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Sentenza 2 agosto 2024
Sentenza 2 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/08/2024, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice Dott.ssa Alice Ambrosio ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento semplificato ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c., iscritto al n. 595/2024 R.G. promosso da:
, rappresentato e difeso giusto mandato in calce Parte_1 al presente atto dall' avv. Vera Pallavidino (C.F. ) del foro di Alessandria ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Alessandria, Via Legnano 16, in forza di delega a margine del ricorso introduttivo;
- PARTE ATTRICE RICORRENTE -
contro
:
[...]
Controparte_1
- PARTI CONVENUTE CONTUMACI –
Avente per oggetto: successioni;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Parte ricorrente (come da ricorso del 21/02/2024):
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale, per le ragioni esposte in premessa, accertare e dichiarare che i Sigg. (C.F. e Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ) in qualità di figli hanno accettato tacitamente la quota a CP_1 C.F._3 loro devoluta dell'eredità morendo dismessa dal Sig. sui seguenti beni: Controparte_2
- o (AL), Loc. Clorio n. 28, cat. A/6 classe 1, rendita 311,42 Controparte_3 consistenza 9 vani censito al NCEU I144 (AL) fg. 31 p.lla 579 sub. 1;
pagina 1 di 5 -Comune di San Salvatore Monf.to (AL), Loc. Clorio n. 28, cat. D/10, rendita 434,00 censito al NCEU
I144 (AL) fg. 31 p.lla 579 sub. 2.
In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21/02/2024 il ha instaurato Parte_1
procedimento semplificato di cognizione ex 281 decies e seguenti c.p.c. nei confronti di CP_1
e chiedendo accertarsi e dichiararsi l'accettazione da parte di
[...] Controparte_1 questi ultimi dell'eredità del di loro padre, sig. , deceduto in data 07/04/1998, Controparte_2
In particolare, parte ricorrente ha dedotto:
- che i sigg. e risultano debitori delle spese di rimozione, Controparte_1 Controparte_1 allontanamento, smaltimento e bonifica di cui all'ordinanza n. 1564 del Comune di CP_3
o, sostenuti e anticipati dal predetto Ente a seguito dell'inottemperanza dei convenuti
[...] all'ordinanza menzionata, per un totale di € 11.219,26, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e successive occorrende;
- che e risultano proprietari per metà ciascuno, ed insieme per Controparte_1 Controparte_1
l'intero, dei seguenti immobili, iscritti al Catasto del Comune di to (AL): Controparte_3
1) Comune di o Loc. Clorio n. 28, cat. A/6 classe 1, rendita 311,42 Controparte_3
consistenza 9 vani censito al NCEU I144 (AL) fg. 31 p.lla 579 sub. 1;
2) Comune di o Loc. Clorio n. 28, cat. D/10, rendita 434,00 censito al NCEU Controparte_3
I144 (AL) fg. 31 p.lla 579 sub. 2;
- che nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare promossa dal Comune di Parte_1
per il recupero del proprio credito è emerso che i signori e
[...] Controparte_1 CP_1
sarebbero divenuti proprietari dei suddetti beni immobili per successione, dapprima del di loro
[...]
padre, Secondo (deceduto in data 07/04/1998), e poi della di loro madre, CP_1 Persona_1
(deceduta in data 7.11.2013);
- che tuttavia soltanto quest'ultima successione risulta trascritta nei registri immobiliari (denuncia di successione registrata ad Alessandria al numero 561 volume 9990 e trascritta in Alessandria in data 25 luglio 2014 ai numeri 4060/3095) mentre nulla vi è in riferimento all'accettazione tacita o espressa dell'eredità del padre;
- che ai fini dell'esecuzione immobiliare il Comune di ha interesse a far Parte_1 accertare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte dei Sig. e Controparte_1 CP_1
dell'eredità del di loro padre, per procedere alla trascrizione e perfezionare la necessaria
[...]
continuità delle trascrizioni.
pagina 2 di 5 All'udienza del 21/05/2024 la parte ricorrente ha esibito copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ritualmente notificati alle parti convenute e ha insistito per l'accoglimento delle proprie domande, mentre per la parte convenuta nessuno è comparso;
il Giudice, stante la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di e di e ha trattenuto la Controparte_1 Controparte_1
causa in decisione.
***********
La domanda di parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Come noto, si ha accettazione tacita di eredità “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (art. 476 c.c.).
Secondo orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità tale qualità “può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare” con la conseguenza che “mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale”; quest'ultima, in particolare,
“rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso” (Cass. Civ.
11478/2021; Cass. Civ. n. 12259/2022).
Nel caso di specie, plurimi elementi consentono di ritenere che i signori e Controparte_1 CP_1 abbiano accettato tacitamente l'eredità del di loro padre, , deceduto nel 1998.
[...] Controparte_2
Innanzitutto, parte ricorrente ha dimostrato come gli stessi abbiano avuto ininterrottamente la residenza anagrafica in all'indirizzo dell'immobile de quo e del relativo garage Parte_1
pertinenziale, rispettivamente dal 1966 e dal 1968 ad oggi, dal che si desume che gli stessi siano sempre stati nel possesso dei beni ereditari dal momento del decesso del padre.
Trovandosi nel possesso dei beni ereditari al momento del decesso del loro padre, i due chiamati all'eredità, insieme alla loro madre nonché moglie del de cuius, avrebbero avuto Persona_1
l'onere di redigere l'inventario dei beni ereditari entro tre mesi dall'apertura della successione;
non avendolo fatto – al riguardo la ricorrente ha dedotto la mancanza di alcuna trascrizione di inventario – gli stessi sono divenuti eredi puri e semplici del sig. (cfr. art. 485 comma 2 c.c.). Controparte_2
pagina 3 di 5 Parte ricorrente ha inoltre depositato in giudizio la visura catastale, da cui risulta che i sigg. e la CP_1
di loro madre nel 1998, procedettero a volturare catastalmente a proprio favore i Persona_1
predetti beni immobili (cfr. doc. 9 parte ricorrente).
Alla luce del soprarichiamato principio enunciato dai Giudici di legittimità, deve essere dunque considerata accertata e dichiarata l'accettazione tacita ex art. 476 c.c., da parte dei Sigg. Controparte_1
e dell'eredità del di loro padre. Controparte_1
Siffatta pronuncia si rende necessaria al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni.
Sul punto la Suprema Corte ha, infatti, affermato che la trascrizione può agevolmente avvenire solo nel caso in cui il chiamato all'eredità abbia compiuto atti di accettazione che risultino da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente. Qualora, invece, gli atti di accettazione compiuti dal chiamato all'eredità non abbiano la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente e, dunque, non siano trascrivibili, il creditore, nel corso della procedura esecutiva e prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c, può proporre un separato giudizio di accertamento della qualità di erede e, in tal modo, ottenere una sentenza di mero accertamento da trascrivere nei registri immobiliari, ripristinando, in tal modo, la continuità delle trascrizioni (Cass. Civ., n. 11638/2014).
***********
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., parti convenute devono essere dichiarate tenute e condannate a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali del presente giudizio in conformità del Regolamento adottato con D.M. 10.03.2014 n. 55 come modificato dal D.M.
13.8.2022 n. 147.
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione “da € 5.201,00 a 26.000,00”, considerato il valore della causa e la non complessità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria che non si è svolta, e così per i seguenti importi:
€ 460,00 per la fase di studio della controversia;
€ 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 851,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 1.700,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
595/2024 R.G. promossa da contro Parte_1 CP_1
e :
[...] Controparte_1
1) ACCERTA E DICHIARA l'avvenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c., da parte dei Sigg. CP_1
(C.F. e (C.F. ),
[...] C.F._2 Controparte_1 C.F._3 dell'eredità morendo dismessa dal Sig. sui seguenti beni: Controparte_2
• Comune o (AL), Loc. Clorio n. 28, cat. A/6 classe 1, rendita 311,42 Controparte_3
consistenza 9 vani censito al NCEU I144 (AL) fg. 31 p.lla 579 sub. 1;
• Comune di o (AL), Loc. Clorio n. 28, cat. D/10, rendita 434,00 censito al Controparte_3
NCEU I144 (AL) fg. 31 p.lla 579 sub. 2.
2) ORDINA al Conservatore dei RR.II. competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3) CONDANNA i convenuti e , in solido, a Controparte_1 Controparte_1 rifondere in favore della parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compenso professionale ed € 264,00 per esborsi, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Alessandria, lì 01.08.2024
Minuta redatta dall'Avv. Francesca Pavese, GOP in tirocinio.
Il Giudice
Dott.ssa Alice AMBROSIO
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice Dott.ssa Alice Ambrosio ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento semplificato ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c., iscritto al n. 595/2024 R.G. promosso da:
, rappresentato e difeso giusto mandato in calce Parte_1 al presente atto dall' avv. Vera Pallavidino (C.F. ) del foro di Alessandria ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Alessandria, Via Legnano 16, in forza di delega a margine del ricorso introduttivo;
- PARTE ATTRICE RICORRENTE -
contro
:
[...]
Controparte_1
- PARTI CONVENUTE CONTUMACI –
Avente per oggetto: successioni;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Parte ricorrente (come da ricorso del 21/02/2024):
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale, per le ragioni esposte in premessa, accertare e dichiarare che i Sigg. (C.F. e Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ) in qualità di figli hanno accettato tacitamente la quota a CP_1 C.F._3 loro devoluta dell'eredità morendo dismessa dal Sig. sui seguenti beni: Controparte_2
- o (AL), Loc. Clorio n. 28, cat. A/6 classe 1, rendita 311,42 Controparte_3 consistenza 9 vani censito al NCEU I144 (AL) fg. 31 p.lla 579 sub. 1;
pagina 1 di 5 -Comune di San Salvatore Monf.to (AL), Loc. Clorio n. 28, cat. D/10, rendita 434,00 censito al NCEU
I144 (AL) fg. 31 p.lla 579 sub. 2.
In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21/02/2024 il ha instaurato Parte_1
procedimento semplificato di cognizione ex 281 decies e seguenti c.p.c. nei confronti di CP_1
e chiedendo accertarsi e dichiararsi l'accettazione da parte di
[...] Controparte_1 questi ultimi dell'eredità del di loro padre, sig. , deceduto in data 07/04/1998, Controparte_2
In particolare, parte ricorrente ha dedotto:
- che i sigg. e risultano debitori delle spese di rimozione, Controparte_1 Controparte_1 allontanamento, smaltimento e bonifica di cui all'ordinanza n. 1564 del Comune di CP_3
o, sostenuti e anticipati dal predetto Ente a seguito dell'inottemperanza dei convenuti
[...] all'ordinanza menzionata, per un totale di € 11.219,26, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e successive occorrende;
- che e risultano proprietari per metà ciascuno, ed insieme per Controparte_1 Controparte_1
l'intero, dei seguenti immobili, iscritti al Catasto del Comune di to (AL): Controparte_3
1) Comune di o Loc. Clorio n. 28, cat. A/6 classe 1, rendita 311,42 Controparte_3
consistenza 9 vani censito al NCEU I144 (AL) fg. 31 p.lla 579 sub. 1;
2) Comune di o Loc. Clorio n. 28, cat. D/10, rendita 434,00 censito al NCEU Controparte_3
I144 (AL) fg. 31 p.lla 579 sub. 2;
- che nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare promossa dal Comune di Parte_1
per il recupero del proprio credito è emerso che i signori e
[...] Controparte_1 CP_1
sarebbero divenuti proprietari dei suddetti beni immobili per successione, dapprima del di loro
[...]
padre, Secondo (deceduto in data 07/04/1998), e poi della di loro madre, CP_1 Persona_1
(deceduta in data 7.11.2013);
- che tuttavia soltanto quest'ultima successione risulta trascritta nei registri immobiliari (denuncia di successione registrata ad Alessandria al numero 561 volume 9990 e trascritta in Alessandria in data 25 luglio 2014 ai numeri 4060/3095) mentre nulla vi è in riferimento all'accettazione tacita o espressa dell'eredità del padre;
- che ai fini dell'esecuzione immobiliare il Comune di ha interesse a far Parte_1 accertare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte dei Sig. e Controparte_1 CP_1
dell'eredità del di loro padre, per procedere alla trascrizione e perfezionare la necessaria
[...]
continuità delle trascrizioni.
pagina 2 di 5 All'udienza del 21/05/2024 la parte ricorrente ha esibito copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ritualmente notificati alle parti convenute e ha insistito per l'accoglimento delle proprie domande, mentre per la parte convenuta nessuno è comparso;
il Giudice, stante la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di e di e ha trattenuto la Controparte_1 Controparte_1
causa in decisione.
***********
La domanda di parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Come noto, si ha accettazione tacita di eredità “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (art. 476 c.c.).
Secondo orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità tale qualità “può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare” con la conseguenza che “mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale”; quest'ultima, in particolare,
“rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso” (Cass. Civ.
11478/2021; Cass. Civ. n. 12259/2022).
Nel caso di specie, plurimi elementi consentono di ritenere che i signori e Controparte_1 CP_1 abbiano accettato tacitamente l'eredità del di loro padre, , deceduto nel 1998.
[...] Controparte_2
Innanzitutto, parte ricorrente ha dimostrato come gli stessi abbiano avuto ininterrottamente la residenza anagrafica in all'indirizzo dell'immobile de quo e del relativo garage Parte_1
pertinenziale, rispettivamente dal 1966 e dal 1968 ad oggi, dal che si desume che gli stessi siano sempre stati nel possesso dei beni ereditari dal momento del decesso del padre.
Trovandosi nel possesso dei beni ereditari al momento del decesso del loro padre, i due chiamati all'eredità, insieme alla loro madre nonché moglie del de cuius, avrebbero avuto Persona_1
l'onere di redigere l'inventario dei beni ereditari entro tre mesi dall'apertura della successione;
non avendolo fatto – al riguardo la ricorrente ha dedotto la mancanza di alcuna trascrizione di inventario – gli stessi sono divenuti eredi puri e semplici del sig. (cfr. art. 485 comma 2 c.c.). Controparte_2
pagina 3 di 5 Parte ricorrente ha inoltre depositato in giudizio la visura catastale, da cui risulta che i sigg. e la CP_1
di loro madre nel 1998, procedettero a volturare catastalmente a proprio favore i Persona_1
predetti beni immobili (cfr. doc. 9 parte ricorrente).
Alla luce del soprarichiamato principio enunciato dai Giudici di legittimità, deve essere dunque considerata accertata e dichiarata l'accettazione tacita ex art. 476 c.c., da parte dei Sigg. Controparte_1
e dell'eredità del di loro padre. Controparte_1
Siffatta pronuncia si rende necessaria al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni.
Sul punto la Suprema Corte ha, infatti, affermato che la trascrizione può agevolmente avvenire solo nel caso in cui il chiamato all'eredità abbia compiuto atti di accettazione che risultino da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente. Qualora, invece, gli atti di accettazione compiuti dal chiamato all'eredità non abbiano la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente e, dunque, non siano trascrivibili, il creditore, nel corso della procedura esecutiva e prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c, può proporre un separato giudizio di accertamento della qualità di erede e, in tal modo, ottenere una sentenza di mero accertamento da trascrivere nei registri immobiliari, ripristinando, in tal modo, la continuità delle trascrizioni (Cass. Civ., n. 11638/2014).
***********
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., parti convenute devono essere dichiarate tenute e condannate a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali del presente giudizio in conformità del Regolamento adottato con D.M. 10.03.2014 n. 55 come modificato dal D.M.
13.8.2022 n. 147.
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione “da € 5.201,00 a 26.000,00”, considerato il valore della causa e la non complessità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria che non si è svolta, e così per i seguenti importi:
€ 460,00 per la fase di studio della controversia;
€ 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 851,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 1.700,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
595/2024 R.G. promossa da contro Parte_1 CP_1
e :
[...] Controparte_1
1) ACCERTA E DICHIARA l'avvenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c., da parte dei Sigg. CP_1
(C.F. e (C.F. ),
[...] C.F._2 Controparte_1 C.F._3 dell'eredità morendo dismessa dal Sig. sui seguenti beni: Controparte_2
• Comune o (AL), Loc. Clorio n. 28, cat. A/6 classe 1, rendita 311,42 Controparte_3
consistenza 9 vani censito al NCEU I144 (AL) fg. 31 p.lla 579 sub. 1;
• Comune di o (AL), Loc. Clorio n. 28, cat. D/10, rendita 434,00 censito al Controparte_3
NCEU I144 (AL) fg. 31 p.lla 579 sub. 2.
2) ORDINA al Conservatore dei RR.II. competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3) CONDANNA i convenuti e , in solido, a Controparte_1 Controparte_1 rifondere in favore della parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compenso professionale ed € 264,00 per esborsi, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Alessandria, lì 01.08.2024
Minuta redatta dall'Avv. Francesca Pavese, GOP in tirocinio.
Il Giudice
Dott.ssa Alice AMBROSIO
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