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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/05/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2303/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(cod. fisc. , nata Chivasso, il Parte_1 C.F._1
2.06.1985 e residente in [...]
e
(cod. fis ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, via Barbaroux n° 1 presso lo studio dell''avv. Rosa Alba Mollo che li rappresenta e difende per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea- Conclusioni congiunte
“1- I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2- La casa coniugale, sita in NT, via c. Nigra 11 sarà assegnata alla signora Parte_1
unitamente agli arredi in essa contenuti;
3- il minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
residenza anagrafica e collocazione abituale presso la madre, in NT, via C. Nigra 11 con
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle questioni ordinarie;
4- Il figlio trascorrerà uguale periodo di tempo con ciascun genitore nel rispetto degli accordi tra i
genitori e compatibilmente con i desideri e gli impegni del figlio e, in ogni caso, secondo il seguente
schema, elaborato dai coniugi in modo compatibile con le loro esigenze lavorative;
5- dal venerdì sera alle ore 20 sino alla domenica sera alle 20 con un genitore;
il lunedì dall'uscita
da scuola sino al mercoledì all'ingresso a scuola con l'altro genitore;
dal mercoledì dall'uscita da
scuola al venerdì sera alle ore 20 con il primo genitore e dal venerdì sera alle ore 20 alla domenica
sera alle ore 20 con il secondo genitore e così via;
6- salvo diverso accordo, i coniugi terranno con sè per 15 giorni anche non Persona_1
consecutivi durante le vacanze estive (in periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun
anno), per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il
Natale e il Capodanno, metà vacanze Pasquali, periodo alternativamente coincidente un anno con
il giorno di Pasqua e l'anno successivo con il lunedì dell'Angelo;
7- il signor corrisponderà alla Sig. quale contributo al mantenimento del minore Pt_2 Pt_1
e sino alla autonomia economica di la somma di Euro 300,00 mensili, rivalutabili secondo Per_1
gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive
necessitate o concordate e documentate;
Le parti concordano per il resto per le spese con quanto
indicato dal Protocollo siglato dal Tribunale di Ivrea di cui dichiarano di aver ricevuto copia;
8- la rata del mutuo stipulato con finanziamento n° 0550004891326000 del 5/9/2016 appoggiato
sulla Banca CR (circa 800 euro in quanto a tasso variabile) relativo all'immobile di via C.
Nigra 11, così come le spese relative allo stesso, verranno corrisposte da Parte_2 9- I coniugi dichiarano di avere definito tutti i rapporti patrimoniali e di non avere nulla più avere
a pretendere l'uno dall'altro, per qualunque ragione, titolo o causa, ad eccezione di quanto sopra
descritto;
10- I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di
identità valida per l'espatrio e documenti equipollenti per il figlio .” Persona_1
Il P.M. il 22.11.24 ha così concluso: “Visto, il PM RI GL esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 23.10.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di NT (To) in data 8 settembre 2012, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune
al n 13, parte II, serie A, anno 2012, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale è nato un figlio, a Chivasso, il 3/10/2018; Persona_1
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più
un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 06 maggio 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a NT (TO) l'08/09/2012 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile, Atto
n. 13 parte II serie A- anno 2012- Comune di NT (TO)).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”)
possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto matrimonio a Parte_1 Parte_2
NT (TO) l'08/09/2012 (trascritto in data 11.9.2012 presso l'Ufficio di Stato Civile,
Atto n. 13 parte II serie A- anno 2012- Comune di NT (TO));
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 27 maggio 2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)