Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/1999, n. 4696
CASS
Sentenza 12 maggio 1999

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La domanda riconvenzionale, non eccedente la competenza del giudice adito, è ammissibile anche quando dipende da un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale, sempre che sussista fra le opposte pretese un collegamento obiettivo che implichi l'opportunità della trattazione e decisione simultanea; la relativa valutazione è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se tale opportunità è stata adeguatamente prospettata.

Al fine di escludere la configurabilità nel caso concreto del maggior danno da svalutazione monetaria di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ., lamentato da un imprenditore per il ritardato pagamento di un corrispettivo dovutogli, non può darsi rilievo alla disponibilità da parte dello stesso imprenditore di una somma ricevuta dal debitore in relazione ad un diverso rapporto, benché nello stesso giudizio sia accolta la domanda riconvenzionale diretta alla restituzione di questa somma, proprio perché essa, costituendo l'oggetto di un debito restitutorio per altro titolo, non avrebbe potuto essere impiegata in investimenti idonei a contrastare l'inflazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/1999, n. 4696
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4696
    Data del deposito : 12 maggio 1999

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