Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/04/2025, n. 3934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3934 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. Ssa Ivana Sassi Giudice
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG. 9935/2023, avente per oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...]8, rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Rosa Di Caprio, giusta procura in atti RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Fortunato Savarese, giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 16.7.2025 la causa è stata riservata in decisione con i termini ex art. 473 bis n. 28 cpc;
il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori e le modalità di visita, con assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di € 1.000,00 ed il 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.4.2023, la sign. – premesso che dal Parte_1 matrimonio con il sign. del 26.4.2014 sono nati (23.10.2015) Controparte_1 Per_1
e (10.5.2017), - esponeva: Per_2 (…) Con decreto di omologa del 23.12.2021 presso il Tribunale di Napoli, le parti concordavano la separazione personale alle condizioni e patti che qui si intendono integralmente riportati, anche se non materialmente trascritti. D) dalla data di separazione ad oggi la convivenza non è più ripresa e sembra impossibile che possa essere ricostituita quella “comunio” posta a fondamento del matrimonio. E) Non essendoci alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza, sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 della L.
6.3.1987 n. 74 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come sopra contratto.
Appare opportuno modificare le statuizioni sia di carattere economico che relative al diritto di visita padre-figli, assunte all'esito del giudizio di separazione, essendo intervenute, nel frattempo, circostanze nuove. In particolare, la calendarizzazione del diritto visita così come articolata ha determinato disagio ai minori, oltre ad impedire una adeguata organizzazione al genitore collocatario. Ciò in quanto il resistente spesso non preleva i minori nei giorni infrasettimanali non essendoci una precisa calendarizzazione. A ciò si aggiunge che
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anche la regolamentazione dei fine settimana, così come articolata nel decreto di omologa, ha determinato l'impossibilità per la ricorrente di trascorrere un weekend intero con i minori. Nonostante numerosi tentativi di addivenire ad un ricorso congiunto, alcuna volontà conciliativa è stata manifestata seriamente da controparte, tale da indurre la ad Pt_1 adire il competente tribunale. Tenuto conto della difficoltà del resistente all'esercizio del diritto di visita infrasettimanale, i minori sono prevalentemente a carico della madre, con una maggiore incidenza economica per la stessa. Risulta più giusto ed equo prevedere un aumento dell'assegno di mantenimento pari ad € 600 a minore;
con assegno unico percepito al 50 % tra i genitori.
Ha chiesto: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) La casa coniugale sita in Napoli alla Via Mario Pomilio n.9 Parco Vesuvio, di esclusiva proprietà della , resta assegnata in godimento alla stessa unitamente ai Parte_1 mobili che l'arredano che sono pur sempre di sua proprietà esclusiva;
3) I figli Per_1 di 7 anni, e di anni 5, sono affidati ad entrambi i genitori in forma condivisa, con Per_2 il collocamento presso la madre, indicando quale residenza privilegiata l'abitazione coniugale, ove attualmente abitano, ed in considerazione dell'affido condiviso si fa riferimento al piano genitoriale indicato per la frequentazione;
4) A titolo di concorso per il contributo al mantenimento dei figli, il sig. corrisponderà la somma di CP_1 euro 1200,00 mensili (€ 600 per ciascuno figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie che saranno concordate, da entrambi genitori, in riferimento sia in ordine dell'individuazione, sia alle modalità di condivisione della scelta, a quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto in data 7.3.2018 dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del COA di Napoli, salvo siano urgenti e/o necessarie.
Si è costituito il sign. il quale, non opponendosi alla pronuncia sullo status, ha CP_1 dedotto: (…) ritiene questa difesa di poter richiedere relativamente al diritto di visita, fermo quanto ulteriormente indicato nel piano genitoriale depositato in uno alla costituzione in giudizio, un mutamento del diritto di visita del padre (…) Controparte_1
Detto e ribadito che lo stato di assoluta e massima disponibilità mostrato dal in CP_1 sede di sottoscrizione dei patti era diretta conseguenza della iniziale comunicazione del motivo della separazione, oltre che al desiderio ed alla volontà di assicurare in quella fase ai figli il massimo sostegno possibile , è evidente che il mutato quadro del contesto familiare rende fondata la richiesta di revisione del contributo al mantenimento dei minori nei termini che di seguito verranno prospettati dall'odierno resistente. Numerosi e rilevanti sono stati gli sforzi che il ricorrente ha posto in essere per far fronte all'impegno illo tempore assunto che però, ad oggi, nonostante un leggero incremento del proprio reddito sta divenendo insostenibile. Valga il vero che ha tutt'oggi il resistente è costretto ad abitare presso la residenza degli anziani genitori in
AN circostanza questa che lo costringe, anche per poter stare quanto più vicino ai figli, ad affrontare quotidiani spostamenti da AN a Napoli. Analogamente il
è costretto, nei giorni in cui può tenere con sé i minori durante la settimana, a CP_1 condurre gli stessi presso l'abitazione familiare (soprattutto nei mesi invernali) al fine di non costringere i bambini a stare per ore ed ore in strada, per poi riaccompagnarli nuovamente a Napoli dalla madre. Appare infatti evidente che con il suo reddito, documentalmente accertato, il resistente non può economicamente affrontare le spese necessarie ad acquistare e/o locare un'abitazione dovendo evidentemente dare la dovuta preminenza a spese indefettibili quali il contributo al mantenimento dei figli minori ( già lievitato di quasi il 7% in conseguenza dell'incremento ISTAT ) , al
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pagamento di un canone di locazione di un pur piccolissimo studio dove poter svolgere la propria attività professionale , al pagamento di una rata di un'automobile
(certamente non di lusso) per i suoi spostamenti. Peraltro a fronte di tale evidenza reddituale , vi è la resistente che a) gode di un reddito certo , continuo oltre che rilevante in termini economici destinato a crescere nel tempo b) è proprietaria dell'immobile nel quale vive c) ha la gestione (economica) dei figli per un tempo limitato nell'arco del mese atteso che gli stessi per due giorni a settimana pranzano e cenano con il padre , vivono con lui per quattro giorni al mese , trascorrono per 15 giorni le ferie estive con lo stesso , con conseguenti oneri economici posti integralmente
a suo carico , oneri che peraltro sono a carico dello stesso per i giorni natalizi pasquali
e festivi infra annuali che trascorrono con il padre .
In buona sostanza quindi siamo di fronte a due posizioni economiche di tenore completamente diverso laddove l'una (quella della ricorrente ) è Parte_1 caratterizzata da un'assoluta certezza del reddito sia nel suo effettivo e concreto percepimento sia nella sua entità l'altra ( quella del resistente ) del Controparte_1 tutto legata a momenti professionali ed in quanto tale variabile ed incerta. A dir poco temeraria, oltre che francamente priva di ogni seppur minimo fondamento giuridico, appare pertanto l'avversa richiesta di incremento del contributo all'assegno di mantenimento dagli attuali € 800,00 addirittura ad € 1.200,00 con un incremento in due anni del 50% di quanto statuito . (…) In ragione di tutto quanto sopra espresso, accertata quindi l'entità di redditi prodotti dalle parti e considerato il principio di proporzionalità nella contribuzione al mantenimento dei figli ritiene questa difesa di poter richiedere una rideterminazione del contributo al mantenimento dei due figli minori da determinarsi in € 600,00 complessivi, oltre alla contribuzione in ragione del
50% delle spese straordinarie così come determinate dal protocollo del tribunale di
Napoli.
Ha chiesto: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) Assegnare la casa coniugale sito in Napoli alla via Mario Pomilio numero 9 parco Vesuvio alla ricorrente unitamente agli immobili che l'arredamento il tutto già in Parte_1 proprietà della ricorrente;
3) affidare i figli minori virgola di anni 7 e di Per_1 Per_2 anni 5 ad entrambi i genitori in forma condivisa con collocamento prevalente presso la madre individuando nel piano genitoriale allegato le modalità inerenti al diritto di visita in favore del resistente;
4) per i motivi espressi in comparsa rideterminare l'assegno da corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 figli minori in € 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie concordate da entrambi i genitori individuate nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 7 Marzo 2018 dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal presidente del COA di Napoli.
All'udienza di prima comparizione del 19.9.2023, sentite le parti, il Gi ha rinviato – su istanza dei procuratori per tentare un accordo – al 14.11.2023 e, preso atto delle modalità di visita come pattuite tra le parti, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473 bis n. 22, ha confermato le modalità di visita sulle quali le parti avevano concordato, nonché, nel resto, ha confermato quanto statuito in omologa sul mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 600,00 mensili ed il 50% delle spese straordinarie. Ha, quindi, rinviato per la decisione.
Tuttavia, su istanza nuovamente depositata dal in ordine ad una nuova modifica CP_1 delle modalità di visita dei figli, il Gi ha fissato udienza dinanzi a sé in data 25.6.2024, rinviata su istanza dei procuratori al 16.7.2024 in TS.
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Sono stati, quindi, depositati nuovi accordi sulle modalità di visita che il Gi, con ordinanza del 23.7.2024 – lette le note dei procuratori – ha recepito:
Il Gi preso atto degli accordi delle parti sulle modalità di visita dei figli minori con il padre - Il Sig. potrà preleverà i minori, una settimana il mercoledì dalle 15:30 CP_1 sino alle 20:30 con cena con il padre, nonché il sabato dalle ore 10 sino alle 21 della domenica. La settimana successiva il lunedì ed il venerdì dalle 15:30 alle 20:30 con cena con il padre. Qualora, per esigenze lavorative del padre, non sia possibile rispettare tali orari, lo stesso dovrà avvertire in tempi congrui, e si farà carico dei costi della baby-sitter. Le parti si impegnano ad attivarsi nella ricerca immediata di una persona addetta al servizio baby-sitting, i cui compensi aggiuntivi, laddove il EN sia impossibilitato nell'esercizio del diritto di visita o non possa rispettare gli orari indicati, saranno corrisposti dallo stesso . Per le vacanze estive 2024, i minori CP_1 staranno con il padre dal 1 al 15 agosto e con la madre dal 16 al 31 agosto secondo il principio dell'alternanza) – le recepisce. Avuto riguardo alle restanti richieste istruttorie, atteso che la causa è matura per la decisione in quanto le domande accessorie hanno ad oggetto l'assegno di mantenimento per i minori e che non è stata proposta domanda di assegno divorzile – la documentazione agli atti può essere ritenuta esaustiva ai fini della decisione. Le prove vertenti sui rapporti padre-figli sono, peraltro, superflue alla luce degli accordi raggiunti. Rinvia al 27 febbraio 2025 per la decisione con i termini “Cartabia” ex art. 473 bis – n. 28 a ritroso.
I procuratori hanno depositato gli atti difensivi finali.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con decreto n. 9991/2021, previa comparizione dinanzi al Presidente in data
30.11.2021. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 6 mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Circa le modalità di affido di affido di e il Tribunale – in assenza Per_1 Per_2 di contrasti tra i coniugi – conferma l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale. Su tale aspetto della controversia, peraltro, non vi mai stato alcun contrasto.
Sulle visite padre-figli minori, il Collegio conferma le modalità sulle quali le parti si sono accordate, come recepite dal GI con ordinanza (sopra riportata) del 23.7.2024. Vanno, inoltre, aggiunti in quanto non concordati, a tali modalità, gli ulteriori periodi dell'anno in cui i figli staranno con il padre: a Natale i periodi vanno divisi dal 23 dicembre ed il 30 dicembre ed il successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno che saranno trascorsi con ciascun genitore seguendo il criterio dell'alternanza; a Pasqua,
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sempre con il criterio dell'alternanza, i minori staranno con i genitori la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo. Non è stato ritenuto necessario sentire i minori alla luce dei suddetti accordi.
Circa il contributo al mantenimento riconoscimento dell'assegno per il mantenimento dei figli minori, soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337 ter comma IV c.c. - norma applicabile anche in materia di divorzio. Punto di partenza, pertanto, va considerato l'ammontare stabilito in sentenza di separazione, (cfr. Cass. civ. sent. n. 1049/2010 secondo la quale non è precluso al giudice del divorzio adottare come parametro valutativo l'assetto patrimoniale stabilito dalle parti in sede di separazione).
Orbene, sin dall'instaurazione del giudizio vi è stata contestazione circa l'ammontare del contributo in quanto, mentre la ricorrente ha chiesto la somma di € 1.200,00 per i figli, il resistente si è opposto ed ha chiesto ridursi il suo contributo per i minori ad € 600,00 mensili (in luogo della somma di € 800,00 pattuita in sede di accordi di separazione omologati) deducendo che dopo la separazione si era trasferito a casa degli anziani genitori, che la moglie gode di una notevole retribuzione mensile, che deve affrontare spese di benzina per recarsi a vedere i figli da AN (dove risiede) a
Napoli, dove vivono i figli, e che il suo reddito non gli consente, allo stato, di corrispondere la somma richiesta dalla . Pt_1
Negli atti conclusivi finali, la ricorrente ha receduto dalla sua originaria richiesta di aumento per i figli ed ha chiesto conferma dell'assegno pattuito in separazione per entrambi i minori nella misura di € 800,00 a carico del padre, mentre il resistente è rimasto fermo nella sua proposta di € 600,00.
Avuto riguardo alle capacità reddituali dei coniugi, - e posto che non è possibile effettuare alcuna parametrazione tra i redditi percepiti dal all'epoca della CP_1 separazione (e, quindi, durante il matrimonio) in quanto la separazione è stata pronunciata sulla base di accordi tra i coniugi – dalla documentazione versata agli atti è emerso che la percepisce una retribuzione fissa (come impiegata di 6° livello Pt_1 presso la Network Oper and Assur) di circa 2.000,00, mentre il – di professione CP_1 avvocato ha avuto un reddito annuo di circa 22.000,00 euro nel 2020 e nel 2021 che è poi aumentato ad € 46.000,00 nel 2022. La ricorrente – che contribuisce in via diretta al mantenimento dei figli che vivono con lei- non sostiene i costi della locazione della casa nella quale abita con i figli in quanto è di sua proprietà, mentre il sostiene il CP_1 canone di € 380,00 per lo studio nel quale esercita la professione e vive presso i genitori.
Dunque, atteso che dall'omologa della separazione sono trascorsi 4 anni e le esigenze dei figli, come è noto, aumentano con l'età, il Collegio, preso atto del parere del PM, ritiene che la somma dovuta dal padre per il mantenimento dei figli vada quantificata nella misura di € 1.000,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione da aprile 2026.
Va, inoltre, posto a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuzione al 50% delle spese straordinarie per il figlio, come indicate nel Protocollo d'Intesa del 7.3.2018.
Tenuto conto della non opposizione alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ricorrono eccezionali motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di lite.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli il 26.4.2014 tra e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone l'affido congiunto di e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza privilegiata presso la madre e modalità di visita come indicato in parte motiva;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 resistente a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile pari ad euro 1.000,00 con decorrenza dalla pronuncia oltre adeguamenti ISTAT da aprile 2026, nonché dell'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 28.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Immacolata Cozzolino dott. Raffaele Sdino
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