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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/07/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 57/2020
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 57/2020 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa
Santoro (c.f. ) e dall'avv. Sergio Santoro (c.f. C.F._1
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC) alla C.F._2
via Santa Caterina, 8/D
- appellante -
e
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa
Lombardo (c.f. e dall'avv. Francesco Creaco (c.f. C.F._3
), elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale, in C.F._4
Reggio Calabria (RC) alla via Sant'Anna II tronco
- appellata -
1 Corte d'Appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domande dell'appellante
Con atto d'appello notificato il 19.1.2020, la Parte_1
(già incorporante la
[...] Controparte_2 Controparte_3
ha impugnato l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., pubblicata il 17.12.2019
[...]
e comunicata in data 19.12.2019, con cui il Tribunale di Reggio Calabria - a definizione del procedimento iscritto al n. 2181/2018 R.G. - ha rigettato la domanda di condanna dell' al pagamento del residuo Controparte_4 di € 103.847,17 oltre agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, spettante per prestazioni specialistiche intra-budget rese nell'anno 2017, in regime di accreditamento con il SSN, nonché la domanda, proposta in via subordinata, di arricchimento senza causa.
Con il primo motivo l'appellante impugna il rigetto della domanda di adempimento per assenza di titolo contrattuale, deducendo l'applicazione al rapporto del contratto per il 2016 da ritenersi prorogato al 2017.
Con il secondo motivo l'appellante censura il rigetto della domanda subordinata di arricchimento senza causa.
Con il terzo motivo l'appellante censura la condanna alle spese processuali, pur in presenza di gravi ed eccezionali motivi per la loro compensazione.
- Difese dell'appellata 2 Corte d'Appello
Il 12.11.2021 si è costituita l , chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'appello, siccome infondato.
***
1.- Sul diritto al corrispettivo
1. L'appellante critica la sentenza impugnata per avere rigettato la domanda di pagamento del corrispettivo delle prestazioni specialistiche intra-budget, rese nel 2017 in regime di accreditamento con il SSN, siccome non giustificate da alcun titolo contrattuale.
Il Tribunale ha addebitato la mancata stipula del contratto per l'anno 2017 alla condotta ostruzionistica della struttura accreditata - ed escludendo la proroga delle condizioni contrattuali relative al 2016.
La struttura privata deduce che l'azionata pretesa, in assenza di accordo relativo al 2017, trova titolo nel contratto stipulato dalle parti per l'anno precedente, le cui condizioni sono state prorogate sino alla conclusione del nuovo accordo, in forza dell'art. 9 del contratto del 2016.
2. Il motivo è fondato.
L'appellante allega di aver erogato all'utenza, nell'anno 2017, prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di diagnostica, in forza di contratto stipulato - ex art. 8-quinques della legge n. 502/1992 - con l CP_4
il 29.9.2016 (efficace per l'anno 2016).
[...]
La struttura privata deduce di aver diritto al corrispettivo per l'espletata attività, pari ad € 340.500 (al netto del ticket e della quota ricetta, siccome oneri a carico degli utenti finali) in quanto rientrante nei limiti del budget assegnatogli dalla Regione.
Contr L'appellante chiede il pagamento del residuo non corrisposto dall' - pari ad € 103.847,17 - invocando il regime della prorogatio previsto dal contratto per il 2016, il cui art. 9 ha previsto la provvisoria conferma, per il 2017, delle condizioni vigenti per il 2016 fino all'eventuale stipula dell'accordo per il 2017. Contr L' non contesta l'esattezza e il quantitativo delle prestazioni erogate dalla struttura accreditata, ma deduce l'assenza di un valido titolo. In particolare eccepisce la nullità della clausola di proroga apposta al contratto del
3 Corte d'Appello
29.9.2016 e imputa alla condotta ostruzionistica della struttura la mancata stipula del nuovo contratto.
Contr
3. L'assunto dell' non è condivisibile.
Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del contratto stipulato il 29.9.2016, «fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto, da concludersi per disciplinare le condizioni dei sinallagma che regolamenterà i rapporti dell'anno successivo e che, pertanto, andrà a svolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dal 1 gennaio 2017, le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate».
La clausola ha previsto la proroga del contratto relativo all'anno 2016, in via provvisoria e sino all'eventuale stipula del nuovo accordo, il quale avrebbe efficacia a far data dall'1.1.2017.
4. La clausola deve ritenersi valida, siccome consente la proroga per l'anno
2017 delle condizioni contrattuali previste nell'accordo del 2016, evitando vuoti di regolamentazione.
Il periodo di proroga non è indeterminato, essendo limitato all'anno 2017.
Nella fattispecie in esame è circostanza pacifica l'omessa stipula 5. dell'accordo per il 2017.
Occorre, quindi, stabilire se le condizioni previste nel contratto stipulato dalle parti il 29.9.2016 per l'anno 2016 trovino applicazione anche alle prestazioni rese nell'anno 2017.
La sentenza impugnata ha escluso la proroga, in ragione dell'ingiustificata Contr omessa partecipazione della struttura privata all'incontro fissato dall' per la stipula del nuovo contratto per il 16.3.2018.
Contr La struttura – ritualmente convocata dall' tramite pec del 13.3.2018 – infatti non ha partecipato all'incontro predetto. Contr La convocazione dell' ha fatto seguito all'ordinanza dell'8.2.2018, con cui il TAR Calabria ha revocato il precedente decreto di sospensione dell'efficacia del DCA n. 128/2017, con cui la Regione Calabria aveva assegnato alle
Contr singole il budget da ripartire tra le strutture accreditate.
Ritiene il Collegio che non risulta prova del rifiuto definitivo e ingiustificato della struttura privata alla stipula del contratto per il 2017.
4 Corte d'Appello
La mancata stipulazione del contratto per il 2017 non può essere addebitata alla mancata partecipazione della struttura privata all'incontro del 16.3.2018.
Va in questa sede ribadito il principio enunciato in precedenti pronunce di questa Corte (sent. n. 28/2025 del 9 gennaio 2025) in fattispecie simili a quella in oggetto;
principio secondo cui non è ravvisabile il rifiuto definitivo della struttura privata all'incontro fissato in un periodo successivo all'anno in cui sono state rese le prestazioni della cui remunerazione si tratta. Nella predetta pronuncia del 9 gennaio 2025, questa Corte ha ritenuto errata la sentenza di primo grado secondo cui l'art. 9 è inapplicabile in ragione della mancata stipula del contratto a seguito dell'invito del 16 marzo 2018, «ossia dopo la conclusione dell'anno in cui sono state rese le prestazioni». Ha in proposito osservato questa Corte che la fase di stipula del contratto del 2017 «era ancora in corso nel
2018, quando ormai il pagamento era esigibile in accordo con le condizioni transitorie vigenti, non risultando il rifiuto ufficiale del contratto da parte della ricorrente».
Il principio va ribadito non essendo emerse circostanze idonee a giustificarne la disapplicazione nella fattispecie in esame e non essendo state addotte Contr dall' argomentazioni utili per superarlo.
Ritiene dunque il Collegio che, secondo un'interpretazione funzionale dell'art. 9 del contratto, il rifiuto ingiustificato della struttura privata – idoneo ad addebitare alla struttura stessa la mancata stipula del contratto per il 2017 – Contr può essere ravvisato soltanto in presenza di una proposta, formulata dall' , completa, o quanto meno contenente gli elementi essenziali dell'accordo, e tempestiva.
Contr Nella fattispecie in oggetto non vi è prova della formulazione da parte dell' di una proposta contenente gli elementi essenziali del contratto nuovo, anche perché non risulta prova della fissazione del tetto individuale di spesa, ossia del tetto riferibile alla singola struttura privata accreditata.
Contr
5.1. Inoltre non risulta formulata da parte dell' una proposta tempestiva.
È da ritenersi tempestiva la proposta formulata entro (anche in una fase avanzata dell'anno ma comunque entro) l'anno in cui sono state rese le prestazioni in questione (nella fattispecie nel 2017).
Vero è che il tetto di spesa regionale – e conseguentemente anche quello individuale – può essere fissato anche in una fase avanzata dell'anno (ex
5 Corte d'Appello
plurimis Cons. Stato 3 agosto 2015, n. 3801), in quanto il dato finanziario di riferimento risulta definito in modo concreto in corso d'anno.
Ma il tetto individuale non può essere fissato utilmente – ai fini che qui interessano – dopo la conclusione dell'anno in cui sono state eseguite le prestazioni.
Diversamente si finirebbe per stabilire la regolamentazione contrattuale, in un aspetto essenziale (attinente all'an e al quantum del corrispettivo), dopo che tutte le prestazioni sono state eseguite, in violazione del principio fondamentale del diritto civile in materia contrattuale, secondo cui, di regola, la regolamentazione del rapporto previsto in contratto deve essere stabilita prima dell'esecuzione del contratto stesso. La regolamentazione retroattiva successiva alla completa esecuzione della prestazione non può che avvenire con l'accordo di tutte le parti e non può essere disposta unilateralmente. Contr Inoltre, se non si limitasse all'anno in rilievo la possibilità dell' di formulare Contr un'efficace proposta, tale facoltà dell' sarebbe esercitabile sine die, non sussistendo altri elementi oggettivi idonei a delimitarla temporalmente;
soluzione questa determinante evidenti esiti distorsivi e contraddittori rispetto alla ratio dell'art. 9. Ratio consistente nell'evitare vuoti di disciplina, e non certo nel procrastinare sine die la facoltà unilaterale di una parte di determinare retroattivamente la regolamentazione su aspetti essenziali del rapporto già interamente eseguito.
La formulazione di una proposta successiva all'anno in cui sono state rese le prestazioni può essere idonea a determinare un onere di partecipazione da parte della struttura privata solo in presenza di impedimenti oggettivi derivanti Contr da causa non imputabile all' . Impedimenti non emersi nella fattispecie in oggetto. La sospensione è stata infatti disposta dal giudice amministrativo nel
2018.
Quindi l'incontro fissato per il marzo 2018 deve ritenersi – sotto il profilo che viene in rilievo – tardivo, siccome successivo all'anno in cui sono state rese le prestazioni della cui remunerazione si discute.
Pertanto non è ravvisabile il rifiuto ingiustificato da parte della struttura odierna appellante alla partecipazione alle trattative per la stipulazione del contratto per il 2017. Conseguentemente non può essere addebitata alla struttura privata la mancata stipulazione del contratto.
6 Corte d'Appello
Da ciò deriva la piena operatività al rapporto in oggetto della clausola di cui all'art. 9 del contratto del 2016, a norma del quale si intendono prorogate all'anno successivo le condizioni vigenti per il 2016.
6. Né risulta sancito in modo formale il rifiuto definitivo della struttura privata alla stipula del nuovo contratto.
Non risulta infatti in atti il verbale attestante il rifiuto della struttura privata alla stipula del nuovo contratto, né vi è prova dell'avvio del procedimento di sospensione dell'accreditamento prevista, ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992, in caso di mancata sottoscrizione del contratto.
7. Pertanto deve riconoscersi il diritto dell'appellante al corrispettivo - entro i limiti del budget assegnatogli per il 2016 - delle prestazioni specialistiche di diagnostica, rese nel 2017, secondo le condizioni previste nel contratto del
29.9.2016.
L'appellante ha provato l'esistenza del credito residuo - pari a € 103.847,17 - producendo le relative fatture (che non risultano specificamente contestate Contr dall' ) e i pagamenti parziali effettuati dalla debitrice.
8. Il capitale spettante all'appellante deve essere maggiorato dagli interessi ex d.lgs. n. 231/2002.
Infatti secondo la giurisprudenza «le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate (…) concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui al d.lgs n. 231 del 2002, art. 2, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale all'erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica;
ne consegue che, in caso di ritardo nell'erogazione del corrispettivo dovuto da parte dell'amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex d.lgs n.
231 del 2002, art. 5» (Cass. civ., sez. un., n. 35092/2023).
Gli interessi decorrono, ex lege, dal giorno successivo alla scadenza del termine per i singoli pagamenti (art. 4, comma 1, d.lgs n. 231/2002).
Resta assorbito ogni ulteriore motivo d'appello.
7 Corte d'Appello
2.- Spese processuali
In ragione della particolare controvertibilità della questione, considerata la non implausibilità di alcune considerazioni svolte dalla sentenza impugnata, si reputa equo compensare interamente le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 nei confronti dell' ,
[...] Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l alla corresponsione in favore Controparte_4 dell'appellante, per le causali di cui in motivazione, la somma di € 103.847,17, oltre agli interessi ex d.lgs n. 231/2002 dal dovuto sino al soddisfo;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Reggio Calabria, 18.7.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
8
n. 57/2020
C O R T E D
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A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 57/2020 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa
Santoro (c.f. ) e dall'avv. Sergio Santoro (c.f. C.F._1
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC) alla C.F._2
via Santa Caterina, 8/D
- appellante -
e
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa
Lombardo (c.f. e dall'avv. Francesco Creaco (c.f. C.F._3
), elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale, in C.F._4
Reggio Calabria (RC) alla via Sant'Anna II tronco
- appellata -
1 Corte d'Appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domande dell'appellante
Con atto d'appello notificato il 19.1.2020, la Parte_1
(già incorporante la
[...] Controparte_2 Controparte_3
ha impugnato l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., pubblicata il 17.12.2019
[...]
e comunicata in data 19.12.2019, con cui il Tribunale di Reggio Calabria - a definizione del procedimento iscritto al n. 2181/2018 R.G. - ha rigettato la domanda di condanna dell' al pagamento del residuo Controparte_4 di € 103.847,17 oltre agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, spettante per prestazioni specialistiche intra-budget rese nell'anno 2017, in regime di accreditamento con il SSN, nonché la domanda, proposta in via subordinata, di arricchimento senza causa.
Con il primo motivo l'appellante impugna il rigetto della domanda di adempimento per assenza di titolo contrattuale, deducendo l'applicazione al rapporto del contratto per il 2016 da ritenersi prorogato al 2017.
Con il secondo motivo l'appellante censura il rigetto della domanda subordinata di arricchimento senza causa.
Con il terzo motivo l'appellante censura la condanna alle spese processuali, pur in presenza di gravi ed eccezionali motivi per la loro compensazione.
- Difese dell'appellata 2 Corte d'Appello
Il 12.11.2021 si è costituita l , chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'appello, siccome infondato.
***
1.- Sul diritto al corrispettivo
1. L'appellante critica la sentenza impugnata per avere rigettato la domanda di pagamento del corrispettivo delle prestazioni specialistiche intra-budget, rese nel 2017 in regime di accreditamento con il SSN, siccome non giustificate da alcun titolo contrattuale.
Il Tribunale ha addebitato la mancata stipula del contratto per l'anno 2017 alla condotta ostruzionistica della struttura accreditata - ed escludendo la proroga delle condizioni contrattuali relative al 2016.
La struttura privata deduce che l'azionata pretesa, in assenza di accordo relativo al 2017, trova titolo nel contratto stipulato dalle parti per l'anno precedente, le cui condizioni sono state prorogate sino alla conclusione del nuovo accordo, in forza dell'art. 9 del contratto del 2016.
2. Il motivo è fondato.
L'appellante allega di aver erogato all'utenza, nell'anno 2017, prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di diagnostica, in forza di contratto stipulato - ex art. 8-quinques della legge n. 502/1992 - con l CP_4
il 29.9.2016 (efficace per l'anno 2016).
[...]
La struttura privata deduce di aver diritto al corrispettivo per l'espletata attività, pari ad € 340.500 (al netto del ticket e della quota ricetta, siccome oneri a carico degli utenti finali) in quanto rientrante nei limiti del budget assegnatogli dalla Regione.
Contr L'appellante chiede il pagamento del residuo non corrisposto dall' - pari ad € 103.847,17 - invocando il regime della prorogatio previsto dal contratto per il 2016, il cui art. 9 ha previsto la provvisoria conferma, per il 2017, delle condizioni vigenti per il 2016 fino all'eventuale stipula dell'accordo per il 2017. Contr L' non contesta l'esattezza e il quantitativo delle prestazioni erogate dalla struttura accreditata, ma deduce l'assenza di un valido titolo. In particolare eccepisce la nullità della clausola di proroga apposta al contratto del
3 Corte d'Appello
29.9.2016 e imputa alla condotta ostruzionistica della struttura la mancata stipula del nuovo contratto.
Contr
3. L'assunto dell' non è condivisibile.
Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del contratto stipulato il 29.9.2016, «fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto, da concludersi per disciplinare le condizioni dei sinallagma che regolamenterà i rapporti dell'anno successivo e che, pertanto, andrà a svolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dal 1 gennaio 2017, le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate».
La clausola ha previsto la proroga del contratto relativo all'anno 2016, in via provvisoria e sino all'eventuale stipula del nuovo accordo, il quale avrebbe efficacia a far data dall'1.1.2017.
4. La clausola deve ritenersi valida, siccome consente la proroga per l'anno
2017 delle condizioni contrattuali previste nell'accordo del 2016, evitando vuoti di regolamentazione.
Il periodo di proroga non è indeterminato, essendo limitato all'anno 2017.
Nella fattispecie in esame è circostanza pacifica l'omessa stipula 5. dell'accordo per il 2017.
Occorre, quindi, stabilire se le condizioni previste nel contratto stipulato dalle parti il 29.9.2016 per l'anno 2016 trovino applicazione anche alle prestazioni rese nell'anno 2017.
La sentenza impugnata ha escluso la proroga, in ragione dell'ingiustificata Contr omessa partecipazione della struttura privata all'incontro fissato dall' per la stipula del nuovo contratto per il 16.3.2018.
Contr La struttura – ritualmente convocata dall' tramite pec del 13.3.2018 – infatti non ha partecipato all'incontro predetto. Contr La convocazione dell' ha fatto seguito all'ordinanza dell'8.2.2018, con cui il TAR Calabria ha revocato il precedente decreto di sospensione dell'efficacia del DCA n. 128/2017, con cui la Regione Calabria aveva assegnato alle
Contr singole il budget da ripartire tra le strutture accreditate.
Ritiene il Collegio che non risulta prova del rifiuto definitivo e ingiustificato della struttura privata alla stipula del contratto per il 2017.
4 Corte d'Appello
La mancata stipulazione del contratto per il 2017 non può essere addebitata alla mancata partecipazione della struttura privata all'incontro del 16.3.2018.
Va in questa sede ribadito il principio enunciato in precedenti pronunce di questa Corte (sent. n. 28/2025 del 9 gennaio 2025) in fattispecie simili a quella in oggetto;
principio secondo cui non è ravvisabile il rifiuto definitivo della struttura privata all'incontro fissato in un periodo successivo all'anno in cui sono state rese le prestazioni della cui remunerazione si tratta. Nella predetta pronuncia del 9 gennaio 2025, questa Corte ha ritenuto errata la sentenza di primo grado secondo cui l'art. 9 è inapplicabile in ragione della mancata stipula del contratto a seguito dell'invito del 16 marzo 2018, «ossia dopo la conclusione dell'anno in cui sono state rese le prestazioni». Ha in proposito osservato questa Corte che la fase di stipula del contratto del 2017 «era ancora in corso nel
2018, quando ormai il pagamento era esigibile in accordo con le condizioni transitorie vigenti, non risultando il rifiuto ufficiale del contratto da parte della ricorrente».
Il principio va ribadito non essendo emerse circostanze idonee a giustificarne la disapplicazione nella fattispecie in esame e non essendo state addotte Contr dall' argomentazioni utili per superarlo.
Ritiene dunque il Collegio che, secondo un'interpretazione funzionale dell'art. 9 del contratto, il rifiuto ingiustificato della struttura privata – idoneo ad addebitare alla struttura stessa la mancata stipula del contratto per il 2017 – Contr può essere ravvisato soltanto in presenza di una proposta, formulata dall' , completa, o quanto meno contenente gli elementi essenziali dell'accordo, e tempestiva.
Contr Nella fattispecie in oggetto non vi è prova della formulazione da parte dell' di una proposta contenente gli elementi essenziali del contratto nuovo, anche perché non risulta prova della fissazione del tetto individuale di spesa, ossia del tetto riferibile alla singola struttura privata accreditata.
Contr
5.1. Inoltre non risulta formulata da parte dell' una proposta tempestiva.
È da ritenersi tempestiva la proposta formulata entro (anche in una fase avanzata dell'anno ma comunque entro) l'anno in cui sono state rese le prestazioni in questione (nella fattispecie nel 2017).
Vero è che il tetto di spesa regionale – e conseguentemente anche quello individuale – può essere fissato anche in una fase avanzata dell'anno (ex
5 Corte d'Appello
plurimis Cons. Stato 3 agosto 2015, n. 3801), in quanto il dato finanziario di riferimento risulta definito in modo concreto in corso d'anno.
Ma il tetto individuale non può essere fissato utilmente – ai fini che qui interessano – dopo la conclusione dell'anno in cui sono state eseguite le prestazioni.
Diversamente si finirebbe per stabilire la regolamentazione contrattuale, in un aspetto essenziale (attinente all'an e al quantum del corrispettivo), dopo che tutte le prestazioni sono state eseguite, in violazione del principio fondamentale del diritto civile in materia contrattuale, secondo cui, di regola, la regolamentazione del rapporto previsto in contratto deve essere stabilita prima dell'esecuzione del contratto stesso. La regolamentazione retroattiva successiva alla completa esecuzione della prestazione non può che avvenire con l'accordo di tutte le parti e non può essere disposta unilateralmente. Contr Inoltre, se non si limitasse all'anno in rilievo la possibilità dell' di formulare Contr un'efficace proposta, tale facoltà dell' sarebbe esercitabile sine die, non sussistendo altri elementi oggettivi idonei a delimitarla temporalmente;
soluzione questa determinante evidenti esiti distorsivi e contraddittori rispetto alla ratio dell'art. 9. Ratio consistente nell'evitare vuoti di disciplina, e non certo nel procrastinare sine die la facoltà unilaterale di una parte di determinare retroattivamente la regolamentazione su aspetti essenziali del rapporto già interamente eseguito.
La formulazione di una proposta successiva all'anno in cui sono state rese le prestazioni può essere idonea a determinare un onere di partecipazione da parte della struttura privata solo in presenza di impedimenti oggettivi derivanti Contr da causa non imputabile all' . Impedimenti non emersi nella fattispecie in oggetto. La sospensione è stata infatti disposta dal giudice amministrativo nel
2018.
Quindi l'incontro fissato per il marzo 2018 deve ritenersi – sotto il profilo che viene in rilievo – tardivo, siccome successivo all'anno in cui sono state rese le prestazioni della cui remunerazione si discute.
Pertanto non è ravvisabile il rifiuto ingiustificato da parte della struttura odierna appellante alla partecipazione alle trattative per la stipulazione del contratto per il 2017. Conseguentemente non può essere addebitata alla struttura privata la mancata stipulazione del contratto.
6 Corte d'Appello
Da ciò deriva la piena operatività al rapporto in oggetto della clausola di cui all'art. 9 del contratto del 2016, a norma del quale si intendono prorogate all'anno successivo le condizioni vigenti per il 2016.
6. Né risulta sancito in modo formale il rifiuto definitivo della struttura privata alla stipula del nuovo contratto.
Non risulta infatti in atti il verbale attestante il rifiuto della struttura privata alla stipula del nuovo contratto, né vi è prova dell'avvio del procedimento di sospensione dell'accreditamento prevista, ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992, in caso di mancata sottoscrizione del contratto.
7. Pertanto deve riconoscersi il diritto dell'appellante al corrispettivo - entro i limiti del budget assegnatogli per il 2016 - delle prestazioni specialistiche di diagnostica, rese nel 2017, secondo le condizioni previste nel contratto del
29.9.2016.
L'appellante ha provato l'esistenza del credito residuo - pari a € 103.847,17 - producendo le relative fatture (che non risultano specificamente contestate Contr dall' ) e i pagamenti parziali effettuati dalla debitrice.
8. Il capitale spettante all'appellante deve essere maggiorato dagli interessi ex d.lgs. n. 231/2002.
Infatti secondo la giurisprudenza «le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate (…) concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui al d.lgs n. 231 del 2002, art. 2, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale all'erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica;
ne consegue che, in caso di ritardo nell'erogazione del corrispettivo dovuto da parte dell'amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex d.lgs n.
231 del 2002, art. 5» (Cass. civ., sez. un., n. 35092/2023).
Gli interessi decorrono, ex lege, dal giorno successivo alla scadenza del termine per i singoli pagamenti (art. 4, comma 1, d.lgs n. 231/2002).
Resta assorbito ogni ulteriore motivo d'appello.
7 Corte d'Appello
2.- Spese processuali
In ragione della particolare controvertibilità della questione, considerata la non implausibilità di alcune considerazioni svolte dalla sentenza impugnata, si reputa equo compensare interamente le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 nei confronti dell' ,
[...] Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l alla corresponsione in favore Controparte_4 dell'appellante, per le causali di cui in motivazione, la somma di € 103.847,17, oltre agli interessi ex d.lgs n. 231/2002 dal dovuto sino al soddisfo;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Reggio Calabria, 18.7.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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