Sentenza 10 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10051 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
AULA "B" 1 0.05.17.02 ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 11375/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Guglielmo Sciarelli Presidente Cron. 27320 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Fernando Lupi Consigliere Ud. 9 apri- Dott. Luciano Vigolo Consigliere le 2002 Dott. Camillo Filadoro Consigliere ha pronunciato la seguente: SE NTENZA sul ricorso proposto da: LA IC, elettivamente domiciliato in Roma, via Valfloria- na n. 37 c/o dott. Simona Molinario, presso l'avv. Giuseppe Colel- la che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente - 1533
contro
INPDAP, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Ammini- strazione Pubblica, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Bec- 29 caria presso l'avv. Antonio Bova, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
Л controricorrente avverso la sentenza n. 124/99, decisa il 9 febbraio 1999 e pubbli- cata il 16 febbraio 1999, resa dal Tribunale di Avellino nel pro- cedimento n. 112/98 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 aprile 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Dario Marinuzzi, per delega dell'avv. Antonio Bova, nell'interesse dell'I.N.P.D.A.P.; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 7 settembre 1995, LA IC, già dipen- dente del Comune di Parolise in qualità di impiegato di ruolo di V^ qualifica funzionale dal 21 ottobre 1974 al 29 ottobre 1994 e successivamente assunto dal Ministero di Grazia e Giustizia e de- stinato all'Ufficio del Giudice di Pace di Avellino, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Avellino l'INPDAP, Istituto Nazio- nale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica al fine di ottenere il pagamento del TFR maturato per il periodo di servizio presso l'Ente Locale. - 7 gennaio 1998, Con sentenza n. 63/98 in data 26 novembre 1997 il Giudice adito respingeva la domanda. Interponeva appello il LA e in esito il gravame veniva riget- tato con sentenza n. 124/99, emessa in data 9 16 febbraio 1999 dal Tribunale di Avellino. 2 A La decisione veniva motivata col richiamo alla normativa vigente in materia e col rilievo che nessuna soluzione di continuità si era verificata nel rapporto di lavoro, essendovi stato un immedia- to passaggio alle dipendenze del Ministero di Grazia e Giustizia. Avverso la sentenza, notificata in data 19 marzo 1999, LA Mi- chele propone ricorso per cassazione con atto notificato in data 14 maggio 1999, sulla base di un unico complesso motivo. 1'INPDAP, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti del- 1'Amministrazione Pubblica resiste con controricorso notificato in data 9 giugno 1999 e rileva in primis l'inammissibilità del ri- corso per mancata trascrizione della procura sulla copia consegna- ta ad esso controricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del Va ricorso, sollevata dall'Istituto controricorrente il quale osserva che sulla copia notificata non è stata trascritta la procura men- l'attestazione circa l'esistenza della medesima proviene datre professionista diverso rispetto a quello che ha sottoscritto l'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità Il rilievo è fondato. Si premette che l'Istituto controricorrente, al fine di vincere la presunzione di conformità della copia all'originale, ha adempiuto all'onere di depositare la copia notificata del ricorso introdut- tivo del presente giudizio di legittimità, in conformità al prin- cipio affermato nella sentenza di questo Supremo Collegio, sez. 3 Terza, n. 6923 in data 15 luglio 1998. Detta copia reca a margine un timbro relativo al conferimento di procura ove gli spazi, destinati a ricevere l'indicazione del nome del difensore che viene officiato e del domicilio eletto, si pre- sentano in bianco. Segue un timbro di attestazione di firma autenticità della del mandante, cancellato, e quindi la frase "procura sull'originale", con una sottoscrizione differente rispetto a quella dell'avv. Giu- seppe Colella apposta sull'originale del ricorso, in chiusura e per autentica della sottoscrizione del ricorrente. Tale firma, all'esame degli atti, consentito, dovendosi acquisire gli elementi per stabilire l'ammissibilità del ricorso, risulta del tutto identica a quella dell'avv. Radames Colella che ha pa- trocinato l'odierno ricorrente nel giudizio di merito. Così verificate le risultanze della copia consegnata all'Istituto controricorrente, osserva il Collegio che secondo la costante giu- risprudenza di questa Corte di legittimità "qualora l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determi- na l'inammissibilità del ricorso quando tale copia contenga ele- menti idonei a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore già munito di mandato speciale (come la trascrizione о l'indica- zione della procura o l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in 4 ordine alla richiesta di notificazione); così Cass., sez. III, 06- 07-2001, n. 9206, conf. Cass., sez. I, 22-11-2000, n. 15072, Cass., sez. I, 29-05-1999, n. 5249, Cass., sez. lav., 06-02-1998, 15-07-1998, n. 6923, Cass., sez. un., n. 1271, Cass., sez. III, 05-07-1994, n. 6334. La copia consegnata all'INPDAP non contiene invece elementi atti a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore già munito di mandato speciale poiché non ricorre alcuno di tali presupposti. Invero difetta la trascrizione del mandato mentre l'attestazione circa l'esistenza dello stesso sull'originale proviene da avvocato t che non ha la procura per il giudizio di legittimità. L'ufficiale giudiziario infine dichiara di aver proceduto alla notifica su ri- chiesta della parte e non di difensore nominativamente indicato e pertanto non attesta in alcun modo che l'atto provenga dall'avv. Giuseppe Colella. Si deve pertanto dichiarare inammissibile il ricorso. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. ergliela lealt Roma, 9 aprile 2002 IL PRESIDENTE Je bat be IL CONSIGLIERE ESTENSORE 5 Cruste horselle IL CANCELLERE Depositate Ceria 10.LUG. 2002 LONCELLIERE G A B A D I T T S N A S I I E L G S L D E E E R O D I D 0 6 5 * $