TRIB
Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 29/02/2024, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n.3202/2023
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023, al numero 3202, promossa con domanda depositata in data 13/09/2023
da
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in calce al ricorso, dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone e dall'Avv. Paolo Zinzi, con cui elettivamente domicilia
ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del Dirigente Scolastico e legale
[...]
rappresentante p.t., Prof.ssa Marianeve Rossi, elettivamente domiciliato in Via Prati CP_1 snc, delegato a costituirsi in giudizio e a rappresentare l'Amministrazione, giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Dirigente Controparte_2
[...]
resistente
Parte ricorrente, premesso di aver prestato servizio in qualità di docente non di ruolo su supplenze brevi e saltuarie nel periodo dal 28.10.2020 all'8.6.2022, ha dedotto di aver diritto all'emolumento denominato retribuzione professionale docente (RPD), che è pari a €.5,81
1 giornalieri per il periodo dopo il 1°.
3.2018. Tale compenso è stato invece riconosciuto, con discriminazione ai suoi danni, ai colleghi che hanno svolto identiche mansioni e che hanno prestato servizio con contratti a tempo determinato al 30.06 o 31.08 ovvero ai colleghi di ruolo.
Avendo lavorato dopo il 1.3.2018 per 219 giorni, ha quindi rivendicato il diritto a percepire la somma complessiva di €.1.221,73.
Su queste premesse parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto a percepire la retribuzione professionale docente (RPD) in relazione al servizio reso con supplenze brevi e saltuarie nel periodo nel periodo dal 28.10.2021 all'8.6.2022, con condanna del al CP_1 pagamento della somma di €.1.221,73 o di quella ritenuta equa, oltre accessori e con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Il ritualmente citato, si è costituito, instando per il rigetto delle domande attoree, CP_3 contestando l'an, ma non il quantum della pretesa attorea.
Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per i motivi appresso indicati.
Va osservato che la Cassazione (sentenza n.20015/2018; conf. Cass. n.2924/2020) ha chiarito che la retribuzione professionale docenti spetta a tutto il personale docente, compresi gli assunti a tempo determinato. Invero, l'art.7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n.124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
Invero, l'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001, sotto la rubrica "Retribuzione Professionale
Docenti", prevede: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
2 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C
è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
La Suprema Corte ha poi chiarito che: le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio
"al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" (Cass. Sez. L
- , Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 2020).
Ebbene nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente abbia prestato servizio nei periodi indicati in ricorso, nell'ambito di supplenze. Si tratta di contratti temporanei, ma per i quali il convenuto non ha esposto significative differenze nella prestazione professionale resa CP_1
rispetto al personale a tempo indeterminato e rispetto ai supplenti annuali (con incarico fino al
31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ai quali tali indennità viene pacificamente attribuita.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
Va, in definitiva, affermato il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente (RPD) in relazione al servizio reso con supplenze brevi e saltuarie nel periodo dal 28.10.2020 all'8.6.2022.
3 In ordine al quantum debeatur, va osservato che il convenuto ha operato un calcolo CP_1
delle somme spettanti alla ricorrente a titolo di retribuzione professionale docenti, applicando un riproporzionamento orario e decurtando i periodi in cui la ricorrente ha fruito dell'indennità di maternità e del congedo parentale. Il ha così indicato l'importo complessivo di tali CP_1
compensi nella stessa misura quantificata dall'attrice nel ricorso.
Il convenuto va quindi condannato al pagamento della somma di €.1.221,73, CP_1
ottenuta moltiplicando la misura giornaliera della RPD – pacificamente pari ad €.5,46 giornalieri per il periodo sino al 1°.
3.2018 e a €.5,81 giornalieri per il periodo dopo il 1°.3.2018 - per i 219 giorni di servizio svolti dalla ricorrente dopo il 1°.3.2018, riproporzionati ex art. 25, co. 7 CCNI
31/08/1999.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come da dispositivo, in CP_1
base ai parametri posti dal D.M. n.147/2022 (competenza: cause di lavoro;
valore della causa: fino a €.5.200; compenso fase di studio della controversia, valore minimo: €.444,00; compenso fase introduttiva del giudizio, valore minimo: €.213,00; compenso fase decisionale, valore minimo: € 373,00; compenso complessivo: €.1.030,00)
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione Parte_1
professionale docente (RPD) in relazione al servizio reso con supplenze brevi e saltuarie nel periodo dal 28.10.2020 all'8.6.2022;
2) condanna il convenuto al pagamento della somma di €.1.221,73, per i titoli di cui CP_1
al capo 1), oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;
3) pone a carico di parte resistente le spese di lite, liquidate in €.1.030,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, e in €.49,00 per spese di contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.
Frosinone, 29/02/2024 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
4
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023, al numero 3202, promossa con domanda depositata in data 13/09/2023
da
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in calce al ricorso, dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone e dall'Avv. Paolo Zinzi, con cui elettivamente domicilia
ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del Dirigente Scolastico e legale
[...]
rappresentante p.t., Prof.ssa Marianeve Rossi, elettivamente domiciliato in Via Prati CP_1 snc, delegato a costituirsi in giudizio e a rappresentare l'Amministrazione, giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Dirigente Controparte_2
[...]
resistente
Parte ricorrente, premesso di aver prestato servizio in qualità di docente non di ruolo su supplenze brevi e saltuarie nel periodo dal 28.10.2020 all'8.6.2022, ha dedotto di aver diritto all'emolumento denominato retribuzione professionale docente (RPD), che è pari a €.5,81
1 giornalieri per il periodo dopo il 1°.
3.2018. Tale compenso è stato invece riconosciuto, con discriminazione ai suoi danni, ai colleghi che hanno svolto identiche mansioni e che hanno prestato servizio con contratti a tempo determinato al 30.06 o 31.08 ovvero ai colleghi di ruolo.
Avendo lavorato dopo il 1.3.2018 per 219 giorni, ha quindi rivendicato il diritto a percepire la somma complessiva di €.1.221,73.
Su queste premesse parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto a percepire la retribuzione professionale docente (RPD) in relazione al servizio reso con supplenze brevi e saltuarie nel periodo nel periodo dal 28.10.2021 all'8.6.2022, con condanna del al CP_1 pagamento della somma di €.1.221,73 o di quella ritenuta equa, oltre accessori e con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Il ritualmente citato, si è costituito, instando per il rigetto delle domande attoree, CP_3 contestando l'an, ma non il quantum della pretesa attorea.
Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per i motivi appresso indicati.
Va osservato che la Cassazione (sentenza n.20015/2018; conf. Cass. n.2924/2020) ha chiarito che la retribuzione professionale docenti spetta a tutto il personale docente, compresi gli assunti a tempo determinato. Invero, l'art.7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n.124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
Invero, l'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001, sotto la rubrica "Retribuzione Professionale
Docenti", prevede: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
2 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C
è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
La Suprema Corte ha poi chiarito che: le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio
"al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" (Cass. Sez. L
- , Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 2020).
Ebbene nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente abbia prestato servizio nei periodi indicati in ricorso, nell'ambito di supplenze. Si tratta di contratti temporanei, ma per i quali il convenuto non ha esposto significative differenze nella prestazione professionale resa CP_1
rispetto al personale a tempo indeterminato e rispetto ai supplenti annuali (con incarico fino al
31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ai quali tali indennità viene pacificamente attribuita.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
Va, in definitiva, affermato il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente (RPD) in relazione al servizio reso con supplenze brevi e saltuarie nel periodo dal 28.10.2020 all'8.6.2022.
3 In ordine al quantum debeatur, va osservato che il convenuto ha operato un calcolo CP_1
delle somme spettanti alla ricorrente a titolo di retribuzione professionale docenti, applicando un riproporzionamento orario e decurtando i periodi in cui la ricorrente ha fruito dell'indennità di maternità e del congedo parentale. Il ha così indicato l'importo complessivo di tali CP_1
compensi nella stessa misura quantificata dall'attrice nel ricorso.
Il convenuto va quindi condannato al pagamento della somma di €.1.221,73, CP_1
ottenuta moltiplicando la misura giornaliera della RPD – pacificamente pari ad €.5,46 giornalieri per il periodo sino al 1°.
3.2018 e a €.5,81 giornalieri per il periodo dopo il 1°.3.2018 - per i 219 giorni di servizio svolti dalla ricorrente dopo il 1°.3.2018, riproporzionati ex art. 25, co. 7 CCNI
31/08/1999.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come da dispositivo, in CP_1
base ai parametri posti dal D.M. n.147/2022 (competenza: cause di lavoro;
valore della causa: fino a €.5.200; compenso fase di studio della controversia, valore minimo: €.444,00; compenso fase introduttiva del giudizio, valore minimo: €.213,00; compenso fase decisionale, valore minimo: € 373,00; compenso complessivo: €.1.030,00)
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione Parte_1
professionale docente (RPD) in relazione al servizio reso con supplenze brevi e saltuarie nel periodo dal 28.10.2020 all'8.6.2022;
2) condanna il convenuto al pagamento della somma di €.1.221,73, per i titoli di cui CP_1
al capo 1), oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;
3) pone a carico di parte resistente le spese di lite, liquidate in €.1.030,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, e in €.49,00 per spese di contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.
Frosinone, 29/02/2024 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
4