Cass. civ., sez. III, sentenza 24/04/2001, n. 6023
CASS
Sentenza 24 aprile 2001

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Massime6

La disposizione dettata dall'art. 330, terzo comma, cod. proc. civ. - secondo cui, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa, si deve notificare alla parte personalmente - deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce al termine di decadenza indicato nell'art. 327 cod. proc. civ., il quale, dopo l'entrata in vigore della legge 7 ottobre 1969, n. 742, rispetto alle cause in cui opera la sospensione feriale dei termini, ha la maggior durata corrispondente al periodo di detta sospensione feriale, il quale va dal primo agosto al 15 settembre di ciascun anno.

Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un punto decisivo, rappresentato dal fatto che le prove richieste non sono state ammesse, ha l'onere di indicare, nel ricorso, le circostanze di fatto formanti oggetto di prova, sì da mettere la Corte di cassazione in condizioni di valutare, sulla stessa base del ricorso, se esse avrebbero potuto determinare un diverso accertamento di merito ed una diversa decisione della causa.

Il danno alla vita di relazione, che si concretizza nella impossibilità o nella difficoltà, per chi abbia subito menomazioni fisiche, di reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli ad un livello normale, è una componente del danno biologico e non di quello patrimoniale.

L'individuazione del rapporto di causalità tra evento e l'ultimo fattore di una serie causale non esclude la rilevanza di quelli anteriori, che abbiano avuto come effetto di determinare la situazione su cui il successivo è venuto ad innestarsi, il limite alla configurazione del rapporto di causalità tra antecedente ed evento essendo rappresentato solo dalla idoneità della causa successiva ad essere valutata, per la sua eccezionalità rispetto al decorso causale innescato dal fattore remoto, come causa sufficiente ed unica del danno. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha riconosciuto immune da censure la valutazione, contenuta nella sentenza impugnata, di sussistenza del nesso di causalità tra l'evento epatite da trasfusioni e un incidente stradale nel quale le lesioni prodotte avevano richiesto di eseguire sull'infortunato un intervento chirurgico, nel quale si era fatto ricorso alle trasfusioni).

La liquidazione del danno alla salute, attesa la natura non patrimoniale di tale tipo di danno e la difficoltà di una sua esatta determinazione, può essere effettuata dal giudice solo con valutazione equitativa e deve rispondere all'obiettivo della integralità del risarcimento; a tal fine, il giudice può ricorrere a criteri predeterminati e standardizzati, come quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, purché ciò attui in modo flessibile, tenendo conto della specificità della concreta situazione, la quale richiama una esigenza di personalizzazione e di adeguamento del valore medio del punto al caso specifico, tale attività rappresentando la condizione per un effettivo, e perciò motivato, esercizio del potere di valutazione equitativa in relazione al complesso di attitudini sviluppate o prevedibili, di cui la menomazione dell'integrità psico - fisica priverà in futuro la persona. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio, riscontrandovi violazione di legge e difetto di motivazione, la sentenza impugnata, la quale si era limitata nella sostanza ad applicare, mediante una operazione aritmetica, il valore medio del punto di invalidità, senza procedere ad un adeguamento di tale risultato al caso concreto, e senza tener conto del pregiudizio arrecato alle specifiche attitudini di vita del danneggiato).

Nel caso in cui l'assicuratore della responsabilità civile automobilistica ritardi colposamente il pagamento dell'indennizzo al danneggiato, il danno causato all'assicurato dal ritardo nell'adempimento va commisurato distinguendo tra incapienza e capienza del massimale nel momento in cui l'assicuratore avrebbe dovuto pagare senza provvedervi: nel primo caso, in cui la somma del risarcimento già superava il limite del massimale, il danno consiste nel deprezzamento del valore monetario del massimale; nel secondo, invece, il danno è misurato dalla differenza tra quanto avrebbe potuto pagarsi allora e quanto l'assicurato è stato condannato a pagare per effetto del mancato versamento tempestivo dell'indennizzo al danneggiato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 24/04/2001, n. 6023
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6023
Data del deposito : 24 aprile 2001

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