Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 36414/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott. Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 36414/2022 R.G. promossa dalla:
Società T & ZETAUTO S.R.L. (C.F. e P.IVA 06695050960), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giosuè Leocata, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Milano, Corso di Porta
Vittoria n. 29;
PARTE ATTRICE OPPONENTE
e contro la
Società DA E VA S.R.L. (C.F. e P.IVA 12018560966), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Ruben, dall'Avv.
Guido Morelli e dall'Avv. Mara Bolzoni, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi sito in Milano, Via Tiziano n. 32;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI: per parte opponente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
17.10.2024 e richiamato nel p.v. di udienza del 24.10.2024; per parte opposta: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
21.10.2024 e richiamato nel p.v. di udienza del 24.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Società T & ZETAUTO S.R.L. (nel prosieguo anche solo T&Z) ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 11526/2022 del 14.07.2022 (R.G.
18213/2022), emesso il 4.07.2022 dal Tribunale Di Milano, Dr Francesca Avancini, su ricorso della Società DA E VA S.R.L. (nel prosieguo anche solo DA E VA) per il pagamento dell'importo di € 15.000,00, oltre ad interessi legali dalla data della domanda sino al saldo, nonché le spese e competenze del procedimento monitorio.
La Società opponente esponeva (in estrema sintesi) di aver sottoscritto con il Sig.
AL Ambrosini, nella sua qualità di L.R. pro-tempore della DA E VA, un contratto di noleggio dell'autovettura modello Ferrari F8 Spider, targata GD710RT, per il periodo dal 13 al 16 marzo 2022, per l'importo complessivo di € 3.500,00, contenente una autorizzazione al prelievo di € 15.000,00 a titolo di deposito cauzionale a favore della Società attrice opponente (cfr. doc. n. 2 dell'attrice opponente). La Società T&Z lamentava che, in data 16.3.2022, i dispositivi satellitari di sicurezza dell'autovettura noleggiata segnalavano una anomalia nell'uso e bloccavano il veicolo, che veniva in seguito prelevato da un carro attrezzi, inviato dalla medesima Società, presso l'Autodromo di Castelletto di Branduzzo (PV). Successivamente, venivano rilevati diversi danni riportati dalla Ferrari F8 Spider e, pertanto, la T&Z provvedeva ad incassare l'intero deposito cauzionale previsto dal contratto sottoscritto dalle parti in pagina 2 di 10 causa. In data 22.7.2022, la Società opponente riceveva la notifica del Decreto
Ingiuntivo sopra indicato e provvedeva ad instaurare il giudizio di opposizione avverso al provvedimento monitorio, formulando istanze istruttorie e chiedendo: in via preliminare, il rigetto della domanda di concessione della provvisoria esecutività dello opposto decreto ingiuntivo;
sempre in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità
e/o annullabilità e/o inefficacia del decreto opposto;
in via principale, nel merito, di respingere la domanda di pagamento della somma di € 15.000,00 avanzata da controparte, perché infondata in fatto ed in diritto, e di accertare il suo a trattenere il deposito cauzionale a titolo di risarcimento dei danni.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta, la DA E VA contestando (in estrema sintesi) in toto la ricostruzione effettuata dalla società T&Z; sostenendo che: il veicolo noleggiato, una Ferrari F8 Spider, era servita al Sig. Ambrosino come autovettura di rappresentanza per partecipare, quale organizzatore, alla iniziativa per la sicurezza delle strade, denominata “Guida e Vai con Sicurezza”, che si era tenuta dal 13 al 16 marzo 2022 presso il piazzale privato, esterno all'autodromo, di Castelletto di
Branduzzo; inspiegabilmente, nella giornata del 16.3.2022, l'autovettura Ferrari si bloccava a causa di un ipotizzato “uso in pista” non autorizzato e veniva prelevata da un carro attrezzi della T&Z, provocando alla Società opposta un danno all'immagine, stante la presenza dei partecipanti all'evento e del pubblico;
il 17.3.2022, nonostante la mancanza di danni al veicolo noleggiato, la Società attrice-opponente incamerava l'intero importo del deposito cauzionale, costringendo la Società convenuta-opposta a richiedere al Tribunale di Milano l'emissione del Decreto ingiuntivo oggetto della presente vertenza. La Società DA E VA, quindi, chiedeva al Giudice di concedere, in via preliminare, la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto o, in subordine, di emettere ordinanza-ingiunzione, ex articolo 186 ter c.p.c., per il pagamento pagina 3 di 10 dello l'importo di cui all'opposto provvedimento monitorio;
nel merito, di rigettare l'opposizione e di confermare il Decreto Ingiuntivo e, in via riconvenzionale, di condannare la T&Z al risarcimento dei danni subiti dalla DA E VA a seguito del prelievo di Euro 15.000,00.
Il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione al Decreto ingiuntivo opposto, in quanto la documentazione depositata in atti ed i filmati prodotti evidenziavano un uso improprio dell'autovettura noleggiata, ed ammetteva le prove per testi di parte opponente.
Assunte le prove testimoniali (nel corso delle udienze del 13.6.2023, 10.10.2023 e
6.2.2024), all'esito dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie conclusionali e memorie di replica, trattenendo la causa in decisione alla scadenza del secondo degli assegnati termini.
In primo luogo, occorre osservare che la Società T&Z ha assolto all'onere di dimostrare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c., la presenza di danni al veicolo oggetto del contratto di noleggio al momento dell'intervento del carro attrezzi. Innanzitutto, dalle
Condizioni Generali di noleggio risulta chiaramente che, in base alle previsioni dell'articolo 2, il Cliente “si obbliga a custodire e a utilizzare il veicolo con la massima cura e diligenza … nonché: …a non utilizzare il veicolo per gare, prove, concorsi o competizioni, su strade non asfaltate o inadatte al veicolo o presso autodromi …” (cfr. doc. n. 2 di parte attrice opponente). Orbene, risultano prodotti in atti dei filmati, tratti dai cd. social riconducibili al Legale Rappresentante della Società opposta, dai quali è possibile verificare che l'autoveicolo noleggiato sia stato usato in modo improprio, compiendo manovre, quali “testacoda” e “sgommate”, non conformi al rispetto delle regole del Codice della Strada (cfr. doc. 6 e chiavetta USB prodotta da parte opponente pagina 4 di 10 durante l'udienza del 7.2.2023 e visionata, in contraddittorio delle parti, durante l'udienza del 6.2.2024). Tale circostanza risulta anche ammessa dalla Società DA E
VA nella propria comparsa conclusionale, datata 23.12.2024, alla pagina 7, punto A.7, laddove afferma che “nel video si vede solo la vettura 'sgommare' per pochi istanti”.
Risulta provata, inoltre, da parte della Società opponente, al momento del recupero del veicolo presso l'autodromo di Castelletto di Branduzzo, l'usura anomala degli pneumatici, la rottura del sensore ABS e della ruota fonica, gli interventi di riparazione effettuati (cfr. rilievo fotografico prodotto sub 4 di parte opponente rappresentativo dello stato di una delle gomme posteriori;
doc. n. 3 di parte opponente). Infatti, durante la deposizione del 10.10.2023, il teste Sig. F.V.N., libero professionista nel settore c.d.
Auto-Motive, ha specificato di avere recuperato, su incarico della T&Z, la Ferrari F8
Spider avvalendosi di un carro attrezzi, perché il veicolo aveva problemi di funzionamento: “io ritenni che il veicolo fosse stato utilizzato su pista;
io lo ho ritirato, con il mio carro attrezzi, dalla pista Brandizzo di Pavia, ove si trovava, con dei problemi di funzionamento” e ancora “era proprio al centro della pista” (cfr. p.v. del
10.10.2023, pag. 2). Sempre lo stesso testimone ha confermato la circostanza che le gomme posteriori della vettura erano consumate, così come rappresentato dal rilevo fotografico sub documento 4 di parte attrice opponente (che gli è stato esibito nel corso della deposizione testimoniale) e ha altresì precisato che il “pneumatico era abbastanza cotto”. La presenza di danni alla Ferrari, nello specifico l'anomala usura dei pneumatici posteriori e la rottura del sensore ABS e della ruota fonica, risulta confermata anche dagli ulteriori testi di parte attrice opponente (cfr. p.v. udienze del 13.6.2023 e del
6.2.2024). In particolare, durante l'udienza del 6.2.2024, il teste Sig. S.V., titolare dell'autofficina che ebbe ad effettuare la ricerca dei guasti e le riparazioni, riferiva:
“Ricordo che la macchina ci venne portata con un carro atrezzi perché aveva un
pagina 5 di 10 problema di anomalia al sistema frenante ABS. Me la ricordo molto bene, perché per fare la cd. ricerca guasti impiegammo circa 3 gg.. Gli altri 3 gg. andarono per la sostituzione. All'interno del cuscinetto la ruota fonica lavora su un sensore. In questo caso il sensore non leggeva più. Questo evento può essere anche dovuto ad un surriscaldamento dei freni. Il cuscinetto ha una parte meccanica e una parte elettrica.
Escludo che l'evento fosse dovuto ad usura, in quanto si vedeva, dal chilometraggio, che
l'auto era piuttosto nuova. Invece rammento che i freni erano deperiti ed avevano subito degli usi impropri”. In questo modo, risulta anche provato il fermo operativo del veicolo per 6 giorni, necessari alla ricerca e alla riparazione dei guasti.
Di conseguenza, non possono essere accolte le doglianze della Società DA E VA, secondo le quali non sarebbe dovuto alcun risarcimento alla Società noleggiante in quanto il veicolo non presentava danni al momento del recupero da parte del carro attrezzi.
La Società T&Z, invece, non ha provato la presenza di danni al paraurti anteriore, avendo prodotto solo un preventivo della società ROSSO MONZA riferito ad una autovettura Ferrari senza indicarne il relativo numero di targa, e non avendo dimostrato l'esecuzione della riparazione di tali danni nemmeno per tramite delle prove testimoniali.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 delle Condizioni Generali di contratto che recita “Il cliente è direttamente responsabile per ogni danno derivante dalla circolazione e dalla custodia del veicolo noleggiato e si obbliga a indennizzare il
Locatore da eventuali pretese di soggetti terzi…” e dell'articolo 5 che dispone “… Il veicolo dovrà essere restituito nel medesimo stato in cui è stato consegnato, pertanto saranno ad esclusivo carico del Cliente eventuali riparazioni necessarie al ripristino del veicolo… Tale importo sarà portato in detrazione del deposito cauzionale versato dal
pagina 6 di 10 Cliente e qualora non ricopra l'intero ammontare, il Cliente si impegna a versare il relativo conguaglio a saldo”, la Società opposta è tenuta al risarcimento dei danni ai pneumatici e per la rottura del sensore ABS e della ruota fonica per l'importo complessivo di € 4.750,00, I.V.A. esclusa, come da preventivo prodotto al documento sub n. 3 da parte opponente.
Di conseguenza, risulta corretto l'utilizzo, seppur parziale del deposito cauzionale e, pertanto, deve essere revocato il Decreto ingiuntivo n. 11526/2022 del 14.07.2022 (R.G.
18213/2022), emesso il 4.07.2022 dal Tribunale Di Milano, Dottoressa Francesca
Avancini.
Merita di accoglimento, inoltre, la richiesta di T&Z di trattenere il deposito cauzionale a titolo di risarcimento di danni. Come sopra già illustrato, infatti, la Società attrice opponente ha dimostrato documentalmente e per tramite della prova testimoniale la presenza di danni agli penumatici e la rottura del sensore ABS e della ruota fonica nella misura di € 4.750,00, I.V.A. esclusa e ha dimostrato il fermo tecnico del veicolo per la durata di 6 giorni (cfr. p.v. udienza del 6.2.2024, pag. 1, Sig. S.V.). Questo ultimo danno deve essere risarcito in base a quanto previsto dall'articolo 7 delle Condizioni Generali di contratto che recita “Il Cliente è obbligato a corrispondere al Locatore: …omissis … - il risarcimento per gli eventuali danni al veicolo nell'ambito delle franchigie stabilite nel Contratto di noleggio, oltre al fermo tecnico dell'auto per le riparazioni di danni per colpa;
…. Il Cliente autorizza il Locatore ad addebitare sulla carta di credito indicata nel contratto (o a detrarre gli importi dal deposito cauzionale tutti gli oneri a suo carico aventi titoli dal rapporto di noleggio e quelli eventualmente necessari per il recupero di ogni genere di credito vantato dal Locatore nei confronti del cliente in relazione al rapporto di noleggio”.
pagina 7 di 10 Pertanto, considerato che in sede di escussione testimoniale è risultato che il cd. fermo operativo è stato pari a giorni 6, e non 9 come invece indicato da parte attrice opponente
(cfr. atto di citazione in opposizione al Decreto ingiuntivo, datato 3.10.2022, pagina 4, terzo capoverso), l'importo da riconoscersi per mancato guadagno alla T&Z sarà pari al canone giornaliero applicato nel contratto, pari ad € 1.500,00, moltiplicato per i giorni del fermo del veicolo (€ 1.500,00 x 6 gg = 9.000,00 €). Deve, pertanto, ritenersi accertato il diritto della Società opponente a trattenere la somma di € 9.000,00 dal deposito cauzionale quale risarcimento per il danno da mancato guadagno per il fermo operativo del veicolo. Conseguentemente, la Società T&Z è tenuta alla restituzione della somma di € 205,00 alla Società DA E VA relativamente al deposito cauzionale previsto dal contratto (importo così calcolato: € 15.000,00 - € 9.000,00 - € 5.795,00, importo di cui alla riparazione, ovvero € 4.750,00, I.V.A. inclusa, = € 205,00).
Le domande riconvenzionali di parte convenuta opposta di risarcimento del danno all'immagine, provocato dal blocco del veicolo, e per i supposti danni derivati dal prelievo della somma di € 15.000,00, relativa al deposito cauzionale, non possono essere accolte per due ordini di motivi: in primo luogo, come emerso in atti, il blocco del veicolo è stato causato dall'uso non conforme alle regole del Codice della Strada che ha provocato diversi danni alla autovettura Ferrari F8 Spider targata GD710RT oggetto del noleggio;
in secondo luogo, la Società DA E VA non ha provato l'esistenza degli asseriti sopra menzionati danni, ragion per cui tali domande devono essere interamente rigettate.
Stante la soccombenza le spese di giudizio vengono poste a carico di parte convenuta opposta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della complessità dell'attività svolta, secondo le vigenti tariffe professionali (D.M. nr.
147/2022).
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria o diversa domanda, eccezione o istanza, in contraddittorio della parte opposta, così provvede:
1. accoglie l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 11526/2022 del 14.07.2022 (R.G.
18213/2022), emesso il 4.07.2022 dal Tribunale Di Milano, Dottoressa Francesca
Avancini e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo opposto (e le statuizioni di condanna ivi contenute);
2. accerta e dichiara il diritto della Società T & ZETAUTO S.R.L. di trattenere la somma prevista dal deposito cauzionale del contratto, nella seguente misura: €
4.750,00, oltre I.V.A., ovvero € 5.795,00, per le riparazioni effettuate sul veicolo
Ferrari F8 Spider, targato GD710RT;
€ 9.000,00 per il risarcimento dei danni da fermo operativo del predetto veicolo;
e pertanto, condanna la Società T & ZETAUTO S.R.L. a restituire l'importo residuo di € 205,00 alla Società DA E VA S.R.L.;
3. rigetta la domanda, avanzata dalla Società DA E VA S.R.L., di condanna della parte opponente al pagamento della somma di € 15.000,00 perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella motivazione;
4. condanna, inoltre, la Società DA E VA S.R.L. a pagare le spese di lite in favore della Società T & ZETAUTO S.R.L., spese che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e
C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 18.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
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