delinquere di cui alla lett.a) della rubrica, a prescindere dalla
sostanziale genericità delle censure, riguardanti in maniera più pregnante la imputazione di associazione finalizzata allo spaccio, va rilevato che non è sostenibile la tesi secondo cui non sarebbe stata acquisita nessuna certezza in ordine alla partecipazione del ER al sodalizio criminoso. la motivazioneCome già precisato nella parte introduttiva, della sentenza di appello Va integrata con quella della
sentenza di primo grado.
La posizione del Piserchia come elemento di spicco della associazione è stata illustrata ampiamente dalla Corte di
Pinches 127 FO che, basandosi sulle dichiarazioni del EL, degli ufficiali di polizia e su altre risultanze (come l'essere fortunosamente sfuggito alla cosiddetta strage
Bacardi), ne ha descritto la personalità e il ruolo di
preminenza in EN al gruppo, di "manovratore" di grosse estorsioni e di altre attività criminose.
Si dice in particolare che la sua responsabilità in ordine
al reato associativo risulta dalle rivelazioni di Chiarab-
ella, secondo cui aveva preso da ET, che lo considerava con un occhio di riguardo, prima "la terza" poi "la e
santa", e che si era rivelato il più attivo nelle affilia- zioni, nonchè da quelle di NN. A tali considerazioni vanno poi aggiunte le riflessioni contenute nella parte generale della sentenza impugnata, dedicata ai collaboratori di giustizia e alla esistenza del sodalizio criminoso
foggiano facente capo a ET, ZI e RA, al
quale il ER è stato indicato appartenere, dopo essere stato per qualche tempo associato ad altro gruppo contrap- posto, poi destinato ä fondersi con il gruppo ET,
uscito vincitore dalla RR tra bande;
gruppo che, come più volte rilevato, era dedito alla consumazione di reati di vario genere, fornito di una ADguata strutUR organiz-
da un vincolo associativo Saldo zativa, caratterizzato perdurante nel tempo. taliLa Corte di Bari ha poi correttamente ritenuto che elementi erano stati ulteriormente rafforzati dalle dichia razioni del CA.
Le valutazioni e le considerazioni espresse dai giudici di
merito appaiono convincenti E le censure espresse dal ricorrente, fra l'altro generiche, non ne scalfiscono la
sostanziale congruità e coerenza.
Vanno altresì richiamate le considerazioni svolte in ordine alle valutazioni dei giudici di merito circa la attendibi- lità dei collaboratori di giustizia nel caso in cui, come
nella specie, si registra una sostanziale convergenza delle loro dichiarazioni in ordine all'inserimento del ER
128 nella strutUR associativa, con 47 ruolo di indubbio rilievo, come quello di luogotenente del ET.
(Circa la pretesa carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, si conferma il giudizio sulla congruità della motivazione, già espresso per altri ricor- renti, facente riferimento ai precedenti penali dell'impu-
tato e alla gravità del reato ascrittogli. Poichè le doglianze avanzate non appaiono fondate la il ricorso sentenza impugnata sfugge alle relative censure,
* vo va respinto M semente XA PH
iple their porteszkék sul punto.
IP LV.
Sicuramente non fondata è la doglianza relativa alla asse-
della rita carenza di motivazione in ordine alla esistenza parte associazione criminosa e alla ADsione alla steSS da del EN.
edLa Corte di Assise di FO ha infatti ampiamente
esaurientemente dimostrato, oltre che la esistenza di …”ን gruppo criminoso, avente lo scopo di commettere un numero indeterminato di reati di vario genere, facente capo a ZI
UÈ e ET CC e del quale facevano parte VI
RD, GR TO, ER RD, Selicato
ES, ES TO, OS NC, OS
US, RA TO ed altri che si omettono per anche la ADsione ad essO del EN in posi- brevita zione di preminenza, svolgendovi egli il ruolo di luogote-
mente del ER, a sua volta "vice" di Moretti.
La motivazione in proposito appare congrua, logica e suffi- cientemente approfondita, ed è stata ribadita, sia pure in maniera stringata, dai giudici di appello.
Il fatto che la Corte di Bari, a differenza di quella di primo grado, abbia ritenuto che in FO, anzichè un unico gruppo, operavano più gruppi 0 "batterie", non inficia
minimamente nè la affermazione della esistenza del gruppo
ZI-ET, ne la affermazione circa la adesione del
129 EN a tale gruppo, per di più con un ruolo di primaria importanza.
La attuazione di un programma criminoso comprendente delitti di vario genere, la previsione di una CaSS comune la ripartizione dei proventi fra i vari ADrenti sono elementi dei quali è stata ampiamente dimostrata la esistenza, e che sono chiaramente indicativi della costituzione di una organizzazione permanente, certamente pericolosa e in grado di attuare le finalità delinquenziali perseguite. Quanto alla adesione del EN, le argomentazioni dei giudici di merito circa il ruolo da lui svolto in EN al gruppo pacificamente quanto convergentemente indicato dai collaboranti EL, NN, CA e i due Di
IR appaiono inattacabili in quanto chiaramente dimo-
-
strative del SUO permanente duraturo inserimento nel gruppo.
E vero che la semplice formale affiliazione non è, di per
sè sola, sufficiente ad integrare la prova della partecipa- zione a un sodalizio criminoso. Ma, a prescindere dal valore emblematico che può riconoscersi alle affiliazioni rituali- zzate, quando, come nella specie, a tali elementi indiziari si aggiungono altri dati di indubbio valore probatorio, come le plurime e circostanziate rivelazioni da parte di tre
collaboranti, la prova di tale ADsione non può non consi-
derarsi raggiunta.
Circa la pretesa carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, si conferma il giudizio sulla congruità della motivazione, già espresso per altri ricor- renti, facente riferimento ai precedenti penali LLimpu- tato e alla gravità del reato ascrittogli.
Infondata anche la doglianza relativa alla pretesa insuffi-
cienza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, ragguagliata ad una misura media tra il minimo e il massimo edittale.
130 །
va pertanto respinto, con conse 11 ricorso del EN delle spese guente condanna, in solido, al pagamento pro-
dessuali.
IZ SU
In ordine al ruolo svolto nell'ambito della associazione criminosa, un primo rilievo del ricorrente è che le risul-
tanze processuali sarebbero contrarie alla impostazione accusatoria, per il motivo che per nessuno dei reati ricon- ducibili al programma societario è stato contestato al ZI
1 concorso morale per istigazione, e che la lunga deten-
tione da lui sofferta escluderebbe qualsiasi concreta possibilità per l'imputato di incidere sulla vita sul perseguimento dei fini del sodalizio.
Bari,[1 fatto è che la sentenza di condanna della Corte di the va letta anche in relazione a quella di primo grado hon soltanto nella parte riguardante la singola posizione del ZI, ha dato sufficiente dimostrazione sia del ruolo
che egli ha avuto nel sodalizio Hi assoluta preminenza esistenza degli elementi triminoso di FO, sia della
Fostitutivi del reato associativo.
Sotto il primo profilo, la considerazione secondo la quale да Sua posizione di spicco nell'ambito della malavita foggiana sarebbe notoria, appare fondata su argomentazioni sufficienti, anche se sintetiche, specie se sommate a quelle
Contenute nella sentenza di prime cure.
La corte di Bari ha dato atto della sua qualifica di Capo
riconosciuto del sodalizio insieme al Moretti e di persona di elevato spessore criminale, posizione che sarebbe com-
provata sia dai suoi numerosi ed eloquenti precedenti penali, che dalle unanimi rivelazioni dei collaboratori di giustizia, escussi in primo e im secondo grado, oltre che
Įdal "prestigio" di cui godeva nell'ambito della popolazione carceraria.
i primi si ricorda la condanna per la cosiddetta strage Fra
': י persistenza di forti agganci nonostante la Bacardi.
Marker 131 sua detenzione, con tutta la malavita foggiana, nell'ambito
della quale era considerato un punto di riferimento.
Per ciò che riguarda le dichiarazioni dei collaboranti, si fa esplicitamente leva sulle risultanze della sentenza della
Corte di FO, e cioè sulle propalazioni del EL,
che aveva riferito che il ZI "era uno dei capi" e che era sullo stesso piano del ET su quelle LLNN, che ha riferito che "era un personaggio" di tutto rispetto,
che godeva di un suo carisma;
su quelle del EO, che ha rivelato che, quale esponente di spicco da diversi anni della malavita foggiana, aveva affiliato da 200 a 300
persone in un ambito territoriale comprendente quasi tutta
la Puglia, ed era stato al centro di numerosi scontri fra gruppi rivali 3 SU quelle del RA, che, da mafioso latitante, andò a trovare il ZI per consiglio ed aiuto ricevette da lui la Somma di un milione di lire sulle sentenze di condanna per omicidio, paSSte in giudicato;
ed infine su quelle del CA e del Di IR RU, i quali hanno affermato che le affiliazioni si facevano nel SUO nome e che, pur trovandosi da diversi anni in carcere, egli continuava a ricevere e proventi provenienticontributi dalle attività criminose del gruppo.
Sono tutti elementi che la corte di Bari ha giustamente messo in risalto come aventi un sufficiente valore probato-
rio, sia per il loro intrinseco contenuto, sia per la loro
convergenza, sia per la non ipotizzabilità di Un mendacio concordato, sia per il riscontro che le dichiarazioni
LLun collaboratore rappresentano per le dichiarazioni
LLaltro.
Le considerazioni contenute nei motivi di ricorso, fondate in gran parte su valutazioni di mero fatto, non possono valere a sminuire la portata delle considerazioni dei giudici di merito.
non sia stato contestato il concorso Il fatto che al ZI
morale in nessuno dei reati riconducibili al programma criminoso non significa affatto, come si sostiene in
132 Ficorso, che le iniziative del gruppo sarebbero state pianificate e realizzate al di fuori del suo intervento the engli ነግር ን avesse più un potere di indirizzo nelle atti-
Vita criminose del sodalizio.
Come è noto, infatti, la partecipazione ad una associazione þer delinquere, una volta dimostrata l'esistenza di una
StrutUR associativa con finalità criminose, può realiz-
Earsi con qualsiasi condotta, e quindi anche mediante un
contributo, anche minimo, alla realizzazione dell'accordo criminoso, purchè destinato a fornire efficacia al manteni-
mento in vita della strutUR e il perseguimento dei suoi
scopi, fermo restando il vincolo associativo fra i parteci panti e sempre che vi sia la costante consapevolezza di contribuire alla realizzazione del programma delinquenziale.
(Ciò può avvenire, come nella specie, anche indipendentemente e al di fuori della effettiva commissione dei singoli reati programmati, dato che è proprio la permanenza del vincolo associativo che determina pericolo per l'ordine pubblico costituisce la ragione steSS della configurazione del delitto in questione come autonoma figura di reato.
Nella fattispecie risulta dimostrato che il ZI, oltre ad esercitare comunque, contrariamente a quanto si sostiene da parte della difesa, um certo potere di indirizzo sulle scelte strategiche del gruppo, svolgeva un ruolo importante nella attività di proselitismo in carcere e, inoltre,
continuava a lucrare di contributi provenienti dai proventi dei delitti compiuti e, quindi, la sua "Fedeltà" al vincolo nell'ambitola permanenza della sua volontà di rimanere della strutUR criminale, si estrinsecava anche attraverso la perdurante partecipazione agli utili.
Circa la esistenza degli elementi costitutivi del reato
associativo, nella parte generale della motivazione, alla quale ha fatto un espresso richiamo, la corte di Bari ha ampiamente dimostrato la esistenza di diversi gruppi, fra
cui proprio il gruppo izzi-ET, che era dedito alla consumazione di reati +41 cario genere, fornito di una
133 ADguata struttura organizzativa, caratterizzato da un nell' am- vincolo associativo saldo e perdurante nel tempo,
bito del quale ciascun membro svolgeva, con piena consape¬
che di volezza, un ruolo particolare Sotto le direttive
volta in volta venivano date dai capi.
Il ricorso del ZI va di conseguenza respinto.
US LU.
Le censure del ricorrente, fra l'altro piuttosto generiche, non valgono a scalfire il giudizio di responsabilità
espresso nei suoi confronti dalla Corte di Bari.
L'avere basato tale giudizio Sulle dichiarazioni dei in primo grado (Chiara- collaboratori di giustizia escussi bella e Annacondia) e di quelli escussi in appello (CA e Di Firmo RU), i quali hanno concordemente affermato l'inserimento del SI, prima nel gruppo dei sanseveresi E
poi nel gruppo di FO (secondo NN sarebbe paSSto
"sotto ER"), colmando così le perplessità manifestate dai giudici di prime cure, non appare affatto ne illogico, nè contraddittorio.
Non è esatto, come sostiene il ricorrente, che il giudizio di colpevolezza sia basato esclusivamente sulle affiliazioni di cui hanno parlato i collaboranti EL e Annacon-
dia, e che tale giudizio appare inficiato da carenza
illogicità motivazionale, in quanto si sarebbe trattato solo di affiliazioni di tipo "carcerario", e cioè finalizzate ad ottenere piccoli benefici in ambiente detentivo, cosi come avrebbe ritenuto la corte di Bari.
che quest'ultima Corte non ha A parte la considerazione affermato che non poSS essere attribuita alcuna importanza ai riti di affiliazione, ma ha semplicemente chiarito che essi sono da considerare né logicamente neceSSri nè suffi- cienti ai fini della prova in ordine alla partecipazione ad una associazione per delinquere, dovendo essere il loro significato valutato con prudenza, in realtà si è dato atto
134 che i collaboranti non si sono limitati a parlare della Sua
affiliazione in carcere.
Si è chiarito infatti che lo NN ha precisato che il
SI inizialmente faceva parte del gruppo di San Severo
facente capo a CA TO e a IN NC, gruppo dedito prevalentemente al traffico di stupefacenti, e che poi era paSSto a quello di FO, alle dipendenze del
ER, dichiarazioni che hanno trovato riscontro nelle rivelazioni dello stesso CA.
E' vero che la semplice formale affiliazione non è, di per sè sola, sufficiente ad integrare la prova della partecipa- zione a un sodalizio criminoso. Ma, a prescindere dal valore emblematico che può riconoscersi alle affiliazioni ritual- izzate, quando, come nella specie, a tali elementi indiziari si aggiungono altri dati di indubbio valore probatorio, come le plurime e circostanziate rivelazioni da parte di quattro collaboranti, la prova di tale ADsione non può non consi-
derarsi raggiunta.
FOdata appare quindi la valutazione dei giudici di merito circa la ravvisabilità, nella condotta del ricorrente, al di
14 della formale affiliazione avvenuta in carcere, di concreti comportamenti di ADsione alle scelte del sodali-
zio.
Affermando la credibilità dei collaboranti, dei quali uno
(CA) appartenente al medesimo gruppe del SI, sulla
base della convergenza delle loro dichiarazioni, la Corte ha
ADmpiuto pienamente all'obbligo di motivazione e non vi sono ragioni per definire tale motivazione illogica 0
contraddittoria.
Quanto alla osservazione riguardante la mancanza di conte-
stazione di reati specifici al SI, va ribadito che la partecipazione ad una associazione per delinquere, una volta dimostrata l'esistenza di una strutUR associativa con finalità criminose, può realizzarsi con qualsiasi condotta, quindi anche mediante un contributo, anche
minimo, alla realizzazione LLaccordo criminos0, purchè
135 destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della
strutUR e il perseguimento dei suoi scopi, quando vi Sia la costante consapevolezza di contribuire alla realizzazione del programma delinquenziale. Ciè può avvenire, come nella specie, anche indipendentemente e al di fuori della effet- tiva commissione dei singoli reati programmati, dato che A
proprio la permanenza del vincolo associativo che determina pericolo per l'ordine pubblico e costituisce la ragione steSS della configurazione del delitto in questione come
autonoma figura di reato.
La doglianza riguardante la asserita omissione dell'esame della richiesta delle attenuanti generiche non può essere presa in considerazione, in quanto non risulta che egli ne
abbia fatto richiesta nelle sue conclusioni.
Il ricorso va pertanto respinto con conseguente condanna del
SI al pagamento delle spese processuali.
TO NC.
Il ricorso non merita accoglimento.
In ordine al reato di estorsione, il ricorrente sostiene che la Corte di Bari avrebbe valutato acriticamente le dichia-
razioni del ZI IO e avrebbe trascurato di prendere in considerazione gli elementi favorevoli ad
TO.
Ma, a prescindere dalla considerazione che i rilievi del ricorrente, più che denunciare vizi di legittimità, mirano ad affrontare temi fattuali, non sembra a questa Corte che le considerazioni svolte dai giudici di merito poSSno
essere tacciate di illogicità.
Allorchè, infatti, si afferma che il nome del TO, come uno degli estortori, è stato fatto più volte dal Panunzio nel SUO memoriale insieme quelli di altri individui coinvolti nella estorsione, e che egli ricevette dall'avV.
Romagnoli conferma dei suoi sospetti;
che nel medesimo memoriale si precisa che il TO, insieme allo OS
US, era disposto a moderare le richieste estorsive del
136 gruppo, mentre il BE si opponeva alla "linea morbida"; quando si fa riferimento all'intervento, poi fallito, di
MP CH, il quale si rivolse, fra gli altri, anche al
TO per ottenere una riduzione delle pretese estorsive;
quando si richiamano i risultati dei pedinamenti effettuati dalla polizia da cui risulta che ai contatti con il ZI
partecipò anche il TO quando si da atto che il
LL AL ebbe a manifestare la sua disponibilità
a fare i incontrare nel SUO locale il costruttore, oltre che
FO BE, OS US e LL, anche con il
TO, si evidenziano elementi, circostanze e situazioni
Certamente idonei a costituire un più che solido apparato argomentativo.
Come è stato più volte affermato da questa Corte, compito del giudice di legittimità non è certo quello di sovrapporre quelle dei giudici di merito 0 le proprie valutazioni rispondenza di esse alle quello di controllare la acquisi- abbiamo(zioni processuali, ma quello di stabilire se essi
fondato il proprio convincimento su argomentazioni convin-
centi sul piano della logica in ordine ai vari punti della
decisione.
In ogni caso, non può fondatamente sostenersi che le di- chiarazioni del EL e dello NN, così Come
riportate in ricorso, contengano elementi favorevoli al
TO, perchè le dichiarazioni del primo hanno un valore neutro ("non 50 Se il TO abbia avuto un ruolo nell'estorsione a ZI") e quelle del secondo contengono addiritUR elementi 2 carico ("TO faceva solo le piccole estorsioni da 5 milioni").
Analoghe considerazioni Vanno svolte in ordine al reato
associativo.
La prova circa l'inserimento del Selicato nel gruppo Rizzi-
ET, oltre che nella partecipazione alla lunga vicenda
estorsiva che interessò il costruttore ZI, A stata ravvisata nella assidua frequentazione dei pregiudicati
Convergenti rivelazioni dei ADrenti ā tale clan e nelle E hannoRA, i quali lo collaboratori NN
descritto come un uomo di fiducia dei capi di tale gruppo.
Le osservazioni contenute nei motivi di ricorso, secondo cui lo NN lo ha presentato come dedito alle estorsioni da cinque o dieci milioni e ha precisato che egli dava il
50% dei proventi della usura (cui egli si dedicava) 1]
gruppo ET 2 "coadiuvava anche il gruppo", lungi dal rappresentare elementi a favore LLimputato, sono piutto-
sto tali da rafforzare il convincimento espresso dai giudici di merito, sicchè affermare che le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata siano mere illazioni appare quanto azzardato.meno
Circa la pretesa carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, si conferma il giudizio sulla congruità della motivazione, già espresso per altri ricor- renti, facente riferimento ai precedenti penali LLimpu- tato e alla gravità del reato ascrittogli.
Infondata anche la doglianza relativa alla pretesa insuffi cienza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, ragguagliata ad una misura prossima al minimo editta-
le.
Il ricorso va pertanto rigettato in toto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, delle spese sostenute dalle parti civili Panun- zio CH, LO, PP, RA e Urbano
GI, nella misura di cui in dispositivo.
IG UL.
motivazioneCome già precisato nella parte introduttiva, la della sentenza di appello Va integrata con Quella della
sentenza di primo grado.
Si dice che la sua responsabilità in ordine al reato asso-
ciativo risulta dalle convergenti rivelazioni di Chiarabel-
la, NN, CA e Di IR RU, nonchè dal riscon tro costituito dal alcuni agentiprocesso di dichiarato custodia corrotti, da cui emerge che egli
138 disponibile ad uccidere EL quando uno dei predetti agenti fece Sapere che questi stava collaborando con la giustizia.
A tali considerazioni vanno aggiunte le riflessioni conte-
nute nella parte generale della sentenza impugnata, dedicata ai collaboratori di giustizia e alla esistenza del sodalizio criminoso foggiano facente capo a ET, ZI e CI- querra, al quale il SI è stato indicato appartenere con il secondo grado".
Le valutazioni E le considerazioni espresse dai giudici di
la censure espresse dal merito appaiono convincenti la sostanziale congruità icorrente non ne scalfiscomo coerenza.
In ordine alla esistenza del sodalizio criminoso, nella parte generale della motivazione la corte territoriale ha ampiamente dimostrato la esistenza di diversi gruppi, fra cui il suddetto gruppo foggiano, dedito alla consumazione di reati di vario genere, fornito di una ADguata strutUR
brganizzativa, caratterizzato da un vincolo associativo saldo e perdurante nel tempo, nell'ambito del quale ciascun membro svolgeva, con piena consapevolezza, un ruolo parti-
colare sotto le direttive dei capi.
Circa l'appartenenza del SI a tale gruppo, si richia mano le considerazioni svolte in ordine alle valutazioni dei giudici di merito circa la attendibilità dei collaboratori di giustizia nel caso in cui, come nella specie, si registra una sostanziale convergenza delle lpro dichiarazioni in
(ordine all'inserimento del SI nella strutUR asso-
ciativa, anche se con un ruolo di gregario.
FOdato appare invece il ricorso laddove si lamenta omeSS
richiesta di concessione motivazione in ordine alla sua delle attenuanti generiche. Ed invero la sentenza di secondo grado, pur dopo avere dato atto di tale richiesta, ha omesso totalmente di prenderla in
considerazione, ragion per cui annullata con rinvio, limitatamente al punto relativo alla concedibilità delle attenuanti generiche.
I l ricorso A fondato solo in parte, SI TO.
precisamente in relazione alle doglianze riguardanti la condanna per il reato di associazione finalizzata al traf-
fico di stupefacenti e la richiesta di concessione delle
attenuanti generiche.
In proposito, vanno richiamate le osservazioni contenute nel capitolo appositamente dedicato alla suddetta imputazione,
con l'ulteriore aggiunta che i riferimenti, contenuti nella sentenza impugnata, alle dichiarazioni LLNN
("ER e ES erano i responsabili per droga ed
estorsioni"), a quelle analoghe di AN, CA e Di IR più RU, non appaiono sufficienti, in mancanza di altri specifici supporti probatori, per affermare la responsabi- lità del ES in ordine al reato associativo in esame.
Conseguentemente, per quanto riguarda il suddetto ES, la sentenza della Corte di Bari Va annullata nella parte relativa alla condanna del medesimo per il reato di cui all'art.74 D.P.R. 309/1990. si lamentaappare il ricorso laddove Altrettanto fondato omeSS motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
Ed invero la sentenza di secondo grado, pur dopo avere dato atto di tale richiesta, ha omesso totalmente di prenderla in considerazione, ragion per cui Va annullata con rinvio,
anche in ordine al punto relativo alla concedibilità di tali attenuanti.
Infondate appaiono invece le doglianze riguardanti l'affer-
mazione di responsabilità in ordine al reato di associazione per delinquere di cui all'art.416 c.p.-
Ed invero, ferme restando le osservazioni, già fatte da
questa Corte in apposito capitolo, circa la eventuale diversa qualificazione del reato come associazione di stampo
140 mafioso, non si può riconoscere valore decisivo alle censure e alle critiche espresse dal ricorrente.
Un primo rilievo è che la affermazione di responsabilità del
ES, come quella di altri coimputati, si basa in maniera prevalente, se non esclusiva, sulla chiamata in correità dei
Collaboranti e che tale chiamata, per acquisire dignità di prova, avrebbe dovuto essere 'assistita da riscontri obiet-
#1
tivamente certi ed affidabili, dotati dei connotati della
Specificità, diretti ed inequivocabili i in relazione alle responsabilità di ciascuno dei chiamati".
La regola interpretativa, da utilizzarsi per la relativa alutazione della chiamata, Sarebbe quella dettata all'art. 192 c.p.p., che imporrebbe di considerarla alla
$tregua di mero indizio che, in assenza di altro elemento di inteso nel senso di fatto costituente in sé una prova prova rimarrebbe fuori dal concetto e dalla naUR propria della prova. Non sarebbe quindi sufficiente il riferimento alla credibilità LLautore della chiamata, ma sarebbe heceSSrio il richiamo alla attendibilità delle sue dichia-
razioni.
In realtà il ricorrente, dopo avere esattamente individuato mella norma contenuta mel 3° comma LLart.192 c.p.P. i l criterio di valutazione delle dichiarazioni rese dai colla-
boranti (coimputati nel medesimo reato o imputati in proce- dimento connesso 0 imputati di Lin reato collegato che
siano), finisce poi per darne una interpretazione talmente restrittiva da svuotarne totalmente la portata e il signi-
ficato.
Quando la disposizione in questione prescrive che le di- chiarazioni dei soggetti suindicati vanno "valutate unita-
mente agli altri elementi di prova che ne confermano l'at-
elementi tendibilità", non richiede affatto la esistenza di probatori che abbiano in sè il valore di prove indipenden-
temente dalle suddette dichiarazioni, perchè, se cosi fosse,
Sarebbe come volere affermare che tali dichiarazioni non hanno alcun valore e che bisogna andare alla ricerca della
141 Minte francamente, I l che, prova senza tener conto di esse.
norma in esamesignifica attribuire un significato alla totalmente diverso da quello che ha.
Non occorre, infatti, riferirsi a tutta la giurisprudenza elaborata da questa Corte in questi ultimi anni per affer-
-- mare che, invece, la portata della norma è ben diversa, nel senso che la steSS intende semplicemente evitare che la
prova della responsabilità vada ravvisata esclusivamente
nelle rivelazioni dei collaboranti, mentre Va ricercata mettendo insieme le loro dichiarazioni com gli altri ele-
menti probatori emersi dalle indagini.
E' ovvio che anche altra chiamata in correità può costituire valido elemento di riscontro ai fini di una unitaria valu- tazione di tutti le risultanze processuali. la atten-Se dunque gli elementi di riscontro confermeranno dibilità delle dichiarazioni dei collaboranti, la prova della responsabilità potrà considerarsiLLimputato
raggiunta, altrimenti no;
ma non occorre che si tratti di il valore di prove, essendo suffi- fatti che abbiano in sè
indizi concordanti con le dichiara- ciente che si tratti di zioni del chiamante in correità.
Sia tali elementi che le dichiarazioni dei collaboranti devono avere poi anche il carattere della gravità e della volontà della legge, è il carattereprecisione;
ma, nella oltre che svolgere una funzione di della concordanza che, per attribuire all'insieme di tutti collegamento, finisce gli elementi emersi, ivi comprese le dichiarazioni dei
collaboranti e non soltanto agli elementi di riscontro 124
il valore di prova certa.
Nella specie, in ordine alla esistenza del sodalizio crimi-
noso, nella parte generale della motivazione la corte di
Bari ha ampiamente dimostrato la esistenza di diversi gruppi, fra cui il gruppo foggiano, facente capo a Moretti e poi, dopo l'arresto di costui, soggetti come GR
altri, gruppo che era dedito alla ZO TO ed consumazione di reati di vario genere fornito di una
142 ADguata strutUR organizzativa, da uncaratterizzato
Vincolo associativo saldo e perdurante nel tempo.
11 fatto che la Corte di Bari, a differenza di quella di
primo grado, abbia ritenuto che in FO, anzichè un unico gruppo, operavano più gruppi "batterie", non inficia
Minimamente nè la affermazione della esistenza del gruppo
ZI-ET, nè la affermazione circa la ADsione del
per di più com un ruolo di primariaES a tale gruppo,
importanza.
La attuazione di un programma criminoso comprendente delitti di vario genere, la previsione di una cassa comune la nipartizione dei proventi fra i vari aderenti Sono elementi dei quali è stata ampiamente dimostrata la esistenza, e che sono chiaramente indicativi della costituzione di una organizzazione permanente, certamente pericolosa e in grado di attuare le finalità delinquenziali perseguite.
Anche il convincimento circa 1'appartenenza del Sinesi તે
tale gruppo è stato sufficientemente illustrato. daLe argomentazioni dei giudici di merito circa il ruolo ui svolto in seno al gruppo pacificamente quanto
Convergentemente indicato dai collaboranti EL,
NN, CA e Di IR RU appaiono inattacabili in quanto chiaramente dimostrative del SUO permanente e
duraturo inserimento nel gruppo.
A tal fine, si richiamano le considerazioni svolte in ordine alle valutazioni dei giudici di merito circa la attendibi
- lità dei collaboratori di giustizia nel caso in cui, come
$
nella specie, si registri una sostanziale convergenza delle dichiarazioni di ben cinque di tali collaboratori in ordine all'inserimento del predetto ES, con un ruolo di a550-
Juta preminenza, nella strutUR associativa.
In particolare, sono state riportate le dichiarazioni del
EL, il quale ha asserito che il ES aveva
# agli diritto alla quota spettante ai "grossi capi" e cioè
ADrenti che avevano una posizione di vertice in EN alla associazione, e disponeva della caSS LLorganizzazione;
quelle dello NN, il quale ha indicato con precisione al il ruolo che ciascun ADrente aveva, e che ha assegnato
ES, insieme al ER, il compito di "responsabile per droga ed estorsioni"; le rivelazioni del AN, che ne ha confermato l'inserimento nel gruppo foggiano, ponendone in risalto 1'attivismo anche nel campo della droga le analoghe dichiarazioni del CA e del Di IR RU,
quali ne hanno evidenziato la posizione di prestigio in EN
al gruppo.
Il ricorrente ha in proposito osservato che la attendibilità delle dichiarazioni dei suddetti collaboranti sarebbe scarsa trattandosi di dichiarazioni "de relato", in quanto prove- nienti da soggetti estranei alla associazione.
A parte il fatto che si tratta comunque di imputati in
procedimenti connessi o di imputati di reati collegati, Se
NN,tale asserzione può valere per il EL e lo stesso non può dirsi Per il CA, il quale è senza
alcun dubbio un coimputato nel medesimo reato, ed è in grado di riferire su fatti e circostanze appresi per cognizione diretta.
Tutti gli altri rilievi critici mossi alla sentenza dal ricorrente riguardano aspetti di merito, che non possono legittimità. certo essere oggetto di esame in sede di osservato, compito del giudice di Infatti, come si è gia legittimità non è certo quello di sovrapporre le proprie valutazioni ä quelle dei giudici di merito 0 quello di
controllare la rispondenza di esse alle acquisizioni pro-
cessuali, ma quello di stabilire se essi abbiano fondato il proprio convincimento SU argomentazioni convincenti Sul
piano della logica in ordine ai vari punti della decisione. che le argomentazioni dei E non pare si poSS affermare merito circa la giudici di appartenenza del ES al
sodalizio criminoso operante a FO e facente Capo
ET siano illogiche o contraddittorie.,
IR NC.
##
144 Sicuramente non fondata è la doglianza relativa alla asse-
rita carenza di motivazione in ordine alla esistenza della associazione criminosa e alla ADsione alla steSS da parte dello OS.
edLa Corte di Assise di FO ha infatti ampiamente esaurientemente dimostrato, oltre che la esistenza di un
gruppo criminoso avente lo scopo di commettere un numero
indeterminato di reati di vario genere, facente capo a ZI
UÈ e ET CC, del quale facevano parte VI
RD, GR TO, ER RD, Selicato Francesco, ES TO, OS US, Vinciguerrä
TO ed altri che si omettono per brevità anche la
ADsione ad esso dello OS in posizione di preminenza, svolgendovi egli il ruolo di cassiere LLorganizzazione
insieme al BE TO.
La motivazione in proposito appare congrua, logica e suffi- cientemente approfondita, ed è stata ribadita, sia pure in maniera stringata, dai giudici di appello. Il fatto che la Corte di Bari, a differenza di quella di primo grado, abbia ritenuto che in FO, anzichè un unico gruppo, operavano più gruppi 0 "batterie", non inficia
minimamente nè la affermazione della esistenza del gruppo
ZI-ET, nè la affermazione circa la ADsione dello
OS a tale gruppo, per di più con un ruolo di primaria importanza.
La attuazione di un programma criminoso comprendente delitti di vario genere, la previsione di una CaSS Comune la ripartizione dei proventi fra i vari ADrenti sono elementi dei quali è stata ampiamente dimostrata la esistenza, e che sono chiaramente indicativi della costituzione di una organizzazione permanente, certamente pericolosa e in grado di attuare le finalità delinquenziali perseguite.
Quanto alla ADsione dello OS, le argomentazioni dei giudici di merito circa il ruolo da lui svolto in EN al gruppo pacificamente quanto convergentemente indicato dai collaboranti EL, NN, RA, CA e Di IR RU appaiono inattacabili in quanto chiaramente
dimostrative del suo permanente e duraturo inserimento nel
gruppo.
La prova circa l'inserimento dello OS nel gruppo
ZI ET è stata ravvisata anche nella assidua fre-
quentazione dei pregiudicati ADrenti a tale clan.
Le osservazioni contenute nei motivi di ricorso, secondo cui i collaboranti non avevano riferito su specifici comporta- menti D attività delinquenziali LLimputato, ma avevano
soltanto rivelato che allo stesso era stata conferita "la
Santa" (e cioè un grado molto elevato nella organizzazione), lungi dal rappresentare elemento a favore LLimputato,
piuttosto tale da rafforzare il convincimento espresso dai
giudici di merito.
E' vero che la semplice formale affiliazione non è, di per sè sola, sufficiente ad integrare la prova della partecipa-
zione a un sodalizio criminoso. Ma, a prescindere dal valore emblematico che può riconoscersi alle affiliazioni ritualizzate, quando, come nella specie, a tali elementi
indiziari si aggiungono altri dati di indubbio valore
probatorio, come le plurime e circostanziate rivelazioni da parte di ben cinque collaboranti, la prova di tale adesione non può non considerarsi raggiunta.
Infondata anche la doglianza relativa alla pretesa insuffi- cienza di motivazione im ordine alla quantificazione della pena, ragguagliata ad una misura media tra il minimo il massimo edittale.
FOdato appare invece il ricorso laddove si lamenta omeSS
motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
Ed invero la sentenza di secondo grado ha omesso totalmente
di prenderla in considerazione, ragion per cui va annullata
con rinvio, limitatamente al punto relativo alla concedibilità delle attenuanti generiche.
IR PE. J
146 I l SUD ricorso è infondato e va respinto.
Sicuramente non fondata è la doglianza relativa alla asse-
rita carenza di motivazione in ordine alla esistenza della associazione criminosa e alla ADsione dello OS.
La Corte di Assise di FO, cosi come già osservato per altri ricorrenti, hà infatti ampiamente ed esaurientemente dimostrato oltre che la esistenza di un gruppo criminoso "
avente lo scopo di commettere un numero indeterminato di reati di vario genere, facente capo a ZI Giosuè e Moretti
CC anche la ADsione ad esso dello OS in posi-
zione di evidente rilievo.
E la motivazione in proposito appare congrua, logica e sufficientemente approfondita, ed è stata ribadita, sia pure in maniera succinta, dai giudici di appello.
Il fatto che la Corte di Bari, a differenza di quella di primo grado, abbia ritenuto che in FO, anzichè un unico gruppo, operavano più gruppi, non inficia minimamente nė la affermazione della esistenza del gruppo ZI-ET, nè la affermazione circa la ADsione dello OS tale gruppo, per di più con un ruolo di primaria importanza.
La attuazione di un programma criminoso comprendente delitti di vario genere, la previsione di una CaSS comune la ripartizione dei proventi fra i vari ADrenti Sono elementi dei quali è stata ampiamente dimostrata la esistenza, e che
Sono chiaramente indicativi della costituzione di una organizzazione permanente, certamente pericolosa e in grado di attuare le finalità delinquenziali perseguite. Quanto alla adesione del ricorrente, le argomentazioni dei giudici di merito circa il ruolo da lui svolto in seno al gruppo - pacificamente quanto convergentemente indicato dai collaboranti NN, RA, EL e CA
appaiono anche per lui inattacabili, in quanto chiaramente
dimostrative del SUO permanente e duraturo inserimento nal gruppo.
10 NN lo ha indicato come facente In particolare,
Secondoparte del gruppo dei capi ("era uno che contava"); il Paratore era uno dei più fidati del clan ZI-GN- comeET gli ispettori di polizia lo hanno indicato assiduo frequentatore di pregiudicati affiliati.
E' vero che la semplice frequenza di pregiudicati 0 l a
partecipazione ad un solo episodio criminoso, come la
estorsione ai danni di ZI, di cui si parlerà fra poco, non sono di per sè sufficienti ad integrare la prova della
partecipazione a un sodalizio criminoso. Ma, a prescindere dal fatto che non si è data alcuna motivazione in ordine a tale frequentazione (come parentela, rapporti di affari ecc.), quando, come nella specie, a tali elementi indiziari si aggiungono altri dati di indubbio valore probatorio, come le plurime e circostanziate rivelazioni da parte di quattro
Collaboranti, la prova di tale ADsione non può non consi
derarsi raggiunta.
Le osservazioni contenute nei motivi di ricorso, secondo cui i collaboranti non avevano riferito su specifici comporta-
menti o attività delinquenziali LLimputato, ma avevano
"la soltanto rivelato che allo stesso era stata conferita
Santa" (e cioè un grado molto elevato nella organizzazione) म
lungi dal rappresentare elemento a favore LLimputato, piuttosto tale da rafforzare il convincimento espresso dai
giudici di merito. perE' vero che la semplice formale affiliazione non è, di
sè sola, sufficiente ad integrare la prova della partecipa- zione a un sodalizio criminoso. Ma, a prescindere dal valore emblematico che può riconoscersi alle affiliazioni rituali-
zzate, quando, come nella specie, a tali elementi indiziari si aggiungono altri dati di indubbio valore probatorio, come le plurime e circostanziate rivelazioni da parte di quattro collaboranti, la prova di tale ADsione non può non consi-
derarsi raggiunta.
Altrettanto infondata appare censura relativa alla la
nella estorsione ai danni di affermata corresponsabilità
ZI IO.
148 Si assume da parte del ricorrente che, essendo stati gli episodi estorsivi numerosi nell'arco di tre anni, ed essendo stato l'intervento dello OS collocato dalla parte offesa in un momento successivo al pagamento della somma di
3$ milioni in favore di VI RD E ER
RD, egli dovrebbe semmai rispondere di tentativo di
estorsione.
In realtà le risultanze processuali sono state valutate dai giudici di primo e di secondo grado, con argomentazioni logiche e convincenti, come integranti un robusto supporto probatorio a suo carico.
La corte di FO, prima, e quella di Bari, dopo, hanno
dimostrato che l'episodio della consegna della somma sud- detta si iscrive in una attività estorsiva che mirava costringere il ZI a Versare alla organizzazione centinaia di milioni, sicchè il pagamento LLimporto di cui sopra non costituiva altro che il versamento di una
porzione delle somme che i soggetti, che avevano preso di
mira l'imprenditore, si prefiggevano di incassare in più riprese con richieste di denaro ripetute nel tempo reiterate con minacce sempre più preSSnti.
Secondo le testimonianze riportate nelle sentenze (ZI
CH, isp. De OL, isp.FOzo, Carella OM,
LL AL, oltre al 'memoriale ZI") 10 "
OS è stato descritto come fautore della cosiddetta linea morbida nei confronti del costruttore, e cioè dispo-
nibile ad accettare sconti nel dimensionamento delle Somme
che il ZI avrebbe dovuto versare. ilA ciò si aggiunga che le persone a cui venne consegnato denaro (VI e ER) sono state indicate come
ADrenti al gruppo nel quale lo OS era sicuramente affiliato.
Le indicazioni contenute nel memoriale del ZI non possono quindi essere liquidate, come fa il ricorrente, come semplici intuizioni, congetture o illazioni. Il ricorso dello OS va pertanto respinto, com Conse
guente condanna, in solido, al pagamento in solido delle spese processuali, e, inoltre, delle spese sostenute dalle parti civili ZI CH, LO, PP, Raffa-
ella e BA GI, nella misura di cui in dispositivo.
SE LE.
generiche,Le censure del ricorrente, fra l'altro piuttosto non valgono a scalfire il giudizio di responsabilità
espresso nei suoi confronti dalla Corte di Bari.
L'avere basato tale giudizio sulle dichiarazioni di alcuni dei collaboratori di giustizia escussi in appello (CA Di Firmo TO), i quali hanno affermato concordemente
UE" l'inserimento del TO nella "batteria "
così i dubbi sollevati dalleoperante a FO, colmando generiche affermazioni del EL, escussO in primo grado, non appare affatto nè illogico, nè contraddittorio.
Il fatto è che la sentenza di condanna della Corte di Bari
va letta nella sua globalità e non soltanto nella parte riguardante la singola posizione del TO, con eSS si
è data sufficiente dimostrazione sia della sua affiliazione degli al sodalizio criminoso di FO, sia della esistenza elementi costitutivi di tale sodalizio. Sotto il primo profilo, la considerazione secondo la quale gli elementi emersi a SUO carico nel corso del primo grado, sono stati ampliati ed arricchiti dalle dichiarazioni provenienti dai collaboratori escussi in appello, appare fondata su argomentazioni sufficienti, anche se sintetiche,
specie se sommate a quelle contenute nella sentenza di prime cure.
La corte di Bari ha dato atto del SUO inserimento nel gruppo foggiano, facendo implicitamente leva sulle risultanze della sentenza della Corte di FO e cioè sulle dichiarazioni del EL, oltre a riferire che 1] TOche,
faceva parte della "batteria UE", aveva precisato che
Egli riscuoteva i proventi delle azioni delittuose del
150 gruppo, fra cui la Somma di £.600.000 proveniente dalla
ZA, e sulle dichiarazioni estorsione in danno di riferito della sua assidua fre-LLIsp.Ponzo, che aveva quentazione dei bar Siciliano Cincilletto, luoghi di ritrovo di noti pregiudicati infine su quelle del e d
CA e del Di IR TO, i quali avevano affermato che egli aveva una posizione di rilievo quando era detenuto nel carcere di Lucera, come responsabile dei foggiani affiliati, vi detenuti, e che nell'ambito della associazione foggiana era dedito alle rapine. laSono tutti elementi che la corte di Bari, nel riformare
Sentenza di primo grado, ha giustamente messo in risalto come aventi un sufficiente valore probatorio sia per il loro
Intrinseco contenuto sia per il riscontro che le dichiara- zioni dei collaboranti escussi in appello rappresentano per le dichiarazioni del EL.
Sotto il secondo profilo (esistenza degli elementi costitu- tivi del reato associativo), nella parte generale della
motivazione, alla quale ha fatto un espresso richiamo, la corte territoriale ha ampiamente dimostrato la esistenza di diversi gruppi, fra cui la batteria UE, cui il Tolo-
hese apparteneva, a volta facente parte del ns gruppo e
ET, che era dedito alla consumazione di reati di vario genere, fornito di una adeguata struttura organizzativa,
Caratterizzato da un vincolo associativo saldo e perdurante nel tempo.
Non è esatto, come sostiene il ricorrente, che il giudizio di colpevolezza sia basato esclusivamente sulla affiliazione di cui ha parlato il EL, che tale giudizio appare Inficiato da carenza illogicità motivazionale, in quanto e affiliazioni di cui si è parlato sarebbero state solo di 11tipo 'carcerario", cioè finalizzate ad ottenere piccoli benefici in ambiente detentivo, così come avrebbe ritenuto
A corte di Bari.
parte la considerazione che quest'ultima Corte non ha lcuna importanzaaffermato che non poss essere attribuit ai riti di affiliazione, ma ha semplicemente chiarito che il loro significato va valutato con prudenza, in realtà si dato atto che i collaboranti non si sono limitati a parlare della sua affiliazione in carcere. è,E' vero infatti che la semplice formale affiliazione non di per sè sola, sufficiente ad integrare la prova della
partecipazione a un sodalizio criminoso.
Ma, a prescindere dal valore emblematico che può ricono-
scersi alle affiliazioni ritualizzate, quando, come nella
specie, a tali elementi indiziari si aggiungono altri dati di indubbio valore probatorio, come le plurime e circostan- ziate rivelazioni da parte di tre collaboranti, la prova di tale ADsione non può non considerarsi raggiunta.
FOdata appare quindi la valutazione dei giudici di merito circa la ravvisabilità, nella condotta del ricorrente, al di là della formale affiliazione avvenuta in carcere, di concreti comportamenti di ADsione alle scelte del sodali zio.
Affermando la credibilità dei collaboranti sulla base della convergenza delle loro dichiarazioni, la Corte ha ADmpiuto pienamente all'obbligo di motivazione e non vi sono ragioni per definire tale motivazione illogica o contraddittoria.
Quanto alla osservazione riguardante la mancanza di conte- stazione di reati specifici, va ribadito che la partecipa- zione ad una associazione per delinquere, una volta dimo-
strata l'esistenza di una strutUR associativa con finalità
criminose, può realizzarsi con qualsiasi condotta, e quindi anche mediante un contributo, anche minimo, alla realizza- zione LLaccordo purchè destinato ન fornire criminoso,
vita della StrutUR efficacia al mantenimento in 11
perseguimento dei suoi scopi, quando vi sia la costante consapevolezza di contribuire alla realizzazione del pro-
gramma delinquenziale. Ciò puè avvenire, come nella specie, al di anche indipendentemente fuori della effettiva commissione dei singoli reati programmati, dato che ė
proprio la permanenza del vincolo associativo the determina
152 pericolo per l'ordine pubblico e costituisce la ragione steSS della configurazione del delitto in questione come
autonoma figura di reato.
La doglianza riguardante la asserita omissione dell'esame
della richiesta delle attenuanti generiche non può essere
presa in considerazione, in quanto non risulta che egli ne abbia fatto richiesta nelle sue conclusioni.
Il ricorso va pertanto respinto con conseguente condanna del
TO al pagamento delle spese processuali.
SC DE. Il ricorso è fondato solo in parte, e precisamente in relazione alle doglianze riguardanti la condanna per il
reato di associazione finalizzata al traffico di stupefa-
centi.
In proposito, vanno richiamate le osservazioni contenute nel capitolo appositamente dedicato alla suddetta imputazione, con l'ulteriore aggiunta che il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alle dichiarazioni del EL sulla partecipazione LLimputato anche ai proventi del traffico di droga e a quelle analoghe del CA dei due Di IR,
all'arresto in casa CI (c.d. operazione "Shivar"), poteva
Jessere conducente nell'ambito di una eventuale imputazione di traffico di stupefacenti (ipotesi che la Corte di Bari ha comunque escluso "non essendo in atti prova di specifici episodi di detenzione o spaccio di droga"), ma non appare sufficiente, in mancanza di altri pid specifici Supporti
probatori, per affermare la responsabilità del Trisciuoglio in ordine al reato associativo in esame. تے 1Conseguentemente, per quanto riguarda il IS, annullata sentenza della Corte di Bari va nella parte relativa alla condanna del medesimo per il reato di cui all'art.74 D.P.R. 309/1990. Infondate sono invece tutte le altre doglianze.
Per quanto riguarda il reato di associazione per delinquere
Idi cui alla lett. a) della rubrica, a prescindere sostanziale genericità delle censure, riguardanti in maniera più pregnante la imputazione di associazione finalizzata allo spaccio, va rilevato che non è sostenibile la tesi
secondo cui non sarebbe stata acquisita nessuna certezza in ordine alla esistenza di un "pactum sceleris" alla Sua
durata nel tempo, al programma criminoso e alla struttura
della organizzazione, e che non vi sia prova in ordine alla partecipazione del IS al sodalizio.
aLa esistenza di un gruppo denominato "batteria UE",
sua volta facente parte di un sodalizio più ampio, facente capo a ET e a ZI, appare ampiamente dimostrata dalle due corti di merito. dellaLa posizione del IS come elemento di spicco associazione, come amico inseparabile del UE CH, cui appare legato in maniera indissolubile, e come percet- tore dei proventi "di tutte le operazioni", è stata illu- strata ampiamente dalla Corte di FO che, basandosi sulle del EL, dello NN, degli dichiarazioni ufficiali di polizia e su altre risultanze, ne ha descritto la personalità, riferendosi al ruolo di primo piano da lui avuto nella organizzazione e nella perpetrazione di alcune
estorsioni, di cui si parlerà in prosieguo. La Corte di Bari ha poi correttamente ritenuto che tali elementi erano stati ulteriormente rafforzati dalle dichia razioni del CA e dei due Di IR.
La pretesa mancanza di riscontri delle rivelazioni del
EL, e quindi l'asserita inattendibilità delle Sue accuse, appare superata dalle concomitanti dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia escussi in appello.
Il fatto che altri presunti collaboratori, come NI, non se,avrebbero menzionato il IS non può, di per costituire elemento di contrasto, trattandosi, all'evidenza
!
di elemento del tutto neutro.
Per quanto riguarda la tentata estorsione in danno di PP
e reati conness1, l'estorsione in danno del BI, S1
alle considerazioni svolte proposito del rinvia
154 devonoricorso del UE CH, considerazioni che qui intendersi integralmente ripetute e trascritte, data la identità delle due posizioni,
Infondata anche la doglianza relativa alla pretesa insuffi-
attenuanti cienza di motivazione in ordine al diniego delle generiche, giustamente fondato sui notevoli precedenti penali LLimputato sulla gravità dei fatti a lui
ascritti.
Quanto al rigetto della richiesta di rito abbreviato si vedano le considerazioni contenute nella parte dedicata alle eccezioni preliminari.
Il ricorso del IS va pertanto respinto nel resto.
La censura relativa alla carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, riguardante il più grave assorbita reato di associazione finalizzata allo spaccio,
dall'annullamento della sentenza relativamente alla condanna per tale reato.
UE IO.
precisamente in Il ricorso fondato solo in parte,
relazione alle doglianze riguardanti la condanna per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefa-
centi.
contenute nel In proposito, vanno richiamate le osservazioni capitolo appositamente dedicato alla suddetta imputazione, con l'ulteriore aggiunta che il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alle dichiarazioni del EL,
dello NN e del CA è del tutto vago e generico,
per cui non appare sufficiente, in mancanza di altri più specifici supporti probatori, per affermarne la responsabi lità in ordine al reato associativo in esame.
RA, la Conseguentemente, per quanto riguarda il nella parte annullata sentenza della Corte di Bari Va
reato di cui relativa alla condanna del medesimo per i l all'art.74 D.P.R. 309/1990.
ست معة
155 doglianze, relative alla Infondate sono invece le altre responsabilità in ordine al reato di dichiarazione di delinquere di cui alla lett. a) della associazione per rubrica, ferme restando le osservazioni, già fatte da questa Corte in apposito Capitolo, circa la eventuale diversa qualificazione del reato come associazione di stampo mafic-
50.
A prescindere dalla sostanziale genericità delle censure,
riguardanti in maniera più pregnante imputazione di la associazione finalizzata allo spaccio, va rilevato che non è
Sostenibile la tesi secondo cui non sarebbe stata acquisita nessuna certezza in ordine alla esistenza di una vera
propria associazione delinquenziale, avente una sua strut- UR ed un generico programma criminoso, e che non vi sia
prova in ordine alla partecipazione del RA a tale
sodalizio.
La esistenza di un gruppo operante a FO, facente capo a Rizzi e a ET, e nel quale il RA, dopo l'arre-
piano, sto del ET, iniziò a svolgere un ruolo di primo appare ampiamente dimostrata dalle due corti di merito.
In ordine alla esistenza del sodalizio criminoso, nella parte generale della motivazione la corte di Bari ha ampia-
il mente dimostrato la esistenza di diversi gruppi, fra cui gruppo foggiano, facente capo a ET e poi, dopo 1'arre- sto di costui, a soggetti come GR ZO TO e lo stesso RA, gruppo che era dedito alla Consu mazione di reati di vario genere, fornito di una ADguata struttura organizzativa, caratterizzato da un vincolo perdurante nel tempo, nell'ambito associativo saldo del quale ciascun membro svolgeva, con piena consapevolezza, un ruolo particolare sotto le direttive dei capi.
Il fatto che la Corte di Bari, a differenza di quella di
primo grado, abbia ritenuto che in FO, anzichè un unico gruppo, operavano più gruppi 0 "batterie", non inficia minimamente në la affermazione della esistenza del gruppo la ADsione delZI-ET, ne la affermazione circe
156 RA a tale gruppo, per di più con un ruolo di primaria importanza.
La attuazione di un programma criminoso comprendente delitti di vario genere, la previsione di una CaSS comune la ripartizione dei proventi fra i vari ADrenti al suddetto gruppo sono elementi dei quali è stata ampiamente dimostrata esistenza, che sono chiaramente indicativi della
costituzione di una organizzazione permanente, certamente pericolosa e in grado di attuare le finalità delinquenziali perseguite. deiQuanto alla adesione del ricorrente, le argomentazioni giudici di merito circa il ruolo da lui svolto in EN al gruppo appaiono inattacabili, im quanto chiaramente dimo-
strative del suo permanente e duraturo inserimento nel clan.
La posizione del RA come elemento di spicco della associazione è stata illustrata a sufficienza dalla Corte di
FO che, basandosi SU quanto convergentemente indicato
e NN, sulle dichiara- Hai collaboranti EL
e su altre risultanze, nekioni degli ufficiali di polizia ha descritto la personalità e il ruolo di primissimo piano da lui svolto.
La Corte di Bari ha poi correttamente ritenuto che tali elementi erano stati ulteriormente rafforzati dalle dichia-
razioni del CA.
In particolare, il EL lo ha indicato come chi, dopo
1'arresto di ZI e ET aveva preso "le redini in mano"
(tant'è che era stato immediatamente reso edotto da personale corrotto del carcere della installazione di una microspia posi- nella sua cella;
lo NN ne ha sottolineato la zione di rilievo nell'ambito della associazione oltre all'episodio della microspia, ha ricordato che egli in qualche "azione" aveva anche fatto parte di un "gruppo di fuoco"; gli ispettori di polizia lo hanno indicato Come assiduo frequentatore di pregiudicati affiliati;
ed infine, di avere fornito armi e droga il AL ha precisato al
RA. E' vero che la semplice frequenza di pregiudicati non può per sé considerarsi di sufficiente ad integrare la prova della partecipazione a un sodalizio criminoso. Ma quando,
come nella specie, a tali elementi indiziari si aggiungono altri dati di indubbio valore probatorio, come le plurime circostanziate rivelazioni da parte di tre collaboranti, la prova di tale ADsione non può non considerarsi raggiunta.
La pretesa mancanza di riscontri delle rivelazioni del
EL, e quindi l'asserita inattendibilità delle accuse, appare superata dalle concomitanti dichiarazioni primo degli altri collaboratori di giustizia escussi Sia in
grado (NN) che in appello (CA).
A tal fine, si richiamano le considerazioni svolte in ordine attendibi- alle valutazioni dei giudici di merito circa la lità dei collaboratori di giustizia nel caso in cui, come
nella specie, si registra una sostanziale convergenza delle dichiarazioni di tre di tali collaboratori in ordine all'inserimento del predetto RA, con un ruolo di assoluta preminenza, nella strutUR associativa.
Infondata anche la doglianza relativa alla pretesa insuffi-
cienza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, giustamente fondato sui notevoli precedenti penali LLimputato e sulla gravità dei fatti A lui ascritti.
CH PE.
I l suo ricorso non può essere accolto.
Il rilievo principale mosso dal ricorrente è che la affer. mazione di responsabilità nei suoi confronti, come quella di altri coimputati, si basa in maniera prevalente, se mon esclusiva, sulla chiamata in correità dei collaboranti e che tale chiamata, acquisire dignità di prova, avrebbe
p e r dovuto essere assistita da ADguati riscontri, mentre nella specie le dichiarazioni dei collaboranti non avrebbero trovato alcun supporto "in merito alla attendibilità delle
158 medesime circa la partecipazione del ricorrente alla asso-
diazione contestata".
In effetti è vero che la prova della responsabilità non va
Navvisata esclusivamente nelle rivelazioni dei collaboranti,
e che eSS va ricercata mettendo insieme le loro dichiara-
zioni con gli altri elementi probatori emersi dalle indagi
Hi.
Ma è ovvio che anche altra chiamata in correità può costi
tuire valido elemento di riscontro ai fini di una unitaria
Valutazione di tutte le risultanze processuali. crimi- Nella specie, in ordine alla esistenza del sodalizio
1050, nella parte generale della motivazione la corte di
Bari ha ampiamente dimostrato la esistenza di diversi gruppi, fra cui il gruppo foggiano, facente capo a Moretti e poi, dopo l'arresto di costui, a soggetti come GR
ZO TO, RA TO ed altri, gruppo che era dedito alla consumazione di reati di vario genere,
fornito di una ADguata strutUR organizzativa, caratte- associativo saldo e perdurante nel fizzato da un vincolo tempo, nell'ambito del quale ciascun membro svolgeva, con piena consapevolezza, un ruolo particolare.
1 fatto che la Corte di Bari, a differenza di quella di primo grado, abbia ritenuto che in FO, anziché un unico gruppo, operavano più gruppi 0 "batteria" non inficia 5
minimamente né la affermazione della esistenza di tale gruppo, nè la affermazione circa la ADsione dello Zucchini ad esso, per di più con un ruolo di rilievo.
La attuazione di un programma criminoso comprendente delitti
Hi vario genere, la previsione di una caSS comune la tipartizione dei proventi fra i vari aderenti sono elementi dei quali è stata ampiamente dimostrata la esistenza, che sono chiaramente indicativi della costituzione di una brganizzazione permanente, certamente pericolosa e in grado
Hi attuare le finalità delinquenziali persequite.
Anche il convincimento circa l'appartenenza dello ZU tale gruppo è stato sufficientemente illustrato. Le argomentazioni dei giudici di merito circa il ruolo da
lui svolto in EN al gruppo pacificamente quanto conver
gentemente indicato dai collaboranti EL e CA
appaiono inattacabili in quanto chiaramente dimostrative del suo permanente e duraturo inserimento nel gruppo.
A tal fine, si richiamano le considerazioni svolte in ordine alle valutazioni dei giudici di merito circa la attendibi-
lità dei collaboratori di giustizia nel caso in cui, come
nella specie, si registri una sostanziale convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori in ordine all'inserimento del predetto RA nella strutUR associativa.
In particolare, sono state riportate le dichiarazioni del
EL, il quale ha asserito che il RA aveva
Ryli diritto alla quota spettante ai "grossi capi", e cioè
ADrenti che avevano una posizione di vertice in EN alla associazione, come UE, IS, ES ecc.; che aveva voce in capitolo nella distribuzione dei proventi che, come UE, provvedeva anche alle spese neceSSrie
per risolvere i problemi giudiziari degli aderenti che
aveva disponibilità di grosse somme di denaro.
I riscontri a tali rivelazioni sono stati individuati in quelle del CA, il quale ne ha evidenziato la posizione di prestigio in EN al gruppo;
nelle assidue frequentazioni di pregiudicati 'di rango" segnalate dagli ispettori di
Polizia nel suo evidente attivismo nel ricercare testi disposti anche a dichiarare il falso, avanti all'investiga-
tore privato TI (per altro falsamente indicato come
"giudice"), in favore del DE CA in occasione LLo
micidio ZI.
Non si tratta, quindi, di rivelazioni non Supportate da ADguati riscontri, di fatti di mero contorno descrittivo di luoghi o persone, di elementi incerti ed opinabili come
sostiene il ricorrente;
ma di fatti che riguardano diretta- mente la persona LLaccusato in relazione al reato speci- fico addebitatogli, che attengono alla sua responsabilità
reato associativo, ed obiettivamente certifnel
160 Infondata anche la doglianza relativa alla pretesa insuffi- cienza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti notevoli precedenti fondato sui generiche, giustamente gravità dei fatti a lui penali LLimputato sulla ascritti.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente
al pagamento, in solido, delle spese processuali.
e al fine di facilitare la letUR del Riassuntivamente,
dispositivo, va precisato che gli imputati dichiarati im
secondo grado colpevoli del reato di cui al capo A), così come qualificato con la sentenza impugnata, e i cui ricorsi vanno respinti sono BE TO, ON Michele,
PA OS, IC IN, VI RD,
D'AL GA, DE CA TO, DE MU IC, De
NU US, UC AN, AT CH,
UE CH, ES TE, ET CC, Nardino
AN TO, Palmieri IE, GR Antonio
ZO, ER RD, EN OR, ZI
UÈ, SI GI, TO ES, SI FU,
ES TO, OS NC, OS US,
TO EL, IS FE, RA
TO e ZU US.
L'annullamento della sentenza impugnata in ordine alla derubricazione del reato previsto dall'art.416-bis c.p.g in
accoglimento del primo motivo del ricorso del Procuratore
Generale, riguarda invece, oltre agli imputati suddetti,
anche NT SA, CA TO, IL MA,
BO VE e RU AU.
QUESTIONI RIGUARDANTI LE PARTI CIVILI
Plauk
161 Il ricorso proposto dalle parti civili "Presidenza del
Consiglio dei Ministri" e "Ministero LLInterno" è fonda-
to.
ordine alla censura riguardante Va infatti rilevato, in la
"causa petendi",della che, pur esatta individuazione l'osservazione della Corte di Bari essendo corretta secondo cui il reato di associazione per delinquere tutela
l'ordine pubblico in senso lato e riguarda anche il rispetto dei principi fondamentali sui quali si fonda la convivenza civile e l'ordinato assetto della società, per cui lo Stato
è certamente danneggiato dalla costituzione di associazioni criminose nella specie le parti civili suindicate, rap-
presentate dall'AvvocaUR dello Stato, avevano finalizzato
la loro costituzione e la conseguente richiesta di risarci- mento dei danni, limitandole molto più semplicemente ai
danni materiali conseguenti all'impiego delle risorse finanziarie, neceSSrie per garantire l'incolumità dei
collaboratori di giustizia e dei magistrati del P.M.-
Conseguentemente, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.¸ di certo applicabile alla costituzione di parte civile nel processo penale secondo cui il giudice
"deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti
di eSS" la condanna al risarcimento dei danni va riferita e limitata alle ragioni esposte dalle parti civili costi-
tuite.
Poichè l'errore di diritto come sopra rilevato, non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo della sentenza impugnata,
questa Corte abilitata procedere direttamente alla
rettificazione di cui sopra, aiprecisazione sensi
LLart.619 C.p.P.-
Per ciò che riguarda la doglianza relativa alla esclusione dal risarcimento dei danni della Presidenza del Consiglio,
si osserva che ha errato la Corte di Bari nel ritenere, Sul
presupposto della unicità dello Stato, che tale Ente non avesse diritto al risarcimento dei danni
162 Governo della Repubblica, rappresentato Infatti, i l dalla
Fresidenza del Consiglio, come organo avente specifici compiti nell'ambito della amministrazione dello Stato (come
quello di mettere in atto l'attività neceSSria per
1'approvigionamento dei mezzi finanziari idonei a garantire il mantenimento LLordine pubblico mediante la previsione degli appositi capitoli nel bilancio dello Stato), al pari dei singoli dicasteri che abbiano dovuto affrontare oneri
finanziari per lo svolgimento dei compiti loro assegnati dalla legge e abbiano subito danni da una certa attività
criminosa, è portatore di un autonomo diritto di agire per il soddisfacimento dei propri interessi, eventualmente lesi dalla medesima attività criminosa.
Sotto tale aspetto anche nella specie la Presidenza del
Consiglio dei Ministri può aver subito, nella veste suddet- dei danni specifici e diversi da quelli subiti dal tas
Ministero LLInterno ed è, conseguentemente, legittimata a pretenderne il risarcimento, salva la prova della loro
di essi nella sede compe- sussistenza e la quantificazione tente.
La sentenza va pertanto annullata sul punto, con rinvio alla
Competente Corte di Assise di Appello.
Eli imputati BE TO, PA OS, Ciccone
IN, VI RD, De NU US, DE CA
TO, DE MU IC, UC AN, AT
CH, IN AN TO, IN NC, Palmieri
IE, EN OR, ZI UÈ, SI GI,
RU AU, TO Francesco, OS US,
TO EL e ZU US vanno poi condannati al pagamento in solido delle spese sostenute in favore delle parti civili "Presidenza del Consiglio dei Ministri"
@
Ministero LLInterno" liquidando tali spese come da
dispositivo.
di rimborso Va invece dichiarata inammissibile l'istanza
FO, Spese avanzata dalla S.
0.5. Impresa e dal Comune di respinto in quanto la Corte di Assise di Appello di Bari ha
163 Manches la loro costituzione di parte civile e avverso tale pronun cia non risulta proposto alcun gravame.
P. Q. M.
i ricorsi di RG RI, dichiara inammissibili
LI AN, IN NC e RU AU.
Rigetta i ricorsi degli imputati dichiarati colpevoli del A) come qualificato nella sentenza reato di cui al capo impugnata.
Annulla l'ordinanza in data 9.6.1995 in ordine al diniego della rinnovazione del dibattimento per l'acquisizione delle intercettazioni ambientali, nonchè la sentenza impugnata in ordine alla derubricazione del reato previsto dall'art.
cod.pen.,416-bis cod.pen. in quello previsto dall'art.416
in tale pronuncia assorbito il ricorso di CA TO, ed in ordine alla IO di BO VE dal reato di cui al capo A) LLimputazione.
Annulla, altresi, la sentenza impugnata nei confronti di
UE CH, ET CC, BO VE, Pelle-
grino TO ZO, ER RD, ES TO,
IS FE e RA Antonio in ordine alla condanna per il reato previsto dall'art.74 D.P.R. n.309/90
(capo C LLimputazione), nonchè nei confronti di Bonaven UR CH, D'AL GA, ES TE, SI
FU, ES TO e OS NC in ordine all'o
meSS pronuncia circa la concedibilità delle attenuanti nei confronti di De Frenza CAgeneriche, e limitatamente all'entità della pena.
Dispone il rinvio alla Corte di Assise di Appello di Lecce
per nuovo giudizio in ordine ai punti della sentenza come sopra annullata.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale in ordine alla
IO di BE TO, La TT TO, Campa-
niello OR e UE EL dal reato di cui al capo C) LLimputazione.
164 Rigetta il ricorso di BE TO in ordine al reato di cui al capo D) LLimputazione.
Rigetta i ricorsi di DE CA TO E degli altri
imputati nel resto.
Annulla la sentenza impugnata in ordine al diniego di E T R
O legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri C
far valere nella sede competente i diritti connessi alla NOIZYS costituzione di parte civile, e rinvia alla Corte di Assise di Appello di Lecce.
Dichiara inammissibile l'istanza di rimborso spese della
S.O.S. Impresa e del Comune di FO.
Condanna IN NC, RG RI, LI AN,
RU AU, BE TO, PA OS, IC
IN, VI RD, De NU US, Delli CA
TO, DE MU IC, UC AN, AT
CH, IN AN TO, LM IE, Parisi
TO, EN OR, OS TO, ZI UÈ,
SI GI, TO ES, OS US,
TO EL e ZU US al pagamento in solido delle spese di giudizio, nonchè i primi quattro al pagamen- to, ciascuno, di £.
1.000.000 alla CaSS delle Ammende.
Condanna i predetti, escluso IS TO, al pagamento in solido delle spese sostenute dalle parti civili, rispetti vamente costituite nei loro confronti, liquidando tali spese in £.8.000.000, ivi comprese £.
7.900.000 di onorario,
favore di ZI CH, LO, PP, Raffaella ed BA GI, in solido;
del in £.
8.000.000 di onorario a favore della Presidenza
Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno del
Ministero dei Trasporti, in solido.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 1996
IL PRESIDENT
IL CONSIGLIERE EST. ہے۔
DEPOSITATA
IN C'
JL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
- 7 AGO. 1995 ina Romeo 165
Minman IL COLLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale SUPREM
I
D
Con ordinanza di Camera di Consiglio n°4511 dl 5 luglio 1996 la 1° Sez. Pen.
ha disposto la correzione della presente sentenza nel senso che laddove è
scritto: "dispone il rinvio alla Corte d'Assise D'Appello di Lecce" si debba leggere ed intendere: "dispone il rinvio ad altra sezione della Corte d'Assi-
se d'Appello di Bari"
OMA 7 AGO. 1996ROMA 13
E SUPREMA JL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Michelina RomeoMikomes T
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Questioni ed eccezioni procedurali
SUP Singole posizioni dei ricorrenti
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Il ricorso del P.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le questioni preliminari
I ricorsi inammissibili
Il ricorso del P.G. di Bari
Il reato di associazione finalizzata allo
Le singole posizioni dei ricorrenti
1. BE TO
2. ON CH
3. CA TO
4. PA OS
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7. D'AL GA
8. De NZ CA
9. DE CA TO
10.DE MU IC
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Questioni riguardanti le parti
Dispositivo
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129
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55 Mandin
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73 Maches 79 Machine
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93 Manches 97 Manches 1ritica, che si trattava di rozzi tentativi di alterare ....
Whechen
109 Now here 111 Mach
119 Manches
125 Marathon
137 Machen
139 Manker
143 Manches
145 Munters
147 Markers
149 Plantes
151 Banchor
153 Hickies
157 Planete
59 Plante