Sentenza 12 maggio 2000
Massime • 1
In tema di patteggiamento, nell'ipotesi in cui le parti processuali, ai fini della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., diano al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella contenuta nel capo di imputazione, ben può il giudice, attraverso l'esame degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, valutare l'astratta corrispondenza della fattispecie concreta a quella prospettata consensualmente dalle parti, anche in difformità da quella contenuta nel capo di imputazione.
Commentario • 1
- 1. Medesimo disegno criminoso, continuità, reato più grave, condotta, disvaloreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2000, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIETRO SIRENA Presidente del 12/05/2000
Dott. ALESSANDRO CONZATTI Consigliere SENTENZA
Dott. DIANA LAUDATI Consigliere N. 2737
Dott. LIONELLO MARINI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIUSEPPE D'ERRICO Consigliere N. 49715/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trento
avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa il 10.11.1999 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento nei confronti di TA US, nato a [...] il [...], ed AB WA, nato ad [...] il [...],
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dr. Lionello Marini,
letta la richiesta del Procuratore Generale presso questa Corte, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trento ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, pronunciando in sede di udienza preliminare sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel procedimento nei confronti di AS YO ed BD HR, imputati del reato di concorso in rapina impropria, ha, avendo condiviso la qualificazione giuridica del fatto come furto tentato prospettata dalle parti processuali, applicato ai detti imputati medesimi le pene da essi rispettivamente richieste con il consenso del Pubblico Ministero:
Secondo il ricorrente il Giudice sarebbe incorso in errore di diritto nell'accogliere la prospettazione del fatto offerta dalle parti come tentativo di furto, anziché come rapina, ed avrebbe affermato la sussistenza di un fatto diverso da quello contestato attraverso un accertamento nel merito non consentitogli dalla norma dell'art. 444 c.p.p. il cui comma secondo consente soltanto di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto così come contestato;
inoltre lo stesso giudice avrebbe escluso l'avvenuto impossessamento, momento consumativo del reato, senza indicare le ragioni che inducevano a ritenere che l'autovettura asportata non fosse ancora entrata nel possesso degli imputati, in un contesto nel quale emergeva invece, dalla richiesta di convalida dell'arresto e di emissione di misura custodiale, che la vittima e la di lui moglie erano intervenuti previo inseguimento del mezzo al fine di recuperarne il possesso.
Il ricorso è infondato.
Come osservato anche dal Procuratore Generale presso questa Corte, dalla motivazione della sentenza impugnata si evince chiaramente che la pena è stata applicata in relazione al delitto di rapina tentata (anziché consumata, come da capo di imputazione), e non già di tentato furto, e ciò conformemente alla qualificazione giuridica del fatto concordemente prospettata dalle parti processuali;
ne' è ravvisabile alcuna reale modificazione del fatto, indebitamente operata e tale da aver dato causa all'asserita diversità del medesimo rispetto a quello contestato nel capo di imputazione, che sia insita nell'affermazione che l'autovettura fu fermata prima che uscisse dal controllo del proprietario, il quale ne estrasse i due imputati, i quali a quel punto (per vero il solo YO, avendo trovato applicazione nei confronti del coimputato il disposto dell'art. 116 c.p.) usarono, come si evince dalla imputazione, violenza nei confronti della predetta persona offesa e della moglie di questa immediatamente dopo l'avvenuta sottrazione dell'autoveicolo e per assicurarsi il possesso del medesimo.
Indubbio che le parti processuali possono dare, ai fini della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella operata nel capo di imputazione, ritiene questo Collegio (pur consapevole del diverso orientamento espresso in altre decisioni di legittimità) che al giudice non sia inibito di valutare, attraverso l'esame degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, l'astratta corrispondenza della fattispecie concreta a quella prospettata consensualmente dalle parti anche in difformità da quella cristallizzata nel capo di imputazione.
Ciò per un duplice ordine di considerazioni.
Innanzitutto, sotto il profilo letterale, l'art. 444 c.p.p. non pone alcuna limitazione ad un accertamento da parte del giudice nel più lato senso suddetto, e la visione del contenuto del fascicolo del pubblico ministero non può essere limitata al solo fine del controllo della sussistenza o meno di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Cass. 21.12.1992, Majri Mootaz). Un secondo argomento, di ordine sistematico, conduce a non confinare la possibilità per il giudice, investito della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., di controllare l'esatta qualificazione giuridica del fatto al di là della formulazione di cui al capo di imputazione: invero, diversamente opinando e ritenendo, quindi, che al giudice non sia consentito di qualificare il fatto approvando la prospettazione delle parti quando dagli atti risulti che questa è corrispondente ad una realtà fattuale emergente dagli atti medesimi e difforme da quanto nella imputazione, si giungerebbe alla conseguenza, inaccettabile, che - rigettata per tale ragione la richiesta di "patteggiamento" e svolto il dibattimento - alla fine, ove la qualificazione giuridica corretta risultante dalle emergenze dibattimentali dimostrative della effettiva sussistenza di quei presupposti di fatto, difformi dalla indicazione contenuta nel capo d'accusa si rivelasse conforme a quella prospettata dalle parti, il giudice non potrebbe operare in assenza di una effettiva infondatezza della richiesta dell'imputato, quell'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. che viceversa l'art.448 c.p.p.( nella formulazione antecedente l'entrata in vigore dell'art. 34 L. 16.12.1999, n. 479) impone qualora sia ritenuto ingiustificato il dissenso opposto dal pubblico ministero alla richiesta medesima avanzata dall'imputato, cosicché la erronea formulazione del capo di accusa da parte del pubblico ministero fungerebbe incongruamente da ostacolo all'applicazione della pena con la diminuzione relativa in sede dibattimentale, pur avendo l'imputato formulato la propria richiesta ex art. 444 c.p.p. in termini qualificativi del fatto ascrittogli (rivelatisi) corretti. Del resto, lo ius superveniens costituito dall'art. 34 L. 16.12.1999, n. 479, sostitutivo dell'art. 448 ed entrato in vigore successivamente alla pronuncia della sentenza gravata, prevede, significativamente per quanto attiene al tema in esame, l'applicazione, dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, della pena richiesta ai sensi dell'art. 444, oltre che nel caso in cui sia ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, anche in quello nel quale emerga non essere giustificato il rigetto della richiesta.
Non sembra poi fuor di luogo l'osservare che, anche ove si dovesse ritenere che nella specie il giudice non ha operato una diversa qualificazione giuridica del fatto, bensì valorizzato una diversità del medesimo nel qualificarlo come rapina impropria (anziché propria come contestato) attraverso l'esclusione dell'avvenuto impossessamento cui seguì la condotta violenta, allora si dovrebbe ritenere che il pubblico ministero, acconsentendo alla modifica all'atto di prestare il proprio consenso alla richiesta di applicazione della pena così come formulata con la indicazione del reato di rapina impropria, abbia implicitamente modificato il capo di imputazione in tal senso, sicché il giudice ben poteva accogliere la richiesta sulla base del medesimo così come modificato in udienza. Infine, anche la censura relativa all'avvenuta erronea ed immotivata esclusione di un effettivo impossessamento (richiamato dal ricorrente come momento consumativo del reato di furto peraltro non interessato dalla decisione gravata) non appare fondata, una volta che il giudicante, motivando ut supra, ha, sia pure con la sinteticità suggerita dal rito speciale, dato correttamente conto del perché della derubricazione del reato contestato da consumato a tentato, mentre sarebbe sussistito difetto di motivazione ai sensi dell'art.606 c.p.p. ove, diversamente, il giudice non avesse esplicitato le ragioni della ritenuta correttezza della qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria, così impedendo il doveroso controllo sulla legittimità della sua valutazione al riguardo (Cass. Sez. III, 29.9.1998, n. 2429, Bertini;
Cass. Sez. II, 18.4.1996, n. 1709, P.M. in proc. Gentile)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 12 maggio 2000. Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2000