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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 29/07/2025, n. 14961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14961 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14961/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12372/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12372 del 2024, proposto da
IV ES, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Dinelli e Gabriele Salvatore, con domicilio digitale in atti;
contro
CI TA di OM IT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanna De Maio ed Eletta Albanese, con domicilio digitale in atti;
nei confronti
AR Del Vecchio, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale di CI TA di OM IT RU4102 del 4 novembre 2024, di rettifica della graduatoria finale di merito approvata con determinazione dirigenziale di CI TA di OM IT RU4035 del 31 ottobre 2024, nonché della graduatoria rettificata;
- della determinazione dirigenziale di CI TA di OM IT RU4035 del 31 ottobre 2024, di approvazione della graduatoria finale di merito, nonché della graduatoria stessa;
- del bando, in parte qua;
- per quanto occorrer possa, del riscontro dell’Ufficio concorsi del 19 settembre 2024;
- di ogni altro atto presupposto consequenziale o comunque connesso, laddove lesivo dell’interesse del ricorrente,
nonché per la condanna di CI TA di OM IT a riconoscere il titolo di riserva posseduto dal ricorrente, provvedendo, di conseguenza, ad inserire il ricorrente medesimo nella graduatoria finale di merito, in qualità di vincitore riservista.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di CI TA di OM IT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente impugna gli esiti della procedura di concorso pubblico per esami indetta da CI TA di OM IT (nel prosieguo “CMRC”) volto all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 10 unità di personale da inquadrare nell’Area degli Istruttori con il profilo professionale di “ Agente di Polizia Locale ”, assumendone l’illegittimità in relazione al non prevedere il relativo bando una specifica riserva di posti per coloro che – come il ricorrente - hanno svolto e concluso senza demerito il Servizio Civile Universale, in ossequio a quanto stabilito all’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017,
Chiede, dunque, l’accertamento del suo diritto di beneficiare della riserva dei posti, invocando il principio di eterointegrazione del bando e, per l’effetto, l’annullamento in parte qua della graduatoria, evidenziando l’omessa valutazione da parte della Commissione della dichiarazione da lui resa nel campo “ Altro” della domanda di partecipazione e, poi, nell’autocertificazione presentata dopo il superamento della prova orale, ove si attestava di “ aver prestato, nel periodo che va dal 6 novembre 2015 al 6 novembre 2016, «servizio civile presso l’Unione Italiana Ciechi. Le attività svolte erano quelle di accompagnamento di persone cieche o ipovedenti per svolgere attività ricreative, impegni personali o sanitari» ”, con conseguente mancato riconoscimento del titolo di riserva.
CMRC si costituiva in giudizio, instando per la reiezione del gravame, atteso che:
i) il Bando prevedeva espressamente, alla lettera p) dell’art. 3, che i candidati dichiarassero nella domanda di partecipazione al concorso “ p) l’eventuale possesso di titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii. ovvero il possesso di eventuali ulteriori titoli di riserva stabiliti dalla legge”;
ii) coerentemente il Modulo telematico di Domanda da compilare sul Portale del Reclutamento InPA, alla voce Riserva dei Posti per l’accesso ai concorsi pubblici, generava, laddove il candidato avesse selezionato la voce SI, un menù a tendina nel quale era indicata, tra le altre, la riserva dei posti per gli operatori del Servizio Civile Universale;
iii) il Servizio civile dichiarato dal ricorrente non integra, comunque, la fattispecie a cui la norma invocata riconosce come effetto la riserva del 15%, infatti stabilita “ a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito ” e non anche di coloro che hanno svolto il (diverso) servizio civile nazionale.
Seguiva il deposito di memorie difensive, in cui entrambe le parti insistevano nelle proprie opposte argomentazioni.
All’udienza pubblica del 18 giugno 2025 la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti dell’esistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
Il ricorso, come da relativo avviso dato alle parti in udienza, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, in ossequio a quell’orientamento - che il Collegio condivide - già espresso da questa Sezione su fattispecie analoga (in tal senso, le sentenze n. 5297/2025 e n. 9847/2025).
Se, infatti, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 165/2001, sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, la presente controversia verte, invece, sulla pretesa lesione del diritto all’assunzione del ricorrente, su cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ( ex multis , Cass. Sez. Un. 19 luglio 2022, n. 22569, nonché anche T.A.R. Toscana, sez. I, 19/03/2024, n.312).
La giurisdizione del giudice amministrativo è, dunque, limitata alle vere e proprie procedure concorsuali che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione di una graduatoria finale di individuazione dei vincitori che andranno a ricoprire i posti messi a concorso ( ex multis T.A.R. Marche, Sez. I, 21.04.2021, n. 346; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 26.05.2021, n. 1276) e non anche estesa alle controversie relative alle pretese all'assunzione basate sull'esito del concorso, per l’appunto devolute, come anzidetto, alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale è rimesso il sindacato sui comportamenti successivi, riconducibili alla fase di esecuzione dell’atto amministrativo presupposto.
Ne discende come rientrino, dunque, nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie con le quali non si contesta la graduatoria ma la esistenza o meno di una riserva di posti ex lege in favore degli idonei del concorso.
Tale principio è stato affermato tanto nell’ipotesi di mancata valutazione del titolo di riservatario nella graduatoria definitiva (Cass. S.U. 15 maggio 2003 n. 7507), sia in fattispecie in cui si denunciava l’elusione della riserva, attraverso l'articolazione della graduatoria in più fasce (Cass. S.U. 13 febbraio 2008 n. 3409; SU 14 gennaio 2009 n. 561), sia in relazione alla domanda proposta per il risarcimento del danno, in ragione della omessa valutazione, nel concorso espletato, del titolo di riserva (Cass. SU 28 maggio 2007 n. 12348).
Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, indicandosi il giudice ordinario quale giudice innanzi al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, del cod. proc. amm..
Atteso il carattere meramente processuale della pronuncia, sussistono le condizioni per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del cod. proc. amm., il giudice ordinario quale giudice nazionale, invece, munitone.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO