Sentenza 6 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2002, n. 8203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8203 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
L TE SUPR08203 0 2 D 7 UBBLICA ITALIANA O E 3 L C L O A , B P 1 IN NOME REL POPOLO ITALIANO, E I 9 9 E D 1 N - E 1 O I 1 C - Z I 1 A Oggetto D 2 R U T I S I PAGAMENTO G G SEZIONE PRIMA CIVILE 9 E CANONE 3 E R N E . A 5 T D ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 4 S E I . T ( T N E T R.G.N. 4694/00 S R E Dott. Rosario DE MUSIS Presidente - Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Cron. 22564 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Ud. 17/01/2002 Dott. Maria Rosaria CULTRERA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SPARANISE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO PICARDI 4, presso l'avvocato GAITO SERGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIROLAMO IZZO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PASQUA DI BISCEGLIA MARIO, SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, CONCESSIONE DELLA PROVINCIA DI CASERTA, COMMISSARIO GOVERNATIVO BANCO DI NAPOLI SpA;
2002 - intimati 126 avversO la sentenza n. 46/99 del Giudice di pace di PIEDIMONTE MATESE, depositata il 04/02/99; della causa svolta nella pubblicaudita la relazione udienza del 17/01/2002 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Izzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Svolgimento del processo Il Giudice di pace di Piedimonte Matese, sostituto di quello di Pignataro Maggiore ricusato dal comune di Sparanise, ha accolto la domanda di IO UA di Bi- sceglia nei confronti di questo e della locale Conces- sionaria per la Riscossione Tributi, d'accertamento ne- gativo d'un credito di £. 212.010, preteso dal comune con cartella esattoriale per utenze d'acqua del 1992 ed ha condannato l'ente locale a pagare le spese all'atto- re. Ritenuta tardiva e inammissibile la sua ricusazio- il giudice di pace ha respinto l'istanza di riunio- ne, ne del giudizio ad altri connessi e affermato che la somma pretesa é corrispettivo della somministrazione d'acqua oggetto di contratto, chiesto nei limiti della sua competenza per valore ex art. 7 c.p.c., negando che 2 si tratti d'una tassa locale, con rigetto delle ecce- zioni di difetto di giurisdizione in favore delle com- missioni tributarie e di competenza per materia a favo- re del tribunale ex art. 9, cpv., c.p.c. Essendo maturata la dedotta prescrizione quinquen- nale, applicabile al canone" periodico ex art. 2948, 4°co. c.c. in assenza di atti interruttivi, la sentenza ha rilevato che il comune non solo non ha provato la pre-stazione del servizio per il quale ha chiesto il pagamento, ma ha fissato il dovuto con delibere non vincolanti per la controparte, dividendo il costo del servizio tra gli utenti, indipendentemente dai consumi. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso il comune di Sparanise con quattordici motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. Con sentenza n. 9486 del 12 luglio 2001, le Sezioni Unite civili di questa Corte hanno rigettato il motivo di ricorso che nega la giurisdizione del giudice ordi- nario, rimettendo la causa, per gli altri motivi e le в spese, a questa sezione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va anzitutto rigettata la richiesta pregiudizia- le del P.G. in udienza di dichiarare d'ufficio la nul- lità della sentenza di merito per vizio di costituzione del giudice, perchè l'ordinanza del Pretore che ha ac- 3 colto l'istanza di ricusazione del giudice di pace di Pignataro Maggiore, ex art. 53, cpv., c.p.c., ha sosti- tuito la persona di quel magistrato con l'ufficio del Giudice di pace di Piedimonte Matese, e non con la per- sona di altro magistrato, con atto amministrativo ille- gittimo emesso in carenza di potere, in ordine alla de- signazione di un diverso ufficio e che quindi non pote- va conferire il potere di conoscere la causa al giudice di pace designato, privo di capacità o legittimazione a pronunciarsi (potestas judicandi), per cui la sua deci- sione sarebbe nulla ex art.158 c.p.c. о inesistente e il vizio potrebbe rilevarsi ufficiosamente anche in se- de di legittimità. In realtà vi é stato un vizio di costituzione del giudice, perchè l'ordinanza che decide sulla ricusazio- ne valuta la capacità soggettiva del giudice e deve de- signare nominativamente il sostituto ed é illegittima se sostituisca il ricusato con un ufficio indicato im- personalmente come nel caso (Cass. 23 marzo 1989 n. 1487, 14 febbraio 1984 n. 1113 e 7 novembre 1981 n. 5907). La sentenza non é però inesistente, come accade quando non sia sottoscritta o sia emessa a non judice, perchè nel caso manca solo la legittimazione concreta, pur essendovi la capacità del giudice a pronunciarsi 4 nella controversia assegnatagli illegittimamente per la quale ha competenza per valore e materia e non per ter- ritorio;
la decisione é nulla, ex art. 158 c.p.C., nor- ma che rinvia al successivo art. 161, che converte il motivo di nullità in motivo di impugnazione. Se la nullità non si é rilevata di ufficio o su ec- cezione dal giudice male costituito, essa può rilevarsi solo con appello e/o ricorso per cassazione, dovendosi altrimenti ritenere sanato il vizio dal giudicato che si forma sull'omesso rilievo dell'invalidità non impu- gnato (Cass. 23 maggio 2000 6698, 17 febbraio 1998 n. n. 1668, 3 settembre 1994 n. 7629, 9 ottobre 1993 n. 10011, 6 marzo 1992 n. 2699, tra molte). La giurisprudenza citata supera la precedente, fa- vorevole alla rilevabilità d'ufficio del vizio pure in sede di legittimità e indipendentemente dal ricorso (così le citate 5907/81 e 1113/84), e ad essa si aderi- sce per l'espresso richiamo all'art. 161 nell'art. 158 C. p.c., che impedisce che il vizio possa rilevarsi se non impugnato e ufficiosamente;
la richiesta in tali sensi del P.G. deve pertanto essere rigettata.
2. Il giudice di pace ex art. 113 c.p.c. ha deciso secondo equità in controversia di valore inferiore a lire due milioni, con sentenza inappellabile (art. 339, 3° comma, c.p.c.) e ricorribile per cassazione ex art. 5 111 Cost. (Cass. S.U. 14 dicembre 1998 n. 12542), per violazione di norme processuali, costituzionali e comu- nitarie di rango superiore e per inesistenza, apparenza о radicale contraddittorietà della motivazione, (Cass. 14 marzo 2001 n. 3673, 15 ottobre 2000 n. 9799, S.U. 15 ottobre 1999 n.716, 14 dicembre 1998 n.12542). Non devono esaminarsi i motivi di ricorso sulla giurisdizione che sono con il primo, il settimo, l'ot- tavo e il nono, per le parti in cui censurano pretese invasioni di campo del giudice di pace nei poteri ammi- nistrativi del comune manifestati dalle delibere sulla redistribuzione del costo del servizio (seconda parte del motivo 7, intero motivo 8 e parte conclusiva del 9), atti ritenuti dalla sentenza di merito invalida determinazione del corrispettivo del con-proposta di tratto di somministrazione d'acqua e che nel ricorso sono indicati come dimostrazione della carenza di giu- risdizione dell'A.G.O., già esaminata dalle S.U.
3. Per i limiti d'impugnabilità indicati, sono pre- clusi i motivi di ricorso che denunciano violazioni di norme sostanziali, come il sesto, il decimo e il tredi- cesimo, relativi alla prescrizione (art. 2940 c.c.) e all'ingiustificato arricchimento (artt. 2041 e 2042 c.c.), per non avere il giudice rilevato la cessazione della materia del contendere connessa all'irripetibili- 6 tà del pagamento del debito prescritto, e agli artt. 2948, 2934, 2935, 2943 e 2944 C.C., in ordine all'in- terruzione della prescrizione e infine alle tariffe professionali nelle spese giudiziali, che hanno carat- tere sostanziale (Cass. 4 aprile 2001 n. 4984, 13 di- cembre 2000 n. 15724, 8 novembre 2000 n. 14529, 7 ago- sto 2000 n. 8544). Per gli stessi principi, é inammissibile la denun- cia d'insufficiente motivazione, non essendovi la pre- tesa contraddittorietà prospettata nella residua parte del nono motivo sulla valutazione delle scelte del CO- mune nel modo di determinare il quantum preteso.
4. Da rigettare é il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione degli artt. 19 e 21 D.Lgs. 31 di- cembre 1992 n. 546, 52 del D.Lgs.5 febbraio 1997 n. 22 e 324, 329 e 320 c.p.c., per essere stata proposta l'opposizione alla cartella esattoriale oltre i termini di sessanta giorni di cui alle citate norme, dovendosi ex art. 329 c.p.c. rilevare anzi l'acquiescenza dei de- stinatari delle cartelle. La domanda ha infatti avuto ad oggetto l'accerta- mento negativo di un credito del comune e non é sogget- ta al termine indicato, applicabile solo in sede tribu- taria;
pure se la cartella di pagamento sia stata mezzo d'esecuzione esattoriale, costituendo avviso di mora, 7 si avrebbe comunque un'opposizione all'esecuzione per inesistenza del titolo, ex art.615 c.p.c., che non é soggetta a termine di decadenza in materia extratribu- taria (cfr., per le sanzioni amministrative riscosse con cartella, Cass. S.U. 10 agosto 2000 n. 562/SU).
5. Non coglie nel segno neppure il terzo motivo sull'incompetenza per materia del giudice di pace ex art. 9 c.p.c. e D. P. R. 26 ottobre 1972 n. 636 (previgente contenzioso tributario), perchè per i tri- buti per i quali non ha cognizione la Commissione tri- butaria, é competente solo il tribunale;
come si rileva da S.U.24 luglio 2000 n. 520/SU, "il credito dell'ente territoriale per l'erogazione al singolo utente di ac- qua ad uso domestico, costituisce entrata patrimoniale dell'ente medesimo e può esser liquidato e preteso con gli strumenti (ruolo e cartella esattoriale) propri delle entrate tributarie, ma non è imposta o tassa, nè in particolare rientra tra i tributi comunali e locali dell' art. 2 lett h) del D.Lgs. n.546 del 1992, trovan- do titolo non in una potestà impositiva, ma negli impe- gni convenzionalmente assunti dall'utente con la doman- da di somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto;
pertanto la presente azione esula dalla com- petenza giurisdizionale delle commissioni tributarie" e ovviamente dalla cognizione esclusiva per materia del 8 tribunale.
6. Il quarto e l'undicesimo motivo di ricorso dedu- cono violazione degli artt. 101, 134, 136, 175, 168 bis C. avendoP.C., il giudice di pace per l'ora tarda chiuso l'udienza del 30 dicembre 1998 e invitato le parti ad allontanarsi senza trattare la causa;
succes- sivamente, all'insaputa dei procuratori del comune, il giudice avrebbe aperto il verbale di udienza e rinviato al 31 dicembre 1998, giorno nel quale ha riservato la deci sione, impedendo al difensore del comune di con- cludere e decidendo la causa inaudita altera parte. I motivi sono inammissibili, perchè il verbale d'udienza del 30 dicembre 1998 riporta il rinvio al giorno dopo per l'ora tarda e la violazione del con- traddittorio si sarebbe avuta solo in caso di falsa e/o omessa attestazione nello stesso della circostanza che il magistrato aveva allontanato le parti prima del rin- vio al 31 dicembre 1998 e aveva disposto quest'ultimo in assenza di una ○ di entrambe le parti, dovendo, al- meno in questo ultimo caso, provvedere ex art. 309 c.p.c. Mancando la querela di falso per l'omessa atte- stazione dell'assenza dell'odierno ricorrente о delle parti, i due motivi di ricorso sono insufficienti a ri- levare le falsità a base della censurata violazione del contraddittorio e non sono quindi ammissibili. 9 7. Infondato é il quinto motivo che censura la sen- tenza per violazione degli artt. 320, 321 e 184 c.p.c. e del D.P.R. 602/73, perchè, nonostante la richiesta di comparizione delle parti e pur essendo stata formaliz- zata l'istanza d'interrogatorio formale e di prova per non vi é stato tentativo di conciliazione nè étesti, stata assunta prova orale a conferma del fatto che la interruttiva della prescrizione, lettera del 4.11.1994 é giunta ai debitori. Dalla sentenza si rileva esservi stata la prima udienza, nella quale sono state formulate istanze ed eccezioni (ricusazione, difetto di giurisdizione e di competenza per materia) sulle quali il giudice di pace si é pronunciato, rinviando per la discussione della causa al 30 dicembre 1998; la mancanza del tentativo di conciliazione non incide sulla validità della sentenza e poichè il giudice ha deciso sulle eccezioni poste ex art. 320, 3° comma c.p.c. e ha invitato le parti a pre- cisare le conclusioni e а discutere la causa ex art. 321, 1° comma c.p.c., non può sindacarsi in questa sede l'esercizio del potere d'ammissione delle prove da par- te del magistrato, rilevante solo se si traduce in un vizio di motivazione della sentenza indeducibile come motivo d'impugnazione per le sentenze secondo equità del giudice di pace, anche a non considerare la insuf- 10 ficienza del motivo in assenza delle specifiche ragioni che avrebbero resa decisiva la prova non am-messa e/o non assunta, con l'indicazione dei capi di prova sui quali dovevano essere sentiti i testi (Cass. 24 aprile 2001 n. 6023 sull'autosufficienza e 20 maggio 2000 n. 5608 sul vizio di motivazione).
8. Il settimo motivo di ricorso, per la parte non decisa dalle S.U., censura la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., perchè la domanda avrebbe avuto ad oggetto l'accertamento della prescrizione del debito e non l'inesistenza dell'obbligo o del servizio di som- ministrazione d'acqua del comune o l'accertamento della congruità della somma pretesa per esso. Anche questo motivo non coglie nel segno perchè la domanda compren- deva l'accertamento e della prescrizione del credito di controparte e del fatto che non era dovuta la somma pretesa e il dispositivo l'accoglie, dichiarando "l'inesistenza del diritto al pagamento della somma di lire 212.010 richiesta alla parte attrice dal comune di Sparanise", in quanto in motivazione ha accertato la prescrizione, evidenziando inoltre come il comune non ha dato prova della somministrazione di acqua a base della pretesa nè ha determinato legalmente le somme che pretende da controparte.
9. Non é censurabile in sede di legittimità il ri- 11 getto della riunione di questo procedimento ad altri connessi, di cui al dodicesimo motivo di ricorso, con pretesa violazione degli artt. 273 e 274 c.p.c.; si tratta di un'attività discrezionale che si manifesta in un provvedimento (nel caso negativo) di natura ordina- toria non impugnabile in sede di legittimità (Cass. 22 gennaio 1997 n. 671). 10. Il quattordicesimo motivo lamenta violazione dell' art. 51 c.p.c., perchè il giudice di merito il 31 dicembre 1998 s'é riservato per la decisione e solo il 5 gennaio 1999 ha rimesso la dichiarazione di ricusa- zione al Pretore di Piedimonte dopo aver trattenuto la causa per la decisione senza sospenderla per proseguire dopo la pronuncia sulla ricusazione. Anche questo profilo di ricorso é infondato perchè il giudice ricusato che rilevi l'inammissibilità del- l'istanza di ricusazione, non deve sospendere il giudi- zio (Cass. 2 aprile 1998 n. 3400) e comunque non sono indicati in ricorso i motivi per cui la dichiarazione di ricusazione fu presentata. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
to La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 gennaio 2002. 12 Il Consigliere estensore Maria Rosaria Cultrera With " Depow atoin Cannelle # - 6 GIU. 2002 IL CANCELLARE 13 Il Presidente Ro De Musis ) 4 E 7 C 3 . O A N L P L , I 1 O 9 D B 9 E 1 E - E 1 C I N 1 - O D 1 I Z U 2 I A . L R G T 9 S E 3 I N G E . E T 6 R S 4 I A . ( D T T E R T A N E S E IL CANCELLERE Luisa Passinetti