Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/1996, n. 7746
CASS
Sentenza 16 maggio 1996

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In tema di rinnovazione della istruzione dibattimentale, vanno distinte le due ipotesi disciplinate rispettivamente nel primo e nel secondo comma dell'art. 603 cod. proc. pen.. Nel primo caso è previsto che il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento ove ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Il secondo comma del citato articolo attribuisce al giudice il potere di disporre il rinnovo della istruzione dibattimentale - nell'ipotesi di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado - nei limiti previsti dall'art. 495 comma primo (che disciplina i provvedimenti del giudice in ordine alla prova), norma quest'ultima che a sua volta richiama gli artt. 190 comma primo e 190 bis relativi, rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma terzo bis (reati di cui agli artt. 416 bis, 630 cod. pen., 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, nonché delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dal medesimo articolo). In conseguenza di tale doppio richiamo, deve ritenersi che - nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 603 cod. proc. pen. - il giudice, in presenza di istanza di parte e dei presupposti richiesti dalla norma, è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, con il solo limite costituito dall'ipotesi della richiesta concernente prove vietate dalla legge o della richiesta concernente prove che siano manifestamente superflue o irrilevanti; mentre, nei procedimenti relativi a taluno dei delitti menzionati nel comma terzo bis dell'art. 51 cod. proc. pen., ove sia richiesto l'esame di testimoni o di persone indicate nell'art. 210 (imputati in procedimento connesso o collegato), che abbiano già reso dichiarazioni nel corso di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali siano stati già acquisiti (a norma dell'art. 238), l'esame è ammesso ove ritenuto assolutamente necessario.

Il richiamo alle norme sulla citazione dei testimoni, contenuto nelle disposizioni che disciplinano la citazione dei soggetti di cui all'art. 210 cod. proc. pen. (persone imputate in procedimenti connessi) - pur dopo le modifiche apportate a tale ultima norma con l'art. 2 del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con legge 7 agosto 1992 n. 306 - riguarda essenzialmente gli adempimenti e gli obblighi gravanti, ex art. 142 disp. att. cod. proc. pen., sulla parte che ha chiesto l'audizione degli imputati in procedimento connesso, e non comporta la necessità di inserire, nelle liste da presentare ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen., i nominativi di tali soggetti e le circostanze sulle quali gli stessi sono chiamati a deporre.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/1996, n. 7746
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7746
    Data del deposito : 16 maggio 1996

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