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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/07/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2383/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Anna Mantovani Presidente
- dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere
- dott. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2383/2024 promossa in grado d'appello da
- (C. F. e P. IV ) con sede legale in Favara (AG) via Eduardo De Filippo n. 9, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giuseppe RIBAUDO (C. F. – pec: C.F._1
e CO TA (C. F. – Email_1 C.F._2 pec. , elettivamente domiciliata presso lo studio legale Email_2 dell'Avv. RIBAUDO in Palermo, via Mariano Stabile n. 241
APPELLANTE
CONTRO
- (C. F. e P. IV ) con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in Tirano (SO) via Maurizio Quadrio n. 11, in persona del presidente pro tempore Avv. Giordana
CAELLI, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberta BERTOLANI (C. F.
– pec: , difensore che ha dichiarato C.F._3 Email_3 pagina 1 di 21 di voler ricevere notifiche e comunicazione relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche.
Sulle seguenti conclusioni:
- per appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa: in via preliminare
- rigettare la richiesta di condanna dell'impresa formulata in via riconvenzionale dalla Parte_1
pari ad euro 61.898,44 perché inammissibile ed infondata in Parte_2 fatto ed in diritto;
nel merito
- in accoglimento del presente appello annullare e/o riformare la sentenza n. 43/2024 pronunciata dal
Tribunale di Sondrio nel giudizio distinto al r.g. n. 1262/2021 e pubblicata il 5.02.2024 e per l'effetto:
- dire e dichiarare accertato l'inadempimento e la violazione dei criteri di correttezza e di buona fede della e in conseguenza dichiarare la risoluzione del contratto Parte_2
a causa dell'inadempimento della Stazione appaltante;
- condannare la al pagamento della somma, a qualunque Parte_2 titolo, anche risarcitorio, in favore dell'attrice, così come spiegata in diritto, per l'importo complessivo di euro 1.507.766,11 ovvero della minore o maggiore somma che il Tribunale adito dovesse ritenere di giustizia o con pronuncia equitativa ovvero in seguito ad espletata CTU, oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto sino al soddisfo.
In via istruttoria:
- ammettere e disporre CTU tecnico-contabile al fine di ricostruire l'appalto, quantificare le riserve e i danni cagionati all'impresa nei termini indicati in narrativa. Parte_1
pagina 2 di 21 Con condanna di spese e onorari di causa.
- per , appellata-appellante incidentale Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: nel merito:
- in via principale, confermare la sentenza appellata e, per l'effetto, respingere siccome inammissibili
e/o infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa, ivi compresa l'eccezione di decadenza ex art. 205 comma 6 bis d.lgs. n. 50/23016, tutte le domande proposte da parte appellante, ivi inclusa la richiesta di una CTU anche ricostruttiva dell'appalto e, per l'effetto, dichiarare che la
[...]
nulla è tenuta a corrispondere alla attrice;
Parte_2
- ovvero in subordine, dichiarare che la è tenuta a Parte_2 corrispondere la minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa, tenuto in ogni caso conto della legittimità e fondatezza delle decurtazioni del corrispettivo dovuto disposte dalla
[...]
e del concorso colposo della impresa e sempre, in ogni caso, disponendo Parte_2 la compensazione tra quanto dovuto e quanto dovuto dall'impresa alla amministrazione a titolo di penali (invero già decurtate dalla contabilità) e/o risarcimento del danno, nella misura che verrà quantificata in corso di causa ovvero in via equitativa.
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della avversaria richiesta di CTU si chiede il quesito sia esteso alla verifica, preliminare, della ammissibilità e tempestività delle 137 riserve nonché della presenza di adeguato supporto probatorio delle stesse e delle domande tutte presentate, onde acclarare che neppure sotto tale profilo le domande avversarie possono essere accolte e che l'impresa è decaduta dall'azione.
- In via incidentale, accertare il diritto della ad essere Parte_2 risarcita dalla impresa attrice di tutti i danni subiti e dei danni patiti e patiendi quale conseguenza del grave inadempimento contrattuale/grave ritardo per le ragioni e nei termini indicati in narrativa, e condannare la suddetta società a risarcire il suddetto danno in misura inferiore ad euro 61.898,44 o nella diversa minore o maggiore misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione anche in via equitativa.
Vinte spese e i compensi.
pagina 3 di 21 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 43/2024, pubblicata il 5.02.2024, il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: Controparte_1
- dichiara inammissibile la domanda formulata dall'attrice in ordine alle riserve;
- rigetta tutte le altre domande formulate dall'attrice;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3;
- condanna a rifondere i 2/3 delle spese di lite a Parte_1 [...]
liquidate in euro 12.651,33 per compensi, oltre al 15% rimborso Controparte_1 spese generali, IVA e CPA come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata come segue.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento e della violazione dei Controparte_1 criteri di correttezza e di buona fede contrattuale da parte della
[...]
in relazione agli obblighi derivanti dal contratto di appalto in essere tra le Controparte_2 parti, la risoluzione del contratto di appalto stipulato per inadempimento della parte convenuta di cui chiedeva la condanna al pagamento dell'importo di euro 1.507.766,11. Chiedeva inoltre il risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze poste in essere dalla stazione appaltante, per le voci specificamente articolate in domanda, contestando altresì la penale applicata per il ritardo e determinata dalla stazione appaltante in euro 17.243,34.
Adduceva che, approvato, con deliberazione di GIUNTA Esecutiva n. 121 del 17.09.2018, il progetto esecutivo per la polifunzionale in Comune di Sernio>> per il complessivo importo di euro 285.000,00, con successiva determinazione n. 538 del 17.10.2018 l'appalto dei lavori era aggiudicato all'impresa per la Parte_1 somma di euro 172.423,36 oltre iva, importo comprensivo di euro 3.000,00 per oneri di sicurezza.
Seguiva in data 22.11.2019 la stipula del relativo contratto di appalto.
pagina 4 di 21 In data 12.11.2018 la direzione dei lavori procedeva in via d'urgenza alla consegna dei lavori con fissazione del termine di giorni 90 per l'ultimazione degli stessi, sicché l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro il 9.02.2019.
In data 18.12.2018 era disposta per causa di forza maggior, dovuta alle avverse condizioni climatiche, la sospensione dei lavori, e, con successivo verbale del 18.02.2019, ne era disposta la ripersa con fissazione del termine di ultimazione lavori al 12.04.2019. Il termine era poi prorogato dapprima all'1.06.2019, e poi al 1.07.2019.
Con verbale dell'1.07.2019 la direzione lavori, senza emettere l'ultimo SAL, certificava che i lavori appaltati erano stati ultimati in data1.07.2019 nel termine previsto ed emetteva il relativo certificato di ultimazione lavori con cui, rilevata la necessità di opere di completamento di minima entità non incidenti sulla funzionalità dell'opera, assegnava termine di giorni 60 per l'ultimazione di dette opere.
Successivamente, con pec del 29.07.2019 era rappresentata alla stazione appaltante la mancata indicazione della posizione del punto di consegna dell'energia elettrica e altri piccoli lavori, e con nota del 28.08.2019 il comune era sollecitato per la trasmissione ufficiale dell'elenco delle disposizioni esecutive.
Comunicata in data 2.10.2020 l'avvenuta conclusione delle piccole lavorazioni, la direzione lavori emetteva nuovo certificato di ultimazione lavori datato 2.10.2020.
Con nota n. 6505 del 3.08.2021 in considerazione delle riserve apposte dalla società appaltatrice la stazione appaltante aveva avviato il procedimento di accordo bonario ex art. 205 del d.lgs. n. 50/2016 assegnando alla ditta esecutrice termine di giorni 15 per chiarimenti o osservazioni.
A riscontro della proposta di accordo bonario la società attrice con nota del 16.08.2021 comunicava la non accettazione dell'accordo proposto dalla amministrazione appaltante confermando le riserve iscritte.
Su tali allegazioni fondava le domande articolate ed innanzi riepilogate.
- Si costituiva la la quale, contestando Controparte_1 integralmente i fatti dedotti, chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale chiedeva la condanna dalla appaltatrice al pagamento della somma di euro 61.898,44 a titolo di risarcimento del danno derivato dal ritardo nella ultimazione dei lavori.
pagina 5 di 21 Adduceva che i lavori di cui al contratto di appalto erano stati consegnati in data 12.11.2018 con fissazione del termine di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori, in scadenza il 9.02.2019, successivamente prorogato al 1.07.2019.
Il 18.12.2018 i lavori erano stati sospesi per averse condizioni metereologiche e ripresi in data
18.02.2019.
Nel corso dell'esecuzione erano autorizzati quattro subappalti e adottati tre certificati di pagamento in acconto per complessivi euro 114.900,00 oltre anticipazioni per euro 34.484,67 e i tre SAL emessi erano stati firmati dall'attrice senza alcuna riserva.
In data 1.07.2019 era firmato il certificato di ultimazione lavori con assegnazione del termine di giorni
60 per il completamento di lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera. Le predette piccole lavorazioni avevano termine solo il 2.10.2020 e in pari data era emesso nuovo certificato di ultimazione dei lavori previa dichiarazione di inefficacia del certificato precedentemente emesso.
Rilevava inoltre la corretta tenuta della contabilità dei lavori.
Su tali basi chiedeva il rigetto delle domande articolate da parte attrice, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento del danno derivato dalla ritardata ultimazione dei lavori di contratto.
La causa era decisa con l'impugnata sentenza con la quale l'organo giudicante di primo grado dichiarava l'inammissibilità della domanda formulata dall'attrice in ordine alle riserve e rigettava tutte le altre domande dalla stessa proposte e la domanda riconvenzione proposta dalla
[...]
, disponendo la compensazione delle spese di lite nella misura Controparte_1 di 1/3 con condanna della società attrice alla rifusione della restante parte in favore della parte convenuta.
***
A fondamento della decisione, l'organo giudicante di primo grado, in ordine alla domanda di risoluzione del contratto formulata dalla società appaltatrice, rilevava come risultava documentalmente provato che i lavori oggetto del contratto di appalto erano stati ultimati in data 2.10.2020 e che l'opera era stata consegnata alla stazione appaltante, sicché il contratto di appalto aveva esaurito i propri effetti il che ostava all'esperibilità del rimedio risolutorio. Tanto premesso, riteneva comunque non configurabile alcun inadempimento imputabile alla stazione appaltante in ordine all'esecuzione del contratto ed agli adempimenti amministrativi e contabili, né risultavano inadempienze in ordine alla pagina 6 di 21 tenuta della contabilità dei lavori o comportamenti contrari a buona fede, il che comportava il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento proposta dalla appaltatrice.
Nello specifico rilevava che in data 1.07.2019 era stato redatto certificato di ultimazione lavori in cui era attestato che i lavori in oggetto erano stati ultimati in data 1.07.2019, entro il tempo utile, con assegnazione di un termine non superiore a 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccole entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Premesso che l'elenco delle opere di piccola entità era stato consegnato alla società in data 25.07.2019 e in data 22.10.2019 era compiuto il collaudo statico dell'opera, rilevava che i lavori erano ultimati solo in data 2.10.2020, come rilevabile dal secondo certificato di ultimazione lavori emesso in sostituzione del precedente. Su tali basi, contrariamente a quanto assunto dalla società appaltatrice, riteneva che il ritardo nelle opere di piccola entità non fosse imputabile ad inadempienze della stazione appaltante ma unicamente alla appaltatrice.
In ordine alla pretesa di parte attrice relativa alle riserve iscritte sul conto finale, pari ad euro
1.435.059,44, richiamato il dettato dell'art. 205 del d.lgs.n. 50/2016 – che prevede che il responsabile unico del procedimento, a fronte dell'iscrizione delle riserve, è tenuto all'attivazione del procedimento di accordo bonario – rilevava che nel caso di specie in data 16.08.2021 la società appaltatrice aveva trasmesso alla convenuta comunicazione con cui dichiarava di non accettare l'accordo bonario proposto dal responsabile unico del procedimento con nota del 3.08.2021. Pertanto, venendo a scadenza il
15.10.2021 il termine di decadenza per l'esercizio della conseguente azione giudiziale, ed essendo stata la domanda giudiziale proposta dopo la scadenza del predetto termine decadenziale, dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta dall'attrice in ordine alle riserve formulate.
Rigettava in quanto infondate le richieste risarcitorie per il ritardo nella contabilizzazione dei lavori formulate da parte attrice, non risultando allegata alcuna violazione delle disposizioni di legge o del contratto relative all'emissione dei SAL o dei certificati di pagamento.
In ordine alle ulteriori richieste risarcitorie relative al ritardato collaudo rilevava che l'opera era stata consegnata alla stazione appaltante in data 9.12.2020 e la società appaltatrice non aveva offerto elementi probatori in ordine a ulteriori costi sostenuti.
Del pari infondata riteneva le contestazioni della società attrice in ordine alla penale applicata dalla convenuta per la ritardata ultimazione dei lavori, pari ad euro 17.242,34, essendo documentalmente provato che parte attrice aveva ultimato le proprie prestazioni in data 2.12.2020 in violazione del termine perentorio di sessanta giorni assegnato.
pagina 7 di 21 Del pari riteneva infondata la domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
, per il maggiore danno derivato dalla ritardata fruizione dell'opera, non Controparte_1 essendo stati allegati idonei elementi probatori.
***
- Avvero la predetta sentenza ha interposto appello la società appaltatrice Parte_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui in ragione della avvenuta conclusione dei lavori e della consegna dell'opera avvenuta in data 9.12.2021, il contratto aveva esaurito i propri effetti con conseguente inapplicabilità del rimedio risolutorio, quanto invece il momento della consegna delle opere, in assenza dell'approvazione definitiva dei lavori, non esaurisce gli effetti del contratto di appalto di opera pubblica, essendo il rimedio risolutorio esperibile anche nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali sia avvenuta.
Censurava altresì la sentenza appellata nella parte in cui riteneva non provati l'inadempimento della stazione appaltante e la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della amministrazione appaltante adducendo al riguardo la mancata considerazione di fatti e circostanze dai quali emergerebbero inadempienze della società appaltatrice in ordine alla comunicazione dei lavori da ultimare e dunque incidenti sul ritardo ascritto alla impresa appaltatrice nella ultimazione delle opere.
In ordine alla ritenuta inammissibilità della domanda relativa alle riserve, oggetto della procedura di accordo bonario, adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza appellata, il termine di decadenza previsto dal procedimento di accordo bonario decorrerebbe non già dalla nota del 16.08.2021, data di comunicazione del rifiuto della proposta di accordo bonario, ma da data successiva essendo stato fissato successivamente un incontro in vista di un successivo accordo, e pertanto era ancora pendente la possibilità di addivenire ad un accordo transattivo con la stazione appaltante. Inoltre, con la predetta nota era stata rappresentata l'irrisorietà del termine di 15 giorni concesso per la presentazione delle osservazioni.
Su tali basi riteneva ammissibili le domande e conseguentemente valutabili in sede giudiziaria le riserve formulate e richiamate nell'atto di appello ove se ne evidenziava la fondatezza.
Censurava altresì l'impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto infondate e non idoneamente provate le doglianze relative alla tenuta della contabilità dei lavori.
Con secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte non cui non aveva riconosciuto il risarcimento del danno derivante dal ritardo nella contabilizzazione dei lavori, del danno pagina 8 di 21 derivante dal ritardo nelle operazioni di collaudo da parte della stazione appaltante e le altre voci di danno articolate.
Censurava inoltre l'impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto validamente applicata la penale applicata dalla parte committente per la ritardata ultimazione dei lavori.
Con il terzo motivo di appello lamentava la mancata ammissione della CTU.
- Si costituiva in giudizio la la quale, contestando Controparte_1 integralmente l'appello proposto da e chiedendone il rigetto, proponeva appello incidentale Parte_1 con cui censurava la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto il risarcimento per il danno patito a fronte della ritardata fruizione dell'opera pubblica oggetto di appalto.
All'udienza del 29.05.2025 la causa era trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 4.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella disamina dell'appello principale proposto da e dell'appello incidentale proposto dalla Parte_1
, occorre premettere una sintetica ricostruzione Controparte_1 delle fasi nelle quali si sono articolati i fatti oggetto della controversia – la quale origina dal contratto di appalto dei lavori di
Polifunzionale in Comune di Sernio>> aggiudicato alla società appaltatrice attrice – sulla base della documentazione e delle allegazioni di causa poste a fondamento della decisione impugnata e richiamati nei motivi di gravame.
Tanto premesso va da subito rilevato come in ragione del thema decidendum e delle questioni effettivamente rilevanti ai fini decisori non appaia necessario disporre la CTU tecnico-contabile richiesta da parte appellante con il terzo motivo di appello.
***
L'impresa su determina n. 538 del 17.10.2018 del Settore Lavori Pubblici della Parte_1
è risultata aggiudicataria dell'appalto dei Controparte_1 lavori di
Comune di Sernio>> per il corrispettivo di euro 172.423,35 oltre iva, comprensivo di euro 3.000,00 per oneri di sicurezza. Stipulato il contratto in data 22.11.2018 (rep. 352 registrato a Sondrio al n. 9756
Serie IT del 23.11.2018), la consegna dei lavori aveva luogo in via di urgenza in data 12.11.2018, con pagina 9 di 21 fissazione del termine di giorni 90 per l'ultimazione degli stessi, come da verbale di consegna in occasione del quale l'impresa appaltatrice dichiarava circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa dalle prescrizioni tecniche del capitolato speciale d'appalto e di accertare la consegna dei lavori, come sopra effettuata sotto le riserve di legge>>.
Il termine di ultimazione dei lavori, originariamente fissato in contratto al 9.02.2019, era prorogato sino al 1.07.2019.
Nel corso dei lavori erano autorizzati quattro subappalti ed emessi tre SAL, firmati dall'impresa senza riserva alcuna al pari del registro di contabilità.
In data 1.07.2019 era emesso il certificato di ultimazione dei lavori ove si attestava che <<… i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 1.07.2019 e quindi entro il termine utile>>, con assegnazione di un termine perentorio non superiore a sessanta giorni dalla data del certificato per il completamento dei lavorazioni di piccole entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori>>, con l'espressa precisazione che <<… il mancato rispetto del nuovo termine specificato comporta l'inefficacia del presente certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate>>.
I predetti lavori aggiuntivi di piccola entità attenevano a lavori di completamento e sistemazione di opere già preventivate, il cui elenco risulta essere stato consegnato dalla direzione dei lavori sin dal
25.07.2019, come ribadito nella successiva nota del 29.08.2019.
I lavori sono stati ultimati in data 2.10.2020 e dunque ampiamente dopo lo spirare del termine massimo di giorni 60 assegnato per l'ultimazione dei lavori di piccola entità, e pertanto la stazione appaltante emetteva in data 2.10.2020 il secondo certificato di ultimazione delle prestazioni. Seguiva il conto finale.
In assenza della documentazione amministrativa necessaria per la verifica della conformità tecnica ed amministrativa dell'opera, non prodotta dalla impresa appaltatrice, non è stato emesso il certificato di regolare esecuzione.
Per effetto del ritardo nella ultimazione dei lavori, avvenuta in data 2.10.2020, era applicata la penale prevista dell'art.
2.13 del C.S.A. per l'importo di euro 17.242,34, già ridotta a congruità nei limiti del
10% dell'importo contrattuale.
pagina 10 di 21 L'impresa appaltatrice, pur non avendo sollevato in corso di esecuzione riserve o contestazioni in merito ai lavori contabilizzati e agli importi pagati ed avendo accettato senza riserva tutti i certificati, ha iscritto sul conto finale riserve per un importo di euro 1.435.059,44, riepilogate nell'atto di appello.
A seguito della formulazione delle riserve assunte dalla impresa appaltatrice, l'amministrazione appaltante, attivata la procedura di accordo bonario prevista dall'art. 205 del d.lgs. n. 50/2016, svolte le incombenze procedurali, con nota del 3.08.2021 ha formulato a mezzo del R.U.P. la proposta di accordo bonario ex art. 205 del d.lgs. n. 50/2016 con termine di giorni 15 per eventuali osservazioni e termine di giorni 45 per l'accettazione decorrenti dalla ricezione, a cui ha fatto seguito formale atto di rifiuto da parte della società appaltatrice, la quale, con proprio atto del 16.08.2021, dalla stessa peraltro richiamato nei relativi scritti ed allegazioni di causa, comunicava di non accettare, e dunque rifiutava,
l'accordo bonario proposto dal R.U.P. con nota del 3.08.2021 n. prot. 6505/2021 ritenendo non congrue rispetto alle richieste formulate dalla appaltatrice, come emerge chiaramente dal tenore dell'atto che di seguito di riporta nel passo di rilevanza: <<… l'impresa con la presente comunica di non accertare
l'accordo bonario proposto dal R.U.P. con nota del 3.08.2021 prot. n. 6505 perché non congruo alle giuste richieste avanzate dalla scrivente. Valutato che 15 giorni, il poco tempo concesso dal R.U.P. per effettuare osservazioni con nuovi documenti od aprire un tavolo tecnico di confronto, sono troppo pochi e ci non danno la giusta opportunità di difesa dal danneggiamento economico, peraltro la recrudescenza del fenomeno conosciuto come covid-19, riduce se non impedisce le normali operazioni del proprio ufficio tecnico e obbliga la scrivente a fare un valutazione superficiale che possa essere esaustiva delle problematiche inerenti le riserve e/o l'eventuale accettazione o diniego della proposta del R.U.P. …>>.
L'amministrazione appaltante con nota prot. n. 7066 aveva proposto un incontro per addivenire ad una possibile soluzione bonaria.
Successivamente con atto di citazione del 19.11.2021, notificato alla parte convenuta in data
19.11.2021, ha promosso il presente giudizio nei confronti della Parte_1 [...]
, riproponendo le medesime questioni di cui alle riserve oggetto della Controparte_1 procedura di accordo bonario e formulando domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della parte convenuta con relative richieste risarcitorie, costituendosi in giudizio in data 23.11.2021.
***
Tanto premesso va preliminarmente rilevato che secondo la disciplina delineata dal d.lgs. n. 50/2016
l'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata pagina 11 di 21 dall'amministrazione è onerato della tempestiva iscrizione di apposita riserva con la quale deve esporre gli elementi atti a individuare la propria pretesa sul titolo o sulla somma, con la specificazione che la riserva può ritenersi tempestivamente iscritta, e dunque ammissibile, solo se inserita nel registro della contabilità generale al momento della prima iscrizione successiva alla insorgenza del fatto integrante la fonte delle ragioni vantate, a pena di decadenza dal diritto al pagamento dei maggiori compensi richiesti o fatti valere. L'onere di iscrizione delle riserve è funzionalizzato a consentire alla pubblica amministrazione committente di conoscere tutti i fattori che possano incidere sul contesto complessivo dell'opera al fine di controllare e contenere la spesa pubblica e conseguentemente valutare se mantenere o risolvere il rapporto in relazione al perseguimento dei fini pubblicistici che ne sono a fondamento (Cfr. Cass. Civ. n. 69211/82; Cass. civ. n. 13500/2004). L'onere di iscrivere riserva a carico dell'appaltatore si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivo, in quanto volto a garantire in armonia con le esigenze di pubblico bilancio la continua evidenza delle spese dell'opera pubblica oggetto dell'appalto ai fini della corretta utilizzazione o della relativa integrazione degli strumenti finanziari all'uopo predisposti nonché delle altre possibili determinazioni della pubblica amministrazione che possono consistere anche nella possibilità di risoluzione unilaterale del rapporto.
Alla regola di necessaria iscrizione della riserva fanno eccezione le pretese riguardanti fatti estranei all'oggetto dell'appalto o alla finalità di documentazione cronologica dell'iter esecutivo dell'opera, i comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'amministrazione nell'esecuzione di adempimenti amministrativi e non incidenti direttamente sulla esecuzione dell'opera ed indifferenti rispetto alle finalità della riserva, nonché i fatti continuativi in relazione ai quali l'appaltatore non abbia potuto trarre, dal ripetersi degli episodi a lui pregiudizievoli, la percezione della loro incidenza economica
(Cass. Civ. n. 16700/2000).
Restano inoltre escluse dal concetto di riserva tutte le pretese dell'appaltatore derivanti da situazioni incidenti sulla vita stessa del rapporto contrattuale, quali la risoluzione per inadempimento o il recesso,
i fatti illeciti dell'amministrazione, le fonti di responsabilità extracontrattuale nonché i fatti estranei alle finalità del registro di contabilità e documentazione dell'esecuzione dell'opera.
Ne consegue che le vicende di scioglimento del contratto di appalto di lavori pubblici restano escluse dall'area applicativa delle riserve.
Alla iscrizione delle riserve segue il procedimento, disciplinato dall'art. 205 del d.lgs. n. 50/2016, di accordo bonario, la cui apertura è segnata dalla trasmissione delle riserve ad opera del direttore dei lavori al responsabile unico del procedimento, volto alla soluzione transattiva delle contestazioni pagina 12 di 21 sollevate con l'iscrizione delle riserve. Nella procedura di accordo bonario – che deve investire tutte le riserve iscritte fino all'avvio del procedimento, reiterabile per riserve ulteriori e diverse iscritte successivamente, non potendo essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali già oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 – il responsabile unico del procedimento, avuta, a seguito della comunicazione delle riserve, la relazione riservata dei lavori a cura del direttore dei lavori, svolti gli adempimenti istruttori e procedimentali previsti, verificate le riserve, formula la proposta di accordo bonario la quale è trasmessa al soggetto che ha formulato le riserve.
La proposta di accordo bonario deve essere accettata o rifiutata nel successivo termine di 45 giorni.
Secondo quanto specificamente previsto dal dettato normativo l'accordo bonario ha natura transazionale.
L'art. 6 bis dell'art. 205 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario o di inutile decorso del termine per l'accettazione, prevede che l'impresa appaltatrice debba instaurare il relativo giudizio contenzioso nel termine di decadenza di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione della proposta di accordo bonario, con la conseguenza che scaduto tale termine l'appaltatrice decade dalla possibilità di esperire l'azione giudiziale avente ad oggetto le questioni fatte oggetto di riserve ed oggetto del procedimento di accordo bonario.
***
Ciò posto, a fronte della surriferita scansione delle diverse fasi nelle quali si è esplicata l'esecuzione del contratto di appalto in oggetto, e della documentazione al riguardo prodotta ed innanzi rassegnata, nessuna inadempienza è imputabile alla stazione appaltante, la quale, verificata l'ultimazione delle opere, avvenuta – come attestato dall'innanzi esaminato certificato di ultimazione dei lavori dell'1.07.2019 – in data del 1.07.2019 – e dunque entro il termine di ultimazione del lavori originariamente fissato in giorni 90 e successivamente prorogato fino alla predetta data del 1.07.2019 – rilevava la necessità di opere di completamento di minima importanza e non incidenti sul piano funzionale delle opere oggetto del contratto, ha assegnato il termine perentorio di 60 giorni per l'esecuzione delle predette opere di completamento provvedendo tempestivamente in data 25.07.2019 alla consegna del relativo elenco tecnico.
L'art. 12 del DM 49/2018 infatti prevede che con il certificato di ultimazione può essere assegnato un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento delle lavorazioni di piccola entità, accertate dal direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori stessi, e che il mancato rispetto del termine comporta l'inefficacia del certificato pagina 13 di 21 di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto definitivo completamento delle lavorazioni.
Come emerge in atti, l'ultimazione delle predette prestazioni è avvenuta solo in data 2.10.2020, come attestato dal nuovo certificato di ultimazione dei lavori emesso in data 2.10.2020 in sostituzione del precedente, e dunque dopo oltre un anno dalla scadenza dell'assegnato termine di 60 giorni, decorrente dalla emissione del primo certificato di ultimazione lavori.
Avendo la stazione appaltante tempestivamente consegnato in data 25.07.2019 l'elenco dei lavori di minima entità da ultimare, il ritardo nella esecuzione delle predette opere di completamento non è in alcun modo ascrivibile alla stazione appaltante, essendo imputabile esclusivamente alla società appaltatrice che ha completato i lavori per cui era stato assegnato il termine solo alla data del 2.10.2021
e dunque con un ritardo di oltre un anno rispetto al termine assegnato.
Vane ed irrilevanti risultano le giustificazioni al riguardo allegate dalla appaltatrice.
Inoltre, in ragione del momento in cui veniva a scadere il termine e considerata l'ampiezza del ritardo nella ultimazione delle opere, nessuna incidenza causale sulla ritardata esecuzione della ultimazione delle opere può rivestire l'avvento della pandemia abbattutasi sul paese dalla fine del mese di febbraio
2020, e dunque ben oltre la scadenza del termine in oggetto.
Del pari è comprovato che in esito al completamento delle opere la stazione appaltante ha ritualmente e regolarmente proceduto alla contabilizzazione finale.
Ne consegue l'assenza di inadempienze imputabili alla stazione appaltante o violazioni dei principi del canone della buona fede che possano giustificare il rimedio risolutorio invocato da parte appellante.
Al riguardo va premesso che contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado,
l'avvenuta esecuzione del contratto e dunque la realizzazione dei relativi effetti non è ostativa all'esperibilità dell'azione di risoluzione per inadempimento (Cfr. Cass. Civ. n. 22065/2022). Tuttavia, nel caso di specie ne difettano i presupposti, atteso che non emergono inadempienze ascrivibili alla amministrazione appaltante né nella fase esecutiva del rapporto né in ordine agli adempimenti di natura amministrativa e contabile, essendo emersa, sulla base degli atti innanzi rassegnati, la puntuale trasmissione dei certificati di ultimazione lavori e l'assenza di situazioni altrimenti addebitabili alla parte pubblica.
Del pari gli adempimenti contabili appaiono correttamente operati, avendo l'amministrazione appaltante regolarmente tenuto la contabilità dei lavori e regolarmente redatto il conto finale, in pagina 14 di 21 relazione ai quali appaino generiche le censure mosse dall'appellante come già evidenziato dall'organo giudicante di primo grado.
Su tali basi va pertanto confermata la reiezione della domanda di risoluzione del contratto.
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In ordine alla iscrizione delle riserve formulate dalla società appaltatrice in esito alla contabilizzazione finale, per un ammontare complessivo di euro 1.435.059,44, evidentemente sovrabbondante rispetto al valore dell'appalto pari ad euro 172.423,35, premessa la relativa genericità all'atto della formulazione ed iscrizione, già rilevata dall'organo giudicante con l'impugnata sentenza, va rilevato che in conformità a quanto prescritto del dettato dell'art. 205 del d.lgs. n. 50/2016 nella formulazione in allora vigente, il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) ha ritualmente provveduto ad elaborare ed inviare, con nota del 3.08.2021, alla società appaltatrice la relativa proposta di accordo bonario con assegnazione del termine di giorni 15 per formulare osservazioni e del termine di giorni 45 per formalizzare l'accettazione dell'accordo.
Alla comunicazione della predetta proposta di accordo bonario, avente ad oggetto le riserve poi fatte oggetto della presente domanda giudiziale, ha fatto seguito la trasmissione della nota del 16.08.2021 con la quale l'impresa appaltatrice ha dichiarato espressamente di non accertare l'accordo bonario proposto dal responsabile unico del procedimento con nota del 3.08.2021.
La proposta del responsabile unico del procedimento (R.U.P.) aveva chiaramente ed oggettivamente natura di proposta definitiva di accordo bonario ex art. 205 del d.lgs. n. 50/2016 atteso che nella nota del 3.08.2021 con la quale era trasmessa era espressamente specificato che era allegata <<… la proposta decisoria di accordo bonario predisposta allo scopo e si invitano le parti ad accettarla entro
45 giorni dalla presente>>. L'impresa appaltatrice, dunque, aveva ben chiaro il contenuto dell'atto trasmessole all'atto della formulazione del proprio rifiuto formalizzato con la comunicazione del
16.08.2021 con cui espressamente dichiarava
l'accordo bonario proposto dal RUP con nota del 3.08.2021 prot. 6505/2021 perché non congruo alle giuste richieste avanzate dalla impresa>>.
L'espressione <<l'impresa con la presente comunica di non accettare l'accordo bonario>> contenuta nella nota del 16.08.2021 trasmessa dalla impresa appaltatrice alla stazione appaltante, e l'espressione
<<per quanto manifestato sopra intende riconfermare le riserve avanzate negli atti precedenti e nello < i>
stato finale>> rendono testualmente evidente come l'impresa appaltatrice abbia formalmente ed in modo chiaro ed inconfutabile rifiutato la proposta di accordo bonario formulata dalla rappresentante pagina 15 di 21 unico del procedimento (R.U.P.) in seguito alla iscrizione delle riserve, fatte oggetto del presente giudizio, avendo chiaramente manifestato, in modo chiaro ed inconfutabile, la propria volontà contraria ad accettare l'accordo bonario proposto dalla stazione appaltante, ribadendo le riserve precedentemente formulate e dunque seguitando nelle contestazioni con le stesse sollevate.
Né la giustificazione allegata in ordine al chiaro, inequivoco ed espresso rifiuto dell'accordo, dovuta alla necessità di un maggiore approfondimento, può minimamente elidere la portata oggettiva e semantica del rifiuto espresso, che inserendosi nell'abito del descritto procedimento di accordo bonario, in ragione dell'effetto legale che allo stesso consegue, non è suscettibile di ritrattazione.
Inoltre, la circostanza che l'impresa appaltatrice abbia deliberato la scelta di rifiutare la proposta di accordo bonario prima della conferma da parte del responsabile unico del procedimento (R.U.P.) è elemento ininfluente avendo la stessa in modo formale, inconfutabile ed irretrattabile comunicato il proprio rifiuto di accettare l'accordo bonario.
Nessuna rilevanza può inoltre rivestire la circostanza che la società appaltatrice con la predetta nota del
16.08.2021 aveva rappresentato la necessità di un tempo maggiore per effettuare in modo puntuale le dovute osservazioni e valutazioni anche in ordine proposta del R.U.P.>> e che in data 24.08.2021 l'amministrazione convenuta con nota prot. n. 7066 aveva proposto un incontro funzionale ad una possibile soluzione bonaria.
A fronte del formale rifiuto formalmente ed espressamente comunicato dalla società appaltatrice e del conseguente effetto legale della decorrenza del termine decadenziale per la proposizione della relativa e connessa domanda giudiziale, nessuna rilevanza assume il possibile successivo tentativo stragiudiziale di addivenire a diverso accordo, poi comunque non raggiunto.
Il termine decadenziale per la proposizione dell'azione giudiziale a seguito di rifiuto dell'accordo bonario ex art. 205 d.lgs. n. 50/2016 decorre, secondo il dettato dell'art. 205 comma 6 bis del d.lgs. n.
50/2016, dalla data di formalizzazione del rifiuto della appaltatrice della proposta di accordo bonario e comunque dalla scadenza del termine di 45 giorni previsto per l'accettazione o il rifiuto dell'accordo bonario.
Nel caso di specie è di oggettiva evidenza che con la predetta comunicazione del 16.08.2021 l'impresa appaltatrice ha espressamente e formalmente rifiutato l'accordo bonario e pertanto da tale momento, e segnatamente dal 16.08.2021, decorre il termine di 60 giorni previsto dal dettato dell'art. 205 comma 6 bis del d.lgs. n. 50/2016 per promuovere la correlata azione giudiziale.
pagina 16 di 21 Pertanto, in ragione del dettato dell'art. 6 bis dell'art. 205 del d.lgs n. 50/2016, avendo l'impresa appaltatrice espressamente formalmente rifiutato la proposta di accordo bonario con nota del
16.08.2019, il termine d 60 giorni, di espressa natura decadenziale, entro il quale proporre la relativa azione giudiziale veniva a scadenza il 15.10.2021.
Ne consegue che essendo stata proposta l'azione giudiziaria con atto di citazione del 19.11.2021 ed in pari data notificato alla convenuta , con Controparte_1 iscrizione a ruolo e costituzione in giudizio avvenuta in data 23.11.2021, l'azione giudiziale è stata esercitata ben oltre il decorso del predetto termine decadenziale, il che comporta l'inammissibilità della domanda sì proposta.
Pertanto, correttamente l'organo giudicante di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità della domanda formulata in ordine alle riserve già oggetto della procedura di accordo bonario.
Vale al riguardo il richiamo del dettato dell'art. 2966 c.c. secondo cui la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto.
Il termine decadenziale previsto dall'art. 205 comma 6 bis del d.lgs. n. 50/20216 ha fonte legislativa e regolando contratti di appalto di natura pubblicistica non è nella disponibilità dei contraenti, risultando funzionale al perseguimento della certezza dei rapporti obbligatori e contrattuali della pubblica amministrazione, per il buon andamento della funzione pubblica.
Segue il rigetto dei motivi di appello al riguardo formulati.
***
Sulla base della ricostruzione innanzi operata risulta del pari infondato il motivo di gravame con cui la società appaltatrice contestava l'applicazione della penale per la ritardata ultimazione dei lavori.
Come innanzi evidenziato e rilevabile dagli atti di causa già rassegnati, l'impresa appaltatrice ha ultimato i lavori di completamento, per cui era stato assegnato con l'emissione del primo certificato di ultimazione dei lavori del 1.07.2019 termine perentorio di giorni 60 decorrente dalla emissione della predetta certificazione, solo in data 2.10.2020, come risultante dal relativo certificato di ultimazione lavori del 2.10.2020, e dunque dopo oltre un anno dalla scadenza del termine perentorio di 60 giorni assegnato con il primo certificato di ultimazione dei lavori del 1.07.2019. A ciò si aggiunge la circostanza che l'amministrazione appaltante ha tempestivamente consegnato l'elenco dei lavori di minima entità da ultimare. Né sono rilevabili altre inadempienze imputabili alla stazione appallante risultando regolare la tenuta delle contabilità dei lavori.
pagina 17 di 21 Infine, come già innanzi evidenziato, considerata l'ampiezza del ritardo nella ultimazione delle opere, nessuna incidenza causale sulla ritardata esecuzione della ultimazione delle opere può rivestire l'avvento della pandemia abbattutasi sul paese dalla fine del mese di febbraio 2020, e dunque ben oltre la scadenza del termine in oggetto.
Pertanto, in ragione dell'accertato consistente ritardo nella ultimazione dei lavori la penale è stata validamente applicata e correttamente determinata conformemente alle disposizioni applicabili.
Segue il rigetto del relativo motivo di appello.
***
Venendo alle altre doglianze in ordine alla tenuta della contabilità, apparendo la stessa regolarmente tenuta, come innanzi rilevato, risultano infondate le censure articolare in ordine all'asserito ritardo nella contabilizzazione dei lavori rispetto alla progressione esecutiva delle opere e del conseguente asserito ritardato pagamento dei corrispettivi.
Come già evidenziato dall'organo giudicante di primo grado parte appellante si è limitata ad allegazioni generiche e non sorrette da idonei elementi probatori.
Segue il rigetto dei relativi motivi di gravame.
Infondata appare anche, come ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, la richiesta risarcitoria per le spese generali asseritamente sostenute per aver dovuto interagire con l'amministrazione appaltante a causa del ritardo nel collaudo e ciò con decorrenza dalla data entro cui avrebbe dovuto svolgersi il collaudo.
Al riguardo vale rilevare che il collaudo statico è avvenuto in data 22.10.2019 e la consegna dell'opera alla amministrazione appaltante ha avuto luogo in data 9.12.2020 – fatto questo non contestato dall'appellante e pacificamente acquisita al giudizio – e dunque con un significativo ritardo rispetto al termine assegnato per il completamento dei lavori, ultimati dopo oltre un anno dalla scadenza del termine, fatto questo, come innanzi già rilevato, non ascrivibile alla amministrazione appaltante.
Né risultano comprovati da parte appellante gli asseriti maggiori costi di manutenzione e/o custodia di cui chiede il ristoro.
Ciò comporta oil rigetto dei motivi di gravame al riguardo articolarti.
Del pari appare infondata la domanda risarcitoria per il ristoro dei maggiori oneri di manutenzione conseguenti al ritardo nel collaudo per il periodo successivo alla data dell'11.05.2021 atteso che l'opera in oggetto era stata consegnata alla committente in data 9.12.2020.
pagina 18 di 21 Infine, appare infondata anche la richiesta risarcitoria per il danno curriculare formulata da parte appellante, correttamente rigettata dall'organo giudicante di primo grado, in relazione alla quale non risulta assolto l'onere probatorio incombente in capo all'appellante la quale si è limitata a generiche ed astratte affermazioni senza offrire alcuna oggettiva dimostrazione dell'effettivo pregiudizio asseritamente subito.
Segue il rigetto dei relativi motivi di appello al riguardo articolati.
***
Del pari infondato appare il gravame incidentalmente proposto da
[...]
. Controparte_1
In ordine alla risarcibilità del maggior danno il Supremo Consesso di giustizia ha chiaramente affermato che la clausola penale, quando è prevista la risarcibilità del danno ulteriore, costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata ad essere assorbita, nel caso di prova di ulteriori e maggiori danni, nella liquidazione complessiva del maggior danno complessivamente accertato.
Conseguentemente, qualora la parte adempiente non voglia limitare la propria richiesta alla penale pattuita, ma intenda richiedere la liquidazione del maggior danno subito deve necessariamente dimostrarne l'effettiva entità non potendo altrimenti risultare provato l'ulteriore danno e dunque quello eccedente la penale (Cfr. Cass. Civ. n. 15371/2005).
Nel caso di specie la non ha offerto la prova Controparte_1 dell'ulteriore pregiudizio lamentato, solo genericamente allegato, asseritamente derivato dalla mancata fruizione dell'opera pubblica.
Conseguentemente, correttamente l'organo giudicante ha rigettato della domanda riconvenzionale al riguardo proposta.
Segue il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
.
[...]
***
Il rigetto dell'appello principale proposto da e dell'appello incidentale proposto da Parte_1
comporta la conferma integrale della sentenza Controparte_1 impugnata.
***
In ragione delle motivazioni a fondamento della presente decisione, del rigetto sia dell'appello principale proposto dalla società sia dell'appello incidentale proposto dalla Parte_1 CP_1
pagina 19 di 21 , e considerata la maggiore incidenza nel presente giudio Controparte_1 dell'appello principale, va disposta la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, dovendo la restante parte dei 2/3 essere posta a carico della appellante principale.
Pertanto, la società va condannata alla rifusione in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado di appello per la restante parte di 2/3 Controparte_1 che vanno liquidate, in considerazione del valore della causa (compresa nello scaglione tra euro
1.000.001,00 ed euro 2.000.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari, nel complessivo importo di euro 16.000,00 (pari ai 2/3 del complessivo importo di euro 24.000,00 a tale titolo liquidabile) per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie,
Cpa ed IV come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater Parte_1 dell'art. 13 DPR 115/2002.
Del pari va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante incidentale , dell'ulteriore importo pari al Controparte_1 doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto della Pt_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Sondrio n. 43/2024 pubblicata il 5.02.2024, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto dalla Parte_1
e conferma la sentenza appellata;
Controparte_1
- dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio di appello nella misura dei 1/3 e, per l'effetto, condanna l'appellante principale alla rifusione in favore Parte_1 della della restante parte che liquida in Controparte_1 complessivi euro 16.000,00 per compensi difensivi oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CAP ed IVA, se dovuta, come per legge.
pagina 20 di 21 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 Parte_1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante incidentale
, dell'ulteriore importo pari al doppio del Controparte_1 contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Consigliere relatore-estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa Anna Mantovani
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Anna Mantovani Presidente
- dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere
- dott. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2383/2024 promossa in grado d'appello da
- (C. F. e P. IV ) con sede legale in Favara (AG) via Eduardo De Filippo n. 9, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giuseppe RIBAUDO (C. F. – pec: C.F._1
e CO TA (C. F. – Email_1 C.F._2 pec. , elettivamente domiciliata presso lo studio legale Email_2 dell'Avv. RIBAUDO in Palermo, via Mariano Stabile n. 241
APPELLANTE
CONTRO
- (C. F. e P. IV ) con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in Tirano (SO) via Maurizio Quadrio n. 11, in persona del presidente pro tempore Avv. Giordana
CAELLI, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberta BERTOLANI (C. F.
– pec: , difensore che ha dichiarato C.F._3 Email_3 pagina 1 di 21 di voler ricevere notifiche e comunicazione relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche.
Sulle seguenti conclusioni:
- per appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa: in via preliminare
- rigettare la richiesta di condanna dell'impresa formulata in via riconvenzionale dalla Parte_1
pari ad euro 61.898,44 perché inammissibile ed infondata in Parte_2 fatto ed in diritto;
nel merito
- in accoglimento del presente appello annullare e/o riformare la sentenza n. 43/2024 pronunciata dal
Tribunale di Sondrio nel giudizio distinto al r.g. n. 1262/2021 e pubblicata il 5.02.2024 e per l'effetto:
- dire e dichiarare accertato l'inadempimento e la violazione dei criteri di correttezza e di buona fede della e in conseguenza dichiarare la risoluzione del contratto Parte_2
a causa dell'inadempimento della Stazione appaltante;
- condannare la al pagamento della somma, a qualunque Parte_2 titolo, anche risarcitorio, in favore dell'attrice, così come spiegata in diritto, per l'importo complessivo di euro 1.507.766,11 ovvero della minore o maggiore somma che il Tribunale adito dovesse ritenere di giustizia o con pronuncia equitativa ovvero in seguito ad espletata CTU, oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto sino al soddisfo.
In via istruttoria:
- ammettere e disporre CTU tecnico-contabile al fine di ricostruire l'appalto, quantificare le riserve e i danni cagionati all'impresa nei termini indicati in narrativa. Parte_1
pagina 2 di 21 Con condanna di spese e onorari di causa.
- per , appellata-appellante incidentale Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: nel merito:
- in via principale, confermare la sentenza appellata e, per l'effetto, respingere siccome inammissibili
e/o infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa, ivi compresa l'eccezione di decadenza ex art. 205 comma 6 bis d.lgs. n. 50/23016, tutte le domande proposte da parte appellante, ivi inclusa la richiesta di una CTU anche ricostruttiva dell'appalto e, per l'effetto, dichiarare che la
[...]
nulla è tenuta a corrispondere alla attrice;
Parte_2
- ovvero in subordine, dichiarare che la è tenuta a Parte_2 corrispondere la minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa, tenuto in ogni caso conto della legittimità e fondatezza delle decurtazioni del corrispettivo dovuto disposte dalla
[...]
e del concorso colposo della impresa e sempre, in ogni caso, disponendo Parte_2 la compensazione tra quanto dovuto e quanto dovuto dall'impresa alla amministrazione a titolo di penali (invero già decurtate dalla contabilità) e/o risarcimento del danno, nella misura che verrà quantificata in corso di causa ovvero in via equitativa.
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della avversaria richiesta di CTU si chiede il quesito sia esteso alla verifica, preliminare, della ammissibilità e tempestività delle 137 riserve nonché della presenza di adeguato supporto probatorio delle stesse e delle domande tutte presentate, onde acclarare che neppure sotto tale profilo le domande avversarie possono essere accolte e che l'impresa è decaduta dall'azione.
- In via incidentale, accertare il diritto della ad essere Parte_2 risarcita dalla impresa attrice di tutti i danni subiti e dei danni patiti e patiendi quale conseguenza del grave inadempimento contrattuale/grave ritardo per le ragioni e nei termini indicati in narrativa, e condannare la suddetta società a risarcire il suddetto danno in misura inferiore ad euro 61.898,44 o nella diversa minore o maggiore misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione anche in via equitativa.
Vinte spese e i compensi.
pagina 3 di 21 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 43/2024, pubblicata il 5.02.2024, il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: Controparte_1
- dichiara inammissibile la domanda formulata dall'attrice in ordine alle riserve;
- rigetta tutte le altre domande formulate dall'attrice;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3;
- condanna a rifondere i 2/3 delle spese di lite a Parte_1 [...]
liquidate in euro 12.651,33 per compensi, oltre al 15% rimborso Controparte_1 spese generali, IVA e CPA come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata come segue.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento e della violazione dei Controparte_1 criteri di correttezza e di buona fede contrattuale da parte della
[...]
in relazione agli obblighi derivanti dal contratto di appalto in essere tra le Controparte_2 parti, la risoluzione del contratto di appalto stipulato per inadempimento della parte convenuta di cui chiedeva la condanna al pagamento dell'importo di euro 1.507.766,11. Chiedeva inoltre il risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze poste in essere dalla stazione appaltante, per le voci specificamente articolate in domanda, contestando altresì la penale applicata per il ritardo e determinata dalla stazione appaltante in euro 17.243,34.
Adduceva che, approvato, con deliberazione di GIUNTA Esecutiva n. 121 del 17.09.2018, il progetto esecutivo per la polifunzionale in Comune di Sernio>> per il complessivo importo di euro 285.000,00, con successiva determinazione n. 538 del 17.10.2018 l'appalto dei lavori era aggiudicato all'impresa per la Parte_1 somma di euro 172.423,36 oltre iva, importo comprensivo di euro 3.000,00 per oneri di sicurezza.
Seguiva in data 22.11.2019 la stipula del relativo contratto di appalto.
pagina 4 di 21 In data 12.11.2018 la direzione dei lavori procedeva in via d'urgenza alla consegna dei lavori con fissazione del termine di giorni 90 per l'ultimazione degli stessi, sicché l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro il 9.02.2019.
In data 18.12.2018 era disposta per causa di forza maggior, dovuta alle avverse condizioni climatiche, la sospensione dei lavori, e, con successivo verbale del 18.02.2019, ne era disposta la ripersa con fissazione del termine di ultimazione lavori al 12.04.2019. Il termine era poi prorogato dapprima all'1.06.2019, e poi al 1.07.2019.
Con verbale dell'1.07.2019 la direzione lavori, senza emettere l'ultimo SAL, certificava che i lavori appaltati erano stati ultimati in data1.07.2019 nel termine previsto ed emetteva il relativo certificato di ultimazione lavori con cui, rilevata la necessità di opere di completamento di minima entità non incidenti sulla funzionalità dell'opera, assegnava termine di giorni 60 per l'ultimazione di dette opere.
Successivamente, con pec del 29.07.2019 era rappresentata alla stazione appaltante la mancata indicazione della posizione del punto di consegna dell'energia elettrica e altri piccoli lavori, e con nota del 28.08.2019 il comune era sollecitato per la trasmissione ufficiale dell'elenco delle disposizioni esecutive.
Comunicata in data 2.10.2020 l'avvenuta conclusione delle piccole lavorazioni, la direzione lavori emetteva nuovo certificato di ultimazione lavori datato 2.10.2020.
Con nota n. 6505 del 3.08.2021 in considerazione delle riserve apposte dalla società appaltatrice la stazione appaltante aveva avviato il procedimento di accordo bonario ex art. 205 del d.lgs. n. 50/2016 assegnando alla ditta esecutrice termine di giorni 15 per chiarimenti o osservazioni.
A riscontro della proposta di accordo bonario la società attrice con nota del 16.08.2021 comunicava la non accettazione dell'accordo proposto dalla amministrazione appaltante confermando le riserve iscritte.
Su tali allegazioni fondava le domande articolate ed innanzi riepilogate.
- Si costituiva la la quale, contestando Controparte_1 integralmente i fatti dedotti, chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale chiedeva la condanna dalla appaltatrice al pagamento della somma di euro 61.898,44 a titolo di risarcimento del danno derivato dal ritardo nella ultimazione dei lavori.
pagina 5 di 21 Adduceva che i lavori di cui al contratto di appalto erano stati consegnati in data 12.11.2018 con fissazione del termine di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori, in scadenza il 9.02.2019, successivamente prorogato al 1.07.2019.
Il 18.12.2018 i lavori erano stati sospesi per averse condizioni metereologiche e ripresi in data
18.02.2019.
Nel corso dell'esecuzione erano autorizzati quattro subappalti e adottati tre certificati di pagamento in acconto per complessivi euro 114.900,00 oltre anticipazioni per euro 34.484,67 e i tre SAL emessi erano stati firmati dall'attrice senza alcuna riserva.
In data 1.07.2019 era firmato il certificato di ultimazione lavori con assegnazione del termine di giorni
60 per il completamento di lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera. Le predette piccole lavorazioni avevano termine solo il 2.10.2020 e in pari data era emesso nuovo certificato di ultimazione dei lavori previa dichiarazione di inefficacia del certificato precedentemente emesso.
Rilevava inoltre la corretta tenuta della contabilità dei lavori.
Su tali basi chiedeva il rigetto delle domande articolate da parte attrice, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento del danno derivato dalla ritardata ultimazione dei lavori di contratto.
La causa era decisa con l'impugnata sentenza con la quale l'organo giudicante di primo grado dichiarava l'inammissibilità della domanda formulata dall'attrice in ordine alle riserve e rigettava tutte le altre domande dalla stessa proposte e la domanda riconvenzione proposta dalla
[...]
, disponendo la compensazione delle spese di lite nella misura Controparte_1 di 1/3 con condanna della società attrice alla rifusione della restante parte in favore della parte convenuta.
***
A fondamento della decisione, l'organo giudicante di primo grado, in ordine alla domanda di risoluzione del contratto formulata dalla società appaltatrice, rilevava come risultava documentalmente provato che i lavori oggetto del contratto di appalto erano stati ultimati in data 2.10.2020 e che l'opera era stata consegnata alla stazione appaltante, sicché il contratto di appalto aveva esaurito i propri effetti il che ostava all'esperibilità del rimedio risolutorio. Tanto premesso, riteneva comunque non configurabile alcun inadempimento imputabile alla stazione appaltante in ordine all'esecuzione del contratto ed agli adempimenti amministrativi e contabili, né risultavano inadempienze in ordine alla pagina 6 di 21 tenuta della contabilità dei lavori o comportamenti contrari a buona fede, il che comportava il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento proposta dalla appaltatrice.
Nello specifico rilevava che in data 1.07.2019 era stato redatto certificato di ultimazione lavori in cui era attestato che i lavori in oggetto erano stati ultimati in data 1.07.2019, entro il tempo utile, con assegnazione di un termine non superiore a 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccole entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Premesso che l'elenco delle opere di piccola entità era stato consegnato alla società in data 25.07.2019 e in data 22.10.2019 era compiuto il collaudo statico dell'opera, rilevava che i lavori erano ultimati solo in data 2.10.2020, come rilevabile dal secondo certificato di ultimazione lavori emesso in sostituzione del precedente. Su tali basi, contrariamente a quanto assunto dalla società appaltatrice, riteneva che il ritardo nelle opere di piccola entità non fosse imputabile ad inadempienze della stazione appaltante ma unicamente alla appaltatrice.
In ordine alla pretesa di parte attrice relativa alle riserve iscritte sul conto finale, pari ad euro
1.435.059,44, richiamato il dettato dell'art. 205 del d.lgs.n. 50/2016 – che prevede che il responsabile unico del procedimento, a fronte dell'iscrizione delle riserve, è tenuto all'attivazione del procedimento di accordo bonario – rilevava che nel caso di specie in data 16.08.2021 la società appaltatrice aveva trasmesso alla convenuta comunicazione con cui dichiarava di non accettare l'accordo bonario proposto dal responsabile unico del procedimento con nota del 3.08.2021. Pertanto, venendo a scadenza il
15.10.2021 il termine di decadenza per l'esercizio della conseguente azione giudiziale, ed essendo stata la domanda giudiziale proposta dopo la scadenza del predetto termine decadenziale, dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta dall'attrice in ordine alle riserve formulate.
Rigettava in quanto infondate le richieste risarcitorie per il ritardo nella contabilizzazione dei lavori formulate da parte attrice, non risultando allegata alcuna violazione delle disposizioni di legge o del contratto relative all'emissione dei SAL o dei certificati di pagamento.
In ordine alle ulteriori richieste risarcitorie relative al ritardato collaudo rilevava che l'opera era stata consegnata alla stazione appaltante in data 9.12.2020 e la società appaltatrice non aveva offerto elementi probatori in ordine a ulteriori costi sostenuti.
Del pari infondata riteneva le contestazioni della società attrice in ordine alla penale applicata dalla convenuta per la ritardata ultimazione dei lavori, pari ad euro 17.242,34, essendo documentalmente provato che parte attrice aveva ultimato le proprie prestazioni in data 2.12.2020 in violazione del termine perentorio di sessanta giorni assegnato.
pagina 7 di 21 Del pari riteneva infondata la domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
, per il maggiore danno derivato dalla ritardata fruizione dell'opera, non Controparte_1 essendo stati allegati idonei elementi probatori.
***
- Avvero la predetta sentenza ha interposto appello la società appaltatrice Parte_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui in ragione della avvenuta conclusione dei lavori e della consegna dell'opera avvenuta in data 9.12.2021, il contratto aveva esaurito i propri effetti con conseguente inapplicabilità del rimedio risolutorio, quanto invece il momento della consegna delle opere, in assenza dell'approvazione definitiva dei lavori, non esaurisce gli effetti del contratto di appalto di opera pubblica, essendo il rimedio risolutorio esperibile anche nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali sia avvenuta.
Censurava altresì la sentenza appellata nella parte in cui riteneva non provati l'inadempimento della stazione appaltante e la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della amministrazione appaltante adducendo al riguardo la mancata considerazione di fatti e circostanze dai quali emergerebbero inadempienze della società appaltatrice in ordine alla comunicazione dei lavori da ultimare e dunque incidenti sul ritardo ascritto alla impresa appaltatrice nella ultimazione delle opere.
In ordine alla ritenuta inammissibilità della domanda relativa alle riserve, oggetto della procedura di accordo bonario, adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza appellata, il termine di decadenza previsto dal procedimento di accordo bonario decorrerebbe non già dalla nota del 16.08.2021, data di comunicazione del rifiuto della proposta di accordo bonario, ma da data successiva essendo stato fissato successivamente un incontro in vista di un successivo accordo, e pertanto era ancora pendente la possibilità di addivenire ad un accordo transattivo con la stazione appaltante. Inoltre, con la predetta nota era stata rappresentata l'irrisorietà del termine di 15 giorni concesso per la presentazione delle osservazioni.
Su tali basi riteneva ammissibili le domande e conseguentemente valutabili in sede giudiziaria le riserve formulate e richiamate nell'atto di appello ove se ne evidenziava la fondatezza.
Censurava altresì l'impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto infondate e non idoneamente provate le doglianze relative alla tenuta della contabilità dei lavori.
Con secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte non cui non aveva riconosciuto il risarcimento del danno derivante dal ritardo nella contabilizzazione dei lavori, del danno pagina 8 di 21 derivante dal ritardo nelle operazioni di collaudo da parte della stazione appaltante e le altre voci di danno articolate.
Censurava inoltre l'impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto validamente applicata la penale applicata dalla parte committente per la ritardata ultimazione dei lavori.
Con il terzo motivo di appello lamentava la mancata ammissione della CTU.
- Si costituiva in giudizio la la quale, contestando Controparte_1 integralmente l'appello proposto da e chiedendone il rigetto, proponeva appello incidentale Parte_1 con cui censurava la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto il risarcimento per il danno patito a fronte della ritardata fruizione dell'opera pubblica oggetto di appalto.
All'udienza del 29.05.2025 la causa era trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 4.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella disamina dell'appello principale proposto da e dell'appello incidentale proposto dalla Parte_1
, occorre premettere una sintetica ricostruzione Controparte_1 delle fasi nelle quali si sono articolati i fatti oggetto della controversia – la quale origina dal contratto di appalto dei lavori di
Polifunzionale in Comune di Sernio>> aggiudicato alla società appaltatrice attrice – sulla base della documentazione e delle allegazioni di causa poste a fondamento della decisione impugnata e richiamati nei motivi di gravame.
Tanto premesso va da subito rilevato come in ragione del thema decidendum e delle questioni effettivamente rilevanti ai fini decisori non appaia necessario disporre la CTU tecnico-contabile richiesta da parte appellante con il terzo motivo di appello.
***
L'impresa su determina n. 538 del 17.10.2018 del Settore Lavori Pubblici della Parte_1
è risultata aggiudicataria dell'appalto dei Controparte_1 lavori di
Comune di Sernio>> per il corrispettivo di euro 172.423,35 oltre iva, comprensivo di euro 3.000,00 per oneri di sicurezza. Stipulato il contratto in data 22.11.2018 (rep. 352 registrato a Sondrio al n. 9756
Serie IT del 23.11.2018), la consegna dei lavori aveva luogo in via di urgenza in data 12.11.2018, con pagina 9 di 21 fissazione del termine di giorni 90 per l'ultimazione degli stessi, come da verbale di consegna in occasione del quale l'impresa appaltatrice dichiarava circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa dalle prescrizioni tecniche del capitolato speciale d'appalto e di accertare la consegna dei lavori, come sopra effettuata sotto le riserve di legge>>.
Il termine di ultimazione dei lavori, originariamente fissato in contratto al 9.02.2019, era prorogato sino al 1.07.2019.
Nel corso dei lavori erano autorizzati quattro subappalti ed emessi tre SAL, firmati dall'impresa senza riserva alcuna al pari del registro di contabilità.
In data 1.07.2019 era emesso il certificato di ultimazione dei lavori ove si attestava che <<… i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 1.07.2019 e quindi entro il termine utile>>, con assegnazione di un termine perentorio non superiore a sessanta giorni dalla data del certificato per il completamento dei lavorazioni di piccole entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori>>, con l'espressa precisazione che <<… il mancato rispetto del nuovo termine specificato comporta l'inefficacia del presente certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate>>.
I predetti lavori aggiuntivi di piccola entità attenevano a lavori di completamento e sistemazione di opere già preventivate, il cui elenco risulta essere stato consegnato dalla direzione dei lavori sin dal
25.07.2019, come ribadito nella successiva nota del 29.08.2019.
I lavori sono stati ultimati in data 2.10.2020 e dunque ampiamente dopo lo spirare del termine massimo di giorni 60 assegnato per l'ultimazione dei lavori di piccola entità, e pertanto la stazione appaltante emetteva in data 2.10.2020 il secondo certificato di ultimazione delle prestazioni. Seguiva il conto finale.
In assenza della documentazione amministrativa necessaria per la verifica della conformità tecnica ed amministrativa dell'opera, non prodotta dalla impresa appaltatrice, non è stato emesso il certificato di regolare esecuzione.
Per effetto del ritardo nella ultimazione dei lavori, avvenuta in data 2.10.2020, era applicata la penale prevista dell'art.
2.13 del C.S.A. per l'importo di euro 17.242,34, già ridotta a congruità nei limiti del
10% dell'importo contrattuale.
pagina 10 di 21 L'impresa appaltatrice, pur non avendo sollevato in corso di esecuzione riserve o contestazioni in merito ai lavori contabilizzati e agli importi pagati ed avendo accettato senza riserva tutti i certificati, ha iscritto sul conto finale riserve per un importo di euro 1.435.059,44, riepilogate nell'atto di appello.
A seguito della formulazione delle riserve assunte dalla impresa appaltatrice, l'amministrazione appaltante, attivata la procedura di accordo bonario prevista dall'art. 205 del d.lgs. n. 50/2016, svolte le incombenze procedurali, con nota del 3.08.2021 ha formulato a mezzo del R.U.P. la proposta di accordo bonario ex art. 205 del d.lgs. n. 50/2016 con termine di giorni 15 per eventuali osservazioni e termine di giorni 45 per l'accettazione decorrenti dalla ricezione, a cui ha fatto seguito formale atto di rifiuto da parte della società appaltatrice, la quale, con proprio atto del 16.08.2021, dalla stessa peraltro richiamato nei relativi scritti ed allegazioni di causa, comunicava di non accettare, e dunque rifiutava,
l'accordo bonario proposto dal R.U.P. con nota del 3.08.2021 n. prot. 6505/2021 ritenendo non congrue rispetto alle richieste formulate dalla appaltatrice, come emerge chiaramente dal tenore dell'atto che di seguito di riporta nel passo di rilevanza: <<… l'impresa con la presente comunica di non accertare
l'accordo bonario proposto dal R.U.P. con nota del 3.08.2021 prot. n. 6505 perché non congruo alle giuste richieste avanzate dalla scrivente. Valutato che 15 giorni, il poco tempo concesso dal R.U.P. per effettuare osservazioni con nuovi documenti od aprire un tavolo tecnico di confronto, sono troppo pochi e ci non danno la giusta opportunità di difesa dal danneggiamento economico, peraltro la recrudescenza del fenomeno conosciuto come covid-19, riduce se non impedisce le normali operazioni del proprio ufficio tecnico e obbliga la scrivente a fare un valutazione superficiale che possa essere esaustiva delle problematiche inerenti le riserve e/o l'eventuale accettazione o diniego della proposta del R.U.P. …>>.
L'amministrazione appaltante con nota prot. n. 7066 aveva proposto un incontro per addivenire ad una possibile soluzione bonaria.
Successivamente con atto di citazione del 19.11.2021, notificato alla parte convenuta in data
19.11.2021, ha promosso il presente giudizio nei confronti della Parte_1 [...]
, riproponendo le medesime questioni di cui alle riserve oggetto della Controparte_1 procedura di accordo bonario e formulando domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della parte convenuta con relative richieste risarcitorie, costituendosi in giudizio in data 23.11.2021.
***
Tanto premesso va preliminarmente rilevato che secondo la disciplina delineata dal d.lgs. n. 50/2016
l'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata pagina 11 di 21 dall'amministrazione è onerato della tempestiva iscrizione di apposita riserva con la quale deve esporre gli elementi atti a individuare la propria pretesa sul titolo o sulla somma, con la specificazione che la riserva può ritenersi tempestivamente iscritta, e dunque ammissibile, solo se inserita nel registro della contabilità generale al momento della prima iscrizione successiva alla insorgenza del fatto integrante la fonte delle ragioni vantate, a pena di decadenza dal diritto al pagamento dei maggiori compensi richiesti o fatti valere. L'onere di iscrizione delle riserve è funzionalizzato a consentire alla pubblica amministrazione committente di conoscere tutti i fattori che possano incidere sul contesto complessivo dell'opera al fine di controllare e contenere la spesa pubblica e conseguentemente valutare se mantenere o risolvere il rapporto in relazione al perseguimento dei fini pubblicistici che ne sono a fondamento (Cfr. Cass. Civ. n. 69211/82; Cass. civ. n. 13500/2004). L'onere di iscrivere riserva a carico dell'appaltatore si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivo, in quanto volto a garantire in armonia con le esigenze di pubblico bilancio la continua evidenza delle spese dell'opera pubblica oggetto dell'appalto ai fini della corretta utilizzazione o della relativa integrazione degli strumenti finanziari all'uopo predisposti nonché delle altre possibili determinazioni della pubblica amministrazione che possono consistere anche nella possibilità di risoluzione unilaterale del rapporto.
Alla regola di necessaria iscrizione della riserva fanno eccezione le pretese riguardanti fatti estranei all'oggetto dell'appalto o alla finalità di documentazione cronologica dell'iter esecutivo dell'opera, i comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'amministrazione nell'esecuzione di adempimenti amministrativi e non incidenti direttamente sulla esecuzione dell'opera ed indifferenti rispetto alle finalità della riserva, nonché i fatti continuativi in relazione ai quali l'appaltatore non abbia potuto trarre, dal ripetersi degli episodi a lui pregiudizievoli, la percezione della loro incidenza economica
(Cass. Civ. n. 16700/2000).
Restano inoltre escluse dal concetto di riserva tutte le pretese dell'appaltatore derivanti da situazioni incidenti sulla vita stessa del rapporto contrattuale, quali la risoluzione per inadempimento o il recesso,
i fatti illeciti dell'amministrazione, le fonti di responsabilità extracontrattuale nonché i fatti estranei alle finalità del registro di contabilità e documentazione dell'esecuzione dell'opera.
Ne consegue che le vicende di scioglimento del contratto di appalto di lavori pubblici restano escluse dall'area applicativa delle riserve.
Alla iscrizione delle riserve segue il procedimento, disciplinato dall'art. 205 del d.lgs. n. 50/2016, di accordo bonario, la cui apertura è segnata dalla trasmissione delle riserve ad opera del direttore dei lavori al responsabile unico del procedimento, volto alla soluzione transattiva delle contestazioni pagina 12 di 21 sollevate con l'iscrizione delle riserve. Nella procedura di accordo bonario – che deve investire tutte le riserve iscritte fino all'avvio del procedimento, reiterabile per riserve ulteriori e diverse iscritte successivamente, non potendo essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali già oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 – il responsabile unico del procedimento, avuta, a seguito della comunicazione delle riserve, la relazione riservata dei lavori a cura del direttore dei lavori, svolti gli adempimenti istruttori e procedimentali previsti, verificate le riserve, formula la proposta di accordo bonario la quale è trasmessa al soggetto che ha formulato le riserve.
La proposta di accordo bonario deve essere accettata o rifiutata nel successivo termine di 45 giorni.
Secondo quanto specificamente previsto dal dettato normativo l'accordo bonario ha natura transazionale.
L'art. 6 bis dell'art. 205 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario o di inutile decorso del termine per l'accettazione, prevede che l'impresa appaltatrice debba instaurare il relativo giudizio contenzioso nel termine di decadenza di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione della proposta di accordo bonario, con la conseguenza che scaduto tale termine l'appaltatrice decade dalla possibilità di esperire l'azione giudiziale avente ad oggetto le questioni fatte oggetto di riserve ed oggetto del procedimento di accordo bonario.
***
Ciò posto, a fronte della surriferita scansione delle diverse fasi nelle quali si è esplicata l'esecuzione del contratto di appalto in oggetto, e della documentazione al riguardo prodotta ed innanzi rassegnata, nessuna inadempienza è imputabile alla stazione appaltante, la quale, verificata l'ultimazione delle opere, avvenuta – come attestato dall'innanzi esaminato certificato di ultimazione dei lavori dell'1.07.2019 – in data del 1.07.2019 – e dunque entro il termine di ultimazione del lavori originariamente fissato in giorni 90 e successivamente prorogato fino alla predetta data del 1.07.2019 – rilevava la necessità di opere di completamento di minima importanza e non incidenti sul piano funzionale delle opere oggetto del contratto, ha assegnato il termine perentorio di 60 giorni per l'esecuzione delle predette opere di completamento provvedendo tempestivamente in data 25.07.2019 alla consegna del relativo elenco tecnico.
L'art. 12 del DM 49/2018 infatti prevede che con il certificato di ultimazione può essere assegnato un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento delle lavorazioni di piccola entità, accertate dal direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori stessi, e che il mancato rispetto del termine comporta l'inefficacia del certificato pagina 13 di 21 di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto definitivo completamento delle lavorazioni.
Come emerge in atti, l'ultimazione delle predette prestazioni è avvenuta solo in data 2.10.2020, come attestato dal nuovo certificato di ultimazione dei lavori emesso in data 2.10.2020 in sostituzione del precedente, e dunque dopo oltre un anno dalla scadenza dell'assegnato termine di 60 giorni, decorrente dalla emissione del primo certificato di ultimazione lavori.
Avendo la stazione appaltante tempestivamente consegnato in data 25.07.2019 l'elenco dei lavori di minima entità da ultimare, il ritardo nella esecuzione delle predette opere di completamento non è in alcun modo ascrivibile alla stazione appaltante, essendo imputabile esclusivamente alla società appaltatrice che ha completato i lavori per cui era stato assegnato il termine solo alla data del 2.10.2021
e dunque con un ritardo di oltre un anno rispetto al termine assegnato.
Vane ed irrilevanti risultano le giustificazioni al riguardo allegate dalla appaltatrice.
Inoltre, in ragione del momento in cui veniva a scadere il termine e considerata l'ampiezza del ritardo nella ultimazione delle opere, nessuna incidenza causale sulla ritardata esecuzione della ultimazione delle opere può rivestire l'avvento della pandemia abbattutasi sul paese dalla fine del mese di febbraio
2020, e dunque ben oltre la scadenza del termine in oggetto.
Del pari è comprovato che in esito al completamento delle opere la stazione appaltante ha ritualmente e regolarmente proceduto alla contabilizzazione finale.
Ne consegue l'assenza di inadempienze imputabili alla stazione appaltante o violazioni dei principi del canone della buona fede che possano giustificare il rimedio risolutorio invocato da parte appellante.
Al riguardo va premesso che contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado,
l'avvenuta esecuzione del contratto e dunque la realizzazione dei relativi effetti non è ostativa all'esperibilità dell'azione di risoluzione per inadempimento (Cfr. Cass. Civ. n. 22065/2022). Tuttavia, nel caso di specie ne difettano i presupposti, atteso che non emergono inadempienze ascrivibili alla amministrazione appaltante né nella fase esecutiva del rapporto né in ordine agli adempimenti di natura amministrativa e contabile, essendo emersa, sulla base degli atti innanzi rassegnati, la puntuale trasmissione dei certificati di ultimazione lavori e l'assenza di situazioni altrimenti addebitabili alla parte pubblica.
Del pari gli adempimenti contabili appaiono correttamente operati, avendo l'amministrazione appaltante regolarmente tenuto la contabilità dei lavori e regolarmente redatto il conto finale, in pagina 14 di 21 relazione ai quali appaino generiche le censure mosse dall'appellante come già evidenziato dall'organo giudicante di primo grado.
Su tali basi va pertanto confermata la reiezione della domanda di risoluzione del contratto.
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In ordine alla iscrizione delle riserve formulate dalla società appaltatrice in esito alla contabilizzazione finale, per un ammontare complessivo di euro 1.435.059,44, evidentemente sovrabbondante rispetto al valore dell'appalto pari ad euro 172.423,35, premessa la relativa genericità all'atto della formulazione ed iscrizione, già rilevata dall'organo giudicante con l'impugnata sentenza, va rilevato che in conformità a quanto prescritto del dettato dell'art. 205 del d.lgs. n. 50/2016 nella formulazione in allora vigente, il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) ha ritualmente provveduto ad elaborare ed inviare, con nota del 3.08.2021, alla società appaltatrice la relativa proposta di accordo bonario con assegnazione del termine di giorni 15 per formulare osservazioni e del termine di giorni 45 per formalizzare l'accettazione dell'accordo.
Alla comunicazione della predetta proposta di accordo bonario, avente ad oggetto le riserve poi fatte oggetto della presente domanda giudiziale, ha fatto seguito la trasmissione della nota del 16.08.2021 con la quale l'impresa appaltatrice ha dichiarato espressamente di non accertare l'accordo bonario proposto dal responsabile unico del procedimento con nota del 3.08.2021.
La proposta del responsabile unico del procedimento (R.U.P.) aveva chiaramente ed oggettivamente natura di proposta definitiva di accordo bonario ex art. 205 del d.lgs. n. 50/2016 atteso che nella nota del 3.08.2021 con la quale era trasmessa era espressamente specificato che era allegata <<… la proposta decisoria di accordo bonario predisposta allo scopo e si invitano le parti ad accettarla entro
45 giorni dalla presente>>. L'impresa appaltatrice, dunque, aveva ben chiaro il contenuto dell'atto trasmessole all'atto della formulazione del proprio rifiuto formalizzato con la comunicazione del
16.08.2021 con cui espressamente dichiarava
l'accordo bonario proposto dal RUP con nota del 3.08.2021 prot. 6505/2021 perché non congruo alle giuste richieste avanzate dalla impresa>>.
L'espressione <<l'impresa con la presente comunica di non accettare l'accordo bonario>> contenuta nella nota del 16.08.2021 trasmessa dalla impresa appaltatrice alla stazione appaltante, e l'espressione
<<per quanto manifestato sopra intende riconfermare le riserve avanzate negli atti precedenti e nello < i>
stato finale>> rendono testualmente evidente come l'impresa appaltatrice abbia formalmente ed in modo chiaro ed inconfutabile rifiutato la proposta di accordo bonario formulata dalla rappresentante pagina 15 di 21 unico del procedimento (R.U.P.) in seguito alla iscrizione delle riserve, fatte oggetto del presente giudizio, avendo chiaramente manifestato, in modo chiaro ed inconfutabile, la propria volontà contraria ad accettare l'accordo bonario proposto dalla stazione appaltante, ribadendo le riserve precedentemente formulate e dunque seguitando nelle contestazioni con le stesse sollevate.
Né la giustificazione allegata in ordine al chiaro, inequivoco ed espresso rifiuto dell'accordo, dovuta alla necessità di un maggiore approfondimento, può minimamente elidere la portata oggettiva e semantica del rifiuto espresso, che inserendosi nell'abito del descritto procedimento di accordo bonario, in ragione dell'effetto legale che allo stesso consegue, non è suscettibile di ritrattazione.
Inoltre, la circostanza che l'impresa appaltatrice abbia deliberato la scelta di rifiutare la proposta di accordo bonario prima della conferma da parte del responsabile unico del procedimento (R.U.P.) è elemento ininfluente avendo la stessa in modo formale, inconfutabile ed irretrattabile comunicato il proprio rifiuto di accettare l'accordo bonario.
Nessuna rilevanza può inoltre rivestire la circostanza che la società appaltatrice con la predetta nota del
16.08.2021 aveva rappresentato la necessità di un tempo maggiore per effettuare in modo puntuale le dovute osservazioni e valutazioni anche in ordine proposta del R.U.P.>> e che in data 24.08.2021 l'amministrazione convenuta con nota prot. n. 7066 aveva proposto un incontro funzionale ad una possibile soluzione bonaria.
A fronte del formale rifiuto formalmente ed espressamente comunicato dalla società appaltatrice e del conseguente effetto legale della decorrenza del termine decadenziale per la proposizione della relativa e connessa domanda giudiziale, nessuna rilevanza assume il possibile successivo tentativo stragiudiziale di addivenire a diverso accordo, poi comunque non raggiunto.
Il termine decadenziale per la proposizione dell'azione giudiziale a seguito di rifiuto dell'accordo bonario ex art. 205 d.lgs. n. 50/2016 decorre, secondo il dettato dell'art. 205 comma 6 bis del d.lgs. n.
50/2016, dalla data di formalizzazione del rifiuto della appaltatrice della proposta di accordo bonario e comunque dalla scadenza del termine di 45 giorni previsto per l'accettazione o il rifiuto dell'accordo bonario.
Nel caso di specie è di oggettiva evidenza che con la predetta comunicazione del 16.08.2021 l'impresa appaltatrice ha espressamente e formalmente rifiutato l'accordo bonario e pertanto da tale momento, e segnatamente dal 16.08.2021, decorre il termine di 60 giorni previsto dal dettato dell'art. 205 comma 6 bis del d.lgs. n. 50/2016 per promuovere la correlata azione giudiziale.
pagina 16 di 21 Pertanto, in ragione del dettato dell'art. 6 bis dell'art. 205 del d.lgs n. 50/2016, avendo l'impresa appaltatrice espressamente formalmente rifiutato la proposta di accordo bonario con nota del
16.08.2019, il termine d 60 giorni, di espressa natura decadenziale, entro il quale proporre la relativa azione giudiziale veniva a scadenza il 15.10.2021.
Ne consegue che essendo stata proposta l'azione giudiziaria con atto di citazione del 19.11.2021 ed in pari data notificato alla convenuta , con Controparte_1 iscrizione a ruolo e costituzione in giudizio avvenuta in data 23.11.2021, l'azione giudiziale è stata esercitata ben oltre il decorso del predetto termine decadenziale, il che comporta l'inammissibilità della domanda sì proposta.
Pertanto, correttamente l'organo giudicante di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità della domanda formulata in ordine alle riserve già oggetto della procedura di accordo bonario.
Vale al riguardo il richiamo del dettato dell'art. 2966 c.c. secondo cui la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto.
Il termine decadenziale previsto dall'art. 205 comma 6 bis del d.lgs. n. 50/20216 ha fonte legislativa e regolando contratti di appalto di natura pubblicistica non è nella disponibilità dei contraenti, risultando funzionale al perseguimento della certezza dei rapporti obbligatori e contrattuali della pubblica amministrazione, per il buon andamento della funzione pubblica.
Segue il rigetto dei motivi di appello al riguardo formulati.
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Sulla base della ricostruzione innanzi operata risulta del pari infondato il motivo di gravame con cui la società appaltatrice contestava l'applicazione della penale per la ritardata ultimazione dei lavori.
Come innanzi evidenziato e rilevabile dagli atti di causa già rassegnati, l'impresa appaltatrice ha ultimato i lavori di completamento, per cui era stato assegnato con l'emissione del primo certificato di ultimazione dei lavori del 1.07.2019 termine perentorio di giorni 60 decorrente dalla emissione della predetta certificazione, solo in data 2.10.2020, come risultante dal relativo certificato di ultimazione lavori del 2.10.2020, e dunque dopo oltre un anno dalla scadenza del termine perentorio di 60 giorni assegnato con il primo certificato di ultimazione dei lavori del 1.07.2019. A ciò si aggiunge la circostanza che l'amministrazione appaltante ha tempestivamente consegnato l'elenco dei lavori di minima entità da ultimare. Né sono rilevabili altre inadempienze imputabili alla stazione appallante risultando regolare la tenuta delle contabilità dei lavori.
pagina 17 di 21 Infine, come già innanzi evidenziato, considerata l'ampiezza del ritardo nella ultimazione delle opere, nessuna incidenza causale sulla ritardata esecuzione della ultimazione delle opere può rivestire l'avvento della pandemia abbattutasi sul paese dalla fine del mese di febbraio 2020, e dunque ben oltre la scadenza del termine in oggetto.
Pertanto, in ragione dell'accertato consistente ritardo nella ultimazione dei lavori la penale è stata validamente applicata e correttamente determinata conformemente alle disposizioni applicabili.
Segue il rigetto del relativo motivo di appello.
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Venendo alle altre doglianze in ordine alla tenuta della contabilità, apparendo la stessa regolarmente tenuta, come innanzi rilevato, risultano infondate le censure articolare in ordine all'asserito ritardo nella contabilizzazione dei lavori rispetto alla progressione esecutiva delle opere e del conseguente asserito ritardato pagamento dei corrispettivi.
Come già evidenziato dall'organo giudicante di primo grado parte appellante si è limitata ad allegazioni generiche e non sorrette da idonei elementi probatori.
Segue il rigetto dei relativi motivi di gravame.
Infondata appare anche, come ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, la richiesta risarcitoria per le spese generali asseritamente sostenute per aver dovuto interagire con l'amministrazione appaltante a causa del ritardo nel collaudo e ciò con decorrenza dalla data entro cui avrebbe dovuto svolgersi il collaudo.
Al riguardo vale rilevare che il collaudo statico è avvenuto in data 22.10.2019 e la consegna dell'opera alla amministrazione appaltante ha avuto luogo in data 9.12.2020 – fatto questo non contestato dall'appellante e pacificamente acquisita al giudizio – e dunque con un significativo ritardo rispetto al termine assegnato per il completamento dei lavori, ultimati dopo oltre un anno dalla scadenza del termine, fatto questo, come innanzi già rilevato, non ascrivibile alla amministrazione appaltante.
Né risultano comprovati da parte appellante gli asseriti maggiori costi di manutenzione e/o custodia di cui chiede il ristoro.
Ciò comporta oil rigetto dei motivi di gravame al riguardo articolarti.
Del pari appare infondata la domanda risarcitoria per il ristoro dei maggiori oneri di manutenzione conseguenti al ritardo nel collaudo per il periodo successivo alla data dell'11.05.2021 atteso che l'opera in oggetto era stata consegnata alla committente in data 9.12.2020.
pagina 18 di 21 Infine, appare infondata anche la richiesta risarcitoria per il danno curriculare formulata da parte appellante, correttamente rigettata dall'organo giudicante di primo grado, in relazione alla quale non risulta assolto l'onere probatorio incombente in capo all'appellante la quale si è limitata a generiche ed astratte affermazioni senza offrire alcuna oggettiva dimostrazione dell'effettivo pregiudizio asseritamente subito.
Segue il rigetto dei relativi motivi di appello al riguardo articolati.
***
Del pari infondato appare il gravame incidentalmente proposto da
[...]
. Controparte_1
In ordine alla risarcibilità del maggior danno il Supremo Consesso di giustizia ha chiaramente affermato che la clausola penale, quando è prevista la risarcibilità del danno ulteriore, costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata ad essere assorbita, nel caso di prova di ulteriori e maggiori danni, nella liquidazione complessiva del maggior danno complessivamente accertato.
Conseguentemente, qualora la parte adempiente non voglia limitare la propria richiesta alla penale pattuita, ma intenda richiedere la liquidazione del maggior danno subito deve necessariamente dimostrarne l'effettiva entità non potendo altrimenti risultare provato l'ulteriore danno e dunque quello eccedente la penale (Cfr. Cass. Civ. n. 15371/2005).
Nel caso di specie la non ha offerto la prova Controparte_1 dell'ulteriore pregiudizio lamentato, solo genericamente allegato, asseritamente derivato dalla mancata fruizione dell'opera pubblica.
Conseguentemente, correttamente l'organo giudicante ha rigettato della domanda riconvenzionale al riguardo proposta.
Segue il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
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[...]
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Il rigetto dell'appello principale proposto da e dell'appello incidentale proposto da Parte_1
comporta la conferma integrale della sentenza Controparte_1 impugnata.
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In ragione delle motivazioni a fondamento della presente decisione, del rigetto sia dell'appello principale proposto dalla società sia dell'appello incidentale proposto dalla Parte_1 CP_1
pagina 19 di 21 , e considerata la maggiore incidenza nel presente giudio Controparte_1 dell'appello principale, va disposta la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, dovendo la restante parte dei 2/3 essere posta a carico della appellante principale.
Pertanto, la società va condannata alla rifusione in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado di appello per la restante parte di 2/3 Controparte_1 che vanno liquidate, in considerazione del valore della causa (compresa nello scaglione tra euro
1.000.001,00 ed euro 2.000.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari, nel complessivo importo di euro 16.000,00 (pari ai 2/3 del complessivo importo di euro 24.000,00 a tale titolo liquidabile) per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie,
Cpa ed IV come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater Parte_1 dell'art. 13 DPR 115/2002.
Del pari va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante incidentale , dell'ulteriore importo pari al Controparte_1 doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto della Pt_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Sondrio n. 43/2024 pubblicata il 5.02.2024, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto dalla Parte_1
e conferma la sentenza appellata;
Controparte_1
- dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio di appello nella misura dei 1/3 e, per l'effetto, condanna l'appellante principale alla rifusione in favore Parte_1 della della restante parte che liquida in Controparte_1 complessivi euro 16.000,00 per compensi difensivi oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CAP ed IVA, se dovuta, come per legge.
pagina 20 di 21 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 Parte_1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante incidentale
, dell'ulteriore importo pari al doppio del Controparte_1 contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Consigliere relatore-estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa Anna Mantovani
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