Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 2
L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 cod.proc.civ. si identifica con il solo interesse giuridico personale, concreto ed attuale, che comporta una legittimazione principale a proporre l'azione, ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati, e non anche con l'interesse di mero fatto che il testimone possa, in concreto, avere a che la causa sia decisa in un certo modo. Non è, pertanto, legittimamente predicabile alcuna incapacità a testimoniare per l'avvocato con riguardo al giudizio instaurato dal proprio cliente nei confronti della controparte per ottenerne la condanna al pagamento di spese e competenze dovute all'avvocato stesso per attività professionale extraprocessuale, in quanto quest'ultimo non risulta portatore di un interesse che ne legittimi l'intervento (sia pur soltanto "ad adiuvandum") nel processo.
L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice (principio affermato in fattispecie relativa alla richiesta di condanna al pagamento di spese e competenze di avvocato per attività professionale extraprocessuale instaurato dal cliente nei confronti della controparte: la S.C. ha ulteriormente precisato che la questione relativa alla pretesa impossibilità della parte ad agire "in subiecta materia" sollevava una questione non di interesse ad agire, ma di titolarità attiva del rapporto, attenente al merito, e non era, pertanto, deducibile in sede di legittimità come vizio della sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità a norma dell'art. 113 comma secondo cod.proc.civ.).
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In base alla normativa processuale, non può affermarsi che sussista l'incompatibilità (salva la rilevanza della condotta sul piano delle regole deontologiche) tra le funzioni di teste e di difensore in capo allo stesso soggetto qualora esse siano esplicate in fasi o gradi diversi dello stesso processo, purché non contestualmente e a condizione che sia già cessata l'una o l'altra. Testo Completo: Svolgimento del processo B.S., con citazione notificata il 25/5/2000, premesso di essere proprietaria di un immobile in xxxxxx, concesso in locazione a B.R., le intimava sfratto per morosità, convenendola per la convalida davanti al tribunale di xxxxxx. Il Tribunale dichiarava risolto per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4984 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO FAVARA - Presidente -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RD IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI BATTISTA DONNANNO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RR ZI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 29/98 del Giudice di pace di PESARO, emessa l'11/03/98 e depositata il 18/03/98 (R.G. 683/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AZ ZI conveniva innanzi al giudice di pace di Pesaro CC IA per sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di lire 426.900.
Deduceva che la convenuta gli aveva versato lire 1.678.590 a titolo di risarcimento di danni all'autovettura e lire 180.000 per spese legali, rimanendo debitrice della somma pretesa;
somma che egli doveva all'avv. Giammattei per l'attività professionale svolta nella vicenda risarcitoria (redazione di citazione poi non notificata). La convenuta si opponeva alla domanda, che il giudice adito, istruita la causa, accoglieva con sentenza resa l'11.3.1998, osservando quanto segue per quello che ancora interessa. Non sussiste incapacità a testimoniare del Dott. Marcello, ancorché nella citazione non notificata sia indicato come difensore del AZ assieme all'avv. Giammattei, non avendo un interesse tale da legittimarlo a partecipare alla causa, ma eventualmente un interesse di fatto;
sussiste l'interesse ad agire del AZ, profilandosi la tutela giurisdizionale, da lui invocata, quale esclusivo mezzo di realizzazione del diritto di credito che assume leso;
il AZ è legittimato ad agire "perché il diritto affermato nella domanda è suo ed è affermato proprio nei confronti di colei contro cui la domanda è proposta".
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione CC IA;
l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso contiene quattro motivi: con il primo ed il terzo la ricorrente denuncia violazione di norme processuali;
con il secondo ed il quarto violazione di norme sostanziali.
Il primo motivo ripropone la questione dell'incapacità a testimoniare.
Sostiene la ricorrente che il giudice di pace ha violato gli artt. 245 e 246 c.p.c. quando ha ritenuto la capacità a testimoniale del Dott. Marcello;
il suddetto testimone - abbia o non abbia svolto l'attività professionale - ha un interesse immediato, concreto e diretto a sostenere l'accoglimento della domanda, in quanto la somma pretesa "spetta anche a lui" in relazione al fatto che è stato nominato difensore congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Giammattei.
Il motivo non può ricevere accoglimento.
Come questa Corte ha avuto occasione di affermare, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. si identifica con l'interesse giuridico personale, concreto ed attuale che comporta una legittimazione principale a proporre l'azione o una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati (Cass. 13.5.1998 n. 4818); non determina, invece, incapacità a testimoniare l'interesse di mero fatto che il testimone possa avere a che la causa sia decisa in un certo modo (Cass.
5.1.1994 n. 32). Pertanto, questa Corte ha ritenuto che non importa incapacità a testimoniare per i dipendenti di una banca la circostanza che questa, evocata in giudizio da un cliente, potrebbe convenirli in garanzia quali responsabili dell'operazione che ha dato origine alla controversia, osservando che le due cause, anche se proposte nello stesso giudizio, si fondano su rapporti diversi ed i dipendenti hanno un interesse solo riflesso ad una determinata soluzione della causa promossa dal cliente in quanto l'esito di essa non è idoneo ad arrecare loro pregiudizio (Cass.
4.3.1993 n. 2641). La ragione dell'incapacità è di evitare che il teste si trovi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cass. 18.3.1989 n. 1369). In questa linea di pensiero va affermato che non sussiste incapacità a testimoniare dell'avvocato nel giudizio instaurato dal proprio cliente nei confronti dell'avversario per ottenerne la condanna al pagamento di spese e competenze che egli deve all'avvocato per attività professionale extraprocessuale in quanto quest'ultimo non ha un interesse che ne legittimi l'intervento neppure "ad adiuvandum" in quel giudizio.
Questione diversa è se l'avvocato sia istituzionalmente e funzionalmente incapace a rendere testimonianza nell'ambito del medesimo giudizio, nel quale svolge il patrocinio;
tale questione è stata risolta nel senso che l'incapacità non sussiste, non rientrando il difensore nel novero delle persone indicate nell'art. 246 c.p.c., dalle risalenti Cass. 13.4.1951 n. 893; Cass. 14.1.1980
n. 324, non senza il dissenso di autorevole dottrina, la quale ha osservato che chiunque partecipa al processo in una posizione tipica, qualunque essa sia, svolge una funzione alla quale deve restare fedele e non può assumerne un'altra se non contraddicendo alla prima.
Il terzo motivo di ricorso pone la questione dell'interesse ad agire;
questione che, come è noto, può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio anche di ufficio con il solo limite del giudicato (Cass. 23.11.1994 n. 9888; Cass. 25.2.1994 n. 1925). Sostiene la ricorrente che in definitiva, vertendosi in tema di prestazione professionale stragiudiziale, i "veri titolari dell'interesse ad agire" sono gli avvocati, i quali possono pretendere il pagamento dell'onorario dal loro cliente, mentre costui "sarebbe divenuto, da virtuale, creditore possibile dell'CC", ove avesse saldato il debito verso gli avvocati;
diversamente opinando, si consentirebbe al AZ di azionare il diritto di credito degli avvocati in violazione del divieto posto dall'art. 81 c.p.c. di fare valere in nome proprio diritti altrui.
Neppure questo motivo è fondato.
Occorre in proposito considerare che l'accertamento dell'esistenza dell'interesse ad agire si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile che con l'intervento del giudice (Cass. 20.1.1998 n. 486; Cass. 23.11.1990 n. 11319). L'accertamento va compiuto in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri profili (Cass.
5.7.1993 n. 7319). La valutazione dell'interesse va tenuta distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio:
nella prima valutazione viene in considerazione la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata;
nella seconda la questione è quella dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice. Ora, con il sostenere che gli avvocati e non il AZ possono pretendere il pagamento la ricorrente solleva non già una questione di interesse ad agire, ma di titolarità attiva del rapporto, che attiene al merito e non è deducibile come vizio della sentenza del giudice di pace, pronunciata secondo equità a norma dell'art. 113, 2^ comma, c.p.c., in sede di legittimità. La circostanza, poi, che il AZ non abbia ancora pagato gli avvocati non rileva sul piano dell'interesse ad agire, ma, ove dedotta in sede di merito, avrebbe potuto determinare il condizionamento della sentenza di condanna secondo il modello delle sentenze condizionali e, cioè, di quelle sentenze, ammesse nel nostro ordinamento per ragioni di economia processuale, nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di determinati eventi futuri ed incerti o al sopravvenire di un termine o al preventivo adempimento di una controprestazione;
sentenze con le quali non si pronuncia una condanna da valere per il futuro, ma si accerta l'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione e il condizionamento parimenti attuale di tale obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore, il cui avveramento si presenta differito ed incerto, ma sempre che ciò non richieda altri accertamenti al riguardo (Cass. 25.1.1984 n. 604; Cass. 15.1.1996 n. 264, in motivazione). In questa prospettiva la questione della sostituzione processuale rimane superata.
I rimanenti due motivi non denunciano violazione di norme costituzionali, comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie, di principi generali dell'ordinamento e, investendo sentenza di equità necessaria del giudice di pace, sono inammissibili (Cass. Sez. Un. 15.10.1999 n. 716). In particolare, con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1176, 1218, 1175 c.c., 117, 183 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo fondamentalmente che il giudice di pace ha ritenuto che ella non ha adempiuto sulla base di una ricostruzione della vicenda illogica oltre che erronea;
con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2043, 2051, 2053 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5, c.p.c. per avere il giudice di pace escluso la ricorrenza del fortuito, ancorché esso sia stato ammesso dal AZ si da potersi considerare pacifico ed investa il campo del notorio. Il ricorso va, pertanto, rigettato;
non avendo l'intimata svolto in questa sede attività difensiva, nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 17 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001