Articolo 128 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 127Articolo 129
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14 maggio 1978
Art. 128.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1978, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti (Appendice n. 1).
Entrata in vigore il 14 maggio 1978