Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/04/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9702/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9702/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
CAVOUR, 45 VENTIMIGLIA, presso lo studio dell''avv. , (C.F. Parte_2
) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._3 in P.ZZA CAVOUR, 13/6 16043 CHIAVARI presso lo studio dell''avv. Parte_3
(C.F. ), che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._4
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. revocare il contributo di mantenimento per la moglie;
3. confermare il punto 3) del dispositivo della sentenza di separazione, limitatamente al figlio minore
Per_1
4. limitare l'assegno di mantenimento per il solo figlio minore commisurandolo all'importo di euro Per_1 175,00, oltre al 50% delle spese straordinarie”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“In via principale:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- per tutti i motivi sopra esposti obbligare il sig. a corrispondere un assegno divorzile in favore Pt_1 della sig.ra pari ad euro 200,00 e conseguentemente respingere la richiesta di revoca del CP_1 contributo in favore del coniuge formulata dal ricorrente per tutti motivi sopra esposti;
- disporre l'aumento del contributo di mantenimento previsto ad euro 750,00 per entrambi i figli (di cui per il figlio minore euro 500,00 e per il figlio maggiore euro 250,00) o nelle somme Per_1 Per_2 meglio viste e/o ritenute dall'Ill.mo Giudicante per tutti i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, respingere la richiesta di riduzione e/o cessazione dell'obbligo del sig. al pagamento dell'assegno di Pt_1 mantenimento nei confronti del figlio per tutti i motivi sopra esposti fino a quando lo stesso non Per_2 abbia raggiunto l'indipendenza economica richiesta dalla legge;
- considerato l'inadempimento prolungato e continuato del sig. ordinare il versamento del Pt_1 contribuito al coniuge e del mantenimento dei figli mediante trattenuta diretta dallo stipendio percepito dal sig. Pt_1
- ordinare, in via sussidiaria, ai genitori del sig. di contribuire al mantenimento dei nipoti Pt_1
e ai sensi dell'art. 316 bis c.c. Per_2 Per_1
In via subordinata:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- confermare integralmente la sentenza di separazione del Tribunale di Imperia n. 437/13 del 26 settembre 2013 ed in particolare nella parte relativa al contributo del sig. nei confronti della moglie Pt_1 sig.ra e al mantenimento dei figli e per i motivi di cui in narrativa. Controparte_1 Per_2 Per_1
In ogni caso: con vittoria integrale di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.10.2024 il signor allegava che in data 11.08.2002 aveva Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario, in Gioia Tauro (RC), con la signora
[...]
; che dall'unione erano nati due figli, in data 25.05.2003 e CP_1 Persona_3 [...]
in data 4/4/2008; che i coniugi si erano giudizialmente separati come da Sentenza n. Per_4
437/2013 emessa il 26/9/2013 dal Tribunale di Imperia, il quale affidava i figli alla madre e disponeva a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli di euro 350,00 mensili;
che la convenuta, nel corso del tempo, ha ripetutamente mutato i luoghi di residenza (Calabria, Sicilia, Belgio) fino a quella attuale, in Genova, ciò che ha causato la sostanziale impossibilità, per il padre, di relazionarsi con i figli;
che per quanto riguarda l'aspetto economico, stante la raggiunta indipendenza economica del figlio più grande, sussistono le condizioni per ridurne l'importo alla metà e cioè ad euro 175,00; che la convenuta svolge attività lavorativa onde sussistono le condizioni tali da consentire anche l'eliminazione del contributo mensile per la moglie a suo tempo disposto in sede di separazione. Sulla base di quanto sopra nonché di quanto meglio esposto in ricorso, il signor chiedeva emettersi sentenza di divorzio formulando le conclusioni di cui Pt_1 in epigrafe.
Si è costituita la signora con comparsa del 07.01.2025 allegando anzitutto un CP_1 peggioramento delle proprie condizioni economiche dovute anche al fatto che in sede di separazione i due figli sono stati affidati a lei in via esclusiva con conseguente, totale onere di accudimento;
che il ricorrente si è sempre e totalmente disinteressato di loro, senza che su tale aspetto abbiano influito i vari trasferimenti;
che la convenuta ha svolto lavori meramente salutari e ad oggi è priva di occupazione;
che pertanto non sussistono le condizioni per la revoca dell'assegno in proprio favore;
che il ricorrente lavora regolarmente alle dipendenze della
[...] CP_ con contratto di lavoro part time;
che il figlio non ha ancora raggiunto Per_2
l'indipendenza economica, avendo trovato un lavoro part time;
che il figlio più piccolo è minorenne e le sue esigenze sono progressivamente aumentate;
che lo ricorrente non ha mai versato nulla per i figli accumulando un debito di quasi 36.000,00 euro.
Sulla base di quanto sopra e di quanto meglio esposto in ricorso, la signora si CP_1 associava alla domanda di divorzio, ma formulava conclusioni difformi quanto alle relative condizioni.
All'udienza del 10.02.2025 venivano sentite le parti ed il rendeva le seguenti Pt_1 dichiarazioni: “[…] Sto versando l'assegno per i figli, ma in luogo dei 350,00 stabiliti nella Sentenza per entrambi complessivamente sto versando euro 300,00. L'assegno di euro 100,00 per la moglie invece non lo sto versando, c'era stato un accordo precedente alla Sentenza di separazione. Ora lavoro come manovale con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoro che ho iniziato dopo la separazione ora non ricordo esattamente la data. Al momento della separazione lavoravo in fabbrica e poi la fabbrica è stata chiusa ed io sono stato fuori come tanti altri miei colleghi. Avevo lavorato per questa fabbrica di Montecarlo per 4 anni facendo il turno di notte. Lo stipendio era sui 1.500,00/2.000,00 a seconda dei turni e degli straordinari. Dopo la chiusura ho preso la NASPI per tre anni, poi ho trovato dopo un po' questo lavoro che sto facendo adesso. Non ho preso TFR né alcuna somma dal precedente datore di lavoro. Il mio stipendio mensile adesso è di euro 1.200,00/1.400,00 dipende dai turni festivi. Vivo con mia mamma quindi non ho oneri alloggiativi, ma contribuisco alle spese della casa. la casa è intestata a mia mamma. Non ho proprietà immobiliari, né altre fonti di reddito. Il figlio più piccolo non lo vedo da molto tempo io vivo a Ventimiglia, non ho neanche il suo numero di telefono. In un'ottica transattiva potrei arrivare al massimo ad euro 200,00/250,00 ma solo per il figlio minorenne. Oppure potrei versare euro 200,00 per il figlio minorenne oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questi Tribunale e 100,00 come assegno divorzile”. La convenuta ha dichiarato: “io vivo con i due figli a Genova, dopo la separazione mi ero trasferita in Calabria da mia mamma e poi a Trapani per lavoro e infine sono venuta a Genova nel 2021. Io ora sono disoccupata, in precedenza ho lavorato in un panificio qui a Genova, per un anno, con un contratto di questa durata, lo stipendio mensile era di euro 800,00, poi non me lo hanno rinnovato anche perché ho avuto problemi di salute ho un'artrite alle mani per cui non potevo continuare questo lavoro. Al momento non ho nessuna entrata, è il figlio poi grande che di fatto mi sta aiutando e così anche i miei genitori che vivono in Calabria. Il figlio più grande lavora in via Ceccardi in uno studio di recupero crediti come ragioniere;
lui è un perito tecnico. Questo lavoro lo ha iniziato il 16.10.2023 con contratto part time a 30 ore settimanali a tempo indeterminato, lo stipendio mensile è di circa 1.100,00. La casa dove viviamo è in locazione il contratto è intestato a me il canone mensile è di euro 500,00. Sono nuda proprietaria per un terzo di casa che mi ha lasciato mia mamma insieme alle mie sorelle in Calabria ed i miei genitori hanno l'usufrutto e vivono lì. In costanza di matrimonio lavoravo come collaboratrice domestica in alcune famiglie in forma non regolarizzata. Io vivo da sola con i figli nella casa abbiamo la residenza solo noi tre. Prendo l'AU per il figlio più piccolo di euro 233,00 al 100%. Il più grande ha percepito fino ai 18 anni una pensione di invalidità che ora non prende più, erano euro 179,00 mensili. Aveva una paralisi ostetrica. Il figlio più piccolo fa l'istituto Montale al mattino e al pomeriggio fa una scuola per acconciatore che è costata euro 4.930,00”.
All'esito il GD tratteneva la causa in decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Tale domanda presentata da entrambi i coniugi, deve essere accolta, sussistendone tutti i presupposti.
Invero, e' documentalmente provato che e si Parte_1 Controparte_1 sposarono in Gioia Tauro (RC) in data 11/08/2002 e che gli stessi si sono poi separati giudizialmente come da Sentenza n. 437/2013 del 26.09.2013 emessa dal Tribunale di Imperia.
Inoltre va rilevato: 1) che non e' stata eccepita l'interruzione della separazione (circa la necessita' che l'interruzione della separazione venga eccepita dal coniuge convenuto v. Cass. 26 novembre 2004, n. 22346 e Cass. 9 maggio 1997, n. 4056); 2) che alla data di introduzione del presente giudizio era trascorso il prescritto periodo di ininterrotta separazione;
3) che non e' ravvisabile alcuna possibilita' di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Alla stregua delle esposte risultanze e considerazioni appare quindi evidente la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui alla legge 898/70, onde va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
. CP_1
Sulla richiesta di assegno divorzile in favore della moglie
Per quanto riguarda la situazione economico reddituale delle parti, dalla documentazione prodotta si ricava, anzitutto, quanto segue:
- Situazione del signor Parte_1
MOD 730/2024: reddito imponibile euro 22.144,00 da cui al netto dele imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità, pari a circa euro 1.570,00;
MOD 730/2023: reddito imponibile euro 23.583,00 da cui al netto dele imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità, pari a circa euro 1.650,00;
MOD 730/2022: reddito imponibile euro 22.581,00 da cui al netto dele imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità, pari a circa euro 1.600,00.
Il predetto vive con la madre e non risulta avere oneri alloggiativi.
- Situazione della signora Controparte_1
MOD 730/2023: reddito imponibile euro 2.704,00
MOD 730/2022: reddito imponibile euro, 8.645,00.
La predetta vive con i due figli in una casa condotta in locazione per la quale deve corrispondere il canone mensile di euro 400,00 oltre ad euro 100,00 per le spese di amministrazione.
Il matrimonio ha avuto una durata di undici anni e in sede di separazione – si ricorda che la Sentenza è stata emessa nel 2013 - il contributo era stato fissato in euro 100,00 mensili in considerazione della precaria situazione lavorativa del marito – ora migliorata - e del fatto che la convenuta aveva un un'età compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa.
Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene sussistano i presupposti per riconoscere un assegno divorzile in favore della signora che ad oggi è priva di occupazione e dunque CP_1 in un'ottica assistenziale nella misura di euro 200,00 mensilli.
Sul mantenimento dei due figli
Il figlio più grande, risulta regolarmente assunto con contratto di lavoro a Persona_3 tempo indeterminato in qualità di impiegato con mansioni di addetto di segreteria e stipendio mensile di circa euro 1.200,00 oltre tredicesima e quattordicesima mensilità. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il predetto sia da considerarsi economicamente indipendente: sul punto si è espressa la Suprema Corte affermando un principio che questo Collegio condivide e cioè che “Il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore”. ( Cfr. Cass. civ., Sez. I, 22/11/2010, n. 23590).
Nel caso di specie, come detto, i documenti prodotti dalla stessa convenuta hanno confermato l'inserimento del giovane nel modo del lavoro nonché il raggiungimento da parte di una adeguata capacità lavorativa da cui discende li venir meno dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori.
Il signor va quindi dichiarato esonerato dal versamento del contributo per il Parte_1 mantenimento del figlio con decorrenza dalla data della domanda. Persona_3
Va invece confermato il dovere di contribuire al mantenimento del figlio minorenne
[...] nella misura che, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, delle Per_4 esigenze del figlio in relazione alla sua età, della circostanza per cui non vi sono frequentazioni con il padre per cui tutto il mantenimento grava sulla madre, pare equo stabilire in euro 350,00 oltre al 60% delle spese straordinarie.
Sulle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, cosi' provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gioia Tauro (RC) il 11.08.2002 da nato a [...] il [...] e da Parte_1 [...]
nata a [...] nil 11.08.1970; CP_1
b) Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gioia Tauro (RC) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (anno 2002, Parte II Serie A Atto n. 31);
c) Dichiara tenuto il Signor a corrispondere in favore della Signora Parte_1
con decorrenza dalla data della comanda, a titolo di assegno Controparte_1 divorzile la somma di euro 200,00 da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale ISTAT come di legge.
d) Dichiara esonerato il signor dal versamento del contributo per il Parte_1 mantenimento del figlio e dalla partecipazione alle relative spese Persona_3 straordinarie con decorrenza dalla data della domanda;
e) Dichiara tenuto il Signor a corrispondere in favore della Signora Parte_1
con decorrenza dalla data della domanda, a titolo di Controparte_1 contributo per il mantenimento del figlio la somma di euro 350,00 Persona_4 da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 60% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681).
f) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 04.04.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni