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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/10/2025, n. 3783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3783 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
21 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6404 / 2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Ivan Maria Siragusa come da procura come in atti;
Parte_1
-ricorrente-
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Maugeri come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: infortunio sul lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 02/07/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di lavorare alle dipendenze di , con sede in Agrigento via Stromboli n. Controparte_2
3/C, con le mansioni di operaio edile e di essere rimasto in data 28.12.23 vittima di infortunio esponeva:
- di avere subito nell'espletamento della propria attività manuale, nel cantiere di Zafferana
Etnea frazione Fleri, lo schiacciamento del II dito mano sinistra mentre stava effettuando la demolizione di una parete, allorquando dal muro si staccava una grossa pietra che colpiva la mano, provocandone lo schiacciamento;
- che il primo soccorso, con codice giallo, presso il P.S. Santa Marta e Santa Venera di Acireale, riscontrava ferita lacero-contusa e disponeva accertamenti radiologici, con invio del paziente presso la chirurgia della mano del nosocomio Cannizzaro, stante la frattura completa del terzo medio della falange prossimale del III dito con frammenti angolati;
- che il ricorrente veniva sottoposto ad intervento chirurgico con osteosintesi, da rimuovere successivamente e prognosi di giorni 30 s.c.;
- che, istruita la relativa pratica infortunistica presso l' il ricorrente si sottoponeva a visita CP_1 presso l'ambulatorio in data 03.04.24; CP_1
- che l' rigettava l'istanza eccependo la carenza di nesso causale tra l'evento e la lesione CP_1 accertata;
- di avere infruttuosamente proposto in data 27/05/2024 ricorso amministrativo;
Tanto premesso lamentava l'illegittimità del diniego frapposto da rilevando che l'infortunio CP_1 si era verificato durante l'espletamento dell'attività lavorativa e che, pertanto, il ricorrente aveva diritto al chiesto indennizzo.
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato in ricorso concludeva, infine, nei seguenti termini:
“ In via principale, accertare e dichiarare che il danno patito del ricorrente è conseguenza di un infortunio lavorativo in cantiere;
accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dal Sig.
, ha causato una menomazione dell'integrità psico fisica nella percentuale del 4% o di Parte_1 quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al
D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.07.2000; condannare, per l'effetto, l' in persona del Presidente CP_1 pro tempore, a corrispondere al Sig. la dovuta rendita, come prevista dalla legge, per la Parte_1 menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del 28.12.23, valutabile all'esito del presente procedimento oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge. Con vittoria e competenze professionali in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire del ricorrente atteso che la domanda attrice era volta al riconoscimento di una percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 4% di danno biologico, tra l'altro già accertato dall' con provvedimento del 09.04.2024, non CP_1 potendo il giudice emanare una pronuncia di mero accertamento che avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione economica.
Nel merito, richiamando gli esiti degli accertamenti compiuti in via amministrativa e, ulteriormente precisato, quale corretto numero della pratica originariamente duplicata il n. 520015011 spiegava difese volte al rigetto del ricorso rassegnando le seguenti conclusioni: “ In via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda di accertamento postumi in misura del 4% di danno biologico avanzata dal ricorrente nei confronti dell' per carenza di interesse CP_1 ad agire in forza dei motivi esposti nella narrativa del presente atto. In via principale, nel merito, rigettare la domanda di danno biologico da infortunio del 28.12.2023 così come formulata ed avanzata dal ricorrente nei confronti dell' , perché infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, CP_1 provvedere come di giustizia sulla misura di danno biologico in nesso causale all'evento denunciato, con decorrenza di legge dal primo giorno successivo a quello di definizione dell'ITA, ossia dal
08.04.2024. Condannare il ricorrente al pagamento delle intere spese di giudizio o, in subordine, totale compensazione delle stesse, o sua diversa determinazione nella misura prevista dall'art. 113
T.U. 1124/65. Spese di CTU, in ogni caso, a carico di parte ricorrente”.
La causa veniva istruita in via documentale.
Sostituita l'udienza del 21 ottobre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1.Il ricorso non è fondato e va rigettato.
In via generale deve rilevarsi che in tema di infortuni sul lavoro, l'art. 1 D.P.R. 1124/1965 elenca le ipotesi in cui è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, mentre il successivo art. 2
D.P.R. 1124/1965, nella versione vigente ratione temporis, stabilisce che “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali.
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
A tal riguardo, l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo
66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
2.Ora, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, stante il carattere assorbente e in disparte ogni ulteriore considerazione, va evidenziato che non risulta neppure specificamente allegato il raggiungimento della soglia di menomazione dell'integrità psicofisica indennizzabile, siccome fissata dal citato art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000. Ed infatti, la stessa parte ricorrente ha allegato nell'atto introduttivo che l'infortunio oggetto di causa
“ha causato una menomazione dell'integrità psico fisica nella percentuale del 4%” .
A fronte della chiara e specifica allegazione del 4% di menomazione dell'integrità psicofisica, non può neppure assumere rilievo dirimente la circostanza che, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, la parte ricorrente abbia – genericamente – richiesto l'accertamento di quella percentuale “maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del
D.M. 12.07.2000”.
Tanto sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “ in tema di infortuni e malattie professionali è inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l'azione diretta ad accertare il nesso di causalità tra infortunio e prestazione di lavoro, senza che sia residuata un'inabilità permanente indennizzabile, atteso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare, dovendosi rilevare che la natura lavorativa dell'infortunio, o l'eziologia professionale della malattia, non costituisce una questione pregiudiziale alla prestazione economica, come tale suscettibile, a norma dell'art. 34 c.p.c., di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall'esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo (v., ex multis, Cass. 8 settembre 2015, n. 17803 e la giurisprudenza ivi richiamata)”.
Ne discende che deve reputarsi del tutto inammissibile la CTU medico-legale richiesta nell'atto introduttivo, poiché meramente esplorativa.
Neppure possono trovare seguito le difese attoree spiegate nelle note di trattazione scritta del 22 febbraio e del 14 ottobre 2025 ove del tutto tardivamente e per la prima volta il ricorrente dichiara “
Orbene, la domanda non è stata limitata alla percentuale del 4%, ma anche a quella misura maggiore e quindi non preclusiva il limite minimo del 6%”.
Come statuito, peraltro, dalla Corte d'Appello di Catania Sezione Lavoro in una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto della presente controversia ( sentenza n.1027/2022 emessa in data
20/09/2022): “ Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, condiviso dal collegio In tema di infortuni e malattie professionali è inammissibile, per difetto di interesse ad agire,
l'azione diretta ad accertare il nesso di causalità tra infortunio e prestazione di lavoro, senza che sia residuata un'inabilità permanente indennizzabile, atteso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare, dovendosi rilevare che la natura lavorativa dell'infortunio, o l'eziologia professionale della malattia, non costituisce una questione pregiudiziale alla prestazione economica, come tale suscettibile, a norma dell'articolo 34 del codice di procedura civile, di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall'esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo
(Cassazione civile, sez. lav., 07/09/2018, n. 21903; Cassazione civile, sez. lav., 11/05/2017, n. 11565).
Nella fattispecie in esame ha allegato di avere riportato una percentuale di invalidità dell'1%, inferiore al minimo indennizzabile e dunque difetta l'interesse ad agire. Il rilievo secondo cui l'interesse alla domanda riguarda l'accertamento dell'infortunio in sé, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale sopra esposto, seguito anche dal Tribunale, è infondato. La richiesta di CTU, al fine di accertare “un grado di inabilità uguale all'1%, o una percentuale che risulterà maggiore e più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio”, come esattamente rilevato dal primo giudice,
è del tutto esplorativa atteso che lo stesso ricorrente ha allegato in modo specifico una menomazione non inferiore all'1%.
3.L'appello deve essere rigettato”.
Per tutto quanto esposto e considerato il ricorso va, conseguentemente, rigettato.
3.Visto l'art. 136, secondo comma, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 secondo cui “con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” sussistono, nel caso di specie, giuste ragioni per disporre la revoca in capo al ricorrente dell'ammissione provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato avendo la stessa parte agito in giudizio con colpa grave. E infatti, nonostante principi giurisprudenziali del tutto consolidati in materia, il ricorrente ha agito in giudizio invocando il riconoscimento di una percentuale di inabilità inferiore al minimo indennizzabile previsto per legge.
4. Le spese di lite devono comunque dichiararsi irripetibili, emergendo dalla dichiarazione reddituale allegata all'istanza di ammissione al patrocinio ( cfr. doc. all. al ricorso) che parte ricorrente risulta
( ai fini dell'art. 152 disp.att.c.p.c. ) titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari a inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 commi da 1 a 3 e 77 del DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
dispone la revoca della delibera di ammissione di parte ricorrente al gratuito patrocinio ( Prot. N.
2024/12785/GP)
Catania, 22/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
21 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6404 / 2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Ivan Maria Siragusa come da procura come in atti;
Parte_1
-ricorrente-
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Maugeri come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: infortunio sul lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 02/07/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di lavorare alle dipendenze di , con sede in Agrigento via Stromboli n. Controparte_2
3/C, con le mansioni di operaio edile e di essere rimasto in data 28.12.23 vittima di infortunio esponeva:
- di avere subito nell'espletamento della propria attività manuale, nel cantiere di Zafferana
Etnea frazione Fleri, lo schiacciamento del II dito mano sinistra mentre stava effettuando la demolizione di una parete, allorquando dal muro si staccava una grossa pietra che colpiva la mano, provocandone lo schiacciamento;
- che il primo soccorso, con codice giallo, presso il P.S. Santa Marta e Santa Venera di Acireale, riscontrava ferita lacero-contusa e disponeva accertamenti radiologici, con invio del paziente presso la chirurgia della mano del nosocomio Cannizzaro, stante la frattura completa del terzo medio della falange prossimale del III dito con frammenti angolati;
- che il ricorrente veniva sottoposto ad intervento chirurgico con osteosintesi, da rimuovere successivamente e prognosi di giorni 30 s.c.;
- che, istruita la relativa pratica infortunistica presso l' il ricorrente si sottoponeva a visita CP_1 presso l'ambulatorio in data 03.04.24; CP_1
- che l' rigettava l'istanza eccependo la carenza di nesso causale tra l'evento e la lesione CP_1 accertata;
- di avere infruttuosamente proposto in data 27/05/2024 ricorso amministrativo;
Tanto premesso lamentava l'illegittimità del diniego frapposto da rilevando che l'infortunio CP_1 si era verificato durante l'espletamento dell'attività lavorativa e che, pertanto, il ricorrente aveva diritto al chiesto indennizzo.
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato in ricorso concludeva, infine, nei seguenti termini:
“ In via principale, accertare e dichiarare che il danno patito del ricorrente è conseguenza di un infortunio lavorativo in cantiere;
accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dal Sig.
, ha causato una menomazione dell'integrità psico fisica nella percentuale del 4% o di Parte_1 quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al
D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.07.2000; condannare, per l'effetto, l' in persona del Presidente CP_1 pro tempore, a corrispondere al Sig. la dovuta rendita, come prevista dalla legge, per la Parte_1 menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del 28.12.23, valutabile all'esito del presente procedimento oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge. Con vittoria e competenze professionali in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire del ricorrente atteso che la domanda attrice era volta al riconoscimento di una percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 4% di danno biologico, tra l'altro già accertato dall' con provvedimento del 09.04.2024, non CP_1 potendo il giudice emanare una pronuncia di mero accertamento che avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione economica.
Nel merito, richiamando gli esiti degli accertamenti compiuti in via amministrativa e, ulteriormente precisato, quale corretto numero della pratica originariamente duplicata il n. 520015011 spiegava difese volte al rigetto del ricorso rassegnando le seguenti conclusioni: “ In via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda di accertamento postumi in misura del 4% di danno biologico avanzata dal ricorrente nei confronti dell' per carenza di interesse CP_1 ad agire in forza dei motivi esposti nella narrativa del presente atto. In via principale, nel merito, rigettare la domanda di danno biologico da infortunio del 28.12.2023 così come formulata ed avanzata dal ricorrente nei confronti dell' , perché infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, CP_1 provvedere come di giustizia sulla misura di danno biologico in nesso causale all'evento denunciato, con decorrenza di legge dal primo giorno successivo a quello di definizione dell'ITA, ossia dal
08.04.2024. Condannare il ricorrente al pagamento delle intere spese di giudizio o, in subordine, totale compensazione delle stesse, o sua diversa determinazione nella misura prevista dall'art. 113
T.U. 1124/65. Spese di CTU, in ogni caso, a carico di parte ricorrente”.
La causa veniva istruita in via documentale.
Sostituita l'udienza del 21 ottobre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1.Il ricorso non è fondato e va rigettato.
In via generale deve rilevarsi che in tema di infortuni sul lavoro, l'art. 1 D.P.R. 1124/1965 elenca le ipotesi in cui è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, mentre il successivo art. 2
D.P.R. 1124/1965, nella versione vigente ratione temporis, stabilisce che “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali.
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
A tal riguardo, l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo
66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
2.Ora, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, stante il carattere assorbente e in disparte ogni ulteriore considerazione, va evidenziato che non risulta neppure specificamente allegato il raggiungimento della soglia di menomazione dell'integrità psicofisica indennizzabile, siccome fissata dal citato art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000. Ed infatti, la stessa parte ricorrente ha allegato nell'atto introduttivo che l'infortunio oggetto di causa
“ha causato una menomazione dell'integrità psico fisica nella percentuale del 4%” .
A fronte della chiara e specifica allegazione del 4% di menomazione dell'integrità psicofisica, non può neppure assumere rilievo dirimente la circostanza che, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, la parte ricorrente abbia – genericamente – richiesto l'accertamento di quella percentuale “maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del
D.M. 12.07.2000”.
Tanto sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “ in tema di infortuni e malattie professionali è inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l'azione diretta ad accertare il nesso di causalità tra infortunio e prestazione di lavoro, senza che sia residuata un'inabilità permanente indennizzabile, atteso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare, dovendosi rilevare che la natura lavorativa dell'infortunio, o l'eziologia professionale della malattia, non costituisce una questione pregiudiziale alla prestazione economica, come tale suscettibile, a norma dell'art. 34 c.p.c., di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall'esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo (v., ex multis, Cass. 8 settembre 2015, n. 17803 e la giurisprudenza ivi richiamata)”.
Ne discende che deve reputarsi del tutto inammissibile la CTU medico-legale richiesta nell'atto introduttivo, poiché meramente esplorativa.
Neppure possono trovare seguito le difese attoree spiegate nelle note di trattazione scritta del 22 febbraio e del 14 ottobre 2025 ove del tutto tardivamente e per la prima volta il ricorrente dichiara “
Orbene, la domanda non è stata limitata alla percentuale del 4%, ma anche a quella misura maggiore e quindi non preclusiva il limite minimo del 6%”.
Come statuito, peraltro, dalla Corte d'Appello di Catania Sezione Lavoro in una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto della presente controversia ( sentenza n.1027/2022 emessa in data
20/09/2022): “ Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, condiviso dal collegio In tema di infortuni e malattie professionali è inammissibile, per difetto di interesse ad agire,
l'azione diretta ad accertare il nesso di causalità tra infortunio e prestazione di lavoro, senza che sia residuata un'inabilità permanente indennizzabile, atteso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare, dovendosi rilevare che la natura lavorativa dell'infortunio, o l'eziologia professionale della malattia, non costituisce una questione pregiudiziale alla prestazione economica, come tale suscettibile, a norma dell'articolo 34 del codice di procedura civile, di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall'esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo
(Cassazione civile, sez. lav., 07/09/2018, n. 21903; Cassazione civile, sez. lav., 11/05/2017, n. 11565).
Nella fattispecie in esame ha allegato di avere riportato una percentuale di invalidità dell'1%, inferiore al minimo indennizzabile e dunque difetta l'interesse ad agire. Il rilievo secondo cui l'interesse alla domanda riguarda l'accertamento dell'infortunio in sé, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale sopra esposto, seguito anche dal Tribunale, è infondato. La richiesta di CTU, al fine di accertare “un grado di inabilità uguale all'1%, o una percentuale che risulterà maggiore e più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio”, come esattamente rilevato dal primo giudice,
è del tutto esplorativa atteso che lo stesso ricorrente ha allegato in modo specifico una menomazione non inferiore all'1%.
3.L'appello deve essere rigettato”.
Per tutto quanto esposto e considerato il ricorso va, conseguentemente, rigettato.
3.Visto l'art. 136, secondo comma, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 secondo cui “con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” sussistono, nel caso di specie, giuste ragioni per disporre la revoca in capo al ricorrente dell'ammissione provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato avendo la stessa parte agito in giudizio con colpa grave. E infatti, nonostante principi giurisprudenziali del tutto consolidati in materia, il ricorrente ha agito in giudizio invocando il riconoscimento di una percentuale di inabilità inferiore al minimo indennizzabile previsto per legge.
4. Le spese di lite devono comunque dichiararsi irripetibili, emergendo dalla dichiarazione reddituale allegata all'istanza di ammissione al patrocinio ( cfr. doc. all. al ricorso) che parte ricorrente risulta
( ai fini dell'art. 152 disp.att.c.p.c. ) titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari a inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 commi da 1 a 3 e 77 del DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
dispone la revoca della delibera di ammissione di parte ricorrente al gratuito patrocinio ( Prot. N.
2024/12785/GP)
Catania, 22/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso