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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/10/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 16/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3088 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Milena Mollicola, con la quale è elettivamente domiciliata in Marina di Gioiosa Ionica (RC), Via Montezemolo n. 31
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Rita Pisanu, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC),
Via G. Matteotti n. 48
Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/10/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto: 2
- che ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a questo Tribunale
(R.G. N. 2596/2018), all'esito del quale è stata riconosciuta: “inabile con totale
e permanente riduzione della capacità lavorativa” (art. 12, Legge n. 118/1971), con decorrenza dal 27/02/2018;
- che, in seguito a visita di revisione del 20/06/2022, l l'ha CP_1
riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 46%;
- che, conseguentemente, ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. non l'ha riconosciuta meritevole del beneficio richiesto;
- che le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente non sono condivisibili in quanto lacunose e contraddittorie rispetto alla documentazione medica presente in atti;
- che, nello specifico, il consulente d'ufficio ha erroneamente applicato i codici tabellari previsti in materia di invalidità civile;
- che, con riferimento alla patologia “cervicalgia rachialgia, contrattura paravertebrale, spalla dolorosa bilaterale, gonalgia bilaterale, coxalgia bilaterale”, il C.T.U. ha applicato il codice 7010 (“anchilosi rachide lombare”) anziché il codice 7001 (“anchilosi di rachide totale”);
- che il C.T.U. ha inquadrato la patologia psichiatrica utilizzando il codice
2207 anziché il codice 2206, senza tener conto del certificato medico del
19/12/2019 (“depressione endoreattiva grave. Nevrosi fobico-ossessiva ed ipocondriaca”);
- che, con riferimento alla patologia “nevrosi fobico ossessiva ed ipocondriaca”, è previsto l'apposito codice ministeriale 1201;
- che, inoltre, il consulente non ha adeguatamente valutato la patologia
“cardiopatia ipertensiva” e le patologie “osteoporosi” e “osteopenia” alla luce della documentazione sanitaria del 20/03/2021 e del 19/09/2024;
- che il C.T.U. ha omesso anche la valutazione della patologia uditiva, certificata dall'esame audiometrico del 28/03/2024 (“sindrome vertiginosa di 3
tipo menieriforme con associata ipoacusia neurosensoriale e acufeni bilaterali.
Si riscontra Ny I° battente verso il lato sx. Note di insufficienza vertebro- basilare”);
- che è in possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento delle prestazioni richieste.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: "Voglia il Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, 1) accertare e dichiarare che
[...]
è affetta da patologie tali da determinare una riduzione permanente Parte_1
della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, con diritto alla pensione/assegno di invalidità civile, ex artt. 12 e 13, legge n°118/1971, in base al grado di invalidità accertato, e che tale status perdura fin dalla data della revoca del beneficio (20.06.2022) o da quella diversa data che risulterà e sarà ritenuta di giustizia;
2) in conseguenza condannare l' in persona del CP_1
legale rappresentante “pro tempore”, al pagamento, in favore dell'istante, delle somme dovute a titolo di pensione/assegno di invalidità civile, ai sensi degli art
t. 12 e 13, legge 118/1971, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria, nonché spese, diritti ed onorari del presente giudizio, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. Il tutto con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione, in considerazione del fatto che trattasi di credito assistenziale”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo l'inammissibilità del ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso.
Con provvedimento del 15/02/2025, questo giudicante ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
*** 4
Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Osserva il giudicante che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento della pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile, di cui all'art. 13 della medesima legge.
Infatti, la legge n. 118/71 prevede, in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12), o di un assegno mensile, laddove la riduzione della capacità lavorativa sia pari al 74% (art. 13 come modificato dall'art. 9 D. Leg. 509/88, entrato in vigore dal marzo 1992).
La fattispecie costitutiva di tale diritto consta di un requisito di carattere medico-legale, concernente l'inabilità lavorativa e di un requisito relativo alle condizioni economiche.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario, non riconosciuto dalla Commissione Medica in sede di revisione, né nel CP_1
corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo.
A tal proposito va evidenziato che la consulenza tecnica medico-legale forma piena prova in questo giudizio.
Il C.T.U., all'esito di un attento esame obiettivo e previa disamina della documentazione medica in atti, premettendo che la ricorrente è affetta da:
“Poliartrosi diffusa su tutto il rachide con discopatie multiple dorso-lombo- sacrali;
cardiopatia ipertensiva Classe NYHA II;
ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
sindrome ansioso-depressiva endoreattiva grave”, ha concluso che la stessa è invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 93%, con decorrenza dalla data della visita peritale effettuata nel corso del presente giudizio (06/06/2025).
Questo giudice ritiene di condividere e fare proprio il giudizio espresso dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto trae origine da una approfondita e 5
meditata valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, corrette sia sotto il profilo tecnico che logico-conseguenziale.
Alla stregua delle conclusioni peritali la domanda va accolta, con il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'assegno di invalidità civile, di cui all'art. 13 della legge n.
118/10971, nei termini e con la decorrenza indicata nell'elaborato peritale depositato nel corso del presente giudizio.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, in quanto la decorrenza del beneficio riconosciuto è stata individuata nella data della visita peritale effettuata nel corso del presente giudizio.
Vanno poste a carico dell' le spese della C.T.U. espletata nel CP_1
corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo e le spese della CTU espletata nel corso del presente giudizio, come liquidate con separati e contestuali decreti rispettivamente in favore del dott. e della Persona_1
dott.ssa . Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3088 / 2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, e dichiara la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 13 L. 118/1971, in capo in capo alla sig.ra Parte_1
in quanto invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura
[...]
del 93%, con decorrenza dalla data della visita peritale effettuata nel corso del presente giudizio (06/06/2025);
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Pone a carico dell' in persona del legale rappresentante p.t., le CP_1
spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, nonché le spese della CTU espletata nel corso del presente giudizio, 6
come liquidate con separati e contestuali decreti rispettivamente in favore del dott. e della dott.ssa . Persona_1 Persona_2
Locri, 16/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 16/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3088 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Milena Mollicola, con la quale è elettivamente domiciliata in Marina di Gioiosa Ionica (RC), Via Montezemolo n. 31
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Rita Pisanu, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC),
Via G. Matteotti n. 48
Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/10/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto: 2
- che ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a questo Tribunale
(R.G. N. 2596/2018), all'esito del quale è stata riconosciuta: “inabile con totale
e permanente riduzione della capacità lavorativa” (art. 12, Legge n. 118/1971), con decorrenza dal 27/02/2018;
- che, in seguito a visita di revisione del 20/06/2022, l l'ha CP_1
riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 46%;
- che, conseguentemente, ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. non l'ha riconosciuta meritevole del beneficio richiesto;
- che le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente non sono condivisibili in quanto lacunose e contraddittorie rispetto alla documentazione medica presente in atti;
- che, nello specifico, il consulente d'ufficio ha erroneamente applicato i codici tabellari previsti in materia di invalidità civile;
- che, con riferimento alla patologia “cervicalgia rachialgia, contrattura paravertebrale, spalla dolorosa bilaterale, gonalgia bilaterale, coxalgia bilaterale”, il C.T.U. ha applicato il codice 7010 (“anchilosi rachide lombare”) anziché il codice 7001 (“anchilosi di rachide totale”);
- che il C.T.U. ha inquadrato la patologia psichiatrica utilizzando il codice
2207 anziché il codice 2206, senza tener conto del certificato medico del
19/12/2019 (“depressione endoreattiva grave. Nevrosi fobico-ossessiva ed ipocondriaca”);
- che, con riferimento alla patologia “nevrosi fobico ossessiva ed ipocondriaca”, è previsto l'apposito codice ministeriale 1201;
- che, inoltre, il consulente non ha adeguatamente valutato la patologia
“cardiopatia ipertensiva” e le patologie “osteoporosi” e “osteopenia” alla luce della documentazione sanitaria del 20/03/2021 e del 19/09/2024;
- che il C.T.U. ha omesso anche la valutazione della patologia uditiva, certificata dall'esame audiometrico del 28/03/2024 (“sindrome vertiginosa di 3
tipo menieriforme con associata ipoacusia neurosensoriale e acufeni bilaterali.
Si riscontra Ny I° battente verso il lato sx. Note di insufficienza vertebro- basilare”);
- che è in possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento delle prestazioni richieste.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: "Voglia il Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, 1) accertare e dichiarare che
[...]
è affetta da patologie tali da determinare una riduzione permanente Parte_1
della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, con diritto alla pensione/assegno di invalidità civile, ex artt. 12 e 13, legge n°118/1971, in base al grado di invalidità accertato, e che tale status perdura fin dalla data della revoca del beneficio (20.06.2022) o da quella diversa data che risulterà e sarà ritenuta di giustizia;
2) in conseguenza condannare l' in persona del CP_1
legale rappresentante “pro tempore”, al pagamento, in favore dell'istante, delle somme dovute a titolo di pensione/assegno di invalidità civile, ai sensi degli art
t. 12 e 13, legge 118/1971, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria, nonché spese, diritti ed onorari del presente giudizio, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. Il tutto con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione, in considerazione del fatto che trattasi di credito assistenziale”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo l'inammissibilità del ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso.
Con provvedimento del 15/02/2025, questo giudicante ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
*** 4
Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Osserva il giudicante che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento della pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile, di cui all'art. 13 della medesima legge.
Infatti, la legge n. 118/71 prevede, in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12), o di un assegno mensile, laddove la riduzione della capacità lavorativa sia pari al 74% (art. 13 come modificato dall'art. 9 D. Leg. 509/88, entrato in vigore dal marzo 1992).
La fattispecie costitutiva di tale diritto consta di un requisito di carattere medico-legale, concernente l'inabilità lavorativa e di un requisito relativo alle condizioni economiche.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario, non riconosciuto dalla Commissione Medica in sede di revisione, né nel CP_1
corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo.
A tal proposito va evidenziato che la consulenza tecnica medico-legale forma piena prova in questo giudizio.
Il C.T.U., all'esito di un attento esame obiettivo e previa disamina della documentazione medica in atti, premettendo che la ricorrente è affetta da:
“Poliartrosi diffusa su tutto il rachide con discopatie multiple dorso-lombo- sacrali;
cardiopatia ipertensiva Classe NYHA II;
ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
sindrome ansioso-depressiva endoreattiva grave”, ha concluso che la stessa è invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 93%, con decorrenza dalla data della visita peritale effettuata nel corso del presente giudizio (06/06/2025).
Questo giudice ritiene di condividere e fare proprio il giudizio espresso dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto trae origine da una approfondita e 5
meditata valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, corrette sia sotto il profilo tecnico che logico-conseguenziale.
Alla stregua delle conclusioni peritali la domanda va accolta, con il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'assegno di invalidità civile, di cui all'art. 13 della legge n.
118/10971, nei termini e con la decorrenza indicata nell'elaborato peritale depositato nel corso del presente giudizio.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, in quanto la decorrenza del beneficio riconosciuto è stata individuata nella data della visita peritale effettuata nel corso del presente giudizio.
Vanno poste a carico dell' le spese della C.T.U. espletata nel CP_1
corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo e le spese della CTU espletata nel corso del presente giudizio, come liquidate con separati e contestuali decreti rispettivamente in favore del dott. e della Persona_1
dott.ssa . Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3088 / 2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, e dichiara la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 13 L. 118/1971, in capo in capo alla sig.ra Parte_1
in quanto invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura
[...]
del 93%, con decorrenza dalla data della visita peritale effettuata nel corso del presente giudizio (06/06/2025);
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Pone a carico dell' in persona del legale rappresentante p.t., le CP_1
spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, nonché le spese della CTU espletata nel corso del presente giudizio, 6
come liquidate con separati e contestuali decreti rispettivamente in favore del dott. e della dott.ssa . Persona_1 Persona_2
Locri, 16/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci