Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5238/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio degli Avv.ti ORLANDI PAOLA e C.F._2
DARIX CASINI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
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con tutti i beni mobili che lo compongono;
il signor si è già trasferito Pt_2
presso l'immobile -di proprietà dei coniugi in comunione legale dei beni- in
Serramazzoni -previa asportazione dei propri effetti personali-, che potrà abitare per espresso accordo con la moglie.
2. I genitori eserciteranno l'affidamento condiviso dei figlioli minori, i quali saranno collocati e avranno residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. I genitori si impegnano a collaborare nella gestione dei figli, assicurando che i medesimi mantengano con entrambi e con entrambi i rami parentali, un rapporto stabile, continuativo e significativo. I genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati su tutto ciò che concerne la crescita dei figli e sulle loro condizioni di salute, di assumere di comune accordo le scelte relative alla loro istruzione, educazione e salute, ovvero ai loro futuri corsi di studio, alle attività sportive, eventuali corsi extra scolastici e alle cure mediche non urgenti, con esercizio separato e disgiunto della responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Resta inteso che i genitori, nella gestione dei figli, dovranno tenere conto delle loro esigenze eventualmente adattando tempi e modalità di permanenza presso l'uno o l'altra a seconda dei bisogni dei medesimi.
3. Il signor salvo diverso accordo, terrà i figli secondo il seguente Pt_2
calendario:
• Due pomeriggi alla settimana, il martedì o il mercoledì (a seconda degli impegni d lavoro) e il giovedì dalle 16.30 fino alle 21,30, presso l'abitazione della signora (che sarà libera di uscire e rientrare in ragione delle proprie Pt_1
necessità), assicurandosi di prelevare la figlia da scuola, di accompagnare Per_1
i figli nelle loro attività pomeridiane, seguirli nello studio e provvedendo alla loro cena;
pagina 2 di 9 • A fine settimana alternati dal sabato all'ora di pranzo e fino alla domenica alle ore 17,00, assicurandosi di prelevarli e riportarli presso il domicilio della madre.
Qualora i figli, anche separatamente, manifestassero il desiderio di trascorrere più tempo con il padre, i medesimi potranno stare da lui, che li preleverà all'uscita della scuola, a partire dal venerdì del fine settimana di competenza.
e seguiranno il calendario previsto per i fratelli ma saranno liberi di Per_2 Per_3
accordarsi direttamente con i genitori in considerazione della loro età.
• Il giorno del compleanno ad anni alterni.
• Tutte le mattine il signor sarà disponibile a prelevare i figli dal domicilio Pt_2
della madre per accompagnarli a scuola.
Vacanze
• Durante le festività natalizie e pasquali sarà in vigore il calendario sopra esposto e nei giorni festivi, compresi la vigilia di Natale e il 31/12, i figli staranno con il padre o con la madre secondo criteri di alternanza, come pure faranno per i ponti. In caso di disaccordo, negli anni pari la scelta spetterà al padre, negli anni dispari alla madre.
• Il padre terrà con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare con la signora entro il mese di maggio di Pt_1
ogni anno. In caso di disaccordo sui periodi di vacanza, negli anni pari la scelta spetterà al padre, negli anni dispari alla madre.
4. I coniugi stabiliscono la possibilità di scambiarsi le case nel periodo estivo poiché i figli sono abituati e gradiscono trascorrere le vacanze estive a Serramazzoni.
Pertanto, su richiesta della signora nel periodo della chiusura estiva delle Pt_1
scuole, ovvero indicativamente dal 10 giugno al 15 settembre, o nel più breve periodo che la medesima stabilirà, il signor si trasferirà nel domicilio Pt_2
coniugale in Sassuolo mentre la moglie, con i figlioli, si trasferirà a Serramazzoni senza che ciò vada a modificare la gestione delle spese delle case e senza che ciò modifichi il calendario di frequentazione In particolare, il padre vedrà i Persona_4
pagina 3 di 9 figli infrasettimanalmente nei giorni di competenza indicati al precedente punto 3 presso l'abitazione di Serramazzoni e lo stesso farà nei propri fine settimana di competenza (dal sabato all'ora di pranzo, fino alla domenica alle ore 17,00) con la possibilità di rimanere a dormire anche in uno dei due giorni infrasettimanali, qualora ciò sia un desiderio dei figli. La signora nei momenti che il padre Pt_1
sarà a Serramazzoni con i figli, starà nell'immobile di Sassuolo.
Resta inteso che la signora sarà libera di decidere se e per quanto tempo Pt_1
trasferirsi a Serramazzoni, sulla base dei desideri e delle esigenze dei figli.
5. I genitori si obbligano reciprocamente a dare attuazione ai sopra definiti piani genitoriali avendo come prioritaria finalità la tutela della serena ed equilibrata crescita dei figli. In particolare si impegnano nei rispettivi tempi di permanenza ad accompagnare i figli nelle loro attività (a titolo esemplificativo: attività sportive, catechismo, ecc.) e a seguirli nello studio, assicurandosi che abbiano svolto i compiti loro assegnati. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, almeno dieci giorni prima di ciascuna partenza per vacanze, la località e la sede del luogo in cui si recherà con i minori. Ciascun genitore si impegna, quando avrà con sé i figli, a consentire tra i minori e l'altro genitore colloqui telefonici.
6. Il diritto/dovere di ciascun genitore di frequentare e di avere con sé i figli dovrà essere esercitato nel massimo rispetto degli impegni scolastici, parascolastici e formativi dei medesimi, nonché del loro diritto ad un programma di vita ordinato, sereno e confacente alla loro età; eventuali cambiamenti nella regolamentazione dovranno sempre essere pre-concordati tra i genitori.
7. Il signor si obbliga a corrispondere, a decorrere dal mese di gennaio 2025, Pt_2
quale contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di Euro 1.400,00
(Euro 350,00 per ciascun figlio), rivalutabile ISTAT dal gennaio 2026, da corrispondere alla signora entro il giorno 7 di ogni mese, a mezzo bonifico Pt_1
bancario alle coordinate che la medesima comunicherà al marito.
pagina 4 di 9 8. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora e a tale fine i Pt_1
coniugi si obbligano a espletare le necessarie formalità.
9. Le spese di natura straordinaria, verranno concordate e sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno seguendo le modalità del protocollo predisposto dal
Tribunale di Modena, di seguito trascritto. Le suddette spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della spesa e dall'esibizione, contestuale ove possibile, della documentazione giustificativa degli esborsi sostenuti. Il consenso alle spese che richiedono il preventivo accordo, dovrà essere espresso per iscritto anche con un semplice messaggio telefonico. In caso di mancato riscontro scritto, entro 3 giorni dalla richiesta, la spesa si intenderà tacitamente approvata e concordata.
I coniugi si obbligano a mantenere i figli fino al raggiungimento della loro totale indipendenza economica.
Spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Modena:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tikets sanitari, e) farmaci da banco e non purché prescritti da medico del SSN;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c)
pagina 5 di 9 gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
9 I genitori si obbligano a compiere tutte le formalità relative al rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio sia per loro stessi che per i figli minori.
10 In considerazione del fatto che la signora non è occupata e pertanto della Pt_1
disparità reddituale, il signor si obbliga a corrisponderle, a decorrere dal Pt_2
gennaio 2025, quale contributo al suo mantenimento, la somma mensile di euro
600,00 (euro seicento/00), entro il giorno 7 di ogni mese. La somma sarà soggetta a rivalutazione ISTAT a far data dal 1gennaio 2026.
11 A definizione dei rapporti patrimoniali tra loro intercorsi i coniugi, in regime di comunione legale dei beni, convengono quanto segue:
i. I coniugi manterranno in essere il conto corrente cointestato obbligandosi ad utilizzarlo unicamente per le spese straordinarie dei figli e versandovi periodicamente uguali somme di danaro appunto per far fronte alle sopra citate spese. Qualora decidessero di estinguere il rapporto, ripartiranno l'eventuale saldo attivo in ragione del 50% ciascuno ovvero provvedendo ciascuno, in ragione del 50% a saldare l'eventuale scoperto. Ciascun coniuge provvederà ad aprire un proprio conto corrente che, a seguito della separazione e della cessazione della comunione legale dei beni, rimarrà di esclusiva titolarità dell'intestatario.
pagina 6 di 9 ii. Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, i coniugi provvederanno a dividere in parti uguali i risparmi che possiedono.
iii. Ciascun coniuge provvederà al pagamento della TARI, delle utenze e delle spese ordinarie di conduzione dell'immobile nel quale vive, mentre l'IMU e le spese straordinarie di proprietà degli immobili comuni, da concordare preventivamente, verranno divise tra i coniugi in ragione della metà ciascuno. iv. L'autovettura RO Berlingo XL, targata FZ612GV, rimarrà in godimento esclusivo alla signora mentre le autovetture Fiat Punto, targata Pt_1
FS682XP e RO AS Xsara, targata BK766ZX, rimarranno in godimento esclusivo al signor Ciascun coniuge provvederà al Pt_2
pagamento di tutte le spese delle autovetture che avrà in godimento, comprese le manutenzioni, anche straordinarie, la tassa di bollo e il premio dell'RCA. I coniugi reciprocamente si autorizzano alla vendita delle vetture in godimento all'altro, obbligandosi ad espletare le necessarie formalità, con rinuncia alla propria quota del ricavato. Ciascun coniuge si obbliga a manlevare e tenere indenne l'altro da ogni e qualsiasi pregiudizio dovesse derivargli dalla proprietà del veicolo che è in esclusivo uso dell'altro. Si precisa sin da ora che tutte le spese dell'autovettura che verrà utilizzata dai figli, una volta conseguita la patente di guida, saranno divise dai coniugi in ragione della metà ciascuno.
12 Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
13 I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
pagina 7 di 9 14 I coniugi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ad impugnare l'emananda sentenza.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente
[...] come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 31/3/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SERRAMAZZONI di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2004 Atto n. 30 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 8 di 9 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2/4/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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