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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/11/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Viviana Cusolito Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 542/2020 r.g., vertente tra
, nato a [...] l'[...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Bianco, ivi elettivamente domiciliato, in via Vittoria 121, presso gli avvocati Maria NI ( c.f.
e RA E. NI ( c.f. che, lo rappresentano e C.F._2 C.F._3 difendono giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
( Cod. Fisc. ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_4
15.12.1980 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Bianco
(RC), alla Via Magna Grecia n. 2 presso e nello studio dell'avv. EP Strangio ( Cod. Fisc.
) che lo rappresenta e difende e difende giusta procura in atti C.F._5
APPELLATO
E CONTRO
nata a [...] l'[...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._6 residente a [...], rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv.
EP AR del Foro di Locri (C.F. ), con studio in Locri alla via Riposo, C.F._7 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Nicolò da Reggio, presso lo studio dell'avv.
MA OL
APPELLATO
1 E
nato il [...] a [...] P.S. (RC), residente in [...]
24, c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Carmelo Macrì C.F._8
( ) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._9
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 174/20.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17/04/2014 conveniva in Parte_1 giudizio , e davanti al Tribunale di Locri, Controparte_1 Controparte_4 CP_3 deducendo che con rogito notar del 6.11.2007 rep. 15854, vendeva Per_1 Controparte_4
a un suolo limitante con strada comunale Marasà, con proprietà e della Parte_1 Per_2 stessa venditrice, in catasto terreni del Comune di Bianco al foglio 13, part. 476, ha.
0.11.10. All' art. 1 del rogito si annotava che il terreno veniva venduto a corpo e ne venivano indicati i confini: strada comunale Marasà, e residua proprietà della venditrice. Al rogito veniva allegato il certificato Per_2 di destinazione urbanistica ma non alcun tipo di frazionamento, così implicitamente documentando che la compravendita aveva come oggetto l'intera particella.
Secondo parte attrice, invece, il frazionamento sarebbe stato necessario.
La venditrice, riscuotendo il prezzo convenuto di € 45.000, non detraeva dalla superficie compravenduta la porzione di mq. 40 già adibita a strada pubblica della quale, ovviamente, non poteva disporre, e non teneva conto di non poter disporre nemmeno della maggiore superficie di mq. 220 che il certificato di destinazione urbanistica documentava essere destinata a “strada di P.R.G. “e perciò extra commercium e comunque sottratta anch' essa alla sua disponibilità.
Il geom. – incaricato dal di predisporre un elaborato tecnico da presentare CP_3 Pt_1 al Comune in previsione della recinzione del suolo – vi includeva anche la superficie a destinazione pubblica e vi escludeva porzioni di superficie di proprietà limitanti con le part. 490 (di Pt_1 proprietà ) e 491 (di proprietà ). CP_4 Controparte_1
Tre anni dopo, progettandone la casa di abitazione, l'arch. rendeva edotto il Controparte_5 che l'elaborato includeva terreno che avrebbe dovuto essere lasciato a disposizione Pt_1 CP_3 del Comune per l'ampliamento della strada Marasà, escludendone invece terreno di sua proprietà, con la conseguenza che nella progettazione e nella esecuzione dei lavori non se ne sarebbe potuto
2 tener conto.
Pertanto, il conveniva in giudizio la e il perché fossero condannati a Pt_1 CP_4 CP_1 restituire mq. 86 di terreno detenuti senza titolo;
la prima, inoltre, a restituirgli € 9.773,400 pari al prezzo della superficie indisponibile;
ancora la e il geom. in solido al risarcimento CP_4 CP_3 del danno in € 12.000 e il secondo per diversa causale al risarcimento in € 15.390.
Tutti i convenuti si costituivano ritualmente e impugnavano le pretese attoree perché infondate in fatto e in diritto, svolgendo puntualmente le rispettive difese;
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e ctu, il Tribunale di Locri, con sentenza n. 174/20, rigettava le domande, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente notificato, proponeva appello , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle domande e il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati, resistendo al gravame di cui chiedevano il rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza del 17/2/25, a scioglimento della riserva dell'udienza del 3/2/25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esitare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dagli appellati.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
2.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, ritenuto che la vendita, stipulata a corpo e non a misura, non consente la restituzione del prezzo non essendo la superficie reale inferiore ad un ventesimo di quella indicata nel contratto.
2.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Giova osservare che, in sede di citazione, introduttiva del presente giudizio, l'odierno appellante ha lamentato di essere stato indotto in errore, ritenendo di acquistare una superficie maggiore di quella effettivamente acquistata, atteso che la venditrice non si era curata di accertare la superficie già in uso pubblico e quella che avrebbe dovuto esservi destinata, né aveva redatto un tipo di frazionamento che avesse riguardo alla previsione in tal senso del piano regolatore generale, chiedeva, pertanto, da parte
4 della la restituzione del prezzo pagato per il terreno mancante nonché al risarcimento CP_2 dei danni subiti.
Lamentava, ancora che il geom. nel progettare la recinzione del suddetto terreno non si fosse CP_3 accorto dell'errore, includendo nella detta recinzione la parte di terreno di cui sopra, e, pertanto, chiedeva che lo stesso fosse condannato al risarcimento dei danni causati.
Lamentava, altresì che il si fosse appropriato di parte del terreno di sua pertinenza, e, pertanto, CP_1 chiedeva che il fosse condannato alla restituzione della parte di terreno di cui si era CP_1 appropriato.
Dalla documentazione in atti risulta che con atto pubblico Rep. n. 15854 del 06.11.2007 CP_2
vendeva all'odierno appellante “suolo sito in Bianco, località Marasà, confinante con
[...] strada comunale Marasà, con proprietà e con restante proprietà della venditrice per i restanti Per_2 lati, salvo altri;
riportato nel catasto Terreni al foglio 13, p.lla 476, di ettari 0.11.10, r.d. Euro 5,45”.
Per come risulta dal suddetto atto la vendita è avvenuta a corpo, tanto che nel suddetto atto si legge
“La Sig.ra , come sopra rappresentata, in virtù del presente atto, a corpo e Controparte_2 con ogni garanzia di legge, vende e trasferisce al sig. che accetta ed acquista, il Parte_1 seguente cespite di sua esclusiva proprietà, con ogni accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù e diritto inerente”.
Risulta, inoltre, che nel certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto di vendita, prodotto dallo stesso appellante, vengono menzionate tutte le caratteristiche del terreno dallo stesso acquistato: la zona in cui lo stesso ricade, l'indice di fabbricabilità, le distanze da mantenere tra gli edifici, nonché la circostanza che una porzione della particella 476 sarebbe stata destinata a strada, con la conseguenza che il quale acquirente, ben conosceva quale sarebbe stata la superficie Pt_1 effettivamente utilizzabile, dal punto di vista urbanistico.
Pertanto, il nell'acquistare il terreno era ben consapevole della consistenza e utilizzabilità Pt_1 del terreno acquistato. Inoltre, non risulta che al momento della vendita sul fondo in oggetto sussistesse alcun vincolo pubblico, né che fosse stata mai avviata dal Comune di Bianco o da altro
Ente alcuna procedura di esproprio, pertanto, nessuna limitazione nella vendita del detto immobile era opponibile alla venditrice.
Appare evidente, che ove il Comune di Bianco ritenesse avviare una procedura di esproprio della parte di terreno destinata a strada, dovrebbe versare la relativa indennità al quale Pt_1 proprietario. Inoltre, dalla CTU espletata in primo grado, alla quale la Corte intende aderire per linearità di argomentazioni, è risultato che la particella 476 (oggetto della presente controversia) ha una superficie catastale 1110 mq e una superficie reale di mq. 1094, con una differenza di 16 mq, misura ben al di sotto del limite previsto dall'art. 1538 c.c., ai fini di un eventuale adeguamento del
5 prezzo.
Alla luce di quanto fin qui esposto, risulta che i frazionamenti non hanno inciso nella misura che afferma l'attore in quanto, come accertato dal ctu, era necessario distinguere fra superfice reale e superficie nominale, accertamento in esito al quale è emerso che la differenza era inferiore al ventesimo.
Per quanto attiene alla recinzione, asseritamente, progettata dal dalla documentazione versata CP_3 in atti risulta che quest'ultimo si sia occupato, esclusivamente, sui dati della mappa catastale fornita dal committente, di predisporre una DIA per la realizzazione di una recinzione munita di due cancelli e di un prefabbricato da adibire a box di cantiere.
Non è stata fornita alcuna prova sul fatto che il abbia provveduto a tracciare i confini del CP_3 terreno in oggetto, né che avesse ricevuto incarico dal di verificare l'effettiva consistenza Pt_1 del suolo, né, tantomeno che lo stesso avesse provveduto a realizzare la detta recinzione.
Per quanto attiene alla posizione del , non vi è prova che lo stesso abbia effettuato alcuna CP_1 opera nel terreno di sua proprietà consistente nell'incorporazione del suolo di proprietà del Pt_1
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata, con il conseguenziale rigetto dell'appello.
3.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
26.000,00 a 52.000,00, valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria/trattazione), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del
6 giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Locri Parte_1
n. 174/20 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza n.174/20; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti degli appellati che liquida in complessivi €.8.469,00, ciascuno, di cui €. 2.058,00 fase di studio, €. 1.4181,00 fase introduttiva,
€.1.523,00 fase di trattazione, €. 3.470,00 fase decisionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per quanto attiene alle spese in favore di
[...]
; Controparte_2
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 16/09/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Viviana Cusolito Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 542/2020 r.g., vertente tra
, nato a [...] l'[...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Bianco, ivi elettivamente domiciliato, in via Vittoria 121, presso gli avvocati Maria NI ( c.f.
e RA E. NI ( c.f. che, lo rappresentano e C.F._2 C.F._3 difendono giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
( Cod. Fisc. ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_4
15.12.1980 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Bianco
(RC), alla Via Magna Grecia n. 2 presso e nello studio dell'avv. EP Strangio ( Cod. Fisc.
) che lo rappresenta e difende e difende giusta procura in atti C.F._5
APPELLATO
E CONTRO
nata a [...] l'[...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._6 residente a [...], rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv.
EP AR del Foro di Locri (C.F. ), con studio in Locri alla via Riposo, C.F._7 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Nicolò da Reggio, presso lo studio dell'avv.
MA OL
APPELLATO
1 E
nato il [...] a [...] P.S. (RC), residente in [...]
24, c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Carmelo Macrì C.F._8
( ) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._9
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 174/20.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17/04/2014 conveniva in Parte_1 giudizio , e davanti al Tribunale di Locri, Controparte_1 Controparte_4 CP_3 deducendo che con rogito notar del 6.11.2007 rep. 15854, vendeva Per_1 Controparte_4
a un suolo limitante con strada comunale Marasà, con proprietà e della Parte_1 Per_2 stessa venditrice, in catasto terreni del Comune di Bianco al foglio 13, part. 476, ha.
0.11.10. All' art. 1 del rogito si annotava che il terreno veniva venduto a corpo e ne venivano indicati i confini: strada comunale Marasà, e residua proprietà della venditrice. Al rogito veniva allegato il certificato Per_2 di destinazione urbanistica ma non alcun tipo di frazionamento, così implicitamente documentando che la compravendita aveva come oggetto l'intera particella.
Secondo parte attrice, invece, il frazionamento sarebbe stato necessario.
La venditrice, riscuotendo il prezzo convenuto di € 45.000, non detraeva dalla superficie compravenduta la porzione di mq. 40 già adibita a strada pubblica della quale, ovviamente, non poteva disporre, e non teneva conto di non poter disporre nemmeno della maggiore superficie di mq. 220 che il certificato di destinazione urbanistica documentava essere destinata a “strada di P.R.G. “e perciò extra commercium e comunque sottratta anch' essa alla sua disponibilità.
Il geom. – incaricato dal di predisporre un elaborato tecnico da presentare CP_3 Pt_1 al Comune in previsione della recinzione del suolo – vi includeva anche la superficie a destinazione pubblica e vi escludeva porzioni di superficie di proprietà limitanti con le part. 490 (di Pt_1 proprietà ) e 491 (di proprietà ). CP_4 Controparte_1
Tre anni dopo, progettandone la casa di abitazione, l'arch. rendeva edotto il Controparte_5 che l'elaborato includeva terreno che avrebbe dovuto essere lasciato a disposizione Pt_1 CP_3 del Comune per l'ampliamento della strada Marasà, escludendone invece terreno di sua proprietà, con la conseguenza che nella progettazione e nella esecuzione dei lavori non se ne sarebbe potuto
2 tener conto.
Pertanto, il conveniva in giudizio la e il perché fossero condannati a Pt_1 CP_4 CP_1 restituire mq. 86 di terreno detenuti senza titolo;
la prima, inoltre, a restituirgli € 9.773,400 pari al prezzo della superficie indisponibile;
ancora la e il geom. in solido al risarcimento CP_4 CP_3 del danno in € 12.000 e il secondo per diversa causale al risarcimento in € 15.390.
Tutti i convenuti si costituivano ritualmente e impugnavano le pretese attoree perché infondate in fatto e in diritto, svolgendo puntualmente le rispettive difese;
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e ctu, il Tribunale di Locri, con sentenza n. 174/20, rigettava le domande, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente notificato, proponeva appello , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle domande e il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati, resistendo al gravame di cui chiedevano il rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza del 17/2/25, a scioglimento della riserva dell'udienza del 3/2/25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esitare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dagli appellati.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
2.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, ritenuto che la vendita, stipulata a corpo e non a misura, non consente la restituzione del prezzo non essendo la superficie reale inferiore ad un ventesimo di quella indicata nel contratto.
2.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Giova osservare che, in sede di citazione, introduttiva del presente giudizio, l'odierno appellante ha lamentato di essere stato indotto in errore, ritenendo di acquistare una superficie maggiore di quella effettivamente acquistata, atteso che la venditrice non si era curata di accertare la superficie già in uso pubblico e quella che avrebbe dovuto esservi destinata, né aveva redatto un tipo di frazionamento che avesse riguardo alla previsione in tal senso del piano regolatore generale, chiedeva, pertanto, da parte
4 della la restituzione del prezzo pagato per il terreno mancante nonché al risarcimento CP_2 dei danni subiti.
Lamentava, ancora che il geom. nel progettare la recinzione del suddetto terreno non si fosse CP_3 accorto dell'errore, includendo nella detta recinzione la parte di terreno di cui sopra, e, pertanto, chiedeva che lo stesso fosse condannato al risarcimento dei danni causati.
Lamentava, altresì che il si fosse appropriato di parte del terreno di sua pertinenza, e, pertanto, CP_1 chiedeva che il fosse condannato alla restituzione della parte di terreno di cui si era CP_1 appropriato.
Dalla documentazione in atti risulta che con atto pubblico Rep. n. 15854 del 06.11.2007 CP_2
vendeva all'odierno appellante “suolo sito in Bianco, località Marasà, confinante con
[...] strada comunale Marasà, con proprietà e con restante proprietà della venditrice per i restanti Per_2 lati, salvo altri;
riportato nel catasto Terreni al foglio 13, p.lla 476, di ettari 0.11.10, r.d. Euro 5,45”.
Per come risulta dal suddetto atto la vendita è avvenuta a corpo, tanto che nel suddetto atto si legge
“La Sig.ra , come sopra rappresentata, in virtù del presente atto, a corpo e Controparte_2 con ogni garanzia di legge, vende e trasferisce al sig. che accetta ed acquista, il Parte_1 seguente cespite di sua esclusiva proprietà, con ogni accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù e diritto inerente”.
Risulta, inoltre, che nel certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto di vendita, prodotto dallo stesso appellante, vengono menzionate tutte le caratteristiche del terreno dallo stesso acquistato: la zona in cui lo stesso ricade, l'indice di fabbricabilità, le distanze da mantenere tra gli edifici, nonché la circostanza che una porzione della particella 476 sarebbe stata destinata a strada, con la conseguenza che il quale acquirente, ben conosceva quale sarebbe stata la superficie Pt_1 effettivamente utilizzabile, dal punto di vista urbanistico.
Pertanto, il nell'acquistare il terreno era ben consapevole della consistenza e utilizzabilità Pt_1 del terreno acquistato. Inoltre, non risulta che al momento della vendita sul fondo in oggetto sussistesse alcun vincolo pubblico, né che fosse stata mai avviata dal Comune di Bianco o da altro
Ente alcuna procedura di esproprio, pertanto, nessuna limitazione nella vendita del detto immobile era opponibile alla venditrice.
Appare evidente, che ove il Comune di Bianco ritenesse avviare una procedura di esproprio della parte di terreno destinata a strada, dovrebbe versare la relativa indennità al quale Pt_1 proprietario. Inoltre, dalla CTU espletata in primo grado, alla quale la Corte intende aderire per linearità di argomentazioni, è risultato che la particella 476 (oggetto della presente controversia) ha una superficie catastale 1110 mq e una superficie reale di mq. 1094, con una differenza di 16 mq, misura ben al di sotto del limite previsto dall'art. 1538 c.c., ai fini di un eventuale adeguamento del
5 prezzo.
Alla luce di quanto fin qui esposto, risulta che i frazionamenti non hanno inciso nella misura che afferma l'attore in quanto, come accertato dal ctu, era necessario distinguere fra superfice reale e superficie nominale, accertamento in esito al quale è emerso che la differenza era inferiore al ventesimo.
Per quanto attiene alla recinzione, asseritamente, progettata dal dalla documentazione versata CP_3 in atti risulta che quest'ultimo si sia occupato, esclusivamente, sui dati della mappa catastale fornita dal committente, di predisporre una DIA per la realizzazione di una recinzione munita di due cancelli e di un prefabbricato da adibire a box di cantiere.
Non è stata fornita alcuna prova sul fatto che il abbia provveduto a tracciare i confini del CP_3 terreno in oggetto, né che avesse ricevuto incarico dal di verificare l'effettiva consistenza Pt_1 del suolo, né, tantomeno che lo stesso avesse provveduto a realizzare la detta recinzione.
Per quanto attiene alla posizione del , non vi è prova che lo stesso abbia effettuato alcuna CP_1 opera nel terreno di sua proprietà consistente nell'incorporazione del suolo di proprietà del Pt_1
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata, con il conseguenziale rigetto dell'appello.
3.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
26.000,00 a 52.000,00, valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria/trattazione), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del
6 giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Locri Parte_1
n. 174/20 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza n.174/20; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti degli appellati che liquida in complessivi €.8.469,00, ciascuno, di cui €. 2.058,00 fase di studio, €. 1.4181,00 fase introduttiva,
€.1.523,00 fase di trattazione, €. 3.470,00 fase decisionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per quanto attiene alle spese in favore di
[...]
; Controparte_2
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 16/09/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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