Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 2
La domanda riconvenzionale, non eccedente la competenza del giudice adito, è ammissibile anche quando dipende da un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale, sempre che sussista fra le opposte pretese un collegamento obiettivo che implichi l'opportunità della trattazione e decisione simultanea; la relativa valutazione è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se tale opportunità è stata adeguatamente prospettata.
Al fine di escludere la configurabilità nel caso concreto del maggior danno da svalutazione monetaria di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ., lamentato da un imprenditore per il ritardato pagamento di un corrispettivo dovutogli, non può darsi rilievo alla disponibilità da parte dello stesso imprenditore di una somma ricevuta dal debitore in relazione ad un diverso rapporto, benché nello stesso giudizio sia accolta la domanda riconvenzionale diretta alla restituzione di questa somma, proprio perché essa, costituendo l'oggetto di un debito restitutorio per altro titolo, non avrebbe potuto essere impiegata in investimenti idonei a contrastare l'inflazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/1999, n. 4696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4696 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA NZ, TI AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCREZIO CARO 67, presso lo studio dell'avvocato P. TILLI, difesi dall'avvocato ARNO TRINCHI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ON EL, LA AR, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE R.MARGHERITA 157, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE AGOSTA, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3514/95 della Corte d'Appello, di ROMA, depositata il 28/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/98 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 4 marzo 1982 NZ FI e RA GE, esercenti l'omonima impresa edile, convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Rieti, i coniugi LI ZZ e AR LL perché fossero condannati in solido al pagamento della somma di L.12.166.590, quale residuo prezzo delle opere, commesse in appalto, di costruzione di una cantina e di una centralina termica nella villa di proprietà LL, in località Preta di Amatrice;
alla restituzione di due assegni bancari, di L.
7.000.000. e di L. 5.000.00., rilasciati a garanzia della corretta esecuzione di quelle opere ed al pagamento della somma di L.
2.900.000 per "contributi di cantiere" erogati in relazione ad altri lavori eseguiti nell'oleificio dei convenuti, in Corese Terra.
Costituitisi questi nel giudizio, la LL oppose la propria estraneità all'appalto ed, unitamente allo ZZ, eccepì di aver comunque corrisposto somme eccedenti il loro debito avuto riguardo alla incompletezza ed ai vizi dell'opera.
La LL e lo ZZ, poi, riconvennero il FI perché fosse condannato alla restituzione dell'acconto di L.10.000.000 ricevute in "anticipazione del compenso" di un contratto di appalto al quale il FI, non aveva poi, dato esecuzione. Con sentenza del 16 dicembre 1992 il tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda principale, condannò in solido i convenuti ZZ e LL al pagamento in favore degli istanti della somma di 12.215.180, oltre alla rivalutazione monetaria nonché alla restituzione dell'assegno di 7.000.000; accogliendo, poi, la domanda riconvenzionale, ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 36 c.p.c., condannò gli istanti alla restituzione della somma di L. 10.000.000 ricevuta in acconto per l'esecuzione del rapporto di appalto di cui entrambe le parti avevano, poi, dedotto la risoluzione per mutuo consenso.
Adita con i gravami, principale, della LL e dello ZZ, ed incidentale, del FI e della TI, la corte d'appello di Roma, con sentenza del 28 novembre 1995, in riforma della decisione impugnata ha "estromesso" dal giudizio la LL in quanto estranea ai rapporti d'appalto; ha condannato il solo ZZ al pagamento in favore del FI e della GE della somma di L. 7.065.000, oltre gli interessi legali, ed i medesimi al pagamento in favore di quello della somma di L. 10.000.000, oltre gli interessi. In particolare, ha ritenuto la corte di merito che, essendo pacifica la "vocatio in ius" della LL nella qualità di proprietaria della villa nella quale vennero realizzate le opere commesse in appalto al FI ed alla TI ed essendo certa la estraneità di quella alla stipulazione dell'appalto fra lo ZZ e questi, la medesima doveva essere estromessa dal giudizio. Esattamente lo ZZ si era doluto della misura del "saldo" dei lavori riguardanti la villa non avendo il tribunale tenuto conto del versamento della somma di L.
5.500.000 nonché delle consegne a titolo di pagamento di un autofurgone del valore di L. 13.000.000 e di un cassone ribaltabile del valore di L.1.600.000, dazioni queste ammesse in sede di interrogatorio formale dal FI che, poi, aveva attribuito a detti beni, il cui valorè indicato dallo ZZ corrispondeva effettivamente a quello di mercato, altro inferiore per asseriti, ma non acquisiti, difetti.
Erroneamente il primo giudice aveva riconosciuto al credito della TI e della SE la rivalutazione monetaria non avendo considerato che, essendo rimasti quei creditori nella disponibilità della somma di L.10.000.000 di cui era creditore lo ZZ, i medesimi non potevano aver subito alcun danno dal ritardato pagamento del saldo.
Facendo corretta dell'art. 36 c.p.c. il tribunale aveva disatteso l'eccezione della TI e della FI ed aveva ritenuto correttamente proposta dallo ZZ la domanda riconvenzionale di restituzione della somma di 10.000.00 data in acconto per l'esecuzione di altro contratto di appalto che pur rientrava nei complessi rapporti d'affari fra le parti nel quale si inseriva quello pur d'appalto i dedotto con la domanda principale. Al FI ed alla TI doveva, poi, riconoscersi il credito di 2.900.000 essendo acquisito che, in relazione ai lavori da questi eseguiti nell'oleificio, il committente aveva pagato direttamente gli operai dipendenti dell'impresa mentre gli oneri contributivi erano rimasti a carico degli appaltatori, datori di lavoro;
a questi, poi, doveva riconoscersi anche il diritto alla restituzione dell'altro assegno di 5.000.000, consegnato allo ZZ a garanzia della corretta esecuzione delle opere eseguite nella villa della moglie e che quegli aveva ammesso di aver ricevuto.
Per la cassazione di detta sentenza, esponendo sei motivi di doglianza, ricorrono il FI e la TI;
resistono con controricorso la LL e lo ZZ.
Entrambe le parti hanno poi, con il deposito di memorie ex art.378 c.p.c., illustrato le rispettive posizioni difensive.
Motivi della decisione
Pregiudizialmente, in rito, deve dichiararsi l'inammissibilità del controricorso per non essere il difensore degli intimati LL e ZZ, avv. Giuseppe Agosta, sottoscrittore dell'atto di resistenza, munito di valida procura speciale, "ad litem" ( artt.371, 365 c.p.c.) L'esame degli atti processuali rivela essere stata questa effettivamente rilasciata dai resistenti, secondo quanto si afferma nell'intestazione del controricorso(peraltro senza la menzione della data di conferimento), da ciascuno dei medesimi in calce alla copia, notificata il 16 luglio 1996, del ricorso per cassazione e non secondo quanto prescrive l'art. 83 c.p.c. "in calce" o "a margine" dell'atto di resistenza.
È, pertanto, carente la necessaria certezza giuridica del conferimento della procura speciale "ad litem" in data anteriore o coeva alla notificazione del controricorso e che le conferisce il carattere di necessaria "specialità"(in proposito vedansi anche le sentenza di questa corte nn. 6243/96, 10441/96). Con il primo motivo del ricorso il FI e la TI, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., denunziano la falsa applicazione dell'art. 1399 c.c. nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.
La corte territoriale - assumono i ricorrenti - aveva disposto l"estromissione" del giudizio della LL in quanto convenuta nella qualità di proprietaria dell'immobile interessato dai lavori oggetto dell'appalto e, quindi, estranea al rapporto negoziale, senza considerare che, come palese nell'atto di citazione, quella era sta convenuta come committente, insieme al coniuge, di quelle opere. Il che comunque era desumibile dal fatto che, essendo la LL l'unica proprietaria dell'immobile, la medesima era certamente la beneficiaria delle opere nonché dal fatto acquisito che detta convenuta non si era opposta all'ingresso degli operai dell'impresa appaltatrice: circostanze queste che inducevano ad escludere l'estraneità della convenuta al rapporto di appalto anche sotto il profilo dell'operatività dell'art. 1399 c.c., della ratifica del negozio di appalto stipulato dal coniuge privo del potere di rappresentanza.
Il complesso motivo di doglianza non può trovare accoglimento. Non considerano i ricorrenti aver il giudice dell'appello "estromesso" dal giudizio la LL non perché convenuta per la condanna al pagamento del prezzo dell'appalto nella qualità di proprietaria della villa nella quale erano state eseguite le opere commesse all'impresa edile del FI e della GE ma perché risultata estranea alla stipulazione dell'appalto di quelle opere:
accertamento questo non oggetto di specifica censura. Sotto altro profilo le doglianze esposte, con l'apparente denunzia di vizi di legittimità, sostanzialmente si traducono nell'attesa di un apprezzamento delle risultanze processuali diverso da quello operato dal giudice del merito nell'esercizio del suo potere istituzionale conferitogli dall'art. 116 c.p.c. e del quale ha reso compiuta ragione cosi da risultare immune da censure proponibili in questa sede.
E ciò tanto più che la prospettazione di un comportamento della LL, da valutarsi come ratifica di quanto stipulato dallo ZZ in suo nome senza essere munito del necessario potere rappresentativo, appare all'evidenza una prospettazione nuova, pur involgente un accertamento di fatto, nella carenza di una analoga deduzione nel giudizio di appello che la parte espositiva del ricorso, dalla quale deve trarsi sufficiente conoscenza dei fatti di causa, non menziona.
Palese è poi la pretermissione della disciplina dell'art. 1411 c.c. ove nel ricorso si prospetta la qualità, della LL, di parte del contratto di appalto desunta dall'essere la medesima, in quanto proprietaria della villa in cui dovevano essere eseguite le opere commesse, beneficiaria delle stesse.
Non considerano i ricorrenti che nel contratto a favore del terzo (art. 1411 c.c.), questo non assume la veste di parte del rapporto negoziale dovendosi il medesimo limitare a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito "inter alios" ed operando la sua adesione solo come "condicio iuris" dell'acquisto del diritto alla prestazione (in proposito vedansi anche le pronunzie di questa corte nn. 1136/88, 13661/91). Con il secondo motivo di doglianza i ricorrenti, in relazione al n.5 dell'art. 360 c.p.c., denunziano il vizio di motivazione in punto, decisivo della controversia, di liquidazione del loro credito nella misura di L. 4.165.000.
Non si era avveduta la corte di merito che: a) nell'attribuire al furgone ed al cassone ribaltabile il valore di L. 14.600.000 che dalla fattura prodotta il loro valore risultava di L.9,206.175; b) l'acconto corrisposto di L. 500.000 si riferiva ai lavori commessi in appalto concernenti l'oleificio di Corese Terra e non la villa sita in Preta di Amatrice;
c) il FI aveva consegnato allo ZZ tre assegni per i rispettivi importi di L. 5.000.000,L.
7.000.000 e L. 6.000.000, questo versato in acconto prezzo del furgone così che avendo disposto la restituzione solo dei primi due avrebbe dovuto tener conto del residuo credito di L. 6.000.000.
Le censure esposte nel motivo di ricorso non possono trovare adito.
Invero, con l'apparente denunzia di un vizio di legittimità, le critiche rivolte sul punto alla sentenza in esame sostanzialmente si traducono nell'attesa, inammissibile in questa sede, di una valutazione delle risultanze istruttorie diversa da quella operata dal giudice del merito nell'esercizio del suo potere istituzionale che pur comprende la scelta, fra dette risultanze, di quelle rilevanti ed idonee a sorreggere la decisione.
Potere questo del cui esercizio, per quel che in questa sede rileva, quel giudice ha reso adeguata ragione con argomentazioni prive di vizi logici e .giuridici: così rendendo la pronunzia sul punto immune da censure proponibili in questo giudizio di legittimità.
Con il quarto motivo di doglianza i ricorrenti, in relazione ai nn. 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c. ed in particolare, al capo della pronunzia di ulteriore accoglimento della domanda riconvenzionale dello ZZ, denunziano la nullità della decisione conseguente all'inosservanza degli artt. 112 e 36 c.p.c. e, gradatamente, il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. La corte di merito, pur avendo affermato che la domanda riconvenzionale concerneva un diverso rapporto contrattuale, distinto da quello azionato con la domanda principale, aveva tuttavia ritenuto quella ammissibile, così pronunziando, poi, "ultra petita", avendo affermato essere il rapporto d'appalto, dedotto con la riconvenzionale, ricollegabile al complesso rapporto di affari "inter partes" nel quale pur si inseriva quello, pur d'appalto "azionato" con quella principale: con palese violazione degli artt. 36 e 112 c.p.c. e per di più formulando un convincimento senza fornirne la ragione.
Queste censure non trovano consenso.
La giurisprudenza di questa corte(consolidatasi con le pronunzie nn.1986/ 72, 1580/77, 4245/83, 1873/85, 317/90) ritiene ammissibile la domanda riconvenzionale, non eccedente(come nella specie) la competenza del giudice adito, non solo quando essa dipenda dallo stesso titolo posto a fondamento di quella principale, ma anche nell'ipotesi in cui la stessa dipenda da un titolo diverso ove il giudice del merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale, abbia ravvisato, fra le opposte pretese, un collegamento obiettivo che implichi l'opportunità, pertanto non sindacabile nel giudizio di cassazione se adeguatamente esposta, di un "simultaneus processus". A questo principio si è all'evidenza adeguata la corte di merito avendo questa esattamente richiamato l'opportunità di un "simultaneus processus", rilevata dal tribunale, poiché le opposte pretese si inserivano nel coacervo di rapporti negoziali intercorsi fra le medesime parti, e da queste ammesso nelle rispettive prospettazioni: così fornendo sul punto controverso un'adeguata motivazione che si sottrae al sindacato di legittimità e, finalmente, giudicando "intra petita".
Con il terzo ed il quinto motivo del ricorso il FI e la TI denunziano, in relazione al n^ 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione del secondo comma dell'art. 1224 c.c. Il giudice dell'appello, dissentendo da quello di primo grado, aveva negato il ristoro del danno da svalutazione monetaria in relazione ai crediti loro riconosciuti, adducendo la considerazione "abnorme" che "medio tempore" essi appaltatori avevano goduto della disponibilità dalla somma di L. 10.000.000 della quale era creditore il committente ZZ.
In proposito, non si era la corte di merito avveduta che i crediti attenevano a distinti rapporti ne' che il risarcimento di quel danno loro competeva in ragione della loro qualità di imprenditori che avrebbero potuto convenientemente impiegare dette somme.
Le censure esposte nei due motivi di doglianza debbono essere accolte.
Al fine del riconoscimento, in favore del creditore di un'obbligazione pecuniaria, del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi del II comma dell'art. 1224 c.c., il ricorso ad elementi presuntivi e fatti di comune esperienza, se non può tradursi nell'applicazione di parametri fissi, ne' può implicare l'esonero dell'istante dagli oneri dell'allegazione e della prova, deve ritenersi consentito in relazione con le qualità e condizioni della categoria cui appartiene detto creditore ove, alla stregua di tali dati "personalizzati", sia permessa una valutazione, secondo criteri di probabilità e di normalità, delle modalità di utilizzazione del danaro, e, quindi, degli effetti, in concreto, della sua mancata disponibilità.
Ne discende che quando il creditore, del quale non sia controversa la qualità di imprenditore, deduca di aver subito dall'inadempimento del debitore un danno non ristorabile dalla misura degli interessi, non è necessario che questo fornisca la prova di un pregiudizio economico ricollegabile come effetto a causa all'indisponibilità della somma di danaro in obbligazione ben potendosi, in base all"id plerumque accidit" ritenere che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi "antinflattivi"(in proposito vedansi anche le pronunzie di questa corte nn. 4666/90, 11283/92.) Questi principi sono stati all'evidenza pretermessi dalla corte di merito la quale, pur essendo pacifica la qualità di imprenditori della GE e del FI, titolari di un impresa edile, neppure ha considerato che la somma di L.10.000.000 di cui materialmente questi disponevano non avrebbe potuto essere impiegata in investimenti "antinflattivi" costituendo quella l'oggetto di un loro debito restitutorio, per altro titolo, nei confronti dello stesso debitore inadempiente di altra obbligazione.
Con il sesto motivo del ricorso, in relazione al n^4 dell'art.360 c.p.c., si denunzia la nullità della sentenza conseguente all'inosservanza dell'art. 112 c.p.c. La corte di merito pur avendo riconosciuto, nella motivazione ed in accoglimento di un motivo di appello incidentale, il credito della somma di L.
5.000.000 non aveva poi, nel dispositivo, pronunziato la condanna dello ZZ alla restituzione di detta somma. Il motivo di doglianza non può essere accolto.
A integrare il vizio di omessa pronunzia(art. 112 c.p.c.) non è sufficiente la mancanza di un espressa statuizione nella parte dispositiva della sentenza su una specifica richiesta della parte, ma è necessario che il giudice abbia completamente omesso di provvedere sulla stessa dovendosi infatti considerare che nella pronunzia, irretrattabile con la sua pubblicazione(art. 133 c.p.c.), le sue parti espositiva, motiva e dispositiva si integrano. Il che è dato ravvisare nella specie ove, come finiscono per l'ammettere i ricorrenti stessi, nella parte motiva della decisione in esame la corte di merito ha accertato il credito degli appellanti incidentali della restituzione anche dell'altro assegno, di L.
5.000.000 consegnato allo ZZ a garanzia dell'esatto adempimento della loro prestazione ed ha conseguentemente affermato" la sentenza appellata va riformata nel senso di statuire la condanna dello ZZ al pagamento in favore degli appellanti oltre alla restituzione dell'altro assegno di 5.000.000".
Inutilmente, pertanto, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 112 c.p.c. non essendo il motivo di censura sorretto dal necessario interesse(art. 100 c.p.c.) alla cassazione sul punto della sentenza del giudice d'appello ed alla quale è istituzionalmente diretto il ricorso.
Concludendo la disamina, vanno rigettati il primo, il secondo, il quarto ed il sesto motivo del ricorso;
all'accoglimento del terzo e del sesto motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice che si indica in altra sezione della corte d'appello di Roma.
Il giudice di rinvio nel pronunziarsi, in relazione alle censure accolte, sull'appello dello ZZ si uniformerà al principio di diritto enunciato ed, all'esito, provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità facendone questa corte espressa rimessione(art. 385 ult. cpv c.p.c.).
p. q. m.
la Corte
accoglie il terzo ed il quinto motivo del ricorso, rigetta gli altri ed in relazione alle censure accolte cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 1999