Sentenza 2 marzo 2004
Massime • 1
In tema di omicidio preterintenzionale, anche la spinta volontariamente inferta, costituendo attiva applicazione di forza fisica rivolta contro un avversario, costituisce atto volto quanto meno a percuotere, per cui, quando da essa derivi, come conseguenza non voluta, ancorché imprevedibile, la morte, correttamente viene ritenuta sussistente la suddetta figura di reato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2004, n. 21056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21056 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 02/03/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 368
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIZZUTI US - Consigliere - N. 029982/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FI US N. IL 26/05/1975;
avverso SENTENZA del 26/05/2003 CORTE ASSISE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. A. Rienzo.
SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza della corte d'Assise d'appello di Salerno in data 26.05.2003 riduceva ad anni 4, mesi 5 e giorni 10 la pena inflitta dalla corte d'Assise di Salerno a EL US per il reato di cui all'art. 584 c.p. (omicidio preterintenzionale) ai danni di DU IO SA, deceduto per emorragia cerebrale causata da caduta a terra, a seguito di spinta da parte dell'imputato a seguito di uno schiaffo al fratello DI inferto dal DU. Disattendeva la tesi difensiva in ordine alla stessa assenza della spinta e negava la configurabilità della legittima difesa, per mancanza di pericolo e comodità di volontario abbandono. Concedeva l'attenuante della provocazione, in aggiunta alle già riconosciute generiche.
Il difensore dell'imputato, ricorrente, allegava il seguente motivo, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. 1) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'immotivato disconoscimento dell'esimente ex art. 52 c.p.. Nega che la spinta in sè possa configurare una lesione ai fini dell'omicidio preterintenzionale.
Ritiene questa Corte di dover rigettare globalmente il ricorso siccome infondato e sotto alcuni profili inammissibile. Il motivo affronta due distinte questioni.
La prima attiene al diniego dell'esimente di legittima difesa, sotto il profilo che l'imputato stava per essere aggredito dal DU il quale poco prima aveva colpito con uno schiaffo il fratello EL DI. A tale scopo aveva solamente proteso le mani sicché, nel concorso di altre concomitanti circostanze (il pavimento sconnesso, la vicinanza di una cunetta e le ciabatte calzate dalla vittima) il DU aveva perso l'equilibrio ed era caduto.
L'impugnata sentenza ha motivato in punto di legittima difesa, partendo da una precisa ricostruzione fattuale.
Ritiene, anzitutto, massimamente attendibile la tesi della spinta, valorizzando la testimonianza del genero della vittima (Sansiviero, il quale aveva parlato anche del comportamento scorretto del suocero, esacerbato dalle continue molestie di cui era stato fatto oggetto), disattendendo motivatamente altri testi (avevano raccontato dello schiaffo dato dal DU a EL DI, mentre uno solo aveva accennato ad un tentativo di spinta, seguito da accidentale caduta) e lasciando pesare negativamente la richiesta di mediazione allo scopo di evitare che la famiglia della vittima lo denunciasse (fatto ampiamente riscontrato dalle figlie del DU, ad una delle quali il Sansiviero aveva confidato il nome dell'imputato autore della spinta).
Dinanzi ad una motivata valutazione delle risultanze processuali, dalla quale i giudici di merito hanno tratto la logica conseguenza di mancanza del pericolo attuale non altrimenti evitabile, dato che la vittima dopo l'intervento del genero aveva dismesso ogni atteggiamento aggressivo e non costituiva alcun pericolo per il giovane aggressore, il ricorrente continua a sostenere la propria tesi difensiva, incorrendo nella censura di fatto non consentita in questa sede di legittimità.
Il secondo punto del ricorso affronta il tema più strettamente giuridico in ordine alla configurabilità della spinta come condotta intenzionalmente diretta alla lesione dell'integrità fisica. Sul punto occorre confermare la giurisprudenza che non impone, alla chiara luce dell'art. 584 c.p., ne' l'idoneità degli atti aggressivi (che siano comunque rivolti a percuotere o ferire) sì da configurare almeno un tentativo volto a commettere un reato di percosse o lesioni, ne' tanto meno la prevedibilità -anche in relazione all'intervento di altre circostanze nella serie causale- dell'evento morte. Sotto tale profilo, la spinta, cioè l'attiva e volontaria applicazione di forza fisica rivolta contro un avversario, costituisce atto volto quanto meno a percuotere.
Ne consegue che, una volta accertata la consapevolezza del gesto con cui si pone in essere la serie causale che porta al decesso (nella specie perdita di equilibrio e caduta) sussiste il reato di omicidio preterintenzionale.
Per concludere il motivo va globalmente rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004